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Document 61992CC0320

Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 15 dicembre 1993.
Finanziaria Siderurgica Finsider SpA contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso contro una sentenza in ambito CECA - Quote di produzione e di consegna nel mercato comune dell'acciaio - Superamento.
Causa C-320/92 P.

Raccolta della Giurisprudenza 1994 I-05697

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:934

61992C0320

Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 15 dicembre 1993. - SOCIETA FINANZIARIA SIDERURGICA FINSIDER SPA (IN LIQUIDAZIONE) CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - RICORSO CECA - QUOTE DI PRODUZIONE E DI CONSEGNA NEL MERCATO COMUNE DELL'ACCIAIO - SUPERAMENTO. - CAUSA C-320/92 P.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-05697


Conclusioni dell avvocato generale


++++

Signor Presidente,

Signori Giudici,

1. L' Alta Autorità deriva dall' art. 58, n. 1, del Trattato CECA il potere di istituire un regime di quote in materia di produzione dell' acciaio.

2. Istituito con la decisione della Commissione 31 ottobre 1980 (1), n. 2794/80/CECA, il regime delle quote di produzione di taluni prodotti siderurgici è stato prorogato per gli anni 1986 e 1987 dalla decisione della Commissione 27 novembre 1985 (2), n. 3485/85/CECA, e, per i primi sei mesi del 1988, con la decisione della Commissione 6 gennaio 1988 (3), n. 194/88/CECA, la quale all' art. 11, n. 3, lett. e), stabilisce che

"Qualora un' impresa non intenda raggiungere le sue quote durante il trimestre al quale si riferiscono, la Commissione, alle condizioni precisate alla lett. d), può consentire all' impresa un anticipo al massimo pari al 20% delle quote del trimestre in corso".

3. Avvalendosi di tale articolo, la Finsider, il 9 giugno 1988, ha chiesto un anticipo, per il secondo trimestre 1988, delle quote di produzione del terzo trimestre, fino ad un massimo del 20%.

4. Benché tale domanda non abbia mai costituito oggetto di una risposta esplicita, la produzione della Finsider ha superato, nel corso del secondo trimestre 1988, le quote che erano state ad essa concesse.

5. Basandosi sugli artt. 58, n. 4, e 92 del Trattato CECA e sull' art. 12 della decisione n. 194/88 soprammenzionata (4), la Commissione, con decisione 21 marzo 1990, ha constatato che la Finsider aveva superato, nel corso del secondo trimestre 1988, le parti di quote di produzione che potevano essere consegnate sul mercato comune di 50 359 t nella categoria Ia e di 64 497 t nella categoria Ib e le ha inflitto un' ammenda di 2 153 550 ECU.

6. Con sentenza 5 giugno 1992, il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso rivolto contro tale decisione (5).

7. Con atto introduttivo 28 luglio 1992, la Finsider ha presentato un ricorso contro la sentenza del Tribunale, ha concluso per l' annullamento della decisione della Commissione e, in subordine, per la riduzione dell' importo dell' ammenda. Ha inoltre chiesto che sia ordinata la presentazione di una lettera a titolo di misura istruttoria (6).

8. Tale presentazione è stata rifiutata dal Tribunale (7). Ora una tale decisione non rientra tra quelle contro le quali, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CECA della Corte, possa essere presentato un ricorso. Sussiste quindi al riguardo irricevibilità.

9. La Finsider deduce quattro motivi a sostegno del suo ricorso.

10. Il primo contesta l' atteggiamento della Commissione a seguito della domanda di anticipazione di quote.

11. Il secondo si basa sulla mancanza di fondamento giuridico della decisione impugnata tenuto conto della sentenza della Corte 14 giugno 1989 (8), Hoogovens Groep e a./Commissione la quale, annullando gli artt. 5 e 17 della decisione n. 194/88, ha eliminato retroattivamente i criteri che consentono di valutare eventuali superamenti di quote.

12. Il terzo si basa sul principio dei diritti della difesa, quale risulta dall' art. 36, primo comma, del Trattato CECA.

13. In base al quarto, la decisione del Tribunale sarebbe insufficientemente motivata circa la domanda di riduzione dell' ammenda.

