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Document 61993CJ0035

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 giugno 1994.
    Develop Dr. Eisbein GmbH & Co. contro Hauptzollamt Stuttgart-West.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht del Baden-Württemberg - Germania.
    Tariffa doganale comune - Nozione di oggetto presentato smontato o non montato - Fotocopiatrici consegnate in scatola di montaggio in contenitori e comprendenti circa 200 pezzi staccati.
    Causa C-35/93.

    Raccolta della Giurisprudenza 1994 I-02655

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:252

    61993J0035

    SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 16 GIUGNO 1994. - DEVELOP DR. EISBEIN GMBH & CO. CONTRO HAUPTZOLLAMT STUTTGART-WEST. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: FINANZGERICHT BADEN-WUERTTEMBERG - GERMANIA. - TARIFFA DOGANALE COMUNE - NOZIONE DI OGGETTO PRESENTATO SMONTATO O NON MONTATO - FOTOCOPIATRICI CONSEGNATE IN SCATOLA DI MONTAGGIO IN CONTENITORI E COMPRENDENTI CIRCA 200 PEZZI STACCATI. - CAUSA C-35/93.

    raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-02655


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Tariffa doganale comune ° Voci doganali ° Classificazione delle merci ° Criteri ° Caratteristiche oggettive del prodotto ° Procedimento di fabbricazione ° Presupposto della rilevanza ° Regola generale 2a) ° Articolo presentato smontato o non montato ° Interpretazione ° Richiamo alle note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale ° Limiti

    Massima


    Pur se talvolta la Tariffa doganale comune fa riferimento a procedimenti di fabbricazione dei prodotti, di preferenza essa, nell' interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, si avvale di criteri di classificazione fondati sulle caratteristiche oggettive dei prodotti, come definite dal tenore delle voci e delle note delle sue sezioni o capitoli, che possono essere verificate al momento dello sdoganamento. I procedimenti di fabbricazione di un prodotto rilevano quindi unicamente quando la voce doganale lo prescrive esplicitamente.

    Pertanto il punto 2a), seconda frase, delle regole generali per l' interpretazione della nomenclatura della Tariffa doganale comune, di cui alla prima parte, titolo I, sub A, dell' allegato del regolamento n. 950/68, relativo alla Tariffa doganale comune, emendato con regolamento n. 1/72, il quale dispone, senza specificare l' operazione di montaggio, che dal punto di vista doganale l' articolo presentato smontato o non montato va considerato come un articolo completo, dev' essere interpretato nel senso che va considerato come oggetto presentato smontato o non montato quello i cui elementi costitutivi, che possono cioè essere identificati come gli elementi che costituiranno il prodotto finito, vengono presentati tutti contemporaneamente allo sdoganamento, senza che occorra tener conto in proposito della tecnica di montaggio o della complessità del relativo metodo.

    A questa interpretazione non può essere eccepita una nota esplicativa della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale perché non è giuridicamente vincolante e non deve essere presa in considerazione qualora il suo tenore non sia conforme alle stesse disposizioni della Tariffa doganale comune e la sua applicazione modifichi la portata della Tariffa stessa.

    Parti


    Nel procedimento C-35/93,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Develop Dr. Eisbein GmbH & Co.

    e

    Hauptzollamt Stuttgart-West,

    domanda vertente sull' interpretazione del punto 2a), seconda frase, delle regole generali per l' interpretazione della nomenclatura della Tariffa doganale comune, di cui alla prima parte, titolo I, sub A, dell' allegato del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950, relativo alla Tariffa doganale comune (GU L 172, pag. 1), emendato con regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1971, n. 1/72 (GU 1972, L 1, pag. 1),

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione, D.A.O. Edward, R. Joliet, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Zuleeg, giudici,

    avvocato generale: C. Gulmann

    cancelliere: J.-G. Giraud

    viste le osservazioni scritte presentate:

