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Document 61992CJ0334

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 dicembre 1993.
Teodoro Wagner Miret contro Fondo de garantía salarial.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia della Catalogna - Spagna.
Direttiva sulla tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro - Ambito di applicazione - Organismo di garanzia.
Causa C-334/92.

Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-06911

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:945

61992J0334

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 16 DICEMBRE 1993. - TEODORO WAGNER MIRET CONTRO FONDO DE GARANTIA SALARIAL. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNA - SPAGNA. - DIRETTIVA SULLA TUTELA DEI LAVORATORI IN CASO DI INSOLVENZA DEL DATORE DI LAVORO - AMBITO D'APPLICAZIONE - ORGANISMI DI GARANZIA. - CAUSA C-334/92.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-06911
edizione speciale svedese pagina I-00477
edizione speciale finlandese pagina I-00525


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Politica sociale ° Ravvicinamento delle legislazioni ° Tutela dei lavoratori in caso d' insolvenza del datore di lavoro ° Direttiva 80/987 ° Ambito d' applicazione ° Categoria di lavoratori che hanno lo status di lavoratori subordinati sotto il profilo del diritto nazionale e che non figurano nella sezione I dell' allegato della direttiva ° Inclusione

(Direttiva del Consiglio 80/987/CEE, allegato, sezione I, come modificata dalla direttiva 87/164/CEE)

2. Atti delle istituzioni ° Direttive ° Attuazione da parte degli Stati membri ° Necessità di garantire l' efficacia delle direttive ° Obblighi dei giudici nazionali

(Trattato CEE, art. 189, terzo comma)

3. Politica sociale ° Ravvicinamento delle legislazioni ° Tutela dei lavoratori in caso d' insolvenza del datore di lavoro ° Direttiva 80/987 ° Obbligo per gli Stati membri di creare un unico organismo di garanzia per tutte le categorie di lavoratori ° Insussistenza ° Normativa nazionale che non consente di assicurare al personale direttivo la garanzia prevista dalla direttiva ° Diritto degli interessati di ottenere dallo Stato membro di cui trattasi il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata attuazione della direttiva

(Direttiva del Consiglio 80/987, art. 3, n. 1)

Massima


1. Il personale direttivo non può essere escluso dalla sfera d' applicazione della direttiva 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d' insolvenza del datore di lavoro, come modificata dalla direttiva 87/164, qualora il diritto nazionali qualifichi coloro che fanno parte di detto personale come lavoratori subordinati e tale personale non venga menzionato nella sezione I dell' allegato della direttiva.

2. Allorché applica le disposizioni del diritto nazionale che devono garantire l' attuazione di una direttiva, il giudice nazionale chiamato a interpretarle deve farlo quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest' ultima e conformarsi pertanto all' art. 189, terzo comma, del Trattato.

Questo principio dell' interpretazione conforme vale in modo del tutto particolare per il giudice nazionale allorché lo Stato membro ha ritenuto che le disposizioni preesistenti del suo diritto nazionale soddisfacessero le prescrizioni della direttiva considerata.

3. Il personale direttivo non può avvalersi della direttiva 80/987 per richiedere il pagamento di crediti retributivi all' organismo di garanzia istituito per le altre categorie di lavoratori subordinati. Infatti, l' art. 3, n. 1, della direttiva impone agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari affinché organismi di garanzia assicurino il pagamento dei crediti non pagati dei lavoratori subordinati, ma non li obbliga a creare un unico organismo di garanzia per tutte le categorie di lavoratori.

Nel caso in cui il diritto nazionale, pur se interpretato alla luce della suddetta direttiva, non consenta di estendere al personale direttivo le garanzie ivi previste, tale personale ha il diritto di chiedere allo Stato membro interessato il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata attuazione della direttiva per quel che lo riguarda.

