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Document 61992CJ0088

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 giugno 1993.
    X contro Staatssecretaris van Financiën.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad - Paesi Bassi.
    Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità - Domicilio fiscale del dipendente comunitario.
    Causa C-88/92.

    Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-03315

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:246

    61992J0088

    SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 17 GIUGNO 1993. - JANSEN VAN ROSENDAAL CONTRO STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: HOGE RAAD - PAESI BASSI. - PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA DELLA COMUNITA - DOMICILIO FISCALE DEL DIPENDENTE DELLE COMUNITA. - CAUSA C-88/92.

    raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-03315


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Privilegi e immunità delle Comunità europee ° Dipendenti e agenti delle Comunità ° Domicilio fiscale ° Determinazione ° Libera scelta del dipendente ° Inammissibilità ° Intenzione del dipendente, preesistente alla sua entrata in servizio, di trasferire il proprio domicilio nello Stato membro della sede di servizio ° Irrilevanza di tale intenzione in mancanza di prove del compimento di atti concreti

    (Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, art. 14)

    Massima


    L' art. 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce al dipendente comunitario alcuna facoltà di scelta in ordine alla determinazione del proprio domicilio fiscale e che l' intenzione di un dipendente, preesistente alla sua entrata in servizio presso le Comunità, di trasferire il proprio domicilio nello Stato membro del luogo di servizio non può essere presa in considerazione per accertare se egli abbia stabilito la propria residenza in ragione esclusivamente dell' esercizio delle sue funzioni, a meno che il dipendente non fornisca la prova che egli aveva già compiuto atti intesi a realizzare il trasferimento del suo domicilio indipendentemente dalla sua entrata in servizio presso le Comunità.

    Parti


    Nel procedimento C-88/92,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    X

    e

    Staatssecretaris van Financiën,

    domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee 8 aprile 1965,

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,

    avvocato generale: M. Darmon

    cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    ° per X dall' avv. J.J.M. Hertoghs, del foro di Breda;

    ° per il governo olandese dal signor T. Heukels, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

    ° per la Commissione delle Comunità europee dai signori D. Gilmour, consigliere giuridico, e B. Smulders, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le osservazioni orali di X, del governo olandese e della Commissione all' udienza del 21 gennaio 1993,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 31 marzo 1993,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 11 marzo 1992, pervenuta in cancelleria il 18 marzo seguente, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, alcune questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (in prosieguo: il "protocollo"). Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra X e le autorità tributarie dei Paesi Bassi.

    2 X è un cittadino olandese che ha risieduto e lavorato nei Paesi Bassi fino al febbraio 1982. Il 1 marzo 1982 egli veniva assunto come dipendente dalla Commissione delle Comunità europee e trasferiva la propria residenza dai Paesi Bassi in Lussemburgo.

    3 Il 30 novembre 1988 l' ispettore delle imposte di Leyden notificava ad X un avviso di rettifica fiscale relativa all' imposta sul reddito da versare per l' anno 1982. Avverso questa decisione X esperiva un ricorso contenzioso. Il 2 luglio 1990 il Gerechthof di s' Gravenhage pronunciava una sentenza che stabiliva l' importo di un supplemento d' imposta sul reddito per l' anno 1982.

    4 Dinanzi allo Hoge Raad dei Paesi Bassi, dinanzi al quale era stato proposto un ricorso avverso tale sentenza, le parti controvertevano, in particolare, sull' interpretazione dell' art. 14 del protocollo. A tale riguardo, X sosteneva di aver già avuto intenzione di lasciare i Paesi Bassi prima di accettare l' impiego che gli era stato offerto presso le Comunità. E' questa la ragione per cui, a suo parere, non potrebbe accogliersi la tesi di un trasferimento in un altro Stato membro in ragione "esclusivamente" dell' esercizio delle sue funzioni al servizio delle Comunità, ai sensi dell' art. 14 del protocollo.

    5 Lo Hoge Raad dei Paesi Bassi sottoponeva pertanto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    "1) Se un dipendente delle Comunità possa considerarsi aver stabilito la propria residenza nel territorio di uno Stato membro, diverso dal paese ove aveva il proprio domicilio fiscale al momento dell' entrata in servizio presso le Comunità, in ragione esclusivamente dell' esercizio delle sue funzioni, qualora, prima di accettare tali funzioni, lo stesso dipendente avesse già intenzione di trasferire il proprio domicilio in quest' altro Stato membro.

    Se, a tale riguardo, rilevi l' accertamento del punto se:

    a) l' interessato facesse dipendere la realizzazione di tale intenzione dalla possibilità di accettare un posto adeguato in questo Stato membro e/o

    b) in occasione dell' accettazione delle funzioni al servizio delle Comunità, lo stesso si sia stabilito in questo Stato membro per poter esercitare tali funzioni.

