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Document 61992TJ0034

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 27 ottobre 1994.
Fiatagri UK Ltd e New Holland Ford Ltd contro Commissione delle Comunità europee.
Concorrenza - Sistema di scambio di informazioni - Effetti anticoncorrenziali - Rifiuto di esenzione.
Causa T-34/92.

Raccolta della Giurisprudenza 1994 II-00905

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1994:258

61992A0034

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (SECONDA SEZIONE) DEL 27 OTTOBRE 1994. - FIATAGRI UK LTD E NEW HOLLAND FORD LTD CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - SISTEMA DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI - EFFETTO ANTICONCORRENZIALE - RIFIUTO D'ESCLUSIONE. - CAUSA T-34/92.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina II-00905
edizione speciale svedese pagina II-00087
edizione speciale finlandese pagina II-00089


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Atti delle istituzioni ° Presunzione di validità ° Contestazione ° Ricorso del giudice comunitario a provvedimenti istruttori ° Presupposti

(Trattato CEE, art. 189)

2. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Audizioni ° Processo verbale ° Modifica ° Informazione delle imprese in questione ° Modalità

3. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° Decisione conforme a decisioni precedenti ° Necessità di una motivazione esplicita nel solo caso di portata estensiva rispetto alla prassi precedente

(Trattato CEE, art. 190)

4. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° Decisione di applicazione delle norme sulla concorrenza ° Decisione della Commissione con cui viene rifiutata un' esenzione

(Trattato CEE, artt. 85, n. 3, e 190)

5. Concorrenza ° Intese ° Divieto ° Cessazione delle infrazioni ° Ingiunzione indirizzata alle imprese ° Carattere dichiarativo di un' ingiunzione di non impegnarsi in una collaborazione come quella rispetto alla quale era stata rifiutata un' esenzione

(Trattato CEE, art, 85, n. 1; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 1)

6. Concorrenza ° Intese ° Lesione alla concorrenza ° Accordo privo di oggetto anticoncorrenziale ° Valutazione sul piano degli effetti sul mercato ° Criteri

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

7. Concorrenza ° Intese ° Pregiudizio alla concorrenza ° Accordo istitutivo di un sistema di scambio di informazioni non riguardante i prezzi e che non rappresenta il supporto di un diverso meccanismo anticoncorrenziale ° Ammissibilità in un mercato concorrenziale ° Inammissibilità in un mercato oligopolistico

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

8. Concorrenza ° Intese ° Divieto ° Esenzione ° Carattere cumulativo delle condizioni di esenzione

(Trattato CEE, art. 85, n. 3)

9. Concorrenza ° Intese ° Divieto ° Esenzione ° Onere per l' impresa di provare la fondatezza della propria domanda

(Trattato CEE, art. 85, n. 3)

Massima


1. In assenza di indizi che possano metterne in dubbio la validità, una decisione della Commissione deve beneficiare della presunzione di validità inerente agli atti comunitari. Se le ricorrenti non apportano il minimo indizio tale da far venir meno questa presunzione, non spetta al giudice comunitario disporre provvedimenti istruttori onde verificare che siano state rispettate, nel caso di specie, le formalità prescritte dal regolamento interno della Commissione.

2. La circostanza che una modifica al verbale di audizione di un' impresa, effettuata nel corso di un procedimento di applicazione delle regole di concorrenza, sia stata portata direttamente a conoscenza di questa, e non dei suoi legali, non è tale da mettere in discussione la validità dell' informazione in tal modo comunicata.

3. Mentre una decisione che va ad inserirsi nell' ambito di una prassi decisionale costante può essere motivata in modo sommario, in particolare mediante riferimento a tale prassi, la Commissione ha l' obbligo di articolare il proprio ragionamento in maniera più esplicita qualora la decisione vada notevolmente oltre le decisioni precedenti.

4. Se, a proposito dell' interpretazione dell' art. 85, n. 2, del Trattato, la nullità di un contratto deve limitarsi alle sole clausole che presentano un carattere anticoncorrenziale, ogni qual volta esse sono separabili dal resto del contratto, e se spetta di conseguenza alla Commissione, nel caso inverso, precisare nella motivazione della decisione le ragioni per cui siffatte clausole non le sono sembrate separabili dal resto dell' accordo, tale interpretazione non può essere puramente e semplicemente trasposta nel caso di esame di una domanda di esenzione presentata ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato. In quest' ultima ipotesi, infatti, spetta alla Commissione, onde rispondere alla domanda delle imprese all' origine della notifica sottoposta al suo esame, prendere posizione nei confronti del contratto notificatole, salvo ottenere dalle parti, nel corso dell' istruttoria della pratica, singole modifiche del contratto così come notificato.

5. L' art. 85, n. 1, del Trattato enuncia un divieto di principio rispetto agli accordi che presentano un carattere anticoncorrenziale. Tale disposizione inderogabile si impone quindi alle imprese interessate a prescindere da qualsiasi ingiunzione che la Commissione potrebbe indirizzare loro.

Deve pertanto essere considerato meramente dichiarativo il divieto, contenuto nel dispositivo di una decisione con cui viene rifiutata un' esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato, per le imprese che hanno proceduto alla notifica, di impegnarsi in qualsiasi forma di collaborazione che abbia uno scopo identico o equivalente a quello dell' accordo notificato.

6. In mancanza di un oggetto anticoncorrenziale, un accordo può essere contestato solo in base ai suoi effetti sul mercato. In tale ipotesi occorre valutarne gli eventuali effetti anticoncorrenziali con riferimento al gioco della concorrenza quale si svolgerebbe effettivamente in mancanza dell' accordo litigioso.

7. Un accordo che crea un sistema di scambio di informazioni non riguardante i prezzi e che non rappresenta il supporto di un altro meccanismo anticoncorrenziale può concorrere, in un mercato effettivamente concorrenziale, a intensificare la concorrenza tra i fornitori, dato che il fatto che un operatore economico tenga conto delle informazioni di cui dispone per adeguare il suo comportamento sul mercato, considerato il carattere atomizzato dell' offerta, non è tale da ridurre o annullare, per gli altri operatori economici, qualsiasi incertezza sul carattere prevedibile del comportamento dei propri concorrenti. Per contro, una diffusione generalizzata, fra i soggetti che assicurano la maggior parte dell' offerta, di uno scambio di informazioni precise e a cadenze ravvicinate può alterare sensibilmente, in un mercato oligopolistico fortemente concentrato e ove la concorrenza è già fortemente attenuata e lo scambio di informazioni facilitato, la concorrenza in essere fra gli operatori economici. In tale ipotesi, infatti, la messa a disposizione regolare e frequente di informazioni relative al funzionamento del mercato ha l' effetto di rivelare periodicamente, a tutti i concorrenti, le posizioni sul mercato e le strategie dei vari concorrenti.

8. Le quattro condizioni poste dall' art. 85, n. 3, del Trattato perché un accordo regolarmente notificato alla Commissione possa beneficiare di una decisione individuale di esenzione sono cumulative, nel senso che, qualora manchi anche una sola di esse, la Commissione può legittimamente respingere la domanda che le è stata rivolta.

9. Nel caso in cui venga richiesta una decisione individuale di esenzione al divieto di intese, spetta, in primo luogo, alle imprese interessate presentare alla Commissione gli elementi di prova necessari per dimostrare che l' accordo risponde ai requisiti di cui all' art. 85, n. 3, del Trattato.

Parti


Nella causa T-34/92,

Fiatagri UK Limited, società di diritto inglese, con sede in Basildon (Regno Unito),

e

New Holland Ford Limited, società di diritto inglese, in precedenza Ford New Holland Limited, con sede in Basildon,

con gli avv.ti Mario Siragusa, del foro di Roma, e Giuseppe Scassellati-Sforzolini, del foro di Bologna, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Julian Currall, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dai signor Stephen Kon, solicitor, Leonard Hawkes, barrister, del foro d' Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 17 febbraio 1992, 92/157/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.370 e 31.446 ° UK Agricultural Tractor Registration Exchange; GU L 68, pag. 19),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, C.P. Brïet, D.P.M. Barrington, A. Saggio e J. Biancarelli, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 marzo 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti della controversia

1 L' Agricultural Engineers Association Limited (in prosieguo: l' "AEA") costituisce un' associazione professionale aperta a tutti i costruttori o importatori di trattori agricoli operanti nel Regno Unito. All' epoca dei fatti, ad essa appartenevano circa 200 membri fra i quali, in particolare, la Case Europe Limited, la John Deere Limited, la Fiatagri UK Limited, la Ford New Holland Limited, la Massey-Ferguson (UK) Limited, la Renault Agricultural Limited, la Same-Lamborghini (UK) Limited e la Watveare Limited. Le ricorrenti sono quindi entrambe aderenti all' AEA.

a) Il procedimento amministrativo

2 Il 4 gennaio 1988, l' AEA notificava alla Commissione un accordo relativo ad un sistema di scambio di informazioni basato su dati, riguardanti le immatricolazioni di trattori agricoli, provenienti dal ministero dei Trasporti del Regno Unito, denominato "UK Agricultural Tractor Registration Exchange" (in prosieguo: la "prima notifica") allo scopo di ottenere, in via principale, un' attestazione negativa e, in via subordinata, una dichiarazione individuale di esenzione. Siffatto accordo di scambio di informazioni prendeva il posto di un accordo precedente, datato 1975, che non era stato invece notificato alla Commissione. Di quest' ultimo la Commissione era venuta a conoscenza solo nel 1984, in occasione di indagini effettuate a seguito di una denuncia per intralci alle importazioni parallele ad essa presentata.

3 L' accordo notificato è aperto all' adesione di qualsiasi costruttore o importatore di trattori agricoli nel Regno Unito anche non aderente all' AEA. Quest' ultima provvede alle funzioni di segretariato dell' accordo. Le ricorrenti sostengono che, a seguito dei processi di ristrutturazione che hanno interessato il settore professionale, il numero degli aderenti all' accordo è variato nel corso della fase istruttoria del procedimento; alla data di notifica partecipavano all' accordo otto costruttori fra cui le ricorrenti. Le parti del detto accordo sono gli otto operatori economici citati al precedente punto 1 i quali detengono, secondo la Commissione, una quota pari all' 87-88% del mercato dei trattori nel Regno Unito, mentre il resto è suddiviso fra una serie di piccoli costruttori.

4 L' 11 novembre 1988, la Commissione inviava una comunicazione degli addebiti all' AEA, ad ognuno degli otto aderenti interessati dalla prima notifica, nonché alla Systematics International Group of Companies Limited (in prosieguo: la "SIL"), società di servizi informatici preposta al trattamento e alla gestione dei dati contenuti nel modulo V55 (v., in prosieguo, punto 6). Il 24 novembre 1988 i partecipanti all' accordo decidevano di sospenderne l' applicazione. Secondo le ricorrenti l' accordo è stato successivamente ripristinato, ma non sono state più diffuse informazioni che consentissero di identificare né nominativamente né cumulativamente le vendite dei concorrenti. Nel corso di un' audizione dinanzi alla Commissione, facevano presente, avvalendosi in particolare di uno studio redatto dal professor Albach, membro del Berlin Science Center, che le informazioni trasmesse svolgevano una benefica influenza sulla concorrenza. Il 12 marzo 1990, cinque membri dell' accordo, fra cui le ricorrenti, notificavano alla Commissione un nuovo accordo (in prosieguo: la "seconda notifica") per la diffusione di informazioni, denominato "UK Tractor Registration Data System" (in prosieguo: il "Data System"), impegnandosi a non dare applicazione al nuovo sistema prima che la Commissione avesse risposto alla loro notifica. Secondo le ricorrenti, tale nuovo accordo, in primo luogo, apporta una sensibile riduzione del numero e della frequenza delle informazioni ottenute nell' ambito dell' accordo e, in secondo luogo, sopprime tutti gli elementi "istituzionali" che la Commissione aveva contestato nella citata comunicazione degli addebiti.

5 Con la decisione 17 febbraio 1992, 97/157/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.370 e 31.446 ° UK Agricultural Tractor Registration Exchange; GU L 68, pag. 19, in prosieguo: la "decisione"), la Commissione

° constatava che l' accordo sullo scambio di informazioni sulle immatricolazioni dei trattori agricoli rientra nel divieto di cui all' art. 85, n. 1, del Trattato, "in quanto dà luogo ad uno scambio di informazioni che consentono [a ciascun costruttore] di identificare le vendite dei singoli concorrenti, di informazioni sulle vendite dei loro distributori e sulle importazioni dei loro prodotti" (art. 1);

° respingeva la domanda di esecuzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato (art. 2);

° ingiungeva all' AEA e ai membri dell' accordo di porre fine alle violazioni, se ed in quanto non vi avessero già provveduto, e di astenersi, in futuro, dal concludere altri accordi che potessero avere scopi od effetti identici o equivalenti (art. 3).

b) Il contenuto dell' accordo e il suo contesto giuridico

6 In base alla legge nazionale, qualsiasi veicolo, per poter circolare sulla pubblica via nel Regno Unito, deve essere immatricolato presso il Department of Transport. Per la presentazione della domanda di immatricolazione del veicolo deve essere utilizzato un modulo speciale, il modulo amministrativo V55. In base a un accordo con il ministero dei Trasporti britannico, quest' ultimo trasmette alla SIL talune informazioni da esso raccolte in occasione dell' immatricolazione dei veicoli. A parere delle ricorrenti, tale accordo è identico a quello concluso con i costruttori e gli importatori di altre categorie di veicoli.