14. Il primo motivo (v. punti 67-103 della motivazione della sentenza del Tribunale di primo grado) si divide in tre parti: 1) la Commissione non ha risposto in maniera formale e motivata alla domanda di anticipazione di quote; 2) anche se la decisione impugnata doveva lasciar presupporre un rigetto implicito della domanda di anticipo, vi sarebbe violazione dell' art. 11, n. 3, lett. e), della decisione n. 194/88; 3) infine, tenuto conto della prassi seguita dalla Commissione, vi sarebbe violazione del principio del legittimo affidamento.

15. Il silenzio della Commissione può, in forza del Trattato CECA, valere come accettazione implicita di una domanda di anticipo di quote?

16. La Corte ha già dovuto risolvere tale tipo di questione nella sentenza Boël/Commissione (9). La Corte ha dichiarato che

"(...) il regime di limitazione della produzione delle imprese siderurgiche consente solo in via eccezionale l' adeguamento delle quote individuali attribuite a talune imprese, e a tale scopo richiede necessariamente un provvedimento positivo che conceda quote supplementari. Pertanto, il silenzio della Commissione ° anche se deplorevole ° può essere equiparato solo ad un silenzio rifiuto e non ad un tacito consenso" (10).

17. Più recentemente, riguardo alla disciplina delle quote dell' acciaio vigente per il secondo trimestre del 1983, la Corte ha dichiarato che una domanda di attribuzione di produzioni di riferimento annue supplementari, alla quale la Commissione non aveva esplicitamente risposto, doveva essere considerata come implicitamente respinta dalla prima decisione che fissa le quote di produzione, intervenuta dopo tale domanda e senza tenerne conto. E la Corte ha precisato che solo quest' ultima decisione è atta a recare pregiudizio (11).

18. Ne deriva, da una parte, che la modifica di una quota deve costituire oggetto di una decisione esplicita e, dall' altra, che una decisione con cui si constata un superamento di quote per un dato periodo e viene inflitta un' ammenda all' impresa siderurgica interessata può eventualmente comportare un rifiuto implicito di una domanda di aumento di quote per questo periodo, presentata precedentemente dall' impresa di cui trattasi.

19. Ed è inutilmente che la ricorrente ha sostenuto (12) che l' art. 15 del Trattato CECA sull' obbligo di motivazione non lascerebbe posto a decisioni "implicite". E' sufficiente qui constatare che l' art. 35, n. 3, di tale Trattato menziona esplicitamente tali decisioni di cui organizza del resto il regime giuridico.

20. Per dichiarare che la motivazione di tale rifiuto era stata data alla Finsider, la sentenza del Tribunale ha fatto giustamente riferimento alla motivazione della decisione impugnata (13) da cui risulta in particolare che "il sistema delle quote è trimestrale e obbligatorio e non concede in maniera automatica alcun diritto agli anticipi" e che, nel corso di una riunione che si è svolta il 24 maggio 1989 tra i rappresentanti delle parti, è stato sottolineato che l' anticipo delle quote non era più possibile nel corso dell' ultimo trimestre di applicazione del sistema delle quote. La sentenza ha anche preso in considerazione il contesto nel quale la decisione è stata adottata (14), in particolare una lettera del 2 agosto 1988 con la quale la Commissione spiegava alla Finsider le ragioni del suo rifiuto di concedere anticipi di quote per il secondo trimestre del 1988 e il telex con il quale l' Eurofer informava i suoi membri, il 6 aprile 1988, del fatto che non sarebbero stati concessi anticipi di quote del terzo trimestre per il secondo trimestre del 1988, in considerazione del fatto che il regime delle quote si concludeva il 30 giugno 1988.

21. Da questi documenti risulta, senza alcun equivoco, che la Finsider era stata informata dei motivi del rifiuto di concedere gli anticipi, in modo tale che un giudice potesse esercitare il suo controllo sulla legittimità di tale decisione e l' interessata disponesse di un' indicazione sufficiente per sapere se la decisione fosse fondata o se fosse eventualmente inficiata da un vizio che consentisse di contestarne la validità (15).

22. Per quanto riguarda l' asserito errore d' interpretazione, da parte del Tribunale, dell' art. 11, n. 3, lett. e), della decisione n. 194/88, svolgo le seguenti osservazioni.

