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Document 61992CJ0108

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1º luglio 1993.
Astro-Med GmbH contro Oberfinanzdirektion Berlin.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof - Germania.
Tariffa doganale comune - Voci doganali - Scrivente termica.
Causa C-108/92.

Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-03797

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:281

61992J0108

SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 1. LUGLIO 1993. - ASTRO-MED GMBH CONTRO OBERFINANZDIREKTION BERLIN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BUNDESFINANZHOF - GERMANIA. - TARIFFA DOGANALE COMUNE - VOCI TARIFFARIE - SCRIVENTE TERMICA. - CAUSA C-108/92.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-03797


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Tariffa doganale comune

Massima


La nomenclatura combinata deve essere interpretata nel senso che una scrivente termica che riceve segnali di entrata elettrici corrispondenti a valori misurati da altri apparecchi, li trasforma mediante un convertitore analogico-digitale, li rende visibili e li trascrive su carta termica, non rientra nella voce 9030 né, in particolare, nella sottovoce 9030 81 90. Infatti, solo apparecchi specificamente concepiti per effettuare misurazioni o controlli di grandezze elettriche possono essere considerati apparecchi di misura o di controllo di tali grandezze.

Parti


Nel procedimento C-108/92,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Astro-Med GmbH

e

Oberfinanzdirektion Berlin,

domanda vertente sull' interpretazione della sottovoce 9030 81 90 della nomenclatura combinata per l' anno 1990 della Tariffa doganale comune,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori M. Zuleeg, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

° per la Astro-Med, dall' avv. Dirk Krueger, del foro di Francoforte sul Meno,

° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Angela Bardenhewer, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall' avv. Hans-Juergen Rabe, del foro di Amburgo,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 giugno 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 21 gennaio 1992, pervenuta in cancelleria il 2 aprile successivo, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione della sottovoce 9030 81 90 della nomenclatura combinata per il 1990 della Tariffa doganale comune.

2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia fra la società Astro-Med GmbH (in prosieguo: la "Astro-Med") e l' Oberfinanzdirektion Berlin in merito alla classificazione doganale di un "Thermoschreiber" (scrivente termica).

3 Secondo il parere vincolante di classificazione doganale, rilasciato dall' Oberfinanzdirektion, tale apparecchio, di tipo ben preciso (involucro con in particolare un convertitore analogico-digitale), trasforma segnali elettrici d' entrata e li trascrive come curve, consentendo di indicare e registrare la misura di valori. Tale apparecchio è stato ritenuto un (altro) "apparecchio per la misura di grandezze elettriche, con dispositivo registratore" e classificato alla sottovoce 9030 81 90 della nomenclatura combinata.

4 La nomenclatura combinata del 1990 è stata fissata dal regolamento (CEE) della Commissione 2 agosto 1989, n. 2886, che modifica l' allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 282, pag. 1). La voce 9030 di tale nomenclatura è così formulata:

"Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti:

° altri strumenti e apparecchi

9030 81 -° con dispositivo registratore

9030 81 10 -- destinati ad aeromobili civili

9030 81 90 -- altri".

5 La Astro-Med contestava tale classificazione sostenendo che l' apparecchio di cui trattasi non svolgerebbe alcuna funzione di misura ai sensi della voce 9030 e si limiterebbe a rendere visibile la misura, già effettuata, di valori. A suo dire, la scrivente termica dovrebbe essere invece classificata nella voce 8479, la quale ha ad oggetto le "macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo".

6 Investito della controversia, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se la Tariffa doganale comune ° nomenclatura combinata 1990 ° vada interpretata nel senso che una scrivente termica, come descritta nella motivazione, la quale riceve segnali di entrata elettrici corrispondenti a determinati valori di grandezze non elettriche, li trasforma mediante un convertitore analogico-digitale A/D (adattamento di valori misurati), li rende visibili e li trascrive su carta termica, debba essere classificata nella sottovoce 9030 81 90 come (altro) 'apparecchio per la misura di grandezze elettriche' ".

7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo vengono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

8 Nella sentenza emanata in data 4 dicembre 1990, causa C-218/89, Shimadzu Europa, Racc. pag. I-4391, la Corte ha affermato che la voce 9030 della nomenclatura combinata, secondo il suo stesso disposto letterale, comprendeva, oltre agli strumenti ed agli apparecchi per la misura e la rilevazione di radiazioni, solo gli strumenti e gli apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche. Nella medesima sentenza, la Corte ha dichiarato che la definizione del contenuto di tale voce doveva interpretarsi in base alla finalità di tali apparecchi: solo apparecchi specificamente concepiti per effettuare misurazioni o controlli di grandezze elettriche possono essere considerati apparecchi di misura o di controllo di tali grandezze.

9 In base agli elementi forniti dal giudice nazionale, la scrivente termica, in provenienza da altri strumenti, riceve segnali di entrata elettrici corrispondenti a talune misure di valori che essa trasforma mediante un convertitore analogico-digitale per trascriverli come curve su carta termica. Tale apparecchio, pur utilizzando segnali elettrici, non ha quindi lo scopo di effettuare direttamente misurazioni di grandezze elettriche, ma di trasformare o adattare quelle già compiute da altri strumenti onde permetterne la visualizzazione o la presentazione.

10 Nell' ordinanza di rinvio, il Bundesfinanzhof si chiede tuttavia quale analogia possa esistere tra l' apparecchio di cui trattasi e taluni oscillografi menzionati, in via esemplificativa, nelle note esplicative della nomenclatura combinata alla voce 9030 e alla sottovoce 9030 81 90, definiti oscillografi o registratori a raggi luminosi o a raggi UV o, ancora, oscillografi bifilari.

11 La scrivente termica non può ragionevolmente assimilarsi a tali apparecchi. In base alle precisazioni contenute nelle note esplicative, questi ultimi registrano grandezze elettriche sotto forma di segnali di misura su carta fotosensibile. Come però giustamente osservano la Astro-Med e la Commissione, dalle precisazioni suddette risulta che, a differenza dell' apparecchio controverso, tali apparecchi non funzionano in collegamento con altri strumenti di misura, ma effettuano essi stessi le misurazioni di grandezze elettriche, che essi registrano direttamente.

12 Conseguentemente, occorre risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che la nomenclatura combinata deve essere interpretata nel senso che una scrivente termica che riceve segnali di entrata elettrici corrispondenti a valori misurati da altri apparecchi, li trasforma mediante un convertitore analogico-digitale, li rende visibili e li trascrive su carta termica, non rientra nella voce 9030 né, in particolare, nella sottovoce 9030 81 90.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

13 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 21 gennaio 1992, dichiara:

La nomenclatura combinata deve essere interpretata nel senso che una scrivente termica che riceve segnali di entrata elettrici corrispondenti a valori misurati da altri apparecchi, li trasforma mediante un convertitore analogico-digitale, li rende visibili e li trascrive su carta termica, non rientra nella voce 9030 né, in particolare, nella sottovoce 9030 81 90.

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