7 Le parti si trovano in disaccordo su una serie di questioni di fatto concernenti le informazioni che figurano sul detto modulo, nonché sull' utilizzo delle stesse. Tali disaccordi possono riassumersi nel modo seguente.

8 Le ricorrenti insistono sul fatto che, considerate, da un lato, l' origine amministrativa delle informazioni comunicate ai membri dell' accordo e, dall' altro, l' esiguità delle scorte dei rivenditori, può trascorrere un lasso di tempo piuttosto lungo fra la data dell' ordine di un trattore e quella di consegna, la quale precede a sua volta la messa in circolazione del veicolo sulla pubblica via e, di conseguenza, l' invio delle informazioni agli aderenti all' accordo. Fra la data di vendita e quella di immatricolazione può quindi trascorrere un periodo più o meno lungo, con la conseguenza che, come sostengono le ricorrenti, non essendo possibile avere una "fotografia istantanea" del mercato, le informazioni raccolte rivestono un carattere meramente approssimativo. La SIL elaborerebbe le informazioni risultanti dal modulo amministrativo, dopodiché quest' ultimo verrebbe distrutto senza che gli aderenti all' accordo ne siano stati i diretti destinatari.

9 Le ricorrenti ammettono che esistono varie versioni del modulo V55, numerate da V55/1 a V55/5. Esse precisano tuttavia che solo il modulo V55/1 è "precompilato". Infatti, i moduli V55/2 e V55/4, dei quali si serviva solamente la British Leyland, non verrebbero più utilizzati, mentre il modulo V55/3, utilizzato in caso di perdita del modulo V55/1, verrebbe compilato a mano. Infine, il modulo V55/5 verrebbe impiegato dagli importatori indipendenti, nonché in caso di vendita di veicoli d' occasione. Potrebbe infatti accadere abbastanza spesso che un trattore venga immatricolato dopo essere stato utilizzato esclusivamente su terreni di proprietà privata, senza circolare su strade pubbliche. In ogni caso, gli aderenti non avrebbero la disponibilità diretta dei moduli.

10 Secondo la Commissione, esistono sostanzialmente due tipi di moduli: da un lato, quelli da V55/1 a V55/4, che sarebbero "precompilati" dal costruttore e dagli importatori esclusivi e sono utilizzati dai rivenditori per l' immatricolazione dei veicoli che vengono loro consegnati, e, dall' altro, il modulo V55/5, che sarebbe impiegato per le importazioni parallele.

11 La Commissione sostiene che il modulo contiene le informazioni seguenti, secondo modalità che, per quanto riguarda una serie di punti, le ricorrenti contestano:

° marca (costruttore);

° numeri di modello, di serie, di telaio, data di immatricolazione: dalla riunione fra le parti e il giudice relatore, tenutasi il 7 dicembre 1993, è risultato che le informazioni relative ai numeri di serie (o di telaio) vengono registrate dalla SIL. Tuttavia, per quanto riguarda il sistema risultante dalla prima notifica, tali informazioni non vengono più comunicate agli aderenti all' accordo da quando si è deciso, a partire dal 1 settembre 1988, che la SIL cessi di inviare loro il modulo d' immatricolazione dei veicoli. A parere delle ricorrenti, i costruttori necessiterebbero di tali informazioni per effettuare le proprie campagne di richiamo e per verificare la validità delle domande di garanzia loro presentate; a parer loro, è questo il motivo per cui tali informazioni, il cui invio agli aderenti era previsto anche dal Data System, sono state trasmesse agli aderenti fino al settembre 1988;

° primo venditore del veicolo e rivenditore (numero di codice, nome, indirizzo e codice di avviamento postale): secondo le ricorrenti tali informazioni non vengono registrate dalla SIL;

° codice di avviamento postale completo della persona che ha in custodia il veicolo: secondo le ricorrenti, la SIL registra solamente le prime cinque cifre del codice di avviamento postale del detentore dichiarato, mentre per consentire l' identificazione del settore postale, questo numero viene, a sua volta, ridotto a tre o quattro cifre; in occasione della riunione con le parti, tenutasi il 7 dicembre 1993, la SIL ha precisato che, nell' eventualità in cui tale codice di avviamento postale non appaia nel modulo, essa ricorre al codice più vicino a quello dell' utilizzatore finale, cioè a quello del rivenditore. In mancanza di quest' ultimo codice, essa utilizzerebbe il codice di avviamento postale del venditore iniziale ovvero, in sua assenza, il codice del Local Vehicles Licensing Office (in prosieguo: il "LVLO") territorialmente competente. In quell' occasione la SIL ha precisato che, onde definire le aree di vendita dei rivenditori, qualsiasi informazione doveva essere riferita ad un settore postale;

° nome e indirizzo della persona che ha in custodia il veicolo: in occasione della riunione con le parti tenutasi il 7 dicembre 1993, le ricorrenti, le cui asserzioni sono state confermate dalla SIL, hanno precisato che, anche se può accadere che tale informazione figuri alla pag. 3 del modulo V55, che è la sola ad essere trasmessa alla SIL, non viene comunque registrata da quest' ultima e non viene, di conseguenza, comunicata agli aderenti all' accordo.

12 Le parti concordano nel suddividere in tre categorie le informazioni comunicate dalla SIL agli aderenti all' accordo, ma esse definiscono in modo diverso tali tre categorie.

13 Secondo le ricorrenti, le tre categorie di informazioni che la SIL invia loro sono le seguenti:

° dati di natura economica: riguardano il volume globale delle immatricolazioni dei trattori venduti in tutto il settore e sono scomposti per periodo, potenza, tipo di trasmissione e settore postale della persona che ha in custodia il veicolo;

° dati identificativi: riguardano le immatricolazioni dei trattori venduti da ogni aderente all' accordo e sono scomposti per data di vendita, modello del trattore e settore del codice di avviamento postale della persona che ha in custodia il veicolo;

° dati personali, comunicati esclusivamente all' aderente all' accordo interessato: si riferiscono alle vendite di trattori immatricolati effettuate da ciascun rivenditore appartenente alla rete di distribuzione di tale aderente, ai dati di cui alle due categorie precedenti, disaggregati per area geografica in base ai territori di vendita degli appartenenti alla rete di distribuzione dell' aderente interessato, alle analisi specifiche, richieste da un determinato aderente, nonché alle immatricolazioni dei trattori da lui venduti.

14 Secondo la Commissione, le tre categorie di informazioni sono le seguenti:

° dati aggregati per settore: vendite globali del settore, disaggregati o meno per potenza e tipo di trasmissione; tali informazioni sarebbero disponibili per periodi annuali, trimestrali, mensili o settimanali;

° dati relativi alle vendite di ciascun aderente: numero di unità vendute da ciascun costruttore e relativa quota di mercato, per settore geografico: Regno Unito nel suo insieme, regione, contea, territorio dato in concessione, identificato grazie ai settori postali di cui ciascuno costituisce l' aggregazione; tali informazioni sarebbero disponibili per periodi mensili, trimestrali o annuali (e, in questo caso, per gli ultimi dodici mesi, per anno civile o a cadenze annuali);

° dati relativi alle vendite dei rivenditori appartenenti alla rete di distribuzione di ciascun aderente, in particolare importazioni ed esportazioni dei rivenditori da e verso i rispettivi territori. In tal modo sarebbe possibile identificare le importazioni e le esportazioni disaggregate in base ai diversi territori dei rivenditori e paragonare tali attività di vendita con le vendite realizzate dai rivenditori sui rispettivi territori. Come risulta in particolare dai punti 29, 30, 55 e 56 della decisione, un costruttore, una volta determinata in tal modo la destinazione delle vendite, potrebbe ridurre, se lo desidera, le attività di vendita al dettaglio dei rivenditori al di fuori del territorio loro assegnato, sia all' interno che all' esterno del Regno Unito. Nel corso della riunione con le parti tenutasi il 7 dicembre 1993, le ricorrenti hanno sostenuto che un determinato costruttore poteva raffrontare, ad esclusione dei suoi concorrenti, solo le vendite dei propri rivenditori e che, contrariamente a quanto sostenuto dalla decisione, il sistema di scambio di informazioni non consentiva ai diversi costruttori di raffrontare le vendite dei rivenditori di una determinata rete di distribuzione.

15 Le ricorrenti insistono sul fatto che tali informazioni, relative ai "dealer import" e ai "dealer export", non fanno parte dell' accordo stesso e vengono comunicate dalla SIL agli aderenti all' accordo solamente in presenza di intese individuali con quest' ultima. Tali dati, che non potrebbero più essere ottenuti in base all' accordo oggetto della seconda notifica, si riferirebbero alle vendite effettuate da un rivenditore all' esterno del proprio territorio ("dealer export") e alle vendite effettuate dagli altri rivenditori stabiliti nel Regno Unito all' interno del territorio di un rivenditore determinato ("dealer import"). Essi non riguarderebbero quindi le esportazioni verso altri Stati membri ovvero le importazioni provenienti da tali Stati.

16 Secondo la Commissione, fino al 1988, la SIL avrebbe fornito ai membri dell' accordo moduli V55/5 utilizzati dagli importatori indipendenti. Dopo il 1988 essa avrebbe invece comunicato loro solamente le notizie tratte da tale modulo, che, dopo essere stato utilizzato dalla SIL, sarebbe oggi distrutto. La Commissione sostiene che tali documenti di immatricolazione consentivano l' identificazione delle importazioni parallele, essenzialmente grazie al numero di serie del veicolo. In merito a quest' ultima informazione, la Commissione ha precisato, nel corso della riunione con le parti tenutasi il 7 dicembre 1993, che a parer suo occorreva distinguere fra i moduli V55/1, 3 e 4, da un lato, e il modulo V55/5, dall' altro. I moduli V55/1, 3 e 4 sarebbero stati infatti precompilati dal costruttore, per cui le informazioni relative al numero di serie figurano sul modulo che accompagna ogni veicolo e il costruttore può così perfettamente controllare la destinazione di tali trattori. Per contro, quanto al modulo V55/5, la SIL lo avrebbe inviato agli aderenti fino al settembre 1988 permettendo loro in tal modo di risalire all' origine di un determinato veicolo. Nel corso della stessa riunione, la Commissione ha tuttavia ammesso che, successivamente al 1 settembre 1988, il sistema non consentiva più ai costruttori di sorvegliare le importazioni parallele. In quella riunione, le ricorrenti hanno, da parte loro, sottolineato che, anche prima del 1 settembre 1988, non era loro possibile sorvegliare le importazioni parallele in quanto il numero di telaio dei veicoli non era sistematicamente riportato sul modulo V55/5.

Conclusioni delle parti

17 Alla luce di quanto sopra, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 maggio 1992, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

18 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

"° ordinare la produzione del verbale della riunione del collegio dei Commissari, nel corso della quale è stata adottata la decisione della Commissione 17 febbraio 1992, C(92) 271, relativa al procedimento n. IV/B-2/31.370 e 31.446 (UK Agricultural Tractor Registration Exchange) nonché del testo della decisione allegata a tale verbale; ordinare, inoltre, la produzione in giudizio delle modifiche apportate dalla Commissione al verbale di audizione, prima della sua trasmissione al comitato consultivo;

° dichiarare la decisione inesistente o, in subordine, dichiarare il ricorso ricevibile e annullare la decisione;

° condannare la Commissione alle spese".

19 Nella replica, le ricorrenti hanno chiesto inoltre la riunione della causa con il ricorso T-35/92, presentato dalla John Deere Limited.

20 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

"° respingere il ricorso;

° respingere la domanda delle ricorrenti mirante ad ottenere la produzione del verbale della riunione del collegio dei Commissari nel corso della quale è stata adottata la decisione della Commissione 17 febbraio 1992, 92/157/CEE, relativa ai procedimenti n. IV/B-2/31.370 e 31.446 (UK Agricultural Tractor Registration Exchange), nonché del testo della decisione allegata al detto verbale;

° condannare le ricorrenti alle spese".