23. Come ha ben indicato il Tribunale, la struttura dell' art. 11 presuppone che "(...) il superamento di quote effettuato durante il trimestre possa essere compensato col fatto che non viene esaurita la quota nel trimestre successivo" (16). Pertanto la Finsider non poteva far valere un diritto ad un qualsiasi anticipo di quote successivo al 30 giugno 1988 poiché, come è già stato indicato, si era posto fine, a decorrere dal terzo trimestre di tale anno, al regime delle quote.

24. La Finsider insiste nel sostenere dinanzi alla Corte che le condizioni per ottenere l' anticipo siano soddisfatte, in quanto quest' ultimo è compensato da una riduzione effettiva dei quantitativi di produzione o di consegna nel corso del trimestre successivo a quello per il quale l' anticipo è stato concesso, anche se le quote sono state soppresse (17).

25. Un tale argomento porta a mio parere ad un' aporia. Come anticipare quote che non esisteranno? Più concretamente come prendere in considerazione quote in riferimento ad un periodo nel corso del quale il mercato è totalmente liberalizzato e la produzione cessa di essere assoggettata al potere di sorveglianza e sanzionatorio della Commissione?

26. La Finsider fa valere anche il fatto che l' interpretazione, fornita dal Tribunale, dell' art. 11, n. 3, lett. e), avrebbe per effetto di rendere il sistema degli anticipi inapplicabile per la metà della durata di validità della decisione n. 194/88 (18).

27. Faccio presente che l' anticipo non è un diritto automaticamente concesso alle imprese e che una quota può essere "spostata" da un trimestre all' altro solo se questi due periodi sono assoggettati al sistema delle quote. Pertanto, il riporto ° operazione inversa all' anticipo ° al primo trimestre del 1988 delle quote del quarto trimestre del 1987 è possibile solo perché le quote esistevano per quest' ultimo periodo [v. art. 11, n. 3, lett. b), della decisione n. 194/88 e l' art. 18, n. 2, della citata decisione n. 3485/85].

28. Per quanto riguarda la terza parte del motivo, la Finsider non può far valere la violazione del principio del legittimo affidamento, dal momento che la fine del sistema delle quote non consentiva più la concessione di anticipi, che tale fine era perfettamente prevedibile tenuto conto della formulazione stessa della decisione n. 194/88 (19) e che il Tribunale in maniera sovrana ha dichiarato che non era affatto dimostrato che la Commissione avesse avuto una precedente prassi contraria.

29. Ne deriva che il primo motivo, considerato nelle sue tre parti, deve essere respinto.

30. Il secondo motivo si basa sulla sentenza 14 giugno 1989, Hoogovens, con cui la Corte ha annullato gli artt. 5 e 17 della decisione n. 194/88 (in prosieguo: l' "art. 5" e l' "art. 17"). Il primo conferiva alla Commissione il potere di fissare trimestralmente per impresa le quote di produzione e la parte di queste quote che poteva essere consegnata sul mercato comune. Il secondo autorizzava le imprese, a determinate condizioni, a trasformare, ogni trimestre, in un rapporto di 1/0,85 ° chiamato rapporto I:P ° (20), una parte della differenza tra le loro quote di produzione e le loro quote di consegna nella Comunità in quote che potevano essere consegnate all' interno del mercato comune e consentiva loro di conseguenza di aumentare le loro consegne su tale mercato.

31. Tale motivo (v. punti 42-66 della sentenza impugnata) si divide in due parti.

32. Con la prima, la ricorrente sostiene che la sentenza 14 giugno 1989 ha eliminato con effetto retroattivo i criteri che consentivano di identificare e di valutare eventuali superamenti di quote. Ogni superamento sarebbe quindi "radicalmente escluso" (21). L' art. 5, essendo stato annullato, non potrebbe essere violato. La decisione controversa della Commissione sarebbe quindi priva di fondamento giuridico.

33. Il solo motivo di annullamento dell' art. 5 fornito dalla sentenza 14 giugno 1989 è il seguente:

"L' art. 5 della decisione n. 194/88/CECA riproduce l' art. 5 della decisione n. 3485/85/CECA. Pertanto, deve essere annullato per gli stessi motivi che hanno determinato l' annullamento di questa disposizione nella sentenza 14 luglio 1988" (22).

34. Ne deriva che, come rileva giustamente il Tribunale (23), per determinare la portata della sentenza 14 giugno 1989, occorre far riferimento alla motivazione della sentenza 14 luglio 1988, Peine-Salzgitter e a./Commissione (24).

