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Document 61993CC0143

Conclusioni dell'avvocato generale Gulmann del 12 luglio 1994.
Gebroeders van Es Douane Agenten BV contro Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tariefcommissie - Paesi Bassi.
Conseguenze dell'abrogazione di un regolamento del Consiglio su un regolamento di classificazione doganale emanato dalla Commissione in forza del detto regolamento - Potere discrezionale della Commissione nell'elaborazione di un regolamento di classificazione doganale.
Causa C-143/93.

Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-00431

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:283

61993C0143

Conclusioni dell'avvocato generale ulmann del 12 luglio 1994. - Gebroeders van Es Douane Agenten BV contro Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tariefcommissie - Paesi Bassi. - Conseguenze dell'abrogazione di un regolamento del Consiglio su un regolamento di classificazione doganale emanato dalla Commissione in forza del detto regolamento - Potere discrezionale della Commissione nell'elaborazione di un regolamento di classificazione doganale. - Causa C-143/93.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-00431


Conclusioni dell avvocato generale


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1. Il presente procedimento è stato rinviato alla Corte dalla Tariefcommissie di Amsterdam e solleva la questione se un regolamento di classificazione doganale emanato dalla Commissione continui ad essere in vigore dopo l' abrogazione del regolamento in forza del quale era stato emanato il regolamento di classificazione doganale. Inoltre è stata sollevata una questione in via subordinata relativa ai limiti del potere discrezionale della Commissione nell' elaborazione di un regolamento di classificazione doganale.

Fatti

2. L' 8 dicembre e il 12 febbraio 1989 la ditta Pell Nederland BV importava dall' Argentina, quattro partite di residui dell' estrazione dell' olio di germi di granoturco. La ditta Gebroeders Van Es Douane Agenten BV (in prosieguo: la "Van Es") effettuava le formalità per l' importazione delle partite.

3. Le quattro partite venivano sdoganate nella sottovoce 2306 90 91 della nomenclatura combinata, istituita con regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658 (1). Le merci rientranti in tale voce non erano soggette al momento dell' importazione né a dazi all' importazione né a prelievi agricoli.

4. L' ispettore per i dazi doganali e le accise di Rotterdam (Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen) effettuava un controllo delle quattro partite e rilevava che si trattava di residui di granoturco dopo l' estrazione dell' olio che non contenevano componenti provenienti dal granoturco e che avevano un tenore di grassi, calcolato sulla materia secca, inferiore al 3% del peso, un tenore di proteine pari o superiore all' 11,5% e un tenore di amido superiore al 45%. A causa del contenuto di amido, tra il 46,6% e il 49,5% per le quattro partite, così rilevato, l' ispettore decideva che le merci dovevano essere riclassificate alla sottovoce doganale 2302 10 90. I criteri applicati in proposito per quanto riguarda il tenore dei residui dell' estrazione dell' olio di germi di granoturco risultano dal regolamento (CEE) della Commissione 27 febbraio 1974, n. 482 (2).

Le merci di cui alla sottovoce 2302 10 90 erano soggette a prelievo agricolo ammontante a 332,13 HFL per 1 000 kg di peso netto per la partita sdoganata l' 8 dicembre 1988 e di 307,23 HFL per 1 000 kg di peso netto per le tre partite sdoganate il 12 febbraio 1989. Di conseguenza veniva riscosso un prelievo agricolo complessivo di 1 197 831 HFL per le quattro partite. La Van Es ha dichiarato alla Corte che questo prelievo era superiore al valore delle merci.

5. Il provvedimento veniva impugnato con reclamo presentato all' ufficio doganale, il quale lo respingeva. Veniva quindi presentato un ricorso alla Tariefcommissie, la quale ha sottoposto alla Corte due questioni relative al regolamento n. 482/74.

Le principali norme comunitarie in discussione nel caso di specie

6. La nomenclatura della Tariffa doganale comune (in prosieguo: la "nomenclatura TDC") è stata istituita con regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950 (3), rimaneva in vigore fino al 1 gennaio 1988. Il capitolo 23 della nomenclatura TDC riguarda i "residui e cascami dell' industria alimentare; alimenti preparati per gli animali". Il contenuto della voce doganale 2304 di quel capitolo è il seguente:

"23.04 Panelli, sansa di olive ed altri residui dell' estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie:

A. Sanse di olive e altri residui dell' estrazione dell' olio d' oliva.

B. Altri".

7. Il 16 gennaio 1969 il Consiglio ha emanato il regolamento (CEE) n. 97/69, il quale, onde garantire che la Tariffa doganale comune venga applicata in modo uniforme in tutti gli Stati membri, ha autorizzato la Commissione a emanare i cosiddetti regolamenti di classificazione i quali hanno lo scopo di "precisare i contenuti delle voci o sottovoci della Tariffa doganale comune senza tuttavia modificarne il testo" (4). Il regolamento di classificazione doganale controverso nel caso di specie ° il regolamento n. 482/74 ° è stato adottato in forza di tale regolamento. L' art. 1 del regolamento n. 482/74 dispone:

"I residui dell' estrazione dell' olio di germi di granturco con solventi o per pressione rientrano nella sottovoce 23.04 B della Tariffa doganale comune soltanto qualora presentino contemporaneamente i seguenti tenori, calcolati in peso sulla sostanza secca:

1. per i prodotti che presentano un tenore di materie grasse inferiore al 3%:

° tenore di amido: inferiore al 45%;

° tenore di proteine (tenore di azoto x 6,25):

uguale o superiore all' 11,5%;

2. (...)

Tali residui non possono inoltre contenere componenti che non provengano dai chicchi di granturco".

8. La nomenclatura combinata (in prosieguo: la "nomenclatura NC") è stata istituita con regolamento del Consiglio n. 2658/87, con effetto dal 1 gennaio 1988. Questo regolamento abrogava simultaneamente il regolamento n. 950/68, relativo alla Tariffa doganale comune, e il regolamento n. 97/69, relativo alle misure da adottare per l' applicazione uniforme della nomenclatura della Tariffa doganale comune, ai sensi dell' art. 16 del regolamento. Il capitolo 23 della nomenclatura NC riguarda "residui e cascami dell' industria alimentare: alimenti preparati per gli animali". La sottovoce 2306 90 91 di questo capitolo, in cui sono state classificate le merci di cui trattasi, ha il seguente contenuto:

"2306 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell' estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:

(...)

2306 90 ° altri:

° ° sanse di olive e altri residui dell' estrazione dell' olio d' oliva:

(...)

° ° altri:

2306 90 91 ° ° ° di germi di granturco".

Il contenuto della sottovoce 2302 10 90 del citato capitolo, in cui sono state classificate le merci dopo il controllo, è il seguente:

"2302 Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:

2302 10 ° di granturco:

2302 10 10 ° ° aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 35%

2302 10 90 ° ° altri".

9. L' art. 15, n. 1, del regolamento n. 2658/87 contiene le norme sulla transizione dalla vecchia alla nuova nomenclatura ed ha il seguente contenuto:

"I codici e le descrizioni delle merci stabiliti sulla base della nomenclatura combinata si sostituiscono a quelli stabiliti sulla base delle nomenclature della Tariffa doganale comune e della Nimexe senza pregiudizio degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità prima dell' entrata in vigore del presente regolamento nonché degli atti che sono stati presi per la loro applicazione e che si riferiscono alle suddette nomenclature.

Gli atti comunitari che riprendono la nomenclatura tariffaria o statistica sono modificati in conseguenza dalla Commissione".