    2) Se, alla luce dell' obiettivo e della portata del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, quali risultano dal suo preambolo e dall' art. 18, l' art. 14 autorizzi il dipendente interessato a fissare ° a sua discrezione ° il proprio domicilio fiscale nell' altro Stato membro in questione. Se, a tale riguardo, sia rilevante accertare se il detto dipendente si sia domiciliato nel territorio di quest' altro Stato membro".

    6 Per una più ampia illustrazione del contesto normativo e dei fatti all' origine della controversia nella causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Tali elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

    7 Con le questioni poste il giudice nazionale intende in sostanza accertare se l' art. 14 del protocollo attribuisca al dipendente delle Comunità una facoltà di scelta riguardo alla determinazione del proprio domicilio fiscale e se debba essere presa in considerazione l' intenzione di un dipendente, esistente già prima della sua entrata in servizio presso le Comunità, di trasferire il proprio domicilio nello Stato membro ove è situata la sua sede di servizio, ai fini dell' applicazione di detta disposizione del protocollo.

    8 Per rispondere a tali questioni, occorre osservare che, ai sensi dell' art. 13 del protocollo, i dipendenti e altri agenti delle Comunità sono soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti dalle stesse versati.

    9 Ai sensi dell' art. 14 del protocollo, ai fini dell' applicazione, fra l' altro, delle imposte sul reddito, i dipendenti e altri agenti delle Comunità i quali, in ragione esclusivamente dell' esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro residenza nel territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell' entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza sia in quello del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest' ultimo paese, qualora esso sia membro delle Comunità.

    10 Per altro verso, risulta dall' art. 18 del protocollo che le disposizioni di quest' ultimo sono stabilite esclusivamente nell' interesse delle Comunità.

    11 Gli artt. 13 e 14 del protocollo stabiliscono una ripartizione delle competenze fiscali tra le Comunità, lo Stato membro in cui il dipendente aveva il proprio domicilio fiscale prima della sua entrata in servizio presso le Comunità e lo Stato membro in cui egli esercita le sue funzioni al servizio delle Comunità.

    12 Conseguentemente, la ripartizione delle competenze stabilita dall' art. 14 del protocollo sarebbe messa in discussione, se il dipendente avesse la libera scelta di stabilire il proprio domicilio fiscale in uno Stato diverso da quello del suo domicilio fiscale di origine.

    13 Discende da quanto sopra che l' art. 14 del protocollo deve essere interpretato nel senso che la determinazione del domicilio fiscale del dipendente comunitario non può dipendere dalla volontà dell' interessato.

    14 D' altra parte, la necessità di preservare l' uniforme applicazione del protocollo, per quanto concerne il regime fiscale dei dipendenti comunitari, si oppone anche ad una presa in considerazione delle mere intenzioni dei dipendenti, al fine di accertare se questi ultimi abbiano stabilito la propria residenza in ragione esclusivamente delle loro funzioni.

    15 Il dipendente può tuttavia fornire la prova di aver già compiuto atti intesi a realizzare il trasferimento del suo domicilio, indipendentemente dalla sua entrata in servizio presso le Comunità.

    16 Pertanto, le questioni poste vanno risolte nel senso che l' art. 14 del protocollo non attribuisce al dipendente comunitario alcuna facoltà di scelta in ordine alla determinazione del proprio domicilio fiscale e che l' intenzione di un dipendente, preesistente alla sua entrata in servizio presso le Comunità, di trasferire il proprio domicilio nello Stato membro del luogo di servizio non può essere presa in considerazione per accertare se egli abbia stabilito la propria residenza in ragione esclusivamente dell' esercizio delle sue funzioni, a meno che il dipendente non fornisca la prova che egli aveva già compiuto atti intesi a realizzare il trasferimento del suo domicilio indipendentemente dalla sua entrata in servizio presso le Comunità.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    17 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con ordinanza 11 marzo 1992, dichiara:

    L' art. 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce al dipendente comunitario alcuna facoltà di scelta in ordine alla determinazione del proprio domicilio fiscale e che l' intenzione di un dipendente, preesistente alla sua entrata in servizio presso le Comunità, di trasferire il proprio domicilio nello Stato membro del luogo di servizio non può essere presa in considerazione per accertare se egli abbia stabilito la propria residenza in ragione esclusivamente dell' esercizio delle sue funzioni, a meno che il dipendente non fornisca la prova che egli aveva già compiuto atti intesi a realizzare il trasferimento del suo domicilio indipendentemente dalla sua entrata in servizio presso le Comunità.

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