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Document 61992CJ0392

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 aprile 1994.
Christel Schmidt contro Spar- und Leihkasse der früheren Ämter Bordesholm, Kiel und Cronshagen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht dello Schleswig-Holstein - Germania.
Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese.
Causa C-392/92.

Raccolta della Giurisprudenza 1994 I-01311

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:134

61992J0392

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 14 APRILE 1994. - CHRISTEL SCHMIDT CONTRO SPAR- UND LEIHKASSE DER FRUEHEREN AEMTER BORDESHOLM, KIEL UND CRONSHAGEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: LANDESARBEITSGERICHT SCHLESWIG-HOLSTEIN - GERMANIA. - MANTENIMENTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI TRASFERIMENTO DI IMPRESE. - CAUSA C-392/92.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-01311
edizione speciale svedese pagina I-00081
edizione speciale finlandese pagina I-00111


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Politica sociale ° Ravvicinamento delle legislazioni ° Trasferimento di imprese ° Mantenimento dei diritti dei lavoratori ° Direttiva 77/187 ° Sfera di applicazione ° Ricorso ad un' impresa terza per l' effettuazione di lavori di pulizia precedentemente svolti dal personale dell' impresa ° Inclusione ° Attività cui è addetto un solo dipendente ° Irrilevanza

(Direttiva del Consiglio 77/187/CEE, art. 1, n. 1)

Massima


L' art. 1, n. 1, della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che rientra nella sfera di applicazione della direttiva medesima una fattispecie in cui un imprenditore affidi contrattualmente ad un altro imprenditore l' incarico di svolgere lavori di pulizia ai quali, prima del trasferimento, provvedeva direttamente, ancorché con un solo dipendente.

Infatti, né la circostanza che l' attività trasferita costituisca per l' impresa cedente solamente un' attività accessoria priva di rapporto di necessità con il proprio oggetto sociale, né l' ulteriore circostanza che il trasferimento non sia accompagnato da alcuna cessione di elementi patrimoniali, né infine il numero dei lavoratori interessati consentono di escludere tale operazione dalla sfera di applicazione della direttiva, atteso che il criterio decisivo al fine di accertare l' esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva medesima consiste nella circostanza che l' entità economica conservi la propria identità, il che risulta in particolare dall' effettiva continuazione o dalla ripresa, da parte del nuovo imprenditore, delle stesse attività economiche ovvero di attività analoghe.

Parti


Nel procedimento C-392/92,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Landesarbeitsgericht dello Schleswig-Holstein (Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Christel Schmidt

e

Spar- und Leihkasse der frueheren AEmter Bordesholm, Kiel und Cronshagen,

domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, R. Joliet, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse (relatore) e M. Zuleeg, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per la Spar- und Leihkasse der frueheren AEmter Bordesholm, Kiel und Cronshagen, resistente nella causa principale, dall' avv. Wolfgang Jordan, del foro di Bordesholm;

° per il governo della Repubblica federale di Germania, dal signor Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente;

° per il governo del Regno Unito, dalla signora Sue Cochrane, del Treasury Solicitor' s Department, e dall' avv. Derrick Wyatt, barrister, in qualità di agenti;

° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Karen Banks e dal signor Juergen Grunwald, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del governo tedesco, del governo del Regno Unito, rappresentato dai signori John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, e Derrick Wyatt, in qualità di agenti, e della Commissione all' udienza del 20 gennaio 1994,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 23 febbraio 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 27 ottobre 1992, pervenuta in cancelleria il 9 novembre seguente, il Landesarbeitsgericht dello Schleswig-Holstein ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26, in prosieguo: la "direttiva").

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la signora Christel Schmidt e la Spar- und Leihkasse der frueheren AEmter Bordesholm, Kiel und Cronshagen (cassa depositi e prestiti degli enti disciolti dei comuni di Bordesholm, Kiel e Cronshagen, in prosieguo: la "cassa depositi e prestiti").

3 Dalla motivazione dell' ordinanza di rinvio emerge che la ricorrente della causa principale, lavoratrice impiegata presso la cassa depositi e prestiti come addetta alla pulizia dei locali della filiale di Wacken, veniva licenziata nel febbraio 1992 a causa della ristrutturazione della filiale medesima, di cui la cassa intendeva affidare la pulizia all' impresa Spiegelblank, che curava già la maggior parte degli altri edifici della stessa cassa depositi e prestiti.

