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Document 61992CO0102

Ordinanza della Corte del 5 marzo 1993.
Ferriere Acciaierie Sarde SpA contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti di Stato - CECA - Ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione che dispone la restituzione di un aiuto - Irricevibilità.
Causa C-102/92.

Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-00801

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:86

61992O0102

ORDINANZA DELLA CORTE DEL 5 MARZO 1993. - FERRIERE ACCIAIERIE SARDE SPA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - IRRICEVIBILITA. - CAUSA C-102/92.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-00801


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Ricorso d' annullamento ° Termini ° Decorrenza ° Atto non notificato al ricorrente ° Obbligo di chiedere il testo integrale dell' atto entro un termine ragionevole una volta conosciuta la sua esistenza

(Trattato CECA, art. 33, terzo comma)

Massima


Senza che occorra valutare se la decisione che ordina il recupero di un aiuto di Stato soggetto al Trattato CECA debba essere notificata all' impresa interessata, quest' ultima non può sfuggire alla decadenza, per superamento dei termini, dalla facoltà di proporre ricorso invocando il fatto che la decisione non le è stata notificata se, pur conoscendone l' esistenza, non ne ha chiesto comunicazione entro un termine ragionevole.

Parti


Nella causa C-102/92,

Ferriere Acciaierie Sarde SpA, società di diritto italiano, con sede legale a Cagliari (Italia), rappresentata dagli avv.ti Giuseppe Michele Giacomini e Giuseppe Conte, del foro di Genova, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Antonino Abate, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 5 giugno 1991, 91/547/CECA, riguardante l' aiuto accordato dalla Regione autonoma Sardegna a favore della società Ferriere Acciaierie Sarde (GU L 298, pag. 1),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici,

avvocato generale: C. Gulmann,

cancelliere: J.-G. Giraud,

sentito l' avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato alla cancelleria della Corte il 27 marzo 1992, Ferriere Acciaierie Sarde SpA (in prosieguo: la "FAS") ha chiesto, ai sensi dell' art. 33, terzo comma, del Trattato CECA, o dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento della decisione della Commissione 5 giugno 1991, 91/547/CECA, riguardante l' aiuto accordato dalla Regione autonoma Sardegna a favore della società Ferriere Acciaierie sarde (GU L 298, pag. 1).

2 Il 26 gennaio 1989, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione da una parte, un regime di aiuti introdotto dalla legge regionale 14 settembre 1987, n. 41, intesa a promuovere la tutela dell' ambiente nell' isola della Sardegna grazie all' eliminazione selettiva, al riciclaggio ed al riutilizzo dei rifiuti, d' altra parte, un aiuto di 1 796 miliardi di LIT accordato in base a detto regime alla FAS nel 1987. La Commissione ha approvato detto regime a condizione che le imprese di cui al Trattato CECA venissero escluse da detto beneficio, condizione che le autorità italiane hanno accettato con lettera 24 aprile 1990.

3 Con lettera 8 giugno 1990, le autorità italiane hanno comunicato alla ricorrente la loro intenzione di chiedere la restituzione dell' aiuto versato e che le modalità pratiche di detto recupero erano in fase di studio. Il 26 novembre 1990, le stesse autorità hanno comunicato alla Commissione che la restituzione dell' aiuto era in corso di negoziazione con la FAS.

4 Dal momento però che non era stato preparato alcun progetto di restituzione, la Commissione, il 19 dicembre 1990, ha introdotto il procedimento di cui all' art. 6, n. 4, della decisione della Commissione 1 febbraio 1989, 322/89/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 38, pag. 8), trasmettendo una lettera di intimazione alle autorità italiane affinché queste ultime presentassero le loro osservazioni in merito ai provvedimenti de quibus. La lettera è stata pubblicata in forma di comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 7 febbraio 1991 (GU C 32, pag. 4) ed è stata indirizzata "agli altri Stati membri e agli altri interessati in merito ad aiuti che l' Italia ha deciso di concedere alla società Ferriere Acciaierie Sarde" affinché anche questi ultimi presentassero le loro osservazioni in merito.

