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Document 61993CJ0044
Judgment of the Court of 9 August 1994. # Namur-Les Assurances du Crédit SA v Office National du Ducroire and the Belgian State. # Reference for a preliminary ruling: Cour d'appel de Bruxelles - Belgium. # State aid - Existing or new aid - Widening of the field of activity of a public undertaking benefiting from advantages accoarded aby the State. # Case C-44/93.
Sentenza della Corte del 9 agosto 1994.
Namur - Les assurances du crédit SA contro Office national du ducroire e Stato belga.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Bruxelles - Belgio.
Aiuti di Stato - Aiuti esistenti o nuovi aiuti - Ampliamento del campo di attività di un ente pubblico beneficiario di vantaggi concessi dallo Stato.
Causa C-44/93.
Sentenza della Corte del 9 agosto 1994.
Namur - Les assurances du crédit SA contro Office national du ducroire e Stato belga.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Bruxelles - Belgio.
Aiuti di Stato - Aiuti esistenti o nuovi aiuti - Ampliamento del campo di attività di un ente pubblico beneficiario di vantaggi concessi dallo Stato.
Causa C-44/93.
Raccolta della Giurisprudenza 1994 I-03829
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:311
SENTENZA DELLA CORTE DEL 9 AGOSTO 1994. - NAMUR-LES ASSURANCES DU CREDIT SA CONTRO OFFICE NATIONAL DU DUCROIRE E STATO BELGA. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR D'APPEL DE BRUXELLES - BELGIO. - AIUTI DI STATO - AIUTI ESISTENTI O NUOVI AIUTI - AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI ATTIVITA DI UN ENTE PUBBLICO BENEFICIARIO DI VANTAGGI CONCESSI DALLO STATO. - CAUSA C-44/93.
raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-03829
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Aiuti concessi dagli Stati ° Aiuti esistenti e nuovi aiuti ° Ampliamento del campo di attività di un ente pubblico di assicurazione-crediti all' esportazione beneficiario di vantaggi, il cui regime resta immutato, precedenti l' entrata in vigore del Trattato ° Qualificazione come aiuto esistente ° Obbligo di notifica preventiva ° Insussistenza
(Trattato CEE, art. 93, nn. 1 e 3)
Allorché un ente pubblico, che praticava solo marginalmente l' assicurazione-crediti all' esportazione verso gli altri Stati membri, decide, con l' avallo della sua autorità di tutela, di esercitare d' ora in avanti tale attività senza alcuna limitazione geografica, con la conseguenza che gli aiuti pubblici di cui tale ente fruiva in forza di una normativa precedente l' entrata in vigore del Trattato si applicano d' ora in avanti all' esercizio dell' attività così ampliata, non si può ritenere di trovarsi nell' ipotesi, contemplata all' art. 93, n. 3, del Trattato, di istituzione o modifica di un aiuto, dal momento che la predetta decisione interviene senza che si proceda ad una modifica del regime di aiuti istituito per legge.
Ne consegue che gli aiuti accordati in queste circostanze, dato che rientrano nel campo di applicazione di un regime di aiuti esistente prima dell' entrata in vigore del Trattato, non sono soggetti all' obbligo di notifica preventiva e al divieto di esecuzione previsti dall' art. 93, n. 3, ma devono essere oggetto dell' esame permanente di cui al n. 1 del medesimo articolo.
Non si può infatti, a meno di introdurre un fattore di incertezza giuridica, costringere gli Stati membri a notificare alla Commissione e a sottoporre al suo controllo preventivo non solo i nuovi aiuti o le modifiche di aiuti in senso proprio accordati ad un' impresa beneficiaria di un regime di aiuti già esistenti, bensì tutte le misure che incidano sull' attività di quest' ultima e che possano incidere sul funzionamento del mercato comune, sul gioco della concorrenza o semplicemente sull' importo effettivo, in un periodo determinato, di aiuti esistenti in via di principio, ma il cui importo varia necessariamente a seconda del volume d' affari dell' impresa.
