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Document 61992CJ0227

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 luglio 1999.
    Hoechst AG contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Regolamento di procedura del Tribunale - Riapertura della fase orale - Regolamento interno della Commissione - Procedimento di adozione di una decisione da parte del collegio dei membri della Commissione.
    Causa C-227/92 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-04443

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:360

    61992J0227

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 luglio 1999. - Hoechst AG contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Regolamento di procedura del Tribunale - Riapertura della fase orale - Regolamento interno della Commissione - Procedimento di adozione di una decisione da parte del collegio dei membri della Commissione. - Causa C-227/92 P.

    raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-04443


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 Procedura - Intervento - Ricevibilità - Riesame dopo un'ordinanza precedente che ammette la ricevibilità

    (Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma)

    2 Procedura - Intervento - Istanza avente ad oggetto il sostegno delle conclusioni di una delle parti ma che sviluppa un'altra argomentazione - Ricevibilità

    (Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37, quarto comma)

    3 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Errata valutazione dei fatti - Irricevibilità - Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori - Esclusione tranne che in caso di snaturamento - Diniego di riapertura della fase orale - Esame da parte della Corte - Limiti

    [Trattato CE, art. 168 A (divenuto art. 225 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, primo comma]

    4 Atti delle istituzioni - Presunzione di validità - Atto inesistente - Nozione

    [Trattato CE, art. 189 (divenuto art. 249 CE)]

    5 Atti delle istituzioni - Notificazione - Decisione - Irregolarità - Effetti

    [Trattato CE, art. 191, n. 3 (divenuto art. 254, n. 3, CE)]

    6 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Competenza della Corte - Provvedimenti istruttori - Esclusione

    (Statuto CE della Corte di giustizia, art. 54, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 113, n. 2)

    7 Procedura - Misure di organizzazione del procedimento - Domanda proposta dopo la chiusura della fase orale - Presupposti

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 64)

    8 Procedura - Istanza di provvedimenti istruttori - Proposizione dopo la chiusura della fase orale - Domanda di riapertura della fase orale - Presupposti di ricevibilità

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 62)

    9 Procedura - Fase orale - Riapertura - Obbligo di sollevare d'ufficio motivi attinenti alla regolarità del procedimento di adozione della decisione impugnata - Insussistenza

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 62)

    Massima


    1 Il fatto che la Corte, con precedente ordinanza, abbia ammesso l'intervento di una persona a sostegno delle conclusioni di una parte non osta a che si proceda ad un nuovo esame della ricevibilità del suo intervento.

    2 L'art. 37, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia non si oppone a che l'interveniente presenti argomenti differenti da quelli della parte che esso sostiene, purché siano diretti a sostenere le conclusioni di tale parte.

    3 In forza degli artt. 168 A del Trattato (divenuto art. 225 CE) e 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, un'impugnazione può essere basata solo su motivi relativi alla violazione di regole di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti. La valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova addotti dinanzi ad esso non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi.

    Ne risulta che le censure della parte ricorrente, nei limiti in cui riguardano la valutazione che il Tribunale ha fatto degli elementi ad esso sottoposti nell'ambito della domanda di riapertura della fase orale, non possono essere esaminate in sede d'impugnazione.

    Spetta invece alla Corte verificare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto rifiutandosi di riaprire la fase orale e disporre le misure di organizzazione del procedimento e i provvedimenti istruttori richiesti da una parte.

    4 Gli atti delle istituzioni comunitarie godono, in linea di principio, di una presunzione di legittimità e producono pertanto effetti giuridici, anche se sono viziati da irregolarità, fintantoché non saranno annullati o revocati.

    Tuttavia, in deroga a questo principio, gli atti viziati da un'irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall'ordinamento giuridico comunitario non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico, neppure provvisorio, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti. Tale deroga mira a salvaguardare l'equilibrio fra due esigenze fondamentali, ma talvolta confliggenti, cui deve ispirarsi un ordinamento giuridico, e precisamente la stabilità dei rapporti giuridici e il rispetto della legalità.

    Ne consegue che il diritto comunitario non conosce situazioni intermedie tra l'accertamento dell'inesistenza di un atto e il suo annullamento.

    5 In forza dell'art. 191, n. 3, del Trattato (divenuto art. 254, n. 3, CE), le decisioni hanno efficacia in virtù della loro notificazione. Non si può affermare che, in mancanza della notificazione, una decisione sia priva di qualunque effetto. Infatti, trattandosi della notifica di un atto, come di ogni altra forma sostanziale, o l'irregolarità è talmente grave ed evidente da comportare l'inesistenza dell'atto contestato, oppure costituisce una violazione delle forme sostanziali che può comportare il suo annullamento.

    6 Esula dall'ambito dell'impugnazione, limitato alle questioni di diritto, l'istanza di una parte alla Corte affinché disponga provvedimenti istruttori volti a determinare le circostanze in cui la Commissione ha adottato la decisione oggetto della sentenza impugnata.

    Infatti, da un lato, misure d'istruzione condurrebbero necessariamente la Corte a pronunciarsi su questioni di fatto e modificherebbero l'oggetto della lite sottoposta al Tribunale, in violazione delle disposizioni dell'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.

    Dall'altro, il ricorso ha ad oggetto solo la sentenza impugnata ed è solamente nel caso in cui questa fosse annullata che, ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quest'ultima potrebbe pronunciarsi essa stessa sulla controversia e quindi conoscere di eventuali vizi della decisione impugnata dinanzi al Tribunale.

    7 Una parte può chiedere al Tribunale, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, di ordinare alla controparte la produzione di documenti che sono in suo possesso. Tuttavia, qualora una domanda del genere sia proposta dopo la fine della fase orale, il Tribunale deve statuire sulla stessa solo nel caso in cui decida di riaprire la fase orale.

    8 L'istanza di provvedimenti istruttori presentata dopo la chiusura della fase orale può essere accolta soltanto se riguarda fatti che possono esercitare un'influenza decisiva sull'esito della controversia e che l'interessato non aveva potuto far valere prima della chiusura della fase orale. La stessa soluzione si impone riguardo alla domanda di riapertura della fase orale. E' vero che, ai sensi dell'art. 62 del regolamento di procedura del Tribunale, tale giudice dispone, in questo ambito, di un potere discrezionale. Tuttavia, il Tribunale è tenuto ad accogliere una tale domanda solo se la parte interessata si basa su fatti idonei ad esercitare un'influenza decisiva che essa non era stata in grado di far valere prima della chiusura della fase orale.

    9 Il Tribunale non è tenuto a disporre la riapertura della fase orale in base ad un supposto obbligo di sollevare d'ufficio motivi attinenti alla regolarità del procedimento di adozione di una decisione della Commissione. Infatti, un tale obbligo di sollevare d'ufficio motivi di ordine pubblico può eventualmente sussistere solo in funzione degli elementi di fatto versati agli atti.

    Parti


    Nel procedimento C-227/92 P,

    Hoechst AG, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), con l'avv. H. Hellmann, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 8, rue Zithe,

    ricorrente,

    sostenuta da

    DSM NV, con sede a Heerlen (Paesi Bassi), con l'avv. I.G.F. Cath, del foro dell'Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. L. Dupong, 14 A, rue des Bains,

    interveniente,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 10 marzo 1992 nella causa T-10/89, Hoechst/Commissione (Racc. pag. II-629), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor G. zur Hausen, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, convenuta in primo grado,

    LA CORTE

    (Sesta Sezione),

    composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini (relatore), J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici,

    avvocato generale: G. Cosmas

    cancellieri: signor H. von Holstein, cancelliere aggiunto, e signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 12 marzo 1997, nel corso della quale Hoechst AG era rappresentata dagli avv.ti O. Lieberknecht e M. Klusmann, del foro di Düsseldorf, la DSM NV dall'avv. I.G.F. Cath e la Commissione dal signor G. zur Hausen

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 luglio 1997,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 18 maggio 1992, la Hoechst AG (in prosieguo: la «Hoechst») proposto, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 10 marzo 1992, causa T-10/89, Hoechst/Commissione (Racc. pag. II-629; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

    Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale

    2 I fatti all'origine del ricorso, come risultano dalla sentenza impugnata, sono i seguenti.

    3 Diverse imprese operanti nell'industria europea dei prodotti petrolchimici hanno presentato un ricorso d'annullamento dinanzi al Tribunale contro la decisione della Commissione 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.149 - Polipropilene) (GU L 230, pag. 1; in prosieguo: la «decisione polipropilene»).

