Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61993CJ0285

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 23 novembre 1995.
    Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau contro Hauptzollamt Rosenheim.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Monaco di Baviera - Germania.
    Prelievo supplementare sul latte - Quantitativo di riferimento per le vendite dirette.
    Causa C-285/93.

    Raccolta della Giurisprudenza 1995 I-04069

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:398

    61993J0285

    SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 23 NOVEMBRE 1995. - DOMINIKANERINNEN-KLOSTER ALTENHOHENAU CONTRO HAUPTZOLLAMT ROSENHEIM. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: FINANZGERICHT MUENCHEN - GERMANIA. - PRELIEVO SUPPLEMENTARE SUL LATTE - QUANTITATIVO DI RIFERIMENTO PER LE VENDITE DIRETTE. - CAUSA C-285/93.

    raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-04069


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Latte e latticini ° Prelievo supplementare sul latte ° Vendita diretta al consumo ° Nozione ° Consegna di latte, contro pagamento in via indiretta, agli allievi di un pensionato gestito dallo stesso ente che gestisce l' azienda agricola produttrice ° Inclusione

    [Regolamento del Consiglio n. 857/84, art. 12, lett. h)]

    2. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Latte e latticini ° Prelievo supplementare sul latte ° Attribuzione di quantitativi di riferimento esenti dal prelievo ° Inammissibilità di una domanda di registrazione volta alla concessione di un quantitativo di riferimento per la vendita diretta presentata dopo la scadenza del termine ° Principio di proporzionalità ° Violazione ° Insussistenza

    [Regolamento del Consiglio n. 857/84, art. 6, n. 2, e allegato; regolamenti della Commissione n. 1371/84, art. 4, n. 1, secondo comma, e n. 4, lett. a), e n. 1546/88]

    3. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Latte e latticini ° Prelievo supplementare sul latte ° Attribuzione di quantitativi di riferimento esenti dal prelievo ° Concessione di un quantitativo di riferimento per la vendita diretta, nonostante la tardività della domanda di registrazione, in applicazione del principio della rimessione in termini in caso di errore scusabile ° Applicazione del diritto nazionale ° Condizioni e limiti

    (Regolamento della Commissione n. 1371/84, art. 4, n. 1)

    Massima


    1. L' art. 12, lett. h), del regolamento n. 857/84 deve essere interpretato ° tenuto conto contemporaneamente del suo tenore letterale, in combinato disposto con la lett. c) dello stesso articolo, e dell' obiettivo del regime del prelievo supplementare, che impone che tutti i quantitativi prodotti che, in un modo o nell' altro, entrano nel circuito commerciale influendo così sull' offerta e sulla domanda siano presi in considerazione ° nel senso che la consegna di latte effettuata da un' azienda agricola agli allievi e ai pensionanti di una scuola contro pagamento del prezzo del latte in via indiretta, includendolo nella retta, va qualificata come vendita diretta ai sensi di tale norma, e non come autoconsumo, anche allorché l' azienda agricola, la scuola e il convitto siano gestiti dallo stesso ente.

    2. La validità dell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1371/84, relativo alle modalità di applicazione del prelievo supplementare sul latte, che fissa un termine per la registrazione volta alla concessione di un quantitativo di riferimento per la vendita diretta di latte, non è inficiata dal fatto che la detta norma esclude, dopo la scadenza di tale termine, che siano presi in considerazione mutamenti successivi nel fabbisogno economico del produttore connessi alla situazione aziendale.

    Infatti, l' obbligo di presentare la domanda entro il termine previsto, che mira a garantire la gestione razionale ed efficace del regime del prelievo supplementare, è conforme ai precetti derivanti dai principi generali del diritto comunitario, ed in particolare dal principio di proporzionalità, in quanto è adeguato e può essere considerato necessario per prevedere il fabbisogno globale di quantitativi di riferimento e far rispettare i quantitativi determinati sulla scorta di tale fabbisogno globale.