35. Ora in tale sentenza la Corte ha dichiarato che

"L' art. 5 della decisione n. 3485/85/CECA (...) è annullato nella parte in cui non consente di determinare le quote di consegna in un modo che la Commissione ritiene equo nei riguardi delle imprese il cui rapporto tra la quota di produzione e la quota di consegna è notevolmente inferiore alla media comunitaria" (25).

36. Dal momento che il solo motivo di annullamento dell' art. 5 della decisione n. 194/88 preso in considerazione nella sentenza 14 giugno 1989 rinvia alla motivazione della sentenza 14 luglio 1988, il Tribunale ha giustamente potuto ritenere che l' annullamento pronunciato da ultimo non poteva essere più esteso di quello intervenuto precedentemente (26) e che "(...) la Corte non ha annullato l' art. 5 poiché esso costituisce il fondamento giuridico del potere della Commissione di fissare trimestralmente le quote delle imprese siderurgiche, ma soltanto in quanto gli elementi di riferimento che esso utilizza per fissare dette quote non consentono di stabilire quote di consegna su una base che la Commissione ritiene equa per le imprese i cui rapporti I:P sono notevolmente inferiori alla media comunitaria" (27).

37. Questa interpretazione è poi corroborata dal fatto che l' art. 6 della decisione n. 194/88 non è stato annullato. Ora tale articolo non è separabile dall' art. 5 di cui precisa le condizioni di applicazione. Quest' ultimo rimane in vigore quindi necessariamente "(...) in quanto fondamento giuridico che consente alla Commissione di fissare quote" (28).

38. In quanto la ricorrente non rientra nella categoria delle imprese i cui rapporti I:P sono notevolmente inferiori alla media comunitaria (29), essa non può avvalersi dell' annullamento ° a portata limitata come abbiamo visto ° dell' art. 5 e la Commissione non è tenuta nei suoi confronti "(...) a definire nuovamente in una nuova decisione generale criteri di fissazione delle quote, né ad adottare nuove decisioni individuali" (30) in applicazione dell' art. 34 del Trattato CECA.

39. Le decisioni individuali che fissavano le quote della ricorrente per il secondo trimestre 1988 rimanevano quindi valide e potevano "servire come riferimento per i conteggi dei superamenti di quote presi in considerazione dalla Commissione a carico della ricorrente" (31).

40. Con la seconda parte del motivo la Finsider sostiene di essere stata vittima dell' applicazione dell' art. 17 e che il superamento che è stato ad essa addebitato deve essere compensato per tener conto della riduzione delle sue quote di consegna causata dall' applicazione di tale articolo nel corso del periodo 1 gennaio 1987 - 30 giugno 1988 (32). Essa aggiunge che tutte le conseguenze dell' annullamento dell' art. 17 devono essere tratte anche per prodotti siderurgici diversi da quelli considerati dalla decisione impugnata.

41. L' applicazione dell' art. 17 ha avuto come conseguenza che i quantitativi che possono essere consegnati sul mercato comunitario sono stati aumentati a danno delle imprese la cui produzione veniva essenzialmente smerciata su quest' ultimo (33), e in particolare a danno della Finsider.

42. Con la sentenza soprammenzionata Hoogovens la Corte ha dichiarato che l' adeguamento del rapporto I:P come risultava dall' art. 17 della decisione n. 194/88 ° che si limita a riprendere le disposizioni dell' art. 1 della decisione n. 1433/87/CECA ° non assicurava l' equa ripartizione delle quote richieste dall' art. 58, n. 2, del Trattato CECA e la Corte ha annullato l' art. 17.

43. L' ammenda è stata inflitta alla Finsider per superamento di quote nel corso del secondo trimestre 1988. E' pacifico che per tale periodo e per la categoria dei prodotti considerati dalla decisione "(...) la Commissione ha tenuto conto delle conseguenze di questo annullamento favorevoli alla ricorrente, diminuendo per le due considerate categorie di prodotti i superamenti calcolati inizialmente" (34).

44. La Commissione doveva tener conto delle conseguenze favorevoli alla ricorrente dell' annullamento dell' art. 17 per il periodo 1 gennaio 1987 - 31 marzo 1988 e per categorie di prodotti diversi dalle categorie Ia e Ib?