10. La Commissione ha emanato tre regolamenti con riferimento all' art. 15 del regolamento n. 2658/87, cioè il regolamento (CEE) 14 marzo 1989, n. 646 (5), il regolamento (CEE) 24 settembre 1990, n. 2723 (6), e il regolamento (CEE) 16 luglio 1991, n. 2080 (7). Questi regolamenti emendano taluni regolamenti di classificazione doganale emanati dalla Commissione in forza del regolamento n. 97/69 sostituendo i riferimenti ai codici fondati sulla nomenclatura TDC, contenuti in questi ultimi regolamenti, con riferimenti ai codici corrispondenti risultanti dalla nomenclatura NC.

11. L' art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2658/87 contiene il fondamento giuridico per l' emanazione di provvedimenti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura NC che è analogo al fondamento giuridico che risultava, relativamente alla nomenclatura TDC, dall' abrogato regolamento n. 97/67. Con riferimento all' art. 9, la Commissione ha emanato il regolamento (CEE) 25 febbraio 1991, n. 439 (8), che abroga taluni regolamenti emanati dalla Commissione in forza del regolamento n. 97/69 (9).

12. Il regolamento n. 482/74, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 23.04 B della nomenclatura TDC, non è citato in nessuno dei detti regolamenti e non è quindi stato espressamente emendato né espressamente abrogato dopo l' istituzione della nomenclatura NC.

Se il regolamento n. 482/74 continui ad essere in vigore

13. La prima questione del giudice a quo è la seguente:

"Se il regolamento n. 482/74 sia ancora in vigore relativamente alle quattro dichiarazioni di importazione di cui è causa, nonostante quanto disposto dall' art. 16 dell' attuale regolamento TDC".

14. Per risolvere tale questione occorre in particolare prendere posizione su tre problemi. In primo luogo, se il regolamento n. 482/74 non sia più in vigore perché il suo regolamento di base è stato abrogato. In secondo luogo, se il regolamento n. 482/74 non sia più in vigore perché non è stato espressamente adeguato alla nomenclatura NC conformemente all' art. 15 del regolamento che istituisce la nuova nomenclatura. In terzo luogo, se il regolamento n. 482/74 non sia più in vigore perché, alla luce degli altri atti adottati dalla Commissione, sarebbe incompatibile con il principio della certezza del diritto consentirne l' applicazione.

15. Per quanto riguarda il primo problema, la Van Es sostiene che la validità del regolamento viene meno qualora venga abrogato l' atto su cui era fondato, a meno che al regolamento non venga fornito un nuovo fondamento giuridico, cosa che a suo parere non si è verificata per quanto riguarda il regolamento n. 482/74. La Van Es attira l' attenzione sul fatto che la Tariefcommissie ha esposto lo stesso punto di vista nell' ordinanza di rinvio. La Commissione assume che l' abrogazione del regolamento n. 97/69 non implica che i regolamenti adottati in forza di quest' ultimo siano automaticamente privati di efficacia e si riferisce in proposito al principio tempus regit actum.

16. Nella sua giurisprudenza la Corte ha enucleato il fondamento giuridico che consente di risolvere tale questione. Dalla sentenza 27 maggio 1990 pronunciata dalla Corte nella causa Pennacchiotti (10) risulta che nel diritto comunitario non vi è un principio generale in forza del quale un atto perda automaticamente la sua validità qualora venga abrogato il suo fondamento giuridico e il suo mantenimento in vigore non sia stato espressamente disposto (11). D' altra parte, non è ovviamente possibile affermare che qualunque atto è in vigore sino a quando non è stato espressamente abrogato. Da quella sentenza della Corte risulta che debbono sussistere taluni presupposti affinché un regolamento il cui fondamento giuridico è stato abrogato continui ad essere in vigore. Nella sentenza la Corte ha sottolineato che la disposizione di autorizzazione precedente era stata sostituita da una nuova disposizione di autorizzazione dello stesso contenuto, che il regolamento controverso era stato emanato in forza di una procedura identica a quella che era prevista nel successivo regolamento base e che non era emerso nessun contrasto fra il regolamento e le successive disposizioni comunitarie. La Corte ne ha quindi concluso che il regolamento precedente era in vigore e costituiva l' atto giuridico contenente le modalità di attuazione della delega successiva fino a quando non fossero state emanate nuove disposizioni ad esso conformi.

17. Secondo la Van Es vi sono due motivi per cui la causa Pennacchiotti è fondamentalmente diversa dal caso di specie. In primo luogo, la causa Pennacchiotti riguardava un regolamento base che non poteva essere applicato senza l' adozione delle modalità di attuazione. Se l' efficacia del precedente regolamento di attuazione fosse venuta meno, ne sarebbe risultato un vuoto giuridico che avrebbe avuto gravi conseguenze per un grande numero di produttori di vino nella Comunità. Nel caso di specie si tratta esclusivamente di precisare il contenuto di una voce doganale. In secondo luogo, la causa Pennacchiotti verteva su disposizioni di attuazione in forza delle quali sono stati conferiti importanti diritti ai cittadini comunitari. Nel caso di specie si tratta invece di oneri finanziari considerevoli che sono imposti ai cittadini comunitari. La Van Es afferma quindi che il fatto che la Corte abbia ammesso che le disposizioni di attuazione di cui trattasi erano sempre in vigore era subordinato, oltre alle condizioni espressamente indicate dalla Corte, alle circostanze addotte dalla società.

18. La correttezza di questo ragionamento è dubbia. A mio parere si deve partire dal presupposto che la Corte ha sancito nella sentenza Pennacchiotti il principio generale che i regolamenti il cui fondamento giuridico è stato abrogato continuano a rimanere in vigore qualora venga emanato un nuovo atto che sostituisce il testo di base abrogato e contiene una deroga corrispondente alla deroga abrogata e qualora, del resto, emerga da un esame del complesso della nuova normativa che i regolamenti precedenti debbono altresì integrare o precisare la nuova normativa in modo analogo a quanto si verificava con la normativa abrogata.

Non risulta in alcun modo che nella sentenza Pennacchiotti la Corte abbia attribuito importanza decisiva alle condizioni citate dalla Van Es e risulta d' altronde che ciò creerebbe delicati problemi di delimitazione qualora a circostanze del genere dovesse essere subordinata la validità di regolamenti il cui fondamento giuridico è stato abrogato.

19. Nel presente procedimento non è stato sviluppato nessun altro argomento per contestare la conferma della situazione giuridica derivante dalla sentenza della Corte nella causa Pennacchiotti. Del resto è indubbio che da questa situazione giuridica derivano conseguenze corrispondenti a quelle che si verificano nell' ordinamento giuridico della maggior parte degli Stati membri, sebbene la questione venga risolta in modo diverso in questi ultimi (12).

20. Inoltre è assodato che su tale situazione giuridica si è fondato il Consiglio all' atto dell' emanazione del regolamento che istituisce la nuova nomenclatura. Il legislatore comunitario non può aver inteso privare di validità il grande numero di regolamenti di classificazione doganale emanati in forza del regolamento n. 97/69. Esso deve aver ritenuto che essi rimanevano in linea di principio in vigore anche in mancanza di disposizioni espresse in merito. Ciò è confermato dal fatto che la Commissione ha poi emanato atti che, fondandosi sull' art. 15 del regolamento che istituisce la nuova nomenclatura, effettuano adeguamenti tecnici per adottare i precedenti regolamenti di classificazione doganale alla nomenclatura NC.