Parti


Nel procedimento C-334/92,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal Superior de Justicia della Catalogna (Spagna), nel procedimento dinanzi ad esso pendente tra

Teodoro Wagner Miret

e

Fondo de garantía salarial,

domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Consiglio 2 marzo 1987, 87/164/CEE (GU L 66, pag. 11),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, D.A.O. Edward, R. Joliet, G.C. Rodríguez Iglesias e F. Grévisse, giudici,

avvocato generale: C.O. Lenz

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il signor T. Wagner Miret, dall' avv. F. Varela Castro, del foro di Barcellona,

° per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore K. Banks e B. Rodríguez Galindo, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Commissione all' udienza del 15 luglio 1993,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 luglio 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 31 luglio 1992, registrata nella cancelleria il 4 agosto seguente, il Tribunal Superior de Justicia della Catalogna (Spagna) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, talune questioni pregiudiziali relative all' interpretazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d' insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23; in prosieguo: la "direttiva sull' insolvenza dei datori di lavoro"), come modificata dalla direttiva del Consiglio 2 marzo 1987, 87/164/CEE (GU L 66, pag. 11).

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia nella quale il signor Wagner Miret, membro del personale direttivo di un' impresa divenuta insolvente, chiede al Fondo de garantía salarial il pagamento di retribuzioni arretrate.

3 La direttiva sull' insolvenza dei datori di lavoro obbliga gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari affinché organismi di garanzia assicurino ai lavoratori subordinati, il cui datore di lavoro è divenuto insolvente, il pagamento dei crediti rimasti non pagati.

4 Nel diritto spagnolo un fondo di garanzia è stato istituito dall' art. 33 della Ley 10 marzo 1980, n. 8, Estatuto de los Trabajadores (legge istitutiva dello statuto dei lavoratori; in prosieguo: lo "statuto dei lavoratori"), vale a dire prima dell' emanazione della direttiva sull' insolvenza dei datori di lavoro.

5 All' atto dell' adesione alle Comunità europee il Regno di Spagna non ha ritenuto necessario modificare la propria normativa nazionale per adeguarla a tale direttiva.

6 Dagli atti di causa risulta che i giudici spagnoli hanno ritenuto che la tutela introdotta dall' art. 33 dello statuto dei lavoratori non è applicabile al personale direttivo. L' art. 15 del regio decreto 1 agosto 1985, n. 1382, relativo alle garanzie del personale direttivo, non opera infatti alcun richiamo a questa disposizione. Le decisioni dei giudici spagnoli divergono invece sul punto se il personale direttivo possa rivendicare la suddetta tutela basandosi sulle disposizioni della direttiva sull' insolvenza dei datori di lavoro.

7 Il signor Wagner Miret, dirigente dell' impresa CEP Catalana SA, veniva licenziato nell' ambito di una procedura di "ristrutturazione dell' organico", autorizzata il 24 novembre 1989 dal capo dell' ufficio territoriale del lavoro della direzione generale del lavoro della Comunità autonoma della Catalogna. Poiché l' impresa era stata dichiarata insolvente, egli promuoveva un' azione dinanzi al Juzgado de lo Social n. 27 di Barcellona per recuperare gli stipendi non pagati dei mesi di ottobre e novembre 1989 e per ottenere il pagamento delle proprie spettanze di liquidazione in seguito al suo licenziamento. Il totale di queste somme ammontava a 434 880 PTA. Con sentenza 18 dicembre 1991 la domanda veniva respinta a motivo della qualifica di membro del personale direttivo del signor Wagner Miret.

8 L' attore proponeva quindi un ricorso avverso detta sentenza dinanzi al Tribunal Superior de Justicia della Catalogna, il quale ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se la direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, sia applicabile a tutti i lavoratori subordinati, eccetto quelli esclusi nell' allegato di questa direttiva (2 marzo 1987, 87/164/CEE).

2) Se, tenuto conto del fatto che la Spagna non ha incluso nell' allegato della direttiva 2 marzo 1987, 87/164/CEE ° che ha completato l' allegato originale in seguito all' ingresso della Spagna nella Comunità ° l' eccezione che in concreto si riferisce al personale direttivo, tali persone possano restare escluse dall' applicazione generale delle garanzie previste dalla direttiva 80/987/CEE.

