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Asiakirja 61992TJ0035

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 27 ottobre 1994.
John Deere Ltd contro Commissione delle Comunità europee.
Concorrenza - Sistema di scambio di informazioni - Effetti anticoncorrenziali - Rifiuto di esenzione.
Causa T-35/92.

Raccolta della Giurisprudenza 1994 II-00957

ECLI-tunnus: ECLI:EU:T:1994:259

61992A0035

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (SECONDA SEZIONE) DEL 27 OTTOBRE 1994. - JOHN DEERE LTD CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - SISTEMA DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI - EFFETTO ANTICONCORRENZIALE - RIFIUTO D'ESCLUSIONE. - CAUSA T-35/92.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina II-00957
edizione speciale svedese pagina II-00129
edizione speciale finlandese pagina II-00131


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Atti delle istituzioni ° Presunzione di validità ° Contestazione ° Ricorso del giudice comunitario a provvedimenti istruttori ° Presupposti

(Trattato CEE, art. 189)

2. Concorrenza ° Intese ° Divieto ° Esenzione ° Notificazioni successive ° Esame da parte della Commissione

(Trattato CEE, art. 85)

3. Concorrenza ° Intese ° Pregiudizio alla concorrenza ° Accordo istitutivo di un sistema di scambio di informazioni non riguardante i prezzi e che non rappresenta il supporto di un diverso meccanismo anticoncorrenziale ° Ammissibilità in un mercato concorrenziale ° Inammissibilità in un mercato oligopolistico

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

4. Concorrenza ° Intese ° Pregiudizio alla concorrenza ° Mancanza di prove di effetti anticoncorrenziali reali ° Ininfluenza alla luce della possibilità di prendere in considerazione effetti puramente potenziali

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

5. Concorrenza ° Intese ° Accordi fra imprese ° Nozione ° Sistema di scambio di informazioni ° Sistema che, per definire le sue modalità, presuppone un accordo tacito che limita l' autonomia decisionale dei partecipanti

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

6. Concorrenmza ° Intese ° Pregiudizio alla concorrenza ° Accordo privo di oggetto anticoncorrenziale ° Valutazione sul piano degli effetti sul mercato ° Criteri

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

7. Concorrenza ° Intese ° Pregiudizio al commercio fra Stati membri ° Accordo limitato al mercato di un solo Stato membro ° Limitazione della concorrenza fra operatori presenti sull' intero mercato comune ° Effetti sulle importazioni

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

8. Concorrenza ° Intese ° Divieto ° Esenzione ° Carattere cumulativo delle condizioni di esenzione

(Trattato CEE, art. 85, n. 3)

9. Concorrenza ° Intese ° Divieto ° Esenzione °- Onere per l' impresa di provare la fondatezza della propria domanda

(Trattato CEE, art. 85, n. 3)

Massima


1. In assenza di indizi che possano metterne in dubbio la validità, una decisione della Commissione deve beneficiare della presunzione di validità inerente agli atti comunitari. Se le ricorrenti non apportano il minimo indizio tale da far venir meno questa presunzione, non spetta al giudice comunitario disporre provvedimenti istruttori onde verificare che siano state rispettate, nel caso di specie, le formalità prescritte dal regolamento interno della Commissione.

2. Una volta ricevute due notifiche successive relative ad un sistema di scambio di informazioni, miranti ad ottenere una decisione individuale di esenzione, la Commissione è tenuta ad esaminare la legittimità di tali due notifiche alla luce dell' art. 85 del Trattato in quanto, da un lato, la seconda notifica non proveniva dall' insieme degli operatori firmatari della prima e, dall' altro, le parti notificanti non avevano espressamente ritirato la prima di tali due notifiche.

3. Un accordo che crea un sistema di scambio di informazioni non riguardante i prezzi e che non rappresenta il supporto di un altro meccanismo anticoncorrenziale può concorrere, in un mercato effettivamente concorrenziale, a intensificare la concorrenza fra i fornitori, dato che il fatto che un operatore economico tenga conto delle informazioni di cui dispone per adeguare il suo comportamento sul mercato, considerato il carattere atomizzato dell' offerta, non è tale da ridurre o annullare, per gli altri operatori economici, qualsiasi incertezza sul carattere prevedibile del comportamento dei propri concorrenti. Per contro, una diffusione generalizzata, fra i soggetti che assicurano la maggior parte dell' offerta, di uno scambio di informazioni precise e a cadenze ravvicinate può alterare sensibilmente, in un mercato oligopolistico fortemente concentrato e ove la concorrenza è già fortemente attenuata e lo scambio di informazioni facilitato, la concorrenza in essere fra gli operatori economici. In tale ipotesi, infatti, la messa a disposizione regolare e frequente di informazioni relative al funzionamento del mercato ha l' effetto di rivelare periodicamente, a tutti i concorrenti, le posizioni sul mercato e le strategie dei vari concorrenti.

4. Il fatto che la Commissione non sia in grado di dimostrare l' esistenza di effetti anticoncorrenziali reali all' interno del mercato di riferimento, provocati da un accordo fra imprese, è ininfluente sulla soluzione della controversia, in quanto l' art. 85, n. 1, del Trattato vieta sia gli effetti anticoncorrenziali reali sia quelli puramente potenziali, purché siano sufficientemente sensibili.

5. La messa a disposizione degli operatori economici presenti su un mercato nazionale di informazioni, ripartite per settore geografico predeterminato, sulle transazioni effettuate sul detto mercato suppone un accordo, quanto meno tacito, fra tali operatori per concordare, da un lato, tale ripartizione e, dall' altro, per definire l' ambito istituzionale dello scambio di informazioni. Orbene, attraverso un accordo siffatto, gli operatori partecipanti al sistema di scambio di informazioni hanno necessariamente limitato la propria autonomia decisionale, secondo modalità che possono aver esercitato un influsso sulla concorrenza fra di loro.

6. In mancanza di oggetto anticoncorrenziale, un accordo può essere contestato solo in base ai suoi effetti sul mercato. In tale ipotesi, occorre valutare gli eventuali effetti anticoncorrenziali dell' accordo con riferimento al gioco della concorrenza, che si svolgerebbero effettivamente in mancanza dell' accordo litigioso.

7. L' istituzione su un mercato nazionale oligopolistico nel quale intervengono principalmente operatori attivi sull' intero mercato comune di un sistema di scambio di informazioni che consente di determinare in dettaglio il volume esatto delle vendite e delle quote di mercato dell' 88% dei fornitori del mercato nazionale può incidere in modo significativo sul commercio fra gli Stati membri. Infatti, attenuando la concorrenza, esso influisce necessariamente sul volume delle importazioni nel mercato di riferimento.

8. Le quattro condizioni poste dall' art. 85, n. 3, del Trattato perché un accordo regolarmente notificato alla Commissione possa beneficiare di una decisione individuale di esenzione sono cumulative, nel senso che, qualora manchi anche una sola di esse, la Commissione può legittimamente respingere la domanda che le è stata rivolta.

9. Nel caso in cui venga richiesta una decisione individuale di esenzione al divieto di intese, spetta, in primo luogo, alle imprese interessate presentare alla Commissione gli elementi di prova necessari per dimostrare che l' accordo risponde ai requisiti di cui all' art. 85, n. 3, del Trattato.

Parti


Nella causa T-35/92,

John Deere Limited, società di diritto inglese, con sede in Edimburgo (Regno Unito), con gli avv.ti Hans-Joerg Niemeyer e Rainer Bechtold, del foro di Stoccarda, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Julian Currall, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dai signor Stephen Kon, solicitor, Leonard Hawkes, barrister, del foro d' Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg

convenuta,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 17 febbraio 1992, 92/157/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.370 e 31.446 ° UK Agricultural Tractor Registration Exchange; GU L 68, pag. 19),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, C.P. Brïet, D.P.M. Barrington, A. Saggio e J. Biancarelli, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 marzo 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti della controversia

1 L' Agricultural Engineers Association Limited (in prosieguo: l' "AEA") costituisce un' associazione professionale aperta a tutti i costruttori o importatori di trattori agricoli operanti nel Regno Unito. All' epoca dei fatti, ad essa appartenevano circa 200 membri fra i quali, in particolare, la Case Europe Limited, la John Deere Limited, la Fiatagri UK Limited, la Ford New Holland Limited, la Massey-Ferguson (UK) Limited, la Renault Agricultural Limited, la Same-Lamborghini (UK) Limited e la Watveare Limited.

a) Il procedimento amministrativo

2 Il 4 gennaio 1988, l' AEA notificava alla Commissione un accordo relativo ad un sistema di scambio di informazioni basato su dati, riguardanti le immatricolazioni di trattori agricoli e provenienti dal ministero dei Trasporti del Regno Unito, denominato "UK Agricultural Tractor Registration Exchange" (in prosieguo: la "prima notifica") allo scopo di ottenere, in via principale, un' attestazione negativa e, in via subordinata, una dichiarazione individuale di esenzione. Siffatto accordo di scambio di informazioni prendeva il posto di un accordo precedente, datato 1975, che non era stato invece notificato alla Commissione. Di quest' ultimo la Commissione era venuta a conoscenza solo nel 1984, in occasione di indagini effettuate a seguito di una denuncia per intralci alle importazioni parallele ad essa presentata.

3 L' accordo è aperto all' adesione di qualsiasi costruttore o importatore di trattori agricoli nel Regno Unito anche non aderente all' AEA. Quest' ultima provvede alle funzioni di segretariato dell' accordo. A seguito dei processi di ristrutturazione che hanno interessato il settore professionale, il numero degli aderenti all' accordo è variato nel corso della fase istruttoria del procedimento; alla data di notifica partecipavano all' accordo otto costruttori fra cui la ricorrente. Le parti del detto accordo sono gli otto operatori economici citati al precedente punto 1 i quali detengono, secondo la Commissione, una quota pari all' 87-88% del mercato dei trattori nel Regno Unito, mentre il resto è suddiviso fra una serie di piccoli costruttori.

4 L' 11 novembre 1988, la Commissione inviava una comunicazione degli addebiti all' AEA, ad ognuno degli otto aderenti interessati dalla prima notifica, nonché alla Systematics International Group of Companies Limited (in prosieguo: la "SIL"), società di servizi informatici preposta al trattamento e alla gestione dei dati contenuti nel modulo V55 (v., in prosieguo, punto 6). Il 24 novembre 1988, i partecipanti all' accordo decidevano di sospenderne l' applicazione. Nel corso di un' audizione dinanzi alla Commissione, la ricorrente faceva presente, avvalendosi in particolare di uno studio redatto dal professor Albach, membro del Berlin Science Center, che le informazioni trasmesse svolgevano una benefica influenza sulla concorrenza. Il 12 marzo 1990, cinque membri dell' AEA, fra cui la ricorrente, notificavano alla Commissione un nuovo accordo (in prosieguo: la "seconda notifica") per la diffusione di informazioni, denominato "UK Tractor Registration Data System" (in prosieguo: il "Data System"), impegnandosi a non dare applicazione al nuovo sistema prima che la Commissione avesse risposto alla loro notifica.

5 Con la decisione 17 febbraio 1992, 92/157/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.370 e 31.446 ° UK Agricultural Treactor Registration Exchange, GU L 68, pag. 19, in prosieguo: la "decisione"), la Commissione:

° constatava che l' accordo sullo scambio di informazioni sulle immatricolazioni di trattori agricoli rientra nel divieto di cui all' art. 85, n. 1, del Trattato, "in quanto dà luogo ad uno scambio di informazioni che consentono [a ciascun costruttore] di identificare le vendite dei singoli concorrenti, di informazioni sulle vendite dei loro distributori e sulle importazioni dei loro prodotti" (art. 1);

° respingeva la domanda di esenzione presentata ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato (art. 2);

° ingiungeva all' AEA e ai membri dell' accordo di porre fine alle violazioni, se ed in quanto non vi avessero già provveduto, e di astenersi, in futuro, dal concludere altri accordi che potessero avere scopi od effetti identici o equivalenti (art. 3).

b) Il contenuto dell' accordo e il suo contesto giuridico

6 In base alla legge nazionale, qualsiasi veicolo, per poter circolare sulla pubblica via nel Regno Unito, deve essere immatricolato presso il Department of Transport. Responsabili di tali immatricolazioni sono i Local Vehicles Licensing Offices (in prosieguo: i "LVLO"), in numero di circa 60. L' immatricolazione dei veicoli forma oggetto di istruzioni ministeriali di natura procedurale, denominate: "Procedure for the first licensing and registration of motor Vehicles". Secondo tali istruzioni, per la presentazione della domanda di immatricolazione dei veicoli deve essere utilizzato l' apposito modulo V55. In base a un accordo con il ministero dei Trasporti del Regno Unito, quest' ultimo trasmette alla SIL talune informazioni da esso raccolte in occasione dell' immatricolazione dei veicoli.

7 Le parti si trovano in disaccordo su una serie di questioni di fatto concernenti le informazioni che figurano sul detto modulo, nonché sull' utilizzo delle stesse. Tali disaccordi possono riassumersi nel modo seguente.