Nel procedimento C-44/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour d' appel di Bruxelles nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Namur - Les assurances du crédit SA
e
1) Office national du ducroire,
2) Stato belga,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 92 e 93 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse (relatore), M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
° per Namur - Les assurances du crédit, appellante nella causa principale, dall' avv. Pierre van Ommeslaghe, patrocinante presso la Cour de cassation del Belgio;
° per lo Stato belga e l' Office national du ducroire, appellati nella causa principale, rispettivamente dal signor Jan Devadder, direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dagli avv.ti Georges van Hecke, patrocinante presso la Cour de cassation, e Bernard van de Walle de Ghelcke, del foro di Bruxelles;
° per il governo francese, dal signor Philippe Pouzoulet, vicedirettore per gli affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dalla signora Catherine de Salins, consigliere per gli Affari esteri, in qualità di agente supplente;
° per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Antonino Abate, consigliere giuridico principale, e Ben Smulders, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Namur - Les assurances du crédit, dello Stato belga e dell' Office national du ducroire, del governo francese, rappresentato dal signor Jean-Marc Belorgey, capo missione presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione all' udienza del 4 maggio 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 22 giugno 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con sentenza 5 febbraio 1993, pervenuta in cancelleria il 16 febbraio 1993, la Cour d' appel di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 92 e 93 del Trattato.
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia che inizialmente opponeva le società Namur - Les assurances du crédit SA (in prosieguo: la "Namur AC") e Compagnie belge d' assurance crédit SA (in prosieguo: la "COBAC") all' Office national du ducroire (in prosieguo: l' "OND") e allo Stato belga.
3 In forza della legge belga del 31 agosto 1939 sull' OND, detto organismo, che è un ente pubblico incaricato in particolare di garantire i rischi inerenti ad operazioni di commercio estero, dispone di diversi vantaggi: garanzia dello Stato, formulata come principio generale, dotazione in conto capitale di obbligazioni di Stato produttive di interessi, copertura da parte dello Stato del deficit annuo di tesoreria, esenzione dalla tassa sui contratti di assicurazione nonché dall' imposta sulle società.
4 A partire dal 1935 l' OND e la COBAC, la più antica impresa privata di assicurazione-crediti del Belgio, erano vincolati tra loro da un accordo di riassicurazione in base al quale l' OND garantiva "la presa a carico totale o parziale, mediante riassicurazione facoltativa, degli impegni assunti dalla Compagnie quale primo assicuratore". Tale accordo, che non comportava delimitazioni particolari al campo di attività dell' OND, veniva in seguito sostituito da un accordo di collaborazione in forza del quale l' ente pubblico assicurava solo eccezionalmente i rischi commerciali inerenti alle operazioni di esportazione di beni e servizi verso l' Europa occidentale, rischi che venivano di norma presi a proprio carico dalla COBAC. Quest' ultimo accordo veniva denunciato dall' OND alla fine del 1988, in quanto costituiva una ripartizione di mercato vietata dalle regole comunitarie di concorrenza e nel 1989 l' ente pubblico entrava, con il consenso dei ministri di tutela, sul mercato dell' assicurazione-crediti dei rischi nell' Europa occidentale.
5 Ritenendo l' ampliamento del campo di attività dell' OND, tenuto conto dei vantaggi concessi dallo Stato a tale ente, idoneo a falsare la concorrenza, la COBAC e la Namur AC, altra impresa privata attiva nello stesso mercato, presentavano alla Commissione una denuncia per violazione degli artt. 92 e 93 del Trattato. Esse peraltro adivano il giudice nazionale per ottenere, in particolare, sulla base dell' art. 93, n. 3, la sospensione dell' attività dell' OND nel campo dell' assicurazione-crediti all' esportazione verso gli Stati membri fino a quando non intervenisse una decisione della Commissione sulla compatibilità degli aiuti accordati o una decisione giudiziaria nel merito della controversia che le oppone a detto ente pubblico e allo Stato belga.