    ° per la Develop Dr. Eisbein GmbH & Co., ricorrente nella causa principale, dall' avv. Hans-Joerg Niemeyer, del foro di Bruxelles;

    ° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Francisco Fialho, membro del servizio giuridico, assistito dal signor Claus-Michael Happe, funzionario nazionale messo a disposizione della Commissione, in qualità di agenti, e dall' avv. Hans-Juergen Rabe, del foro di Amburgo;

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le osservazioni orali della ricorrente nella causa principale e della Commissione, all' udienza del 25 novembre 1993,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 dicembre 1993,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 12 gennaio 1993, pervenuta alla Corte il 5 febbraio successivo, il Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione del punto 2a), seconda frase, delle regole generali per l' interpretazione della nomenclatura della Tariffa doganale comune, di cui alla prima parte, titolo I, sub A, dell' allegato del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950, relativo alla Tariffa doganale comune (GU L 172, pag. 1), emendato con regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1971, n. 1/72, [GU 1972, L 1, pag. 1, in prosieguo: la "regola generale 2a), seconda frase"].

    2 Le questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra la ditta Develop Dr. Eisbein (in prosieguo: la "Develop Eisbein") e lo Hauptzollamt di Stoccarda Ovest (in prosieguo: lo "Hauptzollamt"), relativa alla classificazione doganale di fotocopiatrici complete a sistema ottico recanti la denominazione EP 50 o D 200 e EP 410 Z o D 500, importate dal Giappone dalla citata ditta nel corso del periodo 1 novembre 1985 - 30 aprile 1987. Le fotocopiatrici, consegnate in scatola di montaggio, erano composte da circa 200 pezzi staccati.

    3 Conformemente alla dichiarazione della Develop Eisbein, l' ufficio doganale classificava in un primo tempo i pezzi staccati di fotocopiatrici nella voce doganale 90.10 A (Apparecchi di fotocopia a sistema ottico) della Tariffa doganale comune (in prosieguo: la "TDC") ° codice Nimexe 90.10-28 (Parti, pezzi staccati ed accessori) e le poneva in libera pratica in quanto parti di fotocopiatrici.

    4 Tuttavia, in esito ad un controllo effettuato nei locali della Develop Eisbein, l' ufficio doganale decideva, applicando la regola generale 2a), seconda frase, che gli oggetti importati andavano classificati, in quanto fotocopiatrici presentate non montate, nella voce doganale 90.10 A della TDC - codice Nimexe 90.10-22 (Apparecchi) con imposizione di un dazio antidumping a norma del regolamento (CEE) della Commissione 21 agosto 1986, n. 2640, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di apparecchi di fotocopia originari del Giappone (GU L 239, pag. 5), e del regolamento (CEE) del Consiglio 23 febbraio 1987, n. 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone (GU L 54, pag. 12).

    5 Con avviso di rettifica 8 giugno 1989, lo Hauptzollamt chiedeva pertanto alla Develop Eisbein il versamento ex post di un dazio antidumping per un importo di 3 112 836,97 DM.

    6 Dopo il rigetto del reclamo da essa presentato contro il provvedimento dello Hauptzollamt, la Develop Eisbein presentava un ricorso presso il Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg sostenendo che i pezzi importati in scatola di montaggio non potevano essere considerati fotocopiatrici finite ai sensi della regola generale 2a), seconda frase. Essa rileva in proposito che ai sensi del paragrafo VI della nota esplicativa, relativa alla detta regola generale, della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale (nella versione del 1972, divenuto paragrafo VII delle note esplicative del Sistema armonizzato di designazione e qualificazione delle merci del 1986, in prosieguo: la "nota esplicativa") un oggetto non montato è quello "i cui differenti elementi sono destinati a essere connessi sia con mezzi semplici (viti, bulloni, ecc.), sia, per esempio, con ribattini o con saldatura, a condizione tuttavia che si tratti veramente di semplici operazioni di montaggio". Ora, il montaggio delle fotocopiatrici non potrebbe essere considerato una semplice connessione come quella di cui alla nota esplicativa, cioè un' operazione che consenta di completare con gesti semplici un processo di produzione praticamente terminato. La Develop Eisbein osserva in proposito che per il montaggio delle fotocopiatrici si avvale, in moderne unità di produzione, di personale specializzato altamente qualificato che utilizza attrezzature perfezionatissime e know-how particolarissimo, e che tecnici meccanici ed elettronici nonché ingegneri sono incaricati delle operazioni di regolazione e misura che devono essere effettuate dopo ogni fase di montaggio.