8 La ricorrente sostiene che esistono cinque versioni del modulo V55, numerate da V55/1 a V55/5 e descritte nelle citate istruzioni procedurali. I moduli V55/2 e V55/4, dei quali si serviva solamente la British Leyland, non verrebbero più utilizzati, mentre il modulo V55/3, utilizzato in caso di perdita o furto del modulo V55/1, verrebbe compilato a mano. Nella fattispecie, vengono quindi in rilievo solo i modelli 1 e 5.

9 Secondo la Commissione, esistono sostanzialmente due tipi di moduli: da un lato, quelli da V55/1 a V55/4, che sarebbero "precompilati" dal costruttore e dagli importatori esclusivi e utilizzati dai rivenditori per l' immatricolazione dei veicoli che vengono loro consegnati, e, dall' altro, il modulo V55/5, che sarebbe impiegato per le importazioni parallele.

10 Secondo la ricorrente, la formulazione della Commissione induce in errore. Il modulo V55/5 verrebbe impiegato nei casi di veicoli usati, immatricolati per la prima volta nel Regno Unito, nonché di veicoli importati nel Regno Unito da importatori indipendenti.

11 Essa ritiene innanzi tutto che solo il modulo V55/1, il cui verso è compilato dalla persona che ha in custodia il veicolo, vale a dire dal cliente o dal proprietario, venga "precompilato" sul recto dal costruttore del veicolo o dal suo importatore. I dati riportati sulla prima pagina del modulo V55/1, ad eccezione di quelli indicati nella parte inferiore, verrebbero riprodotti su un duplicato, il foglio 2. La metà inferiore di tale foglio verrebbe utilizzata per fini statistici. La persona che ha in custodia il veicolo è libera di compilarla o meno. Tuttavia, anche quando tale persona decide di non compilarla, le citate istruzioni ministeriali richiederebbero comunque al rivenditore che ha effettuato la vendita di indicare il codice di avviamento postale del cliente. Il modulo in tal modo compilato verrebbe poi inviato al LVLO territorialmente competente. Il LVLO provvederebbe a separare i due fogli recapitando il primo al Driver and Véhicules Licensing Center (in prosieguo: il "DVLC"), che redige e rilascia l' autorizzazione alla circolazione. Il secondo foglio, sempre in applicazione delle istruzioni ministeriali, verrebbe invece inviato a una società di elaborazione dati che gli operatori del settore indicano alla pubblica amministrazione, per ciascuna grande categoria di veicoli. Nel caso dei trattori agricoli tale società è la SIL.

12 Inoltre, sempre secondo la ricorrente, il modulo V55/5 viene utilizzato per tutte le vendite successive alle prime. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, esso non consentirebbe di identificare le importazioni parallele. La SIL gestirebbe le informazioni riportate sul modulo, dopodiché esso verrebbe distrutto, senza che gli aderenti all' accordo ne siano mai stati i destinatari diretti.

13 La Commissione sostiene che il modulo contiene le informazioni seguenti, secondo modalità contestate dalla ricorrente per quanto riguarda tutta una serie di elementi:

° marca (costruttore);

° numeri di modello, di serie, di telaio: a tal proposito la John Deere Limited sostiene che l' affermazione riportata al punto 14, terzo trattino, della decisione è incompleta e inesatta; secondo la ricorrente, tale informazione viene utilizzata dalla SIL esclusivamente a fini interni, onde evitare le doppie immatricolazioni; la ricorrente asserisce che, contrariamente a quanto indicato dall' istituzione convenuta, la SIL non mette a disposizione degli aderenti i numeri di serie dei veicoli; a tal proposito, dalla riunione fra le parti e il giudice relatore, tenutasi il 7 dicembre 1993, è risultato che le informazioni relative ai numeri di serie (o di telaio) vengono registrate dalla SIL, ma, per quanto riguarda il sistema risultante dalla prima notifica, non vengono più comunicate ai membri dell' accordo da quando si è deciso, a partire dal 1 settembre 1988, che la SIL avrebbe cessato di inviare il modulo di immatricolazione dei veicoli agli aderenti all' accordo;

° primo venditore del veicolo e rivenditore (numero di codice, nome, indirizzo e codice di avviamento postale): secondo la ricorrente, le cui affermazioni al riguardo sono state confermate dalla SIL nel corso della riunione del 7 dicembre 1993, e contrariamente a quanto indicato dalla decisione al punto 14, quarto trattino, la SIL non inserisce affatto, nella sua banca dati, il nome, l' indirizzo e il codice di avviamento postale del rivenditore; inoltre, il numero di codice del primo venditore del veicolo (casella 54) verrebbe registrato solo nel caso in cui manchi il numero di codice del rivenditore (casella 61);

° codice di avviamento postale completo della persona che ha in custodia il veicolo;

° nome e indirizzo della persona che ha in custodia il veicolo: secondo la ricorrente, e contrariamente a quanto indica la decisione al punto 14, settimo trattino, la SIL non ricava dal modulo V55 il nome e l' indirizzo della persona che ha in custodia il veicolo. A tal proposito, nel corso della riunione del 7 dicembre 1993, è stato confermato che, anche se può accadere che tale informazione figuri alla pag. 3 del modulo V55, che è la sola ad essere trasmessa alla SIL, essa non viene, comunque, registrata da quest' ultima e non viene, quindi, comunicata agli aderenti all' accordo.

14 Secondo la ricorrente, le informazioni gestite dalla SIL, che, come essa precisa, riguardano esclusivamente le immatricolazioni e non le vendite, sono le seguenti:

° marca del veicolo (casella 18);

° modello del veicolo (casella 21);

° descrizione della carrozzeria del veicolo (casella 23);

° rivenditore che ha effettuato la vendita (casella 61);

° zona postale della persona che ha in custodia il veicolo (casella 70);

° data di ricezione del secondo foglio da parte della SIL.

15 Secondo la Commissione, le informazioni trasmesse agli aderenti all' accordo possono essere suddivise nelle seguenti tre categorie:

° dati aggregati per settore: vendite globali del settore, disaggregati o meno per potenza e tipo di trasmissione; tali informazioni sarebbero disponibili per periodi annuali, trimestrali, mensili o settimanali;

° dati relativi alle vendite di ciascun aderente: numero di unità vendute da ciascun costruttore e relativa quota di mercato, per settore geografico: Regno Unito nel suo insieme, regione, contea, territorio dato in concessione, identificato grazie ai settori postali di cui ciascuno costituisce l' aggregazione; tali informazioni sarebbero disponibili per periodi mensili, trimestrali o annuali (e, in questo caso, per gli ultimi dodici mesi, per anno civile o a cadenze annuali);

° dati relativi alle vendite dei rivenditori appartenenti alla rete di distribuzione di ciascun aderente, in particolare importazioni ed esportazioni dei rivenditori da e verso i rispettivi territori. In tal modo sarebbe possibile identificare le importazioni e le esportazioni disaggregate in base ai diversi territori dei rivenditori e paragonare tali attività di vendita con le vendite realizzate dai rivenditori sui rispettivi territori.

16 Inoltre, secondo la Commissione, fino al 1 settembre 1988, la SIL avrebbe fornito ai membri dell' accordo copia del modulo V55/5, utilizzato dagli importatori indipendenti. Dopo tale data, avrebbe invece comunicato loro solamente le informazioni estratte da tale modulo. Secondo la Commissione, tuttavia, quest' ultimo consente, principalmente grazie al numero di serie, l' identificazione delle importazioni provenienti da altri paesi della Comunità.

17 La ricorrente sostiene che, qualora il Tribunale annullasse la decisione, gli aderenti all' accordo applicherebbero il Data System, oggetto della seconda notifica, che consente ai membri dell' accordo di ricavare dalla SIL i seguenti quattro tipi di informazioni:

° dati globali del settore: ogni membro potrebbe ottenere informazioni sulle immatricolazioni complessive del settore, senza ripartizione dei prodotti per modello, oppure con una ripartizione per potenza o per tipo di trasmissione, a livello dell' intero territorio del Regno Unito di ciascuna delle dieci regioni del ministero dell' Agricoltura, della Pesca e dell' Alimentazione (in prosieguo: il "MAFF"), nonché per tipo di utilizzazione dei suoli, per contea, per territorio assegnato ai relativi rivenditori e per zona postale. Queste vendite potrebbero essere analizzate per periodi di un mese o di una settimana;

° dati relativi alle vendite proprie dell' impresa: la SIL sarebbe in grado di fornire ai membri rilevazioni "su misura" relative alle loro vendite individuali complessive, nonché alle loro vendite ripartite per modello, a livello del Regno Unito, per regione MAFF, per tipo di utilizzazione dei suoli, per contea, per territorio assegnato ai relativi rivenditori e per zona postale. La SIL sarebbe in grado inoltre di fornire singolarmente ad ogni costruttore informazioni, aggregate o disaggregate in base al modello, sulle vendite effettuate da un rivenditore sul rispettivo territorio ovvero sul totale delle vendite effettuate da ogni rivenditore, senza indicazione del luogo di vendita. Tali dati potrebbero essere comunicati mensilmente. Secondo la ricorrente, occorre precisare che se il punto 26 della decisione descrive esattamente le informazioni che possono essere trasmesse in questo contesto, i termini "importazioni" ed "esportazioni" dei rivenditori vanno riferiti, il primo, alle vendite effettuate dagli altri rivenditori in una determinata area di vendita e, il secondo, alle vendite effettuate da un rivenditore all' esterno della propria area di vendita. Tali espressioni, che potrebbero dar luogo a confusione, non farebbero in alcun modo riferimento alle importazioni provenienti da altri Stati membri o alle esportazioni verso tali Stati. Il sistema non avrebbe pertanto per scopo il controllo delle importazioni parallele. Orbene, la ricorrente fa notare che la descrizione operata dalla Commissione è tale da indurre in errore. Il sistema fornirebbe ad ogni aderente all' accordo solamente informazioni sul volume complessivo delle vendite concluse con i clienti stabiliti all' interno dell' area territoriale di un rivenditore, senza precisare l' identità del rivenditore che ha realizzato la vendita, nonché informazioni sul volume complessivo delle vendite effettuate da un rivenditore a clienti stabiliti all' interno del suo territorio;

° dati relativi alle vendite di ciascuna concorrente: la SIL sarebbe in condizione di comunicare il volume delle vendite complessive di un determinato concorrente, con o senza disaggregazione in base al modello, per l' intero territorio del Regno Unito, per regione MAFF, per tipo di utilizzazione dei suoli, per contea, per territorio assegnato ai relativi rivenditori e per zona postale. Tali dati verrebbero comunicati su base mensile;

° informazioni desunte dal modulo V55: numero di telaio, data di immatricolazione di ciascuno dei trattori della marca venduta nel Regno Unito. Tali informazioni verrebbero comunicate su base mensile e servirebbero per il controllo delle richieste di garanzia e di sconto.

18 Infine, il costo delle prestazioni fornite dalla SIL verrebbe fatturato a ciascuno degli aderenti all' accordo sulla base di trattative individuali. Ogni membro dell' accordo sarebbe contrattualmente legato alla SIL a titolo individuale. La ricorrente insiste sul fatto che, nonostante la denominazione stessa del sistema, non esiste alcuno scambio di informazione fra gli aderenti all' accordo. Nell' eventualità che scambi del genere si siano verificati, da un lato, la ricorrente non vi avrebbe assolutamente preso parte e, dall' altro, essi non sarebbero collegati al sistema in sé.

Conclusioni delle parti

19 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 maggio 1992, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

20 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

"° dichiarare nulla e non avvenuta la decisione della Commissione 17 febbraio 1992, relativa ad un procedimento di applicazione dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.370 e 31.446 ° UK Agricultural Tractor Registration Exchange);

° condannare la convenuta alle spese".

21 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

"° respingere il ricorso;

° condannare la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla Commissione".

22 A conclusione della fase scritta del procedimento, il presidente della Seconda Sezione ha disposto con ordinanza 28 ottobre 1993 la riunione, ai fini della fase orale, della presente causa con il ricorso T-34/92, Fiatagri UK Limited e New Holland Ford Limited/Commissione, ferma restando la riservatezza di talune parti del presente ricorso, nonché di taluni suoi allegati, nei confronti delle ricorrenti nella causa T-34/92.

23 Su relazione del giudice relatore il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale del procedimento senza procedere ad istruttoria. Esso ha tuttavia invitato la Commissione a rispondere a taluni quesiti scritti e a produrre taluni documenti. La convenuta ha risposto a tali quesiti e ha prodotto i documenti richiesti il 2 dicembre 1993. Inoltre, le parti e la SIL sono state inviate a prendere parte a una riunione col giudice relatore, secondo le modalità previste all' art. 64 del regolamento di procedura. Tale riunione si è svolta il 7 dicembre 1993. Sono state sentite le difese delle parti e le risposte da loro fornite ai quesiti orali posti dal Tribunale all' udienza del 16 marzo 1994. Il signor Hodges, rappresentante della SIL, è stato sentito, in qualità di testimone, secondo le modalità previste agli artt. 68 e seguenti del regolamento di procedura.

Motivi e argomenti delle parti

24 La ricorrente ha fatto valere, a sostegno della sua domanda di annullamento, undici motivi che possono riconnettersi a tre gruppi distinti.

25 Quanto alla regolarità del procedimento amministrativo, la ricorrente sostiene che:

° la decisione è viziata da una violazione delle forme sostanziali;

° essa è viziata da una contraddizione fra la motivazione e il dispositivo.