    3. L' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1371/84, relativo alle modalità di applicazione del prelievo supplementare sul latte, deve essere interpretato nel senso che al produttore che non abbia osservato, per un errore scusabile, il termine previsto dalla detta norma per la presentazione delle domande di registrazione volte alla concessione di un quantitativo di riferimento per la vendita diretta, tale quantitativo può essere assegnato in conformità al principio della rimessione in termini secondo le norme del diritto nazionale, purché tuttavia la norma nazionale non venga applicata in modo discriminatorio rispetto al trattamento riservato all' inosservanza dei termini nazionali, né in modo da pregiudicare le finalità del regime delle quote lattiere.

    Parti


    Nel procedimento C-285/93,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Monaco di Baviera (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau

    e

    Hauptzollamt Rosenheim,

    domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 12, lett. h), del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), nonché sull' interpretazione e la validità, segnatamente alla luce dei principi generali del diritto comunitario, dell' art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11),

    LA CORTE (Seconda Sezione),

    composta dai signori G. Hirsch (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini e F.A. Schockweiler, giudici,

    avvocato generale: G. Cosmas

    cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

    viste le osservazioni scritte presentate:

    ° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Ulrich Woelker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le osservazioni orali della parte convenuta nella causa principale, rappresentata dal signor Adolf Mair, Zollamtsrat presso l' Oberfinanzdirektion di Monaco di Baviera, in qualità di agente, e della Commissione, all' udienza del 30 marzo 1995,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 giugno 1995,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 6 aprile 1993, pervenuta in cancelleria il 17 maggio seguente, il Finanzgericht di Monaco di Baviera ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 12, lett. h), del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), nonché sull' interpretazione e la validità, segnatamente alla luce dei principi generali del diritto comunitario, dell' art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11).

    2 Le questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra un convento, il Dominikanerinnen-Kloster di Altenhohenau, e lo Hauptzollamt di Rosenheim in merito all' assegnazione di un quantitativo di riferimento per la vendita diretta del latte prodotto nell' azienda agricola di proprietà del convento, che era precedentemente destinato al consumo da parte degli allievi della scuola elementare e del convitto gestiti dal convento stesso.

    3 A seguito dell' istituzione del regime di prelievo supplementare sul latte, introdotto con il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10), le cui norme generali di applicazione sono state fissate con il regolamento n. 857/84, la parte ricorrente nella causa principale si è vista assegnare un quantitativo di riferimento per le consegne pari a 68 262 litri di latte, corrispondente, ai sensi dell' art. 6, n. 1, del regolamento n. 857/84, alle vendite dirette effettuate nell' anno civile 1981, maggiorate dell' 1%.

    4 Al di fuori di tali quantitativi, e fino alla chiusura della scuola e del convitto alla fine dell' anno scolastico 1991/92, l' azienda agricola del convento distribuiva ogni anno da 22 000 a 26 000 litri di latte a circa 120-135 allievi e pensionanti nonché, in misura inferiore, ai dipendenti del convento. Il prezzo del latte fatturato ai pensionanti era compreso nella retta.

    5 Al fine di garantire la propria sopravvivenza grazie all' azienda agricola, divenuta la sua principale fonte di reddito, il convento ° dopo la chiusura della scuola e del pensionato ° ha ampliato l' azienda, procedendo all' acquisizione di terreni nel 1989 e ad un' estensione della superficie agricola, completata nel 1991. Nell' ambito di tale ristrutturazione, il 2 dicembre 1991 ha chiesto alla parte convenuta l' assegnazione di un quantitativo di riferimento per la vendita diretta, in base al quantitativo di latte consegnato al convitto nel 1981. Con provvedimento 16 gennaio 1992 la parte convenuta ha respinto la domanda, in quanto il convento non l' aveva proposta entro il termine fissato dall' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1371/84.

    6 Il convento ha allora citato lo Hauptzollamt dinanzi al Finanzgericht di Monaco di Baviera, richiamandosi in sostanza all' importanza capitale che l' assegnazione di un quantitativo di riferimento per la vendita diretta rivestiva per la sua sopravvivenza.

    7 Ritenendo che la decisione da adottare dipendesse dall' interpretazione e dalla validità della normativa comunitaria di cui trattasi, il giudice nazionale ha sospeso il procedimento per rivolgersi alla Corte, sottoponendole le seguenti questioni pregiudiziali:

    "1) Se l' art. 12, lett. h) (vendita diretta), del regolamento (CEE) n. 857/84 vada interpretato nel senso che esso ricomprende anche la fornitura di latte da parte di un' azienda agricola al convitto gestito dallo stesso ente, nel caso in cui il latte venga fornito ai pensionanti dietro corrispettivo.