    7 Questa tesi sarebbe d' altronde confermata dalla sentenza della Corte 13 dicembre 1989, causa C-26/88, Brother International (Racc. pag. 4253), in cui la Corte ha definito le semplici operazioni di montaggio come operazioni che non richiedono personale dotato di particolare specializzazione per i lavori in questione, né un' attrezzatura perfezionata né impianti specialmente attrezzati per il montaggio (punto 17).

    8 Lo Hauptzollamt ritiene invece che il montaggio delle fotocopiatrici in scatola di montaggio sia una semplice connessione ai sensi del paragrafo VI della nota esplicativa e che, citando la saldatura, la nota non escluda affatto il ricorso a tecniche sofisticate da parte di un personale qualificato e specializzato. Quest' ultimo interverrebbe d' altronde solo per le operazioni di regolazione e misura delle fotocopiatrici, che non riguardano il montaggio. Secondo lo Hauptzollamt i limiti della semplice connessione sono oltrepassati solo qualora vengano realizzate nel corso del processo di produzione operazioni che comportino modifiche della forma del pezzo di cui è causa. Infine, la citata sentenza Brother non potrebbe essere invocata nel caso di specie poiché riguarderebbe l' interpretazione di norme sull' origine delle merci, le cui finalità sono affatto diverse da quelle della TDC.

    9 Dopo aver osservato, nel laboratorio della Develop Eisbein, il montaggio della fotocopiatrice EP 3170 che ha sostituito quelle su cui verte la causa principale ed aver disposto una perizia sulle operazioni di montaggio della detta fotocopiatrice, il Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    "1) a) se la seconda frase della regola generale di classificazione 2a) si debba interpretare nel senso che si ha un prodotto presentato smontato oppure non montato, qualora il metodo di montaggio delle singole componenti presentate congiuntamente richieda complicati sistemi di montaggio, oppure

    b) se sia unicamente determinante il fatto che le singole componenti debbano o meno venir sottoposte a lavorazione o trasformazione prima del montaggio, oppure

    c) se già la molteplicità delle componenti induca a concludere che le parti singole non costituiscono un prodotto presentato non montato.

    2) In caso di soluzione negativa delle questioni di cui al n. 1: se la seconda frase della regola 2a) vada interpretata nel senso che si ha prodotto presentato non montato, qualora il montaggio delle sue componenti presentate congiuntamente non richieda né personale particolarmente qualificato per le operazioni, né attrezzature sofisticate, né impianti speciali di montaggio ai sensi del punto 17 della sentenza della Corte di giustizia 13 dicembre 1989 nella causa C-26/88 (Racc. 1989, pag. 4253, in particolare pag. 4279).

    3) In caso di soluzione affermativa della questione n. 1, lett. a), se possano venir applicati, come criteri integrativi, i criteri elencati n. 2)".

    Sulla prima questione

    10 Con la prima questione, il giudice nazionale intende accertare quali siano i criteri che consentono di stabilire se un articolo è presentato smontato o non montato ai sensi della regola generale 2a), seconda frase. Esso chiede anzitutto se ciò si verifichi qualora, conformemente al paragrafo VI della nota esplicativa, il montaggio degli elementi separati di cui trattasi non implichi il ricorso ad un metodo di montaggio complesso e inoltre, se la previa trasformazione o lavorazione degli elementi separati ed il gran numero di pezzi impediscano di considerare un oggetto come presentato non montato.

