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Document 61993CJ0069

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 2 giugno 1994.
Punto Casa SpA contro Sindaco del Comune di Capena e Comune di Capena Promozioni Polivalenti Venete Soc. coop. a r.l. (PPV) contro Sindaco del Comune di Torri di Quartesolo e Comune di Torri di Quartesolo.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto - Italia.
Interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato - Divieto di esercizio di talune attività commerciali nei giorni festivi.
Cause riunite C-69/93 e C-258/93.

Raccolta della Giurisprudenza 1994 I-02355

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:226

61993J0069

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 2 GIUGNO 1994. - PUNTO CASA SPA CONTRO SINDACO DEL COMUNE DI CAPENA E COMUNE DI CAPENA E PROMOZIONI POLIVALENTI VENETE SOC. COOP. ARL (PPV) CONTRO SINDACO DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO E COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: PRETURA CIRCONDARIALE DI ROMA - ITALIA. - INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 30 E 36 DEL TRATTATO - DIVIETO DI ESERCIZIO DI TALUNE ATTIVITA'COMMERCIALI NEI GIORNI FESTIVI. - CAUSE RIUNITE C-69/93 E C-258/93.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-02355


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Libera circolazione delle merci ° Restrizioni quantitative ° Misure d' effetto equivalente ° Nozione ° Ostacoli derivanti da norme nazionali che disciplinano in maniera non discriminatoria le modalità di vendita ° Inapplicabilità dell' art. 30 del Trattato ° Normativa sull' orario di apertura dei pubblici esercizi

(Trattato CEE, art. 30)

Massima


Non può costituire ostacolo diretto o indiretto, in atto o in potenza, agli scambi commerciali tra gli Stati membri l' assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitano o vietano talune modalità di vendita, sempreché tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che esercitano la loro attività sul territorio nazionale e sempreché incidano, in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri. Infatti, ove tali requisiti siano soddisfatti, l' applicazione di normative di tal genere alla vendita di prodotti provenienti da un altro Stato membro e rispondenti alle norme stabilite da tale Stato non costituisce elemento atto ad impedire l' accesso di tali prodotti al mercato o ad ostacolarlo in misura maggiore rispetto all' ostacolo rappresentato per i prodotti nazionali. Normative siffatte esulano, quindi, dalla sfera d' applicazione dell' art. 30 del Trattato.

Ne consegue che l' art. 30 del Trattato va interpretato nel senso che non si applica ad una normativa nazionale sull' orario d' apertura dei pubblici esercizi che vale per tutti gli operatori economici che svolgono la loro attività sul territorio nazionale e che incide allo stesso modo, in diritto ed in fatto, sulla vendita dei prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri.

Parti


Nei procedimenti riuniti C-69/93 e C-258/93,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto (Italia), nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra

Punto Casa SpA

e

Sindaco del Comune di Capena

e

Comune di Capena,

e tra

Promozioni Polivalenti Venete Soc. coop. a r.l. (PPV)

e

Sindaco del Comune di Torri di Quartesolo

e

Comune di Torri di Quartesolo,

domande vertenti sull' interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, M. Diez de Velasco (relatore), C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven

cancelliere: L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

° per le ricorrenti nelle cause principali, dagli avv.ti Franco Di Maria, Gianfranco Maestosi e Federico Tedeschini, del foro di Roma,

° per il governo ellenico, dal signor Vassileios Kontolaimos, consigliere giuridico aggiunto dell' avvocatura dello Stato, e dalla signora Christina Sitara, procuratore dell' avvocatura dello Stato, in qualità di agenti,

° per il governo del Regno Unito, dalla signorina S.L. Hudson, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, e dal signor N. Paines, barrister,

° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor A. Aresu, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali delle ricorrenti nelle cause principali, del governo ellenico, del governo del Regno Unito e della Commissione all' udienza del 24 febbraio 1994,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 23 marzo 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanze 16 dicembre 1992 e 22 marzo 1993, giunte alla Corte, rispettivamente, il 15 marzo e il 27 aprile 1993, la Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, ha posto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE e dirette a consentirle di valutare, alla luce di dette disposizioni, la normativa italiana sulla chiusura delle rivendite al minuto nei giorni festivi.

2 Le questioni sono state sollevate in relazione a provvedimenti adottati dalla pubblica autorità nei confronti dei gestori di due supermercati che avevano trasgredito la suddetta normativa.

3 La legge italiana 28 luglio 1971, n. 558, disciplina gli orari di apertura dei pubblici esercizi e le attività di vendita al minuto. Il suo art. 1, n. 2, lett. a), dispone la chiusura totale delle rivendite nei giorni di domenica e negli altri giorni festivi, salvo casi di deroga espressamente previsti dalla legge stessa.

4 L' art. 10 della legge commina sanzioni amministrative ai contravventori. Le disposizioni specifiche relative all' orario di apertura sono adottate dalle regioni. L' osservanza delle norme vigenti in materia è controllata dai sindaci dei comuni interessati, che possono infliggere sanzioni.

5 Le ricorrenti nelle cause principali gestiscono rispettivamente un supermercato, ubicato nel comune di Capena, ed un centro commerciale, ubicato nel comune di Torri di Quartesolo. Le aree commerciali in questione sono rimaste aperte per più domeniche ed altri giorni festivi, il che ha indotto i sindaci dei comuni interessati ad irrogare sanzioni amministrative a carico dei responsabili.