    In caso di risposta affermativa:

    2) Se l' art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, sia valido nella parte in cui fissa al 1984 il termine ultimo per la registrazione dei quantitativi di riferimento per la vendita diretta, senza tenere in considerazione, scaduti i termini, i sopraggiunti mutamenti delle esigenze commerciali, dovuti alla situazione aziendale.

    3) Se, nell' ipotesi di inosservanza del termine di cui al citato art. 4, n. 1, al produttore di latte possa nondimeno essere assegnato un quantitativo di riferimento per la vendita diretta mediante ricorso alla rimessione in termini o sulla scorta di altri principi generali del diritto comunitario, qualora si consideri che, in base alla prassi seguita dall' amministrazione, la domanda presentata entro i termini sarebbe stata respinta".

    8 Il Finanzgericht espone anzitutto che, quand' anche la vendita di latte agli allievi non fosse considerata vendita diretta, ricorrerebbero comunque i presupposti di cui all' art. 12, lett. h), del regolamento n. 857/84, in quanto sarebbe irrilevante, ai fini dell' art. 12, che il latte sia venduto direttamente oppure indirettamente, vale a dire per mezzo del versamento della retta. Respinge altresì la tesi di parte convenuta secondo la quale nel caso di specie si configurerebbe un' ipotesi di "autoconsumo", talché la ricorrente non avrebbe avuto, per tali quantitativi, lo status di imprenditore agricolo ai sensi del regolamento.

    9 Il Finanzgericht rileva inoltre che, essendo scaduto il termine sancito dall' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1371/84, la domanda del convento doveva essere respinta. Tuttavia, poiché detta norma non riconosce alcuna deroga dopo la scadenza del termine, né consente quindi di prendere in considerazione i mutamenti sopravvenuti nel fabbisogno del convento, il Finanzgericht dubita della sua validità.

    10 Infine, anche qualora l' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1371/84 fosse dichiarato valido, il Finanzgericht dubita che il provvedimento di rigetto della domanda del convento fosse fondato. Infatti, anche se la domanda fosse stata presentata entro i termini, sarebbe stata poi respinta dalla parte convenuta nella causa principale, che l' avrebbe considerata un' ipotesi di autoconsumo e non di vendita diretta. In queste circostanze, il giudice di rinvio propende per l' applicazione del principio della rimessione in termini, principio che sarebbe altresì sancito dal diritto comunitario, in modo da poter accogliere la domanda del convento.

    Sulla prima questione

    11 La prima questione intende pertanto accertare se l' art. 12, lett. h), del regolamento n. 857/84 debba essere interpretato nel senso che la consegna di latte effettuata da un' azienda agricola agli allievi e ai pensionanti di una scuola dietro pagamento del prezzo del latte in via indiretta, includendolo nella retta, debba essere qualificata come vendita diretta ai sensi della norma di cui trattasi, oppure come autoconsumo, allorché l' azienda agricola, la scuola e il convitto siano gestiti dallo stesso ente.

    12 Occorre rammentare non soltanto il tenore dell' art. 12, lett. h), del regolamento n. 857/84, bensì anche quello dell' art. 12, lett. c), dello stesso regolamento.

    L' art. 12, lett. c) e h), del regolamento n. 857/84 dispone quanto segue:

    "Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

    (...)

    c) produttore: l' imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nel territorio geografico della Comunità:

    ° che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore;

    ° e/o effettua consegne all' acquirente;

    (...)

    h) latte o equivalente latte venduto direttamente al consumo: il latte o i prodotti lattiero-caseari convertiti in equivalente latte, venduti senza passare attraverso un' impresa dedita al trattamento o alla trasformazione del latte".

    13 Come risulta dal combinato disposto delle lettere h) e c) dell' art. 12 del regolamento n. 857/84, vi è vendita diretta al consumo ogniqualvolta il latte sia venduto dal produttore a terzi senza passare attraverso un' impresa dedita al trattamento o alla trasformazione del latte. Pertanto, la vendita diretta al consumo, ai sensi dell' art. 12, lett. h), del regolamento n. 857/84, presuppone semplicemente un trasferimento di latte a titolo oneroso, dal produttore a terzi, a prescindere dalle modalità di pagamento.