26 Quanto al secondo gruppo di motivi, la ricorrente invoca quattro considerazioni "di ordine generale". Essa sostiene che:

° la decisione si fonda su fatti materialmente inesatti;

° un sistema di scambio di informazioni non configura di per sé una violazione delle regole comunitarie di concorrenza e la decisione è incompatibile con la politica comunitaria sulla concorrenza ed è pertanto frutto di uno sviamento di potere;

° la pratica in questione non configura una violazione, da parte delle autorità britanniche, dell' art. 5 del Trattato CEE;

° la decisione non tiene conto delle regole relative all' onere della prova.

27 Infine, il terzo gruppo contiene cinque motivi. A tal proposito, la ricorrente sostiene che:

° il controverso sistema di scambio di informazioni non presenta il carattere di un accordo, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato;

° la diffusione dei dati relativi alle vendite di ciascuna concorrente non pregiudica la concorrenza;

° ciò vale anche per la diffusione dei dati relativi alle vendite dei rivenditori di ciascun aderente;

° il sistema di diffusione delle informazioni di cui trattasi non causa un pregiudizio abbastanza sensibile al commercio fra gli Stati membri;

° anche ammettendo ° quod non ° che il sistema di scambio di informazioni di cui trattasi rientri nell' ambito di applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, ricorrono i presupposti per l' applicazione dell' art. 85, n. 3.

Sul primo gruppo di motivi, concernenti la regolarità del procedimento amministrativo

Quanto al primo motivo, relativo ad una violazione delle forme sostanziali

Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

28 La ricorrente asserisce di aver motivo di dubitare che la decisione sia stata autenticata nel rispetto delle formalità previste dall' art. 12 del regolamento interno della Commissione 9 gennaio 1963, 63/41/CEE (GU 1963, n. 17, pag. 181), mantenuto provvisoriamente in vigore dall' art. 1 della decisione della Commissione 6 luglio 1967, 67/426/CEE (GU 1967, n. 147, pag. 1), da ultimo modificato dalla decisione della Commissione 8 gennaio 1986, 86/61/CEE, Euratom, CECA (GU L 72, pag. 34), in vigore all' epoca dei fatti. A tal proposito, essa fa valere la sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e a./Commissione (Racc. pag. II-315), e sostiene di aver ricevuto solamente una copia della decisione e di ignorare se essa sia stata autenticata dal presidente e dal segretario generale della Commissione, in conformità dell' art. 12 del citato regolamento interno provvisorio. Essa chiede quindi alla Commissione di produrre, nell' ambito dell' istruttoria della presente causa, l' originale della decisione e, qualora la Commissione si rifiutasse, chiede al Tribunale di ordinare i mezzi istruttori all' uopo necessari. Se la comunicazione dell' originale della decisione mettesse in luce una violazione dell' art. 12 del regolamento interno provvisorio della Commissione, la decisione notificata sarebbe viziata da una violazione delle forme sostanziali e dovrebbe pertanto essere dichiarata nulla e non avvenuta.

29 La ricorrente sostiene, inoltre, di non sapere se la decisione della Commissione 5 novembre 1980, recante delega al commissario incaricato dei problemi della concorrenza (non pubblicata), abbia autorizzato quest' ultimo a notificare le copie delle decisioni. Essa ritiene che, qualora la Commissione intendesse avvalersi di tale delega, dovrebbe produrla in giudizio, onde consentire al Tribunale di poter esercitare il proprio controllo sul suo valido esercizio. La ricorrente sostiene, inoltre, che nella fattispecie la Commissione non avrebbe potuto solidamente conferire una siffatta delega, giacché la Corte avrebbe stabilito che una delega attribuita ad un solo commissario deve essere pubblicata. Considerato che la Commissione ha omesso di dare pubblicità alla delega, la decisione sarebbe viziata da violazione delle forme sostanziali e dovrebbe essere dichiarata nulla e non avvenuta.

30 La Commissione ritiene che la ricorrente non possa legittimamente affermare che nel caso di specie non sono state rispettate le norme procedurali interne della Commissione stessa. La Commissione fa notare che il motivo non è corroborato da argomenti precisi e va pertanto respinto. Essa ricorda, infine, che la notifica dell' atto è regolare, dato che il segretario generale della Commissione ha certificato la conformità della copia notificata all' originale e dato che il destinatario è in condizione di prenderne conoscenza. La Commissione non ha dunque alcun obbligo di produrre l' originale della decisione, cosa che tuttavia farà qualora il Tribunale glielo ordinasse.

Giudizio del Tribunale

31 Il Tribunale ritiene che, in assenza di indizi che possano metterne in dubbio la validità, la decisione notificata alla ricorrente, oggetto del presente ricorso, debba beneficiare della presunzione di validità inerente a tutti gli atti comunitari. Se la ricorrente non apporta il minimo indizio tale da far venir meno questa presunzione, non spetta al Tribunale disporre i provvedimenti istruttori sollecitati. Il Tribunale ritiene inoltre che, per quanto riguarda la regolarità del procedimento di emissione della copia della decisione e della relativa notifica, anche supponendo provati i vizi che inficiano la validità di tale copia o la regolarità della sua notifica alle imprese, questi ultimi sarebbero comunque ininfluenti sulla legittimità della decisione e sarebbero soltanto tali da incidere sul dies a quo del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, andando in senso contrario. Per giunta, come risulta dagli stessi termini del presente ricorso nella fattispecie, la ricorrente ha avuto la possibilità di prendere pienamente conoscenza della decisione e di far valere tutti i propri diritti di ordine procedurale. Nel caso in esame, la ricorrente ha infatti ricevuto una copia della decisione autenticata dal segretario generale della Commissione. In mancanza di seri indizi tali da far dubitare della sua regolarità, una siffatta copia fa fede (sentenza della Corte 17 ottobre 1989, cause riunite 97/87-99/87, Dow Chemical Iberica e a./Commissione, Racc. pag. 3165, punto 59, e sentenza del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione, Racc. pag. II-441, punti 24 e 25). Alla luce di quanto su riferito, il motivo va dunque respinto senza che vi sia bisogno che il Tribunale accolga le domande della ricorrente relative alla produzione di documenti.

Quanto al secondo motivo, concernente il contrasto fra il dispositivo della decisione e la relativa motivazione

Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

32 Secondo la ricorrente, il dispositivo della decisione difetta di coerenza e chiarezza. Innanzi tutto, in forza degli artt. 1 e 3 del dispositivo, i membri dell' accordo dovrebbero por fine al sistema di scambio di informazioni nei limiti in cui esso consente di identificare le vendite dei singoli concorrenti, mentre la decisione, in contrasto con tale dispositivo, ammetterebbe la liceità di uno scambio di informazioni avente ad oggetto le vendite effettuate dai singoli concorrenti, che consenta cioè di conoscere i dati individuali, a condizione che le informazioni trasmesse si riferiscano all' anno precedente; in secondo luogo, in forza dei medesimi articoli del dispositivo della decisione, le parti dovrebbero por fine al sistema di scambio di informazioni nella misura in cui fornisce ai membri informazioni sulle vendite e sulle importazioni dei propri rivenditori. Orbene, la decisione non preciserebbe se la diffusione dei dati relativi alle vendite dei rivenditori sia consentita, dato, quanto meno, che i dati aggregati, come indicato al punto 54 della motivazione della decisione, riguardano almeno dieci veicoli, ovvero se, come sembra risultare dai punti 55 e 56 della motivazione, tale diffusione venga ancora considerata in grado di ostacolare l' attività dei rivenditori, nel qual caso occorrerebbe precisare a quali condizioni il sistema di scambio di informazioni sarebbe tale da eliminare ogni possibilità di ostacolare l' attività di questi ultimi.

33 La Commissione sostiene che il dispositivo della decisione, letto alla luce della relativa motivazione e in particolare dal punto 61, concernente lo scambio di informazioni che non hanno, di per sé, l' effetto di restringere la concorrenza, è sufficientemente chiaro (sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663).

Giudizio del Tribunale

34 Al riguardo il Tribunale osserva, in primo luogo, che al punto 50 della motivazione della decisione, si esamina entro quali limiti un sistema di scambio di informazioni, riguardante vendite pregresse, possa falsare la concorrenza all' interno del mercato considerato. All' ultimo capoverso di tale punto, la Commissione ha precisato che essa ritiene "che uno scambio annuale di informazioni sui dati relativi alle vendite effettuate nel corso dell' anno precedente dai singoli concorrenti al livello nazionale di regioni MAFF e dell' utilizzazione del suolo (con disaggregazioni per modello) possano essere accettati come informazioni commerciali prive di avvertibili effetti distorsivi sulla concorrenza fra costruttori". Tale valutazione riguarda esclusivamente la diffusione agli aderenti all' accordo dei dati relativi alle vendite dei singoli concorrenti. Da una parte, si evince dalla sua stessa formulazione che tale valutazione riguarda solamente le informazioni diffuse su base annua e non pregiudica la valutazione della Commissione sulla legittimità del sistema di scambio di informazioni nel suo complesso, in quanto talune delle informazioni diffuse con tale sistema vengono comunicate con periodicità settimanale, mensile o trimestrale. D' altra parte, tale valutazione non sposta la questione della legittimità, alla luce dell' art. 85 del Trattato, del sistema in quanto esso riguarda, in particolare, le vendite dei rivenditori di ciascun aderente. Tale valutazione non è pertanto incompatibile col citato art. 1 del dispositivo della decisione.

35 In secondo luogo, il Tribunale rileva che, dall' esame dei punti 54, 55 e 56 della motivazione della decisione, risulta chiaramente che la Commissione ritiene che la diffusione fra gli aderenti all' accordo delle informazioni relative alle vendite effettuate possa falsare la concorrenza sul mercato considerato solamente nel caso in cui riguardi vendite aggregate inferiori alle dieci unità. Pertanto la ricorrente non ha neppure ragione di dolersi di una pretesa contraddittorietà fra siffatta motivazione della decisione e il relativo dispositivo, la cui motivazione ne rappresenta il supporto indispensabile.

36 Da quanto precede risulta che il secondo motivo sollevato dalla ricorrente, relativo alla pretesa contraddittorietà fra la motivazione della decisione e gli artt. 1 e 3 del dispositivo, dev' essere respinto.

Sul secondo gruppo di motivi, concernenti "considerazioni di ordine generale"

Quanto al primo motivo, relativo all' inesattezza materiale dei fatti sui quali si fonda la decisione

Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

37 Secondo la ricorrente, la decisione si riferisce solamente al nuovo sistema di scambio di informazioni, notificato alla Commissione il 12 marzo 1990. Infatti, un' ingiunzione di porre fine ad un accordo già espressamente abbandonato sarebbe illegittima. Ne consegue che, l' ingiunzione potrebbe riferirsi solo al nuovo accordo. Orbene, tale ingiunzione non sarebbe giustificata, in quanto la tesi della Commissione, secondo la quale i "fatti anticoncorrenziali" constatati nel vecchio sistema restano immutati nel nuovo sistema, si baserebbe su un errore di fatto. I due sistemi, infatti, presenterebbero svariate differenze, sicché le affermazioni della Commissione, riguardanti taluni aspetti del vecchio sistema, non ripresi dal nuovo, non sarebbero pertinenti.

38 Secondo la Commissione, considerato che il Data System era stato notificato solo a nome di cinque imprese aderenti all' accordo, essa era tenuta a pronunciarsi sul sistema notificato nel 1988, con riferimento al quale è stata effettuata la notifica del 12 marzo 1990, non ancora ritirata. Ad ogni modo, la Commissione ritiene che il Data System, le cui modifiche si limitano a quattro tipi di informazioni, non presenti, rispetto alla prima notifica, modifiche sostanziali tali da giustificare un' analisi separata. Il nuovo sistema infatti, analogamente al vecchio, consentirebbe di risalire all' origine e alla destinazione di ogni trattore. Sarebbe quindi evidente che la decisione si riferisce al tempo stesso alla prima notifica e alle modifiche ad essa apportate nel 1990.

Giudizio del Tribunale

39 A tal proposito, il Tribunale rileva, anzitutto, che la Commissione ha giustamente sostenuto che, nella fattispecie, destinataria al tempo stesso della prima e della seconda notifica, essa era tenuta ad esaminare la legittimità di tali due notifiche alla luce dell' art. 85 del Trattato, quanto meno per il fatto che, da un lato, la seconda notifica non proveniva dall' insieme degli operatori firmatari della prima e, dall' altro, per il fatto che le parti notificanti non avevano dichiarato espressamente di ritirare la prima delle due notifiche. Pertanto, la prima parte del motivo, relativa al fatto che la decisione avrebbe dovuto riferirsi solo al nuovo sistema, dev' essere disattesa.