6 Il presidente del Tribunal de première instance di Bruxelles, pronunciandosi in sede di urgenza, ha dichiarato che gli aiuti controversi rientravano nell' ambito di applicazione dell' art. 93, n. 1, del Trattato e, a causa della mancanza di efficacia diretta di tale disposizione, si è dichiarato incompetente a conoscere della controversia.
7 Investita a sua volta di quest' ultima, la Cour d' appel di Bruxelles, ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall' interpretazione degli artt. 92 e 93 del Trattato, ha sottoposto a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 93, n. 3, del Trattato CEE debba essere interpretato nel senso che va considerato istituzione o modifica di un aiuto la decisione con la quale uno Stato membro autorizza, dopo l' entrata in vigore del Trattato, un ente pubblico che praticava solo marginalmente l' assicurazione-crediti all' esportazione verso gli altri Stati membri a esercitare d' ora in avanti tale attività senza limitazione alcuna, con la conseguenza che gli aiuti che erano concessi dallo Stato a detto ente in forza di una normativa precedente all' entrata in vigore del Trattato si applicano d' ora in avanti, per ciò stesso, all' esercizio dell' attività così ampliata.
2) Se l' art. 93 del Trattato CEE debba essere interpretato nel senso che un nuovo aiuto va considerato soggetto al regime degli aiuti esistenti qualora, non essendo stato notificato alla Commissione conformemente all' art. 93, n. 3, sia stato oggetto di una denuncia alla stessa e questa, dopo aver proceduto ad un esame preliminare dell' aiuto e dopo aver rivolto allo Stato membro interessato una richiesta di chiarimenti concernenti l' aiuto, con la precisazione che, in caso di mancata risposta o di risposta insoddisfacente entro il termine impartito, si sarebbe vista obbligata ad avviare la procedura prevista dall' art. 93, n. 2, del Trattato ° richiesta alla quale è stato ottemperato °, non abbia avviato tale procedura entro un termine ragionevole.
3) Se l' art. 92, n. 1, del Trattato CEE debba essere interpretato nel senso che va considerato istituzione o modifica di un aiuto il comportamento di uno Stato membro consistente nel:
a) comunicare, tramite delegati ministeriali in seno al consiglio di amministrazione di un ente pubblico dotato di personalità giuridica distinta e conformemente alla normativa che disciplina detto ente, una linea di politica generale che implica l' estensione del beneficio di un aiuto;
b) non opporsi, facendo intervenire i delegati ministeriali in seno al consiglio di amministrazione di un tale ente pubblico, a una decisione di quest' ultimo implicante l' estensione del beneficio di un aiuto, astenendosi, in particolare, dal provocare l' annullamento di tale decisione, quando la normativa che disciplina detto ente pubblico rendeva possibile tale annullamento da parte dello Stato previa sospensione della decisione da parte dei delegati ministeriali".
8 Successivamente a questa sentenza di rinvio, la Cour d' appel di Bruxelles ha avuto occasione di dare atto alla COBAC della sua rinuncia all' azione. La Namur AC ha comunicato di voler proseguire da sola l' azione esperita.
9 Per risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice a quo, è necessario ricordare innanzi tutto l' articolazione delle disposizioni dell' art. 93 del Trattato ed i poteri e le competenze attribuiti da tali disposizioni alla Commissione, da un lato, e agli Stati membri e ai loro giudici, dall' altro, tenuto conto della distinzione tra aiuti esistenti e nuovi aiuti. Si dovrà in seguito esaminare congiuntamente la prima e la terza questione con cui il giudice nazionale intende sapere se la decisione di uno Stato membro di autorizzare l' ampliamento del campo di attività di un ente pubblico che benefici di aiuti di Stato, ovvero l' atteggiamento di detto Stato, quale descritto nella sentenza di rinvio, nei confronti di una decisione adottata dall' ente pubblico in tal senso, debba essere assimilata ad una istituzione o modifica di aiuto ai sensi dell' art. 93, n. 3. Infine si dovrà, se del caso, risolvere la seconda questione, che mira a determinare se un nuovo aiuto, che non sia stato oggetto di regolare notifica, possa tuttavia essere assimilato ad un aiuto esistente quando la Commissione, informata dell' esistenza di detto aiuto da una denuncia, non abbia, dopo esame preliminare, avviato entro un termine ragionevole la procedura di cui all' art. 93, n. 2.