    4 Secondo quanto accertato dalla Commissione, e confermato in merito dal Tribunale, il mercato del polipropilene era rifornito, prima del 1977, da dieci produttori, di cui quattro [Montedison SpA (in prosieguo: la «Monte»), Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc e Shell International Chemical Company Ltd; in prosieguo: le «quattro grandi»] rappresentavano insieme il 64% del mercato. A seguito della scadenza dei brevetti di controllo detenuti dalla Monte, nuovi produttori sono apparsi sul mercato nel 1977, cosa che ha portato ad un sostanziale aumento della capacità produttiva reale alla quale tuttavia non ha fatto riscontro un corrispondente aumento della domanda. Ciò ha avuto come conseguenza un basso tasso di utilizzazione delle capacità produzione comprese tra il 60% nel 1977 ed il 90% nel 1983. Ciascuno dei produttori all'epoca stabiliti nella Comunità vendeva in tutti o quasi tutti gli Stati membri .

    5 La Hoechst faceva parte dei produttori che rifornivano il mercato nel 1977 ed era una delle «quattro grandi». La sua quota di mercato in Europa occidentale oscillava tra il 10,5 e l'12,6%.

    6 A seguito di verifiche effettuate simultaneamente in numerose imprese del settore, la Commissione ha rivolto a numerosi produttori di polipropilene richieste di informazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204). Dal punto 6 della sentenza impugnata emerge che le informazioni ottenute hanno condotto la Commissione alla conclusione che tra il 1977 e il 1983 i produttori interessati avevano fissato, in violazione dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), regolarmente dei prezzi obiettivo attraverso iniziative in materia di prezzi ed elaborato un sistema di controllo annuale delle vendite allo scopo di ripartirsi il mercato disponibile in base ai quantitativi o a pecentuali convenuti. Ciò ha condotto la Commissione ad intraprendere la procedura prevista all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e ad indirizzare una comunicazione scritta degli addebiti a svariate inprese tra cui la Hoechst.

    7 A conclusione del procedimento, la Commissione ha adottato la decisione polipropilene con la quale essa ha accertato che la Hoechst aveva violato l'art. 85, n. 1, del Trattato partecipando, con altre imprese - a partire per quanto riguarda la Hoechst dalla metà del 1977 fino almeno al novembre 1983 - ad un accordo e ad una pratica concordata che risale alla metà del 1977, in forza dei quali i produttori che rifornivano di polipropilene il territorio del mercato comune:

    - si tenevono in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall'inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;

    - stabilivano periodicamente prezzi «obiettivo» (o minimi) per la vendita del prodotto in ciascuno Stato membro della Comunità;

    - concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l'attuazione di tali prezzi obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d'informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l'organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di «direzione contabile», volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;

    - aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;

    - si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una «quota» di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l'intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981 e 1982) (art. 1 della decisione polipropilene).

    8 La Commissione ha poi ingiunto alle diverse imprese interessate di porre fine immediatamente a tali infrazioni e di astenersi nell'avvenire da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto o effetto identico o analogo. La Commissione ha ingiunto loro altresì di porre termine a qualsiasi sistema di scambio di informazioni normalmente coperto dal segreto commerciale e di fare in modo che qualsiasi sistema di scambio di dati generali (come il sistema Fides) fosse gestito in modo da escludere ogni informazione che consentisse di individuare il comportamento dei singoli produttori (art. 2 della decisione polipropilene).

    9 Un'ammenda di 9 000 000 di ECU, ossia 19 304 010 DM, è stata inflitta alla Hoechst (art. 3 della decisione polipropilene).

    10 Il 2 agosto 1986 la Hoechst ha proposto un ricorso d'annullamento contro tale decisione dinanzi alla Corte, la quale, con ordinanza 15 novembre 1989, ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale, ai sensi della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1).

    11 La società Hoechst ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione polipropilene nella parte ad essa relativa, in via subordinata, di ridurre l'ammenda inflitta e, in ogni caso, di condannare la Commissione alle spese.

    12 La Commissione ha concluso chiedendo che il ricorso fosse respinto e la ricorrente condannata alle spese.

    13 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 marzo 1992, la Hoechst ha chiesto al Tribunale di rinviare la data della pronuncia della sentenza, di riaprire la fase orale e di disporre provvedimenti di organizzazione del procedimento nonché provvedimenti istruttori conformemente agli artt. 62, 64, 65 e 66, a causa delle dichiarazioni rese dalla Commissione in occasione dell'udienza tenutasi dinanzi al Tribunale nella sentenza 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T/86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e a./Commissione, (Racc. pag. II-315; in prosieguo: la «sentenza PVC del Tribunale»).

    La sentenza impugnata

    14 Pronunciandosi sulla domanda di riapertura della fase orale di cui al punto 372, il Tribunale, dopo aver sentito nuovamente l'avvocato generale, ha ritenuto, al punto 373, che non vi fosse motivo di disporre, ai sensi dell'art. 62 del suo regolamento di procedura, la riapertura della fase orale o di disporre i provvedimenti istruttori chiesti dalla Hoechst.

    15 Al punto 374 del dispositivo il Tribunale ha affermato:

    «Occorre innanzitutto rilevare che la citata sentenza 27 febbraio 1992 non giustifica, di per sé, la riapertura della fase orale nel procedimento in corso. Inoltre, diversamente da quanto da lei argomentato nella sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992 (già citata, punto 14 della motivazione), nel procedimento in corso la ricorrente non ha sostenuto, sino alla chiusura della fase orale, anche solo in forma allusiva, l'inesistenza della decisione impugnata a causa degli asseriti vizi. E' pertanto fin d'ora opportuno chiedersi se la ricorrente abbia sufficientemente spiegato perché essa, nel procedimento in corso, a differenza di quanto avvenuto nelle cause PVC, non si sia avvalsa ancor prima di tali asseriti vizi i quali, comunque, dovevano allora già sussistere all'atto della presentazione del ricorso. Pur incombendo al giudice comunitario, nell'ambito di un ricorso per nullità ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, di valutare d'ufficio l'esistenza dell'atto impugnato, ciò tuttavia non significa che, nell'ambito di qualunque ricorso fondato sull'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, occorra procedere d'ufficio a indagini riguardanti l'eventuale inesistenza dell'atto impugnato. Il giudice ha l'obbligo di compiere accertamenti d'ufficio al riguardo solo in quanto le parti avanzino indizi sufficienti a porre in dubbio l'esistenza dell'atto impugnato. Nella fattispecie, l'argomento sviluppato dalla ricorrente non fornisce indizi sufficienti a far sorgere un dubbio del genere. Nella sua memoria del 2 marzo 1992, punto III, la ricorrente ha semplicemente sostenuto che c'è "ragionevole motivo" di supporre che la Commissione abbia violato determinate norme di procedura. L'asserita violazione del regime linguistico, di cui al regolamento interno della Commissione, non può tuttavia portare all'inesistenza dell'atto impugnato, ma soltanto - se tempestivamente contestata - al suo annullamento. La ricorrente non ha inoltre spiegato le ragioni per le quali la Commissione avrebbe modificato a posteriori la decisione nel 1986, cioè in uno stato di normalità che differisce notevolmente dalle circostanze particolari in cui si è svolto il procedimento PVC, caratterizzate dal fatto che, nel gennaio 1989, la Commissione sarebbe giunta al termine del suo mandato. La presunzione generale avanzata a tal riguardo dalla ricorrente non costituisce un motivo sufficiente per giustificare che vengano disposti mezzi istruttori in seguito alla riapertura della fase orale».