40 Il Tribunale rileva inoltre che nella decisione, una volta esaminata la conformità del sistema di scambio di informazioni risultante dalla prima notifica all' art. 85 del Trattato, si afferma, al punto 65, che "le considerazioni precedentemente svolte in ordine all' applicabilità dell' articolo 85, paragrafi 1 e 3, si applicano, per quanto di ragione, alla notificazione modificata del 12 marzo 1990". Tuttavia, l' argomento della ricorrente, secondo il quale tale valutazione sarebbe inficiata da inesattezze di fatto, in quanto il Data System, risultante dalla seconda notifica, non avrebbe più previsto né la trasmissione quotidiana delle informazioni, né l' invio, ai membri dell' accordo, del modulo V55, dev' essere disatteso. Infatti è pacifico che nella decisione, in cui si rileva che il Data System "continua a fornire informazioni che consentono di identificare il volume delle vendite e le quote di mercato dei singoli membri e dei loro rivenditori per periodi di un mese e fornisce il numero di telaio e la data di immatricolazione di ciascun trattore venduto", non si afferma affatto né che il Data System preveda la trasmissione quotidiana di talune informazioni ai membri dell' accordo, né che venga loro inviato il modulo V55. La seconda parte del motivo è pertanto carente in fatto.

41 Da quanto testé rilevato, consegue che il motivo relativo agli errori di fatto da cui sarebbe viziata la decisione, deve essere respinto.

Quanto al secondo motivo, relativo al fatto che l' accordo controverso non viola le regole comunitarie di concorrenza

Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

42 Secondo la ricorrente, è la prima volta che la Commissione constata la contrarietà di un sistema di scambio di informazioni con le regole di concorrenza comunitarie, basandosi unicamente su una valutazione intrinseca del sistema e senza verificare l' esistenza di restrizioni concordate alla concorrenza derivanti dall' accordo. Così facendo la decisione si sarebbe discostata dalla prassi decisionale della Commissione configurando uno sviamento di potere.

43 L' affermazione di cui al punto 37, prima frase, della motivazione della decisione, secondo la quale un sistema di scambio di informazioni restringe inevitabilmente la concorrenza, qualora produca i suoi effetti all' interno di un mercato altamente concentrato, porterebbe a sancire un divieto "per sé", soluzione priva di qualsiasi precedente. Il sistema in questione, infatti, diffonderebbe solo informazioni di carattere storico senza riguardare né la politica dei prezzi né alcun elemento della strategia commerciale. Inoltre, i dati trasmessi non sarebbero affatto il corollario di accordi restrittivi della concorrenza. I membri dell' accordo non mirerebbero affatto al consolidamento delle rispettive quote di mercato. Il controverso scambio di informazioni non costituirebbe nemmeno un accordo per la spartizione del mercato ovvero un sistema di scambio di informazioni inserito nell' ambito di un accordo sui prezzi. La Commissione, infine, non potrebbe avvalersi della citata sentenza della Corte Suiker Unie e a./Commissione, che verteva su uno scambio di informazioni riguardante le vendite future.

44 Sarebbe la prima volta che la Commissione critica l' esistenza, in un "mercato altamente concentrato", di un sistema di scambio di informazioni senza preoccuparsi di verificare se esso provochi realmente effetti anticoncorrenziali. Orbene, una tale "violazione intrinseca" delle regole di concorrenza ad opera di un sistema di scambio di informazioni non troverebbe alcun fondamento nella giurisprudenza comunitaria. Di conseguenza, non sarebbe possibile desumere i criteri ai quali la Commissione pretende di riferirsi per valutare gli effetti sul mercato di un sistema di scambio di informazioni. La ricorrente sostiene che la giurisprudenza segue criteri diversi distinguendo fra accordi che formano oggetto di un divieto "per sé" e accordi non necessariamente restrittivi dalla concorrenza. In quest' ultima ipotesi, la Corte avrebbe cercato di stabilire quali sarebbero state le condizioni di concorrenza in assenza delle pratiche controverse. Tale analisi non sarebbe stata, invece, effettuata nel caso di specie. La trasparenza del mercato, lungi dall' indebolire "necessariamente" la concorrenza, come pretenderebbe la decisione, l' avrebbe invece accresciuta, permettendo alle imprese di reagire immediatamente ai comportamenti dei concorrenti. La trasparenza del mercato, per la quale le imprese investono somme notevoli, rappresenterebbe, per queste ultime, il solo modo per sapere se un' iniziativa concorrenziale sia un successo.

45 Secondo la ricorrente, in occasione della Settima Relazione sulla politica di concorrenza, pubblicata nel 1978, la Commissione avrebbe inteso operare una distinzione fra gli scambi di informazioni basati, da un lato, su dati statistici e, dall' altro, quelli basati sui prezzi. Nella fattispecie, il sistema di scambio di informazioni di cui trattasi non avrebbe ad oggetto informazioni delicate e la Commissione avrebbe posto erroneamente sullo stesso piano uno scambio di informazioni basato sui prezzi e un sistema non vertente sui prezzi. In tal modo, la Commissione avrebbe abbandonato la tesi espressa in occasione della citata Settima Relazione sulla politica di concorrenza. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la "Policy outline of the AEA" ("nota informativa sulla politica dell' AEA") non risulterebbe in contrasto con la valutazione della ricorrente in base alla quale non vengono comunicate informazioni tra gli aderenti al sistema. L' affermazione della convenuta, secondo la quale lo scambio di informazioni fra i ricorrenti ha il solo scopo di migliorare la trasparenza fra di loro, ad esclusione di qualsiasi aumento della trasparenza nei rapporti con la clientela, sarebbe inesatta, in quanto gran parte delle informazioni raccolte sarebbero state messe a disposizione del pubblico tramite l' AEA. I consumatori sarebbero peraltro avvantaggiati dallo scambio di informazioni giacché questo consente una migliore programmazione della produzione e una riduzione dei costi.

46 La Commissione non condivide l' opinione della ricorrente secondo la quale essa avrebbe rilevato una violazione "per sé". Siffatta affermazione starebbe a significare che la pratica in questione è vietata, indipendentemente dalle condizioni di funzionamento del mercato. La decisione, invece, conterrebbe un esame preciso di tali condizioni. Essa ritiene che anche l' affermazione della ricorrente, secondo la quale la decisione sarebbe in contrasto con la prassi decisionale pregressa della Commissione, sia ingiustificata. Analogamente, la soluzione data al caso in esame sarebbe conforme alla giurisprudenza della Corte. Nella Settima Relazione sulla politica di concorrenza in precedenza citata, la Commissione avrebbe effettuato una distinzione fra i sistemi di scambio di informazioni neutri sotto il profilo della concorrenza e quelli che possono alterarla. Essa avrebbe fornito tre criteri principali ai fini dell' esame della legittimità del controverso sistema di scambio di informazioni, alla luce dell' art. 85 del Trattato. Questi tre criteri consisterebbero: nella natura delle informazioni scambiate, nella struttura del mercato in questione e nella risposta al quesito volto a stabilire se il sistema di scambio di informazioni sia altresì tale da consentire di migliorare, dal punto di vista dei consumatori, la trasparenza del mercato. La Commissione avrebbe applicato tali tre criteri al caso di specie, pervenendo alla conclusione che il sistema di scambio di informazioni controverso contrastava con l' art. 85 del Trattato.

Giudizio del Tribunale

47 Il Tribunale rileva che, in base alla decisione, l' esame dell' impatto dello scambio di informazioni sulla concorrenza all' interno del mercato dei trattori agricoli nel Regno Unito è stato effettuato, ai punti da 35 a 56 della motivazione, con esclusivo riferimento agli effetti dell' accordo. Tale analisi è stata effettuata sulla base di un duplice criterio distintivo. In primo luogo, nella decisione si distingue fra gli effetti anticoncorrenziali derivanti dalla diffusione dei dati relativi ai singoli concorrenti (punti da 35 a 52), da una parte, e quelli risultanti dalla diffusione dei dati relativi alle vendite effettuate dai distributori di ciascun membro (punti da 53 a 56), dall' altra. In secondo luogo, all' interno dell' analisi degli effetti derivanti dalla diffusione delle vendite effettuate dai singoli concorrenti, nella decisione si distingue fra l' effetto negativo sulla "concorrenza occulta" (punti da 37 a 43), da un lato, e gli effetti negativi quanto all' accesso al mercato, così opposti alle imprese non aderenti all' accordo (punti da 44 a 48), dall' altro.

48 Per quanto riguarda, anzitutto, l' effetto anticoncorrenziale derivante dalla divulgazione delle "vendite" dei singoli concorrenti, nella decisione (punti da 35 a 43) si asserisce, in primo luogo, che il sistema di scambio di informazioni crea fra i fornitori una trasparenza completa quanto alle condizioni di funzionamento del mercato. Tenuto conto delle caratteristiche del mercato, tale trasparenza pregiudicherebbe quel poco di "concorrenza occulta" che resta fra gli operatori e farebbe venire meno qualsiasi margine di incertezza quanto al carattere prevedibile del comportamento dei concorrenti. In secondo luogo, nella decisione si afferma che il sistema di scambio di informazioni pone in essere una radicale discriminazione, per quanto riguarda le condizioni di accesso al mercato, fra gli aderenti, i quali dispongono di informazioni che consentono loro di prevedere il comportamento dei concorrenti, e gli operatori non aderenti all' accordo, i quali non solo si trovano in una situazione di incertezza per quanto riguarda il comportamento dei propri concorrenti, ma, per giunta, vedrebbero il loro comportamento immediatamente rivelato ai principali concorrenti il giorno in cui, decidendo di reagire allo svantaggio in precedenza esaminato, essi aderissero al sistema.

49 Per quanto riguarda, poi, l' effetto anticoncorrenziale derivante dalla divulgazione delle "vendite" dei rivenditori, nella decisione (punti da 53 a 56) si asserisce, in primo luogo, che il sistema di scambio di informazioni consente di identificare le vendite dei vari concorrenti per ciascuna area assegnata al rivenditore. Nella decisione si precisa infatti che al di sotto di un certo limite, le vendite effettuate nell' area di un determinato rivenditore possono permettere di identificare con precisione ciascuna delle operazioni di cui trattasi. La decisione indica in dieci unità, per periodo di tempo e per prodotto determinati, il limite al di sotto del quale è possibile individuare le informazioni e identificare ciascuna delle vendite (punto 54). In secondo luogo, sempre secondo la decisione, il sistema consente, attraverso la conoscenza che esso fornisce delle vendite effettuate dalla concorrenza sul territorio di un rivenditore ("dealer imports"), nonché quella delle vendite effettuate da un rivenditore al di fuori dell' area a lui assegnata ("dealer exports"), di sorvegliare l' attività dei rivenditori e di identificare le importazioni e le esportazioni e quindi di sorvegliare le "importazioni parallele" (punto 55). Tale situazione sarebbe tale da limitare la concorrenza all' interno della marca, con gli effetti negativi che potrebbero derivarne sui prezzi.

50 Per quanto concerne il contrasto, fatto valere dalla ricorrente, fra la decisione e la prassi decisionale precedente della Commissione, il Tribunale ritiene che, in ogni caso, dalla decisione non emerge alcun contrasto con la precedente prassi decisionale della Commissione né alcuno sviamento di potere. Le richiamate decisioni della Commissione riguardano infatti vuoi scambi di informazioni vertenti su informazioni diverse rispetto a quelle di cui trattasi nel caso di specie, vuoi mercati le cui caratteristiche e modalità di funzionamento sono, per loro natura, diverse da quelle del mercato di riferimento. Analogamente, la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione, attraverso la decisione, abbia violato taluni dei principi che essa si sarebbe impegnata a rispettare, in particolare in occasione della citata Settima Relazione sulla politica di concorrenza.

51 Il Tribunale rileva che, come sostenuto dalla ricorrente, la decisione rappresenta il primo caso in cui la Commissione vieta un sistema di scambio di informazioni relativo a prodotti sufficientemente omogenei, il quale, senza riguardare direttamente i prezzi di tali prodotti, non rappresenta nemmeno il supporto di un altro meccanismo anticoncorrenziale. A tal proposito il Tribunale ritiene che, in linea di principio, è vero che, come certo giustamente sostiene la ricorrente, in un mercato effettivamente concorrenziale la trasparenza fra gli operatori economici è tale da contribuire a intensificare la concorrenza fra i fornitori, dato che, in un caso del genere, il fatto che un operatore economico tenga conto delle informazioni sul funzionamento del mercato di cui dispone grazie al sistema di scambio di informazioni per adeguare il suo comportamento sul mercato, considerato il carattere atomizzato dell' offerta, non è tale da ridurre o annullare, per gli altri operatori economici, qualsiasi incertezza sul carattere prevedibile del comportamento dei propri concorrenti. Il Tribunale ritiene, invece, che, come sostenuto in questo caso dalla Commissione, la diffusione generalizzata, fra i principali fornitori e, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ad esclusivo vantaggio di questi ultimi e, quindi, a esclusione degli altri fornitori e dei consumatori, di uno scambio di informazioni precise e a cadenze ravvicinate, riguardanti l' identificazione dei veicoli immatricolati e il loro luogo di immatricolazione, in un mercato oligopolistico fortemente concentrato, quale il mercato in questione e ove la concorrenza è, di conseguenza, già fortemente attenuata e lo scambio di informazioni facilitato, possa alterare sensibilmente la concorrenza in essere fra gli operatori economici (v., in prosieguo, punto 81). In tale ipotesi, infatti, la messa a disposizione regolare e frequente delle informazioni concernenti il funzionamento del mercato ha l' effetto di rivelare periodicamente, a tutti i concorrenti, le posizioni sul mercato e le strategie dei vari concorrenti.

