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Document 61992TJ0057

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 28 settembre 1993.
    Graf Yorck von Wartenburg contro Parlamento europeo.
    Dipendenti - Indennità di nuova sistemazione - Prove.
    Cause riunite T-57/92 e T-75/92.

    Raccolta della Giurisprudenza 1993 II-00925

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:76

    61992A0057

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 28 SETTEMBRE 1993. - GRAF YORCK VON WARTENBURG CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTE - INDENNITA DI REINSTALLAZIONE - PROVE. - CAUSE RIUNITE T-57/92 E T-75/92.

    raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-00925


    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti ° Ricorso ° Atto che arreca pregiudizio ° Nozione ° Atto preparatorio ° Esclusione

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

    2. Dipendenti ° Retribuzione ° Indennità di nuova sistemazione ° Presupposti per la concessione ° Effettivo trasferimento della residenza abituale ° Onere della prova dell' effettività della nuova sistemazione incombente al dipendente

    (Statuto del personale, allegato VII, art. 6)

    Parti


    Nelle cause riunite T-57/92 e T-75/92,

    Graf Yorck von Wartenburg, ex agente temporaneo del Parlamento europeo, con gli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,

    ricorrente,

    contro

    Parlamento europeo, rappresentato dal signor Jorge Campinos, giureconsulto, assistito dal signor Christian Pennera, capodivisione, e dalla signora Els Vandenbosch, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

    convenuto,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione del Parlamento europeo 10 dicembre 1991 in quanto essa, da un lato, pone a carico del ricorrente l' onere di produrre taluni documenti per fruire di un' indennità di nuova sistemazione e, dall' altro, costituisce un rifiuto di concedergli la detta indennità,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

    composto dai signori D.P.M. Barrington, presidente, K. Lenaerts e A. Kalogeropoulos, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 luglio 1993,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Fatti all' origine del ricorso

    1 Il 12 giugno 1974 il ricorrente, Graf Yorck von Wartenburg, veniva assunto come agente temporaneo presso il Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento").

    2 A decorrere dal 1 novembre 1987, egli veniva assegnato a Bruxelles, ove prestava lavoro fino al 31 dicembre 1988, data di cessazione definitiva dal servizio.

    3 In seguito al suo trasferimento a Bruxelles e alla sua sistemazione in questa città assieme alla moglie, il ricorrente chiedeva all' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") che gli venisse concessa un' indennità di prima sistemazione. La sua domanda veniva rigettata. Tuttavia, in seguito a due sentenze del Tribunale pronunciate, la prima, in contumacia, il 30 gennaio 1990, causa T-42/89, Graf Yorck von Wartenburg/Parlamento (Racc. pag. II-31) e, la seconda, su opposizione presentata dal Parlamento, il 4 luglio 1990, causa T-42/89 OPPO, Parlamento/Graf Yorck von Wartenburg (Racc. pag. II-299), l' APN veniva condannata a corrispondere al ricorrente un' indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio.

    4 Il 4 marzo 1988 la moglie del ricorrente "abbandonava senza prospettive di ritorno il domicilio coniugale", secondo l' accertamento effettuato dal Tribunal d' arrondissement di Lussemburgo nella sentenza di divorzio degli interessati pronunciata il 12 luglio 1990. Essa faceva ritorno nella sua precedente dimora in Mamer, come constatato dal Tribunale nella citata sentenza Graf Yorck von Wartenburg/Parlamento.

    5 Il 18 aprile 1988 la moglie del ricorrente presentava un' istanza di divorzio presso il Tribunal d' arrondissement di Lussemburgo.

    6 Con ordinanza di procedimento sommario 8 agosto 1988, essa veniva autorizzata a risiedere separatamente dal marito a Mamer, in costanza della causa di divorzio, con inibizione a carico del ricorrente di molestarla a tale indirizzo. Al ricorrente, che in quel periodo risiedeva e prestava servizio a Bruxelles, veniva opposto un rigetto della domanda riconvenzionale di poter risiedere nello stesso stabile della moglie, "in quanto la struttura dei locali non consente una coabitazione, sia pure periodica, delle parti e senza che l' istanza di divorzio della parte attrice ne venga gravemente compromessa". L' affidamento provvisorio dell' unico figlio minorenne del ricorrente veniva riconosciuto in capo alla moglie con ordinanza di procedimento sommario dello stesso giorno.

    7 Il 9 novembre 1988 il ricorrente chiedeva la concessione di una pensione d' indennità a partire dalla cessazione dal servizio e stabiliva la propria residenza, dal 1 gennaio 1989, all' indirizzo che egli aveva a Bruxelles in quel periodo.

    8 Il 31 dicembre 1988 il ricorrente, sempre assegnato a Bruxelles, fruiva di un provvedimento di cessazione dal servizio ai sensi del regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2274, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione dal servizio di agenti temporanei delle Comunità europee (GU L 209, pag. 1). Come aveva annunciato nella sua domanda 9 novembre 1988, il ricorrente continuava a vivere a Bruxelles.

    9 Il 12 luglio 1990 il Tribunal d' arrondissement di Lussemburgo pronunciava il divorzio tra il ricorrente, residente a Bruxelles, e la moglie, residente a Mamer, in seguito alla constatazione che la separazione dei coniugi si era protratta oltre un anno.

    10 Il 7 ottobre 1991 il ricorrente presentava all' APN una domanda per la concessione di un' indennità di nuova sistemazione motivata dal suo trasloco da Bruxelles a Mamer.

    11 Il 22 novembre 1991 il ricorrente presentava all' amministrazione un certificato di residenza, rilasciato dal comune di Mamer il 21 novembre 1991, attestante che egli era iscritto nei registri anagrafici del comune di Mamer dal 6 agosto 1973 e che aveva, da tale data, il proprio domicilio all' indirizzo indicato.