    16 Infine, il punto 375 recita come segue:

    «Nel punto II della sua memoria, la ricorrente ha tuttavia sostenuto, in concreto, che gli originali della decisione impugnata, autenticati tramite le firme del presidente e del segretario generale della Commissione, non esisterebbero in tutte le lingue che fanno fede. Tale asserito vizio, ammesso che esista, non potrebbe di per sé portare, tuttavia, all'inesistenza della decisione impugnata. Nel procedimento in corso, diversamente dalle cause PVC, già più volte citate, la ricorrente non ha infatti avanzato nessun indizio concreto tale da far sospettare che, dopo l'adozione della decisione impugnata, si sia verificata una violazione del principio dell'intangibilità dell'atto adottato e che la suddetta decisione abbia in tal modo perso, a vantaggio della ricorrente, la presunzione di legalità di cui essa godeva in forza del suo aspetto formale. In un caso del genere, il solo fatto che manchi un originale debitamente autenticato non comporta, di per sé, l'inesistenza dell'atto impugnato. Pertanto, nemmeno in forza di tale motivo occorreva riaprire la fase orale per procedere all'assunzione di nuovi mezzi istruttori. Poiché l'argomento della ricorrente non potrebbe fondare un ricorso per revisione, non occorreva accogliere la sua proposta di riapertura della fase orale».

    17 Il Tribunale ha respinto il ricorso e ha condannato la Hoechst alle spese.

    Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado

    18 Nel suo ricorso, la Hoechst conclude che la Corte voglia:

    - annullare la sentenza impugnata, nella parte ad essa relativa, e decidere definitivamente la controversia dichiarando:

    - che la decisione polipropilene è inefficace a causa della mancata notificazione;

    - in via subordinata, che detta decisione è nulla e non avvenuta; - condannare la Commissione alle spese;

    - in via ulteriormente subordinata, annullare la sentenza impugnata, nella parte ad essa relativa, e rinviare la causa dinanzi al Tribunale per la decisione.

    19 La Hoechst domanda anche alla Corte di ingiungere alla Commissione di produrre i testi della decisione polipropilene adottata da quest'ultima in occasione della riunione del 23 aprile 1986 nelle lingue in cui è stata adottata, firmati dal membro della Commissione Sutherland, e di unirvi il relativo estratto del processo verbale nonché gli allegati ad esso.

    20 Con ordinanza della Corte 30 settembre 1992 la società DSM NV (in prosieguo: la «DSM») è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Hoechst. La DSM conclude che la Corte voglia:

    - annullare la sentenza impugnata;

    - dichiarare inesistente o annullare la decisione polipropilene;

    - dichiarare inesistente o annullare la decisione polipropilene nei confronti di tutti i suoi destinatari, o se non altro per la DSM, indipendentemente dal fatto che i destinatari della decisione polipropilene abbiano presentato un ricorso contro la sentenza che li riguarda o che il loro ricorso sia stato respinto;

    - in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché accerti se la decisione polipropilene sia inesistente o se occorra annullarla;

    - in ogni caso, condannare la Commissione alle spese, tanto del procedimento dinanzi alla Corte quanto del procedimento dinanzi al Tribunale, comprese quelle sostenute dalla DSM per il suo intervento.

    21 La Commissione conclude che la Corte voglia:

    - dichiarare il ricorso irricevibile o, in via subordinata, infondato;

    - condannare la Hoechst alle spese dell'istanza.

    - dichiarare irricevibile l'intervento in toto;

    - in subordine, dichiarare irricevibili le conclusioni dell'interveniente dirette a che la Corte dichiari inesistente o annulli la decisione polipropilene nei confronti di tutti i suoi destinatari, o se non altro nei confronti della DSM, indipendentemente dal fatto che i destinatari di detta decisione abbiano presentato un ricorso contro la sentenza che li riguarda o che il loro ricorso sia stato respinto, e respingere il resto dell'intervento in quanto infondato;

    - in via ulteriormente subordinata, respingere l'intervento in quanto infondato;

    - in ogni caso condannare la DSM alle spese dell'intervento.

    22 A sostegno del suo ricorso, la Hoechst fa valere i motivi relativi ad irregolarità procedurali ed alla violazione del diritto comunitario, derivanti dal rifiuto, da parte del Tribunale, di verificare i vizi del procedimento di adozione della decisione polipropilene da un lato, e, di riaprire la fase orale e di disporre provvedimenti di organizzazione del procedimento e provvedimenti istruttori dall'altro.

    23 Su domanda della Commissione e con l'accordo della Hoechst, il procedimento è stato sospeso, con decisione del presidente della Corte 27 luglio 1992, fino al 15 settembre 1994 allo scopo di esaminare le conseguenze da trarre dalla sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a., Racc. pag. I-2555; in prosieguo: la «sentenza PVC della Corte»), resa a seguito dell'impugnazione presentata contro la sentenza PVC del Tribunale.

    Sulla ricevibilità dell'intervento

    24 La Commissione ritiene che l'istanza di intervento della DSM debba essere dichiarata irricevibile. Infatti, la DSM avrebbe spiegato che, in quanto interveniente, essa aveva interesse a fare annullare la sentenza impugnata relativamente alla Hoechst. Secondo la Commissione, l'annullamento non andrebbe a vantaggio di tutti i destinatari individuali di una decisione, ma solamente di quelli che hanno presentato un ricorso in questo senso; ciò sarebbe precisamente una delle differenze tra l'annullamento di un atto e la sua inesistenza. Il mancato riconoscimento di tale distinzione equivarrebbe a privare di ogni perentorietà i termini nei quali i ricorsi di annullamento devono essere presentati. La DSM non potrebbe quindi avvalersi di un'eventuale annullamento poiché essa non avrebbe impugnato davanti alla Corte la sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-8/89, DSM/Commissione (Racc. pag. II-1833), che la riguardava. Con il suo intervento, la DSM cercherebbe pertanto solo di sottrarsi ad un termine di decadenza.

    25 L'ordinanza 30 settembre 1992, citata, che ha autorizzato l'intervento della DSM, sarebbe stata resa in un momento in cui la Corte non si era ancora pronunciata sulla questione dell'annullamento o dell'inesistenza nella sua sentenza PVC. Secondo la Commissione, dopo tale sentenza, i vizi invocati, pur supponendoli fondati, potrebbero portare solamente all'annullamento della decisione polipropilene e non a dichiararne l'inesistenza. In tali condizioni, verrebbe meno l'interesse della DSM ad intervenire.

    26 D'altra parte, la Commissione si oppone in particolare alla ricevibilità della conclusione della DSM secondo cui la sentenza della Corte dovrebbe contenere disposizioni che dichiarino inesistente o annullino la decisione polipropilene nei confronti di tutti i destinatari, o almeno nei confronti della DSM, indipendentemente dal fatto che questi abbiano presentato un ricorso contro la sentenza che li riguarda o che il loro ricorso sia stato respinto. Tale conclusione sarebbe irricevibile, dal momento che la DSM cercherebbe di introdurre una questione riguardante essa soltanto, mentre essa potrebbe accettare la controversia solo nello stato in cui si trova. In forza dell'art. 37, quarto comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'interveniente potrebbe solo aderire alle conclusioni di un'altra parte, senza presentare le sue. Tale punto delle conclusioni della DSM confermerebbe che la sua intenzione è quella di utilizzare l'intervento per sottrarsi alla scadenza del termine fissato per proporre un ricorso contro la sentenza DSM/Commissione, citata, che la riguarda.

    27 Riguardo all'eccezione di irricevibilità sollevata contro l'intervento in toto, occorre rilevare, in via preliminare, che l'ordinanza 30 settembre 1992 con la quale la Corte ha accolto l'istanza di intervento della DSM a sostegno delle conclusioni della Hoechst non osta ad un nuovo esame della ricevibilità del suo intervento (v., in tal senso, sentenza 29 ottobre 1980, causa 138/79, Frères/Consiglio, Racc. pag. 3333).

