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Document 61993CC0364

Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 21 settembre 1994.
Antonio Marinari contro Lloyds Bank plc e Zubaidi Trading Company.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di Cassazione - Italia.
Convenzione di Bruxelles - Art. 5, punto 3 - Luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto.
Causa C-364/93.

Raccolta della Giurisprudenza 1995 I-02719

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:338

61993C0364

Conclusioni dell'avvocato generale armon del 21 settembre 1994. - ANTONIO MARINARI CONTRO LLOYDS BANK PLC E ZUBAIDI TRADING COMPANY. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ITALIA. - CONVENZIONE DI BRUXELLES - ART. 5, PUNTO 3 - "LUOGO IN CUI L'EVENTO DANNOSO E AVVENUTO". - CAUSA C-364/93.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-02719


Conclusioni dell avvocato generale


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1. Con ordinanza 21 gennaio 1993 la Corte suprema di cassazione vi chiede di pronunciarvi sull' interpretazione dell' art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) (in prosieguo: la "Convenzione"), in occasione di una controversia i cui fatti possono essere così riassunti.

2. Nell' aprile 1987 il signor Antonio Marinari, domiciliato in Italia, depositava presso la filiale di Manchester della Lloyd' s Bank, la cui sede si trova a Londra, pagherò cambiari ("promissory notes") del controvalore di 752 500 000 USD, emessi dalla provincia Negros Oriental della Repubblica delle Filippine a favore della Zubaidi Trading Company di Beirut. Dalla citata ordinanza risulta che gli impiegati della banca, dopo aver aperto il plico, avevano rifiutato di restituire i pagherò cambiari e avevano avvertito la polizia della provenienza a loro giudizio dubbia di questi pagherò, il che aveva provocato l' arresto del ricorrente nella causa principale e il sequestro delle "promissory notes".

3. Assolto dalla giustizia inglese, il signor Marinari citava la Lloyd' s Bank dinanzi al Tribunale di Pisa per ottenere il risarcimento del danno causatogli dal comportamento degli impiegati di questo istituto. Il suo reclamo verteva, come ha precisato il suo avvocato nella fase orale del procedimento, non sulla restituzione dei pagherò cambiari, ma sulla condanna della banca a pagargli, a titolo di risarcimento danni, da un lato, una somma di 795 500 000 USD, che rappresenta il controvalore di questi pagherò, e, dall' altro, una somma di 43 000 000 di USD per gli interessi, le spese e i danni verificatisi.

4. La Lloyd' s Bank eccepiva l' incompetenza del giudice italiano in quanto il danno, che radica la competenza ratione loci, si era verificato in Inghilterra. Il signor Marinari, sostenuto dalla società Zubaidi, chiedeva con ricorso che la Corte suprema di cassazione si pronunciasse in via pregiudiziale su tale questione di competenza.

5. A tal fine questo supremo organo giurisdizionale vi ha sottoposto la seguente questione pregiudiziale:

"Se nell' applicazione della regola di competenza di cui all' art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, precisata dalla sentenza della Corte di giustizia 30 novembre 1976 nella causa 21/76, per 'luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto' sia da intendere il luogo in cui si è prodotto un pregiudizio fisico provocato a persone o a cose, oppure anche il luogo in cui si sono prodotti i pregiudizi patrimoniali risentiti dall' attore".

6. Prima di analizzare la norma richiamata nella questione è opportuno interrogarsi sulla vostra competenza, tenuto conto delle circostanze della vostra adizione.

7. La Corte suprema di cassazione non è infatti adita con un ricorso avverso una decisione emanata da un giudice di grado inferiore, bensì nell' ambito dell' art. 41 del codice italiano di procedura civile, secondo il quale qualsiasi parte può con ricorso ottenere, in caso di contestazione sulla competenza del giudice di primo grado adito, che quest' ultimo sospenda il procedimento fino a che la questione non sia risolta dall' organo giurisdizionale supremo.