21 Nella sua controreplica, la Commissione ha fatto sapere al Tribunale che, ai fini della fase orale del procedimento, non si sarebbe opposta alla riunione della presente causa con la causa T-35/92 proposta dalla John Deere Limited, purché le due cause formino oggetto di sentenze distinte. In esito al procedimento scritto, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale, con ordinanza 28 ottobre 1993, ha disposto la riunione, ai fini della fase orale del procedimento, della presente causa con la causa T-35/92, John Deere Limited/Commissione, a condizione che venga assicurata la riservatezza di talune parti del ricorso T-35/92, nonché di taluni suoi allegati, nei confronti delle ricorrenti della presente controversia.

22 Su relazione del giudice relatore il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Esso ha tuttavia invitato le parti a rispondere a taluni quesiti scritti e a produrre alcuni documenti. Le ricorrenti e la convenuta hanno risposto a tali quesiti il 2 dicembre 1993. Le parti e la SIL sono state inoltre invitate a prendere parte a una riunione col giudice relatore, secondo le modalità previste dall' art. 64 del regolamento di procedura. Tale riunione si è svolta il 7 dicembre 1993. Le difese delle parti e le risposte da loro fornite ai quesiti orali posti dal Tribunale sono state sentite nel corso della pubblica udienza del 16 marzo 1994. All' udienza è stato sentito il signor Hodges, rappresentante della SIL, in qualità di testimone, secondo le modalità previste agli artt. 68 e seguenti del regolamento di procedura.

Motivi e argomenti delle parti

23 Le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata:

° è stata presa in base ad un procedimento irregolare;

° tiene in non cale la portata dell' obbligo di motivazione;

° si basa su un' erronea definizione del prodotto e del mercato rilevante;

° è viziata da inesattezze di fatto nell' esame delle informazioni notificate;

° è frutto di un errore di diritto nell' interpretazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato;

° esclude ingiustamente l' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato al caso di specie.

Sul motivo relativo al fatto che la decisione è stata adottata attraverso un procedimento irregolare

24 A sostegno delle proprie conclusioni, tendenti a far constatare l' inesistenza della decisione, le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che occorre verificare se sia stato assicurato il rispetto del regolamento interno della Commissione e, in secondo luogo, che quest' ultima ha apportato unilateralmente talune modifiche al verbale di audizione.

Sulla prima parte del motivo, relativa alla violazione del regolamento interno della Commissione

25 Le ricorrenti sostengono che, alla luce del testo della decisione che è stato loro notificato, esse hanno motivo di dubitare che, nella fattispecie, siano state rispettate le formalità previste all' art. 12 del regolamento interno della Commissione 9 gennaio 1963, 63/41/CEE (GU 1963, n. 17, pag. 181), mantenuto provvisoriamente in vigore dall' art. 1 della decisione della Commissione 6 luglio 1967, 67/426/CEE (GU 1967, n. 147, pag. 1), modificato da ultimo dalla decisione della Commissione 8 gennaio 1986, 86/61/CEE/Euratom/CECA (GU L 72, pag. 34), in vigore all' epoca. Conseguentemente le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia prendere i provvedimenti istruttori volti a verificare se il procedimento è stato correttamente seguito e, in caso di dubbio, dichiari la decisione inesistente (sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e a./Commissione, Racc. pag. II-315).

26 La Commissione ritiene che gli antefatti della presente controversia siano notevolmente diversi da quelli della citata sentenza BASF e a./Commissione. Nel caso di specie, non sussiste alcun motivo perché il Tribunale debba ordinare la produzione del verbale della riunione del collegio dei Commissari e le ricorrenti non sarebbero legittimate a formulare tale domanda.

27 Il Tribunale ritiene che, in assenza di indizi che possano metterne in dubbio la validità, la decisione notificata alle ricorrenti, oggetto del presente ricorso, debba beneficiare della presunzione di validità inerente a tutti gli atti comunitari. Se le ricorrenti non apportano il minimo indizio tale da far venir meno questa presunzione, non spetta al Tribunale disporre i provvedimenti istruttori sollecitati. Il Tribunale ritiene inoltre che, per quanto riguarda la regolarità del procedimento di emissione della copia della decisione e della relativa notifica, anche supponendo provati i vizi che inficiano la validità di tale copia o la regolarità della sua notifica alle imprese, questi ultimi sarebbero comunque ininfluenti sulla legittimità o, a fortiori, sull' esistenza della decisione e sarebbero soltanto tali da incidere sul dies a quo del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, andando in senso contrario. Per giunta, come risulta dagli stessi termini del presente ricorso nella fattispecie, le ricorrenti hanno avuto la possibilità di prendere pienamente conoscenza della decisione e di far valere tutti i propri diritti di ordine procedurale. Nel caso in esame, le ricorrenti hanno infatti ricevuto una copia della decisione autenticata dal segretario generale della Commissione. In mancanza di seri indizi tali da far dubitare della sua regolarità, una siffatta copia fa fede (sentenza della Corte 17 ottobre 1989, cause riunite 97/87-99/87, Dow Chemical Iberica e a./Commissione, Racc. pag. 3165, punto 59, e sentenza del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione, Racc. pag. II-441, punti 24 e 25). Alla luce di quanto su riferito, la prima parte del motivo va dunque respinta.

Sulla seconda parte del motivo, relativa alle irregolarità da cui sarebbe viziato il verbale di audizione

28 Le ricorrenti fanno notare che la lettera della Commissione 14 ottobre 1991, con la quale esse venivano informate delle modifiche apportate al verbale di audizione, è stata indirizzata alle imprese stesse e non ai loro legali. Esse sostengono che, successivamente alla notifica della decisione, è loro apparso chiaro che la Commissione aveva unilateralmente apportato modifiche al verbale di audizione, prima del suo invio al comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti. Esse chiedono al Tribunale di prendere i provvedimenti istruttori necessari al fine di verificare se le modifiche apportate al verbale abbiano alterato i loro argomenti.

29 La Commissione sostiene che l' argomento delle ricorrenti, relativo al fatto che esse non sarebbero state avvisate delle modifiche apportate al verbale, è carente in fatto. Essa fa rinvio, a tal proposito, ad una lettera inviata alle ricorrenti il 14 ottobre 1991. La Commissione ritiene, comunque, che tali modifiche non alterino il senso delle dichiarazioni rese dalle parti in occasione della loro audizione.

30 In primo luogo, in risposta alla tesi della Commissione, secondo la quale le asserite modifiche, da essa apportate al verbale di audizione delle ricorrenti, sono state portate a conoscenza di queste ultime, contrariamente a quanto da loro sostenuto, con lettera della Commissione 14 ottobre 1991, il Tribunale rileva che tali imprese si sono limitate a replicare che la detta lettera era stata inviata a loro direttamente e non ai rispettivi legali. Tale circostanza non è tale da mettere in discussione la validità dell' informazione così portata a conoscenza delle imprese. In secondo luogo, il Tribunale osserva che le imprese, in tal modo debitamente informate delle modifiche apportate al verbale, non lamentano che tali modifiche alterino il senso delle loro dichiarazioni, né tantomeno asseriscono che queste abbiano inficiato la legittimità del parere del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti. Di conseguenza, e secondo una giurisprudenza ben consolidata, anche la seconda parte del motivo va respinta, senza che occorra disporre al riguardo alcun provvedimento istruttorio (sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 44/69, Buchler/Commissione, Racc. pag. 733, punto 17; 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619, punto 31; 10 luglio 1980, causa 30/78, Distillers Company/Commissione, Racc. pag. 2229; sentenze del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 45; 17 dicembre 1991, T-4/89, BASF/Commissione, Racc. pag. II-1523, punto 47; causa T-6/89, Enichem Anic/Commissione, Racc. pag. II-1623, punto 47; 10 marzo 1992, causa T-9/89, Huels/Commissione, Racc. pag. II-499, punto 79; causa T-12/89, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-907, e causa T-15/89, Chemie Linz/Commissione, Racc. pag. II-1275, punto 76).

31 Da quanto precede risulta che il primo motivo deve essere respinto nelle sue due parti e che, di conseguenza, vanno parimenti respinte le conclusioni miranti a far constatare l' inesistenza della decisione, senza che occorra che il Tribunale disponga la produzione dei documenti richiesti dalle ricorrenti.

Sul motivo relativo all' insufficienza di motivazione della decisione

32 Le ricorrenti sostengono, da un lato, che la decisione non è sufficientemente motivata e, dall' altro, che la motivazione della decisione non è sufficiente a giustificarne il dispositivo, il cui significato non sarebbe chiaro.

Sulla prima parte del motivo, relativa al fatto che la Commissione non ha tenuto sufficientemente conto degli argomenti delle ricorrenti

33 Le ricorrenti lamentano in primo luogo che il fatto che la Commissione non abbia preso sufficientemente in considerazione i loro argomenti equivale a un difetto di motivazione. Un valido esempio di tale insufficienza di motivazione sarebbe dato dal fatto che la Commissione ha fissato a dieci unità il limite di vendite effettuate da ogni aderente all' accordo sul territorio di un determinato rivenditore, al di sotto del quale non potrebbero essere diffuse le informazioni aggregate, limite che sarebbe troppo elevato e non terrebbe conto della realtà estremamente atomizzata del mercato. Non sarebbe del pari ammissibile la scelta dell' anno come periodo di riferimento. A tal proposito, peraltro, il punto 61 della decisione sarebbe talmente poco chiaro che gli aderenti all' accordo non sarebbero stati in grado di trarne un' interpretazione comune. In secondo luogo, le imprese sostengono che, ad eccezione di una nota in calce, la decisione non si pronuncia sul Data System, il che equivarrebbe ad una assenza di motivazione della decisione rispetto a tale sistema. In terzo luogo, le ricorrenti ritengono che la decisione non tenga conto del fatto che la maggior parte dei diritti nazionali consentano la trasmissione ai costruttori di informazioni relative alle immatricolazioni. In quarto e ultimo luogo, esse sostengono che, nella causa cosiddetta "Carte da parati del Belgio", la Corte ha dichiarato che la Commissione ha l' obbligo di esporre il proprio ragionamento in modo esplicito, allorquando, come nella fattispecie, la decisione "va notevolmente oltre le proprie decisioni precedenti" (sentenza della Corte 26 novembre 1975, causa 73/74, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a./Commissione, Racc. pag. 1491, punto 33). Nel caso in esame la Commissione sarebbe chiaramente venuta meno a tale obbligo.

34 La Commissione rammenta che, nella sua prassi decisionale, esistono numerose decisioni relative a scambi di informazioni. Tali decisioni non potrebbero essere ignorate, come precedenti della presente controversia, per il solo fatto che non riguardano beni durevoli. Del pari sarebbe inesatta l' affermazione delle ricorrenti in base alla quale la decisione sarebbe la prima a riguardare uno scambio di informazioni relativo a vendite pregresse. La Commissione aggiunge che comunque la decisione è sufficientemente motivata, per cui l' argomento relativo all' inosservanza dei principi posti dalla citata sentenza "Carte da parati del Belgio" andrebbe disatteso. La decisione non andrebbe oltre i principi precedentemente stabiliti, ma si limiterebbe a darvi applicazione nel caso particolare del mercato considerato. Essa sarebbe quindi sufficientemente motivata ai sensi della sentenza "Carte da parati del Belgio". In particolare, dalla decisione si evincerebbe in modo chiaro che le restrizioni alla concorrenza derivanti dallo scambio di informazioni non sono indispensabili e che, qualora non ricorra uno dei presupposti di cui all' art. 85, n. 3, del Trattato, la Commissione può respingere la domanda di esenzione senza procedere all' esame degli altri presupposti (sentenza della Corte 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Racc. pag. 457).

35 Il Tribunale osserva che la Commissione, la quale ha, in primo luogo, rilevato ai punti 33 e 65 della decisione l' incompatibilità del Data System con l' art. 85, n. 1, del Trattato, in considerazione del fatto che tale sistema di scambio di informazioni rispecchierebbe, mutatis mutandis, il sistema anteriore, e, in secondo luogo, l' incompatibilità dello scambio di informazioni con l' art. 85, n. 3, del Trattato, in quanto le restrizioni alla concorrenza non erano indispensabili, ha sufficientemente motivato in diritto la decisione su questo punto, a prescindere, in questa fase dell' esame della controversia, da qualsiasi considerazione circa la fondatezza di tale motivazione. Per quanto riguarda l' argomento relativo all' inosservanza dei principi posti dalla Corte nella citata sentenza "Carte da parati del Belgio", il Tribunale ricorda che, ai sensi di tale sentenza, mentre la Commissione può motivare in modo relativamente sommario una decisione che va ad inserirsi nell' ambito di una giurisprudenza ben consolidata, l' obbligo di motivazione che incombe alla Commissione diviene, per contro, più rigoroso qualora la decisione da essa adottata vada "notevolmente oltre" lo stato della giurisprudenza esistente alla data della decisione (punti 31 e seguenti). Nel caso di specie il Tribunale ritiene che, come fatto giustamente presente dalla Commissione e come verrà esposto in seguito nella motivazione della presente sentenza (v., in prosieguo, punto 90), la decisione si limiti a dare applicazione, a un mercato peculiare, qual è quello dei trattori agricoli nel Regno Unito, ai principi posti dalla prassi decisionale anteriore della Commissione. Per questi motivi, e senza che a tal proposito vi sia bisogno di procedere all' esame dei diversi ordinamenti giuridici degli Stati membri, le ricorrenti non possono dolersi dell' inosservanza, da parte della Commissione, dei principi in precedenza ricordati, enunciati dalla Corte nella citata sentenza "Carte da parati del Belgio".