    12 Con lettera 10 dicembre 1991 il direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze comunicava al ricorrente che egli aveva diritto ad un' indennità di nuova sistemazione pari a due mesi del suo stipendio base, a condizione di fornire la prova della sua nuova sistemazione e di quella della sua famiglia all' indirizzo menzionato nella sua lettera. Il direttore richiamava tuttavia l' attenzione del ricorrente sul fatto che, poiché egli aveva cessato di prestare servizio a Bruxelles prima che fosse trascorso un periodo di tre anni dalla data del suo cambiamento di sede di servizio, egli doveva rimborsare i due terzi della somma che gli era stata corrisposta in quell' occasione a titolo d' indennità di prima sistemazione. Egli lo invitava, a tal fine, a prendere contatto direttamente con l' ufficio competente.

    13 Il 15 gennaio 1992 il ricorrente presentava un reclamo contro questa lettera 10 dicembre 1991, in quanto questa poneva a suo carico, da un lato, l' onere di produrre taluni documenti per fruire dell' indennità di nuova sistemazione e, dall' altro, l' obbligo di rimborsare i due terzi dell' indennità di prima sistemazione che gli era stata concessa in esecuzione delle citate sentenze Graf Yorck von Wartenburg/Parlamento e Parlamento/Graf Yorck von Wartenburg. Questo reclamo veniva tacitamente rigettato dall' APN.

    14 Il 24 febbraio 1992 il ricorrente presentava, in via cautelativa, un secondo reclamo contro la stessa lettera dell' APN 10 dicembre 1991, in quanto essa poteva costituire una decisione implicita di rifiuto di concedergli l' indennità di nuova sistemazione. Anche questo reclamo rimaneva senza espressa risposta e incontrava pertanto un rigetto implicito.

    15 Il 3 aprile 1992 l' APN inviava al ricorrente una lettera nella quale gli chiedeva, in riferimento agli elementi figuranti nella citata ordinanza di procedimento sommario, emessa nell' ambito della sua causa di divorzio, ulteriori ragguagli sulla sua situazione familiare, al fine di poter valutare se gli elementi di prova forniti a sostegno della sua domanda fossero sufficienti. Il 15 giugno 1992 il ricorrente rifiutava di dare seguito a tale richiesta d' informazioni.

    16 Peraltro, il 10 maggio 1992, il ricorrente faceva presente all' APN che essa, nella sua precedente lettera, non aveva fatto alcun riferimento alla questione del rimborso dell' indennità di prima sistemazione.

    17 L' 11 giugno 1992 l' APN rispondeva alla lettera del ricorrente 10 maggio 1992 nei seguenti termini: "Oggetto: Assegnazione dell' indennità di nuova sistemazione 7 ottobre 1991. In risposta alla Sua lettera 10 maggio 1992, relativa all' indennità di nuova sistemazione che Le è stata versata al momento del Suo trasferimento a Bruxelles il 1 novembre 1987, mi pregio di confermare la mia lettera 2 aprile 1992. Di conseguenza, Lei non dovrà rimborsare all' istituzione gli importi corrisposti a titolo di questa indennità di prima sistemazione".

    18 Il 7 luglio 1992 il ricorrente rispondeva a questa lettera osservando che la menzione di un' indennità di "nuova sistemazione" doveva derivare da un "errore di redazione" e chiedendo al Parlamento di rettificare tale errore.

    Procedimento

    19 Stando così le cose, il ricorrente ha presentato un primo ricorso avverso il rigetto tacito del suo reclamo 15 gennaio 1992 da parte dell' APN. Questo ricorso è stato depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 agosto 1992, ove è stato registrato con il numero T-57/92.

    20 In seguito al rigetto opposto al suo reclamo 24 febbraio 1992, il ricorrente ha presentato un secondo ricorso. Questo ricorso è stato depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 settembre 1992, ove è stato registrato con il numero 75/92.

    21 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 ottobre 1992, il Parlamento ha sollevato un' eccezione d' irricevibilità nella causa T-57/92. L' eccezione è stata unita all' esame del merito con ordinanza 2 febbraio 1993. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

    22 Con ordinanza 25 giugno 1993, i procedimenti relativi ai ricorsi presentati il 12 agosto e il 22 settembre 1992 sono stati riuniti ai fini della trattazione orale e della sentenza.

    23 Le parti sono state ascoltate nelle loro difese orali e nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale, all' udienza 13 luglio 1993.

    Conclusioni delle parti

    24 Nella causa T-57/92, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    1) dichiarare il presente ricorso ricevibile ed accoglierlo;

    2) di conseguenza, annullare la decisione dell' APN 10 dicembre 1991 e, per quanto necessario, la decisione implicita di rigetto del reclamo presentato dal ricorrente il 15 gennaio 1992 e riconoscere allo stesso il diritto al pagamento dell' indennità di nuova sistemazione, maggiorata degli interessi di mora al saggio dell' 8% a decorrere dal 7 ottobre 1991, nonché esonerarlo da qualunque rimborso dell' indennità di prima sistemazione che gli è stata versata;

    3) condannare, in ogni caso, il convenuto alla totalità delle spese, di cui agli artt. 90 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.

    Nella causa T-75/92, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    1) dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

    2) annullare la decisione dell' APN 10 dicembre 1991 e, per quanto necessario, la decisione implicita di rigetto del reclamo presentato dal ricorrente il 24 febbraio 1992 e riconoscere allo stesso il diritto al pagamento dell' indennità di nuova sistemazione pari a due mesi di stipendio, maggiorata degli interessi di mora al saggio dell' 8% a decorrere dal 7 ottobre 1991;

    3) condannare in ogni caso il convenuto alla totalità delle spese di cui agli artt. 90 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.

    25 Nella causa T-57/92, il Parlamento conclude che il Tribunale voglia:

    1) dichiarare il ricorso irricevibile;

    2) in caso contrario, respingerlo;

    3) statuire sulle spese secondo le norme vigenti.

    Nella causa T-75/92, il Parlamento conclude che il Tribunale voglia:

    1) respingere il ricorso;

    2) statuire sulle spese conformemente agli artt. 87, n. 2, e 88 del regolamento di procedura del Tribunale.

