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Document 61992TJ0030

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 30 marzo 1993.
Ulrich Klinke contro Corte di giustizia delle Comunità europee.
Dipendenti - Domanda di nomina nel grado superiore della carriera A7/A6.
Causa T-30/92.

Raccolta della Giurisprudenza 1993 II-00375

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:30

61992A0030

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 30 MARZO 1993. - ULRICH KLINKE CONTRO CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - DOMANDA DI NOMINA AL GRADO SUPERIORE DELLA CARRIERA A 7/A 6. - CAUSA T-30/92.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-00375


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Dipendenti ° Assunzione ° Nomina nel grado ° Nomina nel grado superiore della carriera ° Ammissibilità ° Condizione ° Esigenze specifiche del servizio di assegnazione

(Statuto del personale, art. 31, n. 2)

Massima


L' assunzione di un dipendente nel grado superiore della carriera, ai sensi dell' art. 31, n. 2, dello Statuto, è ammissibile solo in via eccezionale, quando le esigenze specifiche del servizio richiedono l' assunzione di un dipendente particolarmente qualificato.

Infatti, a differenza dell' art. 32, secondo comma, dello Statuto che consente all' autorità che ha il potere di nomina di concedere al vincitore di un concorso abbuoni di anzianità di scatto per tener conto della sua formazione e della sua esperienza professionale specifica, l' art. 31, n. 2, ha per oggetto di consentire all' autorità che ha il potere di nomina di tener conto delle esigenze specifiche di un servizio particolare offrendo condizioni allettanti per attirare candidati particolarmente qualificati.

Parti


Nella causa T-30/92,

Ulrich Klinke, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, residente a Lussemburgo, con l' avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,

ricorrente,

contro

Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dal signor Timothy Millett, amministratore principale, in qualità di agente, assistito dall' avv. Aloyse May, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto presso il signor Millett, nella sede della Corte di giustizia, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione del presidente della Corte di giustizia 28 giugno 1991 relativa alla nomina del ricorrente come amministratore, in quanto essa lo inquadra nel grado A7 e non nel grado A6

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai signori D.P.M. Barrington, presidente, K. Lenaerts e A. Kalogeropoulos, giudici,

cancelliere: B. Pastor, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 dicembre 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti all' origine del ricorso

1 Il ricorrente, signor Ulrich Klinke, è entrato in servizio presso la Corte di giustizia il 1 aprile 1982 come giurista linguista presso la divisione Traduzione di lingua tedesca. Inizialmente assunto come agente temporaneo, egli è stato nominato dipendente in prova il 1 gennaio 1983. Il 1 ottobre 1983 è stato nominato in ruolo e inquadrato nel grado LA6, secondo scatto, con un' anzianità di scatto a decorrere dal 1 aprile 1982.

2 Dal 1 giugno 1985, a seguito di un distacco di un dipendente del servizio Informazione, il ricorrente è stato messo a disposizione di questo servizio.

3 Il 1 luglio 1991, essendosi liberato il posto riservato per il dipendente in distacco, il ricorrente è stato nominato amministratore presso il servizio Informazione ed inquadrato nel grado A7, terzo scatto, dopo aver superato un concorso interno destinato a coprire il posto che egli aveva occupato per sei anni nell' ambito della sua messa a disposizione.

4 Il 9 luglio 1991, il ricorrente, rivolgendosi al capo della divisione del personale, lo invitava a voler chiedere all' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") di rivedere la propria decisione di inquadrarlo nel grado A7 e di inquadrarlo nel grado A6.

5 Il 12 luglio 1991, l' APN ha deciso di versare al ricorrente un' indennità differenziale pari alla differenza tra la retribuzione netta relativa al suo precedente inquadramento nel grado LA6, sesto scatto, e quella relativa al suo nuovo inquadramento nel grado A7, terzo scatto. Questa indennità tiene conto di eventuali avanzamenti di scatto automatici nonché dell' adeguamento della retribuzione.