Sulla distinzione tra aiuti esistenti e nuovi aiuti e sulla ripartizione di poteri e competenze tra la Commissione, da un lato, e gli Stati membri e i loro giudici, dall' altro
10 L' art. 93 del Trattato, la cui finalità è quella di consentire l' esame permanente ed il controllo, da parte della Commissione, degli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante fondi statali, prevede una procedura distinta a seconda che gli aiuti siano già esistenti o di nuova istituzione.
11 Per quanto riguarda gli aiuti esistenti, nel citato art. 93, n. 1, si attribuisce alla Commissione la competenza a procedere, con gli Stati membri, al loro esame permanente. Nell' ambito di tale esame, la Commissione propone agli Stati le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. Il n. 2 di detto articolo dispone poi che, qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto non è compatibile con il mercato comune a norma dell' art. 92, oppure che tale aiuto è attuato in modo illegittimo, decida che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato (sentenza 30 giugno 1992, causa C-47/91, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4145, punto 23). Per gli aiuti esistenti, l' iniziativa spetta quindi alla Commissione.
12 Quanto ai nuovi aiuti, l' art. 93, n. 3, prevede che alla Commissione siano comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti. Quest' ultima procede allora ad un primo esame degli aiuti progettati. Se, in esito a tale esame, essa ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell' art. 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura di esame in contraddittorio di cui all' art. 93, n. 2. In tal caso, il n. 3, ultima frase, vieta allo Stato membro interessato di dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale. I nuovi aiuti sono quindi sottoposti ad un controllo preventivo da parte della Commissione e non possono, in via di principio, essere attuati fino a che tale istituzione non li abbia dichiarati compatibili con il Trattato (citata sentenza Italia/Commissione, punto 24). Quest' ultima regola deve, tuttavia, essere contemperata con la giurisprudenza della Corte secondo cui, se la Commissione, cui uno Stato membro abbia reso nota l' elaborazione di un progetto diretto ad istituire o modificare un aiuto, non provvede a promuovere il procedimento in contraddittorio, lo Stato interessato può, allo scadere del periodo destinato all' esame preliminare del progetto, dare attuazione al regime di aiuti proposto, avvisandone preventivamente la Commissione. Il regime così attuato va allora considerato come regime già in vigore (sentenza 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz, Racc. pag. 1471, punto 6).
13 Emerge sia dalla lettera sia dalla finalità di queste disposizioni che devono essere considerati aiuti esistenti ai sensi dell' art. 93, n. 1, gli aiuti che esistevano prima della data di entrata in vigore del Trattato e quelli cui sia stata regolarmente data esecuzione alle condizioni previste dall' art. 93, n. 3, ivi compresi quelli risultanti dall' interpretazione data a tale articolo dalla Corte nella citata sentenza Lorenz. Devono, per contro, considerarsi nuovi aiuti, soggetti all' obbligo di notifica previsto da quest' ultima disposizione, i provvedimenti diretti ad istituire o modificare aiuti, con la precisazione che le modifiche possono vertere vuoi su aiuti esistenti vuoi su progetti iniziali notificati alla Commissione (v. sentenza 9 ottobre 1984, cause riunite 91/83 e 127/83, Heineken Brouwerijen, Racc. pag. 3435, punti 17 e 18).