Sulla seconda parte del motivo, relativa alla formulazione imprecisa del dispositivo della decisione

36 Le ricorrenti sostengono che la portata del dispositivo della decisione non risulta in modo chiaro dalla relativa motivazione, nel mancato rispetto della giurisprudenza (sentenza Consten e Grundig/Commissione, citata). Gli artt. 1 e 2 del dispositivo della decisione non solo si baserebbero su errori di fatto e di diritto, ma non troverebbero nemmeno sostegno nella motivazione della decisione stessa, di guisa che i suoi destinatari si sarebbero trovati nell' impossibilità di conformarvisi. Inoltre, l' art. 2 del dispositivo, relativo alla valutazione dell' accordo in riferimento all' art. 85, n. 3, del Trattato, sarebbe inconciliabile con le precedenti decisioni della Commissione. Il rispetto del principio di proporzionalità imporrebbe infatti alla Commissione, qualora, come nel caso in esame, ravvisi in un accordo clausole che non possono formare oggetto di esenzione, di accordare il beneficio dell' esenzione stessa, salvo la rinuncia a tali clausole. Inoltre, le ricorrenti si sarebbero trovate nell' impossibilità di stabilire, con precisione, la portata dell' obbligo a loro imposto dall' art. 3 del dispositivo della decisione di astenersi dal concludere accordi aventi un oggetto identico o equivalente a quello dello scambio di informazioni di cui trattasi. La mancanza di chiarezza del dispositivo della decisione avrebbe costretto l' AEA a procedere a una nuova notifica.

37 La Commissione ritiene che il riferimento alla sentenza Consten e Grundig/Commissione non sia pertinente. Nel caso in esame, infatti, è proprio l' accordo di scambio di informazioni, di per sé, ad essere anticoncorrenziale e non l' una o l' altra clausola dello stesso. Precisando a quali condizioni essa non avrebbe sollevato obiezioni nei confronti dell' accordo di scambio di informazioni, la Commissione avrebbe correttamente adempiuto l' obbligo richiesto dalla citata sentenza Consten e Grundig/Commissione, secondo il quale, quando la Commissione non menziona nel dispositivo della decisione quali parti di un accordo sono in contrasto con l' art. 85, n. 1, del Trattato, deve dar conto nella motivazione delle ragioni per cui ritiene che tali parti non siano separabili dall' insieme dell' accordo. Facendo riferimento al principio interpretativo di un dispositivo, enunciato dalla Corte nella sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione (Racc. pag. 1663), la Commissione ritiene che il dispositivo della decisione sia chiaro, in particolare alla luce del suo punto 61.

38 Il Tribunale ricorda che, nella citata causa Consten e Grundig/Commissione, la Corte ha deciso, a proposito dell' interpretazione dell' art. 85, n. 2, del Trattato, che la nullità del contratto contemplata da tale disposizione deve limitarsi alle sole clausole contrattuali che presentano un carattere anticoncorrenziale, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, ogni qual volta esse sono separabili dal resto del contratto. Secondo la giurisprudenza invocata, infatti, il contratto deve essere dichiarato nel suo insieme contrario all' art. 85, n. 1, del Trattato solo qualora l' unitarietà del contratto sia tale che non sia possibile isolarne le clausole anticoncorrenziali. In quell' occasione la Corte ha precisato che, in quest' ultima ipotesi, spetta alla Commissione "precisare nella motivazione le ragioni per cui dati elementi le sembravano essenziali per l' accordo" (sentenza Consten e Grundig/Commissione, citata, pag. 522). Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene che la tesi delle ricorrenti su questo punto non sia fondata. Infatti, in primo luogo, risulta chiaramente dal tenore della decisione che, come peraltro sostenuto dalla Commissione, è proprio il sistema di scambio di informazioni nel suo insieme che si ritiene presenti, nella fattispecie, un carattere anticoncorrenziale e non la comunicazione fra imprese di singole informazioni puntuali, inserita nel contesto di un accordo di scambio di informazioni tra imprese. In secondo luogo il Tribunale considera, comunque, che la giurisprudenza della Corte relativa all' interpretazione dell' art. 85, n. 2, del Trattato, quale sancita nella citata sentenza Consten e Grundig/Commissione, non può essere puramente e semplicemente trasposta nel caso di esame di una domanda di esenzione presentata ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato, in quanto, in quest' ultima ipotesi, spetta alla Commissione, onde rispondere alla domanda delle imprese all' origine della notifica sottoposta al suo esame, prendere posizione nei confronti del contratto notificatole, salvo ottenere dalle parti, nel corso dell' istruttoria della pratica, singole modifiche del contratto così come notificato.

39 Quanto all' argomento relativo ad una difficoltà di interpretare l' art. 3 del dispositivo della decisione, secondo il quale le imprese devono astenersi dal partecipare a qualsiasi sistema di scambio di informazioni che abbia uno scopo identico o equivalente a quello dell' accordo all' origine delle domande di esenzione, il Tribunale ritiene che tale articolo sia puramente dichiarativo. L' art. 85, n. 1, del Trattato enuncia infatti un divieto di principio rispetto agli accordi che presentano un carattere anticoncorrenziale. Tale disposizione inderogabile si impone quindi alle imprese ricorrenti a prescindere da qualsiasi ingiunzione della Commissione al riguardo, dato almeno che la Commissione, come ha fatto nel caso in esame e precisamente ai punti 16 e 61 della motivazione della decisione, nonché al citato art. 1 del dispositivo, pone le imprese, che hanno diritto alla certezza del diritto delle proprie transazioni, in grado di conoscere entro quali limiti il sistema di scambio di informazioni cui partecipano sia lecito. A tal proposito risulta, in particolare, dal punto 50 della motivazione della decisione, che non è in alcun modo contraddittorio rispetto alla formulazione del dispositivo, che la conoscenza delle vendite dei concorrenti, a fini "storici", non sia illegittima. In definitiva, nell' eventualità in cui la Commissione intendesse vietare un altro sistema di scambio di informazioni al quale prendessero parte le ricorrenti, essa potrebbe fondarsi direttamente sull' art. 85, n. 1, del Trattato, prescindendo dall' art. 3 del dispositivo della decisione. Come sostiene la Commissione, il dispositivo della decisione, letto alla luce della relativa motivazione, e in particolare dei punti 16 e 61, è quindi chiaro. Ne consegue che la seconda parte del motivo va disattesa.

40 Da quanto precede deriva che il secondo motivo deve essere respinto.

Sul motivo relativo al fatto che la decisione si fonderebbe su un' erronea definizione del prodotto in questione e del mercato rilevante

Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

41 Secondo le ricorrenti, la parte della decisione dedicata alla descrizione dei fatti è viziata da errori riguardanti la descrizione del prodotto e l' analisi del mercato. Tali errori di fatto inficerebbero la legittimità della decisione in quanto riguarderebbero le basi stesse sulle quali la Commissione fonda la sua valutazione giuridica.

42 Le ricorrenti sostengono che la decisione non contiene alcuna descrizione del prodotto e si sforza di dare l' immagine di un mercato concentrato, mentre invece si tratta di un mercato aperto e soggetto alla concorrenza. Sotto il profilo della domanda, anzitutto, la decisione ignorerebbe le caratteristiche del mercato e da tale constatazione trarrebbe conclusioni errate. Trattandosi di un mercato sostitutivo, solo la diversificazione e l' innovazione consentirebbero di stimolare la domanda, sicché la mancata conoscenza dettagliata di quest' ultima esporrebbe i costruttori a rischi in materia di investimenti. Sotto il profilo dell' offerta, la decisione darebbe un' idea inesatta del mercato. I primi quattro costruttori, infatti, le cui quote di mercato sarebbero in evoluzione, deterrebbero meno del 50% del mercato comunitario, dovrebbero far fronte ad importanti processi di ristrutturazione e si scontrerebbero con una forte concorrenza. Le quote di mercato dei principali fornitori avrebbero subito una drammatica flessione, mentre quelle degli altri concorrenti si sarebbero accresciute. L' identità di tali ditte sarebbe cambiata di modo che le imprese in posizione di "leader" non sarebbero le stesse che rivestivano tale ruolo al momento della creazione del sistema di scambio di informazioni. L' affermazione della Commissione, secondo la quale esisterebbero forti barriere di accesso al mercato, sarebbe inesatta. In complesso, l' accordo, lungi dall' irrigidire il mercato, contribuirebbe alla sua trasparenza.

43 Quanto all' analisi del prodotto, le ricorrenti contestano l' affermazione della decisione secondo la quale i diversi tipi di prodotto sarebbero ampiamente sostituibili. Esse sostengono che l' accordo non classificava i trattori solamente in base alla potenza e al tipo di trasmissione, ma anche, e in modo più significativo, in base al modello. A tal proposito, le ricorrenti ritengono che la prassi sancita dalla Commissione prescinda dall' esame effettivo delle modalità di funzionamento del mercato, sicché essa avrebbe ravvisato una violazione "in sé", in contrasto sia con la giurisprudenza della Corte sia con la precedente prassi decisionale della Commissione e con la relativa dottrina, risultante da svariate "comunicazioni" o dalle proprie relazioni annuali sulla politica di concorrenza.

44 Quanto, infine, alla definizione geografica del mercato, le ricorrenti ritengono che il riferimento al campo di applicazione della normativa nazionale in questione sia un metodo piuttosto sommario di delimitazione geografica del mercato. In occasione dell' acquisto della Ford da parte della FIAT, la Commissione, nella sua decisione sulla compatibilità dell' 8 febbraio 1991, emanata in forza dell' art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (versione rivista pubblicata nella GU 1990, L 257, pag. 13), avrebbe assunto un atteggiamento contrario a quello adottato nella fattispecie, facendo intendere che all' interno della Comunità i mercati nazionali avrebbero potuto scomparire. Orbene, la definizione del mercato di riferimento rivestirebbe un' importanza tanto più grande nel caso in esame in quanto la decisione avrebbe riconosciuto l' esistenza di forti posizioni detenute dai principali costruttori e di barriere di accesso, due nozioni che non avrebbero alcun senso se non fosse prima stabilito il carattere nazionale del mercato di riferimento. Di fatto, taluni elementi farebbero pensare che il mercato sia, se non mondiale, quanto meno europeo.

45 Secondo la Commissione, il contrasto fra le parti si fonda essenzialmente sulla natura del mercato dei trattori nel Regno Unito e sulle conseguenze che occorre desumerne alla luce del diritto comunitario della concorrenza. A parere della convenuta, si tratta di un mercato ristretto, fortemente concentrato, che presenta forti barriere di accesso. La Commissione rammenta che non è affatto tenuta a rispondere a tutte le circostanze di fatto fatte valere dalle imprese e che essa ha potuto mantenere la propria posizione, espressa fin dalla comunicazione degli addebiti, avendo esaminato tutti gli elementi di prova forniti dalle ricorrenti (conclusioni dell' avvocato generale Sir Gordon Slynn annesse alla sentenza della Corte 21 febbraio 1984, causa 86/82, Hasselblad/Commissione, Racc. pag. 883, in particolare pag. 913). La Commissione ritiene inoltre inesatta l' affermazione delle ricorrenti secondo la quale essa non avrebbe effettuato alcun esame del prodotto.