45. Faccio qui due preliminari: da un lato non si può, trattandosi di una questione di puro fatto, ridiscutere dinanzi alla Corte sul calcolo delle quote come la Finsider invita la Corte a fare (35). Dall' altro la ricorrente procede ad un' analisi giuridicamente inesatta sostenendo che il Tribunale ha deciso ultra petita (36), in quanto si è basato su una "motivazione del tutto nuova", cioè non invocata dalle parti.

46. L' argomento della ricorrente si riassume qui in tre punti:

° la compensazione deve essere effettuata tra gli effetti dell' annullamento dell' art. 17 e il superamento delle quote constatato nel secondo trimestre 1988 (37);

° il superamento poteva essere constatato solo mediante una valutazione globale delle quote durante tutto il periodo di crisi (38);

° dalla sentenza impugnata risulta in maniera inesatta che i prodotti cui si riferisce il superamento di quote sarebbero diversi da quelli per i quali l' art. 17 è stato annullato (39).

47. Quest' ultimo punto presuppone una valutazione di fatto che sfugge alla competenza di codesta Corte. Mi limiterò quindi all' esame degli altri due.

48. Per quanto riguarda il primo, le due procedure che sono al centro della discussione non devono essere confuse.

49. La decisione che infligge un' ammenda si riferisce ad un superamento di quote durante il secondo trimestre 1988 (40), essendo precisato che l' effetto dell' annullamento dell' art. 17 per tale periodo (e quindi il ripristino di talune quote a favore della Finsider) è stato preso in considerazione dalla Commissione (41).

50. Per il resto, ai sensi dell' art. 34, n. 1, del Trattato CECA, spettava solo alla Commissione adottare le misure che comportava l' esecuzione della sentenza 14 giugno 1989 che annulla l' art. 17.

51. Risulta infatti dall' art. 34, soprammenzionato, che il giudice comunitario non può dettare alla Commissione, da cui emana l' atto annullato, i provvedimenti che essa deve adottare.

52. Pertanto, nella sentenza 23 febbraio 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità (42), dopo aver riportato i termini dell' art. 34 del Trattato CECA, la Corte ha dichiarato che "(...) la Corte, qualora accogliesse il ricorso, non avrebbe titolo per dettare all' Alta Autorità i provvedimenti resi necessari dalla sentenza di annullamento, bensì dovrebbe limitarsi a rinviare la pratica all' Alta Autorità" (43).

53. E' chiaro che se il Tribunale, come la Finsider richiedeva, avesse compensato il superamento di quota del secondo trimestre 1988 con le quote ripristinate per i trimestri precedenti a favore della Finsider, a seguito della sentenza della Corte che annullava l' art. 17 della decisione n. 194/88, avrebbe esercitato una competenza che l' art. 34 del Trattato CECA gli nega.

54. E' quindi giustamente che il Tribunale ha rifiutato di procedere a tale compensazione (44).

55. Infine, sul secondo punto, ingiustamente la Finsider sostiene che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione le quote "durante tutto il periodo di crisi" prima di constatare un superamento. Infatti, il regime delle quote impone il rispetto di queste ultime trimestralmente (45) salvo riporto, anticipo o attribuzione eccezionale di quote supplementari.

56. Col terzo motivo (v. punti 104-111 della sentenza), la Finsider deduce la violazione degli artt. 36, primo comma, e 34, primo comma, del Trattato CECA e sostiene che essa non è stata messa in grado di presentare le sue osservazioni sui conteggi ai quali la Commissione ha proceduto prima di decidere di infliggerle un' ammenda per superamento di quote.

57. Dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che "il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento con cui possono essere inflitte sanzioni, specie ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario, che va osservato anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa" (46).

58. Nella sentenza 10 luglio 1986, Belgio/Commissione (47), avete dichiarato che "[questo principio] esige che la persona a carico della quale la Commissione ha avviato un procedimento amministrativo deve esser posta in grado, durante detta procedura, di manifestare efficacemente il proprio punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze addebitatele e sui documenti di cui si è servita la Commissione per suffragare le proprie asserzioni circa l' esistenza di una trasgressione del diritto comunitario".