6 Il 30 settembre 1991, il ricorrente ha presentato un reclamo contro la decisione dell' APN relativa alla sua nomina come amministratore, in quanto essa l' aveva inquadrato nel grado A7, ed ha chiesto di essere reinquadrato nel grado A6.

7 Con lettera 21 gennaio 1992, notificata il 27 gennaio 1992, il ricorrente è stato informato del rigetto del suo reclamo nei termini seguenti:

"Nella riunione del 20 gennaio 1992, il comitato amministrativo ha esaminato il reclamo che Lei ha presentato il 30 settembre 1991 contro la decisione del 28 giugno 1991 relativa alla Sua nomina come amministratore presso il servizio Informazione nel grado A7 a decorrere dal 1 luglio 1991.

Mi spiace comunicarLe che il comitato amministrativo ha deciso di respingere il suo reclamo, poiché l' inquadramento che Lei contesta è stato stabilito in conformità alla prassi costante della Corte, adottata nell' ambito della giurisprudenza nella riunione amministrativa dell' 11 luglio 1979.

Secondo la giurisprudenza, la nomina di un dipendente nel grado superiore delle carriere base e delle carriere intermedie può avvenire solo eccezionalmente e rientra in ogni caso nel potere discrezionale dell' amministrazione.

Nell' esercizio di questo potere discrezionale la Corte, con la sua soprammenzionata decisione dell' 11 luglio 1979, presa nell' intento di rispettare il principio di parità di trattamento all' atto dell' assunzione dei dipendenti, ha adottato la decisione di principio di inquadrare nel grado A7 i dipendenti provenienti dal ruolo linguistico.

In considerazione delle circostanze della fattispecie, il comitato amministrativo ha concluso che, applicando nei Suoi confronti questa decisione di principio, l' amministrazione non aveva proceduto ad un' erronea valutazione dei fatti e non Le aveva riservato un trattamento disuguale rispetto a quello di altri dipendenti chiamati a svolgere funzioni analoghe.

Tale conclusione non è modificata dal fatto che Lei è stata messa a disposizione del servizio Informazione durante circa sei anni. Lei non potrebbe far valere l' asserita illegittimità di tale prassi alla quale ha acconsentito e che corrispondeva alle sue aspirazioni personali. D' altra parte, l' esperienza professionale che Lei ha acquisito nell' esercizio di queste funzioni è stata presa in conto, nei limiti consentiti dall' art. 32 dello Statuto, per il suo inquadramento nello scatto nel suo nuovo grado.

(...)".

Procedimento e conclusioni delle parti

8 Stando così le cose, con atto depositato in cancelleria il 22 aprile 1992 il ricorrente ha proposto il presente ricorso. La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.

9 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

10 La trattazione orale si è svolta il 15 dicembre 1992. I rappresentanti delle parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale.

11 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

° dichiarare il presente ricorso ricevibile ed accoglierlo;

° di conseguenza annullare la decisione del presidente della Corte di giustizia, nella sua qualità di APN, di nominare il ricorrente amministratore presso il servizio Informazione, con inquadramento nel grado A7, terzo scatto, e per quanto necessario, la decisione del comitato amministrativo del 21 gennaio 1992 che conferma la nomina del ricorrente al grado A7, terzo scatto;

° riconoscere al ricorrente il diritto di essere nominato al grado A6;

° condannare la Corte di giustizia alle spese.

12 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

° respingere il ricorso in quanto infondato, e

° condannare il ricorrente a sopportare le proprie spese.

Mezzi ed argomenti delle parti

13 Il ricorrente deduce quattro mezzi a sostegno del suo ricorso. Il primo mezzo è relativo al carattere erroneo della motivazione della decisione di rigetto del reclamo. Il secondo è basato su un errore manifesto di valutazione dei fatti. Il terzo è relativo alla violazione del principio di non discriminazione. Il quarto è basato sulla violazione dell' art. 24 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto").

