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Document 61993CJ0011

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 maggio 1994.
    Siemens Nixdorf Informationssysteme AG contro Hauptzollamt Augsburg.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Monaco - Germania.
    Tariffa doganale comune - Schermi a colori - Funzione specifica.
    Causa C-11/93.

    Raccolta della Giurisprudenza 1994 I-01945

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:206

    61993J0011

    SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 19 MAGGIO 1994. - SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME AG CONTRO HAUPTZOLLAMT AUGSBURG. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: FINANZGERICHT MUENCHEN - GERMANIA. - TARIFFA DOGANALE COMUNE - SCHERMI A COLORI - FUNZIONE SPECIFICA. - CAUSA C-11/93.

    raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-01945


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Tariffa doganale comune ° Voci doganali ° Schermi a colori che fanno parte di un sistema di elaborazione dell' informazione e non possiedono una funzione specifica ° Classificazione nella voce 8471 della nomenclatura combinata

    Massima


    Il capitolo 84 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, quale risulta dagli allegati dei regolamenti nn. 3174/88, 2886/89 e 2472/90, che modificano tutti e tre l' allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune, deve essere interpretato, anche per il periodo precedente l' entrata in vigore del regolamento n. 1288/91, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, tenuto conto sia della nota 5 B che lo precede sia delle note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, nel senso che gli schermi a colori in grado di ricevere solo segnali provenienti dall' unità centrale di una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione e che non possono riprodurre un' immagine a colori a partire da un segnale video composito rientrano nella voce 8471 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune.

    Parti


    Nel procedimento C-11/93,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Monaco (Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Siemens Nixdorf Informationssysteme AG

    e

    Hauptzollamt Augsburg,

    domanda vertente sull' interpretazione della nota 5 B, ultimo comma, che precede il capitolo 84 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, quale risulta dagli allegati ai regolamenti (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174 (GU L 298, pag. 1), 2 agosto 1989, n. 2886 (GU L 282, pag. 1), e 31 luglio 1990, n. 2472 (GU L 247, pag. 1), che modificano tutti e tre l' allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1),

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), presidente di sezione, R. Joliet e G.C. Rodríguez Iglesias, giudici,

    avvocato generale: F.G. Jacobs

    cancelliere: R. Grass

    viste le osservazioni scritte presentate:

    ° per la Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, dalla signora Irene Glueck-Otte e dal signor Volker Rohde, procuratori commerciali della Siemens AG;

    ° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Angela Bardenhewer e dal signor Francisco Fialho, membri del servizio giuridico, assistiti dall' avv. Hans Juergen Rabe, dei fori di Bruxelles e Amburgo, in qualità di agenti;

    vista la relazione del giudice relatore,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 27 gennaio 1994,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 9 dicembre 1992, pervenuta alla Corte il 14 gennaio 1993, il Finanzgericht di Monaco ha posto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione della nota 5 B, ultimo comma, che precede il capitolo 84 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, quale risulta dagli allegati dei regolamenti (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174 (GU L 298, pag. 1), 2 agosto 1989, n. 2886 (GU L 282, pag. 1), e 31 luglio 1990, n. 2472 (GU L 247, pag. 1), che modificano tutti e tre l' allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).

    2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia che oppone la società Siemens Nixdorf Informationssysteme (in prosieguo: la "Siemens") allo Hauptzollamt Augsburg (ufficio doganale principale di Augusta, in prosieguo: lo "Hauptzollamt") relativamente ad una domanda di rimborso di dazi doganali, versati all' atto dell' importazione nella Comunità di schermi a colori. Queste importazioni sono avvenute nel corso degli anni 1989-1991.

    3 Gli schermi a colori sono stati assoggettati ad un dazio con aliquota del 7%, in quanto lo Hauptzollamt li aveva classificati alla voce 8543 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune relativa alle "Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel (...) capitolo (85)".

    4 La Siemens ha sostenuto che gli schermi avrebbero dovuto essere classificati alla voce 8471 relativa alle "Macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione e loro unità" e, di conseguenza, avrebbero dovuto essere assoggettati ad un dazio con aliquota del 4,9%. Essa ha pertanto chiesto allo Hauptzollamt il rimborso della somma corrispondente alla differenza tra le due aliquote.

    5 E' pacifico che, a decorrere dal 7 giugno 1991, data dell' entrata in vigore del regolamento (CEE) della Commissione 14 maggio 1991, n. 1288, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 122, pag. 11), gli schermi a colori, quali quelli che costituiscono oggetto della causa principale, sono stati assoggettati ad un dazio con aliquota del 4,9%. Non è contestato infatti che questi schermi fanno parte di quelli che l' allegato di questo regolamento ha classificato con il codice 8471 92 90. Nella nomenclatura combinata, la voce 8471 92 riguarda le "Macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione e loro unità (...)" e in particolare le "Unità di entrata o di uscita (...)".

    6 Con decisione 16 luglio 1992 lo Hauptzollamt ha rifiutato il rimborso chiesto poiché l' importazione controversa era avvenuta prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 1288/91.