59. Con una valutazione di fatto che non può essere rimessa in discussione dinanzi alla Corte, il Tribunale di primo grado ha in maniera sovrana dichiarato che: 1) la Commissione con la sua lettera del 23 febbraio 1989 ha messo la società ricorrente in condizioni di presentare le sue osservazioni sull' asserito superamento, 2) quest' ultima aveva in effetti potuto ripetutamente presentare le sue osservazioni (48).

60. E' certo pacifico che gli ultimi calcoli presi in considerazione nella valutazione del superamento di quote sono stati richiamati nel corso di una riunione tra le parti senza essere comunicati in maniera formale alla ricorrente (49).

61. Tale mancata comunicazione è tale da costituire una violazione dei diritti della difesa che può comportare l' annullamento dell' atto se è dimostrato che in mancanza di tale irregolarità la procedura sarebbe potuta pervenire ad un risultato diverso (50).

62. Ora, la Finsider ha riconosciuto all' udienza dinanzi al Tribunale di primo grado che i calcoli che consentivano di determinare la rilevanza delle quote di cui è stata privata a causa dell' art. 17 erano esatti e non ha fatto valere alcun motivo di dubitare dell' esattezza dei calcoli che consentivano di dimostrare il suo superamento di quota (51).

63. Il Tribunale ha quindi potuto validamente ritenere che l' art. 36, primo comma, del Trattato CECA non era stato violato "(...) sebbene fosse stato preferibile comunicare formalmente alla ricorrente questi ultimi conteggi (...)" (52).

64. Con un ultimo motivo (v. punti 112-116 della sentenza), la Finsider sostiene che la sentenza, in quanto respinge la domanda di riduzione delle imposte dell' ammenda, è insufficientemente motivata.

65. Con sentenza 1 ottobre 1991, Vidrányi/Commissione (53), la Corte ha ammesso come mezzo di prova quello relativo alla violazione da parte del primo giudice dell' obbligo di motivare le sue decisioni (54).

66. Per rifiutare di ridurre l' importo dell' ammenda, il Tribunale constata che la ricorrente non ha potuto contestare le osservazioni della Commissione secondo le quali dall' illegittimità dell' art. 5 la ricorrente ha tratto un beneficio che è "in contrasto con un' equa ripartizione tra le imprese dell' onere della crisi" (55), d' altra parte l' importo dell' ammenda inflitta era "di gran lunga inferiore" a quello fissato dall' art. 12 della decisione n. 194/88 (56).

67. Secondo la ricorrente il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione, nella motivazione della decisione, il principio del legittimo affidamento e la prassi seguita precedentemente (57).

68. Ora, oltre al fatto che è stato dimostrato sufficientemente dal Tribunale (58) che nessun pregiudizio era stato arrecato a tale principio, la ricorrente non chiarisce perché il riferimento a tale principio avrebbe dovuto figurare nella motivazione della decisione con cui si rifiuta di ridurre l' importo dell' ammenda.

69. Ne deriva che il Tribunale non era affatto tenuto a pronunciarsi su tale principio. Esso ha fornito alla Finsider un' indicazione sufficiente per valutare se la sua decisione fosse fondata o se essa fosse eventualmente inficiata da un vizio che consentisse di contestarne la validità e ha consentito alla Corte di esercitare il suo controllo sulla sua legittimità.

70. In subordine, la Finsider chiede alla Corte di ridurre l' importo dell' ammenda.

71. Non spetta alla Corte in questo caso, in mancanza di errore di diritto commesso al riguardo in primo grado, sostituire la sua valutazione a quella del Tribunale.

72. Concludo quindi per il rigetto del ricorso e per la condanna della ricorrente alle spese di causa dinanzi alla Corte.

(*) Lingua originale: il francese.

(1) - Decisione che istituisce un regime di quote di produzione dell' acciaio per le imprese delle industrie siderurgiche (GU L 291, pag. 1).

(2) - Decisione che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica (GU L 340, pag. 5). V. in particolare art. 18, n. 2.

(3) - Decisione che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica (GU L 25, pag. 1). V. in particolare l' art. 18, n. 2.

(4) - Articolo che attribuisce alla Commissione il potere di infliggere ammende in caso di superamento delle quote di produzione.

(5) - Causa T-26/90 (Racc. pag. II-1789).

(6) - Ricorso pag. 45 della traduzione francese.

