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Document 61992CJ0093

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 ottobre 1993.
CMC Motorradcenter GmbH contro Pelin Baskiciogullari.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht di Augsburg - Germania.
Obbligo d'informazione - Misura di effetto equivalente.
Causa C-93/92.

Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-05009

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:838

61992J0093

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 13 OTTOBRE 1993. - CMC MOTORRADCENTER GMBH CONTRO PELIN BASKICIOGULLARI. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: LANDGERICHT AUGSBURG - GERMANIA. - OBBLIGO D'INFORMAZIONE - MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE. - CAUSA C-93/92.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-05009


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Libera circolazione delle merci ° Restrizioni quantitative ° Misure di effetto equivalente ° Regola giurisprudenziale che impone all' importatore parallelo di un prodotto di marca l' obbligo di informare gli acquirenti del comportamento di taluni concessionari quanto alle prestazioni in garanzia ° Ammissibilità

(Trattato CEE, art. 30)

Massima


L' art. 30 del Trattato non osta ad una regola giurisprudenziale di uno Stato membro che impone un obbligo di informazione nei rapporti precontrattuali, in forza del quale un importatore parallelo ha l' obbligo di informare gli acquirenti di un determinato prodotto di marca del fatto che taluni concessionari di tale marca rifiutano di effettuare prestazioni rientranti nella garanzia sui prodotti che hanno formato oggetto di importazioni parallele.

Infatti, da un lato, un obbligo siffatto si applica indiscutibilmente a tutti i rapporti contrattuali e non ha lo scopo di disciplinare gli scambi, dall' altro non è da esso ma dalla prassi dei concessionari che potrebbe derivare un ostacolo alla libera circolazione delle merci, di guisa che gli effetti restrittivi che tale obbligo potrebbe produrre sono troppo aleatori e troppo indiretti perché esso possa essere considerato atto ad ostacolare il commercio tra gli Stati membri.

Parti


Nel procedimento C-93/92,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Landgericht di Augsburg, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

CMC Motorradcenter GmbH

e

Pelin Baskiciogullari,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 30 del Trattato CEE,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori M. Diez de Velasco, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per la CMC Motorradcenter GmbH, dall' avv. Bodo Klebau, patrocinante presso il Landgericht di Augsburg e l' Oberlandesgericht di Monaco di Baviera,

° per il governo tedesco, dal signor Alfred Dittrich, Regierungsdirektor del ministero federale della Giustizia e dal signor Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agenti,

° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Richard Wainwright, consigliere giuridico, e dalla signora Angela Bardenhewer, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Commissione, all' udienza del 13 maggio 1993,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 giugno 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 10 marzo 1992, pervenuta alla Corte il 23 marzo successivo, il Landgericht di Augsburg ha proposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all' art. 30 del Trattato.

2 La questione è stata sollevata nell' ambito di una causa tra la ditta CMC Motorradcenter (in prosieguo: la "Motorradcenter"), stabilita in Germania, e la signora Pelin Baskiciogullari.

3 La Motorradcenter, che svolge un commercio di motociclette senza però essere concessionaria di alcuna marca, ha acquistato una motocicletta di marca Yamaha presso un importatore tedesco che, a sua volta, l' aveva comperata da un concessionario francese. Al momento di tale acquisto, l' importatore tedesco ha ottenuto l' assicurazione che gli acquirenti avrebbero potuto avvalersi della garanzia presso ogni concessionario della marca Yamaha.

4 La Motorradcenter ha venduto una di queste moto alla signora Baskiciogullari. Le condizioni generali del contratto specificavano che l' acquirente avrebbe potuto far valere i propri diritti alla garanzia presso il rivenditore o presso ditte autorizzate dal fabbricante o dall' importatore. Sebbene a conoscenza di tale fatto, la Motorradcenter non ha informato l' interessata che, nonostante tali condizioni, i concessionari tedeschi rifiutano generalmente di effettuare riparazioni in garanzia su motociclette oggetto di importazioni parallele. Essi ritengono infatti che tale tipo di importazioni arrechi un vantaggio ingiustificato in materia di concorrenza, visto che i prezzi netti in Francia sono inferiori a quelli praticati in Germania.