8. Orbene, se è indubbio che quest' ultimo è un organo giurisdizionale ai sensi dell' art. 2, punto 1, del Protocollo, esso non è per contro chiamato a emanare direttamente una decisione, in quanto il Tribunale di Pisa resta investito della controversia, e non è un organo giurisdizionale ai sensi del Protocollo, poiché non statuisce nell' ambito di un appello né in quello dell' art. 37 della Convenzione.

9. Ricordiamo che l' art. 3, punto 1, del Protocollo, su cui si basa, a quanto pare, la Corte suprema di cassazione dispone che:

"Quando una questione relativa all' interpretazione della Convenzione e degli altri testi di cui all' articolo 1 viene sollevata in un giudizio pendente davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell' articolo 2, punto 1, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, è tenuta a domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione".

10. Tuttavia, si deve constatare che, quando questo supremo organo giurisdizionale statuisce in base all' art. 41 del codice di procedura civile, la decisione pronunciata costituisce la soluzione di una questione pregiudiziale di diritto interno, che esso solo è competente a fornire, e che non è impugnabile.

11. Come scrive Mandrioli nella sua opera Corso di diritto processuale civile (2):

"(...) l' istanza di regolamento non apre affatto un nuovo grado di giudizio, ma apre solo una parentesi che si inserisce nell' ambito del giudizio di primo grado. Chiusa questa parentesi, il giudizio prosegue sui suoi normali binari; la pronuncia sulla giurisdizione appartiene alla sentenza di primo grado anche se, naturalmente, questa parte della sentenza non è più impugnabile" (3).

12. Ritengo quindi che, essendo regolarmente aditi, dobbiate risolvere la questione sottopostavi.

13. Questa riguarda in sostanza la presa in considerazione, ai fini della determinazione della competenza ai sensi dell' art. 5, punto 3, non soltanto degli effetti immediati dell' evento causale (pregiudizio fisico provocato a persone o a cose), ma anche delle conseguenze dannose di questi effetti sul patrimonio dell' attore (pregiudizio patrimoniale).

14. Ricordiamo che oltre alla causa Shevill (4), attualmente in fase di deliberazione e nella quale ho presentato le mie conclusioni il 14 luglio scorso, questa disposizione è già stata oggetto, per quanto riguarda la nozione di "luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto", di due vostre sentenze, vale a dire Mines de potasse d' Alsace (5) e Dumez France e Tracoba (6).

15. Nella prima avete elaborato una nozione autonoma di "luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto" nell' ambito di una controversia riguardante un inquinamento transfrontaliero, di cui era ritenuta responsabile un' impresa francese con sede in Francia a danno di un orticoltore residente nei Paesi Bassi.

16. Avete rilevato che le competenze speciali di cui all' art. 5 si basano sul fatto che:

"(...) esiste, in certi casi ben determinati, un collegamento particolarmente stretto fra una data controversia e il giudice che può essere adito, circostanza rilevante ai fini dell' economia processuale" (7),

senza fare riferimento tuttavia alla necessità di una tutela della vittima.

17. Avete anche considerato che la nozione di "luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto" doveva intendersi come comprendente

"(...) [il] luogo ove è insorto il danno [e il] luogo dove si è verificato l' evento generatore dello stesso" (8).

18. La dottrina si è trovata divisa per quanto riguarda la motivazione contenuta in questa sentenza e la soluzione da essa elaborata. Senza entrare nelle pieghe di una discussione ormai superata, ricordiamo che Droz (9) aveva criticato questa decisione, in quanto consentiva alle vittime "secondarie" di adire il tribunale nella cui circoscrizione erano domiciliate, di modo che avrebbe favorito il "forum actoris". Gothot e Holleaux (10) non attribuivano tale portata a questa decisione e ritenevano invece che fosse circoscritta

"(...) ai casi in cui fin dall' inizio vi è una scissione dell' evento causale e della prima manifestazione materiale del danno" (11).

19. La causa che ha dato origine alla sentenza Dumez vi ha per l' appunto dato l' occasione di porre fine a questa discussione.