    14 Dunque, la tesi dell' autoconsumo, sostenuta dalla parte convenuta nella causa principale, secondo la quale il convento non avrebbe lo status di produttore ai sensi dell' art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84, non trova alcun fondamento nel regime del prelievo supplementare sul latte. Se infatti si intende per autoconsumo il fatto che il latte sia ceduto in loco, occorre rilevare che tale presupposto non compare nell' art. 12, lett. h), del regolamento n. 857/84. Analogamente, volendo ammettere che la nozione di autoconsumo implichi il consumo della propria produzione, è sufficiente osservare che il latte consumato dagli allievi è prodotto non da loro stessi bensì dall' azienda agricola di proprietà della parte ricorrente.

    15 Questa interpretazione della nozione di vendita diretta ai sensi dell' art. 12, lett. h), del regolamento n. 857/84 è corroborata dalla finalità che il regime del prelievo supplementare persegue. Come risulta infatti dalla giurisprudenza costante, detto regime mira a ristabilire l' equilibrio fra domanda e offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera (v., in particolare, sentenza 17 maggio 1988, causa 84/87, Erpelding, Racc. pag. 2647, punto 26). Tale obiettivo può essere perseguito soltanto allorché tutti i quantitativi prodotti, che in un modo o nell' altro entrino nel circuito commerciale influendo così sull' offerta e sulla domanda, siano presi in considerazione.

    16 La prima questione va pertanto risolta come segue: l' art. 12, lett. h), del regolamento n. 857/84 deve essere interpretato nel senso che la consegna di latte effettuata da un' azienda agricola agli allievi e ai pensionanti di una scuola contro pagamento del prezzo del latte in via indiretta, includendolo nella retta, va qualificata come vendita diretta ai sensi di tale norma anche allorché l' azienda agricola, la scuola e il convitto siano gestiti dallo stesso ente.

    Sulla seconda questione

    17 Con la seconda questione il giudice di rinvio chiede se l' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1371/84 metta in luce elementi atti ad inficiarne la validità allorché esclude, dopo la scadenza del termine di registrazione ai fini della concessione di un quantitativo di riferimento per la vendita diretta, la possibilità di prendere in considerazione i successivi mutamenti verificatisi nel fabbisogno economico del produttore in relazione alla situazione aziendale.

    18 Il giudice nazionale rileva preliminarmente che il regime comunitario di cui trattasi non consente al produttore di richiedere più alcun quantitativo di riferimento fondato sulle vendite dirette di latte effettuate nel corso dell' anno di riferimento dopo la scadenza del termine fissato dall' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1371/84.

    19 Come si evince infatti dalla normativa di cui trattasi, al produttore di latte può essere concesso tale quantitativo di riferimento individuale, ai sensi dell' art. 6, n. 1, del regolamento n. 857/84, soltanto qualora abbia presentato, in conformità all' art. 4, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1371/84, una domanda di registrazione accompagnata da una dichiarazione da cui risultino il tipo e la quantità delle sue vendite entro il termine impartito. In tal modo, benché gli Stati membri godano di un certo margine discrezionale nella fissazione della data limite per la domanda, qualunque domanda depositata dopo la data prevista dall' art. 4, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1371/84, vale a dire il 1 settembre 1984, rinviata ° per quanto riguarda la domanda proposta dalla ricorrente il 2 dicembre 1991 ° al 31 dicembre 1984 dall' art. 5, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 139, pag. 12), il quale ha abrogato il regolamento n. 1371/84, deve essere imperativamente respinta. E' di conseguenza esclusa l' assegnazione di un quantitativo di riferimento per le vendite dirette anche nell' ipotesi in cui per il produttore si renda successivamente necessaria la concessione di un quantitativo di riferimento cui avrebbe avuto diritto prima della scadenza del termine controverso.