    28 In tale contesto, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, il diritto di intervenire in una controversia proposta alla Corte spetta ad ogni persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia. Ai sensi del quarto comma di tale disposizione, le conclusioni dell'istanza di intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.

    29 Orbene, le conclusioni presentate dalla Hoechst nel suo ricorso contro la sentenza del Tribunale hanno lo scopo di ottenere l'annullamento della sentenza impugnata in quanto il Tribunale non avrebbe riconosciuto l'inesistenza della decisione polipropilene. Dal punto 49 della sentenza PVC della Corte emerge che, in deroga alla presunzione di legittimità di cui godono gli atti delle istituzioni, gli atti viziati da un'irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall'ordinamento giuridico comunitario non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico, neppure provvisorio, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti.

    30 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, l'interesse della DSM non è venuto meno a seguito della sentenza con la quale la Corte ha annullato la sentenza PVC del Tribunale e ha dichiarato che i vizi rilevati da quest'ultimo non erano tali da comportare l'inesistenza della decisione impugnata nelle cause PVC. Infatti, la sentenza PVC della Corte non riguardava l'inesistenza della decisione polipropilene e non ha dunque eliminato l'interesse della DSM all'accertamento di detta inesistenza.

    31 E' senz'altro esatto che, nella sua memoria di replica, tenuto conto della sentenza PVC della Corte, la Hoechst ha rinunciato ad ogni motivo e domanda diretti a far valere l'inesistenza della decisione polipropilene.

    32 Tuttavia, atteso che la Hoechst continua a chiedere l'annullamento della sentenza impugnata sostenendo che detta decisione è stata adottata in modo irregolare e che il Tribunale avrebbe dovuto procedere alle verifiche necessarie per dimostrare tali vizi, la DSM resta legittimata a sostenere tali conclusioni nell'ambito del suo intervento, per il fatto che tali vizi avrebbero dovuto condurre il Tribunale ad accertare l'inesistenza di detta decisione.

    33 Infatti, da una costante giurisprudenza risulta (v., in particolare, sentenza 19 novembre 1998, causa C-150/94, Regno Unito/Consiglio (Racc, pag. I-7235, punto 36), che l'art. 37, quarto comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia non si oppone a che l'interveniente presenti argomenti differenti da quelli della parte che esso sostiene, purché siano diretti a sostenere le conclusioni di tale parte.

    34 Nella fattispecie, l'argomento sviluppato dalla DSM riguardo all'inesistenza della decisione polipropilene è diretto in particolare a dimostrare che, respingendo la domanda di riapertura del procedimento e di provvedimenti istruttori presentata dalla Hoechst, il Tribunale ha omesso di esaminare se detta decisione fosse inesistente ed ha dunque violato il diritto comunitario. Pertanto, pur con argomenti differenti da quelli della Hoechst, esso verte sui motivi sollevati da quest'ultima nell'ambito dell'impugnazione e mira a sostenere le sue conclusioni dirette all'annullamento della sentenza, cosicché deve essere esaminato.

    35 Quanto all'eccezione sollevata dalla Commissione nei confronti del capo delle conclusioni nel quale la DSM chiede alla Corte di dichiarare inesistente o annullare la decisione polipropilene per tutti i suoi destinatari, o quanto meno per la DSM, occorre riconoscere che tale capo della domanda riguarda specificamente la DSM e non aderisce alle conclusioni della Hoechst. Pertanto non soddisfa le condizioni di cui all'art. 37, quarto comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e deve pertanto essere dichiarato irricevibile.

    Sulla ricevibilità del ricorso davanti alla Corte

    36 La Commissione fa valere che l'impugnazione è irricevibile nel suo insieme. La Hoechst non contesterebbe in alcun momento al Tribunale di aver commesso un errore di diritto, ma esporrebbe al contrario, per la prima volta, un gran numero di fatti ed argomenti che non sarebbero stati menzionati dinanzi al Tribunale, di cui taluni - come l'impugnazione della Commissione nelle cause PVC e i procedimenti dinanzi al Tribunale nelle cause dette del «polietilene a bassa densità» (sentenza 6 aprile 1995, cause riunite T-80/89, T-81/89, T-83/89, T-87/89, T-88/89, T-90/89, T-93/89, T-95/89, T-97/89, T-99/89, T-100/89, T-101/89, T-103/89, T-105/89, T-107/89 e T-112/89, BASF e a./Commissione, Racc. pag. II-729; in prosieguo: la «sentenza PEBD») - sarebbero sopraggiunti nel frattempo. Per la prima volta, la Hoechst sosterrebbe che la decisione polipropilene non è stata adottata nelle versioni olandese e italiana e produrrebbe elementi assertivamente diretti a dimostrare che modifiche sono state apportate a posteriori ai testi adottati dalla Commissione. Lo stesso vale per le osservazioni relative alla questione di sapere quali testi della decisione sono stati firmati dal membro competente della Commissione.

    37 La Commissione sottolinea che l'impugnazione non può modificare l'oggetto della controversia e che ogni nuovo motivo è pertanto irricevibile. Avendo il procedimento d'impugnazione la funzione di controllare, dal punto di vista giuridico, la sentenza resa in primo grado, esso deve avere ad oggetto lo stato della controversia al momento in cui il Tribunale ha emesso la sua sentenza (sentenza 19 giugno 1992, causa C-18/91 P, V./Parlamento, Racc. pag. I-3997).

    38 A tal proposito, occorre ricordare, da un lato, che, ai sensi degli artt. 168 A del Trattato CE (divenuto art. 225 CE) e 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, un'impugnazione può essere basata solo su motivi relativi alla violazione di regole di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti. La valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova addotti dinanzi ad esso non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi (v., in particolare, sentenza 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667, punti 10 e 42).

    39 D'altra parte, conformemente all'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, l'impugnazione non può modificare l'oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale.

    40 Ne risulta che le censure della ricorrente, nei limiti in cui riguardano la valutazione che il Tribunale ha fatto degli elementi ad esso sottoposti nell'ambito della domanda di riapertura della fase orale, non possono essere esaminate in sede d'impugnazione. Sono irricevibili anche i motivi sollevati per la prima volta nell'ambito di detta impugnazione.

    41 Spetta invece alla Corte verificare se il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di accertare i vizi di cui sarebbe inficiata la decisione polipropilene o rifiutandosi di riaprire la fase orale e disporre i provvedimenti istruttori e di organizzazione del procedimento richiesti dalla ricorrente.

    42 Ne consegue che l'impugnazione non è irricevibile nella sua totalità, ma che occorre verificare caso per caso se le censure e le richieste formulate dalla Hoechst sono ricevibili nell'ambito dell'impugnazione.

    Sui motivi invocati a sostegno del ricorso: irregolarità procedurali e violazione del diritto comunitario

    43 A sostegno del suo ricorso la Hoechst fa valere, riferendosi ai punti 372-375 della sentenza impugnata, che, nei limiti in cui ha omesso di annullare la decisione polipropilene per violazione di forme sostanziali e di accertare che detta decisione era priva di ogni effetto, per il fatto di non essere stata notificata, e nei limiti in cui ha respinto la domanda della Hoechst di riaprire la fase orale e disporre i necessari provvedimenti istruttori e di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha violato il diritto comunitario ed ha commesso irregolarità procedurali pregiudizievoli nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia.

    Sul mancato accertamento dei vizi inficianti la decisione polipropilene

    44 Con la prima parte del motivo relativo alla violazione del diritto comunitario, la Hoechst censura il Tribunale per non aver riconosciuto che la decisione polipropilene era priva di ogni effetto o doveva essere annullata a causa dei vizi inficianti la sua procedura di adozione e la sua notifica.

    45 Secondo la Hoechst, dalla sentenza PVC della Corte risulta che, se quest'ultima non riconosce ai vizi rimproverati alla decisione polipropilene un carattere particolarmente grave, giustificanti l'inesistenza, essa deve considerarli come violazioni di forme sostanziali, ragion per cui la decisione polipropilene deve essere dichiarata nulla e non avvenuta ai sensi dell'art. 174, primo comma, del Trattato CE (divenuto art. 231 primo comma, CE).