46 La Commissione fa ancora valere che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, essa ha correttamente esaminato il mercato pervenendo tuttavia a conclusioni diverse dalle loro. Per quanto riguarda l' esame per prodotto, essa respinge i criteri di differenziazione proposti dalle ricorrenti. Essa non concorda neppure con l' esame del mercato proposto da queste ultime, in base al quale si tratterebbe di un mercato aperto. Quest' ultimo, invece, sarebbe essenzialmente un mercato di rinnovamento, caratterizzato da una concorrenza imperfetta, di tipo oligopolistico, dominato da cinque imprese, nel quale la fedeltà alla marca sarebbe una fattore importante. L' offerta riguarderebbe prodotti sostituibili. La Commissione non contesta il fatto che il trattore sia un prodotto "eterogeneo", ma non concorda con le ricorrenti quanto alla portata di tale disparità. Se l' offerta è relativamente diversificata, ciò dovrebbe essere valutato considerata la natura della domanda. Il fatto che le rispettive quote di mercato di ciascuno dei principali concorrenti siano cambiate non è necessariamente dovuto all' intensità della concorrenza sul mercato di cui trattasi.

47 La tesi delle ricorrenti, secondo la quale i fornitori accrescono i propri investimenti per far fronte a una domanda stagnante, non troverebbe riscontro nella realtà di un mercato il cui tasso di concentrazione sarebbe in aumento. Allo stesso modo, la Commissione non condivide la tesi delle ricorrenti in base alla quale essa avrebbe, a torto, descritto il mercato di riferimento come un mercato chiuso e caratterizzato da forti barriere di accesso. Secondo la Commissione, infatti, un mercato nel quale i quattro costruttori principali detengono una quota preponderante e nel quale sussiste uno scarto notevole fra tale quota e quella detenuta dagli altri operatori è un mercato che presenta forti barriere di accesso.

48 Infine, quanto alla definizione geografica del mercato di riferimento, la Commissione ritiene di averlo giustamente limitato a quello del Regno Unito in quanto il sistema informativo in questione trarrebbe origine dalla raccolta di informazioni ottenute attraverso un modulo amministrativo il cui utilizzo è esclusivamente limitato al territorio del Regno Unito. La Commissione ritiene infine che, tenuto conto della fedeltà alla marca, l' elasticità della domanda rispetto ai prezzi sia scarsa. Il sistema di scambio di informazioni consentirebbe quindi agli aderenti all' accordo di mantenere nel Regno Unito un livello generale di prezzi elevato.

Giudizio del Tribunale

° Quanto al mercato del prodotto

49 Occorre ricordare che l' art. 85 del Trattato vieta tutti gli accordi fra imprese che abbiano un oggetto o un effetto anticoncorrenziale. Nel caso in esame, non viene asserito che il sistema di scambio di informazioni di cui trattasi abbia un oggetto anticoncorrenziale. Di conseguenza può eventualmente essere censurato solo per i suoi effetti sul mercato (v., a contrario, sentenza Consten e Grundig/Commissione, citata). In quest' ipotesi, secondo una giurisprudenza costante, occorre valutare gli eventuali effetti anticoncorrenziali dell' accordo con riferimento al gioco della concorrenza che si verificherebbe effettivamente "in mancanza dell' accordo litigioso" (sentenza della Corte 30 giugno 1966, causa 56/65, Société technique minière, Racc. pag. 262).

50 Il Tribunale ritiene che, onde stabilire se la Commissione, come lamentano le ricorrenti, abbia tenuto conto, nella decisione, delle caratteristiche proprie del mercato considerato, bisogna valutare, da un lato, la fondatezza della definizione del mercato del prodotto e, dall' altro, l' esattezza delle caratteristiche di funzionamento del mercato, quali rilevate dalla decisione.

51 In primo luogo, quanto alla definizione del mercato del prodotto occorre valutare il grado di sostituibilità del prodotto stesso. A tal riguardo il Tribunale ritiene che l' argomento delle ricorrenti, in base al quale la decisione prescinderebbe da qualsiasi esame del mercato del prodotto, non meriti accoglimento, in quanto risulta in modo abbastanza chiaro dalla decisione che essa si basa sull' assunto che il mercato rilevante è quello dei trattori agricoli nel Regno Unito. Considerato inoltre che la partecipazione al controverso sistema di scambio di informazioni è sottoposta al solo possesso della qualità di costruttore o importatore nel Regno Unito di trattori agricoli, e non solamente di una determinata categoria di trattori agricoli, le ricorrenti non possono legittimamente sostenere che la definizione del mercato del prodotto sia errata e che i vari tipi di trattori agricoli non siano ampiamente sostituibili. Da tale constatazione il Tribunale desume, infatti, che le imprese definiscono esse stesse la propria posizione concorrenziale nell' ambito dell' accordo rispetto alla nozione generale di trattore agricolo, quale adottata dalla Commissione.

52 Per quanto riguarda, invece, la valutazione del carattere oligopolistico del mercato di riferimento, le censure rivolte dalle ricorrenti nei confronti della tesi della Commissione, secondo cui il mercato è dominato da quattro imprese che rappresentano fra il 75 e l' 80% del mercato, vanno disattese, in quanto il prospetto raffigurante l' evoluzione del mercato, prodotto dalle ricorrenti medesime quale allegato 10 del ricorso, dimostra la stabilità della sua caratteristica principale, ossia del suo carattere fortemente oligopolistico. Da tale documento risulta, infatti, che la quota di mercato cumulativa dei quattro principali fornitori ammontava all' 82,4% nel 1991 contro l' 82,3% nel 1979. Una lettura attenta di tale documento rivela inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, una relativa stabilità delle singole posizioni dei principali operatori, fatta eccezione per l' impresa John Deere, la cui quota di mercato è raddoppiata nel corso di tale periodo. Tuttavia, come giustamente sottolineato dalla Commissione, tale caso isolato di penetrazione nel mercato, opera di un potente costruttore americano, non basta ad inficiare le conclusioni della convenuta, secondo le quali il mercato è caratterizzato da una relativa stabilità delle posizioni dei concorrenti e da elevate barriere di accesso. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 692A0034.1

53 Tali barriere consistono in particolare nella necessità, per un nuovo concorrente, di disporre di una rete distributiva sufficientemente folta. Emerge inoltre dall' istruttoria che, come precisato nella decisione, in particolare ai punti 35, 38 e 51, le importazioni nel Regno Unito di trattori agricoli di potenza superiore ai 30 HP sono limitate, come viene confermato sia dalla relazione sul settore delle attrezzature agricole nella Comunità europea, prodotto agli atti dalla Commissione in risposta ad un quesito scritto posto dal Tribunale, sia dalle informazioni comunicate dalle ricorrenti medesime, le quali mostrano che le importazioni riguardano prodotti per lo più non sostituibili, in quanto, in base alle statistiche doganali, su 3 862 veicoli nuovi importati nel 1991, 2 212 hanno una potenza inferiore a 25 kw. Tale analisi, infine, non è contraddetta dall' esame della struttura dell' offerta residua, il cui carattere estremamente atomizzato rafforza, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, le posizioni detenute dalle imprese di maggiore importanza.

54 Nel complesso, il Tribunale ritiene quindi che l' affermazione della Commissione, secondo la quale il mercato di riferimento presenta il carattere di un oligopolio chiuso, sia corretta.

55 Da quanto precede risulta che le ricorrenti non hanno addotto indizi seri, tali da dimostrare che la definizione e l' analisi del funzionamento del mercato rilevante a cui la Commissione ha proceduto sono viziate da un errore manifesto di valutazione.

° Quanto al mercato geografico

56 Il Tribunale ritiene che, dal punto di vista geografico, il mercato di riferimento possa definirsi come la zona all' interno della quale le condizioni di concorrenza, e in particolare la domanda dei consumatori, presentano caratteristiche sufficientemente omogenee (v., per analogia, sentenza della Corte 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands/Commissione, Racc. pag. 207, punto 11). Dato quanto sopra, non è escluso che, come affermato dalla Commissione nella citata decisione dell' 8 febbraio 1991, il mercato dei trattori agricoli debba essere qualificato come un mercato di dimensioni comunitarie. Tuttavia, anche dando per accettata tale soluzione, essa non è comunque di ostacolo a che, nell' ipotesi in cui, come nella fattispecie, la pratica censurata sia geograficamente circoscritta al territorio di uno Stato membro, il mercato in questione, all' interno del quale devono misurarsi gli effetti della pratica stessa, venga definito come un mercato di dimensioni nazionali. In questa ipotesi, infatti, sono i fornitori stessi che, per il solo fatto del loro comportamento, hanno conferito a tale mercato le caratteristiche di un mercato nazionale.

57 Da quanto precede risulta che le ricorrenti non hanno dato prova dell' esistenza di un errore manifesto di valutazione commesso dalla Commissione circa la definizione e le modalità di funzionamento del mercato di riferimento, e che, di conseguenza, il presente motivo deve essere respinto.

Sul motivo relativo alla circostanza che l' analisi delle informazioni comunicate è affetta da errori di fatto

Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

58 Per quanto concerne la descrizione dell' accordo e del Data System, le ricorrenti ritengono che non sia esatto affermare, come fa la decisione, che l' accordo, quale notificato nel 1988, esiste fin dal 1975. Il sistema notificato, infatti, differirebbe da quello precedente. L' affermazione contenuta nei punti 14 e 15 della decisione, secondo cui il modulo V55 contiene il nome della persona che ha in custodia il veicolo e secondo cui tale informazione viene comunicata agli aderenti all' accordo, sarebbe inesatta. Secondo le ricorrenti, l' amministrazione chiede ai rivenditori solamente di indicare il codice di avviamento postale del luogo di residenza dell' acquirente, senza che tale informazione consenta al costruttore di entrare in relazione con tale acquirente. Le ricorrenti sostengono che, di fatto, la SIL non estraeva dai moduli V55, al fine di elaborarli e inviarli agli aderenti all' accordo, i codici di avviamento postale completi delle persone che hanno in custodia il veicolo, ma si limitava ad annotare le quattro o cinque cifre di detto codice che consentono di individuare il luogo di immatricolazione fra le circa 8 250 zone postali del Regno Unito.

59 Tuttavia, contrariamente a quanto riportato ai punti 6 e 49 della decisione, tale ripartizione non rivelerebbe alcuna irregolarità. Le circoscrizioni territoriali dei concessionari verrebbero determinate, in modo completamente autonomo, da ciascun costruttore e sarebbero note a lui solo e alla SIL, alla quale verrebbero comunicate a fini statistici. Le ricorrenti contestano il concetto di "zona di concessione identificata mediante (un) codice di avviamento postale a cinque cifre", il quale, a parer loro farebbe erroneamente intendere che la zona di concessione coincida con l' ambito territoriale corrispondente ad un numero di codice di avviamento postale. Esse contestano, inoltre, l' affermazione, contenuta nella decisione, in base alla quale le informazioni comunicate danno luogo ad un sistema completamente trasparente, in quanto, in un mercato di prodotti eterogenei, in cui la concorrenza sui prezzi si combina con una concorrenza su elementi indipendenti dal prezzo, l' informazione su vendite pregresse può dar luogo soltanto ad una trasparenza assai imperfetta.

60 Le ricorrenti sottolineano che le informazioni scambiate riguardano le immatricolazioni e non le vendite. Mancando uno scambio di informazioni sui prezzi, la concorrenza su questi ultimi resterebbe intatta e in caso di riduzioni o di sconti sarebbe impossibile qualsiasi misura di ritorsione. Occorrerebbe inoltre rettificare l' analisi delle informazioni, di cui al punto 26 della decisione, comunicate agli aderenti e concernenti le vendite effettuate dai rispettivi rivenditori, in quanto le informazioni così raccolte verrebbero utilizzate solamente nell' ambito dei rapporti fra costruttori e rispettivi rivenditori e non alla stregua di uno scambio di informazioni fra i diversi costruttori.

61 Per quanto riguarda, infine, il legame che la decisione tenterebbe di stabilire fra il sistema di scambio di informazioni e le restrizioni alle importazioni parallele, i membri dell' AEA interessati avrebbero stabilito che le informazioni in loro possesso riguardanti tali importazioni non provenivano dal controverso sistema di scambio di informazioni. Le ricorrenti ritengono che la Commissione affermi ingiustamente che i cambiamenti derivanti dalla nuova notifica non sarebbero significativi, dato che essa avrebbe omesso di tener conto del fatto che, in base ai dati del nuovo sistema, l' informazione relativa alle vendite effettuate dal singolo costruttore, tramite il rispettivo rivenditore, riguarderebbe solo le vendite effettuate da un rivenditore sul proprio territorio. Esse rilevano che l' elenco delle modifiche apportate al sistema in occasione della seconda notifica, quale risulta nel controricorso della Commissione, non tiene conto del fatto che l' informazione sui dati di immatricolazione riferiti ai singoli membri non verrebbe diffusa su base mensile, bensì trimestrale.

62 A parere della Commissione, le ricorrenti contestano l' interpretazione delle informazioni notificate per quanto riguarda la durata dell' accordo, la rilevanza dei codici di avviamento postale nel funzionamento dell' accordo e, infine, la portata della seconda notifica.