    Motivi ed argomenti delle parti

    26 Il primo ricorso è diretto all' annullamento della decisione del Parlamento 10 dicembre 1991 in quanto essa esige dal ricorrente, da un lato, la produzione di ulteriori prove della nuova sistemazione del ricorrente e della sua famiglia, in violazione, secondo l' interessato, del principio della parità di trattamento e, dall' altro, il rimborso dei due terzi dell' indennità di prima sistemazione, in violazione, sempre secondo l' interessato, del principio dell' autorità del giudicato e dell' art. 24, n. 1, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il "RAA").

    27 Il secondo ricorso è diretto all' annullamento della decisione del Parlamento 10 dicembre 1991 in quanto essa rifiuta di concedere al ricorrente l' indennità di nuova sistemazione, in violazione, a parere di quest' ultimo, dell' art. 24, n. 2, del RAA.

    Sulla ricevibilità del primo ricorso

    ° Argomenti delle parti

    28 Il Parlamento ha sollevato un' eccezione d' irricevibilità contro il primo ricorso. In merito al primo aspetto del ricorso, ossia la richiesta di ulteriori prove della nuova sistemazione del ricorrente, esso sostiene che dalle conclusioni del ricorrente si evince che si tratta di un' azione "di accertamento" e non di un' azione di annullamento. Orbene, sarebbe costante giurisprudenza che il Tribunale declini la propria competenza a rivolgere ordini alle istituzioni o a sostituirsi ad esse (sentenza 11 luglio 1991, causa T-19/90, Von Hoessle/Corte dei conti, Racc. pag. II-615).

    29 Nel controricorso, il Parlamento sostiene per altro verso che, nei limiti in cui il ricorrente conclude per l' annullamento della lettera del direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze 10 dicembre 1991, per il fatto che essa pone un onere probatorio a carico del ricorrente, anche tali conclusioni sono irricevibili. Infatti, entro tali limiti, la lettera in parola non costituirebbe un atto lesivo. Di conseguenza, la lettera del ricorrente 15 gennaio 1992 non potrebbe costituire un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), che si applica agli agenti temporanei in forza dell' art. 46 del RAA. Questa lettera 15 gennaio 1992, pur costituendo un reclamo per quanto riguarda la questione della ripetizione dell' indebito relativo al versamento dell' indennità di prima sistemazione, avrebbe avuto, con riguardo all' indennità di nuova sistemazione, lo scopo di ottenere che fosse dato seguito alla domanda iniziale del ricorrente 7 ottobre 1991. Secondo il Parlamento, non si tratterebbe di un reclamo su tale punto, poiché il termine previo di quattro mesi previsto dall' art. 90, n. 1, dello Statuto, che ha cominciato a decorrere il 7 ottobre 1991, non era ancora scaduto il 15 gennaio. Il Parlamento ne ravvisa una prova nel fatto che il ricorrente ha, correttamente, depositato un vero e proprio reclamo a tale riguardo il 24 febbraio 1992 e che è in questo contesto che si dispiega la controversia parallela di cui alla causa T-75/92.

    30 In ordine al secondo aspetto del ricorso, riguardante il rimborso dell' indennità di prima sistemazione, il Parlamento obietta che queste conclusioni sono prive di oggetto. Infatti, l' APN avrebbe riservato una risposta positiva al reclamo del ricorrente, con decisione 2 aprile 1992, vale a dire prima della scadenza del termine di risposta. Questa risposta sarebbe stata confermata con lettera 11 giugno 1992. Il Parlamento sostiene che l' errore di redazione contenuto in quest' ultima lettera, per il fatto che in essa si faceva riferimento all' indennità di "nuova sistemazione", anziché all' indennità di "prima sistemazione", non poteva trarre in inganno il ricorrente alla luce del suo contesto, dal quale risultava chiaramente che si trattava dell' indennità di prima sistemazione.

    31 Per quanto riguarda il primo aspetto del ricorso, il ricorrente ribatte che non si tratta di un' azione di accertamento, bensì di un ricorso d' annullamento diretto contro la decisione 10 dicembre 1991, che poneva a suo carico l' onere di produrre prove ulteriori della sua nuova sistemazione. Egli aggiunge che la sua domanda di accertamento costituisce la conseguenza logica della sua domanda d' annullamento, nell' ambito di una controversia a carattere pecuniario per la quale il Tribunale ha una competenza anche nel merito.

    32 Nella sua replica, il ricorrente sostiene che la lettera 10 dicembre 1991 costituisce certamente un atto lesivo il cui annullamento può essere perseguito indipendentemente dal secondo ricorso. Infatti, in questa lettera, l' APN avrebbe "rifiutato di riconoscere che la situazione del ricorrente sul piano probatorio era in regola" e avrebbe pertanto violato le disposizioni della sua comunicazione del febbraio 1991 ai dipendenti ed agenti temporanei che cessano definitivamente di prestare servizio (in prosieguo: la "comunicazione del febbraio 1991").

    33 Il ricorrente rinuncia al secondo capo del ricorso, ammettendo che esso è divenuto privo di oggetto. Tuttavia, egli sostiene che è il comportamento del Parlamento che lo ha costretto a presentare un ricorso, ancorché fosse già stata presa una decisione favorevole. Infatti, le lettere 19 marzo e 2 aprile 1992 non gli sarebbero mai pervenute, mentre la lettera 11 giugno 1992 sarebbe redatta in modo ambiguo, in quanto farebbe riferimento ad un' indennità di nuova sistemazione anziché ad un' indennità di prima sistemazione, mentre la sua richiesta di precisazione in ordine a questo punto sarebbe rimasta priva di risposta. Egli ritiene, di conseguenza, che di questo fatto si debba tener conto nell' ambito della ripartizione delle spese.

    ° Giudizio del Tribunale

    34 In via preliminare, il Tribunale prende atto del fatto che il ricorrente ha rinunciato al suo ricorso nella parte in cui si riferisce al rimborso dell' indennità di prima sistemazione.

    35 Occorre rilevare, innanzi tutto, che il resto del ricorso deve essere inteso non già come un' azione di "accertamento", come asserisce il Parlamento, bensì come un ricorso d' annullamento diretto contro la lettera 10 dicembre 1991.