    11 Il giudice nazionale osserva che dal paragrafo VI della nota esplicativa si evince che il montaggio è considerato semplice qualora i metodi o mezzi utilizzati a tal fine siano semplici. Tuttavia esso non considera manifestamente erronea la tesi secondo cui la regola generale 2a), seconda frase, non esclude l' intervento di metodi di montaggio complessi, tesi che sarebbe fondata sull' idea che i lavori di montaggio costituiscano una semplice connessione se non è necessaria alcuna trasformazione integrativa dei pezzi staccati. Secondo il giudice a quo, trasformazioni del genere possono tuttavia essere molto semplici e non dovrebbero pertanto modificare la qualificazione del montaggio ai sensi del paragrafo VI della nota esplicativa. Infine esso si chiede se l' elevato numero di pezzi staccati incida sulla qualificazione del montaggio.

    12 La Commissione ritiene che il tenore della regola generale 2a), seconda frase, sia chiaro e che essa vada applicata qualora tutti i pezzi staccati di un oggetto vengano presentati contemporaneamente all' ufficio doganale. Secondo la Commissione, il paragrafo VI della nota esplicativa è volto a precisare che tale regola generale si applica qualora i vari pezzi debbano subire prima del montaggio trasformazioni secondarie della loro sostanza mediante tecniche semplici. Qualora i pezzi debbano invece subire trasformazioni rilevanti prima del montaggio, la regola generale 2a), seconda frase, sarebbe inapplicabile in quanto in mancanza di siffatte trasformazioni l' oggetto sarebbe non finito, e pertanto privo delle caratteristiche specifiche fondamentali. Tuttavia, tenuto conto della finalità di questa disposizione, siffatte modifiche sostanziali richieste in ogni caso dalla tecnica di montaggio per l' ottenimento degli articoli finiti o considerati tali non comporterebbero l' esclusione della regola generale 2a). La Commissione osserva poi che le nozioni di oggetto presentato smontato o non montato non comportano alcuna indicazione in ordine al numero dei pezzi da montare e che detto numero non può pertanto costituire un criterio di valutazione.

    13 Secondo la Develop Eisbein, la regola generale 2a), seconda frase, va interpretata anzitutto conformemente al suo tenore letterale. Essa ritiene tuttavia, richiamandosi alla nozione di oggetto smontato o non montato ed alla nozione di montaggio come definito dalla Corte nella sentenza 30 settembre 1982, causa 295/81, IFF (Racc. pag. 3239, in particolare pag. 3248), che il processo di produzione dell' oggetto è molto più importante al fine di stabilire se i pezzi staccati vadano considerati, a livello doganale, come articoli finiti o completi. La Develop Eisbein ritiene che, stando così le cose, occorra tener conto essenzialmente della nota esplicativa della regola di cui è causa.

    14 La Develop Eisbein osserva poi che la regola generale 2a), seconda frase, costituisce una disposizione derogatoria, poiché disciplina il caso particolare in cui i pezzi sono eccezionalmente classificati, a livello doganale, come oggetti completi, e che se ne deve pertanto dare un' interpretazione restrittiva. Ora, solo un' interpretazione fondata sul grado di difficoltà della tecnica di montaggio sarebbe compatibile con l' obbligo di interpretazione restrittiva.

    15 La Develop Eisbein osserva infine che nella citata sentenza Brother la Corte non ha limitato la sua definizione della nozione di semplice operazione di montaggio all' ambito dell' origine delle merci su cui verteva quella sentenza, e che pertanto tale definizione si applica anche per la classificazione doganale di un prodotto.

    16 Si deve ricordare che ai sensi della regola generale 2a) "Qualsiasi riferimento ad un oggetto di una determinata voce della Tariffa comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell' oggetto completo o finito. Detto riferimento comprende anche l' oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato".