    20 L' impossibilità dell' assegnazione di un quantitativo di riferimento dopo la data limite prevista dall' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1371/84 è peraltro conforme alla finalità del regime. L' obbligo di presentare la domanda entro il termine previsto mira infatti a garantire, sotto il profilo del quantitativo globale attribuito ad ogni Stato membro in forza dell' art. 6, n. 2, del regolamento n. 857/84 e del suo allegato, la gestione razionale ed efficace del regime, affinché si possa prevedere per tempo il fabbisogno esistente in materia di attribuzione dei quantitativi di riferimento, nonché valutare l' opportunità di correzioni ai sensi dell' art. 4, n. 4, lett. a), del regolamento n. 1371/84, in modo da rispettare il quantitativo globale. Dal punto di vista individuale, questo presupposto consente all' autorità competente di stabilire il quantitativo di riferimento preciso cui il produttore ha diritto in forza delle vendite dirette da lui effettuate nell' anno di riferimento.

    21 Quest' interpretazione della normativa controversa è conforme ai principi generali del diritto comunitario, e segnatamente al principio di proporzionalità.

    22 Per quanto riguarda in particolare quest' ultimo principio, il regime della domanda di registrazione appare appropriato, ed è stato giudicato necessario dalla Commissione in vista del perseguimento degli obiettivi legittimi di cui al punto 20, vale a dire la previsione del fabbisogno globale di quantitativi di riferimento per la vendita diretta nonché la garanzia dell' osservanza di tale quantitativo mediante il meccanismo di una percentuale uniforme previsto dall' art. 4, n. 4, lett. a), del regolamento n. 1371/84.

    23 Occorre peraltro rilevare che una modifica retroattiva del quantitativo di riferimento dopo la scadenza dei termini potrebbe pregiudicare gli interessi dei produttori che abbiano fatto richiesta di quantitativi di riferimento entro il termine fissato. Infatti in tal modo, per non eccedere il proprio quantitativo di riferimento globale, lo Stato membro potrebbe essere indotto a ridurre retroattivamente i quantitativi di riferimento già assegnati.

    24 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare che l' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1371/84 non ha messo in luce elementi atti ad inficiarne la validità allorché esclude, dopo la scadenza del termine di registrazione ai fini della concessione di un quantitativo di riferimento per la vendita diretta, che siano presi in considerazione mutamenti successivi nel fabbisogno economico del produttore connessi alla situazione aziendale.

    Sulla terza questione

    25 Con la questione in oggetto, il giudice nazionale chiede se l' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1371/84 debba essere interpretato nel senso che al produttore che non abbia osservato il termine previsto da tale norma possa essere assegnato un quantitativo di riferimento dopo la scadenza del termine stesso in conformità al principio della rimessione in termini, in considerazione del fatto che una domanda proposta tempestivamente sarebbe stata in ogni caso respinta sulla scorta di un' erronea prassi amministrativa seguita dall' autorità competente.

    26 Occorre rilevare anzitutto che la Corte, nella sentenza 27 maggio 1993, causa C-290/91, Peter (Racc. pag. I-2981), ha ritenuto che (punto 8) "conformemente ai principi generali su cui si basa la Comunità e che disciplinano i rapporti fra la Comunità e gli Stati membri, spetta a questi, in forza dell' art. 5 del Trattato CEE, garantire sul loro territorio l' attuazione delle normative comunitarie. Qualora il diritto comunitario, ivi compresi i principi generali dello stesso, non contenga in proposito norme comuni, le autorità nazionali, per attuare dette normative, agiscono applicando i criteri di forma e di sostanza del loro diritto nazionale, restando inteso che questi vanno contemperati con l' esigenza di uniforme applicazione del diritto comunitario, onde evitare disparità di trattamento fra gli operatori economici. Inoltre, detti criteri non devono risolversi nel rendere praticamente impossibile l' attuazione della normativa comunitaria (v., in tal senso, sentenza 21 settembre 1983, cause riunite 205/82-215/82, Deutsches Milchkontor, Racc. pag. 2633, punti 17 e 19)".

    27 Alla luce di questa giurisprudenza, si deve rilevare che il diritto comunitario riconosce la nozione di errore scusabile, nel senso che la rimessione in termini è consentita qualora l' errore commesso con riferimento ai termini sia appunto scusabile (v., da ultimo, le sentenze del Tribunale di primo grado 15 marzo 1995, causa T-514/93, Cobrecaf e a., Racc. pag. II-621, punto 40, e della Corte 15 dicembre 1994, causa C-195/91 P, Bayer/Commissione, Racc. pag. I-5619, punto 26). Questa nozione può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, segnatamente, l' istituzione considerata abbia adottato un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da generare una confusione ammissibile in un singolo. Tuttavia, questo principio è stato applicato soltanto in quei settori del diritto comunitario ° come il pubblico impiego o la concorrenza ° in cui l' esecuzione delle normative comunitarie spettava soltanto alle istituzioni comunitarie.