20. Ricordiamone gli antefatti. Due società madri francesi avevano citato in Francia delle banche tedesche per il risarcimento del pregiudizio conseguente alla liquidazione giudiziaria delle loro due società controllate tedesche incaricate di realizzare in Germania un' operazione immobiliare, in quanto questa liquidazione sarebbe stata dovuta all' interruzione dei lavori sopraggiunta dopo la revoca, da parte delle banche, delle condizioni per la concessione del credito all' operatore immobiliare.

21. Vi avevo proposto di respingere la tesi secondo cui doveva essere riconosciuta la competenza del giudice del luogo in cui la vittima indiretta subisce il pregiudizio. Avete accolto la mia proposta e avete considerato che:

"La norma di competenza giurisdizionale di cui all' art. 5, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968 (...) non può essere interpretata nel senso che autorizzi chi agisce per il risarcimento di un danno che asserisce essere la conseguenza del pregiudizio subito da altre persone, vittime dirette del fatto dannoso, a citare l' autore di questo fatto dinanzi ai giudici del luogo dove egli stesso ha constatato il danno nel proprio patrimonio" (12).

22. Diciamolo chiaramente: l' esclusione del foro del luogo in cui viene determinata l' entità del danno ° vale a dire quello in cui il pregiudizio è subito e non quello in cui è insorto ° deve applicarsi sia alla vittima diretta sia alla vittima indiretta, altrimenti verrebbe reintrodotta proprio la competenza del foro dell' attore che la Convenzione si è preoccupata di escludere nell' art. 3.

23. L' avvocato generale Warner, nelle conclusioni presentate per la sentenza Rueffer (13), aveva già avuto occasione di esprimersi in tal senso:

"Mai è stato prospettato (...), e tantomeno la Corte lo ha affermato, che il luogo in cui l' evento dannoso si era verificato poteva essere il luogo in cui la società attrice aveva la sua sede o il luogo in cui veniva quantificato il danno alla sua attività" (14).

24. Questa analisi era del resto condivisa dai giudici nazionali che avevano dovuto pronunciarsi sulla competenza del tribunale del luogo del patrimonio nella cui circoscrizione si era concretata una perdita finanziaria conseguente a un danno iniziale. Ho già esaminato le decisioni adottate in materia da taluni giudici di Stati contraenti ed a questo proposito mi limiterò a rinviarvi ai paragrafi 20-24 delle mie precedenti conclusioni presentate per la causa Dumez.

25. E non è certamente la sentenza Mines de potasse d' Alsace che giustificherebbe, come sostiene il ricorrente nella causa principale, un' interpretazione diversa, in quanto in essa avete dichiarato che:

"(...) qualora il luogo in cui avviene il fatto implicante un' eventuale responsabilità da delitto o quasi delitto non coincida con il luogo in cui tale fatto ha causato un danno, l' espressione 'luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto' (...) va intesa nel senso che essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno, quanto al luogo ove si è verificato l' evento generatore dello stesso".

26. Infatti, il caso di specie riguardava una "fattispecie complessa" nella quale evento generatore e conseguenze dannose erano localizzati fin dall' inizio in due Stati contraenti diversi. In questo caso invece, come ha rilevato giustamente il governo britannico, sia l' evento generatore (vale a dire il comportamento rimproverato agli impiegati della Lloyd' s Bank) sia il danno iniziale (sequestro dei pagherò cambiari e arresto) sono insorti in Gran Bretagna. Soltanto l' asserito pregiudizio che ne è seguito (perdite finanziarie) può essere stato subito in Italia.

27. Ci troviamo quindi in una situazione particolare nella quale evento generatore e conseguenze dannose dirette sono localizzati in un solo territorio e nella quale questi danni iniziali hanno comportato una diminuzione del patrimonio della vittima in un altro Stato contraente.

28. Anche se non avete avuto l' occasione di risolvere direttamente tale questione, gli elementi di soluzione sono forniti senza dubbio dalle vostre citate sentenze, poiché non si tratta di altro che della distinzione, fondamentale nell' ambito della determinazione della competenza, tra il luogo in cui il danno è insorto e quello in cui è subito.