3) Se, qualora le garanzie definite dalla direttiva 80/987/CEE fossero applicabili al personale direttivo in Spagna, la loro attuazione concreta debba avvenire attraverso l' ente di diritto comune previsto per tutti i lavoratori subordinati (Fondo de garantía salarial) o invece, in via indennitaria, direttamente a carico dello Stato".

Sulle prime due questioni

9 Con le prime due questioni il giudice nazionale chiede in sostanza se il personale direttivo possa essere escluso dalla sfera di applicazione della direttiva sull' insolvenza dei datori di lavoro, pur non figurando nella sezione I dell' allegato di tale direttiva.

10 Ai sensi dell' art. 1, n. 1, la direttiva sull' insolvenza dei datori di lavoro si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovino in stato d' insolvenza. L' art. 1, n. 2, autorizza tuttavia gli Stati membri a escludere "dal campo di applicazione della presente direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati in funzione della natura particolare del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro dei lavoratori subordinati o in funzione dell' esistenza di altre forme di garanzia che assicurano ai lavoratori subordinati una tutela equivalente a quella che risulta dalla presente direttiva". L' elenco delle categorie di lavoratori subordinati esclusi figura nella sezione I dell' allegato della direttiva.

11 Peraltro, in conformità all' art. 2, n. 2, di quest' ultima, la nozione di lavoratore subordinato viene determinata in base al diritto nazionale.

12 Ne consegue che la direttiva sull' insolvenza dei datori di lavoro può applicarsi a tutte le categorie di lavoratori subordinati definite come tali dal diritto nazionale di uno Stato membro, fatta eccezione per quelle elencate nel suo allegato.

13 Avvalendosi della facoltà di cui all' art. 1, n. 2, della direttiva, il Regno di Spagna ha chiesto l' esclusione del personale domestico occupato presso una persona fisica. Questa esclusione figura nella sezione I dell' allegato della direttiva sull' insolvenza dei datori di lavoro, come modificata, a seguito dell' adesione del Regno di Spagna, dalla direttiva 2 marzo 1987, 87/164/CEE. Il Regno di Spagna non ha chiesto invece che la categoria del personale direttivo fosse menzionata nella sezione I dell' allegato.

14 Le prime due questioni vanno pertanto risolte nel senso che il personale direttivo non può essere escluso dalla sfera di applicazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d' insolvenza dei datori di lavoro, come modificata dalla direttiva del Consiglio 2 marzo 1987, 87/164/CEE, qualora il diritto nazionale qualifichi coloro che fanno parte di detto personale come lavoratori subordinati e tale personale non venga menzionato nella sezione I dell' allegato della direttiva.

Sulla terza questione

15 Con la terza questione il giudice nazionale chiede in sostanza se il personale direttivo abbia, ai sensi della direttiva sull' insolvenza dei datori di lavoro, il diritto di chiedere il pagamento di crediti retributivi all' organismo di garanzia istituito dal diritto nazionale per le altre categorie di lavoratori subordinati o, in mancanza, se esso abbia il diritto di chiedere allo Stato membro interessato il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata attuazione della direttiva per quel che lo riguarda.

16 Occorre anzitutto rilevare che il Regno di Spagna non ha istituito nessun altro organismo di garanzia oltre al Fondo de garantía salarial.

17 In secondo luogo, si deve ricordare che nella sentenza 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e a. (Racc. pag. I-5357), la Corte ha rilevato (punto 25 della motivazione) che, in forza dell' art. 5 della direttiva sull' insolvenza dei datori di lavoro, gli Stati membri dispongono di un' ampia discrezionalità quanto all' organizzazione, al funzionamento e al finanziamento degli organismi di garanzia. Essa ha proseguito concludendo (punto 26 della motivazione) che, anche se le disposizioni della direttiva sono sufficientemente precise e incondizionate per quanto riguarda la determinazione dei beneficiari della garanzia ed il contenuto della garanzia stessa, questi elementi non sono sufficienti perché i singoli possano far valere tali disposizioni, nei confronti dello Stato, dinanzi ai giudici nazionali.