4 La società Spiegelblank proponeva all' interessata di riprendere l' attività con una retribuzione mensile superiore a quella sino allora percepita. La signora Schmidt non si dichiarava però disposta ad assumere l' incarico a tali condizioni, in quanto riteneva che l' aumento delle superfici da pulire determinasse in realtà una riduzione della propria paga oraria.

5 Avverso il licenziamento la signora Schmidt ricorreva in giudizio. Essendo stata respinta in primo grado la domanda, proponeva appello dinanzi al Landesarbeitsgericht dello Schleswig-Holstein.

6 Il detto giudice, ritenendo l' interpretazione della direttiva 77/187 rilevante ai fini della soluzione della controversia, sottoponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se l' attività di pulizia di uno stabilimento aziendale, nell' ipotesi in cui la sua effettuazione sia affidata per contratto ad un' impresa terza, possa essere equiparata ad una parte di stabilimento ai sensi della direttiva 77/187/CEE.

2) In caso di risposta affermativa, se ciò valga anche qualora l' attività di pulizia sia stata espletata, sino al momento dell' affidamento ad un' impresa terza, da un' unica addetta".

7 Le due questioni possono essere esaminate congiuntamente.

8 A termini dell' art. 1, n. 1, della direttiva, "la presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione".

9 Con le due questioni pregiudiziali il giudice nazionale chiede se l' attività di pulizia di uno stabilimento aziendale possa essere equiparata ad una parte di stabilimento ai sensi della direttiva e se tale equiparazione sia ammissibile qualora l' attività sia stata svolta, prima di essere affidata per contratto ad un' impresa terza, da un' unica addetta.

10 La cassa depositi e prestiti, la Repubblica federale di Germania ed il Regno Unito suggeriscono di risolvere la questione in senso negativo. La cassa depositi e prestiti sostiene essenzialmente che l' esecuzione dei lavori di pulizia non costituisce né l' attività principale né un' attività accessoria dell' impresa e i governi della Repubblica federale di Germania e del Regno Unito osservano che la decisione della cassa stessa di affidare l' esecuzione dei detti lavori ad un' impresa terza non ha implicato né il trasferimento di un' entità economica né il trasferimento di locali o di elementi patrimoniali.

11 La Commissione ritiene, in particolare, che, nell' ipotesi in cui l' attività di pulizia sia espletata dal personale dell' impresa, si tratti di un servizio gestito in modo diretto ed il fatto che essa costituisca un' attività meramente accessoria priva di rapporto di necessità con l' oggetto sociale dell' impresa non possa produrre l' effetto di escludere il trasferimento dalla sfera di applicazione della direttiva.

12 Secondo la giurisprudenza della Corte (v. sentenza 12 novembre 1992, causa C-209/91, Watson Rask e Christensen, Racc. pag. I-5755, punto 15), la direttiva trova applicazione in tutte le ipotesi di cambiamento, nell' ambito delle relazioni contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile della gestione dell' impresa e che, a tal titolo, assuma gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell' impresa, senza che occorra accertare se vi sia stato trasferimento della proprietà dell' impresa stessa.

13 La tutela prevista dalla direttiva si applica, in particolare, ai sensi delle menzionate disposizioni dell' art. 1, n. 1, nel caso in cui il trasferimento riguardi solamente uno stabilimento o una parte di stabilimento, vale a dire una parte dell' impresa. La tutela riguarda in detta ipotesi i lavoratori impiegati in tale parte dell' impresa in quanto, come affermato dalla Corte nella sentenza 7 febbraio 1985, causa 186/83, Botzen (Racc. pag. 519, punto 15), il rapporto di lavoro è essenzialmente caratterizzato dal vincolo esistente tra il lavoratore e la parte dell' impresa o dello stabilimento cui egli è addetto per svolgere i sui compiti.

14 Così, nel caso in cui un imprenditore affidi contrattualmente la responsabilità della gestione di un servizio attinente alla propria impresa, come quello consistente nell' effettuazione dei lavori di pulizia, ad un altro imprenditore che assuma, in tal modo, gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti addetti al servizio medesimo, l' operazione può rientrare nella sfera di applicazione della direttiva. Come già rilevato dalla Corte al punto 17 della menzionata sentenza Watson Rask e Christensen, dalla circostanza che, in una siffatta ipotesi, l' attività trasferita costituisca per l' impresa cedente solamente un' attività accessoria priva di rapporto di necessità con il proprio oggetto sociale non può derivare l' effetto di escludere tale operazione dalla sfera di applicazione della direttiva.

