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Document 61992CJ0090

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 giugno 1993.
    Dr. Tretter GmbH & Co. contro Hauptzollamt Stuttgart-Ost.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht del Baden-Württemberg - Germania.
    Dazi antidumping - Cuscinetti a sfere originari del Giappone.
    Causa C-90/92.

    Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-03569

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:264

    61992J0090

    SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 24 GIUGNO 1993. - DR TRETTER GMBH & CO. CONTRO HAUPTZOLLAMT STUTTGART-OST. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: FINANZGERICHT BADEN-WUERTTEMBERG - GERMANIA. - DAZI ANTIDUMPING - CUSCINETTI A SFERA ORIGINARI DEL GIAPPONE. - CAUSA C-90/92.

    raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-03569


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Diritto comunitario ° Interpretazione ° Criteri ° Interpretazione di un regolamento di attuazione alla luce del regolamento base

    2. Politica commerciale comune ° Difesa contro le pratiche di dumping ° Regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere e a rulli conici originari del Giappone ° Ambito di applicazione materiale ° Cuscinetti a sfere a movimento lineare ° Esclusione

    [Regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 2176/84, artt. 7 e 12, e 1739/85, art. 1, n. 1]

    Massima


    1. Allorché una norma di diritto derivato comunitario ammette più di un' interpretazione, si deve dare la preferenza a quella che rende la norma stessa conforme al Trattato. Un regolamento di attuazione deve formare oggetto, se possibile, di un' interpretazione conforme alle disposizioni del regolamento base.

    2. L' art. 1, n. 1, del regolamento n. 1739/85, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere ed a rulli conici originari del Giappone, dev' essere interpretato nel senso che esso non riguarda i cuscinetti a sfere a movimento lineare. Interpretata in tal senso, la disposizione è immune dall' illegittimità che l' avrebbe inficiata se essa, contravvenendo agli artt. 7 e 12 del regolamento base antidumping n. 2176/84, in forza dei quali i dazi antidumping sono applicabili soltanto ai prodotti oggetto di procedimenti di dumping individuati nel corso dell' inchiesta, avesse incluso i prodotti in questione ancorché questi non fossero stati presi in considerazione nell' ambito del procedimento antidumping.

    Parti


    Nel procedimento C-90/92,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht Baden-Wuerttemberg (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Dr. Tretter GmbH & Co., con sede in Rechberghausen,

    e

    Hauptzollamt Stuttgart-Ost,

    domanda vertente sull' interpretazione e sulla validità dell' art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1985, n. 1739, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere ed a rulli conici originari del Giappone (GU L 167, pag. 3),

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta dai signori M. Zuleeg, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici,

    avvocato generale: C. Gulmann

    cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    ° per la ricorrente nella causa principale, dall' avv. Hans-Joerg Niemeyer, del foro di Stoccarda;

    ° per il Consiglio delle Comunità europee, dal signor Jorge Monteiro, amministratore presso il servizio giuridico, in qualità di agente;

    ° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Angela Bardenhewer e dal signor Eric L. White, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Hans-Juergen Rabe, del foro di Amburgo,

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le osservazioni orali della ricorrente nella causa principale e della Commissione delle Comunità europee, all' udienza del 22 aprile 1993,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 6 maggio 1993,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 13 marzo 1992, pervenuta nella cancelleria il 19 marzo seguente, il Finanzgericht Baden-Wuerttemberg (Germania) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1985, n. 1739, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere ed a rulli conici originari del Giappone (GU L 167, pag. 3).

    2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di un ricorso proposto dinanzi al Finanzgericht Baden-Wuerttemberg dalla società Dr. Tretter GmbH & Co. (in prosieguo: la "Tretter") avverso la decisione dell' Hauptzollamt Stuttgart-Ost (in prosieguo: l' "HZA") di classificare alcuni cuscinetti a sfere, con diametro esterno massimo superiore a 30 mm, che essa aveva importato dal Giappone, nella voce 84.62 (codice Nimexe 84.62-09) della Tariffa doganale comune. In conseguenza di questa classificazione, le merci anzidette erano state assoggettate, oltre ad un dazio doganale del 9%, ad un dazio antidumping del 21,7%, in conformità dell' art. 1 del citato regolamento n. 1739/85.

    3 Il n. 1 di questo articolo recita:

    "1. E' istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfere con diametro esterno massimo superiore a 30 mm e di cuscinetti a rulli conici di cui alla voce ex 84.62 della Tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 84.62-09 e 84.62-17, originari del Giappone, ad eccezione dei cuscinetti prodotti dalle società Inoue Jikuuke Kogyo Co. Ltd, Maekawa Bearing MFG Co. Ltd, Matsuo Bearing Co. Ltd e Minamiguchi Bearing MFG Co. Ltd".

    4 Nel suo ricorso, la Tretter sostiene che le merci controverse non sono cuscinetti a sfere a rotolamento rientranti nella voce 84.62-09 del codice Nimexe, bensì parti di cuscinetti a rotolamento, "diverse" dalle sfere, dagli aghi, dai cilindri e dai rulli, da classificare nella voce 84.62-33, o tutt' al più altri cuscinetti, da classificare nella voce 84.62-26 dello stesso codice. Conseguentemente, l' art. 1 del regolamento n. 1739/85 non sarebbe applicabile a tali merci e il dazio antidumping non sarebbe dovuto.

