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Document 61993CJ0293

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 settembre 1994.
Procedimento penale contro Ludomira Neeltije Barbara Houtwipper.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arrondissementsrechtbank di Zutphen - Paesi Bassi.
Libera circolazione delle merci - Metalli preziosi - Apposizione obbligatoria del punzone.
Causa C-293/93.

Raccolta della Giurisprudenza 1994 I-04249

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:330

61993J0293

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 15 SETTEMBRE 1994. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI LUDOMIRA NEELTJE BARBARA HOUTWIPPER. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: ARRONDISSEMENTSRECHTBANK ZUTPHEN - PAESI BASSI. - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - METALLI PREZIOSI - PUNZONE OBBLIGATORIO. - CAUSA C-293/93.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-04249


Massima

Parole chiave


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Libera circolazione delle merci ° Restrizioni quantitative ° Misure di effetto equivalente ° Divieto di vendere lavori in metallo prezioso privi del marchio del punzone previsto dalla legge apposto da un organismo indipendente ° Applicazione ai lavori dello stesso tipo importati da altri Stati membri ° Ammissibilità ° Presupposti ° Valutazione da parte del giudice nazionale ° Applicazione alle importazioni di un divieto di vendere siffatti lavori non recanti l' indicazione della loro data di fabbricazione ° Inammissibilità

(Trattato CEE, art. 30)

Massima


L' art. 30 del Trattato deve essere interpretato nel senso che non osta all' applicazione di una normativa nazionale che vieta la messa in vendita di lavori in metallo prezioso privi di punzone indicante il titolo, rispondente ai requisiti di detta normativa, purché detti lavori non siano stati sottoposti, in conformità alla normativa dello Stato membro di esportazione, ad una punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello dei punzoni prescritti dalla normativa dello Stato membro di importazione e comprensibili per il consumatore di detto Stato. Parimenti, qualora una normativa nazionale prescriva che il punzone sia apposto da un organo indipendente, la messa in commercio di detti lavori importati da altri Stati membri può essere vietata, purché essi non siano stati effettivamente punzonati da un organo indipendente nello Stato membro di esportazione.

Le valutazioni di fatto necessarie al fine di stabilire l' equivalenza delle indicazioni fornite dal punzone debbono essere effettuate dal giudice nazionale al quale spetta anche verificare se i lavori in metallo prezioso sono stati punzonati da un organo indipendente nello Stato membro di esportazione.

Per contro, l' art. 30 osta all' applicazione di una normativa nazionale che vieta la messa in commercio di lavori in metallo prezioso sprovvisti dell' indicazione della data di produzione, ma che, importati da altri Stati membri, siano ivi legittimamente messi in commercio senza detta indicazione.

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