63 Per quanto concerne, in primo luogo, la durata dell' accordo, l' asserzione delle ricorrenti, secondo la quale l' accordo non sarebbe esistito a partire dal 1975, sarebbe nuova. Fino al deposito dell' atto introduttivo del ricorso, infatti, le ricorrenti non avrebbero operato alcuna distinzione fra l' accordo notificato e il sistema di scambio di informazioni esistente in precedenza.

64 Per quanto concerne, in secondo luogo, l' importanza dei codici di avviamento postale nel funzionamento dell' accordo, dalla decisione, ed in particolare dai relativi punti 6 e 49 della stessa, si desumerebbe che la Commissione ha ritenuto che gli aderenti all' accordo abbiano concordato un sistema di organizzazione delle zone di vendita dei rispettivi rivenditori che, pur lasciando ad ogni costruttore il compito di stabilire l' organizzazione della propria rete, ha contribuito alla precisione e alla trasparenza delle informazioni trasmesse. Allo stesso modo, è in riferimento all' utilizzo che viene fatto del codice di avviamento postale che andrebbero intese le considerazioni contenute nel ricorso sul nome e sull' indirizzo della persona che ha in custodia il veicolo; le asserzioni del ricorso, su tale punto, sarebbero del tutto inconferenti. L' accordo nonché il Data System fornirebbero in tal modo uno strumento per procedere a uno scambio di dati su base unificata. Essi consentirebbero a tutti i membri di sapere che informazioni equivalenti alle statistiche alle quali ognuno di loro ha possibilità di accesso sono parimenti accessibili agli altri aderenti all' accordo. Secondo la Commissione, tale sistema avrebbe l' effetto di ridurre l' incertezza fra i concorrenti e di eliminare la "concorrenza occulta" definita al punto 37, prima frase, della decisione.

65 In terzo luogo, per quanto riguarda la portata della seconda notifica, la Commissione ritiene che nel punto 65 della decisione siano esposti i motivi in base ai quali essa ha ritenuto che tale seconda notifica non presentasse significative differenze rispetto all' accordo. La Commissione considera che, alla stessa stregua del sistema che ha formato oggetto della prima notifica, il Data System consente l' identificazione delle vendite dei concorrenti, nonché l' identificazione delle vendite effettuate da un rivenditore all' esterno della zona a lui assegnata. Pur riconoscendo che la seconda notifica apporta talune modifiche positive rispetto alla prima, la Commissione ritiene che essa non potesse concedere a tale seconda notifica il beneficio dell' esenzione di cui all' art. 85, n. 3, del Trattato, giacché il sistema notificato conservava il principio di uno scambio mensile di informazioni, ivi comprese informazioni disaggregate per modello, tali da consentire di identificare le vendite e le quote di mercato di ogni concorrente, in base ad una ripartizione geografica compresa fra il livello nazionale o regionale e il territorio di ogni rivenditore e le zone postali. In riferimento al punto 61, secondo capoverso, della decisione, la Commissione ritiene che le ricorrenti siano perfettamente al corrente del fatto che, a suo parere, da un lato non possono scambiarsi informazioni a livello delle circoscrizioni locali e che, dall' altro, lo scambio di informazioni sul piano delle grandi aree geografiche può solo riferirsi a periodi annuali e riguardare l' anno precedente a quello di diffusione dell' informazione. In risposta a un quesito scritto del Tribunale, la Commissione, per quanto riguarda le informazioni che consentono di identificare il volume d' affari e le quote di mercato dei membri e dei rivenditori per periodi mensili, fa riferimento ai paragrafi B e C dell' allegato 2 della seconda notifica.

Giudizio del Tribunale

° Sull' interpretazione del punto 14 della decisione

66 In via preliminare, il Tribunale osserva che, all' atto della riunione informale con le parti, tenutasi il 7 dicembre 1993, la Commissione ha espressamente ammesso che il punto 15 della decisione, in base al quale le informazioni di cui al punto 14 vengono trasmesse agli aderenti all' accordo "sotto forma di segnalazioni periodiche e analisi", va interpretato nel senso che le informazioni registrate dalla SIL vengono comunicate agli aderenti all' accordo sotto forma di segnalazioni periodiche e analisi descritte nei paragrafi successivi della decisione e non significa affatto che tutte le informazioni previste al punto 14 vengono comunicate agli aderenti all' accordo, dopo essere state elaborate dalla SIL. Anche ammettendo che tale interpretazione possa essere considerata come un errore di fatto, il Tribunale ritiene che essa non sia tale da mettere in discussione la legittimità della decisione, dato che i punti 18, 37, 38, 40, 41, 45, 55 e 63 della decisione non sono comunque in alcun modo viziati da tale errore di fatto. E' vero, infatti, da un lato, che il punto 18 della decisione fa parte della valutazione in fatto, mentre, dall' altro, le ricorrenti, contrariamente a quanto da esse sostenuto nel corso della fase orale del procedimento, non hanno dimostrato che anche l' ultima frase del punto 37, l' ultima frase del terzo trattino del punto 38, la prima frase del punto 40, la frase di cui al secondo trattino del punto 41, in fine, la seconda frase del punto 45, il punto 55, l' ultima frase del punto 63 nonché la terza frase del punto 65 siano viziate dall' errore di fatto eventualmente commesso dalla Commissione al punto 14 della decisione.

67 Più precisamente, l' asserzione contenuta nell' ultima frase del punto 37 della decisione in base alla quale "l' effetto di neutralizzazione e, quindi, stabilizzazione delle rispettive posizioni di mercato da parte delle imprese oligopolistiche è in questo caso quasi scontato poiché sui membri dell' ATRE non si esercitano pressioni concorrenziali esterne ad eccezione delle importazioni parallele che sono comunque sottoposte a stretta sorveglianza, come si è detto più sopra" non può dirsi inesatta, dato che, come già detto in precedenza (v., supra, punto 52), è sufficientemente dimostrato che il mercato dei trattori agricoli nel Regno Unito presenta il carattere di un oligopolio chiuso.

68 Del pari, l' ultima frase del terzo trattino del punto 38 della decisione, secondo la quale "queste informazioni si possono ottenere anche dai clienti, i quali tengono al corrente i rivenditori dei prezzi praticati dalla concorrenza in un determinato territorio", si limita a render conto di una modalità probabile di funzionamento del mercato, in considerazione delle sue caratteristiche, precedentemente analizzate, senza voler comunque mettere in relazione tale modalità di funzionamento del mercato col controverso sistema di scambio di informazioni.

69 Quanto alla prima frase del punto 40 della decisione che precisa che "pertanto, gli unici dati di grande importanza, ancorché difficili da ottenere, sono l' esatto volume delle vendite di ciascun costruttore e rivenditore; chi ottiene questi dati è in grado di prendere nota istantaneamente delle variazioni che si verificano nel volume delle vendite e nelle quote di mercato di ciascun membro dell' oligopolio, nonché delle vendite di ciascun rivenditore nei rispettivi territori", le ricorrenti non forniscono alcuna prova del fatto che, come da esse sostenuto nel corso della fase orale del procedimento, tale frase faccia riferimento, al tempo stesso, ai rivenditori facenti parte di una rete di distribuzione e a quelli appartenenti alle reti di distribuzione dei concorrenti.

70 Per quanto riguarda la frase contenuta nel secondo trattino del punto 41, in fine, secondo la quale le informazioni raccolte permettono ad ogni aderente "di accertarsi se ed in che misura la strategia commerciale dei concorrenti abbia avuto successo", è fuor di dubbio che il controverso sistema di scambio di informazioni, consentendo ad ogni aderente di stabilire la propria posizione sul mercato rispetto a quella della concorrenza, consente, al tempo stesso, di valutare l' efficacia della strategia commerciale dei concorrenti.

71 La seconda frase del punto 45, a sua volta, recita: "la conoscenza accurata dell' andamento delle vendite dei trattori sul mercato britannico mette i membri dell' ATRE nelle migliori condizioni di difendere le proprie posizioni rispetto alle imprese che non ne fanno parte". Orbene, come verrà dimostrato in seguito (v. punto 91), è abbastanza certo che il sistema di scambio di informazioni attribuisca agli aderenti all' accordo un vantaggio concorrenziale senza che occorra, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, che a tal fine essi abbiano a disposizione informazioni riguardanti i costruttori e i distributori che non aderiscono all' accordo.

72 Il punto 55 della decisione, alla stessa stregua dell' ultima frase del punto 63, riguarda le vendite effettuate sul territorio di ciascun rivenditore dagli aderenti. A tal proposito le ricorrenti, senza contestare l' analisi del sistema quale risulta ai punti 55 e 63 della decisione, si limitano a ricordare che il sistema di scambio di informazioni descritto è quello derivante dalla prima notifica e non riguarda il Data System. Dato che la decisione non pretende affatto che il sistema descritto ai punti 55 e 63 della decisione si applichi anche al Data System, le ricorrenti non hanno assolutamente provato il preteso errore.

73 Alla luce di quanto precede, risulta che, come si è detto sopra (v. punto 66), le ricorrenti non hanno dimostrato, contrariamente a quanto da loro sostenuto, che gli errori di fatto eventualmente commessi dalla Commissione al punto 14 della decisione siano tali da inficiare la legittimità di quest' ultima.

° Sugli altri pretesi errori di fatto

74 Per quanto riguarda, in primo luogo, l' elaborazione, effettuata dalla SIL, delle informazioni relative ai codici di avviamento postale delle persone che hanno in custodia i veicoli immatricolati, risulta dalla formulazione stessa del punto 14 della decisione, che fa chiaramente riferimento a un codice di avviamento postale a cinque cifre, che l' argomento delle ricorrenti, secondo il quale la Commissione ha commesso un errore di fatto nel ritenere che la SIL rilevasse dal modulo V55 le sette cifre del codice di avviamento postale delle persone che hanno in custodia i veicoli immatricolati, è carente in fatto.

75 In secondo luogo, per quanto concerne l' organizzazione delle zone di rivendita, le ricorrenti non hanno dato prova dell' esistenza di errori di fatto nella valutazione della Commissione, secondo cui tali zone vengono determinate in relazione alle zone postali, prese isolatamente o a gruppi.

76 Per quanto riguarda, in terzo luogo, l' argomento delle ricorrenti in base al quale l' ultimo capoverso del punto 26 della decisione dovrebbe essere interpretato nel senso che i costruttori hanno messo in atto uno scambio di informazioni fra di loro, piuttosto che uno scambio di informazioni sui rapporti fra un determinato costruttore e i suoi rivenditori, occorre rilevare che esso è carente in fatto, dato che la decisione si limita a constatare che le analisi delle vendite effettuate dai rivenditori "permettono ai costruttori di identificare i distributori che hanno effettuato vendite in una determinata zona postale e di mettere a confronto le rispettive vendite con le vendite complessive effettuate nella stessa zona postale".

77 Per quanto riguarda, in quarto ed ultimo luogo, l' argomento secondo il quale, nell' analisi del Data System, la Commissione ha omesso di tener conto del fatto che tale sistema registrava, su base trimestrale, le vendite effettuate dai rivenditori di un determinato costruttore all' interno delle zone di vendita assegnate ai singoli rivenditori, il Tribunale, considerati i paragrafi B e C dell' allegato 2 del modulo di notifica del Data System, rileva che talune informazioni relative alle immatricolazioni dei veicoli vengono comunicate agli aderenti all' accordo su base mensile, mentre altre, ed in particolare quelle relative alle vendite effettuate dai rispettivi rivenditori all' interno della propria zona di vendita, vengono comunicate su base trimestrale. Pertanto, la valutazione della Commissione, quale figura al punto 65 della decisione, secondo la quale il Data System continua "a fornire informazioni che consentono di identificare il volume delle vendite e le quote di mercato dei singoli membri e dei loro rivenditori per periodi di un mese", non è viziata da alcun errore di fatto.

78 Da quanto precede deriva che il motivo fatto valere dalle ricorrenti e relativo al fatto che la valutazione della Commissione sarebbe viziata da taluni errori di fatto, tali da mettere in discussione la legittimità della decisione, deve essere respinto.

Sul motivo relativo all' erronea applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato

Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

79 Le ricorrenti contestano la conclusione della Commissione, secondo la quale le informazioni riguardanti le vendite recenti effettuate dai concorrenti restringono inevitabilmente la concorrenza, eliminando la "concorrenza occulta" e accrescendo gli ostacoli all' accesso al mercato. Esse rigettano altresì l' affermazione della Commissione secondo cui le informazioni raccolte, relative alle vendite effettuate dai rispettivi rivenditori, porrebbero i membri dell' accordo in condizione di ostacolare l' attività dei rivenditori e degli importatori paralleli.