    36 Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso, risulta da una giurisprudenza costante che sono atti che possono costituire oggetto di un ricorso i soli provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo, e che fissano definitivamente la posizione dell' istituzione, salvo i provvedimenti intermedi il cui obiettivo è di preparare la decisione finale, che non possono essere impugnati se non in via incidentale, nell' ambito di un ricorso diretto contro atti impugnabili (v., ad esempio, sentenze della Corte 7 aprile 1965, causa 11/64, Weighardt/Commissione, Racc. pag. 352, e 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione, Racc. pag. 303, nonché sentenza del Tribunale 22 giugno 1990, cause riunite T-32/89 e T-39/89, Marcopoulos/Corte di giustizia, Racc. pag. II-281, punto 21 della motivazione).

    37 Nella fattispecie, occorre rilevare che nella lettera del direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze 10 dicembre 1991 si afferma: "Ho ricevuto la Sua lettera del 7 ottobre 1991, con la quale Ella richiede l' indennità di nuova sistemazione in seguito alla Sua cessazione dal servizio il 31 dicembre 1988. Ella è stata agente temporaneo presso il Parlamento europeo a Lussemburgo dal 1 giugno 1974 al 31 ottobre 1987 ed è stato trasferito a Bruxelles dal 1 novembre 1987 al 31 dicembre 1988, presso il gruppo del partito popolare europeo. Ella ha usufruito, in occasione del Suo cambiamento di sede di servizio, di una duplice indennità di prima sistemazione. Come sa, Ella ha diritto ad un' indennità di nuova sistemazione pari a due mesi del Suo stipendio base, se fornisce la prova della Sua nuova sistemazione e di quella della Sua famiglia all' indirizzo menzionato nella Sua lettera. Le chiedo pertanto di prendere contatto direttamente con la signora T. a Bruxelles (BEL ... tel. ...)".

    38 Dal testo di questa lettera risulta chiaramente che essa costituisce un atto preparatorio, inidonea ad arrecare un danno al ricorrente. Infatti questa lettera è in primo luogo destinata a preparare la decisione dell' APN di concedere o di rifiutare al ricorrente un' indennità di nuova sistemazione, informandolo dei suoi oneri in materia probatoria nonché degli estremi della persona responsabile della sua pratica; in secondo luogo, essa non contiene alcun riferimento al documento inviato dal ricorrente all' amministrazione il 22 novembre 1991 e non può quindi essere considerata come contenente una valutazione negativa in ordine alla sufficienza di tale documento; in terzo luogo, la lettera in questione non formula alcuna richiesta supplementare rispetto alla comunicazione del febbraio 1991, nella quale si indica che "occorre produrre un certificato di residenza comprovante che il Suo cambiamento di residenza e, all' occorrenza, quello della Sua famiglia, è stato realmente effettuato".

    39 Risulta da quanto precede che la lettera 10 dicembre 1991 non può essere considerata come un atto lesivo e che, di conseguenza, il ricorso, in quanto diretto contro quest' ultima, deve essere dichiarato irricevibile.

    Sul merito del secondo ricorso

    ° Argomenti delle parti

    40 Nell' esporre i motivi che lo hanno indotto a presentare questo secondo ricorso e le differenze che lo caratterizzano rispetto al primo, il ricorrente segnala, anzitutto, che mentre il suo primo ricorso era volto all' annullamento della lettera del Parlamento 10 dicembre 1991 in quanto essa richiedeva prove della sua nuova sistemazione diverse dalla produzione di certificati di residenza, il suo secondo ricorso è diretto all' annullamento di tale lettera in quanto essa costituisce un rifiuto di principio di concedergli l' indennità di nuova sistemazione.

    41 Inoltre, egli sostiene che il Parlamento non può, senza contravvenire all' art. 24, n. 2, del RAA, rifiutargli la concessione dell' indennità di nuova sistemazione pari a due mesi di stipendio base, poiché al momento della cessazione definitiva dal servizio egli soddisfaceva tutti i requisiti prescritti da questa disposizione. Egli precisa, in particolare, che sussiste nuova sistemazione di un dipendente, che cessi definitivamente di prestare servizio ai sensi dell' art. 24 del RAA, qualora il dipendente, da un lato, abbia informato le autorità locali del suo trasferimento dalla sua sede di servizio e, dall' altro, abbia informato le autorità locali del suo arrivo nel comune del paese in cui ha deciso di stabilirsi ex novo.

    42 Nella fattispecie, il ricorrente adduce i seguenti fatti volti ad avvalorare la tesi della sua nuova sistemazione a Mamer:

    ° la restituzione, nel gennaio 1989, del permesso di soggiorno speciale belga che gli era stato rilasciato in considerazione della sua ultima sede di servizio amministrativa, Bruxelles;

    ° una domanda per il rilascio di una carta d' identità per stranieri, datata 13 marzo 1989 e indicante come "data d' ingresso" nel Lussemburgo il "6 agosto 1973", senza menzione di alcuna interruzione di residenza a Mamer da quest' ultima data; la carta d' identità per stranieri, rilasciata al ricorrente sulla base di tale domanda nel settembre 1989 e valida fino al settembre 1994;

    ° un certificato di residenza rilasciato dal comune di Mamer il 21 novembre 1991, dal quale risulta che il ricorrente è dal 6 agosto 1973 iscritto nei registri anagrafici del comune di Mamer come avente il proprio domicilio a Mamer;

    ° una dichiarazione del ricorrente datata 15 aprile 1992, con la quale quest' ultimo dichiara di essere proprietario ad Ixelles (Belgio) di un alloggio privato di cui si riserva l' uso a titolo di residenza secondaria o pied-à-terre, nonché un avviso-estratto dell' elenco dei contribuenti del comune di Ixelles, rilasciato il 3 novembre 1992, attestante che il ricorrente è iscritto in tale elenco comunale alla voce "residenze secondarie";

    ° diversi moduli d' imposta fondiaria relativi alla casa di Mamer riferiti agli anni 1990, 1991 e 1992;

    ° una dichiarazione della signora J. Gr., deputato del Parlamento europeo, in data 18 novembre 1992, attestante che il ricorrente è stato da lei assunto come assistente di ricerche.