29. Nella prima delle vostre sentenze in materia è stato da voi ritenuto pertinente per la determinazione del foro competente soltanto il danno insorto. Ancora più chiaramente, nella sentenza Dumez avete espresso la vostra contrarietà alla presa in considerazione delle conseguenze finanziarie successive, facendo riferimento al "luogo ove si è manifestato il danno iniziale" (15), quindi al luogo in cui questo è insorto.

30. Orbene, conferire competenza al giudice nella cui circoscrizione sono state riscontrate le perdite patrimoniali equivarrebbe ad ignorare la specificità del luogo in cui è insorto il danno, in quanto criterio attributivo di competenza, equiparando ad esso quello in cui il danno è subito.

31. Questo ampliamento equivarrebbe quindi a sancire il forum actoris, poiché è proprio nel suo domicilio che una vittima subisce in genere il pregiudizio. Tale risultato sarebbe in totale e palese contraddizione con l' art. 5 della Convenzione, il cui scopo, secondo la vostra giurisprudenza, risponde all' esigenza di buona amministrazione della giustizia.

32. Lo spirito della Convenzione osta quindi a tale soluzione. Anzi, quella che io propongo rientra nella logica e nel solco della vostra giurisprudenza.

33. Ricordiamo in primo luogo che:

"(...) le 'competenze speciali' elencate agli artt. 5 e 6 della Convenzione costituiscono deroghe al principio della competenza del giudice dello Stato in cui è domiciliato il convenuto, che vanno interpretate restrittivamente" (16).

34. Ammettere, ai fini della determinazione della competenza, la presa in considerazione del danno finanziario conseguente a un danno iniziale sarebbe proprio contrario a tale scopo.

35. Ma, soprattutto, tale soluzione favorirebbe il moltiplicarsi dei fori concorrenti, mentre nella vostra sentenza Effer (17) avete tenuto a sottolineare che

"(...) la Convenzione contempla un complesso di norme che mirano ad evitare il moltiplicarsi, in materia civile e commerciale, delle cause parallele in due o più Stati membri, e che consentono, nell' interesse della certezza del diritto e delle parti, di determinare il giudice nazionale territorialmente più qualificato a conoscere della lite" (18).

36. La preoccupazione di evitare questo moltiplicarsi con il pericolo, in prospettiva, di uno "smembramento" di competenza è stata da voi di nuovo espressa nella sentenza Dumez. Infatti avete dichiarato che:

"(...) è indispensabile evitare il moltiplicarsi dei fori competenti con conseguente accentuazione dei rischi di contrasto di decisioni, che, secondo l' art. 27, punto 3, della Convenzione, è motivo di rifiuto di riconoscimento o di delibazione" (19).

37. Pertanto, la soluzione che vi propongo non rimette in discussione la vostra giurisprudenza Dumez. Essa ne costituisce anzi la naturale conseguenza.

38. Commentando questa decisione (20) la signora Gaudemet-Tallon afferma che:

"La sentenza Dumez, negando il riconoscimento della competenza dei giudici del domicilio delle vittime indirette, tenendo conto solo del pregiudizio diretto e riprendendo le espressioni 'luogo in cui è insorto il danno' , 'luogo ove si è manifestato il danno iniziale' (v. punti 10, 15, 20, 21), consente di ritenere che possa essere competente solamente il tribunale del luogo ove si è concretato il primo danno. E' vero che in questo caso la Corte di giustizia statuisce soltanto in riferimento ad una vittima indiretta, ma non vi è alcun motivo che essa fornisca una soluzione diversa per quanto riguarda il danno subito da una vittima diretta e che produce successivamente altre conseguenze dannose localizzate per lo più nel domicilio della vittima.

Non si tratta quindi di accertare ove la vittima subisce il pregiudizio, in quanto lo scopo perseguito dalla Convenzione non è essenzialmente la tutela della vittima, il che avrebbe potuto portare al forum actoris" (21).