21. La Commissione interpreta il disposto dell' art. 15, ai sensi del quale i nuovi codici e descrizioni NC si sostituiscono ai precedenti codici e descrizioni TDC, come la conferma espressa che il Consiglio aveva deciso di mantenere in vigore i precedenti regolamenti di classificazione doganale. Questa interpretazione non è però corretta. E' infatti assodato che l' art. 15 non riguarda espressamente i regolamenti di classificazione doganale e che ° pur ammettendo che i precedenti regolamenti non siano più validi a causa dell' emanazione del regolamento che istituisce la nuova nomenclatura ° questo articolo ha un ambito di applicazione estremamente ampio, cioè i numerosi regolamenti, in particolare nel settore dell' agricoltura, che riguardano la nomenclatura TDC ormai abrogata e il cui mantenimento in vigore non è stato posto in dubbio poiché il regolamento che istituisce la nuova normativa non abroga la loro base giuridica (13).

22. Benché a mio parere la formulazione più opportuna della normativa comunitaria in situazioni come quella di cui trattasi consista nel precisare con una disposizione espressa se gli atti precedenti continuino ad essere in vigore, da quanto sin qui esposto risulta che gli atti precedenti possono continuare ad essere in vigore anche in mancanza di una disposizione espressa in merito.

23. Si deve pertanto accertare se sussistano per il regolamento n. 482/74 i presupposti cui è subordinato il mantenimento in vigore dei regolamenti precedenti.

24. Si può rilevare che le circostanze cui la Corte ha attribuito importanza nella causa Pennacchiotti ricorrono anche nel caso di specie. L' art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento che istituisce la nuova nomenclatura autorizza l' emanazione di regolamenti relativi alla classificazione doganale delle merci nella nomenclatura NC ed è pertanto sostanzialmente identico all' art. 3, n. 1, del regolamento n. 97/69, che costituiva il fondamento giuridico del regolamento n. 482/74. Quest' ultimo è stato adottato seguendo la procedura identica, ai sensi dell' art. 3, n. 2, del regolamento n. 97/69, a quella stabilita dall' art. 10 del regolamento che istituisce la nuova nomenclatura, cui rinvia l' art. 9. Infine non è emersa nessuna incompatibilità tra le disposizioni del regolamento n. 482/74 e le successive norme comunitarie.

25. Nel caso di specie non è sufficiente che le disposizioni di delega rilevanti abbiano sostanzialmente lo stesso contenuto. Dalla posizione di principio adottata dalla Corte nella sentenza Pennacchiotti deriva logicamente che i regolamenti di classificazione doganale restano in vigore solo se, inoltre, le voci doganali di cui trattasi hanno sostanzialmente lo stesso contenuto.

26. La Van Es afferma che fra la precedente voce doganale della TDC e l' attuale della NC vi sono notevoli differenze consistenti nel fatto che la nuova versione è più precisa. La Van Es ha sottolineato inoltre che la nomenclatura NC è in linea generale più particolareggiata e contiene più voci e sottovoci della nomenclatura TDC.

La Commissione condivide la tesi secondo cui la nomenclatura NC è più complessa della nomenclatura TDC nel senso che vi sono più ripartizioni, ma afferma che le disposizioni del nuovo regolamento sono sostanzialmente identiche a quelle del precedente e spesso le riproducono alla lettera. La Commissione postula che non vi siano differenze tra il dettato della sottovoce 23.04 B della nomenclatura TDC e quello della sottovoce 2306 90 91 della nomenclatura NC per quanto riguarda i residui dell' estrazione dell' olio di germi di granturco.

27. A mio parere le due voci doganali hanno sostanzialmente lo stesso contenuto. La sottovoce 23.04 B della nomenclatura TDC e la sottovoce 2306 90 91 della nomenclatura NC sono ambedue contenute nel capitolo 23 delle rispettive nomenclature e tali capitoli hanno titoli identici. Ambedue le sottovoci rientrano in voci doganali che comprendono i panelli e altri residui di estrazione degli oli vegetali; semplicemente, la descrizione delle merci nella voce 2306 contiene ulteriori precisazioni. Ambedue le sottovoci riguardano "altre" merci diverse da "sanse di olive ed altri residui dell' estrazione dell' olio d' oliva"; l' unica differenza è che nella sottovoce 2306 90 91 è stata effettuata un' ulteriore suddivisione, cioè è stata stabilita una sottovoce specifica per gli altri residui di "germi di granturco". A mio parere queste differenze sono irrilevanti. Non è difficile notare che la sottovoce 23.04 B della nomenclatura TDC è stata sostituita con la sottovoce 2306 90 91 della nomenclatura NC per quanto riguarda i residui dell' estrazione dell' olio di germi di granturco.

28. Il regolamento n. 482/74 si riferisce alla sottovoce 23.04 B della nomenclatura TDC e il mantenimento dell' applicabilità del regolamento dopo l' istituzione della nomenclatura NC presuppone pertanto che questo rinvio venga esplicitamente o implicitamente sostituito da un rinvio alla sottovoce 2306 90 91 dalla nomenclatura NC. Come ho osservato, non vi è stato un adeguamento espresso del regolamento n. 482/74 conformemente all' art. 15 del regolamento che istituisce la nuova nomenclatura. Occorre quindi stabilire se si possa ritenere che sussistano i presupposti perché un regolamento continui ad essere in vigore qualora sia necessario adeguare implicitamente il testo del regolamento alla nuova normativa.

29. La Van Es afferma che l' omissione espressa di adeguamento del regolamento n. 482/74 alla nomenclatura NC significa che il regolamento è divenuto privo di oggetto e di rilevanza, poiché nella nomenclatura NC non vi è una voce doganale con il codice indicato nel regolamento. La Van Es respinge la tesi che taluni regolamenti di classificazione doganale possano essere considerati implicitamente adeguati alla nuova nomenclatura NC, sostenendo che la possibilità di applicare siffatti regolamenti anche se non sono stati espressamente adeguati alla nuova nomenclatura NC sarebbe incompatibile con il principio della certezza del diritto e della legittimità delle normative (14).

30. Un problema di certezza del diritto può sorgere qualora si chieda ai cittadini comunitari stessi di stabilire se i riferimenti ai codici TDC negli atti comunitari debbano essere considerati sostituiti dai riferimenti ai corrispondenti codici NC. Tuttavia l' adeguamento implicito che occorre effettuare nel caso di specie è appunto implicito solo nel senso che non vi è stata modifica espressa del regolamento n. 482/74, non nel senso che il legislatore comunitario non si è pronunciato in merito.

Come ha sostenuto la Commissione, l' art. 15, n. 1, primo comma, del regolamento che istituisce la nuova nomenclatura va interpretato nel senso che i riferimenti negli atti comunitari ai codici e alle descrizioni formulati in forza della nomenclatura TDC sono sostituiti ope legis da riferimenti a quelli formulati in forza della nomenclatura NC. La Commissione sostiene che l' art. 15 si applica unicamente qualora il passaggio dalla precedente alla nuova nomenclatura costituisca un semplice adeguamento tecnico. Qualora sia invece necessario procedere a modifiche sostanziali, i precedenti regolamenti di classificazione doganale devono essere considerati nulli in quanto modifiche del genere richiedono un adeguamento espresso in forza di un idoneo fondamento giuridico.

L' applicazione del regolamento n. 482/74 nell' ambito della nuova nomenclatura richiede unicamente un semplice adeguamento tecnico e l' art. 15 fornisce pertanto l' adeguamento giuridico necessario per considerare il riferimento al precedente codice TDC come sostituito da un riferimento al nuovo codice NC.

31. La Van Es afferma che l' art. 15, n. 1, secondo comma, impone effettivamente alla Commissione di adeguare gli atti comunitari alla nomenclatura NC e che pertanto da questa disposizione risulta che i regolamenti di classificazione doganale precedenti sono applicabili solo se sono stati espressamente adeguati alla nomenclatura NC ed è stato loro conferito un nuovo fondamento giuridico.