    43 Il ricorrente confuta l' argomentazione del Parlamento relativa al valore probante, nell' ambito della presente controversia, del permesso di soggiorno a lui rilasciato dalle autorità lussemburghesi. Secondo il ricorrente, il documento di soggiorno viene abitualmente rilasciato a coloro che non sono cittadini di uno Stato al fine di concretizzare l' autorizzazione loro concessa di soggiornare o di stabilirsi nel territorio nazionale. In questo caso, il documento di soggiorno di cittadino delle Comunità europee, rilasciato al ricorrente dalle autorità lussemburghesi, varrebbe come "autorizzazione allo stabilimento definitivo" e sarebbe valido cinque anni. Il ricorrente non vede come egli avrebbe potuto essere autorizzato a stabilirsi nel Lussemburgo, e in particolare a Mamer, senza essersi dapprima sistemato nuovamente a Mamer.

    44 Pur riconoscendo che la concessione del suo documento di soggiorno è stata probabilmente facilitata dalla sua precedente residenza a Mamer e dal fatto che in tale località egli è proprietario di una casa, egli ritiene tuttavia che non si possa arrivare a sostenere che la detta concessione non derivi dalla sua residenza effettiva a Mamer. Asserire il contrario equivarrebbe a mettere in discussione l' efficienza delle autorità amministrative lussemburghesi nell' applicazione delle norme di ordine pubblico riguardanti gli stranieri, oppure a sostenere che il documento che gli è stato rilasciato è in realtà un mero documento di comodo.

    45 Il ricorrente aggiunge che se, come sostiene il Parlamento, egli non si fosse mai stabilito a Mamer, il suo documento di soggiorno non sarebbe più valido, essendo in esso previsto che "il documento di soggiorno perde ogni validità se il suo titolare risiede per più di sei mesi senza interruzione al di fuori del Granducato". Orbene, la validità del documento di soggiorno del ricorrente non sarebbe mai stata messa in discussione dalle autorità lussemburghesi.

    46 Egli ne inferisce che il Parlamento non può sostenere, senza disconoscere la validità stessa del documento di soggiorno del ricorrente, che quest' ultimo e la residenza a Mamer da esso autorizzato non presuppongano la sua precedente nuova sistemazione in questa località.

    47 D' altro canto, egli contesta la pertinenza del rilievo attribuito dal Parlamento alla sua causa di divorzio. I termini utilizzati dai giudici lussemburghesi nell' ambito del relativo procedimento di divorzio avrebbero una portata particolare, circoscritta dalle caratteristiche del procedimento in questione e dalle norme legislative e regolamentari, nonché dalla giurisprudenza, che ne costituiscono il fondamento. La loro portata non potrebbe essere trasposta ad una controversia relativa al pubblico impiego comunitario.

    48 Il Parlamento ribatte che il versamento dell' indennità di nuova sistemazione è subordinato ad un cambiamento di residenza (v., da ultimo, sentenza della Corte 25 novembre 1982, causa 79/82, Evens/Corte dei conti, Racc. pag. 4033), al trasferimento effettivo della residenza abituale nel luogo indicato come quello della nuova sistemazione, all' esistenza di un legame effettivo e reale tra l' ex dipendente e il luogo in questione, allo stabilimento della sua residenza principale in questo luogo.

    49 Esso aggiunge che il fatto di avere la propria residenza effettiva in un luogo non impedisce certo la possibilità di avere una seconda residenza altrove, tuttavia un domicilio fittizio non può dar luogo alla concessione di un' indennità di nuova sistemazione. Infatti, nella causa Gutmann/Commissione, l' avvocato generale Mancini avrebbe riconosciuto la natura del tutto fittizia di una presunta nuova sistemazione a Parigi, nonostante la presentazione di un certificato di residenza rilasciato dalle autorità di questa città (v. conclusioni presentate nella causa 92/82, sentenza 20 ottobre 1983, Racc. pag. 3127, in particolare pag. 3136). Analogamente, la Corte avrebbe riconosciuto che "il permesso di soggiorno assolve il suo compito specifico nell' ambito delle sole disposizioni nazionali in fatto di iscrizione nei registri della popolazione e non impedisce di per sé che il destinatario risieda di fatto in una località diversa" (sentenza 14 luglio 1988, causa 284/87, Schaeflein/Commissione, Racc. pag. 4475).

    50 Il Parlamento confuta le prove addotte dal ricorrente per dimostrare che egli si è effettivamente sistemato nuovamente a Mamer.

    51 Per quanto riguarda la restituzione, da parte del ricorrente, del suo permesso di soggiorno speciale belga, nel gennaio 1989, il Parlamento sostiene che tale restituzione era un atto dovuto, per il solo fatto che alla fine del 1988 il ricorrente aveva cessato di prestare servizio presso il Parlamento. Tale permesso, come quello del coniuge, diverrebbe infatti privo di valore e dovrebbe essere automaticamente restituito non appena il titolare di esso perda il suo status di dipendente. Da tale restituzione non risulterebbe affatto che il ricorrente abbia informato le autorità belghe di un eventuale trasferimento e ancor meno che egli abbia trasferito la propria residenza da Bruxelles a Mamer.

    52 Il Parlamento non vede neppure come il ricorrente avrebbe potuto informare le autorità locali del suo trasferimento, poiché risulta chiaramente dal suo certificato di residenza che egli è sempre stato iscritto a Mamer e mai nel comune brussellese di Ixelles. Ciò sarebbe confermato dalla dichiarazione dello stesso ricorrente secondo la quale "non vi è stata iscrizione nel comune di Bruxelles, poiché ho risieduto ininterrottamente nel Granducato del Lussemburgo".