Sul primo mezzo, relativo al carattere erroneo della motivazione della decisione di rigetto del reclamo

Argomenti delle parti

14 Il ricorrente ritiene che l' interpretazione data dal comitato amministrativo della Corte alla decisione di quest' ultima dell' 11 luglio 1979, qualificata "decisione di principio di inquadrare nel grado A7 i dipendenti provenienti dal ruolo linguistico", sia infondata, di modo che la motivazione della decisione di rigetto del reclamo sia erronea.

15 Secondo il ricorrente, una "decisione di principio di inquadrare nel grado A7 i dipendenti provenienti dal ruolo linguistico" comporta il passaggio automatico dei dipendenti LA6 al grado A7. Una tale interpretazione sarebbe inconciliabile sia con lo spirito che con la lettera della decisione 11 luglio 1979, che non vieta il passaggio dei dipendenti di grado LA6 al grado A6, ma stabilisce semplicemente che un tale svolgimento di carriera non può essere automatico.

16 La convenuta ritiene da parte sua che la decisione di rigetto del reclamo renda fedelmente conto della portata della decisione 11 luglio 1979. In particolare, l' espressione "decisione di principio" significherebbe chiaramente che la Corte ha fissato una regola generale alla quale resta possibile derogare in casi appropriati. Tale interpretazione sarebbe poi confermata dal quinto comma della decisione di rigetto, da cui risulta che l' APN ha tenuto conto della situazione particolare del ricorrente, ma ha ritenuto che le circostanze del caso non giustificassero in particolare che si derogasse alla regola generale.

Giudizio del Tribunale

17 E' pacifico tra le parti che la Corte, nella riunione amministrativa dell' 11 luglio 1979, ha adottato la seguente decisione:

"I dipendenti della categoria LA che hanno già il grado LA6 nella loro categoria non hanno il diritto di essere automaticamente nominati nel grado A6. Infatti, l' art. 31 dello Statuto prevede che i dipendenti sono nominati nel grado base della loro carriera. Inoltre, visto il numero limitato di posti disponibili nel grado superiore della carriera A7/A6, la trasposizione da LA6 in A6 ha la conseguenza di bloccare i dipendenti del grado A7 in tale grado, diminuendo così considerevolmente le loro possibilità di promozione nel grado superiore della carriera".

18 Il Tribunale ritiene che il sintagma "decisione di principio di inquadrare nel grado A7 i dipendenti provenienti dal ruolo linguistico" non può essere interpretato nel senso che esso comporta il passaggio automatico dei dipendenti di grado LA6 al grado A7.

19 Infatti, come ha sostenuto la convenuta, l' uso dell' espressione "decisione di principio" esprime l' idea di una regola generale alla quale è possibile derogare. Da un lato, una tale interpretazione di questa espressione corrisponde al suo senso abituale e dall' altro solo tale interpretazione è compatibile con la struttura della decisione di rigetto del reclamo, poiché il quinto e sesto comma di tale decisione sarebbero superflui se la convenuta avesse utilizzato l' espressione "decisione di principio" per escludere ogni deroga alla regola generale.

20 Tale interpretazione della decisione 11 luglio 1979 è per il resto compatibile con la giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale, secondo cui solo in via eccezionale è possibile procedere a un' assunzione nel grado superiore di una carriera sulla base dell' art. 31, n. 2, dello Statuto (v. in ultimo luogo, sentenza del Tribunale 7 maggio 1991, causa T-18/90, Jongen/Commissione, Racc. pag. II-187, punto 12 della motivazione).

21 Ne deriva che il primo mezzo deve essere respinto.

Sul secondo mezzo, relativo alla valutazione manifestamente erronea dei fatti

Argomenti delle parti

22 Il ricorrente sostiene che, tenuto conto della sua lunga esperienza presso il servizio di informazione e della sua competenza molto positivamente valutata dal suo superiore gerarchico, l' APN non ha potuto ritenere che la sua situazione personale giustificasse la sua assunzione nel grado A7 senza commettere un errore manifesto di valutazione.