    46 Nella sua replica, la Hoechst invoca tuttavia un vizio le cui conseguenze giuridiche andrebbero oltre il semplice annullamento, indipendentemente dalla presenza di un vizio particolarmente grave e manifesto, cioè la mancata notifica, in violazione dell'art. 191, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 254, n. 3, CE).

    47 La decisione adottata dalla Commissione il 23 aprile 1986 non sarebbe stata in alcun momento notificata ai destinatari né pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Infatti, il testo notificato non sarebbe identico alla versione adottata e sarebbe stato deciso solo tre o quattro settimane dopo la decisione della Commissione, da parte dei suoi servizi. Vi sarebbe dunque motivo di pensare che tale testo si discosti dalla decisione adottata dalla Commissione per modifiche che vanno oltre le semplici rettifiche ortografiche o grammaticali autorizzate dalla Corte nella sentenza 23 febbraio 1988, causa 131/86, Regno Unito/Consiglio (Racc. pag. 905).

    48 Sarebbe ormai riconosciuto che, in principio, le decisioni della Commissione non pervengono ai destinatari nella versione in cui esse sono state adottate. Al contrario, all'adozione da parte del collegio dei commissari farebbe seguito una seconda fase di rimaneggiamento del testo ai fini della notifica dell'atto. La Hoechst osserva che lo svolgimento di questa seconda fase comporta in particolare la revisione del testo da parte dei giuristi linguisti e la stesura del documento definitivo da parte del segretario generale, tenendo conto delle modifiche intervenute.

    49 Secondo la Hoechst, ci sono anche ragioni concrete per pensare che, nella fattispecie, i testi della decisione polipropilene in lingua inglese, tedesca e francese, adottati dalla Commissione, siano stati modificati dopo la deliberazione. Nella versione tedesca notificata ci sarebbero per esempio aggiunte in caratteri differenti o con spazi più piccoli tra le lettere e le ligne, nonché omissioni che farebbero pensare all'intervento di ulteriori modifiche.

    50 Dato che seri indizi corroborerebbero la tesi delle modifiche ulteriori e che la portata e la natura di tali modifiche potrebbero essere determinate solo da un confronto tra le versioni adottate e notificate, la Hoechst domanda alla Corte che ingiunga alla Commissione di produrre i testi della decisione polipropilene nelle lingue in cui è stata adottata e di allegarvi l'estratto del relativo processo verbale nonché gli allegati ad esso.

    51 Per quel che riguarda la copia certificata conforme della decisione polipropilene notificata il 27 maggio 1986 alla Hoechst, questa recherebbe, sotto la data del 23 aprile 1986, la menzione dattilografata della firma del signor Sutherland, membro della Commissione. La Hoechst si domanda se testi della decisione siano effettivamente stati firmati da detto commissario e, in caso affermativo, quale versione della decisione il signor Sutherland possa aver firmato, la versione adottata dalla Commissione ma non notificata - come suggerirebbe l'indicazione della data - o la versione notificata ma non adottata. In ogni caso, sarebbe impossibile che il Commissario abbia firmato la versione notificata il 23 aprile 1986, poiché tale versione non sarebbe stata disponibile tale giorno. La Hoechst domanda di conseguenza alla Corte di voler ordinare alla Commissione di produrre i testi della decisione firmata dal signor Sutherland nelle differenti lingue di procedura.

    52 Ai sensi dell'art. 191, n. 3, del Trattato, le decisioni della Commissione divengono efficaci solo dopo la loro notifica. Pertanto, se la notifica, come nel caso di specie, mancasse, l'atto non potrebbe produrre effetti.

    53 D'altra parte, la Hoechst ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel non prendere in considerazione i vizi della decisione polipropilene che la Hoechst ha fatto valere e che costituirebbero violazioni di forme sostanziali, cioè, in primo luogo, la mancanza degli originali della decisione polipropilene in grado di provare, attraverso le firme richieste a questo proposito, la sua autenticazione e la sua regolare adozione; in secondo luogo, la mancata adozione della decisione stessa da parte del collegio dei commissari in due delle lingue facenti fede, l'italiano e l'olandese; in terzo luogo, il fatto che la motivazione sia stata modificata dopo la sua adozione.

    54 In caso di contestazione su tali fatti, la Hoechst offre anche di mettere a disposizione prove, come la produzione di progetti di decisione che sono stati sottoposti alla Commissione per la deliberazione, la testimonianza degli agenti di tale istituzione in occasione delle udienze nelle cause PVC dinanzi al Tribunale, nonché l'impugnazione della Commissione nelle stesse cause, elementi da cui emergerebbe che la Commissione avrebbe risposto in occasione dell'udienza del 22 novembre 1991 nelle cause PVC che l'art. 12 del regolamento interno era da molto tempo caduto in desuetudine.

    55 La DSM afferma che nuovi sviluppi si sono avuti in altre cause dinanzi al Tribunale. Tali elementi confermerebbero che spetta alla Commissione provare di aver rispettato le norme procedurali essenziali che essa stessa si è data e che, per chiarire tale punto, il Tribunale deve, d'ufficio o su istanza di parte, disporre provvedimenti istruttori per verificare le prove documentali pertinenti. Nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze 29 giugno 1995 (causa T-30/91, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-1775, e causa T-36/91, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1847; in prosieguo: le «cause carbonato di sodio»), la Commissione avrebbe fatto valere che l'integrazione della memoria di replica depositata dalla Imperial Chemical Industries plc (in prosieguo: l'«ICI») in tali cause, dopo la sentenza PVC del Tribunale, non conteneva alcuna prova quanto alla violazione da parte della Commissione del suo regolamento interno e che la richiesta di provvedimenti istruttori presentata dall'ICI costituiva un nuovo motivo. Il Tribunale avrebbe nondimeno interrogato la Commissione e l'ICI riguardo alle conseguenze da trarre dalla sentenza PVC della Corte ed avrebbe domandato alla Commissione se, tenuto conto del punto 32 della sentenza PVC della Corte, essa era in grado di produrre gli estratti del processo verbale e i testi autenticati delle decisioni contestate. In una fase successiva del procedimento la Commissione avrebbe alla fine ammesso che i documenti prodotti come autenticati lo erano stati solo dopo la richiesta di produzione da parte del Tribunale.

    56 Secondo la DSM, nelle cause PEBD, il Tribunale avrebbe anche ordinato alla Commissione di produrre una versione certificata conforme della decisione controversa. La Commissione avrebbe ammesso che nessuna autenticazione aveva avuto luogo in occasione della riunione per l'adozione di detta decisione da parte del collegio dei commissari. La DSM rileva, pertanto, che la procedura di autenticazione degli atti della Commissione deve essere stata instaurata dopo il mese di marzo 1992. Ne conseguirebbe che la decisione polipropilene sarebbe affetta dallo stesso vizio di mancata autenticazione.

    57 La DSM aggiunge che il Tribunale nelle sentenze 27 ottobre 1994, causa T-34/92, Fiatagri e New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. II-905, punti 24-27), e causa T-35/92, Deere/Commissione (Racc. pag. II-957, punti 28-31), ha argomentato in modo analogo a quanto fatto nelle cause polipropilene quando ha respinto i motivi delle ricorrenti a causa della mancanza del benché minimo indizio capace di mettere in dubbio la presunzione di validità della decisione che esse contestavano. Nella sentenza del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione (Racc. pag. II-441), l'argomento della ricorrente sarebbe stato respinto poiché la decisione era stata adottata e notificata conformemente al regolamento interno della Commissione. In nessuna di queste cause il Tribunale avrebbe respinto l'argomento delle ricorrenti relativo all'irregolare adozione dell'atto impugnato per il mancato rispetto delle norme di procedura.