    53 Quanto al documento di soggiorno e ai certificati di residenza fatti valere dal ricorrente, il Parlamento rileva, in primo luogo, che né la richiesta di una carta d' identità per stranieri, né il permesso di soggiorno, né il certificato di residenza comprovano una nuova sistemazione del ricorrente da Bruxelles a Mamer. Infatti, da questi documenti risulta che dal 1973 il ricorrente è sempre stato iscritto nei registri anagrafici del comune di Mamer e che, pertanto, il suo trasferimento a Bruxelles nel gennaio 1988 non è mai stato dichiarato al comune di Mamer. Stando a questi documenti, dal 1973 il ricorrente avrebbe sempre avuto la propria residenza a Mamer e non l' avrebbe mai trasferita a Bruxelles; tanto meno egli si sarebbe sistemato nuovamente a Mamer dopo aver lasciato Bruxelles.

    54 In secondo luogo, esso sottolinea come i documenti sopra menzionati si basino sulle dichiarazioni dello stesso ricorrente. In mancanza di dichiarazione di trasferimento a Bruxelles, l' attuale iscrizione nei registri anagrafici di Mamer sarebbe sempre basata sulla primissima iscrizione, effettuata a seguito del primo ingresso del ricorrente in Lussemburgo nel 1973, confermata o meno in seguito da dichiarazioni successive del ricorrente all' amministrazione comunale. E' ovvio che il rilascio del documento di soggiorno e dei certificati di residenza ha, anch' esso, origine da questa stessa iscrizione a Mamer.

    55 Quanto alla seconda residenza a Bruxelles, il Parlamento osserva che i documenti ad essa relativi sono stati prodotti dal ricorrente stesso dopo l' introduzione della presente causa (la sua dichiarazione dell' aprile 1992) o rilasciati in base a tale dichiarazione (avviso-estratto dell' elenco dei contribuenti rilasciato il 3 novembre 1992). Quest' ultimo documento sarebbe originato dal fatto che egli è proprietario di un appartamento ad Ixelles e dal fatto che non è iscritto nei registri anagrafici di questo comune. Inoltre, il fatto che nella precedente sede di servizio, Bruxelles, egli disponesse di un appartamento adibito a residenza secondaria non dimostrerebbe una residenza effettiva a Mamer.

    56 Riguardo al contratto concluso con un deputato del Parlamento, il Parlamento sostiene che risulta dal documento prodotto che il ricorrente ha la propria sede di lavoro principale nella Repubblica federale di Germania, paese dal quale deve espletare vari compiti in tutti gli Stati membri della Comunità. Quanto al fatto che, nella replica, il ricorrente ha ricordato che "nell' ambito delle sue mansioni di assistente di un parlamentare, egli deve lavorare spesso fuori dal Lussemburgo e, in particolare, a Bruxelles", il Parlamento non vede tuttavia come tutte queste dichiarazioni possano avvalorare l' asserzione di un' effettiva nuova sistemazione a Mamer.

    57 Il Parlamento fa osservare, d' altra parte, che i documenti e gli argomenti addotti dal ricorrente, nella misura in cui dovrebbero dimostrare la sua nuova sistemazione, sono in contraddizione con i documenti, le dichiarazioni e i fatti riportati più avanti, che non confermano affatto l' asserzione del ricorrente secondo la quale egli si sarebbe sistemato nuovamente al suo indirizzo a Mamer, all' inizio del 1989 o anche più tardi.

    58 In primo luogo, il Parlamento ricorda che, l' 8 agosto 1988, il giudice del procedimento sommario del Tribunal d' arrondissement di Lussemburgo, nell' ambito di un' ordinanza con cui disponeva provvedimenti provvisori in costanza della causa di divorzio, ha autorizzato la moglie del ricorrente a risiedere, in corso di causa, separata da quest' ultimo a Mamer, ha proibito a questo di molestarla in detto luogo ed ha respinto, mentre egli lavorava e abitava a Bruxelles, la sua domanda riconvenzionale di poter risiedere nello stesso stabile della moglie. Orbene, stando al certificato di residenza prodotto dal ricorrente, quest' ultimo avrebbe sempre risieduto in una casa in cui gli era stato proibito di entrare con decisione giudiziaria.

    59 In secondo luogo, il Parlamento richiama diverse sentenze lussemburghesi che sono state pronunciate tra il ricorrente "residente a Bruxelles (...)" e la signora G. in un periodo compreso tra l' 8 febbraio 1989 e l' 8 luglio 1992.

    60 In terzo luogo, il Parlamento menziona numerose lettere che ad esso sono state inviate dal ricorrente o da sua moglie. In una lettera 15 giugno 1990 il ricorrente avrebbe fatto menzione della constatazione della scadenza del periodo minimo di separazione di fatto il 12 giugno 1990, data delle ultime conclusioni nella causa di divorzio. Con lettera 19 giugno 1990 la signora G. ha dichiarato di vivere separata dal marito a Mamer e, producendo l' ordinanza di procedimento sommario 8 agosto 1988, ha preteso, in base a questa separazione, il versamento degli assegni familiari, di quelli scolastici e di quelli per i figli a carico sul suo conto personale lussemburghese. Con lettera 7 ottobre 1991 il ricorrente stesso ha dichiarato: "(...) lascerò la mia residenza attuale a Bruxelles, (...), per ritornare a Mamer (...)". Con lettera 11 dicembre 1991, ossia poco dopo la presentazione della domanda d' indennità di nuova sistemazione e contemporaneamente a quella di "trasferimento dei suoi diritti pecuniari", il ricorrente ha chiesto che la sua corrispondenza continuasse ad essergli recapitata al suo indirizzo a Bruxelles, in quanto egli reputava che sua moglie a Mamer non gliela avrebbe trasmessa.

    61 Il Parlamento deduce da quanto precede che il ricorrente ha effettivamente risieduto a Bruxelles durante il procedimento di divorzio (dal 1989 al 1992) ed esprime serissimi dubbi in ordine alla realtà del trasferimento della sua effettiva residenza a Mamer, segnalando che esistono gravi presunzioni riguardo alla natura fittizia del domicilio ufficiale del ricorrente nel comune di Mamer. Infatti, i documenti prodotti dal ricorrente coprono lunghi periodi durante i quali egli sicuramente non abitava a Mamer, considerati, tra gli altri, i documenti che riguardano il suo divorzio, una dichiarazione della sua ex moglie e le sue stesse dichiarazioni.