52 Inoltre, la messa a disposizione di tali informazioni a tutti i fornitori, da un lato suppone un accordo, quanto meno tacito, fra gli operatori economici volto a definire, rispetto al sistema dei codici di avviamento postale in vigore nel Regno Unito, l' estensione delle aree di vendita dei rivenditori, nonché un quadro istituzionale che consenta, tramite l' associazione di categoria di appartenenza, lo scambio di informazioni fra gli operatori e, dall' altro, considerata la sua periodicità e il suo carattere sistematico, rende ancor più prevedibile, per un determinato operatore, il comportamento dei suoi concorrenti, riducendo o annullando del tutto il grado di incertezza sul funzionamento del mercato che, in assenza di tale scambio di informazioni, sarebbe esistito. Per di più, come giustamente sostenuto dalla Commissione, ai punti da 44 a 48 della motivazione della decisione, qualunque decisione prenda l' operatore che intende penetrare nel mercato dei trattori agricoli nel Regno Unito, sia esso o meno aderente all' accordo, quest' ultimo risulterà comunque penalizzante nei suoi confronti. L' operatore economico di cui trattasi, infatti, o non aderisce affatto all' accordo di scambio di informazioni, privandosi in tal caso, a differenza dei suoi concorrenti, delle informazioni che vengono scambiate e della conoscenza del mercato che ne deriva, oppure decide di aderirvi, nel qual caso la sua strategia commerciale viene immediatamente resa nota a tutti i concorrenti, attraverso le informazioni che essi ricevono.

53 Da quanto precede risulta che il motivo, relativo al fatto che il controverso accordo di scambio di informazioni non è tale da pregiudicare le regole di concorrenza comunitarie, va respinto.

Quanto al terzo motivo, relativo all' assenza di violazione, da parte delle autorità del Regno Unito, dell' art. 5 del Trattato

Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

54 Secondo la ricorrente, le autorità del Regno Unito, inviando il secondo foglio del modulo V55, non favorirebbero né manterrebbero in essere alcuna intesa, sicché il punto 49 della motivazione della decisione, secondo il quale le autorità pubbliche possono vedersi contestare un' infrazione, non sarebbe in linea con la giurisprudenza della Corte al riguardo. Nel caso di specie, i contratti individuali conclusi fra gli aderenti all' accordo e la SIL non potrebbero essere qualificati come intese. Le autorità dei vari Stati membri pubblicherebbero peraltro numerose statistiche dettagliate riguardanti taluni mercati specifici, la cui compatibilità con le norme del Trattato CEE non sarebbe messa in discussione dalla Commissione.

55 La Commissione non ha presentato osservazioni particolari in ordine a questo motivo.

Giudizio del Tribunale PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 692A0035.1

56 In via preliminare il Tribunale ricorda, in primo luogo, che il motivo attualmente in esame va interpretato nel senso che mette in discussione la legittimità del sesto e ultimo capoverso del punto 49 della motivazione della decisione secondo il quale "da ultimo, la circostanza che un ministero metta a disposizione degli operatori dati sulle immatricolazioni che permettono di quantificare il volume delle vendite dei singoli concorrenti in un determinato mercato (anziché mettere a disposizione aggregazioni che precludono ogni identificazione) non costituisce motivo che osti all' applicazione dell' articolo 85 del Trattato CEE ai comportamenti attuati dalle imprese in questione. Al contrario, una simile circostanza significa soltanto che anche le autorità pubbliche possono, in certi casi, esporsi alla censura di violazione delle norme comunitarie, nella fattispecie dell' articolo 5 del Trattato CEE; infatti, dal combinato disposto dell' articolo 85, dell' articolo 3, lettera f) e dell' articolo 5, paragrafo 2 del Trattato CEE, risulta che le disposizioni di legge o le pratiche amministrative degli Stati membri non devono compromettere la piena applicazione delle regole di concorrenza della Comunità".

57 Il Tribunale ricorda, in secondo luogo, che l' art. 5 del Trattato impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte ad assicurare l' esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato e di astenersi da "qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del (...) Trattato".

58 Nel caso di specie, il Tribunale rileva che, dal citato punto 49 della motivazione della decisione, si evince chiaramente che, in alcuni casi, le pratiche controverse potrebbero configurare al tempo stesso, da parte delle imprese interessate, una violazione dell' art. 85 del Trattato nonché una violazione degli artt. 3, lett. f), 5 e 85 del Trattato medesimo, da parte dello Stato membro sul cui territorio sono state attuate siffatte pratiche, senza che il comportamento delle autorità nazionali possa comunque esonerare gli operatori economici dalle conseguenze del mancato rispetto, da parte loro, dell' art. 85, n. 1, del Trattato. Dal punto 49 della motivazione della decisione si evince, inoltre, che nella decisione stessa non ci si pronuncia espressamente sulla possibilità che la pratica controversa possa costituire una violazione degli obblighi imposti alle autorità del Regno Unito dall' art. 5 del Trattato. Pertanto, il motivo relativo alla circostanza che la pratica controversa non configurerebbe una violazione all' art. 5 del Trattato deve in ogni caso essere respinto.

Quanto al quarto motivo, relativo alla violazione delle regole relative all' onere della prova

Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

59 Secondo la ricorrente, la Commissione sarebbe venuta meno agli obblighi che le incombono di fornire la prova degli asseriti effetti anticoncorrenziali. Considerato che il controverso sistema di scambio di informazioni è stato applicato dal 1975 al 1991, la sua valutazione, alla luce dell' art. 85, n. 1, del Trattato, dovrebbe basarsi esclusivamente sugli effetti reali del medesimo e non sui soli effetti potenziali. In mancanza di reali effetti anticoncorrenziali, il dubbio dovrebbe giocare a favore delle parti notificanti. La Commissione, confondendo le nozioni di pregiudizio alla concorrenza e di pregiudizio al commercio fra gli Stati membri, avrebbe omesso di verificare se la concorrenza avesse subito concrete restrizioni a causa del controverso scambio di informazioni e non avrebbe dimostrato l' esistenza di alcuna alterazione negativa della concorrenza, risultante da quest' ultimo. Nel caso di specie nulla consentirebbe di concludere che un sistema di scambio di informazioni alteri il gioco della concorrenza in un mercato estremamente concentrato. Se pertanto ci si astenesse dal ricercare gli effetti negativi sulla concorrenza derivanti dalla pratica seguita, qualsiasi contratto potrebbe, al limite, essere considerato come causa di effetti sulla concorrenza.

60 Secondo la Commissione, la decisione risponde ai principi posti al riguardo dalla sentenza della Corte 30 giugno 1966, causa 56/65, Société technique minière (Racc. pag. 261). La Commissione avrebbe, infatti, in primo luogo, esaminato l' oggetto dell' accordo e del Data System, dopodiché avrebbe verificato se gli effetti dell' accordo fossero tali da ostacolare la concorrenza all' interno del mercato comune. Orbene, la decisione conterrebbe un' esposizione del complesso degli elementi di fatto e di diritto in base ai quali la Commissione è pervenuta alla conclusione che l' accordo provoca l' effetto di falsare sensibilmente la concorrenza nel mercato comune. Il richiamo alla sentenza della Corte 26 novembre 1975, causa 73/74, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique/Commissione, detta "Papiers peints de Belgique" (Racc. pag. 1491), sarebbe del tutto inconferente, dato che la decisione non avrebbe posto alcun principio nuovo, ma si sarebbe limitata a dare applicazione, in una determinata fattispecie, a principi preesistenti. Tali considerazioni si baserebbero sulla constatazione che si tratta di un mercato oligopolistico, stagnante e ristretto. La Commissione avrebbe rispettato le prescrizioni della giurisprudenza concernenti il carattere esauriente dell' esame di fatto e di diritto, spiegando in base a quali motivi l' accordo e il Data System, tenuto conto della natura delle informazioni scambiate e della struttura del mercato, hanno l' effetto di ostacolare, restringere o falsare, in modo notevole, il gioco della concorrenza.

Giudizio del Tribunale

61 Il Tribunale considera che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il fatto che la convenuta non sia in grado di dimostrare l' esistenza di effetti anticoncorrenziali reali all' interno del mercato di riferimento, provocati dalla pratica controversa, effetti che si sarebbero potuti in particolare verificare in conseguenza del fatto che l' accordo è, nel suo impianto generale, in vigore fin dal 1975, è ininfluente ai fini della soluzione della controversia, in quanto l' art. 85, n. 1, del Trattato vieta sia gli effetti anticoncorrenziali reali sia quelli puramente potenziali, purché siano sufficientemente sensibili (sentenza della Corte 16 giugno 1981, causa 126/80, Salonia, Racc. pag. 1563, e sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087), come accade nel caso in esame, in considerazione delle caratteristiche del mercato (v., in prosieguo, punto 78).

62 Pertanto la ricorrente non può legittimamente sostenere che la Commissione, sulla quale certamente grava l' onere della prova dell' esistenza di una violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, non ha sufficientemente provato, in diritto, l' effetto anticoncorrenziale dell' accordo controverso. Il motivo dev' essere respinto.

Sul terzo gruppo di motivi

Quanto al primo motivo, relativo ad una mancanza di accordo, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato

Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

63 Secondo la ricorrente non vi è stato mai accordo fra le parti in ordine ad "un sistema organizzativo comune delle aree di vendita dei rivenditori". Successivamente all' istituzione nel Regno Unito del sistema dei codici di avviamento postale, gli aderenti all' accordo avrebbero nuovamente ripartito i territori dei loro rivenditori, raggruppando dei settori postali. Tale nuova ripartizione non sarebbe stata tuttavia effettuata in forza di un accordo concluso fra i membri dell' AEA, diretto a facilitare il raffronto dei rispettivi dati. Il suo unico scopo sarebbe stato quello di adeguare i territori dei rivenditori ai settori postali, onde evitare che uno di questi ultimi facesse parte di più aree di vendita diverse. Ognuno avrebbe inviato alla SIL un elenco dei codici di avviamento postale compresi nel territorio di ciascuno dei propri rivenditori ed esisterebbe solamente una serie di accordi individuali con la SIL. Secondo la comunicazione della Commissione relativa agli accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione fra imprese (GU 1968, C 75, pag. 3), pratiche del genere non avrebbero né l' oggetto, né l' effetto di alterare la concorrenza. Tale valutazione non verrebbe modificata dall' intervento dell' AEA, che deriva dal solo fatto che le autorità del Regno Unito non comunicano direttamente ai costruttori o agli importatori i moduli V55. La nota dell' AEA del 31 agosto 1979, di cui si avvale la convenuta, non dimostrerebbe l' esistenza di un' azione concordata. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dall' istituzione convenuta, gli aderenti all' accordo non sarebbero stati al corrente del fatto che il sistema doveva essere notificato alla Commissione. Sulla base della citata Settima Relazione sulla politica di concorrenza, gli aderenti all' accordo di scambio di informazioni supponevano del resto che esso non violasse l' art. 85, n. 1, del Trattato.

64 La Commissione sostiene di non aver formulato, nei confronti delle imprese, alcuna censura immotivata. Nel caso di specie, essa contesta agli aderenti all' accordo di aver convenuto di far ricorso, per la determinazione dei limiti delle aree di vendita dei rispettivi distributori, ai codici di avviamento postale che consentirebbero di utilizzare nel modo più efficace possibile le informazioni estratte dal modulo V55. Come precisato al punto 49, terzo capoverso, della motivazione della decisione, qualora i membri dell' accordo avessero deciso di definire in modo diverso le aree di rivendita, non sarebbe stato possibile confrontare le informazioni raccolte e l' analisi non sarebbe stata così accurata. Se i membri dell' accordo non fossero stati d' accordo nell' organizzare i territori di vendita dei rispettivi distributori in base alle zone postali, la SIL non avrebbe potuto fornire relazioni quale "l' analisi delle vendite dei rivenditori", del tipo di quella richiesta dalla società Case Europe Limited.

65 La Commissione ritiene inoltre che il sistema di scambio di informazioni di cui trattasi costituisca un accordo, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, in conformità della citata comunicazione della Commissione relativa agli accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione fra imprese, in cui la Commissione osserva che, distinguere fra i sistemi di scambio di informazioni neutri sotto il profilo della concorrenza e quelli che possono rientrare nell' ambito di applicazione dell' art. 85 del Trattato è spesso difficile. A parere della Commissione, la quale fa riferimento, al riguardo, a una nota dell' AEA del 31 agosto 1979, l' istruttoria ha messo in luce che, a partire da quella data, gli aderenti all' accordo si sono resi conto che il sistema di scambio di informazioni di cui trattasi poteva rientrare nell' ambito di applicazione dell' art. 85, anche se la notifica è stata effettuata solamente quasi nove anni più tardi, dopo aver formato oggetto di un' inchiesta da parte della Commissione.