    28 Al contrario, l' esecuzione della normativa sulle quote lattiere spetta alle autorità nazionali. Inoltre, il diritto comunitario non prevede, per la sua attuazione, norme specifiche sull' inosservanza di un termine dovuta ad un errore scusabile. Il secondo comma dell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1371/84 nonché il secondo comma dell' art. 5, n. 1, del citato regolamento n. 1546/88 autorizzano gli Stati membri a fissare le rispettive date limite, pur imponendo loro l' osservanza di un termine ultimo perentorio. Spetta quindi alle autorità nazionali statuire, secondo il proprio diritto, sui casi di inosservanza del termine previsto per la domanda di registrazione.

    29 Come emerge dalla citata sentenza Peter, tuttavia, la rimessione in termini è subordinata a due presupposti, volti a ridurre le differenze esistenti tra le normative nazionali degli Stati membri in sede di attuazione della disciplina comunitaria, garantendo così l' uniforme esecuzione del regime del prelievo. Uno di questi due presupposti è che l' applicazione del principio non deve pregiudicare le finalità del regime delle quote lattiere istituite dal regolamento n. 856/84.

    30 Il giudice nazionale è pertanto chiamato a valutare i fatti della causa principale alla luce delle finalità enunciate al punto 15. Va rilevato in proposito, in particolare, che il produttore sembra essere stato indotto dalla prassi amministrativa della competente autorità a non presentare tempestivamente la domanda di registrazione ai sensi dell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1371/84. Tuttavia, pur in mancanza di una quota lattiera, il produttore ha continuato, dopo l' introduzione del regime di quote e fino alla domanda di registrazione tardiva che ha dato luogo alla controversia principale, a vendere tali quantitativi di latte agli allievi, godendone dei proventi senza alcun intervento da parte della competente autorità. Il produttore si è pertanto comportato come se si trovasse in una situazione regolare.

    31 La terza questione pregiudiziale va pertanto risolta come segue: l' art. 4, n. 1, del citato regolamento n. 1371/84 deve essere interpretato nel senso che al produttore che non abbia osservato il termine previsto da detta norma può essere assegnato un quantitativo di riferimento in conformità al principio della rimessione in termini secondo le norme di diritto nazionale, purché tuttavia la norma nazionale non venga applicata in modo discriminatorio rispetto al trattamento riservato all' inosservanza dei termini nazionali né in modo da pregiudicare le finalità del regime delle quote lattiere.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    32 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Seconda Sezione),

    pronunciandosi sulle tre questioni sottopostele dal Finanzgericht di Monaco di Baviera con ordinanza 6 aprile 1993, dichiara:

    1) L' art. 12, lett. h), del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere interpretato nel senso che la consegna di latte effettuata da un' azienda agricola agli allievi e ai pensionanti di una scuola contro pagamento del prezzo del latte in via indiretta, includendolo nella retta, va qualificata come vendita diretta ai sensi di tale norma allorché l' azienda agricola, la scuola e il convitto siano gestiti dallo stesso ente.

    2) L' art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, non ha messo in luce elementi atti ad inficiarne la validità allorché esclude, dopo la scadenza del termine di registrazione ai fini della concessione di un quantitativo di riferimento per la vendita diretta, che siano presi in considerazione mutamenti successivi nel fabbisogno economico del produttore connessi alla situazione aziendale.

    3) L' art. 4, n. 1, del citato regolamento n. 1371/84 deve essere interpretato nel senso che al produttore che non abbia osservato il termine previsto da detta norma può essere assegnato un quantitativo di riferimento in conformità al principio della rimessione in termini secondo le norme di diritto nazionale, purché tuttavia la norma nazionale non venga applicata in modo discriminatorio rispetto al trattamento riservato all' inosservanza dei termini nazionali né in modo da pregiudicare le finalità del regime delle quote lattiere.

    Top