    17 Dal dettato della seconda frase di questa regola risulta che dal punto di vista doganale l' oggetto presentato smontato o non montato va considerato come un oggetto completo. Non vi è alcun riferimento alla tecnica di montaggio che dovrebbe essere seguita per realizzare il prodotto finito.

    18 Ora, come la Corte ha dichiarato, pur se talvolta la Tariffa doganale fa riferimento a procedimenti di fabbricazione dei prodotti, di preferenza essa, nell' interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, si avvale di criteri di classificazione fondati sulle caratteristiche e sulle proprietà oggettive dei prodotti, come definite dal tenore delle voci della TDC e delle note delle sue sezioni o capitoli, che possono essere verificate al momento dello sdoganamento. Ne consegue che i procedimenti di fabbricazione di un prodotto, citati dalla Develop Eisbein, rilevano unicamente quando la voce doganale lo prescrive esplicitamente (v. sentenze 25 maggio 1989, causa 40/88, Weber, Racc. pag. 1395, e 31 marzo 1992, causa C-338/90, Hamlin, Racc. pag. I-2333).

    19 La seconda frase della regola generale 2a) va pertanto interpretata nel senso che si deve considerare come oggetto presentato smontato o non montato quello i cui elementi costitutivi, che possono cioè essere identificati come gli elementi che costituiranno il prodotto finito, vengono presentati tutti contemporaneamente allo sdoganamento, e non occorre tener conto in proposito della tecnica di montaggio o della complessità del relativo metodo.

    20 Il citato paragrafo VI della nota esplicativa non può inficiare questa interpretazione.

    21 Infatti, come la Corte ha dichiarato più volte, le note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale rappresentano un mezzo importante per garantire l' uniforme applicazione della Tariffa doganale comune da parte delle autorità doganali degli Stati membri e come tali possono considerarsi validi strumenti per la sua interpretazione. Tuttavia, tali note non sono giuridicamente vincolanti, talché, se del caso, è opportuno accertare se il loro tenore sia conforme alle disposizioni stesse della Tariffa doganale comune e non ne modifichi la portata (v. sentenze 15 febbraio 1977, cause riunite 69/76 e 70/76, Dittmeyer, Racc. pag. 231, e 11 luglio 1980, causa 798/79, Chem-Tec, Racc. pag. 2639).

    22 Ora, la portata della seconda frase della regola generale 2a), quale risulta dal suo tenore letterale, verrebbe notevolmente modificata se, per la sua applicazione, si dovesse tener conto della tecnica di montaggio o della complessità del relativo metodo. Qualora pertanto il paragrafo VI della nota esplicativa andasse interpretato nel senso prospettato dalla Develop Eisbein, esso non potrebbe più essere preso in considerazione.

    23 Stando così le cose, si deve risolvere la prima questione nel senso che va considerato come oggetto presentato smontato o non montato quello i cui elementi costitutivi, che possono cioè essere identificati come gli elementi che costituiranno il prodotto finito, vengono presentati tutti contemporaneamente allo sdoganamento, senza che occorra tener conto in proposito della tecnica di montaggio o della complessità del relativo metodo.

    Sulla seconda e terza questione

    24 Tenuto conto della soluzione della prima questione, non occorre risolvere le altre questioni pregiudiziali.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    25 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg con ordinanza 12 gennaio 1993, dichiara:

    Il punto 2a), seconda frase, delle regole generali per l' interpretazione della nomenclatura della Tariffa doganale comune, di cui alla parte prima, titolo I, sub A, dell' allegato del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950, relativo alla Tariffa doganale comune, emendato con regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1971, n. 1/72, dev' essere interpretato nel senso che va considerato come oggetto presentato smontato o non montato quello i cui elementi costitutivi, che possono cioè essere identificati come gli elementi che costituiranno il prodotto finito, vengono presentati tutti contemporaneamente allo sdoganamento, senza che occorra tener conto in proposito della tecnica di montaggio o della complessità del relativo metodo.

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