    58 Le sole eccezioni riguarderebbero le ordinanze 26 marzo 1992, causa T-4/89 Rev., BASF/Commissione (Racc. pag. II-1591), e 4 novembre 1992, causa T-8/89 Rev., DSM/Commissione (Racc. pag. II-2399); tuttavia, anche in queste cause le ricorrenti non avrebbero fatto valere la sentenza PVC del Tribunale come fatto nuovo, bensì altri fatti. Nella sentenza 15 dicembre 1994, causa C-195/91 P, Bayer/Commissione (Racc. pag. I-5619), la Corte avrebbe respinto l'argomento della violazione da parte della Commissione del proprio regolamento di procedura, poiché non era stato validamente dedotto dinanzi al Tribunale. Invece, nel procedimento polipropilene, lo stesso motivo sarebbe stato dedotto dinanzi al Tribunale e sarebbe stato respinto a causa della mancanza di indizi sufficienti.

    59 La DSM ritiene che la difesa della Commissione nella presente causa sia basata su argomenti procedurali privi di pertinenza, alla luce del contenuto della sentenza impugnata che, sostanzialmente, riguarda la questione dell'onere della prova. Secondo la DSM, se, nelle cause polipropilene, la Commissione non fornisce essa stessa le prove riguardo alla regolarità delle procedure da seguire, è perché essa non è in grado di provare di aver rispettato il proprio regolamento interno.

    60 Secondo la Commissione, la Hoechst, sostenendo che la decisione polipropilene non aveva prodotto effetti, in quanto non notificata, ha introdotto un nuovo motivo nella sua replica. Tale motivo nonché le conclusioni dirette a far dichiarare che la decisione polipropilene è nulla e non avvenuta sarebbero irricevibili.

    61 Quanto agli argomenti della DSM, la Commissione indica che essi contengono un vizio insanabile, poiché non tengono conto delle differenze tra le cause PVC e la presente causa e riposano su una cattiva comprensione della sentenza PVC della Corte.

    62 D'altronde, la Commissione insiste nel ritenere che, nelle cause carbonato di sodio, le ricorrenti non avessero fornito indizi sufficienti a giustificare la richiesta di documenti rivolta dal Tribunale alla Commissione. In ogni caso, sia in dette cause che nelle cause PEBD, anch'esse fatte valere dalla DSM, il Tribunale si sarebbe pronunciato riguardo alle circostanze particolari del caso di specie di cui era stato investito. Nel procedimento polipropilene, asserite imperfezioni della decisione polipropilene avrebbero potuto essere segnalate fin dal 1986, ma nessuno lo avrebbe fatto.

    63 Se il Tribunale, nelle sentenze Fiatagri e New Holland Ford/Commissione e Deere/Commissione, citate, ha respinto gli argomenti delle ricorrenti formulati tempestivamente per il fatto che non erano assistiti da prove, la stessa soluzione si imporrebbe, a fortiori, nella presente causa, nella quale gli argomenti relativi alle irregolarità formali della decisione polipropilene sono stati formulati tardivamente e senza prove.

    64 L'obiezione formulata dalla Commissione riguardo alla ricevibilità della censura relativa alla mancata notificazione della decisione polipropilene non può essere accolta.

    65 Nella sua impugnazione la Hoechst aveva fatto valere che la decisione polipropilene era inesistente. In sede di replica rinunciava ai motivi e alle domande relativi all'inesistenza e allo stesso tempo faceva valere il fatto che uno dei vizi precedentemente sollevati in questo ambito, cioè la mancata notifica, aveva come conseguenza il fatto che la decisione polipropilene non aveva prodotto alcun effetto. Ciò facendo, la Hoechst ha ridotto la portata dei motivi fatti valere nell'impugnazione e non ha quindi introdotto un nuovo motivo.

    66 Riguardo alle conclusioni dirette a far accertare che la decisione polipropilene è nulla e non avvenuta, di cui la Commissione contesta finanche la ricevibilità, è sufficiente constatare che, ai sensi dell'art. 174 del Trattato, se il ricorso per annullamento è fondato, la Corte dichiara nullo e non avvenuto l'atto contestato. Conformemente all'art. 113 del regolamento di procedura della Corte, le conclusioni dell'impugnazione sono dirette, in particolare, a che siano accolte, in tutto o in parte, le conclusioni presentate in primo grado. Ne consegue che le conclusioni della Hoechst sono inerenti a qualsiasi ricorso d'annullamento e possono essere validamente formulate nell'ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale che respinge un ricorso di annullamento.

    67 Riguardo al merito delle censure fatte valere dalla Hoechst, risulta dai punti 38-42 della presente sentenza che, nell'ambito dell'impugnazione, la Corte deve limitarsi ad esaminare se, nel non riconoscere viziata la decisione polipropilene, il Tribunale abbia commesso errori di diritto.

    68 Per quel che riguarda, in primo luogo, le censure che la Hoechst ricava dall'asserita mancanza di notifica della decisione polipropilene, occorre subito rilevare che questa potrebbe avere come conseguenza solo l'accertamento dell'inesistenza di detto atto o il suo annullamento.

    69 Infatti, emerge in particolare dai punti 48 e 49 della sentenza PVC della Corte che gli atti delle istituzioni comunitarie godono, in linea di principio, di una presunzione di legittimità e producono pertanto effetti giuridici, anche se sono viziati da irregolarità, finché non saranno annullati o revocati.

    70 Tuttavia, in deroga a questo principio, gli atti viziati da un'irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall'ordinamento giuridico comunitario non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti. Tale deroga mira a salvaguardare l'equilibrio fra due esigenze fondamentali, ma talvolta confliggenti, cui deve ispirarsi un ordinamento giuridico, e precisamente la stabilità dei rapporti giuridici e il rispetto della legalità.

    71 Ne consegue che, contrariamente a ciò che sostiene la Hoechst, il diritto comunitario non conosce situazioni intermedie tra l'accertamento dell'inesistenza di un atto e il suo annullamento.

    72 Contro tale conclusione non si può obiettare che, ai sensi dell'art. 191, n. 3, del Trattato, le decisioni hanno efficacia in virtù della loro notificazione e che, in mancanza della notificazione, la decisione non produrrebbe alcun effetto. Infatti, trattandosi della notifica di un atto, come di ogni altra forma sostanziale, o l'irregolarità è talmente grave ed evidente da comportare l'inesistenza dell'atto contestato, oppure costituisce una violazione delle forme sostanziali che può comportare il suo annullamento.

    73 Ne consegue che il Tribunale, nel non dichiarare priva di effetti la decisione polipropilene, non ha commesso errori di diritto.

    74 In secondo luogo, riguardo al rifiuto da parte del Tribunale di accertare taluni vizi relativi all'adozione ed alla notificazione della decisione polipropilene, tali da comportare il suo annullamento, è sufficiente rilevare che tale motivo è stato sollevato per la prima volta nella domanda per la riapertura del procedimento e per l'adozione di provvedimenti istruttori e di organizzazione del procedimento. Di conseguenza, la questione di sapere se il Tribunale fosse tenuto ad esaminarlo si confonde con quella relativa all'accoglimento di detta domanda, questione che è oggetto del motivo riguardante le irregolarità procedurali.

    75 In terzo luogo, vista l'argomentazione sviluppata dalla Hoechst riguardo ai vizi di cui sarebbe stata inficiata la decisione polipropilene e vista la tesi difesa dalla DSM secondo cui risulterebbe che detta decisione era giuridicamente inesistente, occorre ancora verificare se, interpretando le condizioni suscettibili di rendere un atto inesistente, il Tribunale ha violato il diritto comunitario.

    76 A tal proposito, emerge dal punto 50 della sentenza PVC della Corte che la gravità delle conseguenze che si ricollegano all'accertamento dell'inesistenza di un atto delle istituzioni comunitarie esige che, per ragioni di certezza del diritto, l'inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi.

    77 Orbene, analogamente alle cause PVC, considerate singolarmente o anche nell'insieme, le asserite irregolarità sollevate dalla Hoechst, che riguardano il procedimento di adozione della decisione polipropilene, non risultano così manifestamente gravi da far sì che la predetta decisione debba considerarsi giuridicamente inesistente.

    78 Pertanto, per quel che riguarda le condizioni capaci di rendere un atto inesistente, il Tribunale non ha violato il diritto comunitario.