5 Venuta a conoscenza di tale comportamento, la signora Baskiciogullari ha rifiutato di prendere possesso della motocicletta di cui trattasi. La Motorradcenter ha proposto ricorso dinanzi all' Amtsgericht di Noerdlingen, che l' ha respinto. La ditta è allora ricorsa in appello dinanzi al Landgericht di Augsburg. Ritenendo che la ricorrente avrebbe dovuto richiamare l' attenzione del proprio acquirente sul comportamento dei concessionari tedeschi, ma chiedendosi se tale obbligo non costituisse una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, il Landgericht ha sospeso il giudizio e ha posto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se sia compatibile con l' art. 30 del Trattato CEE imporre ad un importatore tedesco l' obbligo di informare l' acquirente di una motocicletta di marca Yamaha del fatto che i concessionari tedeschi di questa ditta spesso rifiutano di effettuare le riparazioni in garanzia quando i veicoli provengono da importazioni parallele".

6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Tali elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

7 Va ricordato in via preliminare che, a quanto risulta dagli atti, nel diritto tedesco un rapporto di fiducia tra le due parti di un contratto è presunto fin dall' inizio delle trattative. Secondo una giurisprudenza costante, tale rapporto fa sorgere un obbligo d' informazione nel senso che ciascuna delle parti è tenuta a comunicare all' altra le circostanze di cui essa è a conoscenza e che, pur non presentando alcun nesso con l' oggetto della compravendita o con le sue qualità, sono atte a determinare la decisione dell' altro contraente. Secondo la giurisprudenza tedesca, l' illecito commesso in occasione della trattativa contrattuale (culpa in contrahendo) e che arreca un danno alla controparte deve essere oggetto di risarcimento.

8 Con la sua questione pregiudiziale, il giudice nazionale mira in sostanza ad accertare se un tale obbligo d' informazione costituisca una misura di effetto equivalente ai sensi dell' art. 30 del Trattato CEE.

9 In proposito, bisogna ricordare che, secondo una giurisprudenza costante (v. sentenza 11 luglio 1974, Dassonville, causa 8/74, Racc. pag. 837) costituisce una misura di effetto equivalente ogni norma che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari.

10 Nella fattispecie, va anzitutto osservato che l' obbligo precontrattuale d' informazione imposto dal diritto tedesco delle obbligazioni si applica, almeno per quanto riguarda i prodotti provenienti dalla Comunità, indistintamente a tutti i rapporti contrattuali rientranti nell' ambito di tale diritto e che esso non ha lo scopo di disciplinare gli scambi.

11 Per quanto riguarda la questione se la libera circolazione delle merci rischi di essere ostacolata, va considerato che, comunque, all' origine di tale rischio non vi sarebbe l' obbligo d' informazione, ma il fatto che alcuni concessionari della marca in esame si rifiutano di effettuare prestazioni rientranti nella garanzia sulle motociclette che hanno formato oggetto di importazioni parallele.

12 Ne risulta che gli effetti restrittivi che l' obbligo d' informazione di cui trattasi potrebbe produrre sulla libera circolazione delle merci sono troppo aleatori e troppo indiretti perché tale obbligo possa essere considerato atto ad ostacolare il commercio tra gli Stati membri (v. sentenza 7 marzo 1990, causa C-69/88, Kranz, Racc. pag. I-583).

13 Occorre quindi risolvere la questione pregiudiziale sollevata dichiarando che l' art. 30 del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una regola giurisprudenziale di uno Stato membro che impone un obbligo d' informazione nei rapporti precontrattuali.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

14 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Landgericht di Augsburg, con ordinanza 10 marzo 1992, dichiara:

L' art. 30 del Trattato CEE dev' essere interpretato nel senso che esso non osta ad una regola giurisprudenziale di uno Stato membro che impone un obbligo d' informazione nei rapporti precontrattuali.

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