    5 Il giudice nazionale osserva che, nel caso in cui l' art. 1, n. 1, del regolamento n. 1739/85 dovesse essere interpretato nel senso che esso si applichi altresì ai cuscinetti a sfere a movimento lineare, esso sarebbe, entro tali limiti, invalido, qualora fosse accertato che il procedimento antidumping non aveva interessato le dette merci.

    6 Stando così le cose, il giudice nazionale ha disposto la sospensione del procedimento, fintantoché la Corte non si fosse pronunciata sulla seguente questione pregiudiziale:

    "Se l' art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1985, n. 1739, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere ed a rulli conici originari del Giappone (GU L 167, pag. 3) sia invalido ovvero debba essere interpretato nel senso che, con l' espressione 'cuscinetti a sfere (...) di cui alla voce (...) corrispondente al codice Nimexe 84.62-09 (...)' si debbano intendere unicamente i cuscinetti a sfere in senso tecnico, quindi unicamente i cuscinetti a movimento radiale, e non anche quelli che, pur essendo denominati cuscinetti a sfere, sono soltanto guide a movimento lineare".

    7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e del contesto normativo della controversia nella causa a quo, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

    8 Con la questione pregiudiziale, il giudice nazionale intende accertare se l' art. 1, n. 1, del regolamento n. 1739/85 debba essere interpretato nel senso che esso includa i cuscinetti a sfere a movimento lineare e, in caso di risposta affermativa, se la stessa disposizione sia valida.

    9 Occorre rilevare, in via preliminare, che risulta in particolare dagli artt. 7 e 12 del regolamento del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1), regolamento base applicabile nella fattispecie di cui alla causa a quo, che i dazi antidumping sono applicabili soltanto ai prodotti oggetto di procedimenti di dumping individuati nel corso dell' inchiesta avviata e condotta conformemente alle disposizioni del citato art. 7. Ne consegue che l' art. 1, n. 1, del regolamento, qualora dovesse essere interpretato nel senso che esso includa i cuscinetti a sfere a movimento lineare, sarebbe, entro tali limiti, invalido.

    10 Invero, secondo il Consiglio e la Commissione, il procedimento antidumping in esito al quale sono stati istituiti i dazi antidumping controversi non ha riguardato i cuscinetti a sfere a movimento lineare, nonostante il tenore letterale del venticinquesimo 'considerando' del regolamento n. 1739/85 ai cui termini "per quanto concerne i produttori più piccoli, l' inchiesta ha preso in considerazione le esportazioni nella Comunità di tutti i tipi di cuscinetti a sfere".

    11 Conformemente alla giurisprudenza della Corte, allorché una norma di diritto derivato comunitario ammette più di un' interpretazione, si deve dare la preferenza a quella che rende la norma stessa conforme al Trattato (v., tra l' altro, sentenza 13 dicembre 1983, causa 218/82, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 4063, punto 15 della motivazione). Anche un regolamento di attuazione deve formare oggetto, se possibile, di un' interpretazione conforme alle disposizioni del regolamento base (v., in questo senso, sentenza 10 marzo 1971, causa 38/70, Tradax, Racc. pag. 145, punto 10 della motivazione).

    12 Occorre pertanto accertare se l' art. 1, n. 1, del regolamento n. 1739/85 possa essere interpretato nel senso che esso non riguarda i cuscinetti a sfere a movimento lineare.

    13 Sul punto, si deve rilevare, in primo luogo, che il testo stesso dell' art. 1, n. 1, del regolamento n. 1739/85, e in particolare l' espressione "di cui alla voce 84.62 della Tariffa doganale comune", consente di concludere che l' eventuale classificazione di un prodotto nell' ambito di questa voce della Tariffa doganale comune non comporta automaticamente l' assoggettamento del prodotto di cui trattasi al dazio antidumping previsto da questa disposizione.

    14 In secondo luogo, occorre rilevare che, come correttamente hanno osservato il Consiglio e la Commissione, soltanto i cuscinetti a sfere, nel senso stretto di cuscinetti a movimento radiale, hanno necessariamente un diametro. La sezione dei cuscinetti a sfere a movimento lineare, la cui funzione è, di norma, quella di consentire movimenti di traslazione e di impedire ogni movimento di rotazione, è spesso rettangolare.

    15 Orbene, se il legislatore comunitario avesse inteso assoggettare i cuscinetti a sfere a movimento lineare al dazio antidumping, esso avrebbe, in ogni caso, stabilito ulteriori criteri di distinzione a loro riguardo. Infatti, l' assoggettamento al dazio antidumping dei soli cuscinetti a sezione circolare con diametro esterno massimo superiore a 30 mm sarebbe privo di qualsiasi fondamento.

    16 Ne deriva che, senza alcun pregiudizio della classificazione dei cuscinetti a sfere a movimento lineare nell' ambito della voce ex 84.62, l' art. 1, n. 1, del regolamento n. 1739/85 dev' essere interpretato nel senso che il dazio antidumping che esso istituisce non è applicabile ai cuscinetti a sfere a movimento lineare.

    17 Occorre quindi rispondere al giudice nazionale che l' art. 1, n. 1, del regolamento n. 1739/85 dev' essere interpretato nel senso che esso non riguarda i cuscinetti a sfere a movimento lineare.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    18 Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Terza Sezione)

    pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht Baden-Wuerttemberg con ordinanza 13 marzo 1992, dichiara:

    L' art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1985, n. 1739, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere ed a rulli conici originari del Giappone, dev' essere interpretato nel senso che esso non riguarda i cuscinetti a sfere a movimento lineare.

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