5 In seguito alle osservazioni formulate, nel contesto di detto procedimento, dalle autorità italiane e da un' associazione professionale la Commissione il 5 giugno 1991, ha adottato la citata decisione 91/547/CECA, oggetto del presente ricorso.

6 Detta decisione stabilisce che la sovvenzione accordata nel 1987 dall' autorità della Regione autonoma Sardegna alla FAS è un aiuto di Stato, illegittimo in quanto concesso senza l' autorizzazione preventiva della Commissione ed incompatibile con il mercato comune e pertanto deve essere soppresso mediante recupero. La decisione è stata notificata al governo italiano il 27 giugno 1991 ed è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 29 ottobre 1991.

7 La FAS precisa che il suo ricorso per l' annullamento della decisione 91/547/CECA è stato proposto contemporaneamente ai sensi dell' art. 33 del Trattato CECA e dell' art. 173 del Trattato CEE per la ragione che la decisione stessa presenta alcune ambiguità: e non è chiaro se essa vada ricondotta alle norme del Trattato CECA o a quelle del Trattato CEE.

8 Con memoria depositata alla cancelleria della Corte il 16 giugno 1992, la Commissione ha sollevato un' eccezione di irricevibilità ai sensi dell' art. 91, n. 1, del regolamento di procedura, fondata sostanzialmente sulla natura tardiva del ricorso.

9 Nelle osservazioni in merito a detta eccezione, la ricorrente ha invocato vari mezzi fondati sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e del diritto di difesa, sulla pretesa ignoranza, da parte sua, tanto della decisione controversa quanto del procedimento da cui è scaturita, nonché sull' inesistenza giuridica della decisione stessa.

10 La ricorrente fa in tal modo valere, in via principale, il suo legittimo affidamento nella legittimità dell' aiuto de quo e che, in quanto unica beneficiaria dello stesso aiuto, essa avrebbe dovuto ricevere una notifica individuale della decisione 91/547/CECA nonché della comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale 7 febbraio 1991, in quanto con riguardo ad essa non poteva essere obbligata a controllare e verificare tutti i testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Essa sottolinea che, senza affatto porre in essere un comportamento negligente, essa non ha avuto l' occasione, nel corso del procedimento amministrativo, di presentare osservazioni e che solo il 16 gennaio 1992 la Regione autonoma Sardegna l' ha informata dell' esistenza della decisione della Commissione ingiungendole di procedere alla restituzione. La ricorrente dichiara di avere ricevuto da parte delle autorità italiane una copia della decisione 91/547 solo con lettera 23 marzo 1992 ed in seguito ad una domanda da parte sua. Dal momento che essa non era a conoscenza delle censure indirizzate dalla Commissione alle autorità italiane, solo in questa data essa ha potuto avere esatta conoscenza del contenuto della decisione e le è stato pertanto possibile far uso del suo diritto di agire. La ricorrente aggiunge che la copia della decisione inviatale, a differenza di quella pubblicata, non conteneva alcuna menzione della "CECA". Richiamandosi alla sentenza del Tribunale di primo grado 27 febbraio 1992, BASF e a./Commissione (cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, Racc. pag. II-315), essa chiede quindi alla Corte di ingiungere alla Commissione di produrre l' originale della decisione. La ricorrente afferma infine che la violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e del diritto di difesa comporta l' inesistenza giuridica della decisione de qua e che pertanto il ricorso non è sottoposto ai termini legali.

11 In via subordinata, la ricorrente afferma che le circostanze sopra indicate sono nel loro complesso tali da configurare un' ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito ai sensi dell' art. 39 dello Statuto CECA della Corte.

12 Ai sensi dell' art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, quando un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l' avvocato generale, senza proseguire il procedimento, può pronunciarsi con ordinanza motivata. In considerazione degli elementi della presente causa, la Corte ha deciso di applicare dette norme.

13 In via preliminare, occorre innanzitutto ricordare, per quanto riguarda gli argomenti che la ricorrente trae dalla violazione del principio del legittimo affidamento e dell' inesistenza dell' atto impugnato, che un operatore economico diligente deve accertarsi della conformità di un aiuto al diritto comunitario (sentenza 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3437), e che, in ogni caso, nessun elemento del fascicolo consente di giudicare la decisione impugnata giuridicamente inesistente.