    79 Infine, nei limiti in cui la ricorrente richiede alla Corte di disporre provvedimenti istruttori o formula offerte di prova diretti a determinare le condizioni in cui la Commissione ha adottato la decisione polipropilene, è sufficiente rilevare che misure di questo tipo esulano dall'ambito dell'impugnazione, che deve limitarsi alle questioni di diritto.

    80 Infatti, da un lato, misure d'istruzione condurrebbero necessariamente la Corte a pronunciarsi su questioni di fatto e modificherebbero l'oggetto della lite sottoposta al Tribunale, in violazione delle disposizioni dell'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.

    81 Dall'altro, il ricorso ha ad oggetto solo la sentenza impugnata ed è solamente nel caso in cui questa fosse annullata che, ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, quest'ultima potrebbe pronunciarsi essa stessa sulla controversia. Ne consegue che, fintantoché la sentenza impugnata non sarà annullata, la Corte non è competente a conoscere su eventuali vizi della decisione polipropilene.

    82 Emerge da quanto precede che la prima parte del motivo relativo alla violazione del diritto comunitario deve essere respinto.

    Sulla mancata riapertura della fase orale e sulla mancata disposizione di provvedimenti istruttori e di organizzazione del procedimento

    83 Con la seconda parte del motivo relativo alla violazione del diritto comunitario e con il motivo relativo ad irregolarità procedurali, la Hoechst censura il Tribunale per essersi rifiutato di riaprire la fase orale e di disporre provvedimenti istruttori e di organizzazione del procedimento.

    84 Nei limiti in cui la violazione del diritto comunitario fatta valere dalla Hoechst riguarda la mancata riapertura da parte del Tribunale della fase orale e la mancata disposizione di provvedimenti istruttori e di organizzazione del procedimento, tale motivo si confonde con quello relativo ad irregolarità procedurali. Tali motivi devono quindi essere esaminati insieme.

    85 Ne consegue che occorre verificare se, rifiutandosi di riaprire la fase orale e di disporre provvedimenti istruttori e di organizzazione del procedimento, il Tribunale abbia commesso errori di diritto.

    86 Secondo la Hoechst, l'esercizio da parte del Tribunale del suo potere discrezionale riguardo alla riapertura della fase orale trova i propri limiti nella finalità della riapertura richiesta da una delle parti, e tale potere deve essere oggetto di controllo nell'ambito dell'impugnazione. Sebbene si tratti di provvedimenti istruttori destinati a chiarire fatti nuovi ed una fase orale sia necessaria in questo ambito, conterebbero solo i principi giuridici in materia di assunzione della prova. Se questi costringessero all'adozione di provvedimenti istruttori, il margine di valutazione al momento della decisione sulla riapertura del procedimento si ridurrebbe a niente.

    87 La domanda presentata dalla Hoechst il 2 marzo 1992 avrebbe messo in evidenza la necessità di provvedimenti istruttori non solamente ai fini dell'eventuale accertamento dell'inesistenza della decisione polipropilene, ma anche al fine di verificare se quest'ultima fosse viziata da una violazione delle forme sostanziali.

    88 La Hoechst sottolinea anche che il Tribunale non ha respinto, come tardiva, la presentazione di fatti nuovi e l'offerta di prove ivi allegata, ma che ha esaminato la questione nel merito, pur limitando il suo giudizio al motivo relativo all'inesistenza. Il Tribunale avrebbe pur tuttavia ignorato il fatto che la Hoechst aveva contemporaneamente invocato la violazione di forme sostanziali e che, pertanto, si sarebbe dovuto far luce, sotto tale aspetto giuridico, sui fatti presentati.

    89 Anche se il termine di tre mesi previsto, in tema di revocazione, dall'art. 125 del regolamento di procedura del Tribunale avesse dovuto applicarsi per analogia - cosa generalmente esclusa nel caso dei regimi legali dei termini di perenzione - tale analogia giocherebbe allora in favore della Hoechst, dato che il termine sarebbe stato rispettato. Sarebbe infatti solo attraverso le dichiarazioni rese il 10 dicembre 1991 nell'ambito del procedimento PVC dinanzi al Tribunale che la Hoechst avrebbe appreso per la prima volta taluni fatti da cui emergerebbe che i vizi dell'atto amministrativo apparsi in detto procedimento inficiavano tutte le decisioni della Commissione.

    90 La Commissione fa valere che l'art. 62 del regolamento di procedura del Tribunale non impone a quest'ultimo di riaprire la fase orale, come pretenderebbe la ricorrente, ma gli fornisce la facoltà. Il Tribunale avrebbe spiegato in modo convincente le ragioni per cui non occorreva riaprire la fase orale né disporre provvedimenti istruttori, poiché non si trattava né di precisare d'ufficio fatti importanti per la decisione né di fare luce su un elemento di fatto importante, presentato nel termine impartito, sul quale le parti non si trovavano d'accordo.

    91 Da un lato, una verifica d'ufficio sarebbe stata necessaria solo se le parti avessero proposto indizi sufficienti a suggerire l'inesistenza della decisione polipropilene. Il Tribunale avrebbe accertato a giusto titolo che una violazione del regime linguistico o modifiche apportate a posteriori o la mancanza delle firme richieste non potevano comportare l'inesistenza di detta decisione, cosa che la Corte avrebbe confermato nella sua sentenza PVC. Dopo la sentenza PVC della Corte, si sarebbe affermato anche che la mancanza di autenticazione di una decisione, ai sensi dell'art. 12 del regolamento interno della Commissione, può condurre all'annullamento della decisione contestata e non alla sua inesistenza. Tuttavia, la Hoechst non avrebbe sollevato in modo sufficientemente preciso e nel termine appropriato motivi fondati sulla violazione di tale disposizione e il Tribunale non sarebbe quindi stato obbligato ad esaminare, neppure dal punto di vista dell'annullamento della decisione polipropilene, la questione dell'esistenza di un originale debitamente firmato.

    92 La domanda della Hoechst 2 marzo 1992 non menzionerebbe espressamente la violazione delle forme sostanziali, ma farebbe principalmente riferimento all'inesistenza e, solamente in due punti ed in modo molto generale, all'illegittimità della decisione polipropilene. Anche se tale motivo fosse stato analizzato in quanto motivo di nullità, non potrebbe considerarsi sufficientemente preciso e motivato e sarebbe tardivo.

    93 D'altra parte, il Tribunale avrebbe esaminato la domanda presentata dalla Hoechst il 2 marzo 1992, ma avrebbe ritenuto che la ricorrente non aveva presentato elementi di fatto pertinenti nei termini impartiti. Il Tribunale si sarebbe domandato, a giusto titolo, se il motivo relativo agli asseriti vizi riguardanti la decisione polipropilene era stato presentato tempestivamente nel corso del procedimento, tenuto conto della norma enunciata all'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, in forza della quale motivi nuovi non possono essere prodotti dopo la chiusura della fase scritta a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

    94 La sentenza PVC del Tribunale non potrebbe costituire un motivo emerso durante il procedimento, dato che la giurisprudenza relativa al procedimento di revocazione di cui all'art. 41, n. 1, dello Statuto CE della Corte di giustizia varrebbe anche per l'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Secondo tale giurisprudenza (ordinanza del Tribunale BASF/Commissione, citata, punto 12, e sentenza della Corte 19 marzo 1991, causa C-403/85 Rev.; Racc. pag. I-1215), una sentenza resa in altra istanza non potrebbe motivare la revocazione di una sentenza.

    95 Riguardo alle spiegazioni fornite dagli agenti della Commissione durante la fase orale nelle cause PVC, nel novembre 1991, la Hoechst sarebbe stata rappresentata in tale procedimento ed avrebbe potuto far valere tali dichiarazioni molto prima nella causa polipropilene. Di conseguenza, il motivo di nullità non sarebbe stato presentato dalla Hoechst tempestivamente, bensì più di tre mesi dopo. La Commissione ricorda che, nel caso analogo della revocazione di una sentenza, ai sensi dell'art. 125 del regolamento di procedura del Tribunale, il termine impartito è di tre mesi a decorrere dal giorno in cui il proponente ha avuto notizia del fatto da esso invocato.