39. Condivido pienamente tale analisi che ho del resto dettagliatamente trattato nelle mie conclusioni Dumez (22).

40. Questa tesi è del resto pienamente condivida dalla dottrina dominante.

41. Huet (23) ritiene del pari, anche se in forma dubitativa, che la portata della sentenza Dumez vada oltre l' ipotesi della vittima indiretta:

"La Corte non intende dire anche che, quando una vittima immediata si duole di pregiudizi successivi, in particolare finanziari, in conseguenza di un danno iniziale, soltanto il luogo di questo è attributivo di competenza giurisdizionale?" (24).

42. La dottrina britannica è anch' essa contraria a qualsiasi attribuzione di competenza al tribunale del luogo dei pregiudizi finanziari successivi. In tal senso, secondo Collins:

"Even though in one sense a plaintiff may suffer economic loss at the place of its business, that is not sufficient to confer jurisdiction on that place, for otherwise the place of business of the plaintiff would almost automatically become another basis of jurisdiction" (Sebbene in un certo senso l' attore possa subire danni economici nel luogo in cui è domiciliato, ciò non basta per attribuire competenza al foro del domicilio, perché altrimenti il domicilio dell' attore diventerebbe quasi automaticamente un nuovo criterio di collegamento per l' attribuzione della competenza) (25).

43. O' Malley e Layton ritengono del pari che:

"It seems in such a case that the economic consequences of the damage should be distinguished from the damage itself (not necessarily an easy task in economic torts) and the location of the estate or person suffering damage by reason of the harmful event is not necessarily the location of the damage" (In tal caso sembra che le conseguenze economiche del danno andrebbero distinte dal danno in sé (il che non è necessariamente un compito facile nel caso degli illeciti economici) e il luogo del patrimonio o della persona che subisce il danno a causa dell' evento dannoso non è necessariamente il luogo del danno) (26).

44. Con ciò concorda la dottrina tedesca ° anche se nella presente causa il governo tedesco sostiene una tesi discordante ° ed in ispecie Kropholler (27), il quale insiste sul pericolo di forum shopping qualora venisse sancita la competenza del foro del luogo nella cui circoscrizione avvengono danni successivi.

45. Come scrive questo autore:

"Es spricht viel dafuer, den Ort des (weiteren) Schadenseintritts nach erfolgter Rechtsgutverletzung fuer die Zustaendigkeitsbegruendung nicht ausreichen zu lassen. Denn sonst wuerde die Deliktszustaendigkeit auf Kosten des in Art. 2 verankerten Grundsatzes des Beklagtenwohnsitzes stark ausgedehnt und einem Klaegergerichtsstand angenaehert" (28).

46. E' del resto interessante rilevare che anche la dottrina che interpreta l' art. 5, punto 3, come ispirato all' idea di una tutela della vittima (29) non propone affatto di forzare questa disposizione per interpretarla nel senso di una competenza dei giudici del luogo del pregiudizio successivo. Bourel (30) scrive infatti:

"Pertanto, l' analisi sia dottrinale che giurisprudenziale fa emergere indiscutibilmente che la nozione del luogo del danno va intesa, sotto il profilo del collegamento fra giudice e illecito, come il luogo ove si produce il pregiudizio immediatamente subito dalla vittima (diretta o indiretta) nel momento in cui si verifica l' evento generatore, senza tener conto delle sequele o delle conseguenze di detto pregiudizio, che potrebbero essersi manifestate in un luogo diverso ed in ispecie nel domicilio dell' attore" (31).

47. La vittima potrebbe infatti a sua scelta adire, oltre al giudice del domicilio del convenuto, a quello dell' evento generatore e a quello del luogo ove è insorto il danno, anche quello nella cui circoscrizione il pregiudizio è stato constatato, vale a dire subito in un momento successivo, il che incoraggerebbe inevitabilmente la pratica del forum shopping.

48. Ritengo pertanto che l' art. 5, punto 3, della Convenzione non possa essere interpretato in modo da consentire alla vittima di un pregiudizio finanziario conseguente ad un danno iniziale insorto in un altro Stato contraente di citarne il presunto autore dinanzi ai giudici del luogo ove questo pregiudizio sarebbe stato subito.