La Commissione replica che l' art. 15 l' autorizza ad effettuare, per esigenze di opportunità e di chiarezza, un adeguamento tecnico degli atti comunitari alla nomenclatura NC qualora lo ritenga necessario (15). L' art. 15 non può essere invece interpretato nel senso che affinché un regolamento resti in vigore occorre che sia stato espressamente mantenuto in vigore dalla Commissione.

32. A mio parere va accolto il mezzo della Van Es secondo cui l' art. 15 impone alla Commissione di adeguare dal punto di vista tecnico gli atti comunitari che hanno conservato un interesse concreto al momento del passaggio alla nomenclatura NC e per cui non è stato necessario effettuare modifiche sostanziali. Tuttavia non ritengo che questa disposizione possa essere interpretata nel senso che, in mancanza di adeguamento tecnico, i regolamenti interessati debbano essere considerati nulli. Infatti, siffatta interpretazione priverebbe di oggetto l' art. 15, n. 1, primo comma.

33. Sulla scorta degli argomenti sin qui svolti ritengo di poter concludere che ricorrono i presupposti per il mantenimento in vigore del regolamento n. 482/74 sotto l' imperio del regolamento che istituisce la nuova nomenclatura.

34. Nella sentenza Pennacchiotti la Corte ha precisato, come ho già osservato, che il regolamento di attuazione controverso si applicava sino a quando un nuovo atto fosse stato adottato in forza della disposizione di autorizzazione in parola. Non si può escludere che, come sostiene la Van Es, il regolamento n. 482/74 sia stato sostituito dal regolamento (CEE) della Commissione 7 febbraio 1991, n. 315 (16), che è stato emanato in forza dell' art. 9 del regolamento che istituisce la nuova nomenclatura e lo modifica aggiungendo al capitolo 23 una nota integrativa inerente alla sottovoce doganale 2306 90 91. Tale nota è del seguente tenore:

"Sono classificati nella sottovoce 2306 90 91 soltanto i residui dell' estrazione dell' olio di granturco, ad esclusione dei prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell' olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo" (17).

35. Questa interpretazione non è però necessaria nel caso di specie. Le circostanze di fatto della causa principale sono infatti precedenti all' emanazione del regolamento n. 315/91. Il regolamento non può pertanto, per tale motivo, essere considerato decisivo nel caso di specie.

36. Infine occorre esaminare l' argomento dedotto dalla Van Es secondo cui i provvedimenti decisi dal Consiglio o dalla Commissione onde garantire il passaggio dalla precedente alla nuova nomenclatura hanno comunque fatto sorgere una tale situazione di incertezza giuridica per quanto riguarda la continuata vigenza del regolamento n. 482/74 da far sì che per tale motivo il regolamento non può essere applicato dopo il 1 gennaio 1988.

La Van Es osserva in particolare che, visto l' uso che la Commissione ha fatto della delega ad effettuare adeguamenti tecnici in forza del regolamento che istituisce la nuova nomenclatura, non è affatto incontrovertibile che il regolamento n. 482/74 sia ancora in vigore.

37. Questa tesi non è del tutto infondata.

38. Nel quinto 'considerando' del regolamento n. 646/89, che adegua alla nomenclatura NC una serie di regolamenti di classificazione doganale che erano stati emanati in forza della nomenclatura TDC, viene dichiarato quanto segue:

"considerando che, per ragioni di chiarezza e per semplificare, occorre modificare di conseguenza quei regolamenti (...) che mantengono un interesse concreto e la cui trasposizione non determina alcuna sostanziale modifica".

Il quinto 'considerando' dei corrispondenti regolamenti, il regolamento n. 2723/90 e il regolamento n. 2080/91, dispone quanto segue:

"considerando che occorre modificare (...) quei regolamenti, fra quelli sopracitati, che mantengono un interesse concreto e la cui trasposizione non comporta alcuna modifica sostanziale, completando così una prima serie di regolamenti (18) che è già stata adottata dal regolamento (CEE) n. 646/89 della Commissione [e il regolamento n. 2080/91 aggiunge 'e dal regolamento (CEE) n. 2723/90' ]".

39. Poiché la Commissione dichiara quindi esplicitamente la sua intenzione di modificare i codici dei regolamenti di classificazione doganale che avevano conservato un interesse concreto dopo il passaggio alla nomenclatura NC nonché l' intento di integrare, per mezzo dei due ultimi regolamenti, le modifiche necessarie, v' è motivo di dubitare se la mancanza di modifica del codice TDC nel regolamento n. 482/74 significhi che esso ha perso rilevanza.

40. E' difficile ritenere che tale dubbio venga dissipato solo dal fatto che il regolamento n. 482/74 non è citato nel regolamento n. 439/91 che abroga una serie di regolamenti precedenti e dichiara al terzo 'considerando' che occorre abrogare formalmente i regolamenti che sono divenuti senza oggetto a causa del passaggio alla nomenclatura NC (19).

41. Il detto dubbio è ancor meno dissipato dall' adozione del regolamento n. 315/91 il quale, come ha indicato la Van Es, non cita il regolamento n. 482/74 nonostante il fatto che i due regolamenti riguardino la stessa voce doganale e in parte abbiano lo stesso scopo (20). Ciò può dare l' impressione che la Commissione consideri nullo il regolamento n. 482/74.

42. Il repertorio della legislazione comunitaria in vigore, pubblicato semestralmente dalla Commissione ° in cui il regolamento n. 482/74 è sempre stato riportato ° costituisce un aiuto per i singoli e le imprese della Comunità onde risolvere eventuali problemi come quello di cui trattasi nel caso di specie. E' ovvio però che l' esistenza di detto repertorio non dispensa il legislatore comunitario dal chiarire la situazione giuridica nell' elaborazione dei suoi atti.

Non è chiaro se il legislatore abbia adempiuto quest' obbligo per quanto riguarda tutti i regolamenti di classificazione doganale emanati prima del regolamento che istituisce la nuova nomenclatura (21).

43. Nel contesto della presente fattispecie non è però necessario stabilire quali siano le eventuali conseguenze dell' insicurezza giuridica che sarebbe derivata dall' uso da parte della Commissione del potere, attribuitole dal regolamento che istituisce la nuova nomenclatura, di adeguare tecnicamente i precedenti regolamenti di classificazione doganale. Infatti è pacifico che le importazioni su cui verte la causa principale sono state effettuate in un momento in cui gli atti di cui trattasi non erano stati adottati e un' eventuale incertezza giuridica non si era quindi ancora verificata.

44. Può comunque essere utile osservare che dagli atti di causa risulta che l' importatore ha effettuato importazioni simili sin dall' inizio degli anni '80 e che nulla consente di dedurne che l' importatore non era a conoscenza, come altri operatori accorti del settore, dell' esistenza del regolamento di classificazione doganale che era in pratica rilevante. Anzi, dalle informazioni di cui disponiamo risulta che l' importatore era cosciente dei problemi che il requisito di un tenore di amido inferiore al 45% poteva far sorgere proprio per le sue importazioni e ne aveva discusso con rappresentanti della Commissione. In tale contesto è difficile ritenere che l' importatore abbia semplicemente considerato nullo il regolamento n. 482/74 dopo l' emanazione del regolamento che ha istituito la nuova nomenclatura. Sarebbe stato comunque ovvio che l' importatore avesse cercato di risolvere la questione con la Commissione.

45. Propongo pertanto alla Corte di dichiarare che il regolamento n. 482/74 era ancora in vigore nel momento su cui verte la causa principale in quanto regolamento che precisa il contenuto della sottovoce 2306 90 91 della nomenclatura NC.

Se il regolamento n. 482/74 rispetti i limiti del potere discrezionale della Commissione nell' emanazione di regolamenti di classificazione doganale

46. La seconda questione del giudice di rinvio è del seguente tenore:

"In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il regolamento n. 482/74 possa essere validamente applicato alla classificazione di merci nella sottovoce 2306 90 91 dell' attuale TDC, anche se la sottovoce stessa non contiene alcun criterio per il tenore di amido dei residui dell' estrazione di olio dal granturco".