    7 La Siemens ha allora presentato un ricorso dinanzi al Finanzgericht di Monaco. Tale giudice ritiene che gli schermi a colori controversi avrebbero dovuto essere classificati alla voce 8471 della nomenclatura combinata, poiché essi non possedevano una funzione propria, criterio che, in base alla nota 5 B, ultimo comma, soprammenzionata, deve essere considerato determinante.

    8 La nota 5 B, ultimo comma, soprammenzionata, è redatta nei termini seguenti:

    "Sono escluse dalla voce 8471 le macchine che incorporano una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e che esercitano una specifica funzione. Queste macchine sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua".

    9 Stando così le cose il Finanzgericht di Monaco ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    "Se, prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 1288/91, la nota 5 B, ultimo capoverso, del capitolo 84 della Tariffa doganale comune ° nomenclatura combinata ° andasse interpretata nel senso che gli schermi a colori, che ricevono solo segnali dall' unità centrale di una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione e che non possono riprodurre alcuna immagine colorata a partire da un segnale video composito, non esercitano alcuna 'funzione specifica' ".

    10 Con tale questione il giudice nazionale chiede in sostanza se il capitolo 84 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, quale risulta dagli allegati dei regolamenti nn. 3174/88, 2886/89 e 2472/90, che modificano tutti e tre l' allegato I del regolamento n. 2658/87, debba essere interpretato anche per il periodo precedente l' entrata in vigore del regolamento n. 1288/91, nel senso che gli schermi a colori che ricevono solo segnali dall' unità centrale di una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione e che non possono riprodurre alcuna immagine colorata a partire da un segnale video composito, rientrano nella voce 8471 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune.

    11 Come è stato più volte affermato dalla Corte, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in generale nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, definite nel testo della voce della Tariffa doganale comune e delle note relative alle sezioni o ai capitoli della stessa (v., in particolare, sentenza 10 ottobre 1985, causa 200/84, Daiber, Racc. pag. 3363, punto 13).

    12 Tanto le note che precedono i capitoli della Tariffa doganale comune quanto le note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale costituiscono infatti mezzi importanti per garantire l' applicazione uniforme di tale tariffa e come tali possono essere considerate strumenti validi per l' interpretazione della stessa (v. sentenza Daiber, soprammenzionata, punto 14).

    13 Nella fattispecie, risulta innanzi tutto dalla formulazione della voce 8471 che questa comprende le macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione e le loro unità. Sono considerate come unità nella sottovoce 8471 92 le unità di entrata o di uscita presentate unitamente ad una macchina per l' elaborazione dell' informazione.

    14 Occorre poi rilevare che, in base al primo comma della nota 5 B, soprammenzionata, ogni unità che può essere collegata all' unità centrale di un sistema per l' elaborazione dell' informazione e che è idonea a ricevere o a fornire dati in una forma ° codice o segnali ° utilizzabile dal sistema deve essere considerata come facente parte del sistema completo di una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione e deve essere classificata alla voce 8471.

    15 Infine, occorre osservare che, in base alla parte E, n. 2, delle considerazioni generali relative al capitolo 84 delle note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale, un apparecchio presentato unitamente ad una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione e destinato a lavorare in collegamento con quest' ultima deve essere considerato nel senso che esercita una funzione propria solo se esercita una funzione "diversa dall' elaborazione dell' informazione".

    16 Uno schermo a colori che, secondo il giudice nazionale, è in grado di ricevere solo segnali provenienti dall' unità centrale di una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione e che non può riprodurre un' immagine a colori a partire da un segnale video composito non può vedersi attribuire una "funzione specifica" ai sensi delle disposizioni soprammenzionate. E ciò a maggior ragione in quanto non è contestato che gli schermi a colori quali quelli di cui trattasi nella causa principale sono concepiti per essere utilizzati con una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione.

    17 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che, anche prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 1288/91, gli schermi a colori rientravano nella voce 8471 della Tariffa doganale comune.

    18 Occorre di conseguenza risolvere la questione posta nel senso che il capitolo 84 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, quale risulta dagli allegati dei regolamenti nn. 3174/88, 2886/89 e 2472/90, che modificano tutti e tre l' allegato I del regolamento n. 2658/87, deve essere interpretato anche per il periodo precedente l' entrata in vigore del regolamento n. 1288/91, nel senso che gli schermi a colori in grado di ricevere solo segnali provenienti dall' unità centrale di una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione e che non possono riprodurre un' immagine a colori a partire da un segnale video composito rientrano nella voce 8471 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    19 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Monaco con ordinanza 9 dicembre 1992, dichiara:

    Il capitolo 84 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, quale risulta dagli allegati dei regolamenti (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, 2 agosto 1989, n. 2886, e 31 luglio 1990, n. 2472, che modificano tutti e tre l' allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune, deve essere interpretato anche per il periodo precedente l' entrata in vigore del regolamento (CEE) della Commissione 14 maggio 1991, n. 1288, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, nel senso che gli schermi a colori in grado di ricevere solo segnali provenienti dall' unità centrale di una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione e che non possono riprodurre un' immagine a colori a partire da un segnale video composito rientrano nella voce 8471 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune.

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