    96 Per quanto riguarda le irregolarità invocate dalla Hoechst in tema di regime linguistico, il Tribunale avrebbe accertato a giusto titolo che si trattava di una presunzione globale e che la ricorrente non aveva fornito indizi sufficienti tali da far ritenere l'inesistenza della decisione polipropilene.

    97 Il Tribunale avrebbe invece riconosciuto che la ricorrente aveva fatto valere, in modo concreto, l'inesistenza di un originale. Tuttavia, anche tale allegazione non avrebbe dovuto portare a disporre provvedimenti istruttori, né relativi all'inesistenza, al quale farebbe riferimento la sentenza impugnata, né relativi ad un'eventuale nullità della decisione polipropilene. Il Tribunale avrebbe accertato che la Hoechst non aveva indicato alcun indizio concreto tale da suggerire che vi fosse stata una violazione del principio dell'intangibilità dell'atto adottato. Inoltre, tale motivo sarebbe stato sollevato tardivamente, in violazione delle disposizioni dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Contrariamente a quanto afferma la Hoechst, il Tribunale non avrebbe in nessun modo ammesso che la sua argomentazione era stata presentata in tempo utile. Al contrario, avrebbe manifestato dubbi, lsciando la questione in sospeso, poiché avrebbe esaminato dal punto di vista del controllo d'ufficio la questione dell'inesistenza della decisione polipropilene.

    98 Quanto all'asserita violazione, da parte del Tribunale, dell'obbligo di far luce sui fatti che la Hoechst farebbe valere in modo molto globale, la Commissione sottolinea che l'art. 64, n. 3, lett. d), del regolamento di procedura del Tribunale non determina le condizioni per domandare provvedimenti di organizzazione del procedimento. Per le stesse ragioni che lo avrebbero condotto a respingere la domanda di riapertura della fase orale, è a giusto titolo che il Tribunale non ha disposto i provvedimenti di organizzazione del procedimento richiesti dalla Hoechst. Infatti, l'obiettivo delle misure di organizzazione del procedimento, come descritte all'art. 64, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, sarebbe quello di assicurare la messa a punto delle cause e lo svolgimento dei procedimenti, e non di riparare alle negligenze commesse dalla parte ricorrente nella presentazione dei suoi motivi.

    99 Riguardo anzitutto alle misure di organizzazione del procedimento, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la Corte può chiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. L'art. 64, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che i provvedimenti di organizzazione del procedimento mirano a garantire, nelle migliori condizioni, la messa a punto delle cause, lo svolgimento dei procedimenti e la composizione delle liti.

    100 Secondo l'art. 64, n. 2, lett. a) e b), del regolamento di procedura del Tribunale le misure di organizzazione del procedimento hanno, in particolare, lo scopo di garantire il buono svolgimento della fase scritta e della fase orale e facilitare la produzione delle prove nonché determinare i punti sui quali le parti devono completare la loro argomentazione o che richiedono istruttoria. Ai sensi dell'art. 64, nn. 3, lett. d), e 4, tali misure possono consistere nel richiedere la presentazione di documenti o di qualsiasi prova concernente la causa e possono essere proposte dalle parti in qualsiasi momento del procedimento.

    101 Come affermato dalla Corte nella sentenza 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione Racc. pag. I-8417, punto 93), una parte può chiedere al Tribunale di ordinare alla controparte di produrre i documenti in suo possesso, a titolo di misura di organizzazione del procedimento.

    102 Tuttavia, risulta, sia dalla finalità che dall'oggetto delle misure di organizzazione del procedimento, come enunciate all'art. 64, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale, che queste s'inseriscono nell'ambito di differenti fasi del procedimento dinanzi al Tribunale, di cui esse mirano a facilitare lo svolgimento.

    103 Ne consegue che, al termine della fase orale, una parte può chiedere provvedimenti di organizzazione del procedimento solo se il Tribunale decide di riaprire la fase orale. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi su una tale domanda solo nel caso in cui avesse accolto la domanda di riapertura della fase orale, di modo che non occorre esaminare in modo separato le censure formulate a tal proposito dalla Hoechst.

    104 Riguardo alla domanda di provvedimenti istruttori, risulta dalla giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenze 16 giugno 1971, causa 77/70, Prelle/Commissione, Racc. pag. 561, punto 7, e 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 53) che, presentata dopo la chiusura della fase orale, un'istanza del genere può essere accolta soltanto se riguarda fatti che possono esercitare un'influenza decisiva sulla soluzione della controversia e che l'interessato non aveva potuto far valere prima della chiusura della fase orale.

    105 La stessa soluzione si impone riguardo alla domanda di riapertura della fase orale. E' vero che, ai sensi dell'art. 62 del regolamento di procedura del Tribunale, tale giudice dispone, in questo ambito, di un potere discrezionale. Tuttavia, il Tribunale è tenuto ad accogliere una tale domanda solo se la parte interessata si basa su fatti idonei ad esercitare un'influenza decisiva che essa non era stata in grado di far valere prima della chiusura della fase orale.

    106 Nel caso di specie, la domanda di riapertura della fase orale e di provvedimenti istruttori presentata dinanzi al Tribunale si basava sulla sentenza PVC del Tribunale nonché su dichiarazioni fatte dagli agenti della Commissione nel corso dell'udienza nelle cause PVC o in occasione di una conferenza stampa tenutasi dopo la pronuncia di detta sentenza.

    107 A questo proposito, occorre constatare, da un lato, che indicazioni di carattere generale relative ad una asserita pratica della Commissione e risultanti da una sentenza resa in altre cause o da dichiarazioni fatte in occasione di altri procedimenti non potevano essere considerate, in quanto tali, come decisive per la soluzione della controversia di cui il Tribunale era investito.

    108 Riguardo al vizio relativo alla mancanza di originali della decisione polipropilene, autenticati dalla firma del presidente della Commissione e del segretario generale, in tutte le lingue facenti fede, il Tribunale ha senz'altro accertato la sua effettiva presentazione da parte della Hoechst nella sua domanda del 2 marzo 1992. Tuttavia, la Hoechst ha mancato di produrre fatti decisivi, propri alla decisione polipropilene, tali da giustificare la riaprtura della fase orale.

    109 D'altra parte, occorre osservare che la ricorrente era in grado di fornire al Tribunale, già con l'atto introduttivo, almeno un minimo di elementi idonei ad accreditare la rilevanza dei provvedimenti istruttori o d'organizzazione del procedimento ai fini dell'istanza, allo scopo di provare che la decisione polipropilene era stata modificata dopo la sua adozione da parte del collegio dei membri della Commissione, o che gli originali mancavano, come hanno fatto talune delle ricorrenti nelle cause PVC (v., in questo senso, sentenza Baustahlgewebe/Commissione, citata, punti 93 e 94).

    110 A tal proposito, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la Hoechst, il Tribunale non ha ritenuto, nella sentenza impugnata, che i fatti invocati nella sua domanda del 2 marzo 1992 erano stati presentati tempestivamente.

    111 Occorre aggiungere che il Tribunale non era tenuto a disporre la riapertura della fase orale in base ad un asserito obbligo di sollevare d'ufficio motivi relativi alla regolarità del procedimento di adozione della decisione polipropilene. Infatti, un tale obbligo di sollevare d'ufficio motivi di ordine pubblico può eventualmente sussistere solo in funzione degli elementi di fatto versati agli atti.

    112 Occorre dunque concludere che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto rifiutandosi di riaprire la fase orale e disporre misure istruttorie e di organizzazione del procedimento.

    113 Da quanto precede risulta che la seconda parte del motivo relativo alla violazione del diritto comunitario ed il motivo relativo ad irregolarità procedurali devono anch'esse essere respinte.

    114 Pertanto occorre respingere il ricorso in toto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    115 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Hoechst, essendo rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese. La DSM sopporterà le proprie spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Sesta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La Hoechst AG è condannata alle spese.

    3) La DSM NV sopporterà le proprie spese.

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