23 La convenuta risponde che essa ha preso in considerazione i sei anni di servizio fatti valere nominando l' interessato nel terzo scatto del grado A7 e concedendogli un' indennità differenziale per colmare la differenza tra la sua precedente e la sua nuova retribuzione. Essa avrebbe così fatto un uso ragionevole del suo potere discrezionale. Essa fa presente a tal riguardo che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, "l' autorità che ha il potere di nomina gode di un ampio potere discrezionale, entro i limiti stabiliti dagli artt. 31 e 32, secondo comma, dello Statuto o delle decisioni interne che applicano gli stessi, nel valutare l' esperienza professionale della persona assunta, per quanto riguarda tanto la natura e la durata di essa, quanto il rapporto più o meno stretto che essa può avere con le esigenze del posto da coprire" (sentenza 5 ottobre 1988, cause riunite 314/86 e 315/86, De Szy-Tarisse/Commissione, Racc. pag. 6013).

Giudizio del Tribunale

24 Il Tribunale constata che gli argomenti fatti valere dal ricorrente presuppongono che la valutazione fatta dall' APN sulle sue qualificazioni presenta un carattere pertinente in considerazione dell' applicazione o meno dell' art. 31, n. 2, dello Statuto.

25 A tal riguardo, il Tribunale fa presente che dalla giurisprudenza della Corte risulta che è ammissibile procedere ad assunzioni al grado superiore di una carriera solo in via eccezionale, allorché il ricorso all' art. 31, n. 2, è giustificato da esigenze specifiche del servizio, che impongono l' assunzione di un titolare particolarmente qualificato (sentenza 6 giugno 1985, causa 146/84, De Santis/Corte dei conti, Racc. pag. 1723, punto 9 della motivazione).

26 Di conseguenza, a differenza dell' art. 32, secondo comma, dello Statuto, che consente all' APN di concedere al vincitore di un concorso un abbuono di anzianità di scatto per tener conto della sua formazione e della sua esperienza professionale specifica, l' art. 31, n. 2, mira a consentire all' APN di provvedere alle necessità specifiche di un servizio particolare offrendo condizioni allettanti per attirare candidati particolarmente qualificati.

27 Ora, il Tribunale constata che il ricorrente non ha presentato alcuna prova, derivante in particolare dal bando di concorso, tale da dimostrare che, nel caso di specie, le necessità del servizio Informazione richiedessero l' assunzione di un titolare particolarmente qualificato.

28 Ne deriva che le qualificazioni del ricorrente erano irrilevanti per quanto riguarda la determinazione del suo inquadramento nel grado all' atto della nomina e che, anche se il ricorrente era eminentemente qualificato per occupare il posto al quale è stato nominato in A7 e che egli occupa con soddisfazione generale, ciò non significa tuttavia che fossero richieste qualificazioni eccezionali per occupare tale posto.

29 Il secondo mezzo deve pertanto essere respinto.

Sul terzo mezzo, relativo alla violazione del principio di non discriminazione

Argomenti delle parti

30 Il ricorrente sostiene di essere stato la vittima di una discriminazione rispetto ai dipendenti del grado A7. Mentre il concorso interno CJ 115/89 mirava a nominare amministratori ai gradi A6 e A7, la convenuta, decidendo a priori che i dipendenti di grado LA6 non potessero accedere al grado A6, avrebbe indicato che solo i dipendenti di grado A7 potevano sperare di accedere, con tale concorso, al grado A6. Ora, avendo effettivamente svolto durante più di sei anni le funzioni di amministratore, essendo stato in effetti "amministratore facente funzioni" durante tale periodo, il ricorrente ritiene di meritare lo stesso trattamento di un dipendente di grado A7.

31 La convenuta fa presente che il concorso non riguardava la nomina di amministratori "ai gradi A6 e A7", ma riguardava solo l' "assunzione di un amministratore (carriera A7/A6)".

32 Essa fa presente innanzi tutto di aver debitamente tenuto conto dei sei anni di lavoro svolti dal ricorrente presso il servizio di informazione, concedendogli un abbuono di anzianità di scatto massimo.