80 Secondo le ricorrenti, nella decisione non viene dichiarato in maniera espressa che l' accordo abbia un oggetto anticoncorrenziale. Un accordo che, in ipotesi, miri a favorire la concorrenza al fine di migliorare l' offerta, quale l' accordo in esame, può essere censurato per gli effetti che produce solo dopo un' analisi precisa di questi ultimi. Orbene, le ricorrenti muovono due censure principali sotto il profilo della valutazione degli effetti dell' accordo. Esse fanno valere, in primo luogo, che dagli errori di fatto commessi dalla Commissione derivano logicamente errori di diritto e, in secondo luogo, che l' analisi degli effetti di un accordo su un mercato oligopolistico è errata.

81 Quanto al primo punto, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che le ipotesi sulle quali si basano i punti 35 e seguenti della decisione e in particolare i punti 37, 40, 44-48, 51 e 52 nonché le conclusioni alle quali essa giunge ai punti 56 e 57 sono totalmente o parzialmente errate. I punti da 37 a 52 indicherebbero dati discutibili, o addirittura inesatti, come verità inconfutabili. I punti da 44 a 48, per esempio, metterebbero in evidenza una contraddizione nel modo di procedere della Commissione, in quanto essa non potrebbe contemporaneamente ammettere che l' accordo è aperto a tutti e che esso rappresenta una barriera di accesso al mercato.

82 Sul secondo punto le ricorrenti, avvalendosi in particolare delle relazioni peritali redatte dal prof. Albach, considerate al punto 4 della presente sentenza, fanno valere che, se la Commissione sostiene che, in un mercato oligopolistico, un accordo quale quello in questione soffocherebbe necessariamente la concorrenza, questa non sarebbe comunque la caratteristica del mercato dei trattori agricoli nel Regno Unito. Comunque, anche ammettendo il carattere oligopolistico del mercato, gli studi economici effettuati metterebbero in luce la sommarietà dell' analisi operata dalla Commissione. Le ricorrenti ritengono, pertanto, che quest' ultima tenda a dar credito alla tesi di un' infrazione "per sé" senza dimostrare, nei fatti, l' esistenza di un' alterazione sufficientemente sensibile della concorrenza, derivante dagli effetti potenziali dell' accordo. Per far ciò, la Commissione avrebbe dovuto valutare l' accordo in riferimento alla concorrenza che esisterebbe in sua assenza. In mancanza di ciò, essa si limiterebbe a constatare un' infrazione "per sé". Orbene, l' applicazione di un divieto "per sé" non troverebbe alcun fondamento nella giurisprudenza. Le ricorrenti sostengono che il controverso scambio di informazioni, lungi dal restringere la concorrenza, la rende più vivace. Dato che, come nella fattispecie, la possibilità di accedere allo scambio di informazioni sarebbe offerta a qualsiasi concorrente, il sistema di scambio di informazioni diverrebbe uno strumento di concorrenza.

83 La decisione non potrebbe basarsi su alcun precedente, né per quanto concerne il metodo di analisi, né quanto ai principi giuridici applicati. Al contrario, l' esame dei precedenti risulterebbe in contrasto con l' analisi del sistema di scambio di informazioni effettuata dalla Commissione nella presente controversia. Le ricorrenti fanno riferimento, a tal proposito, alla Settima Relazione sulla politica di concorrenza, pubblicata nel 1978. Nel caso di specie, la Commissione non avrebbe rispettato le norme che essa ha imposto a se stessa.

84 Le ricorrenti sostengono, inoltre, che gli accordi di scambio di informazioni che, fino a questo momento, sono stati censurati dalla Commissione vertevano su scambi di informazioni concernenti vuoi i prezzi, vuoi i prodotti omogenei. In un solo caso una decisione della Commissione si sarebbe riferita ad uno scambio di informazioni relative a beni durevoli, nel caso di specie appunto trattori. Si tratterebbe della decisione 13 luglio 1983, 83/361/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE (pratica n. IV/30.174 ° Vimpoltu; GU L 200, pag. 44). In questo caso, tuttavia, il comportamento degli operatori, che si erano scambiati informazioni riguardanti i prezzi, assomigliava a quello dei membri di un cartello. Per giunta, la Commissione non potrebbe avvalersi della sua decisione 15 dicembre 1986, 87/69/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.458 ° X/Open Group; GU L 35, pag. 36), nella quale, da un lato, essa avrebbe dato una definizione estensiva degli effetti potenziali della concorrenza derivanti dallo scambio di informazioni, spingendosi oltre l' accezione adottata dalla Corte, e, dall' altro, avrebbe escluso proprio lo scambio di informazioni. La Corte, da parte sua, non si sarebbe mai trovata ad esaminare una controversia avente ad oggetto esclusivamente uno scambio di informazioni. Per quanto riguarda l' affermazione della Commissione, secondo cui la questione di stabilire se il prodotto di cui trattasi sia un prodotto omogeneo o, al contrario, differenziato non sarebbe pertinente, essa contrasterebbe direttamente con la teoria economica. Se ne dovrebbe quindi dedurre che gli altri aspetti della decisione di cui trattasi non sono affatto, dal canto loro, pertinenti nella fattispecie. In sintesi, le ricorrenti sostengono che non solo la decisione non si basa su alcun precedente, ma altresì che l' esame, nel loro contesto, delle controversie che hanno formato oggetto di decisione contraddica in modo diretto la soluzione adottata nel caso di specie.

85 Secondo la Commissione, il modo di procedere da essa seguito per quanto riguarda il controverso sistema di scambio di informazioni sarebbe precisamente quello raccomandato nella Settima Relazione sulla politica di concorrenza. In occasione dell' esame della presente controversia essa non avrebbe emanato divieti "per sé" nei confronti dei sistemi di scambio di informazioni. Riferendosi in particolare al punto 51 della decisione, la Commissione sottolinea che le ricorrenti non possono negare che la decisione contenga un' analisi precisa delle modalità di funzionamento del mercato, che esse peraltro contestano. L' argomento in base al quale dalla decisione non risulterebbe in modo chiaro che l' accordo aveva un oggetto anticoncorrenziale si baserebbe sul postulato che tale accordo favorisce la concorrenza. Orbene, non vi è nulla che consenta tale affermazione. La Commissione ritiene quindi che non esistano elementi tali da portare il Tribunale a rilevare un errore manifesto o uno sviamento di potere. La tesi delle ricorrenti, in base alla quale la Commissione potrebbe indagare sugli effetti anticoncorrenziali di un accordo solo dopo aver dimostrato che questo ha un oggetto anticoncorrenziale, si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte e con la prassi decisionale della Commissione. In base alla sentenza della Corte 1 febbraio 1978, causa 19/77, Miller/Commissione (Racc. pag. 131), per provare l' esistenza di effetti virtuali sulla concorrenza derivanti dall' accordo, la Commissione dovrebbe dimostrare che questo è di natura tale da produrre effetti di tal genere, il che sarebbe stato dimostrato dalla decisione ai punti 43 e 51, penultimo capoverso. La tesi delle ricorrenti terrebbe in non cale il fatto che la Commissione, quando ritiene di concedere un' attestazione negativa ovvero una decisione individuale di esenzione, deve altresì considerare gli effetti potenzialmente negativi dell' accordo sulla concorrenza futura. Nella fattispecie, la Commissione si sarebbe rifiutata di convalidare all' interno di un mercato oligopolistico, caratterizzato, quindi, da una concorrenza imperfetta, le restrizioni di concorrenza derivanti dal sistema di scambio di informazioni fra i principali operatori economici.

Giudizio del Tribunale

86 Il Tribunale rileva che dalla decisione risulta che l' esame dell' impatto dello scambio di informazioni sulla concorrenza sul mercato dei trattori agricoli nel Regno Unito è stato effettuato, ai punti da 35 a 56 della motivazione, con esclusivo riferimento agli effetti dell' accordo. Tale esame è stato effettuato sulla base di un duplice criterio distintivo. In primo luogo, nella decisione si distingue fra gli effetti anticoncorrenziali derivanti dalla diffusione dei dati relativi ai singoli concorrenti (punti da 35 a 52), da una parte, e quelli risultanti dalla diffusione dei dati relativi alle vendite effettuate dai distributori di ciascun aderente (punti da 53 a 56), dall' altra. In secondo luogo, all' interno dell' analisi degli effetti derivanti dalla diffusione delle vendite effettuate dai singoli concorrenti, nella decisione si distingue fra l' effetto negativo sulla "concorrenza occulta" (punti da 37 a 43), da un lato, e gli effetti negativi quanto all' accesso al mercato, così opposti alle imprese non aderenti all' accordo (punti da 44 a 48), dall' altro.

87 Per quanto riguarda, anzitutto, l' effetto anticoncorrenziale derivante dalla divulgazione delle "vendite" dei singoli concorrenti, nella decisione (punti da 35 a 43) si asserisce, in primo luogo, che il sistema di scambio di informazioni crea fra i fornitori una trasparenza completa quanto alle condizioni di funzionamento del mercato. Tenuto conto delle caratteristiche del mercato, quali illustrate in precedenza (v., supra, punti 52 e 53), tale trasparenza pregiudicherebbe quel poco di "concorrenza occulta" che resta fra gli operatori e farebbe venire meno qualsiasi margine di incertezza quanto al carattere prevedibile del comportamento dei concorrenti. In secondo luogo, nella decisione si afferma che il sistema di scambio di informazioni pone in essere una radicale discriminazione, per quanto riguarda le condizioni di accesso al mercato, fra gli aderenti, i quali dispongono di informazioni che consentono loro di prevedere il comportamento dei concorrenti, e gli operatori non aderenti all' accordo, i quali non solo si trovano in una situazione di incertezza per quanto riguarda il comportamento dei propri concorrenti, ma, per giunta, vedrebbero il loro comportamento immediatamente rivelato ai loro principali concorrenti il giorno in cui, decidendo di reagire allo svantaggio in precedenza esaminato, essi aderissero al sistema.

88 Per quanto riguarda, poi, l' effetto anticoncorrenziale derivante dalla divulgazione delle "vendite" dei rivenditori, nella decisione (punti da 53 a 56) si asserisce, in primo luogo, che il sistema di scambio di informazioni consente di identificare le vendite dei vari concorrenti per ciascuna area assegnata al rivenditore. Nella decisione si precisa infatti che al di sotto di un certo limite le vendite effettuate nell' area di un determinato rivenditore possono permettere di identificare con precisione ciascuna delle transazioni di cui trattasi. La decisione indica in dieci unità, per periodo di tempo e per prodotto determinati, il limite al di sotto del quale è possibile individuare le informazioni e identificare ciascuna delle vendite (punto 54). In secondo luogo, sempre secondo la decisione, il sistema consente, attraverso la conoscenza che esso fornisce delle vendite effettuate dalla concorrenza sul territorio di un rivenditore, nonché delle vendite effettuate da un rivenditore al di fuori dell' area a lui assegnata, di sorvegliare l' attività dei rivenditori e di identificare le importazioni e le esportazioni e quindi di sorvegliare le "importazioni parallele" (punto 55). Tale situazione sarebbe tale da limitare la concorrenza all' interno della marca, con gli effetti negativi che potrebbero derivarne sui prezzi.

89 Per quanto riguarda, in primo luogo, le contestazioni di fatto sollevate dalle ricorrenti e la loro eventuale incidenza sulla qualificazione giuridica operata dalla decisione, il Tribunale rammenta che, come esso ha in precedenza dichiarato (v., supra, punti da 66 a 78), le ricorrenti non hanno dimostrato, contrariamente a quanto da loro sostenuto, che gli errori di fatto eventualmente commessi dalla Commissione siano tali da incidere sulla legittimità della decisione.

90 In secondo luogo, per quanto concerne il contrasto, fatto valere dalle ricorrenti, fra la decisione e la prassi decisionale precedente della Commissione, il Tribunale ritiene che dalla decisione non emerge alcun contrasto con la precedente prassi decisionale della Commissione. Le richiamate decisioni della Commissione riguardano infatti vuoi scambi di informazioni vertenti su informazioni diverse rispetto a quelle di cui trattasi nel caso di specie, vuoi mercati le cui caratteristiche e modalità di funzionamento sono, per loro natura, diverse da quelle del mercato di riferimento. Analogamente, le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione, attraverso la decisione, abbia violato taluni dei principi che essa si sarebbe impegnata a rispettare, in particolare in occasione della Settima Relazione annuale sulla politica di concorrenza. Come già detto (v., supra, punto 35), ne risulta che, alla luce della prassi decisionale precedente della Commissione, la decisione è sufficientemente motivata e che le ricorrenti non possono sostenere che la decisione non tiene conto dei principi posti dalla Corte nella citata sentenza "Carte da parati del Belgio".