47. La Van Es afferma che la Commissione, fissando un tenore massimo di amido inferiore al 45% come criterio per distinguere i residui solidi dell' estrazione dell' olio di germi di granturco che devono essere classificati nella sottovoce 2306 90 91 dagli altri residui di granturco che devono essere classificati nella sottovoce residua 2303 10, non si è limitata a precisare il contenuto della sottovoce 2306 90 91, ma l' ha modificato. Questo criterio comporta infatti l' esclusione dei prodotti della sottovoce 2306 90 91 benché abbiano le caratteristiche e proprietà obiettive che in forza del dettato di tale voce sono determinanti per classificarli in essa. Per tale motivo, e richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, la Van Es sostiene che la Commissione non ha rispettato i limiti del suo potere discrezionale e che il regolamento n. 482/74 è pertanto invalido.

48. A sostegno delle sue conclusioni la Van Es si è richiamata in particolare alla sentenza della Corte 18 settembre 1990, Vismans Nederland (22). Quella causa è in molti punti simile alla causa di specie. La Corte ha dichiarato anzitutto

° "che il Consiglio, per quel che riguarda l' interpretazione della TDC, ha attribuito alla Commissione, la quale agisce di concerto con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio potere discrezionale quanto alla precisazione del contenuto delle voci doganali di cui tener conto per la classificazione di una determinata merce, a condizione soltanto che le disposizioni adottate dalla Commissione non modifichino il testo della Tariffa" (punto 13) (23), e

° "che la certezza del diritto e la facilità dei controlli esigono che il criterio determinante ai fini della classificazione doganale delle merci venga ricercato in linea generale nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, quali sono definite dal testo delle voci della TDC e dalle note relative alle sezioni o ai capitoli" (punto 14) (24).

49. Quella causa riguardava un regolamento di classificazione doganale il quale, come criterio per distinguere i prodotti da classificare nella voce delle barbabietole da zucchero e quelli da classificare nella voce delle polpe di barbabietole e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, ha stabilito un tenore limite per il saccarosio ° calcolato in peso sulla materia secca ° pari al 10%. In quel caso non era contestato che il tenore di saccarosio fosse un criterio rilevante per delimitare le due voci doganali. La ricorrente sosteneva però che il valore limite era troppo basso.

La Corte ha dichiarato che il termine "residui" si riferisce a sostanze che costituiscono il risultato finale di un processo di estrazione ed ha poi rilevato che, pur essendo tecnicamente possibile estrarre completamente lo zucchero dalle barbabietole, dall' estrazione mediante un processo economicamente conveniente può derivare una riduzione del tenore zuccherino al massimo fino al 6-7% e, in condizioni sfavorevoli, al 10 o 12%. Peraltro era pacifico che allo stato della tecnica del momento era praticamente escluso che l' industria saccarifera utilizzasse, per l' estrazione dello zucchero, prodotti aventi un tenore zuccherino compreso tra il 10 e il 12%. La Corte ne ha concluso che i prodotti aventi un tenore di saccarosio compreso tra il 10 e il 12% costituivano il risultato finale dell' estrazione dello zucchero e andavano come tali classificati nella voce delle polpe di barbabietole e che la Commissione, stabilendo un tenore limite che escludeva questi prodotti dalla voce doganale delle polpe di barbabietole, aveva modificato quest' ultima e pertanto ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.

50. Si deve ammettere che, come ha sostenuto la Van Es, il fatto che la Commissione, nell' emanazione dei regolamenti di classificazione doganale, abbia in forza della giurisprudenza della Corte unicamente il potere di precisare e non di modificare il contenuto delle voci doganali è altresì determinante per una pronuncia sul caso di specie (25). Per accertare se la Commissione abbia rispettato i limiti del suo potere discrezionale occorre pertanto riferirsi alle caratteristiche e alle proprietà obiettive rilevanti, in forza del dettato della voce doganale di cui trattasi, per la classificazione in essa. Qualora risulti che le condizioni per la classificazione nella voce di cui trattasi, stabilite dalla Commissione, comportano l' esclusione dei prodotti che possiedono tali caratteristiche e proprietà obiettive, la Commissione avrà modificato, nell' emanare il regolamento di classificazione doganale, il contenuto della voce in parola e quindi avrà ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.

51. Si deve pertanto stabilire quali siano le caratteristiche e proprietà obiettive determinanti, ai sensi del dettato della sottovoce 2306 90 91, per la classificazione di merci in quest' ultima.

52. Nel caso di specie è assodato che, dovendosi trattare di "residui", è possibile precisare in due modi quali prodotti possono essere classificati nella sottovoce 2306 90 91.

In primo luogo, deve trattarsi di prodotti che costituiscono il risultato finale di un processo di estrazione. Solo i prodotti che hanno subito un trattamento completo di estrazione dell' olio di germi di granturco, nel senso che si tratta di prodotti da cui non è più possibile estrarre olio mediante un processo economicamente conveniente, possono essere qualificati residui. Ciò è stato stabilito dalla Corte nella sentenza 23 marzo 1972, Henck (26), e ripreso dalla Commissione nel terzo 'considerando' del regolamento n. 482/74.

In secondo luogo deve trattarsi di veri e propri residui e non di prodotti contenenti componenti (tranne in quantità irrilevanti) che non hanno subito un processo di estrazione d' olio. Pertanto non possono contenere componenti che si trovavano già nel prodotto di base ma che non hanno subito trasformazioni nel corso del processo di estrazione e non possono contenere componenti aggiunti in seguito ai residui veri e propri. Ciò è stato altresì indicato dalla Commissione nel terzo 'considerando' del regolamento n. 482/74 ed è stato dichiarato dalla Corte, in particolare nella sentenza 16 dicembre 1992, Krohn (27).

53. E' pacifico che i requisiti di cui al regolamento n. 482/74 in materia di tenore minimo e massimo di amidi, grassi e proteine sono volti a stabilire se i prodotti posseggano le caratteristiche e proprietà oggettive citate. Ciò emerge esplicitamente dal sesto 'considerando' del regolamento in cui si sottolinea che i criteri di composizione di cui trattasi sono necessari "allo scopo di distinguere i residui dell' estrazione dell' olio di germi di granturco della sottovoce 23.04 B dai prodotti che non hanno subito un trattamento completo di estrazione dell' olio di germi di granturco e dai prodotti contenenti, oltre ai residui veri e propri, altri componenti che non hanno subito un trattamento di estrazione dell' olio".

54. E' altresì assodato che la Commissione ha così scelto criteri facilmente controllabili onde accertare se i prodotti hanno le caratteristiche e proprietà obiettive richieste.

La Van Es sostiene unicamente che il valore limite del tenore massimo di amido è troppo basso. Per esaminare la portata dei suoi argomenti occorre comprendere la funzione di questo criterio.

55. I requisiti relativi al tenore massimo di grassi e minimo di proteine sono indubbiamente volti a stabilire se i prodotti di cui trattasi abbiano subito un trattamento completo di estrazione dell' olio di germi di granturco e siano idonei allo scopo. La Van Es ha invece ragione quando sostiene che il requisito relativo al tenore massimo di amido non è atto a stabilire se i prodotti abbiano tale caratteristica obiettiva. Occorre anzi ritenere che quanto maggiore sarà l' estrazione d' olio dal prodotto di base, maggiore sarà la percentuale di amido nei residui. In altri termini, se il tenore di amido richiesto fosse volto a garantire che i prodotti hanno subito un processo di estrazione sufficiente, dovrebbe trattarsi di un tenore minimo.