15 Nemmeno la circostanza che l' attività di cui trattasi fosse espletata anteriormente al trasferimento da una sola dipendente costituisce elemento sufficiente per escludere l' applicazione delle disposizioni della direttiva, che non dipende dal numero dei dipendenti addetti alla parte dell' impresa oggetto del trasferimento. Si deve ricordare, infatti, che la direttiva ha soprattutto ad oggetto, come emerge dal secondo 'considerando' , la protezione dei lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare al fine di assicurare il mantenimento dei loro diritti. Tale tutela riguarda tutti i dipendenti e deve essere quindi assicurata anche qualora il trasferimento interessi un solo lavoratore.

16 Anche l' argomento dei governi della Repubblica federale di Germania e del Regno Unito, relativo all' assenza di un trasferimento di elementi patrimoniali, non merita accoglimento. Il fatto che la giurisprudenza della Corte annoveri il trasferimento di tali elementi fra i vari criteri dei quali il giudice nazionale deve tener conto al fine di poter accertare, nell' ambito della valutazione globale di un' operazione complessa, l' effettiva sussistenza di un trasferimento di impresa non consente di concludere nel senso che l' assenza di tali elementi escluda l' esistenza di un trasferimento. Infatti, il mantenimento dei diritti dei lavoratori che costituisce lo scopo della direttiva, come emerge dal suo stesso titolo, non può dipendere unicamente dalla rilevanza di un fattore in ordine al quale la Corte ha peraltro già affermato che non si tratta dell' unico elemento determinante (v. sentenza 18 marzo 1986, causa 24/85, Spijkers, Racc. pag. 1119, punto 12).

17 Secondo la giurisprudenza della Corte (v. la menzionata sentenza Spijkers, punto 11, e sentenza 19 maggio 1992, causa C-29/91, Redmond Stichting, Racc. pag. I-3189, punto 23), il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della detta direttiva consiste nella circostanza che l' entità in questione conservi la propria identità. Secondo la stessa giurisprudenza, il mantenimento di tale identità risulta in particolare dall' effettiva continuazione o dalla ripresa, da parte del nuovo imprenditore, delle stesse attività economiche ovvero di attività analoghe. Così, nella specie della causa principale, in ordine alla quale l' ordinanza di rinvio fornisce tutti gli elementi utili, la similarità delle attività di pulizia espletate anteriormente e successivamente al trasferimento, similarità che si è peraltro tradotta nell' offerta di riassunzione fatta al lavoratore interessato, costituisce elemento caratteristico di un' operazione che rientra nella sfera di applicazione della direttiva e che offre al lavoratore dipendente, la cui attività sia stata oggetto di trasferimento, la tutela accordatagli dalla direttiva.

18 Si può osservare, tuttavia, che se è pur vero che, ai sensi dell' art. 4, n. 1, della direttiva, il trasferimento di un' impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario, tale disposizione non impedisce peraltro di poter procedere a licenziamenti per motivi economici, tecnici od organizzativi che comportino variazioni sul piano dell' occupazione.

19 Si deve anche ricordare, infine, che la direttiva non osta ad una modificazione del rapporto di lavoro con il nuovo imprenditore, laddove la legge nazionale consenta una siffatta modificazione al di fuori dell' ipotesi del trasferimento dell' impresa (v., da ultimo, la menzionata sentenza Watson Rask e Christensen, punto 31).

20 Le questioni pregiudiziali vanno quindi risolte dichiarando che l' art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che una fattispecie, come quella descritta nell' ordinanza di rinvio, in cui un imprenditore affidi contrattualmente ad un altro imprenditore l' incarico di svolgere lavori di pulizia ai quali, prima del trasferimento, provvedeva direttamente, ancorché con un solo dipendente, rientra nella sfera di applicazione della direttiva medesima.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

21 Le spese sostenute dal governo tedesco, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Landesarbeitsgericht dello Schleswig-Holstein, con ordinanza 27 ottobre 1992, dichiara:

L' art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che una fattispecie, come quella descritta nell' ordinanza di rinvio, in cui un imprenditore affidi contrattualmente ad un altro imprenditore l' incarico di svolgere lavori di pulizia ai quali, prima del trasferimento, provvedeva direttamente, ancorché con un solo dipendente, rientra nella sfera di applicazione della direttiva medesima.

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