Giudizio del Tribunale

66 Come già esposto in precedenza (v., supra, punto 51), il Tribunale considera che la messa a disposizione di informazioni raccolte in occasione dell' immatricolazione dei singoli veicoli suppone un accordo, quanto meno tacito, fra gli operatori economici interessati, onde definire, in riferimento al sistema dei codici di avviamento postale nel Regno Unito, i limiti territoriali delle aree di vendita dei distributori nonché un quadro istituzionale che consenta, tramite le associazioni di categoria di appartenenza, lo scambio di informazioni fra gli operatori. In mancanza di un accordo di tale tipo, infatti, le informazioni diffuse non potrebbero essere utilizzate nello stesso modo dai relativi destinatari. Orbene, attraverso un accordo siffatto, gli operatori partecipanti al sistema di scambio di informazioni sul mercato dei trattori agricoli nel Regno Unito hanno necessariamente limitato la propria autonomia decisionale, secondo modalità che, di conseguenza, possono aver esercitato un influsso sulla concorrenza tra gli operatori stessi. Alla luce di quanto sopra, la ricorrente non può sostenere che i membri dell' accordo di scambio di informazioni, dando vita, di comune accordo, a siffatte modalità di organizzazione delle aree di vendita dei rispettivi distributori, come risulta al punto 49 della motivazione della decisione, non abbiano violato l' art. 85, n. 1, del Trattato. Le affermazioni contenute in tale punto non sono, comunque, in contrasto né con i principi affermati nella citata comunicazione della Commissione relativa agli accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione fra imprese né con i tre citati criteri posti della Settima Relazione sulla politica di concorrenza, i quali sono stati appunto presi in considerazione dalla Commissione per la valutazione della legittimità del sistema di scambio di informazioni controverso.

67 Da quanto precede deriva che il motivo relativo alla mancanza di accordo fra gli aderenti al sistema di scambio di informazioni, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, deve essere respinto.

Quanto al secondo motivo, relativo all' assenza di qualsiasi pregiudizio alla concorrenza derivante dalla diffusione dei dati sulle vendite di ciascun concorrente

68 Tale secondo motivo consta di tre parti. A tale proposito, la ricorrente fa infatti valere, in primo luogo, la mancanza di restrizioni alla concorrenza derivanti da un' asserita "prevenzione della concorrenza occulta"; in secondo luogo, la mancanza di restrizioni alla concorrenza derivanti da un asserito aumento degli ostacoli all' accesso al mercato opposti ai concorrenti non aderenti all' accordo; e, in terzo luogo, la mancanza di effetti sulla concorrenza derivanti dalle riunioni del comitato dell' AEA.

Sulla prima parte del motivo, relativa alla mancanza di restrizioni alla concorrenza dovute ad una pretesa "prevenzione della concorrenza occulta"

° Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

69 La ricorrente sostiene che la conclusione della Commissione, secondo la quale il mercato di cui trattasi sarebbe ad alta concentrazione e la concorrenza sarebbe ivi debole, si fonda su dati di fatto materialmente inesatti e su di essi non può basarsi, come fa la decisione, l' ipotesi di un mercato oligopolistico ristretto. Il mercato dovrebbe, infatti, essere definito come un ampio oligopolio. La ricorrente sostiene che, se è vero che nel 1990 le quote di mercato di quattro costruttori rappresentavano complessivamente il 75% circa del mercato, questi ultimi dominavano però il mercato. Infatti, la sola constatazione dell' esistenza di una cospicua parte del mercato nelle mani di pochi non basterebbe a dimostrare l' esistenza di una posizione dominante collettiva, considerato che il resto del mercato sarebbe ripartito tra una quarantina di imprese che distribuirebbero circa 500 modelli differenti.

70 Sarebbe del pari viziata da inesattezza di fatto l' affermazione della Commissione, in base alla quale gli aderenti all' accordo sarebbero "grandi fornitori" dei mercati degli altri Stati membri. Se è infatti vero che tutti gli aderenti all' accordo intervengono negli altri Stati membri, ciò non significa però che tutti siano "grandi fornitori".

71 Inoltre, non vi sarebbe uno scarto sostanziale fra le quote di mercato degli aderenti all' accordo e quelle dei non aderenti. L' affermazione della Commissione, secondo cui i quattro più grandi costruttori dominano il mercato, sarebbe in contrasto con la decisione 8 febbraio 1991, adottata dalla Commissione nell' ambito del controllo sull' operazione di concentrazione Fiat/Ford New Holland, in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione fra imprese (versione modificata pubblicata nella GU 1990, L 257, pag. 13), in quanto tale decisione non avrebbe rilevato l' esistenza di una posizione dominante collettiva.

72 Ad ogni modo, l' esistenza di un oligopolio ristretto non comporterebbe necessariamente una riduzione della concorrenza, come peraltro ammesso dalla stessa Commissione nella Quindicesima Relazione sulla politica di concorrenza, pubblicata nel 1986 (pag. 231, punto 267). L' accesso al mercato non sarebbe molto difficile, come sarebbe provato dalla presenza di imprese da poco comparse sul mercato che offrirebbero una gamma pressoché completa di prodotti. Nell' ambito del controllo sulle operazioni di concentrazione fra imprese, la Commissione avrebbe peraltro ammesso, in più occasioni, che un' impresa, anche se possiede un' elevata quota di mercato, non può dirsi in condizione di dominarlo qualora la presenza di barriere poco elevate o la loro assenza renda probabile la concorrenza. Sarebbe inoltre inesatto affermare, come avviene nella decisione, che le importazioni provenienti da paesi terzi sarebbero insignificanti.

73 Secondo la ricorrente, la natura delle informazioni scambiate è essenziale per stabilire se un sistema di scambio di informazioni sia in contrasto con l' art. 85, n. 1, del Trattato. Nella fattispecie, le informazioni scambiate si riferirebbero esclusivamente a comportamenti passati e non rivelerebbero alcun comportamento futuro. Esse non ridurrebbero nemmeno il margine d' incertezza relativo alla previsione di tali comportamenti. Dalle informazioni trasmesse dalla SIL non potrebbe, peraltro, essere desunta, né direttamente né indirettamente, alcuna informazione relativa ai prezzi praticati. Il carattere individuale dei dati non basterebbe, di per sé, a far sì che un sistema di scambio di informazioni risulti in contrasto con l' art. 85, n. 1, del Trattato. Occorrerebbe inoltre che le informazioni scambiate riguardassero segreti commerciali, come espressamente ammesso dalla Commissione nella citata Settima Relazione sulla politica di concorrenza. I dati ad oggetto delle informazioni trasmesse dalla SIL non costituirebbero invece in alcun modo segreti commerciali.

74 La ricorrente sostiene, infine, che un' analisi del mercato dei trattori agricoli nel Regno Unito non solo non confermerebbe che l' aumento della trasparenza del mercato ha provocato un' alterazione della concorrenza, ma dimostrerebbe al contrario che essa l' ha intensificata. Questo sarebbe confermato dall' andamento delle quote di mercato, nonché dall' andamento dei prezzi, il che, su un certo periodo, proverebbe l' esistenza di una concorrenza reale. Inoltre, l' affermazione della Commissione, secondo la quale la trasparenza del mercato avrebbe effetti sulla politica delle riduzioni e degli sconti, sarebbe inesatta. I clienti sarebbero infatti potenti, organizzati, in grado di esercitare pressioni e perfettamente informati. La fedeltà al marchio sarebbe solo relativa. L' asserzione secondo cui le importazioni parallele sono sorvegliate non sarebbe esatta, giacché la SIL avrebbe cessato di inviare il modulo V55/5 agli aderenti all' accordo. In complesso, la Commissione avrebbe sopravvalutato la trasparenza fra i fornitori, mentre di questa trasparenza approfitterebbero anche gli acquirenti. Infine, il sistema di scambio di informazioni controverso potrebbe portare ad un comportamento collusivo solo qualora ricorressero due presupposti, e cioè che grazie ad esso fosse facilitata l' identificazione dei concorrenti e fossero favorite le ritorsioni. Il sistema, invece, considerato il carattere incompleto delle informazioni diffuse, non potrebbe impedire la "concorrenza occulta"; non esisterebbero, inoltre, prove che esso abbia favorito misure di ritorsione.

75 In conclusione, la ricorrente ritiene di aver addotto elementi sufficienti a dimostrare che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione nella sua analisi del mercato dei trattori agricoli nel Regno Unito. Sulla base delle consulenze del professor Albach, nonché delle proprie considerazioni, la ricorrente perviene alla conclusione che il mercato in questione è un oligopolio ampio di prodotti differenziati, sul quale le quote di mercato cumulate dei principali fornitori sono regredite e sul quale nuove imprese hanno fatto la loro comparsa. Si tratterebbe di un mercato nel quale la concorrenza sui prezzi sarebbe "feroce" ed esisterebbe una forte pressione concorrenziale da parte dei clienti, dovuta all' aumento delle esportazioni da parte dei costruttori extracomunitari. La Commissione si sarebbe d' altronde astenuta dal contestare una gran parte delle conclusioni della ricorrente al riguardo.

76 Secondo la Commissione, anche se la trasparenza fra acquirenti e venditori può favorire la concorrenza, ciò tuttavia non avviene nel caso del sistema di scambio di informazioni di cui trattasi. Nella fattispecie, tale sistema non avrebbe lo scopo di favorire la trasparenza nei rapporti fra acquirente e venditore, ma la trasparenza fra i venditori. Tale valutazione sarebbe giustificata sia alla luce delle circostanze del caso di specie sia alla luce della teoria e della pratica giuridica ed economica. Orbene, la ricorrente opererebbe un' analisi del funzionamento del mercato diversa da quella della Commissione, in quanto ometterebbe di distinguere fra la trasparenza nei confronti dei consumatori e la trasparenza tra i fornitori. Il mercato dei trattori agricoli nel Regno Unito non sarebbe, in realtà, un mercato di massa. Esso sarebbe altresì un mercato stagnante e in regresso, nonché un mercato estremamente concentrato. A tal proposito la ricorrente non avrebbe affatto dimostrato che la Commissione ha commesso un errore manifesto nel valutare le condizioni di funzionamento del mercato.

77 Secondo la Commissione, è sufficientemente dimostrato l' effetto restrittivo della concorrenza derivante dall' accordo, di modo che non è stato necessario dimostrare l' esistenza di un parallelismo cosciente di comportamenti diretti a tal fine. In conclusione, la Commissione ritiene che la ricorrente non possa sostenere che l' accordo e il Data System assolvono più efficacemente una funzione che le parti potrebbero svolgere individualmente.

Giudizio del Tribunale

78 Per quanto riguarda, in primo luogo, la valutazione del carattere oligopolistico del mercato di riferimento, le censure rivolte dalla ricorrente nei confronti della tesi della Commissione, secondo cui il mercato è dominato da quattro imprese che rappresentano fra il 75 e l' 80% del mercato, vanno disattese, in quanto il prospetto 2 allegato alla relazione del prof. Neumann, raffigurante l' evoluzione delle quote di mercato dei vari operatori, prodotto dalla ricorrente medesima quale allegato 17 del ricorso, dimostra la stabilità della sua caratteristica principale, ossia del suo carattere fortemente oligopolistico. Da tale documento risulta, infatti, che la quota di mercato cumulativa dei quattro principali fornitori ammontava al 77,7% nel 1990 contro il 69,2% nel 1975. Una lettura attenta di tale documento rivela inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, una relativa stabilità delle singole posizioni dei principali operatori, fatta eccezione per il caso della ricorrente stessa, la cui quota di mercato è triplicata nel corso di tale periodo. Tuttavia, come giustamente sottolineato dalla Commissione, tale caso isolato di penetrazione nel mercato, opera di un potente costruttore americano, non basta ad inficiare le conclusioni della convenuta, secondo le quali il mercato è caratterizzato da una relativa stabilità delle posizioni dei concorrenti e da elevate barriere di accesso.

79 Tali barriere consistono in particolare nella necessità, per un nuovo concorrente, di disporre di una rete distributiva sufficientemente folta. Emerge a tal proposito dall' istruttoria che, come precisato nella decisione, in particolare ai punti 35, 38 e 51 della motivazione, le importazioni nel Regno Unito di trattori agricoli di potenza superiore ai 30 HP sono limitate, come viene peraltro confermato dalla relazione sul settore delle attrezzature agricole nella Comunità europea, prodotto agli atti dalla Commissione in risposta ad un quesito scritto posto dal Tribunale. Tale analisi, infine, non è contraddetta dall' esame della struttura dell' offerta residua, il cui carattere estremamente atomizzato rafforza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le posizioni detenute dalle imprese di maggiore importanza.

80 Nel complesso, il Tribunale ritiene che la valutazione della Commissione la quale, tenuto conto del sufficiente grado di omogeneità dei prodotti, ha giustamente definito il mercato di riferimento come il mercato dei trattori agricoli nel Regno Unito, le cui caratteristiche di funzionamento sono quelle di un oligopolio chiuso, non è viziata da alcun errore manifesto, senza che la ricorrente possa comunque avvalersi utilmente, al riguardo, della citata Quindicesima Relazione sulla politica di concorrenza, nella quale la Commissione si è limitata, in occasione dell' esame delle operazioni finanziarie effettuate negli anni 1984 e 1985, a constatare che non esistono correlazioni automatiche fra il livello di concentrazione e l' intensità della concorrenza.

