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Document 61993CJ0037
Judgment of the Court of 1 December 1993. # Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium. # Failure to fulfil obligations - Article 48 of the EEC Treaty - Regulation (EEC) Nº 1612/68 of the Council. # Case C-37/93.
Sentenza della Corte del 1º dicembre 1993.
Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.
Inadempimento - Art. 48 del Trattato CEE - Regolamento (CEE) n. 1612/68.
Causa C-37/93.
Sentenza della Corte del 1º dicembre 1993.
Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.
Inadempimento - Art. 48 del Trattato CEE - Regolamento (CEE) n. 1612/68.
Causa C-37/93.
Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-06295
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:911
SENTENZA DELLA CORTE DEL 1. DICEMBRE 1993. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DEL BELGIO. - INADEMPIMENTO - ART. 48 DEL TRATTATO CEE - REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO N. 1612/68. - CAUSA C-37/93.
raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-06295
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Stati membri ° Obblighi ° Inadempimento non contestato
(Trattato CEE, art. 169)
Nella causa C-37/93,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del sevizio giuridico, Centro Wagner, Kirchberg
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal signor P. Duray, consigliere aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto la constatazione che, mantenendo in vigore nella legislazione belga disposizioni in virtù delle quali taluni impieghi della gente di mare, diversi da quelli di capitano e di comandante in seconda, sono riservati ai cittadini belgi, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù dell' art. 48 del Trattato CEE e degli artt. 1 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),
LA CORTE,
composta dai signori P. Due, presidente, M. Diez de Velasco e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 novembre 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 5 febbraio 1993, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, in virtù dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso mirante a far constatare che, mantenendo in vigore nella legislazione belga disposizioni in virtù delle quali taluni impieghi della gente di mare, diversi da quelli di capitano e di comandante in seconda, sono riservati ai cittadini belgi, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù dell' art. 48 del Trattato CEE e degli artt. 1 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).
2 L' art. 3 della legge belga 25 febbraio 1964, che organizza la categoria della gente di mare della marina mercantile, modificata dalla legge 8 luglio 1975, stabilisce che solo il personale iscritto all' albo costituito presso il ministero dell' Occupazione e del Lavoro può venire assunto come personale navigante sulle navi della marina mercantile belga. Conformemente a questa disposizione, possono venir iscritte all' albo in questione solo le persone residenti in Belgio. D' altro canto, l' art. 12, secondo comma, del regolamento del 9 aprile 1965, relativo all' albo della gente di mare della marina mercantile, stabilisce che gli stranieri possono venir iscritti all' albo solo in caso di carenza di candidati idonei di cittadinanza belga.
3 Il governo belga non contesta che le disposizioni nazionali impugnate siano incompatibili con le norme comunitarie. Si limita a far osservare che i progetti preliminari di una legge e di un regio decreto che modificano la direttiva in questione sono stati comunicati alla Commissione e che si attendono le osservazioni dell' istituzione comunitaria per sottoporre i testi di legge in questione al Parlamento e al Re per l' approvazione.
4 La Commissione osserva che il governo belga riconosce in questo modo che la normativa litigiosa non è ancora conforme al diritto comunitario e ribadisce le sue conclusioni.
5 Da quanto precede emerge che, alla scadenza del termine prescritto nel parere motivato, il governo convenuto non aveva ancora adeguato la sua legislazione alle norme comunitarie.
6 E' perciò d' uopo constatare l' inadempimento come configurato nelle conclusioni dell' atto introduttivo.
Sulle spese
7 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte convenuta. Il regno del Belgio è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Mantenendo in vigore nella sua legislazione norme in virtù delle quali taluni impieghi della gente di mare, diversi da quelli di capitano e di comandante in seconda, sono riservati ai cittadini belgi, il regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù dell' art. 48 del Trattato e degli artt. 1 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei cittadini all' interno della Comunità.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.