14 In questo contesto, la Commissione ed i giudici nazionali esercitano competenze e poteri distinti.
15 Per quanto riguarda la Commissione, la Corte ha dichiarato nella sentenza 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike & Weinlig (Racc. pag. 595, punto 9), che il Trattato, prevedendo all' art. 93 l' esame permanente e il controllo degli aiuti da parte della Commissione, ha inteso stabilire che il riconoscimento dell' eventuale incompatibilità di un aiuto col mercato comune risulti, sotto il controllo della Corte di giustizia, da un' apposita procedura la cui attuazione rientra nella competenza della Commissione.
16 Per quanto riguarda i giudici nazionali, il loro intervento si deve all' efficacia diretta riconosciuta all' ultima frase dell' art. 93, n. 3, del Trattato, che vieta allo Stato membro interessato, per quanto riguarda i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti, di dare esecuzione alle misure progettate prima che la procedura sia sfociata in una decisione finale della Commissione o che ricorrano le condizioni previste dalla citata sentenza Lorenz. Tale intervento può portare i giudici nazionali ad interpretare e ad applicare la nozione di aiuto, di cui all' art. 92, al fine di determinare se un provvedimento statale adottato senza seguire il procedimento preliminare di controllo di cui all' art. 93, n. 3, dovesse o meno esservi soggetto (sentenza Steinike & Weinlig, già citata, punto 14).
17 Come rilevato dalla Corte nella sentenza 21 novembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (Racc. pag. I-5505, punto 14), il ruolo centrale ed esclusivo riservato dagli artt. 92 e 93 del Trattato alla Commissione, ai fini dell' accertamento di un' eventuale incompatibilità di un aiuto con il mercato comune, è sostanzialmente diverso da quello che spetta ai giudici nazionali in ordine alla salvaguardia dei diritti che spettano alle parti in considerazione dell' effetto diretto del divieto sancito nell' art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato. Nel momento in cui i detti giudici adottano una decisione a tal proposito, essi non per questo si pronunciano sulla compatibilità delle misure d' aiuto con il mercato comune, essendo tale valutazione finale di esclusiva competenza della Commissione, sotto il controllo della Corte di giustizia.
18 Di conseguenza, le uniche questioni che si pongono nella causa principale vertono sulla scelta della procedura di controllo appropriata, vale a dire su una scelta tra il disposto dall' art. 93, n. 1, e quello dall' art. 93, n. 3, e non sulla compatibilità o incompatibilità col mercato comune dei provvedimenti controversi. Se tali questioni possano rendere necessaria un' interpretazione della nozione di aiuto ai sensi dell' art. 92, n. 1, è solo al fine di determinare se ai provvedimenti descritti nella sentenza di rinvio sia o meno applicabile la procedura di cui all' art. 93, n. 3.
Sulle questioni prima e terza
19 Con la prima questione il giudice nazionale mira a stabilire se la decisione di uno Stato membro di autorizzare l' ampliamento del campo di attività di un ente pubblico che benefici di vantaggi concessi da tale Stato in forza di una normativa anteriore all' entrata in vigore del Trattato debba, qualora detti vantaggi si applichino all' esercizio della nuova attività, essere assimilata all' istituzione o alla modifica di un aiuto ed essere come tale assoggettata all' obbligo di notifica e al divieto di esecuzione sanciti dall' art. 93, n. 3, del Trattato.
20 La Namur AC, il governo francese, il governo olandese e la Commissione propongono di risolvere affermativamente tale questione. Essi fanno valere, in sostanza, che l' ampliamento del campo di attività dell' OND non può essere considerato una modifica trascurabile di aiuti già esistenti, in quanto esso ha consentito a tale ente pubblico di diventare un concorrente delle società private di assicurazione-crediti all' esportazione, conservando nel contempo i vantaggi di cui disponeva.
21 Il governo belga e l' OND sostengono, invece, che gli aiuti di cui trattasi, che sono stati istituiti nel 1939, rientrano nell' ambito di applicazione della disciplina degli aiuti esistenti prevista dall' art. 93, n. 1, del Trattato e che l' intervenuta modifica non era soggetta all' obbligo di notifica sancito dal n. 3 del medesimo articolo.
