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Document 61992TO0087(02)

    Ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) dell'8 dicembre 1993 (27292).
    BVBA Kruidvat contro Commissione delle Comunità europee.
    Intervento.
    Causa T-87/92.

    Raccolta della Giurisprudenza 1993 II-01363

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:113

    61992B0087(02)

    ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DELL'8 DICEMBRE 1993 (27292). - KRUIDVAT BVBA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - INTERVENTO. - CAUSA T-87/92.

    raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-01363


    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Procedura ° Intervento ° Soggetti interessati ° Controversia relativa alla validità di una decisione d' applicazione delle regole di concorrenza ° Ricorso d' annullamento diretto contro una decisione che concede un' esenzione a un sistema di distribuzione selettiva di cosmetici di lusso ° Impresa beneficiaria dell' esenzione

    (Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 115)

    Parti


    Nella causa T-87/92,

    BVBA Kruidvat, società di diritto belga, con sede in Saint-Nicolas (Belgio), rappresentata dagli avv.ti Onno Willem Brouwer, del foro di Amsterdam, e Yves Van Gerven, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. March Loesch, 11, rue Goethe,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Berend-Jan Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 24 luglio 1992, 92/428/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/33.542 ° Sistema di distribuzione selettiva della Parfums Givenchy; GU L 236, pag. 11),

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

    composto dai signori R. Schintgen, presidente, R. García-Valdecasas, H. Kirschner, K. Lenaerts e C.W. Bellamy, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l' 11 marzo 1993, la Parfums Givenchy SA, società di diritto francese, con sede in Levallois-Perret (Francia), rappresentata dall' avv. François Bizet, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Aloyse May, 31, Grand-rue, ha presentato istanza d' intervento nella causa T-87/92 a sostegno delle conclusioni della convenuta.

    2 L' istanza d' intervento è stata proposta conformemente all' art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale e ai sensi dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto CEE della Corte, applicabile ai procedimenti dinanzi al Tribunale in virtù dell' art. 46, primo comma, di detto Statuto.

    3 Conformemente all' art. 116, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura, il presidente della Prima Sezione ha deferito l' istanza alla Sezione.

    4 Nell' istanza di intervento la Parfums Givenchy deduce, in particolare, di essere destinataria della decisione impugnata dalla ricorrente. Il presente procedimento sarebbe in grado di incidere direttamente sui suoi interessi nella misura in cui ha realizzato la sua rete di distributori autorizzati sull' insieme del territorio della Comunità, conformemente al proprio contratto di distributore autorizzato ed alle relative condizioni generali di vendita, nei termini in cui questi sono stati esentati dalla Commissione nella suddetta decisione.

    5 L' istanza di intervento è stata notificata alle parti conformemente all' art. 116, n. 1, del regolamento di procedura.

    6 Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 22 marzo 1993, la convenuta ha fatto sapere di non avere obiezioni da formulare sulla domanda di intervento della Parfums Givenchy. Con memoria depositata il 1 aprile 1993, la ricorrente ha fatto sapere di non opporsi alla domanda d' intervento.

    7 In virtù dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto CEE della Corte, il diritto di intervento nelle cause sottoposte al Tribunale spetta a chiunque dimostri di avere interesse alla soluzione di una controversia.

    8 Poiché il ricorso è inteso a far annullare la decisione con la quale la Commissione dichiara l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE inapplicabile al contratto tipo di distributore autorizzato tra la Parfums Givenchy o, se del caso, i suoi agenti esclusivi, e i suoi dettaglianti specializzati stabiliti nella Comunità nonché alle condizioni generali di vendita annesse al detto contratto, si deve constatare che la Parfums Givenchy dimostra un interesse ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della convenuta.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

    così provvede:

    1) La Parfums Givenchy è ammessa ad intervenire nella causa T-87/92 a sostegno delle conclusioni della convenuta.

    2) All' interveniente sarà fissato un termine per esporre per iscritto i motivi a sostegno delle sue conclusioni.

    3) Copia di tutti gli atti del procedimento sarà notificata all' interveniente a cura del cancelliere.

    4) Le spese sono riservate.

    Lussemburgo, 8 dicembre 1993.

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