33 La convenuta aggiunge che poi ingiustamente il ricorrente tenta di comparare la sua situazione a quella dei dipendenti di grado A7. Essendo stato, all' epoca dei fatti, dipendente di grado LA6, il ricorrente poteva compararsi solo agli altri dipendenti dello stesso grado. Avendo ammesso che la convenuta l' ha trattato allo steso modo di "ogni altro dipendente del ruolo linguistico", egli non potrebbe sostenere di essere stato vittima di una discriminazione. Menzionando cinque casi di dipendenti del ruolo LA che sono stati nominati nel grado A7 presso la Corte di giustizia, essa sostiene che il principio di non discriminazione, concretizzato in particolare dall' art. 5, n. 3, dello Statuto, le imponeva di trattare il ricorrente allo stesso modo degli altri dipendenti del quadro LA.

Giudizio del Tribunale

34 Il Tribunale ritiene che ingiustamente il ricorrente sostiene che la Corte avesse deciso a priori che solo i dipendenti di grado A7 potevano accedere, con il concorso CJ 115/89, al grado A6. La decisione 11 luglio 1979 prevede, infatti, che i dipendenti di grado LA6 non hanno il diritto di essere "automaticamente nominati nel grado A6", il che lascia aperta la possibilità che essi siano nominati a tale grado.

35 In ogni caso, il Tribunale considera che la discriminazione di cui si ritiene vittima il ricorrente deve essere esaminata alla luce della ragione d' essere della disposizione nella cui applicazione egli sostiene di essere discriminato, come è stata definita nella sentenza De Santis/Corte dei conti, soprammenzionata.

36 A tal riguardo occorre rilevare che l' elemento di paragone pertinente non è la categoria o il ruolo da cui provengono i dipendenti nominati né le loro qualificazioni, ma le necessità specifiche dei diversi posti da coprire.

37 Ora, il Tribunale ha potuto prendere atto, all' udienza, del fatto che, a decorrere dalla comunicazione della decisione 11 luglio 1979 al personale interessato, nessun dipendente passato dal ruolo LA alla categoria A è stato assunto in un grado diverso dal grado A7. Stando così le cose, il ricorrente non può sostenere che posti analoghi al suo siano stati coperti nel grado A6.

38 Ne deriva che il terzo mezzo deve essere respinto.

Sul quarto mezzo, relativo alla violazione dell' art. 24 dello Statuto

Argomenti delle parti

39 Il ricorrente sostiene che la sua messa a disposizione del servizio Informazione era priva di fondamento giuridico, in quanto solo il distacco e l' interim erano previsti dallo Statuto. Avendo messo in pericolo la sua carriera con la scelta di un meccanismo illegittimo, l' APN dovrebbe, in forza del dovere di assistenza e di sollecitudine previsto dall' art. 24 dello Statuto, rimediare al suo comportamento erroneo inquadrandolo nel grado A6.

40 La convenuta ritiene che, essendo scaduti i termini previsti dallo Statuto, il ricorrente non può far valere ora l' asserita illegittimità della sua messa a disposizione.

Giudizio del Tribunale

41 Il Tribunale rileva che il ricorrente ammette che la sua messa a disposizione presso il servizio Informazione è durata circa sei anni prima di concludersi nel momento della sua nomina come amministratore, il 1 luglio 1991. Egli ha poi allegato all' atto introduttivo del ricorso una copia di un memorandum in data 5 giugno 1985 col quale il cancelliere della Corte lo informava della decisione della Corte, adottata nella riunione amministrativa del 22 maggio 1985, con cui si autorizzava la sua messa a disposizione del servizio Informazione. Questo memorandum precisa che egli avrebbe esercitato le funzioni di amministratore in tale servizio in via temporanea e con il mantenimento del suo grado di origine.

42 Stando così le cose, occorre constatare che il termine previsto dall' art. 90, n. 2, dello Statuto per contestare la legittimità della messa a disposizione è da lungo tempo scaduto.

43 Ne deriva che il quarto mezzo è irricevibile.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

44 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell' art. 88 dello stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nei ricorsi dei dipendenti delle Comunità restano a loro carico.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

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