14 Occorre quindi rilevare, in considerazione della natura tardiva del ricorso allegata dalla Commissione, che la decisione controversa si fonda sul Trattato CECA e devono pertanto applicarsi, nel caso di specie, le regole di questo Trattato.

15 Ai sensi dell' art. 33, terzo comma, del Trattato CECA, il ricorso per l' annullamento di una decisione della Commissione deve essere proposto entro un termine di un mese a decorrere, secondo il caso, dalla data della notificazione o della pubblicazione della decisione. Dal momento che la decisione controversa è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 29 ottobre 1991, è evidente che il ricorso è stato introdotto ben al di là di questo termine.

16 La ricorrente, senza contestare il fondamento dei termini per ricorrere previsti dal Trattato, afferma tuttavia che, nel caso di specie, il termine non iniziava a decorrere dalla data della pubblicazione della decisione controversa, in quanto questa avrebbe dovuto esserle notificata dal momento che lei sola era beneficiaria dell' aiuto de quo. In assenza di detta notifica, il termine poteva incominciare a decorrere, nel caso di specie, solo a far data dal momento in cui essa avesse avuto esatta conoscenza del contenuto e dei motivi della decisione stessa.

17 Per quanto riguarda l' argomento indicato dalla ricorrente circa la mancata notifica della decisione controversa, occorre rilevare che, in conformità con il sistema previsto dal Trattato CECA e dalla decisione della Commissione n. 322/89 sopra citata, destinataria di detta decisione era la Repubblica italiana, la quale era quindi tenuta ad adottare provvedimenti necessari per conformarvisi. La normativa non prevede alcuna notificazione individuale di una decisione di tal genere alle imprese interessate.

18 Senza che occorra valutare se, nelle circostanze del caso di specie, la decisione controversa avesse dovuto essere notificata alla ricorrente, occorre tuttavia ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, spetta a colui che abbia conoscenza dell' esistenza di un atto che lo riguarda di chiederne il testo integrale entro un termine ragionevole (v. sentenze 6 luglio 1988, causa 236/86, Dillinger Huettenwerke/Commissione, Racc. pag. 3761, punto 14 della motivazione, e 6 dicembre 1990, causa C-180/88, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie/Commissione, Racc. pag. I-4413, punti 22-24 della motivazione). Orbene, è pacifico che la ricorrente ha avuto conoscenza dell' esistenza della decisione controversa al più tardi nel momento in cui ha ricevuto da parte delle autorità sarde la lettera sopra indicata 16 gennaio 1992. Dal fascicolo di causa risulta che questa lettera le è pervenuta il 18 gennaio 1992.

19 Si evince altresì dal fascicolo di causa che solo il 18 marzo 1992, vale a dire due mesi dopo aver avuto conoscenza dell' esistenza della decisione, la ricorrente si è rivolta alle autorità sarde per ottenerne un testo integrale, dopo che essa, il 10 marzo 1992 aveva già conferito ai suoi avvocati il mandato per impugnare la stessa decisione dinanzi alla Corte. Ne deriva che un termine ragionevole per chiedere il testo integrale della decisione controversa è stato ampiamente superato e che in ogni caso, l' introduzione del ricorso è stata tardiva.

20 Per quanto riguarda il mezzo relativo alla causa di forza maggiore o al caso fortuito, occorre ricordare che la nozione di forza maggiore, prescindendo dalle peculiarità dei settori specifici in cui essa viene impiegata, riguarda essenzialmente difficoltà anormali, indipendenti dalla volontà dell' interessato, e che risultano inevitabili malgrado l' adozione di tutte le precauzioni del caso (sentenza 9 febbraio 1984, causa 284/82, Busseni/Commissione, Racc. pag. 557). Nessuno degli elementi di fatto invocati dalla ricorrente è tale da configurare una tale ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito.

21 Dalle considerazioni che precedono consegue che il ricorso dev' essere rigettato in quanto manifestamente irricevibile.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

22 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

1) Il ricorso è rigettato in quanto manifestamente irricevibile.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

Lussemburgo, 5 marzo 1993.

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