Il requisito di un tenore massimo di amido dev' essere invece volto a stabilire se si tratti di veri e propri residui e non di prodotti contenenti componenti che non hanno subito il processo di estrazione dell' olio e che sia atto allo scopo. E' possibile eludere questo requisito aggiungendo prodotti contenenti amido ai residui in parola, con conseguente diminuzione del valore nutritivo del prodotto.

56. Non è stato contestato in corso di causa che il tenore di amido dei residui può variare a seconda del metodo di estrazione e delle materie prime utilizzate.

Ne deriva pertanto che il tenore massimo di amido è unicamente atto a stabilire se il prodotto contenga componenti che non hanno subito un processo di estrazione dell' olio qualora il limite massimo sia così elevato da non consentire ° a prescindere dai metodi e dalle materie prime utilizzate ° l' ottenimento, mediante il più efficiente processo di estrazione dell' olio, di un residuo il cui contenuto di amido superi tale limite.

Se invece il tenore massimo di amido viene stabilito ad un livello il quale comporti che residui risultanti da un processo "in buona fede" di estrazione dell' olio sono comunque esclusi dalla classificazione nella voce relativa ai residui dell' estrazione dell' olio di germi di granturco, se ne deve concludere che la Commissione, emanando il regolamento n. 482/74, ha modificato il contenuto di questa voce doganale e quindi occorre dichiarare invalido il regolamento per quanto riguarda questo criterio.

57. La Van Es osserva che i residui controversi ° il cui contenuto di amido supera il limite del 45% solo per qualche punto percentuale ° sono residui "in buona fede" che hanno subito un trattamento completo di estrazione dell' olio, ai quali non sono stati aggiunti componenti che non abbiano subito un processo di estrazione dell' olio.

La Van Es assume di aver dimostrato nel corso della causa principale che si tratta di prodotti da cui non è più possibile estrarre olio con un processo economicamente conveniente e che ciò non è stato contestato dall' amministrazione doganale convenuta. Quest' ultima inoltre avrebbe prospettato l' aggiunta di altri componenti ai prodotti, ma la Tariefcommissie ha respinto quest' argomento in quanto non provato. La Van Es sottolinea che la Tariefcommissie afferma nell' ordinanza di rinvio che "come fatto accertato si deve ammettere che vengono importati residui i quali sono ottenuti dopo l' estrazione dell' olio dal granturco, ai quali residui non viene aggiunto alcun elemento estraneo".

58. La Van Es ha precisato che le partite importate provenivano da uno stabilimento in Argentina, appositamente attrezzato per l' estrazione dell' olio dai germi di granturco, che costituisce la sua unica attività. Dal 1982 la Pell Nederland BV detiene l' importazione esclusiva in Europa dei residui provenienti da questo stabilimento. Lo stabilimento argentino si avvale di metodi di estrazione e materie prime diversi da quelli utilizzati in particolare negli Stati Uniti. Queste differenze implicano che i residui dell' estrazione effettuata dallo stabilimento argentino hanno una diversa composizione chimica, in particolare per quanto riguarda il contenuto di amido, rispetto ai residui di un' estrazione effettuata negli stabilimenti americani. La Van Es osserva che il contenuto di amido dei residui provenienti dagli stabilimenti americani è di norma dell' ordine del 30% mentre il contenuto di amido dei residui provenienti dallo stabilimento argentino di norma è di circa il 42%.

59. La Van Es ha dichiarato inoltre che la ratio del regolamento n. 482/74 era la soluzione dei problemi emersi all' inizio degli anni '70 all' atto della classificazione doganale dei sottoprodotti del granturco originari degli Stati Uniti. I requisiti imposti dal regolamento sono stati pertanto fissati con riferimento alla tecnologia del momento ed al tipo di sottoprodotti originari degli Stati Uniti. Secondo la Van Es tali requisiti non sono però adeguati quando si tratta di residui provenienti dall' Argentina, dato che essi hanno di norma un contenuto di amido che si avvicina al limite critico. La Van Es osserva che la Pell Nederland BV nel corso degli anni '80 ha preso contatto, relativamente ad importazioni di residui dall' Argentina con rappresentanti della Commissione, i quali avrebbero sempre minimizzato le preoccupazioni concernenti i residui di cui trattasi dato che si trattava di veri e propri residui dell' estrazione dell' olio di germi di granturco.

60. I mezzi dedotti dalla Van Es non sono stati contestati dalla Commissione. Essa si è limitata ad affermare che i requisiti relativi al contenuto erano risultati dalle discussioni in seno al comitato della nomenclatura della Tariffa doganale comune (28), sono stati adottati su parere unanime del comitato ed erano fondati sulle condizioni di produzione dei principali fornitori di quei prodotti al momento dell' emanazione del regolamento. La Commissione ha dichiarato che i settori interessati avevano proposto al comitato della nomenclatura di emendare il regolamento n. 482/74 con riferimento allo sviluppo della tecnica e che vi era un consenso nel ritenere che il contenuto massimo di amido fosse troppo basso rispetto alla realtà attuale. La Commissione starebbe studiando l' opportunità di modificare il detto contenuto massimo. Essa conclude che il contenuto massimo di amido dev' essere applicato sino a quando non sia stato formalmente modificato (29).

61. A mio parere gli argomenti dedotti dalla Van Es sono sufficienti per dimostrare che un' estrazione dell' olio di germi di granturco effettuata in buona fede può produrre residui dal contenuto di amido superiore al 45%. Tali residui, che hanno subito un trattamento completo di estrazione dell' olio e non contengono componenti che non abbiano subito un processo di estrazione dell' olio, devono essere classificati nella sottovoce 2306 90 91. Si deve sottolineare che per dichiarare la validità di un criterio di classificazione stabilito dalla Commissione non è sufficiente che essa abbia assolto la sua funzione durante un gran numero di anni e che nella maggior parte dei casi si possa presumere che continuerà ad assolvere tale funzione. Il criterio decisivo è se ciò possa condurre ad escludere taluni prodotti dalla classificazione in una determinata voce doganale nonostante possiedano le caratteristiche e proprietà obiettive che stando al dettato della voce doganale sono determinati per la loro classificazione in quest' ultima.

Se ne deve quindi concludere che la Commissione, stabilendo nel regolamento n. 482/74 un requisito relativo ad un contenuto massimo di amido inferiore al 45%, ha modificato la voce doganale dei residui dell' estrazione dell' olio di germi di granturco, cioè la precedente voce 23.04 B della nomenclatura TDC e l' attuale sottovoce 2306 90 91 della nomenclatura NC, in quanto il detto requisito comporta l' esclusione dei prodotti che abbiano subito un trattamento completo di estrazione dell' olio e non contengano componenti che non hanno subito un processo del genere. La Commissione ha quindi superato i limiti del suo potere discrezionale ed il regolamento n. 482/74 dovrebbe di conseguenza essere dichiarato invalido su questo punto.

62. Dagli elementi prodotti dinanzi alla Corte non emergono motivi per dubitare che le quattro partite controverse, come ha ammesso la Tariefcommissie, sono residui dell' estrazione dell' olio di germi di granturco cui non sono stati più aggiunti componenti estranei e che rientrano nel dettato della sottovoce 2306 90 91 della nomenclatura NC qualora il requisito di un contenuto massimo di amido del 45% non venga applicato.