49. Concludo pertanto suggerendovi di decidere che:

"L' art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev' essere interpretato nel senso che non autorizza chi agisce per il risarcimento di un pregiudizio finanziario conseguente a un danno iniziale insorto in un altro Stato contraente a citare il convenuto dinanzi ai giudici del luogo ove questo pregiudizio sarebbe stato subito".

(*) Lingua originale: il francese.

(1) ° Come modificata dalla convenzione di adesione del 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito (GU L 304, pag. 1).

(2) ° Vol. 1, Nozioni introduttive e disposizioni generali , Giappichelli editore, Torino, 1989.

(3) ° Paragrafo 34, pag. 182.

(4) ° Sentenza 7 marzo 1995, causa C-68/93 (Racc. pag. I-415).

(5) ° Sentenza 30 novembre 1976, causa 21/76 (Racc. pag. 1735).

(6) ° Sentenza 11 gennaio 1990, causa C-220/88 (Racc. pag. I-49).

(7) ° Punto 11.

(8) ° Dispositivo.

(9) ° Recueil Dalloz Sirey, 1977, n. 40, pag. 614.

(10) ° La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ° Compétence judiciaire et effets des jugements dans la CEE, Jupiter, 1985.

(11) ° Punto 89, pag. 50.

(12) ° Dispositivo.

(13) ° Sentenza 16 dicembre 1980, causa 814/79 (Racc. pag. 3807).

(14) ° Pag. 3836.

(15) ° Punto 21.

(16) ° Sentenza 27 settembre 1988, causa 189/87, Kalfelis (Racc. pag. 5565, punto 19). In tal senso vedi anche la sentenza 17 giugno 1992, causa C-26/91, Handte (Racc. pag. I-3967, punto 14).

(17) ° Sentenza 4 marzo 1982, causa 38/81 (Racc. pag. 825).

(18) ° Punto 6.

(19) ° Punto 18.

(20) ° Revue critique de droit international privé, 1990, pagg. 367 e seguenti.

(21) ° Pag. 375.

(22) ° V. in particolare paragrafo 24.

(23) ° Journal de droit international, 1990, pagg. 498 e seguenti.

(24) ° Pag. 501, in fine.

(25) ° The Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982, 1983, capitolo 4, pag. 60.

(26) ° European Civil Practice, Sweet and Maxwell, 1989, pag. 427, 17.50. V. anche Kaye, P.: Civil Jurisdiction and Enforcement of Foreign Judgements, Professional Books, 1987, in particolare pag. 583.

(27) ° Europaeisches Zivilprozessrecht, Kommentar zum EuGVUE, Amburgo, 1987.

(28) ° Art. 5, punto 45. Traduzione libera Ci sono molte ragioni per ritenere che il luogo dell' (ulteriore) verificarsi del danno dopo il compimento dell' illecito non costituisca criterio di collegamento sufficiente per la determinazione della competenza. Se così non fosse, la competenza ex delicto verrebbe largamente ampliata a scapito del foro del convenuto, previsto dall' art. 2, e ci si avvicinerebbe al foro dell' attore .

(29) ° V. al riguardo la nota di Bourel P. alla vostra sentenza Mines de potasse d' Alsace, Revue critique de droit international privé, 1977, pagg. 568-576. Questi non esita infatti a scrivere alla pag. 572: Tutte queste considerazioni inducono quindi a ritenere che l' idea di tutela della vittima non possa essere eliminata dalla discussione in quanto estranea all' art. 5, punto 3. Ritengo anzi che sia la sola idonea a risolvere il problema della determinazione del tribunale del luogo dell' evento dannoso .

(30) ° Du rattachement de quelques délits spéciaux en drot international privé , Recueil des Cours, Académie de droit international de la Haye, 1989, II, volume 214 della Raccolta, pagg. 251 e segg.

(31) ° Punto 164, pag. 386.

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