(7) - Punto 103 della sentenza impugnata.

(8) - Cause riunite 218/87 e 223/87 e 72/88 e 92/88 (Racc. pag. 1711).

(9) - Sentenza 16 febbraio 1984, causa 76/83, (Racc. pag. 859), pronunciata quando era vigente il regime di quote istituito dalla decisione della Commissione 24 giugno 1981, n. 1831/81/CECA, che introduce un sistema di sorveglianza e una nuova disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica (GU L 180, pag. 1).

(10) - Punto 11, il corsivo è mio.

(11) - Sentenza 10 giugno 1986, cause riunite 81/85 e 119/85, Usinor/Commissione (Racc. pag. 1777, punto 21).

(12) - Pag. 13 del ricorso della traduzione francese.

(13) - Punto 71 della sentenza impugnata.

(14) - Punto 72 della sentenza impugnata.

(15) - V., in tal senso, sentenza 4 giugno 1992, causa C-181/90, Consorgan/Commissione (Racc. pag. I-3557, punto 14).

(16) - Punto 83 della sentenza impugnata.

(17) - V. pag. 17 del ricorso della traduzione francese.

(18) - Replica pag. 9 della traduzione francese.

(19) - V. considerando , punto 1, e art. 18, n. 2, nonché il punto 97 della sentenza del Tribunale di primo grado.

(20) - Rapporto tra quote di produzione e quote di consegna.

(21) - Ricorso pag. 29 della traduzione francese.

(22) - Punto 26 menzionato dalla sentenza del Tribunale di primo grado al punto 53.

(23) - Punto 53 della sentenza impugnata.

(24) - Cause riunite 33/86, 44/86, 110/86, 226/86 e 285/86 (Racc. pag. 4309).

(25) - Punto 1 del dispositivo, il corsivo è mio. V. anche punto 28.

(26) - Punto 55 della sentenza impugnata.

(27) - Punto 57 della sentenza impugnata, il corsivo è mio.

(28) - Punto 56 della sentenza impugnata.

(29) - Punto 58 della sentenza impugnata.

(30) - Punto 59 della sentenza impugnata.

(31) - Punto 62 della sentenza impugnata.

(32) - V. punto 46 della sentenza impugnata.

(33) - V., in tal senso, sentenza 14 giugno 1989, Hoogovens, punto 18, soprammenzionata alla nota 8.

(34) - Punto 65 della sentenza impugnata.

(35) - Ricorso pagg. 34 e 35 della traduzione francese.

(36) - Ibidem, pag. 36.

(37) - Ibidem, pag. 37.

(38) - Ibidem, pag. 38.

(39) - Ibidem, pag. 39.

(40) - Art. 1 della decisione.

(41) - V., supra, punto 43 e punto 65, penultima frase, della sentenza impugnata, nonché il terzo considerando della decisione 21 marzo 1990.

(42) - Causa 30/59 (Racc. pag. 1).

(43) - Pag. 36. La giurisprudenza della Corte sull' art. 176 del Trattato CEE ° che è il corrispondente dell' art. 34 del Trattato CECA ° è pacifica in tal senso. V., ad esempio, sentenza 20 giugno 1985, causa 141/84, De Compte/Parlamento (Racc. pag. 1951, punto 22, e Hoogovens, soprammenzionata, punto 21).

(44) - Punto 65 della sentenza impugnata.

(45) - Art. 5, n. 1, della decisione n. 194/88.

(46) - Sentenza 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann - La Roche/Commissione (Racc. pag. 461, punto 9, in particolare punto 14). V. anche sentenza 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione (Racc. pag. 3461).

(47) - Causa 234/84 (Racc. pag. 2263, punto 27).

(48) - Punto 108 della sentenza impugnata.

(49) - Punto 109 della sentenza impugnata.

(50) - V., in tal senso, sentenza 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione (Racc. pag. I-959, punto 48).

(51) - Punto 110 della sentenza impugnata.

(52) - Punto 109 della sentenza impugnata.

(53) - Causa C-283/90 P (Racc. pag. I-4339).

(54) - Punto 29.

(55) - Punto 114 della sentenza impugnata.

(56) - Punto 115 della sentenza impugnata.

(57) - V. pag. 44, terzo paragrafo, del ricorso della traduzione francese.

(58) - V., supra, punto 28.

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