Ci si può forse chiedere se la Tariefcommissie abbia correttamente accertato che non erano stati aggiunti componenti estranei ai residui controversi in un secondo momento. Dall' ordinanza di rinvio risulta infatti che dai campioni selezionati è emerso che i prodotti non contenevano componenti non provenienti dal granturco, il che a quanto pare non esclude che parti della pianta del granturco e del chicco di granturco, che non hanno subito un processo di estrazione dell' olio, siano state aggiunte ai prodotti. Una dichiarazione del genere sarebbe incompatibile con la classificazione nella voce doganale dei residui dell' estrazione dell' olio di germi di granturco (30). Inoltre la classificazione in questa voce doganale è ostacolata, come ho già osservato, non solo da una successiva additivazione bensì anche dal fatto che i prodotti contengono componenti che si trovavano già nel prodotto di base ma che non hanno subito trasformazioni nel corso del processo di estrazione.

Spetterà alla Tariefcommissie accertare se ° nonostante il contenuto di amido rilevato ° sia stato sufficientemente provato che i residui controversi non contengono neanche parti della pianta o del chicco di granturco che non hanno subito il processo di estrazione dell' olio e che si trovavano già nel prodotto di base ovvero sono stati aggiunti in un secondo momento ai residui veri e propri.

Conclusioni

63. Propongo pertanto alla Corte di risolvere nel modo seguente le questioni sollevate:

"1) Il regolamento (CEE) della Commissione 27 febbraio 1974, n. 482, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 23.04 B della Tariffa doganale comune, era ancora in vigore nel momento rilevante nel caso di specie quale regolamento che precisa il contenuto della sottovoce 2306 90 91 della nomenclatura combinata, istituita con regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune.

2) L' art. 1 del regolamento n. 482/74 è invalido nella parte in cui esige, quale requisito per la classificazione di merci fra i residui dell' estrazione dell' olio di germi di granturco di cui alla sottovoce 2306 90 91 della nomenclatura combinata, che si tratti di prodotti dal contenuto massimo di amido ° calcolato in peso sulla sostanza secca ° inferiore al 45%".

(*) Lingua originale: il danese.

(1) ° Regolamento del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).

(2) ° Regolamento della Commissione relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 23.04 B della Tariffa doganale comune (GU L 57, pag. 23).

(3) ° Regolamento del Consiglio relativo alla Tariffa doganale comune (GU L 172, pag. 1).

(4) ° Regolamento del Consiglio relativo alle misure da adottare per l' applicazione uniforme della nomenclatura della Tariffa doganale comune (GU L 14, pag. 1; v. secondo considerando ).

(5) ° Regolamento della Commissione che sostituisce in taluni regolamenti relativi alla classificazione di merci i codici stabiliti in base alla nomenclatura della Tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987 con quelli stabiliti in base alla nomenclatura combinata (GU L 71, pag. 20).

(6) ° Regolamento della Commissione che sostituisce in taluni regolamenti relativi alla classificazione di merci i codici stabiliti in base alla nomenclatura della Tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987 con quelli stabiliti in base alla nomenclatura combinata (GU L 261, pag. 24).

(7) ° Regolamento della Commissione che sostituisce in taluni regolamenti relativi alla classificazione di merci i codici stabiliti in base alla nomenclatura della Tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987 con quelli stabiliti in base alla nomenclatura combinata (GU L 193, pag. 6). Va notato che solo i primi due regolamenti di questo tipo sono stati citati nelle osservazioni scritte depositate in corso di causa.

(8) ° Regolamento della Commissione che abroga taluni regolamenti relativi alla classificazione di merci nella nomenclatura della Tariffa doganale comune, in vigore al 31 dicembre 1987 (GU L 52, pag. 5).

(9) ° Infine la Commissione ha emanato diversi regolamenti che stabiliscono i presupposti per l' ammissione di merci nelle voci della nomenclatura NC e che per chiarezza abrogano regolamenti di classificazione doganale precedentemente adottati in forza del regolamento n. 97/69 relativamente agli stessi prodotti. Si tratta in particolare di casi in cui precedenti regolamenti di classificazione doganale erano stati più volte modificati e tali modifiche sono state quindi inserite nel nuovo regolamento. V., ad esempio, i regolamenti contenuti nella GU L 387 del 1987.

(10) ° Causa C-315/88 (Racc. pag. I-1323, in particolare punto 20).

(11) ° La causa riguardava una disposizione di autorizzazione contenuta in un regolamento base in forza della quale la Commissione, o eventualmente il Consiglio, poteva stabilire, secondo la cosiddetta procedura del comitato di gestione, le condizioni in cui gli Stati membri potevano derogare alla norma in forza della quale le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all' interno della regione determinata. La Commissione aveva emanato siffatto regolamento di attuazione. Il regolamento base iniziale era poi stato sostituito con un altro regolamento base contenente una delega corrispondente. La questione era se il regolamento di attuazione continuasse ad essere in vigore a prescindere dal fatto che non era stato espressamente mantenuto in vigore.

(12) ° In taluni Stati membri, in particolare nei Paesi Bassi, l' abrogazione di una legge implica che gli atti emanati in forza di quest' ultima cessino la loro vigenza. In altri Stati membri tali atti continuano ad essere in vigore purché però non siano in contrasto con la normativa successiva. In un terzo gruppo di Stati membri, in linea di principio l' abrogazione di una legge comporta la caducità degli atti emanati in forza di quest' ultima, ma questo principio è mitigato in ampia misura dal fatto che tali atti sono sempre considerati in vigore a talune condizioni, ad esempio qualora una legge successiva contenga una delega identica a quella stabilita nella legge abrogata. In taluni Stati membri una tecnica legislativa corrente consiste d' altronde nell' inserire nella legge successiva una disposizione espressa che dispone il mantenimento in vigore degli atti emanati in precedenza in forza della legge abrogata.

(13) ° V., in proposito, il sedicesimo considerando del regolamento che istituisce la nuova nomenclatura, in forza del quale: considerando che, con l' instaurazione della nomenclatura combinata, numerosi atti comunitari, in particolare nel settore della politica agricola comune, devono essere adattati per tener conto dell' utilizzazione di detta nomenclatura; che tali adattamenti non implicano in generale alcuna modifica sostanziale; che, per esigenze di semplificazione, occorre prevedere che la Commissione possa apportare direttamente gli adattamenti tecnici necessari agli atti in questione .

(14) ° La Van Es si richiama, in proposito, alla sentenza della Corte 9 luglio 1981, causa 169/80, Amministrazione delle dogane/Gondrand Frères (Racc. pag. 1931, punto 17), in cui la Corte ha dichiarato: Pur ammettendo che la soluzione caldeggiata dalla Commissione sia conforme alla logica del sistema degli importi compensativi monetari, resta cionondimeno il fatto che spettava al legislatore comunitario adottare le disposizioni idonee. Il principio della certezza del diritto esige che una disciplina che impone oneri al contribuente sia chiara e precisa, acciocché il contribuente sia inequivocabilmente conscio dei suoi diritti e dei suoi obblighi e possa agire in modo adeguato .

(15) ° La Van Es ha sostenuto in proposito che dal confronto con i regolamenti di classificazione doganale che la Commissione ha ritenuto necessario di adeguare difficilmente risulta chiaro perché il detto adeguamento non è stato ritenuto necessario anche per quanto riguarda il regolamento n. 482/74.

(16) ° Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2658 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 37, pag. 24).