22 Per determinare se una decisione che consente l' ampliamento del campo di attività di un' impresa pubblica quale l' OND, che beneficia di vantaggi concessi dallo Stato, possa essere considerato istituzione o modifica di aiuti ai sensi dell' art. 93, n. 3, occorre procedere all' esame dei menzionati vantaggi nonché della natura e della portata della decisione controversa alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza di rinvio, integrate con le osservazioni degli interessati e le risposte ai quesiti formulati dalla Corte.
23 Come è stato rilevato al punto 3 della presente sentenza, i vantaggi di cui l' OND dispone gli sono stati concessi da una normativa precedente l' entrata in vigore del Trattato. Ai sensi della legge 31 agosto 1939, l' OND operava assistito dalla garanzia dello Stato (art. 1), disponeva di una dotazione di titoli obbligazionari di Stato (art. 5) e dei proventi ricavati da tale dotazione (art. 7), costituiva fondi di riserva speciali che consentivano in particolare la copertura del deficit di tesoreria da parte dello Stato (art. 18) ed era esentato da tasse ed imposte alle stesse condizioni dello Stato (art. 23). Tranne qualche adattamento che non riguardava la sostanza di questi vantaggi, al 1 febbraio 1989, data dei fatti della causa principale, questa normativa era immutata.
24 Questa normativa determinava lo scopo e i settori d' intervento dell' OND in modo assai generale. Nella sua redazione iniziale, l' art. 3 della legge stabiliva semplicemente che "l' OND ha lo scopo di favorire l' esportazione mediante la concessione di garanzie idonee a diminuire i rischi ad essa inerenti, ed in particolare i rischi di credito". Nella formulazione in vigore alla data dei fatti, il medesimo art. 3 definiva lo scopo dell' OND come quello di "favorire il commercio estero e gli investimenti belgi all' estero" e in particolare prevedeva che per svolgere il proprio compito esso "può concedere garanzie idonee a diminuire i rischi, specialmente i rischi di credito, inerenti alle operazioni di commercio estero (...)". Questa normativa non prevedeva alcuna delimitazione, per materia o geografica, del campo di attività dell' OND nell' assicurazione-crediti all' esportazione.
25 Detto campo di attività si è trovato successivamente limitato non già dalla legge, bensì per effetto di modifiche apportate agli accordi interni conclusi tra l' OND e la COBAC. Come è stato osservato al punto 4 della presente sentenza, l' accordo che vincolava inizialmente questi due enti era un semplice accordo di riassicurazione, che però è stato in seguito sostituito da un accordo di collaborazione che contemplava in particolare una ripartizione di rischi e di mercati. Secondo quest' ultimo accordo, la COBAC aveva competenza esclusiva per assicurare i rischi commerciali inerenti alle operazioni di esportazione verso i paesi dell' Europa occidentale, mentre l' OND interveniva su tale mercato europeo soltanto per coprire taluni rischi che rispondevano a caratteristiche particolari. Invece, le due parti dell' accordo potevano assicurare in concorso i rischi commerciali all' esportazione verso gli Stati Uniti ed il Canada nonché i rischi su talune operazioni internazionali.
26 A partire dal 1 febbraio 1989 questa limitazione del campo di attività dell' OND è stata soppressa in seguito ad una decisione adottata dall' ente pubblico con il consenso dei ministri di tutela. Più precisamente, il 27 giugno 1988 il consiglio d' amministrazione ha dato mandato alla direzione dell' OND di denunciare l' accordo concluso con la COBAC e di prendere le misure necessarie per organizzare l' assicurazione diretta sul mercato europeo. I ministri di tutela, interpellati dal direttore generale dell' OND il 10 agosto 1988, hanno chiesto in data 4 gennaio 1989 la sospensione fino al 1 febbraio 1989 della progettata estensione dell' assicurazione dei rischi commerciali all' Europa occidentale. Gli stessi ministri, in tale ultima data, hanno approvato le conclusioni di un gruppo di lavoro formato da membri dei rispettivi gabinetti, che raccomandava "di autorizzare un ingresso progressivo e prudente dell' OND in tale nuovo mercato".