6 Le ricorrenti nelle cause principali hanno perciò adito il giudice competente, sostenendo che una notevole parte del giro d' affari realizzato nelle aree commerciali in questione riguarda prodotti provenienti da altri Stati membri della Comunità. A loro giudizio, le norme nazionali in questione sono pertanto incompatibili con l' art. 30 del Trattato.

7 Di conseguenza, la Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, ha sospeso il giudizio per sottoporre alla Corte, nel procedimento C-69/93, le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se una norma di diritto nazionale che imponga (salvo che per alcuni prodotti) agli esercizi di vendita al minuto la chiusura domenicale e festiva, ma non anche il divieto di svolgere in tale giorno attività di lavoro (ed infligga la pena della chiusura coattiva a quelli di essi che abbiano trasgredito all' obbligo de quo), e provochi così un decremento sensibile delle vendite effettuate in tali esercizi, ivi comprese quelle di merci prodotte in altri Stati della Comunità, con conseguente riduzione del volume delle importazioni da detti Stati, costituisca:

a) una misura equivalente, negli effetti, ad una restrizione alla importazione ai sensi dell' art. 30 del Trattato di Roma e della successiva normativa comunitaria dettata in applicazione dei principi da quello enunciati;

b) ovvero un mezzo di discriminazione arbitraria od una restrizione dissimulata del commercio tra Stati membri;

c) ovvero una misura sproporzionata o non adeguata al fine che si prefigge la norma di diritto nazionale;

posto che:

° la grande distribuzione e la distribuzione organizzata (categoria alla quale appartengono le ricorrenti) vendono, in media, una quantità di prodotti importati dagli altri paesi comunitari superiore a quella venduta dalle piccole e medie aziende commerciali;

° il giro d' affari che la grande distribuzione e la distribuzione organizzata realizzano la domenica non può essere compensato da acquisti sostitutivi effettuabili dalla clientela negli altri giorni della settimana, poiché i clienti si orientano in tal caso per i loro acquisti verso una rete commerciale che nel suo complesso si approvvigiona presso i produttori nazionali.

2) Nel caso di risposta affermativa al primo quesito, se la misura adottata dalla norma nazionale in questione rientri nelle deroghe dell' art. 30 previste dall' art. 36 del Trattato di Roma, ovvero in altre deroghe previste dalla normativa comunitaria".

8 Questioni sostanzialmente identiche sono state sottoposte alla Corte nel procedimento C-258/93.

Sulla prima questione

9 La prima questione mira ad accertare se una normativa nazionale come quella su cui verte la causa principale rientri nella sfera d' applicazione dell' art. 30 del Trattato.

10 Occorre preliminarmente ricordare che, a norma dell' art. 30 del Trattato, le restrizioni quantitative all' importazione, come qualsiasi altra misura d' effetto equivalente, sono vietate tra gli Stati membri.

11 A questo proposito si deve sottolineare anzitutto che, secondo una costante giurisprudenza, costituisce misura d' effetto equivalente ad una restrizione quantitativa qualsiasi procedimento che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (sentenza 11 luglio 1974, Dassonville, causa 8/74, Racc. pag. 837, punto 5).

12 Si deve pure ricordare che non può costituire ostacolo diretto o indiretto, in atto o in potenza, agli scambi commerciali tra gli Stati membri, ai sensi della citata giurisprudenza Dassonville, l' assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitano o vietano talune modalità di vendita, sempreché tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la loro attività sul territorio nazionale e sempreché incidano, in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri. Infatti, ove tali requisiti siano soddisfatti, l' applicazione di normative di tal genere alla vendita di prodotti provenienti da un altro Stato membro e rispondenti alle norme stabilite da tale Stato non costituisce elemento atto ad impedire l' accesso di tali prodotti al mercato o ad ostacolarlo in misura maggiore rispetto all' ostacolo rappresentato per i prodotti nazionali. Normative siffatte esulano, quindi, dalla sfera d' applicazione dell' art. 30 del Trattato (v. sentenza 24 novembre 1993, Keck e Mithouard, C-267/91 e C-268/91, Racc. pag. I-6097, punti 16 e 17).

13 Nel caso di una disciplina come quella in esame, che riguarda le modalità di vendita ai consumatori di diversi prodotti, si deve constatare che sussistono i requisiti enunciati in quest' ultima sentenza.

14 Infatti, la normativa contestata si applica, indipendentemente dall' origine dei prodotti in questione, a tutti gli operatori interessati e non influisce sulla vendita dei prodotti provenienti dagli altri Stati membri in modo diverso da quello in cui opera sulla vendita dei prodotti nazionali.

15 Si deve perciò rispondere al giudice nazionale che l' art. 30 del Trattato va interpretato nel senso che non si applica ad una normativa nazionale sull' orario di apertura dei pubblici esercizi che vale per tutti gli operatori economici che svolgono attività sul territorio nazionale e che incide allo stesso modo, in diritto e in fatto, sulla vendita dei prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri.

Sulla seconda questione

16 Considerata la soluzione fornita alla prima questione, non occorre pronunciarsi sulla seconda.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

17 Le spese sostenute dal governo ellenico e da quello del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, con ordinanze del 16 dicembre 1992 e del 22 marzo 1993, dichiara:

L' art. 30 del Trattato CEE va interpretato nel senso che non si applica ad una normativa nazionale sull' orario di apertura dei pubblici esercizi che vale per tutti gli operatori economici che svolgono attività sul territorio nazionale e che incide allo stesso modo, in diritto e in fatto, sulla vendita dei prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri.

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