(17) ° Questa nota persegue in parte la medesima finalità del regolamento n. 482/74. Dal sesto considerando del regolamento n. 482/74 risulta infatti che i relativi tenori minimi e massimi di amido, materie grasse e proteine sono stati stabiliti allo scopo di distinguere i residui dell' estrazione dell' olio di germi di granturco della sottovoce 23.04 B dai prodotti che non hanno subito un trattamento completo di estrazione dell' olio di germi di granturco e dai prodotti contenenti, oltre ai residui veri e propri, altri componenti che non hanno subito un trattamento di estrazione dell' olio . Come sostiene la Van Es, è quindi possibile che il regolamento n. 315/91 stabilisca che i criteri di composizione di natura quantitativa precedentemente in vigore siano stati sostituiti da criteri di composizione di natura qualitativa. Tuttavia, è altresì possibile, come sostenuto dalla Commissione, che per l' interpretazione del regolamento occorra tener conto soprattutto del fatto che si tratta dell' inserimento di una nota integrativa nella nomenclatura NC stessa e non dell' emanazione di un regolamento di classificazione doganale e che il regolamento n. 482/74 conserva pertanto il suo interesse in quanto regolamento di classificazione doganale che precisa il contenuto della sottovoce 2306 90 91, integrata dalla citata nota. E' infine possibile che il regolamento n. 315/91 sia in realtà volto ad integrare il regolamento n. 482/74 nella parte in cui quest' ultimo dispone all' art. 1, ultimo comma, che i residui possano contenere soltanto componenti provenienti dai chicchi di granturco ed è stato di conseguenza ritenuto necessario precisare, per mezzo del regolamento n. 315/91, che inoltre ciò vale solo se i componenti il chicco di granturco di cui trattasi sono stati sottoposti ad un processo di estrazione dell' olio.

(18) ° Nella versione francese: complétant ainsi une premiére série de réglements , nella versione inglese: so to complement an initial series of Regulations , nella versione tedesca: hiermit wird eine erste Serie von Verordnungen ergaenzt e nella versione olandese: waarmede een erste reeks verordeningen werd aangepast, wordt gecompleteerd .

(19) ° Il terzo considerando recita: considerando che taluni di questi regolamenti sono oramai divenuti senza oggetto a causa, in particolare, dei mutamenti avvenuti dopo la sostituzione della Tariffa doganale comune basata sulla convenzione del 15 dicembre 1950 con la nomenclatura combinata; che, al fine di chiarezza e di sicurezza giuridica, occorre formalmente abrogare tali regolamenti .

(20) ° V. supra, paragrafo 34 ed in particolare la nota 18.

(21) ° Va rilevato che numerosi regolamenti di classificazione doganale emanati in forza del regolamento n. 97/69 non sono stati espressamente emendati né espressamente abrogati dopo l' istituzione della nomenclatura NC. Non è necessario, e sarebbe troppo prolisso, elencarli in questa sede.

(22) ° Causa C-265/89 (Racc. pag. I-3411).

(23) ° V. anche le sentenze della Corte 19 gennaio 1988, causa 141/86, Imperial Tobacco (Racc. pag. 57, punto 13), 20 marzo 1980, cause riunite 87/79, 112/79 e 113/79, Bagusat (Racc. pag. 1159, punto 10), 28 marzo 1979, causa 158/78, Biegi (Racc. pag. 1103, punto 5), e 11 novembre 1975, causa 37/75, Bagusat (Racc. pag. 1339, punti 7 e 8).

(24) ° V. anche, fra l' altro, le sentenze della Corte 8 febbraio 1990, causa C-233/88, Gijs van de Kolk (Racc. pag. I-265, punto 12), e, da ultimo, la sentenza 19 maggio 1994, causa C-11/93, Siemens Nixdorf (Racc. pag. I-1945, punto 11).

(25) ° La Corte si è pronunciata in tal senso fondandosi su un' interpretazione del regolamento n. 97/69. La citata limitazione dei poteri della Commissione è confermata dal secondo considerando del regolamento n. 67/69, da cui risulta che le disposizioni relative all' applicazione uniforme della nomenclatura TDC hanno lo scopo di precisare il contenuto delle voci o sottovoci della Tariffa doganale comune senza tuttavia modificarne il testo . E' indubbio che una limitazione analoga dei poteri della Commissione sussiste relativamente ai provvedimenti per garantire un' applicazione uniforme della nomenclatura NC. Il fatto che ciò non sia espressamente sottolineato nei considerando del regolamento n. 2658/87 è irrilevante. Una limitazione del genere dei poteri della Commissione è in particolare confermata dall' economia dell' art. 9 del regolamento n. 2658/87, che distingue fra i provvedimenti relativi all' applicazione della nomenclatura NC, relativamente in particolare alla classificazione delle merci, e i provvedimenti concernenti modifiche della nomenclatura NC.

(26) ° Causa 36/71 (Racc. 1972, pag. 187). Al punto 11 della sentenza la Corte ha dichiarato, per quanto riguarda le voci 23.03 e 23.04 della nomenclatura TDC, quanto segue: (...) va rilevato che, per avere dei residui ai sensi di tali voci, è necessario che il prodotto di base sia stato sottoposto ad estrazione dell' amido o dell' olio nella misura possibile, secondo criteri economici razionali, ricorrendo a procedimenti moderni .

(27) ° Causa C-194/91 (Racc. pag. I-6661). V., in particolare, il punto 12 in cui la Corte ha dichiarato: dai considerando del regolamento emerge tuttavia che questo, in verità, ha lo scopo di garantire che i residui dell' estrazione dell' olio di germi di granturco siano costituiti esclusivamente da elementi presenti dopo l' estrazione dell' olio propriamente detta. Il regolamento era altresì inteso ad escludere dalla classificazione nella sottovoce 23.04 B i residui dell' estrazione dell' olio di germi di granturco qualora essi siano mescolati sia ad altri residui o prodotti dell' industria del granturco sia ai residui dell' ottenimento di altri prodotti vegetali, ai fini della fabbricazione di prodotti o di alimenti zootecnici composti, i quali, essenzialmente, rientrano nella voce 23.07 . V. altresì la sentenza della Corte 22 settembre 1988, causa 268/87, Cargill (Racc. pag. 5151, punto 11), in cui la Corte ha dichiarato che emerge dal tenore stesso della voce 23.04 che il termine residui non può essere confuso con quello di scarti . Ne consegue che detta voce non comprende tutte le merci che rimangono dopo l' estrazione di un olio vegetale. Al contrario, è necessario che si tratti di prodotti risultanti direttamente dall' operazione di estrazione dell' olio e non di prodotti già contenuti nel prodotto di base e che non vengono trasformati durante il procedimento di estrazione dell' olio . V. nello stesso senso la sentenza della Corte 11 marzo 1982, causa 129/81, Fancon (Racc. pag. 967).

(28) ° V. art. 1 del regolamento n. 97/69.

(29) ° Contrariamente a quanto ha affermato la Commissione, il fatto che la Corte si sia pronunciata, nella sentenza 16 dicembre 1992, causa C-194/91, Krohn (Racc. pag. I-6661), sull' interpretazione dell' art. 1, ultimo comma, del regolamento n. 482/74, il quale dispone: tali residui non possono inoltre contenere componenti che non provengano dai chicchi di granturco , senza eccepire l' invalidità di tale regolamento è irrilevante per quanto riguarda la questione dell' invalidità del requisito relativo al contenuto massimo di amido alla luce delle circostanze del caso di specie.

(30) ° Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 16 dicembre 1992 (citata alla nota 29), punto 11, risulta infatti dall' art. 1, ultimo comma, del regolamento n. 482/74 che i residui dell' estrazione dell' olio di germi di granturco possono contenere solo componenti provenienti dal chicco di granturco in sé, con esclusione, di conseguenza, di altre parti della pianta di granturco e di elementi a questa estranei . La successiva aggiunta di parti del chicco di granturco che non sono state sottoposte ad un processo di estrazione dell' olio va altresì considerata di ostacolo alla classificazione nella sottovoce doganale 2306 90 91. Ciò emerge espressamente dalla nota integrativa inserita dal regolamento n. 315/91 (v. supra, paragrafo 34), ma a mio parere ciò deriva già da un' interpretazione della parola residui e si deve quindi ritenere che ciò valesse anche nel momento su cui verte la causa principale.

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