    62 Il Parlamento conclude che, alla luce della formulazione, dell' origine e delle incongruenze dei documenti prodotti dal ricorrente, nonché dei documenti o delle informazioni di cui esso dispone e che contraddicono la tesi di una nuova sistemazione a Mamer, esso non poteva procedere al pagamento di un' indennità di nuova sistemazione al ricorrente.

    ° Giudizio del Tribunale

    63 Il Tribunale rileva, in via preliminare, che il ricorso deve essere considerato come diretto contro il rigetto tacito della domanda presentata dal ricorrente il 7 ottobre 1991, intervenuto il 7 febbraio 1992, e non contro la lettera 10 dicembre 1991, la quale non arreca pregiudizio al ricorrente.

    64 Occorre ricordare che dal combinato disposto degli artt. 5, n. 1, e 6, n. 1, dell' allegato VII dello Statuto, da un lato, e dell' art. 24 del RAA, dall' altro, risulta che l' agente temporaneo che fruisce dell' indennità di dislocazione o che dimostra di aver dovuto cambiare residenza per ottemperare agli obblighi di cui all' art. 20 dello Statuto ha diritto ad un' indennità di nuova sistemazione pari a due mesi di stipendio base al momento della cessazione definitiva dal servizio. Tale indennità viene versata dietro documentazione dell' avvenuta sistemazione del dipendente e della sua famiglia in un luogo situato a oltre 70 chilometri dalla sede di servizio e a condizione che questa nuova sistemazione abbia avuto luogo, al più tardi, tre anni dopo la cessazione dal servizio.

    65 Risulta dalla giurisprudenza della Corte che il versamento dell' indennità di nuova sistemazione è subordinato ad un cambiamento di residenza (v., da ultimo, sentenza Evens/Corte dei conti, citata), ossia al trasferimento effettivo della residenza abituale del dipendente nel luogo indicato come quello della nuova sistemazione.

    66 Emerge da quanto precede che incombe al dipendente l' onere di dimostrare, con qualunque mezzo, che egli ha effettivamente cambiato residenza nei tre anni successivi alla cessazione definitiva dal servizio. Per facilitare le relazioni tra i dipendenti e l' amministrazione, per quanto riguarda la prova della nuova sistemazione, il Parlamento ha diffuso nel febbraio 1991 una comunicazione che prevede che il dipendente debba produrre "un certificato di residenza comprovante che il cambiamento di residenza (...) è stato realmente effettuato". Questa comunicazione, per un verso, conferma gli oneri probatori incombenti al dipendente e, per l' altro, precisa quale sia il documento che egli deve produrre. Di conseguenza, il certificato di residenza è, di norma, prova sufficiente della nuova sistemazione del dipendente, a meno che l' APN non produca elementi tali da metterne in dubbio il valore probante, nel qual caso spetta al dipendente fornire ulteriori elementi idonei a dimostrare che il suo "cambiamento di residenza è stato realmente effettuato".

    67 Prima di esaminare se, nella fattispecie, il Parlamento abbia addotto elementi tali da mettere in dubbio il valore probante del certificato di residenza datato 21 novembre 1991, occorre rilevare che il ricorrente non ha precisato in quale data egli si sarebbe sistemato nuovamente a Mamer e che egli ammette che la sua nuova sistemazione doveva avvenire prima del 31 dicembre 1991, ossia tre anni dopo la cessazione definitiva dal servizio, affinché egli acquisisse il diritto all' indennità di nuova sistemazione. Ne consegue che gli elementi atti a dimostrare la sua nuova sistemazione successivamente a tale data sono privi di pertinenza.

    68 Il Tribunale constata, per altro verso, che la nuova sistemazione del ricorrente non può essere stata anteriore al 7 ottobre 1991. Invero, nella sua domanda di versamento dell' indennità di nuova sistemazione, datata 7 ottobre 1991, il ricorrente ha dichiarato: "(...) desidero presentarVi la mia richiesta relativa all' indennità di nuova sistemazione a seguito del mio cambiamento di domicilio. Infatti, lascerò la mia residenza attuale a Bruxelles (...), per ritornare a Mamer". Talché, il ricorrente ha inequivocabilmente ammesso che, alla data del 7 ottobre 1991, egli risiedeva ancora a Bruxelles ed aveva intenzione di trasferire la propria residenza a Mamer. Il tenore della domanda fa riscontro, su questo punto, alla dichiarazione fatta dal ricorrente il 9 novembre 1988, in vista della cessazione dal servizio, nella quale egli affermava: "Scelgo di fissare la mia residenza a partire dal 1 gennaio 1989 a (...) residenza attuale (...) Bruxelles". Questa dichiarazione dimostra che, alla data della cessazione dal servizio, il ricorrente non aveva intenzione di cambiare, nell' immediato, il suo luogo di residenza. Questi elementi sono altresì confermati da una lettera del ricorrente 11 dicembre 1991, con la quale egli comunicava al Parlamento il suo nuovo numero di conto in Lussemburgo, facendo seguito alla sua lettera 21 novembre 1991, e nella quale egli precisava: "Poiché devo supporre che la signora G. a Mamer non mi trasmetta la mia corrispondenza, Vi prego di inviarmela al mio indirizzo a Bruxelles fino alla sentenza di divorzio". Il contenuto di questi due ultimi documenti è stato precisato dal ricorrente, nella sua replica, nei seguenti termini: "(...) se, in un primo tempo, il ricorrente aveva precisato che, mantenendo la sua residenza a Bruxelles, egli desiderava valersi dei propri diritti pecuniari in questa città, tenuto conto della nuova autorizzazione a risiedere a Mamer che gli era appena stata concessa, egli ha, logicamente, richiesto il trasferimento della sede di esercizio dei suoi diritti pecuniari". A questi diversi elementi occorre inoltre aggiungere la decisione presa dall' APN il 17 dicembre 1991, a seguito della lettera del ricorrente 11 dicembre 1991, di trasferire i suoi diritti pecuniari solo a decorrere dal 1 dicembre 1991.