18 Per quanto riguarda più specificamente il problema prospettato dal giudice nazionale, si deve sottolineare che la direttiva sull' insolvenza dei datori di lavoro non obbliga gli Stati membri a creare un unico organismo di garanzia per tutte le categorie di lavoratori e, di conseguenza, a far dipendere il personale direttivo dall' organismo di garanzia istituito per le altre categorie di lavoratori subordinati. L' art. 3, n. 1, rimette infatti agli Stati membri il compito di adottare i provvedimenti necessari affinché organismi di garanzia assicurino il pagamento dei crediti non pagati dei lavoratori subordinati.

19 Dalla discrezionalità così riconosciuta agli Stati membri occorre desumere che il personale direttivo non può avvalersi della direttiva per richiedere il pagamento di crediti retributivi all' organismo di garanzia istituito per le altre categorie di lavoratori subordinati.

20 In terzo luogo, si deve ricordare che qualsiasi giudice nazionale, allorché interpreta e applica il diritto nazionale, deve presumere che lo Stato abbia avuto intenzione di adempiere pienamente gli obblighi derivanti dalla direttiva considerata. Come ha dichiarato la Corte nella sentenza 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing (Racc. pag. I-4135, punto 8 della motivazione), nell' applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest' ultima e conformarsi pertanto all' art. 189, terzo comma, del Trattato.

21 Il principio dell' interpretazione conforme vale in modo del tutto particolare per il giudice nazionale allorché uno Stato membro ha ritenuto, come nel caso di specie, che le disposizioni preesistenti del suo diritto nazionale soddisfacessero le prescrizioni della direttiva considerata.

22 Dall' ordinanza di rinvio sembra emergere che le norme nazionali non possono essere interpretate in senso conforme alla direttiva sull' insolvenza dei datori di lavoro e non consentono quindi di assicurare al personale direttivo le garanzie in essa previste. Se ciò corrisponde al vero, dalla citata sentenza Francovich e a. discende che lo Stato membro interessato è tenuto a risarcire i danni subiti dal personale direttivo a causa della mancata attuazione della direttiva per quel che lo riguarda.

23 Occorre quindi risolvere la terza questione nel senso che: a) il personale direttivo non ha, ai sensi della direttiva 80/987/CEE, il diritto di chiedere il pagamento dei crediti retributivi all' organismo di garanzia istituito dal diritto nazionale per le altre categorie di lavoratori subordinati; b) nel caso in cui il diritto nazionale, pur se interpretato alla luce della suddetta direttiva, non consenta di estendere al personale direttivo le garanzie ivi previste, tale personale ha il diritto di chiedere allo Stato membro interessato il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata attuazione della direttiva per quel che lo riguarda.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

24 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal Superior de Justicia della Catalogna, con ordinanza 31 luglio 1992, dichiara:

1) Il personale direttivo non può essere escluso dalla sfera di applicazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d' insolvenza del datore di lavoro, come modificata dalla direttiva del Consiglio 2 marzo 1987, 87/164/CEE, qualora il diritto nazionale qualifichi coloro che fanno parte di detto personale come lavoratori subordinati e tale personale non venga menzionato nella sezione I dell' allegato della direttiva.

2) a) Il personale direttivo non ha, ai sensi della direttiva 80/987/CEE, il diritto di chiedere il pagamento dei crediti retributivi all' organismo di garanzia istituito dal diritto nazionale per le altre categorie di lavoratori subordinati. b) Nel caso in cui il diritto nazionale, pur se interpretato alla luce della suddetta direttiva, non consenta di estendere al personale direttivo le garanzie ivi previste, tale personale ha il diritto di chiedere allo Stato membro interessato il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata attuazione della direttiva per quel che lo riguarda.

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