27 Questo mutamento di posizione dell' OND e delle sue autorità di tutela ha avuto la conseguenza di estendere le attività che in precedenza, per un periodo la cui durata non è d' altra parte determinabile in base agli atti, erano state in realtà esercitate da tale ente pubblico. Pertanto il giudice nazionale chiede alla Corte, con la terza questione, se debba essere considerato istituzione o modifica di un aiuto il comportamento di uno Stato membro consistente, tramite delegati ministeriali in seno al consiglio d' amministrazione di un ente pubblico, nel promuovere una linea di politica generale che implica l' estensione del beneficio di un aiuto o nel non opporsi a tale estensione.
28 A questo proposito, e per l' applicazione dell' art. 93, nn. 1 e 3, del Trattato, la comparsa di un nuovo aiuto o la modifica di un aiuto esistente non può, qualora l' aiuto risulti da disposizioni di legge precedenti che non vengono modificate, essere valutata in base all' entità dell' aiuto e in particolare in base al suo importo finanziario in ogni momento della vita dell' impresa. Un aiuto può essere qualificato come nuovo aiuto o modifica in riferimento alle disposizioni che lo prevedono, alle loro modalità e ai loro limiti.
29 Orbene, la decisione entrata in vigore il 1 febbraio 1989 non ha modificato la normativa che aveva istituito a favore dell' OND i vantaggi di cui esso beneficiava, né per quanto riguarda la natura di detti vantaggi, né per quanto riguarda le attività dell' ente pubblico cui essi si applicano, in quanto la legge 31 agosto 1939 attribuiva a questo ente il compito estremamente generico di diminuire i rischi del credito all' esportazione. Essa non influisce dunque sul regime di aiuti istituito da detta normativa. Benché la decisione in esame abbia fatto seguito alla denuncia dell' accordo di collaborazione concluso con la COBAC, nessun elemento agli atti indica che l' esistenza e il contenuto di tale accordo, che vincolava soltanto i due contraenti, l' OND e la COBAC, abbiano condizionato l' estensione dei vantaggi accordati dallo Stato belga all' OND in forza della legge 31 agosto 1939.
30 Per la verità, in diverse osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, si sostiene che prima che intervenisse la decisione controversa l' ente pubblico di cui trattasi non esercitava attività esposte alla concorrenza di società private e che, pertanto, gli aiuti di cui beneficiava si applicavano esclusivamente ad attività non concorrenziali. Anche supponendo che questo dato di fatto possa avere un interesse nel caso presente, mentre la legge 31 agosto 1939 attribuiva all' OND un compito estremamente generico, basti constatare che l' accordo tra l' OND e la COBAC prevedeva invece una certa concorrenza fra questi due enti. Come è stato osservato al punto 25 della presente sentenza, l' OND e la COBAC potevano infatti assicurare in concorso i rischi commerciali all' esportazione verso gli Stati Uniti ed il Canada oltre che i rischi su talune operazioni internazionali. Al momento dei fatti della causa principale, gli aiuti esistenti non vertevano dunque soltanto su attività non concorrenziali.
31 Pertanto, anche ammettendo che essa sia totalmente imputabile allo Stato, la decisione entrata in vigore il 1 febbraio 1989 non può essere considerata istituzione o modifica di aiuti ai sensi dell' art. 93, n. 3, del Trattato.