    69 Risulta da quanto precede che la nuova sistemazione del ricorrente non è potuta avvenire prima del 7 ottobre 1991 e che, per dare diritto al pagamento dell' indennità di nuova sistemazione, essa sarebbe dovuta avvenire prima del 31 dicembre 1991. Di conseguenza, occorre esaminare gli elementi di prova prodotti dal ricorrente soltanto nei limiti in cui essi sono idonei a dimostrare la sua nuova sistemazione a Mamer tra queste due date.

    70 Si deve ricordare che, durante il periodo in questione e relativamente a quest' ultimo, il ricorrente ha prodotto un certificato di residenza, datato 21 novembre 1991, rilasciato dal comune di Mamer. Il Tribunale ritiene che sia suo compito esaminare nella fattispecie se, al momento della produzione di questo certificato di residenza, l' APN avesse motivi per metterne in dubbio il valore probante riguardo alla nuova sistemazione del ricorrente e per chiedere, di conseguenza, la produzione di ulteriori elementi di prova oltre a quello menzionato nella comunicazione del febbraio 1991.

    71 A tale riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che il momento e i termini stessi della domanda di versamento dell' indennità di nuova sistemazione in data 7 ottobre 1991 autorizzavano il Parlamento a nutrire dubbi in ordine all' effettività della nuova sistemazione del ricorrente. Invero, all' APN era noto che il termine di tre anni sarebbe scaduto un mese e dieci giorni dopo la produzione del certificato di residenza e che, alla data del 7 ottobre 1991, il ricorrente non si era ancora stabilito ex novo a Mamer. In secondo luogo, la lettera del ricorrente 11 dicembre 1991 si prestava a confermare questi dubbi poiché in essa si chiedeva che in futuro la corrispondenza del ricorrente venisse recapitata alla sua residenza precedente e non alla sua asserita residenza attuale, in quanto il ricorrente temeva che la moglie, con la quale era in corso una causa di divorzio, non gliela trasmettesse. In questo modo, il ricorrente ha ricordato all' APN di trovarsi in quel momento in una procedura di divorzio nell' ambito della quale gli era stato vietato, con ordinanza 8 agosto 1988, di risiedere all' indirizzo al quale egli affermava essersi nuovamente sistemato.

    72 D' altro canto, il Tribunale constata che il certificato di residenza prodotto dal ricorrente di per sé non prova affatto un cambiamento di residenza, poiché esso attesta che dal 1973 il ricorrente è sempre stato iscritto nei registri anagrafici del comune di Mamer, compresi periodi durante i quali è pacifico che egli non risiedeva a Mamer, come quello che va dal gennaio 1988 al 7 ottobre 1991. Non facendo menzione del suo trasferimento a Bruxelles nel gennaio 1988, questo documento non è idoneo a dimostrare la nuova sistemazione del ricorrente a Mamer, poiché esso è il risultato della sua primissima iscrizione nei registri anagrafici di Mamer a seguito del suo primo ingresso in Lussemburgo nel 1973. Ne deriva che non può in alcun caso trattarsi di un certificato di residenza comprovante che il cambiamento di residenza è stato realmente effettuato, ai sensi della comunicazione del febbraio 1991. Questi diversi elementi erano sufficienti per consentire al Parlamento di chiedere al ricorrente la produzione di ulteriori elementi di prova della sua nuova sistemazione a Mamer.

    73 Il Tribunale constata che gli ulteriori elementi di prova da ultimo prodotti dal ricorrente non sono idonei a dimostrare la nuova sistemazione di quest' ultimo a Mamer tra il 7 ottobre 1991 e il 31 dicembre 1991. Invero, come ha fatto rilevare il Parlamento, né la richiesta di una carta d' identità per stranieri, né questa stessa carta, quali sono state prodotte dal ricorrente, dimostrano l' effettiva nuova sistemazione del ricorrente con trasferimento da Bruxelles a Mamer nel periodo considerato, poiché questi documenti sono datati, rispettivamente, 13 marzo e settembre 1989. La restituzione, da parte del ricorrente, del suo permesso di soggiorno speciale belga non dimostra che questi abbia informato le autorità belghe di un eventuale trasferimento e ancor meno che egli abbia cambiato la propria residenza da Bruxelles a Mamer, ma soltanto che egli non prestava più servizio presso le Comunità. Per quanto riguarda gli altri documenti prodotti dal ricorrente, come quelli di natura fiscale, occorre rilevare che i documenti belgi si riferiscono ad un periodo successivo al periodo di cui trattasi e che essi risultano da una dichiarazione fatta dal ricorrente ad Ixelles il 15 aprile 1992. I documenti lussemburghesi sono, a loro volta, esclusivamente il risultato del fatto che il ricorrente è da numerosi anni proprietario di una casa a Mamer. Il valore probatorio dell' indirizzo al quale questi documenti sono stati inviati al ricorrente è reso nullo dal fatto che lo stesso indirizzo viene riportato, su questi documenti, con riferimento a periodi durante i quali il ricorrente non risiedeva a Mamer, come, ad esempio, il 23 novembre 1990.

    74 Discende da queste considerazioni, sia se esaminate congiuntamente sia, a maggior ragione, se valutate alla luce dei diversi elementi versati agli atti dal Parlamento, in particolare quelli relativi alla procedura di divorzio del ricorrente e alla costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di quest' ultimo in Belgio, che correttamente il Parlamento ha rifiutato di versare al ricorrente, sulla base di questi elementi, un' indennità di nuova sistemazione per i motivi che esso ha notificato all' interessato nella sua lettera 3 aprile 1992.

    75 Conseguentemente il ricorso deve essere respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    76 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle controversie tra le Comunità e i loro agenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste ultime.

    77 Nella fattispecie, non deve derogarsi a questa norma, come richiede il ricorrente. Infatti, quest' ultimo non può fondatamente sostenere che il suo primo ricorso è stato esclusivamente originato dal comportamento adottato dal Parlamento riguardo all' indennità di prima sistemazione versatagli, dal momento che questo ricorso non aveva ad oggetto unicamente questa indennità, ma verteva inoltre sull' indennità di nuova sistemazione della quale egli chiedeva il versamento.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) I ricorsi sono respinti.

    2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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