81 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la natura delle informazioni scambiate, il Tribunale ritiene, in primo luogo, che le informazioni di cui si tratta, concernenti in particolare le vendite effettuate all' interno di ognuna delle aree della rete di distribuzione, presentano appunto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il carattere di segreto commerciale, come peraltro ammesso dagli stessi membri dell' accordo, i quali hanno rigorosamente definito le condizioni alle quali le informazioni ricevute potevano essere diffuse ai terzi, in particolare ai membri delle rispettive reti di distribuzione. Il Tribunale ricorda, inoltre, che, come già esposto in precedenza (v., supra, punto 51), lo scambio di informazioni controverso, tenuto conto della sua periodicità e del suo carattere sistematico, rende ancor più prevedibile per un determinato operatore, tenuto conto delle caratteristiche del mercato di riferimento appena esaminate, il comportamento dei propri concorrenti, attenuando così, o addirittura sopprimendo, quel poco di incertezza sul funzionamento del mercato che sarebbe esistita in assenza di tale scambio di informazioni, senza che la ricorrente possa utilmente far valere, a tal proposito, la circostanza che le informazioni scambiate non riguarderebbero i prezzi ovvero si riferirebbero a vendite passate. Ne deriva che la prima parte del motivo, relativa all' assenza di restrizioni alla concorrenza provocate da una pretesa "prevenzione della concorrenza occulta", deve essere respinta.

Sulla seconda parte del motivo, relativa all' assenza di restrizioni alla concorrenza causate da un asserito aumento degli ostacoli all' accesso al mercato nei confronti dei costruttori non aderenti all' accordo

° Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

82 A parere della ricorrente, l' affermazione della Commissione, secondo la quale il controverso sistema di scambio di informazioni restringe anche la concorrenza fra i costruttori aderenti all' accordo e quelli non aderenti, in quanto consente ai primi di precludere l' accesso al mercato dei secondi, è inesatta. Il sistema sarebbe aperto, senza discriminazioni, a qualunque costruttore o importatore che venda trattori nuovi nel Regno Unito. L' evoluzione del numero degli operatori così come le posizioni acquisite da taluni di essi mostrerebbero che il mercato è effettivamente un mercato aperto. Peraltro, informazioni dettagliate sul funzionamento del mercato sarebbero preziose per un nuovo interveniente. L' esempio della ricorrente basterebbe a dimostrare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, un piccolo operatore può affrontare gli operatori più importanti.

83 Secondo la Commissione, l' analisi del prof. Neumann, sulla quale la ricorrente si basa per contestare l' esame della Commissione, secondo il quale il mercato in questione è di difficile accesso, dimostra che, di per sé, l' aumento del numero degli operatori intervenuti nel mercato non prova nulla. Nel caso in esame, invece, ciò che importa è stabilire se i nuovi venuti siano in condizione di mantenersi nel mercato, o se siano in grado di acquisirvi una quota significativa di mercato. Ciò non accadrebbe nella fattispecie.

Giudizio del Tribunale

84 Il Tribunale considera che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissione ha giustamente osservato, ai punti da 44 a 48 della motivazione della decisione, che qualunque decisione prenda l' operatore che intende inserirsi nel mercato dei trattori agricoli nel Regno Unito, aderisca esso o meno all' accordo, quest' ultimo risulterà comunque penalizzante nei suoi confronti, indipendentemente dal fatto che il sistema di scambio di informazioni, tenuto conto del suo basso costo e delle regole di adesione, sia, in linea di massima, aperto a tutti. L' operatore economico di cui trattasi, infatti, o non aderisce affatto all' accordo di scambio di informazioni, privandosi in tal modo, a differenza dei suoi concorrenti, delle informazioni che vengono scambiate e di una fonte particolarmente affidabile di conoscenza del mercato, oppure decide di aderire all' accordo, nel qual caso la sua strategia commerciale viene immediatamente rivelata a tutti i concorrenti, attraverso le informazioni che essi ricevono (v., supra, punto 52). A tal proposito, poco importa che il numero di operatori entrati nel mercato in questione sia in concreto aumentato. Alla luce di quanto su esposto, la seconda parte del motivo, relativa al fatto che il sistema di scambio di informazioni in contestazione non sarebbe discriminatorio nei confronti dei nuovi concorrenti che desiderino penetrare nel mercato dei trattori agricoli nel Regno Unito, dev' essere respinta.

Sulla terza parte del motivo, relativa all' assenza di restrizioni alla concorrenza, nell' ambito delle riunioni dell' AEA

° Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

85 A parere della ricorrente, l' asserzione della Commissione, secondo la quale l' AEA rappresenterebbe per i propri membri una sede di contatti diretti a favorire una politica di prezzi elevati, è inesatta. Si tratterebbe di un' asserzione gratuita, non fondata su dati di fatto materialmente certi e sarebbe contraria all' interpretazione seguita dalla Commissione nella sua citata comunicazione relativa agli accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione fra imprese. In primo luogo, le riunioni fra i membri dell' AEA avrebbero il solo scopo di discutere i problemi tecnici e amministrativi connessi al funzionamento del sistema di scambio di informazioni di cui trattasi; in secondo luogo, la Commissione non avrebbe considerato che i membri dell' AEA avrebbero deciso di non tenere più, in futuro, riunioni relative al sistema di scambio di informazioni ad eccezione di riunioni ad hoc destinate alla soluzione di problemi di carattere meramente amministrativo riguardanti il funzionamento del sistema stesso.

86 Per quanto riguarda la valutazione della fondatezza di quest' ultima parte del motivo da parte del Tribunale, la Commissione si limita a rinviarlo alla genesi dell' accordo, nonché ai documenti citati al punto 22 della motivazione della decisione. Essa riconosce che il Data System prevedeva, anziché un sistema di riunioni regolari, lo svolgimento di riunioni specifiche destinate alla risoluzione di questioni di ordine amministrativo relative al funzionamento del sistema.

° Giudizio del Tribunale

87 Il Tribunale rammenta che, al punto 35 della motivazione della decisione, la Commissione ha precisato che, nella sua valutazione della legittimità del contestato sistema di scambio di informazioni alla luce dell' art. 85 del Trattato, essa ha tenuto conto delle "regolari riunioni dei membri in seno al comitato dell' AEA, che offre la sede adeguata per i loro contatti" e che al punto 52 della motivazione della decisione essa precisa che "l' aumentare la trasparenza in un mercato oligopolistico e il rafforzare la coesione fra i principali costruttori grazie a contatti regolari e segreti permette di mantenere elevato il livello generale dei prezzi nel mercato in questione nonostante la differenza nei prezzi dei vari prodotti offerti sul mercato". Come già esposto precedentemente (v., supra, punti 51 e 65), il Tribunale ritiene che la messa a disposizione dei fornitori di informazioni raccolte in occasione dell' immatricolazione di ciascuno dei veicoli suppone l' esistenza di un quadro istituzionale che consente per il tramite delle associazioni di categorie di appartenenza lo scambio di informazioni fra gli operatori. Concertandosi in tal modo, gli operatori partecipanti al sistema di scambio di informazioni sul mercato dei trattori agricoli nel Regno Unito hanno necessariamente limitato la propria autonomia decisionale con modalità che, di conseguenza, possono aver esercitato un' influenza sulla concorrenza fra di loro. Alla luce di quanto sopra, la ricorrente non può pretendere che i membri dell' accordo di scambio di informazioni non hanno convenuto, in senso all' associazione di categoria alla quale aderiscono, talune modalità organizzative riguardanti lo scambio di informazioni controverso, senza che tale valutazione entri comunque in contrasto con i principi affermati nella citata comunicazione della Commissione relativa agli accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione fra imprese. Occorre, tuttavia, rilevare, e la Commissione non ha mai sostenuto il contrario, che non tutti i contratti intervenuti in seno all' AEA vanno necessariamente considerati contrari all' art. 85, n. 1, del Trattato.

88 Ne deriva che la terza parte del motivo, relativa alla mancanza di concertazione in seno all' AEA, dev' essere respinta e che il motivo, relativo all' assenza di pregiudizio alla concorrenza derivante dalla diffusione dei dati sulle vendite di ciascun concorrente, deve esso stesso essere respinto.

Quanto al terzo motivo, relativo all' assenza di pregiudizio alla concorrenza dovuto alla diffusione dei dati sulle vendite dei distributori di ciascun membro

89 Tale terzo motivo si compone di due parti. Con la prima parte del motivo, la ricorrente contesta che il controverso sistema di scambio di informazione consenta di identificare le vendite di un concorrente. Con la seconda parte, essa fa presente che non è possibile che siffatto sistema ostacoli l' attività dei distributori e le importazioni parallele.

Sulla prima parte del motivo, relativa all' assenza di rischio di identificazione delle vendite di un concorrente

° Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

90 Secondo la ricorrente, nella decisione si afferma che al di sotto di un minimo di dieci unità vendute un semplice raffronto fra le vendite del settore geografico considerato e quelle della società interessata può permettere di determinare il volume delle vendite realizzate dai singoli concorrenti. Orbene, non si capirebbe il senso di tale cifra di dieci unità e la decisione non avrebbe dimostrato in che modo il sistema di scambio di informazioni di cui trattasi violi l' art. 85, n. 1, del Trattato. Facendo riferimento alla citata sentenza della Corte Société technique minière, la ricorrente sostiene che, per valutare la legittimità del sistema di scambio di informazioni sul mercato dei trattori agricoli alla luce dell' art. 85 del Trattato, bisogna considerare solamente gli effetti reali sulla concorrenza derivanti da siffatto sistema ad esclusione di quelli meramente potenziali. La decisione non avrebbe invece provato l' esistenza di effetti reali del genere. La ricorrente aggiunge che l' affermazione della Commissione, secondo la quale i dati concernenti le vendite di propri distributori consentono di identificare le vendite dei singoli concorrenti, è inesatta. Essa sostiene che l' affermazione della convenuta, secondo la quale le informazioni relative alle vendite dei distributori consentono di esercitare pressioni su di loro, testimoni un scarsa conoscenza delle regole commerciali.

91 Secondo la Commissione, la censura della ricorrente tende a dimostrare che il criterio delle dieci unità vendute, che figura al punto 54 della motivazione della decisione, è incomprensibile. La Commissione osserva che la sua attenzione è stata attirata dal carattere estremamente dettagliato delle informazioni disponibili, riferite a periodi molto brevi e relative alle vendite al dettaglio, disaggregate per prodotto e per settore geografico, dei vari concorrenti. Il punto 61 della motivazione della decisione non dichiarerebbe, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che il semplice rischio di identificazione dei veicoli venduti sia sufficiente a vietare la divulgazione dei dati relativi alle vendite dei singoli membri dell' accordo, dal momento che l' effetto dell' accordo andrebbe valutato in riferimento alla concorrenza che esisterebbe in sua mancanza.

° Giudizio del Tribunale

92 Il Tribunale ricorda che l' art. 85 del Trattato vieta le intese che abbiano per oggetto o per effetto di ostacolare la concorrenza. Nel caso di specie, non viene asserito che il sistema di scambio di informazioni in questione abbia un oggetto anticoncorrenziale. Pertanto tale sistema può eventualmente essere contestato solo in base ai suoi effetti sul mercato (v., a contrario, sentenza della Corte 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grunding/Commissione, Racc. pag. 429). In tale ipotesi, secondo una giurisprudenza costante, occorre valutare gli eventuali effetti anticoncorrenziali dell' accordo con riferimento al gioco della concorrenza, che si verificherebbero effettivamente "in mancanza dell' accordo litigioso" (sentenza Société technique minière, citata). Al riguardo, il fatto che la convenuta non sia in grado di dimostrare l' esistenza di un reale effetto anticoncorrenziale sul mercato dei trattori agricoli nel Regno Unito è ininfluente sulla soluzione della controversia, dato che l' art. 85, n. 1, del Trattato vieta sia gli effetti anticoncorrenziali reali sia quelli meramente potenziali, purché essi siano abbastanza sensibili. Questo è proprio quel che è accaduto nel caso in esame, considerate le caratteristiche del mercato precedentemente esaminate (v., supra, punti 78 e 80), la natura delle informazioni scambiate (v., supra, punto 81) e la circostanza che, in talune ipotesi, le informazioni diffuse non vengono comunicate sotto forma di risultati sufficientemente aggregati, consentendo in tal modo di identificare le vendite. La ricorrente non ha pertanto alcun motivo di sostenere che la Commissione, che ha potuto, senza errori manifesti di valutazione, fissare a 10 unità il numero di veicoli venduti all' interno di un' area di vendita, al disotto del quale è possibile identificare le vendite realizzate dai singoli concorrenti, non ha sufficientemente provato, sotto il profilo giuridico, che, entro questi limiti, il controverso sistema di scambio di informazioni rientra nell' ambito di applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato.

93 Da quanto precede deriva che la prima parte del motivo, relativa all' assenza di rischio di identificazione delle vendite realizzate dai singoli concorrenti, deve essere respinta.