32 Ammettere il contrario obbligherebbe, infatti, lo Stato membro interessato a notificare alla Commissione e a sottoporre al suo controllo preventivo non solo i nuovi aiuti o le modifiche di aiuti in senso proprio accordati ad un' impresa beneficiaria di un regime di aiuti già esistenti, bensì tutte le misure che incidano sull' attività di quest' ultima e che possano incidere sul funzionamento del mercato comune, sul gioco della concorrenza o semplicemente sull' importo effettivo, in un periodo determinato, di aiuti esistenti in via di principio, ma il cui importo varia necessariamente a seconda del volume d' affari dell' impresa. Al limite, nel caso di un ente pubblico quale l' OND, ogni nuova operazione di assicurazione che, secondo quanto precisato in udienza dal rappresentante del governo belga, deve essere sottoposta alle autorità di tutela potrebbe così essere considerata una misura soggetta alla procedura di cui all' art. 93, n. 3, del Trattato.
33 Una siffatta interpretazione, che non corrisponde né alla lettera né alla finalità di quest' ultima disposizione né alla ripartizione delle competenze che essa stabilisce tra la Commissione e gli Stati membri, costituirebbe un fattore di incertezza giuridica per le imprese e per gli Stati membri, che sarebbero così tenuti a procedere alla notifica preventiva di misure di natura assai diversa, cui non potrebbe essere data esecuzione malgrado il dubbio sulla loro configurabilità come nuovi aiuti. Per quanto concerne i fatti della causa principale, la realtà di questa incertezza giuridica è d' altronde sottolineata dall' atteggiamento della stessa Commissione. Quest' ultima infatti sostiene dinanzi alla Corte, a fronte della prima questione, che vi è stata una modifica degli aiuti concessi all' OND allorché, investita di una denuncia vertente sull' esistenza e sulla compatibilità di tali aiuti, a partire dal 1 febbraio 1989, essa non ha ritenuto, dopo aver chiesto e ottenuto a due riprese, nel 1991, informazioni al governo belga, di dover prendere posizione a questo proposito.
34 Gli aiuti accordati nelle circostanze descritte nella sentenza di rinvio, dal momento che rientrano nel campo di applicazione di un regime di aiuti esistente prima dell' entrata in vigore del Trattato, devono essere oggetto dell' esame permanente di cui all' art. 93, n. 1. Tale esame, la cui iniziativa rientra nelle competenze della Commissione, può condurre quest' ultima a proporre allo Stato membro interessato le opportune misure imposte dal funzionamento del mercato comune e, se del caso, a decidere, dopo avere esperito la procedura di cui al n. 2 del medesimo articolo, la soppressione o la modifica degli aiuti da essa ritenuti incompatibili con il mercato comune.
35 Si devono dunque risolvere le questioni prima e terza dichiarando che l' art. 93, n. 3, del Trattato deve essere interpretato nel senso che l' ampliamento, in circostanze come quelle descritte nella sentenza di rinvio, del campo di attività di un ente pubblico beneficiario di aiuti accordati dallo Stato in forza di una normativa precedente l' entrata in vigore del Trattato non può, dato che non incide sul regime di aiuti istituito da detta normativa, essere considerato istituzione o modifica di un aiuto soggetto all' obbligo di notifica preventiva e al divieto di esecuzione previsti da detta disposizione.
Sulla seconda questione
36 Tenuto conto della soluzione data alle questioni prima e terza, non occorre risolvere la seconda questione.
Sulle spese
37 Le spese sostenute dai governi francese e olandese nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour d' appel di Bruxelles con sentenza 5 febbraio 1993, dichiara:
1) L' art. 93, n. 3, del Trattato deve essere interpretato nel senso che l' ampliamento, in circostanze come quelle descritte nella sentenza di rinvio, del campo di attività di un ente pubblico beneficiario di aiuti accordati dallo Stato in forza di una normativa precedente l' entrata in vigore del Trattato non può, dato che non incide sul regime di aiuti istituito da detta normativa, essere considerato istituzione o modifica di un aiuto soggetto all' obbligo di notifica preventiva e al divieto di esecuzione previsti da detta disposizione.
2) Tenuto conto della risposta alle questioni prima e terza, non occorre risolvere la seconda questione.