91 Il Tribunale rileva, tuttavia, che, come sostenuto dalle ricorrenti, la decisione rappresenta il primo caso in cui la Commissione vieta un sistema di scambio di informazioni che, senza riguardare direttamente i prezzi, non rappresenta nemmeno il supporto di un altro meccanismo anticoncorrenziale. A tal proposito, il Tribunale ritiene che, in linea di principio, è vero che, come certo giustamente sostengono le ricorrenti, in un mercato effettivamente concorrenziale la trasparenza fra gli operatori economici è tale da contribuire a intensificare la concorrenza fra i fornitori, dato che, in un caso del genere, il fatto che un operatore economico tenga conto delle informazioni di cui dispone per adeguare il suo comportamento sul mercato, considerato il carattere atomizzato dell' offerta, non è tale da ridurre o annullare, per gli altri operatori economici, qualsiasi incertezza sul carattere prevedibile del comportamento dei propri concorrenti. Il Tribunale ritiene, invece, che, come sostenuto in questo caso dalla Commissione, la diffusione generalizzata fra i principali fornitori di uno scambio di informazioni precise e a cadenze riavvicinate, riguardanti l' identificazione dei veicoli immatricolati e il loro luogo di immatricolazione, in un mercato oligopolistico fortemente concentrato, quale quello in questione (v., supra, punto 52) e ove la concorrenza è, di conseguenza, già fortemente attenuata e lo scambio di informazioni facilitato, possa alterare sensibilmente la concorrenza in essere fra gli operatori economici. In tale ipotesi, infatti, la messa a disposizione regolare e frequente delle informazioni concernenti il funzionamento del mercato ha l' effetto di rivelare periodicamente, a tutti i concorrenti, le posizioni sul mercato e le strategie dei vari concorrenti.

92 Tale valutazione non può essere inficiata dal fatto che dall' istruttoria, e in particolare dalle precisazioni fornite dalla SIL e condivise dalla Commissione, risulta che a partire dal 1 settembre 1988 gli aderenti all' accordo ricevono, non più di una volta all' anno, un quadro complessivo del mercato, per marca e per modello, mentre le informazioni diffuse a ciascun aderente al sistema, tra due serie annuali, riguardano solo la posizione di un dato costruttore all' interno del mercato nel suo insieme. Infatti, la messa a disposizione di tali informazioni a tutti i fornitori, da un lato, suppone un accordo, quanto meno tacito, fra gli operatori economici volto a definire, rispetto al sistema di codice di avviamento postale in vigore nel Regno Unito, l' estensione delle aree di vendita dei rivenditori, nonché un quadro istituzionale che consenta, tramite l' associazione di categoria di appartenenza, lo scambio di informazioni fra gli operatori e, dall' altro, considerata la sua periodicità e il suo carattere sistematico, rende ancor più prevedibile, per un determinato operatore, il comportamento dei suoi concorrenti, riducendo o annullando del tutto il grado di incertezza sul funzionamento del mercato che, in assenza di tale scambio di informazioni, sarebbe esistito. Per di più, la Commissione sostiene giustamente, ai punti da 44 a 48 della decisione, che, qualunque decisione prenda l' operatore che intende penetrare nel mercato dei trattori agricoli nel Regno Unito, sia esso aderente o meno all' accordo, quest' ultimo risulterà comunque penalizzante nei suoi confronti, a prescindere dalla questione se il sistema di scambio di informazioni, tenuto conto del suo basso costo e delle norme di adesione, sia, in linea di massima, aperto a tutti. L' operatore economico di cui trattasi, infatti, o non aderisce affatto all' accordo di scambio di informazioni, privandosi in tal modo, a differenza dei suoi concorrenti, delle informazioni che vengono scambiate e della conoscenza del mercato; oppure esso decide di aderire all' accordo, nel qual caso la sua strategia commerciale viene immediatamente resa nota a tutti i concorrenti, attraverso le informazioni che essi ricevono.

93 Alla luce di quanto sopra risulta che le ricorrenti non possono legittimamente sostenere né che l' accordo sullo scambio di informazioni di cui trattasi consentirebbe di intensificare la concorrenza sul mercato né che la Commissione non avrebbe dato una dimostrazione sufficiente, sul piano giuridico, del carattere anticoncorrenziale dell' accordo controverso. Al riguardo, il fatto che la convenuta non sia in grado di dimostrare l' esistenza di effetti reali sul mercato, che si sarebbero potuti verificare in particolare in conseguenza del fatto che il funzionamento dell' accordo è stato sospeso a partire dal 24 novembre 1988, è ininfluente ai fini della soluzione della controversia, dato che l' art. 85, n. 1, del Trattato vieta sia gli effetti anticoncorrenziali reali sia quelli meramente potenziali, purché essi siano solo sufficientemente sensibili, come accade nel caso in esame, in considerazione delle caratteristiche del mercato quali ricordate in precedenza (v., supra, punto 52). Alla luce di quanto sopra, non è comunque necessario che il Tribunale risolva la questione relativa alla fondatezza dell' affermazione della Commissione, secondo cui numerose imprese avrebbero fatto intendere, in occasione della loro audizione, che la sospensione del funzionamento dell' accordo aveva sensibilmente modificato la loro capacità di prevedere l' andamento del mercato. Per giunta, la Commissione sostiene giustamente, ai punti 55 e 56 della decisione, che quanto meno fino al 1 settembre 1988, data alla quale la SIL ha cessato di inviare alle imprese un esemplare del modulo V55/5, il sistema di scambio di informazioni controverso ha reso possibile il controllo delle importazioni parallele di trattori agricoli nel Regno Unito, tramite l' identificazione del numero di telaio del veicolo, indicato all' origine sul modulo dal costruttore. Infine, l' analisi degli effetti anticoncorrenziali dell' accordo non è inficiata dal contenuto della secondo notifica, effettuata il 12 marzo 1990, in quanto, come sostenuto al punto 65 della decisione e come peraltro risulta dalle informazioni figuranti all' allegato 2 del modulo di notifica, il nuovo sistema continua "a fornire informazioni che consentono di identificare il volume delle vendite e le quote di mercato dei singoli membri e dei loro rivenditori per periodi di un mese" e fornisce "il numero di telaio e la data di immatricolazione di ciascun trattore venduto. Questi ultimi dati, come i moduli V55/5, consentono di identificare l' origine e la destinazione di tutti i trattori".

94 Da quanto precede risulta che il motivo relativo alla violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato dev' essere respinto.

Sul motivo relativo al carattere erroneo del rifiuto di applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato

Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

95 Le ricorrenti ritengono di aver fornito alla Commissione prove dettagliate dei vantaggi dell' accordo. Nella stessa decisione, al punto 60, si riconoscerebbe che i membri utilizzano le informazioni raccolte per intensificare la concorrenza, in particolare in vista di un miglioramento della distribuzione dei prodotti, senza tuttavia essere in grado di compensare le restrizioni di concorrenza che deriverebbero dall' accordo. Esse aggiungono che il motivo principale che avrebbe indotto la Commissione ad assumere un atteggiamento negativo nei confronti dell' accordo di scambio di informazioni sarebbe dovuto al fatto che esso consentiva di svelare immediatamente le azioni dei concorrenti, nonché di sorvegliare le importazioni parallele e le vendite dei distributori all' esterno del loro territorio. Orbene, il Data System non offrirebbe ai propri aderenti tale potere di controllo, giacché contemplerebbe il blocco, per un periodo di tre mesi, dei dati di identificazione.

96 Le ricorrenti fanno inoltre presente che, a parer loro, il nuovo sistema giustifica comunque un' esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato, dato che le informazioni diffuse in ordine alle vendite dei propri distributori non sarebbero più tali da consentire agli aderenti all' accordo di identificare e di localizzare le vendite effettuate dai distributori all' esterno del proprio territorio. Nell' ambito del Data System, inoltre, la SIL non invierebbe più ai membri dell' accordo i moduli V55. Le informazioni trasmesse sarebbero oramai limitate al numero di telaio del veicolo e alla relativa data di immatricolazione.

97 La Commissione sostiene che l' argomento delle ricorrenti si basa su un' errata interpretazione della decisione. Essa nega di aver ammesso che lo scambio di informazioni possa esercitare un' influenza positiva sulla concorrenza. Non vi è nulla che consenta di concludere che la valutazione della Commissione, che ha ritenuto che non ricorra nessuna delle quattro condizioni di cui all' art. 85, n. 3, sia manifestamente errata. Essa avrebbe pertanto giustamente respinto la domanda di esenzione. Tale valutazione non verrebbe messa in discussione dalla seconda notifica, che avrebbe apportato solo modifiche minori al sistema di scambio di informazioni, per cui la valutazione effettuata in occasione della prima notifica resterebbe valida, nell' ambito dell' esame della seconda notifica.

98 A parere della Commissione, quando viene compilata la "voluntary statistical section" (parte statistica non obbligatoria) del modulo V55, vengono indicati il nome e l' indirizzo del titolare dell' immatricolazione. Nell' ambito del Data System, la SIL rileverebbe dai moduli V55 informazioni dettagliate concernenti i numeri di telaio e la data di immatricolazione dei trattori venduti e le trasmetterebbe agli aderenti all' accordo. La Commissione ritiene che tali informazioni consentano agli aderenti all' accordo di identificare l' origine e la destinazione di ciascun trattore venduto. Per giunta, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, tali informazioni non sarebbero indispensabili per l' esame delle garanzie o delle domande di premi, così come risulta dai punti da 59 a 65 della decisione. Infatti, l' esame di tali domande di premi o di garanzie non richiederebbe affatto la partecipazione dei fabbricanti ad un sistema di scambio di informazioni con i concorrenti e ogni fabbricante potrebbe, a titolo individuale, definire ed applicare un metodo appropriato per la verifica delle domande stesse.

Giudizio del Tribunale

99 In via preliminare, il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, le quattro condizioni poste dall' art. 85, n. 3, perché un accordo regolarmente notificato alla Commissione possa beneficiare di una decisione individuale di esecuzione, sono cumulative, nel senso che, qualora manchi anche una sola di esse, la Commissione può legittimamente respingere la domanda che le è stata rivolta. Il Tribunale rammenta, inoltre, che spetta, in primo luogo, alle imprese che notificano un accordo al fine di ottenere dalla Commissione una decisione individuale di esenzione fornire ad essa gli elementi di prova necessari per dimostrare che l' accordo risponde ai requisiti di cui all' art. 85, n. 3, del Trattato (sentenza della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag. 19; sentenza del Tribunale 9 luglio 1992, causa T-66/89, Publishers Association/Commissione, Racc. pag. II-1995). Nel caso di specie, nella decisione si afferma che le restrizioni alla concorrenza derivanti dallo scambio di informazioni non presentano un carattere indispensabile, in quanto "per operare nel mercato dei trattori agricoli sono sufficienti i dati relativi alla propria società e i dati aggregati relativi all' intero settore" nel Regno Unito. Tale considerazione, espressa al punto 62 della decisione, per quanto riguarda la prima notifica, viene ripetuta al punto 65 a proposito della seconda notifica. Orbene, il Tribunale considera che la Commissione ritiene giustamente che le osservazioni effettuate in riferimento alla prima notifica possano valere, mutatis mutandis, anche per la seconda, in quanto, come precedentemente ricordato, il Data System "continua a fornire informazioni che consentono di identificare il volume delle vendite e le quote di mercato dei singoli membri e dei loro rivenditori per periodi di un mese". Come risulta dalla riunione con le parti tenutasi il 7 dicembre 1993, la Commissione intendeva, in tal modo, sostenere che per il raggiungimento degli scopo indicati non è indispensabile disporre di informazioni che consentano di individuare, a cadenze ravvicinate, le vendite dei concorrenti. Le ricorrenti, che si limitano ad asserire che le informazioni raccolte sono necessarie per assicurare il servizio di assistenza o di garanzia, non dimostrano che le restrizioni alla concorrenza derivanti dal sistema di scambio di informazioni, quali precedentemente esaminate (v., supra, punto 91), sono indispensabili, in particolare alla luce degli obiettivi da loro asseriti. E' infatti evidente che il servizio di assistenza o di garanzia può essere perfettamente prestato in mancanza di qualsiasi sistema di scambio di informazioni come quello in esame. Ne consegue che il sistema di scambio di informazioni, quale risulta tanto dalla prima quanto dalla seconda notifica del 12 marzo 1990, non risponde ai requisiti previsti all' art. 85, n. 3, del Trattato.

100 Da quanto precede consegue che il motivo relativo al preteso illegittimo rigetto, da parte della Commissione, della domanda individuale di esenzione che le era stata presentata va disatteso e che, di conseguenza, il ricorso dev' essere respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

101 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti sono risultate soccombenti e vanno quindi condannate in solido alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Le ricorrenti sono condannate in solido alle spese.

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