Sulla seconda parte del motivo, relativa all' assenza di rischio di ostacolo all' attività dei rivenditori e alle importazioni parallele

° Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

94 Secondo la ricorrente nella decisione si afferma che le informazioni ottenute dalla SIL in ordine alle vendite realizzate dai singoli membri dall' accordo consentono ai costruttori di esercitare pressioni sui rivenditori, rendendo così possibile una riduzione della concorrenza all' interno di una stessa marca. L' argomentazione della Commissione si baserebbe quindi sulla possibilità che le informazioni diffuse dalla SIL, concernenti le vendite dei singoli concorrenti, vengano sviate dalla loro destinazione. Orbene, non vi sarebbe alcuna prova di un abuso effettivo. In realtà, le informazioni diffuse consentirebbero di valutare l' attività dei rivenditori, di fissare loro taluni obiettivi e di verificarne il rispetto. Analogamente, nella decisione si sosterrebbe, in modo inesatto, che le informazioni ricevute vengono utilizzate per controllare le importazioni parallele. Orbene, considerato che dal 1 settembre 1988 la SIL ha cessato di inviare ai membri dell' accordo una copia del modulo V55/5, la valutazione della Commissione si riferirebbe quindi ad un periodo trascorso. Tuttavia, nel valutare la legittimità del sistema di scambio di informazioni, tenendo conto degli effetti della comunicazione del modulo V55/5, mentre invece tale comunicazione era stata interrotta fin dal 1 settembre 1988, la Commissione sarebbe incorsa in uno sviamento di potere.

95 Per quanto riguarda la concorrenza tra le marche, la Commissione ribatte che il controverso sistema di scambio di informazioni ha permesso l' identificazione delle vendite dei singoli concorrenti. D' altro canto, quanto alla concorrenza all' interno di una stessa marca, l' audizione dinanzi alla Commissione avrebbe mostrato come fosse possibile razionalizzare l' area di vendita di un distributore allo scopo di ridurre all' interno di tale territorio le vendite effettuate dagli altri distributori. La Commissione aggiunge di respingere la censura di sviamento di potere e di avere verificato che le informazioni relative al numero di telaio del veicolo e alla data di immatricolazione di ciascun trattore venduto non erano indispensabili per controllare le garanzie o le domande di premi. Essa ritiene, per contro, che tali informazioni contribuiscano a permettere di identificare l' origine e la destinazione di ciascun trattore.

° Giudizio del Tribunale

96 Per quanto riguarda, in primo luogo, la valutazione degli effetti del sistema di scambio di informazioni di cui trattasi sulla concorrenza all' interno del mercato, il Tribunale ritiene che, a prescindere dal fatto che uno o più aderenti all' accordo di scambio di informazioni abbiano effettivamente utilizzato il sistema controverso per sorvegliare l' attività della rispettiva rete di distribuzione, la Commissione ha potuto ritenere, senza errori di diritto né errori manifesti di valutazione dei fatti di causa, che il sistema di scambio di informazioni in esame, che consente tale sorveglianza fornendo periodicamente ai costruttori informazioni dettagliate sulla situazione complessiva delle vendite effettuate all' interno del territorio di ciascuno dei loro rivenditori, fosse, entro questi limiti, contrario all' art. 85, n. 1, del Trattato, dal momento che esso, nel contesto globale dell' accordo, era tale da offrire loro la possibilità di attribuire una protezione territoriale assoluta a ciascuno dei propri rivenditori.

97 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la valutazione degli effetti del sistema di informazioni controverso sulle importazioni parallele di trattori agricoli nel Regno Unito, il Tribunale considera che la Commissione ha giustamente affermato ai punti 55 e 56 della motivazione della decisione che, quanto meno fino al 1 settembre 1988, data alla quale la SIL ha cessato di inviare alle imprese moduli V55/5, il sistema di scambio di informazioni controverso ha reso possibile il controllo di tali importazioni tramite l' identificazione del numero del telaio del veicolo, indicato all' origine sul modulo V55/5 dal costruttore. Alla luce di quanto sopra, non è assolutamente dimostrato, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che la Commissione abbia fatto uso dei poteri attribuitile per finalità diverse da quella per la quale le erano stati attribuiti, e la censura relativa allo sviamento di potere non può essere accolta.

98 Ne consegue che l' argomento relativo all' assenza di rischio di ostacolo all' attività dei rivenditori e alle importazioni parallele e quindi lo stesso motivo relativo all' assenza di ostacoli alla concorrenza derivanti dalla diffusione dei dati sulle vendite dei rivenditori di ciascuno degli aderenti devono essere respinti.

Quanto al quarto motivo, relativo all' assenza di effetti sul commercio fra gli Stati membri

Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

99 Secondo la ricorrente, nella decisione viene a torto dichiarato che il sistema di scambio di informazioni in contestazione, attenuando la concorrenza, pesa necessariamente sul volume delle importazioni nel Regno Unito. Infatti, la Commissione non avrebbe considerato che l' assenza di importazioni parallele si spiegherebbe con il fatto che i prezzi praticati nel Regno Unito sono inferiori a quelli del continente. Da ciò conseguirebbe che la semplice possibilità di inserirsi nelle attività dei rivenditori e nelle importazioni parallele non potrebbe incidere in modo abbastanza sensibile sugli scambi intracomunitari. Le mere asserzioni della Commissione, quanto agli effetti di un eventuale pregiudizio per gli scambi intracomunitari, non sarebbero conformi alle esigenze della giurisprudenza al riguardo. L' istituzione convenuta, infine, non potrebbe nemmeno legittimamente desumere, dal semplice fatto che la ricorrente non fabbrica trattori nel Regno Unito, che l' adesione di quest' ultima al sistema di scambio di informazioni pregiudichi gli scambi intracomunitari.

100 La Commissione invita il Tribunale a fare riferimento ai punti 57 e 58 della motivazione della decisione, ove si dimostra che la John Deere Limited importa la totalità dei trattori venduti all' interno del territorio del Regno Unito. Anche altri membri dell' accordo di scambio di informazioni importerebbero una quota notevole delle rispettive vendite. Tale situazione autorizzerebbe la Commissione a dedurre che una restituzione alla concorrenza derivante da un sistema di scambio di informazioni sulle immatricolazioni provochi necessariamente effetti sui flussi commerciali fra il Regno Unito e il resto del mercato comune.

Giudizio del Tribunale

101 Il Tribunale ritiene che, in considerazione, da un lato, delle caratteristiche del mercato di riferimento precedentemente esaminate (v., supra, punto 78), nonché, dall' altro, della circostanza che i principali fornitori presenti su tale mercato operano sull' intero mercato comune, la Commissione ha giustamente sostenuto, al punto 57 della motivazione della decisione, che "uno scambio di informazioni che consente di giustificare con grande precisione il volume delle vendite e le quote di mercato dell' 88% dei fornitori di un mercato nazionale (...) può incidere in modo significativo sul commercio fra gli Stati membri poiché l' attenuazione della concorrenza che deriva da questo scambio influisce necessariamente sul volume delle importazioni nel Regno Unito" (v. sentenza del Tribunale 28 aprile 1994, causa T-38/92, AWS Benelux/Commissione, Racc. pag. II-211). Per quanto riguarda l' argomento della ricorrente, secondo il quale la limitazione di importazioni di trattori agricoli nel Regno Unito sarebbe dovuta ai prezzi maggiormente competitivi praticati nel mercato interno, esso non risulta sorretto da alcun documento agli atti. In particolare, se è vero che l' istruttoria non ha permesso di stabilire, come sostenuto dalla decisione, che la pratica controversa possa aver favorito un livello di prezzi elevati nel mercato interno, neppure i documenti agli atti, e in particolare gli elenchi dei prezzi prodotti dalla ricorrente all' allegato 20 del ricorso, dimostrano che i prezzi dei trattori agricoli all' interno del mercato del Regno Unito siano stati, di fatto, inferiori a quelli praticati nei mercati del continente.

102 Da quanto precede risulta che il motivo relativo all' assenza di una sensibile incidenza sugli scambi intracomunitari deve essere respinto.

Quanto al quinto motivo, relativo al carattere erroneo del rifiuto di applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato

Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

103 Secondo la ricorrente, anche ammettendo che l' accordo rientri nel campo di applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, nella decisione si esclude erroneamente l' applicazione del n. 3 dell' articolo stesso, in quanto il controverso sistema di scambio di informazioni procura considerevoli vantaggi per la concorrenza. A tal proposito, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che la Commissione avrebbe ammesso che il sistema di scambio di informazioni di cui trattasi contribuisce a migliorare la produzione e la distribuzione; in secondo luogo, che i consumatori trarrebbero un' equa parte del profitto derivante da tale sistema; in terzo luogo, che il sistema non provocherebbe restrizioni che non siano indispensabili, dato che, in assenza di un siffatto sistema di scambio, si potrebbero raccogliere informazioni solo a costi molto più elevati, e queste ultime sarebbero, di conseguenza, riservate solamente alle grandi imprese; in quarto e ultimo luogo, essa sostiene che il sistema controverso non eliminerebbe del tutto la concorrenza fra le imprese. In conclusione, secondo la ricorrente, il sistema di scambio di informazioni presenta i requisiti per poter beneficiare di un provvedimento di esenzione. La ricorrente ritiene, pertanto, che la valutazione della Commissione sia manifestamente errata.

104 La Commissione ritiene che non sussistano elementi che consentano di concludere che la sua valutazione relativa all' inapplicabilità, nella fattispecie, dell' art. 85, n. 3, del Trattato sia manifestamente errata. L' argomento della ricorrente, secondo il quale la Commissione avrebbe riconosciuto alcuni vantaggi dell' accordo, si baserebbe su una lettura errata del punto 60 della motivazione della decisione. La Commissione sostiene che il contestato sistema di scambio di informazioni, lungi dall' avvantaggiare i consumatori, arreca vantaggi esclusivamente ai fornitori. Essa precisa che nella decisione è indicato che, facendo circolare informazioni relative alla quota di mercato dei vari costruttori, gli aderenti all' accordo restringono il margine d' incertezza sul funzionamento del mercato. Tale conoscenza del mercato attribuirebbe a ciascun aderente all' accordo di scambio di informazioni la possibilità di neutralizzare qualsiasi iniziativa di uno di essi. La Commissione non avrebbe mai ammesso né che gli scambi di informazioni recenti e dettagliate siano indispensabili per la realizzazione degli obiettivi commerciali degli aderenti all' accordo, né che tali scambi presentino, in particolare per i terzi, vantaggi che possano in qualche modo compensare i loro effetti restrittivi della concorrenza. Nella decisione non si sosterrebbe che l' accordo elimina del tutto la concorrenza. Per contro, vi si sosterrebbe che l' accordo riduce l' incertezza quanto all' obiettivo esatto, alla forza e alla portata degli attacchi della concorrenza. La Commissione ritiene che le informazioni richieste per la pianificazione delle attività di un operatore che interviene nel mercato dei trattori agricoli nel Regno Unito possano essere dedotte dalle informazioni relative all' impresa stessa e dai dati informativi aggregati relativi al settore, che non devono essere necessariamente così dettagliati come le relazioni che continueranno ad essere trasmesse nell' ambito del Data System.

Giudizio del Tribunale

105 In via preliminare il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, le quattro condizioni poste dall' art. 85, n. 3, del Trattato, perché un accordo regolarmente notificato alla Commissione possa beneficiare di una decisione individuale di esenzione, sono cumulative, nel senso che, qualora manchi anche una sola di esse, la Commissione può legittimamente respingere la domanda che le è stata rivolta. Il Tribunale rammenta, inoltre, che spetta, in primo luogo, alle imprese che notificano un accordo al fine di ottenere dalla Commissione una decisione individuale di esenzione fornire ad essa gli elementi di prova necessari per dimostrare che l' accordo risponde ai requisiti di cui all' art. 85, n. 3, del Trattato (sentenza della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag. 19; sentenza del Tribunale 9 luglio 1992, causa T-66/89, Publishers Association/Commissione, Racc. pag. II-1995). Nel caso di specie, nella decisione si afferma che le restrizioni alla concorrenza derivanti dallo scambio di informazioni non presentano un carattere indispensabile, in quanto "per operare nel mercato dei trattori agricoli sono sufficienti i dati relativi alla propria società e i dati aggregati relativi all' intero settore" nel Regno Unito. Tale considerazione, espressa al punto 62 della decisione, per quanto riguarda la prima notifica, viene ripetuta al punto 65 a proposito della seconda notifica. La ricorrente non dimostra che le restrizioni alla concorrenza derivanti dal sistema di scambio di informazioni, quali precedentemente esaminate (v., supra, in particolare i punti 93, 97 e 98), sono indispensabili, in particolare alla luce degli obiettivi di contribuzione al progresso economico e di ripartizione del profitto. Per giunta, la ricorrente non può utilmente sostenere che, in assenza del sistema controverso, gli operatori che intervengono nel mercato dei trattori agricoli nel Regno Unito disporrebbero, attraverso lavori di studio, le cui informazioni presentano, in particolare, un carattere tardivo, limitato e privo della periodicità che caratterizza le informazioni fornite dal sistema controverso, di informazioni equivalenti a quelle trasmesse da tale sistema, senza neppure che vi sia bisogno di prendere in considerazione i relativi costi di accesso. Pertanto, il sistema di scambio di informazioni, che non risponde, in particolare, alla terza delle quattro condizioni poste dall' art. 85, n. 3, del Trattato, contrasta con tale disposizione.

106 Da quanto precede, consegue che il motivo relativo al preteso illegittimo rigetto, da parte della Commissione, della domanda individuale di esenzione che le era stata presentata va disatteso e che, di conseguenza, il ricorso medesimo dev' essere respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

107 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è risultata soccombente e va quindi condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

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