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Document 61992CC0137

    Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven del 29 giugno 1993.
    Commissione delle Comunità europee contro BASF AG e altri.
    Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Decisione della Commissione - Inesistenza.
    Causa C-137/92 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 1994 I-02555

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:268

    61992C0137

    Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven del 29 giugno 1993. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO BASF AG, LIMBURGSE VINYL MAATSCHAPPIJ NV, DSM NV, DSM KUNSTSTOFFEN BV, HUELS AG, ELF ATOCHEM SA, SOCIETE ARTESIENNE DE VINYLE SA, WACKER CHEMIE GMBH, ENICHEM SPA, HOECHST AG, IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC, SHELL INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY LTD E MONTEDISON SPA. - RICORSO CONTRO UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO - CONCORRENZA - DECISIONE DELLA COMMISSIONE - INESISTENZA. - CAUSA C-137/92 P.

    raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-02555
    edizione speciale svedese pagina I-00201
    edizione speciale finlandese pagina I-00239


    Conclusioni dell avvocato generale


    ++++

    Signor Presidente,

    Signori Giudici,

    1. Nella presente causa siamo chiamati ad occuparci di un ricorso proposto dalla Commissione, in base all' art. 49 dello Statuto CEE della Corte, contro una sentenza pronunciata il 27 febbraio 1992 dal Tribunale di primo grado nelle cause del policloruro di vinile (in prosieguo: la "sentenza PVC") (1). La Commissione invita la Corte ad annullare detta sentenza, con cui il Tribunale dichiarò inesistente la decisione della Commissione 21 dicembre 1988, 89/190/CEE, "relativa ad una procedura ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE (IV-31.865, PVC)", indirizzata alle attuali parti convenute (in prosieguo: la "decisione") (2), ed a trarne tutte le necessarie conseguenze giuridiche, segnatamente rinviando la causa al Tribunale perché quest' ultimo possa pronunciarsi sugli altri mezzi che furono dedotti dalle parti ricorrenti nel procedimento svoltosi dinanzi a tale Collegio e che non furono esaminati nella sentenza PVC.

    Suddividerò la mia trattazione come segue. Analizzerò innanzi tutto l' eccezione di irricevibilità sollevata dalle convenute a motivo del superamento dei termini ed esaminerò, in generale, l' eccezione di irricevibilità del ricorso nella misura in cui la Commissione deduce con esso fatti nuovi. In seguito tratterò i motivi di gravame dedotti dalla Commissione contro la sentenza PVC, che riguardano precisamente: i) la valutazione, da parte del Tribunale, delle modifiche apportate alla decisione, ii) i requisiti cui il Trattato CEE subordina la formazione di un atto della Commissione e più precisamente l' adozione di versioni linguistiche autentiche di una decisione, iii) la portata e l' interpretazione dell' art. 12 del regolamento interno della Commissione (in prosieguo: il "regolamento interno") e iv) l' applicazione della teoria dell' atto amministrativo inesistente. Prima di far ciò, riassumerò ancora brevemente gli antefatti della controversia.

    I ° Antefatti della controversia

    2. Prendendo lo spunto da controlli effettuati nell' ottobre 1983, in forza dell' art. 14 del regolamento n. 17 (3), presso imprese operanti nel settore del polipropilene, la Commissione avviava un' inchiesta sul policloruro di vinile (PVC). In tale contesto, essa operava diversi controlli presso le imprese interessate ed esigeva ripetutamente che le fossero fornite informazioni. Il 24 marzo 1988 essa decideva, in base all' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, di aprire d' ufficio un procedimento nei confronti di quattordici produttori di PVC (4). Dopo avere, con una comunicazione del 5 aprile 1988, offerto alle parti la possibilità di esprimere la loro opinione sugli addebiti (5) e dopo aver raccolto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti sul mercato, che si pronunciava il 1 dicembre 1988 sul progetto di decisione sottopostogli, la Commissione emanava la propria decisione, che reca ufficialmente la data del 21 dicembre 1988 e che è stata notificata alle imprese interessate nel febbraio 1989. Il testo della decisione fa fede nelle seguenti lingue: francese, inglese, italiano, olandese e tedesco.

    La decisione dichiara che i quattordici produttori di PVC hanno violato l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, partecipando ° per i periodi indicati nella decisione stessa ° ad un accordo e/o una pratica concordata con inizio intorno all' agosto 1980, in base al quale (e/o alla quale) i produttori che forniscono PVC nel territorio della Comunità hanno preso parte a riunioni periodiche intese a fissare prezzi-obiettivo e quote-obiettivo, a programmare iniziative concordate per aumentare i livelli dei prezzi e a controllare l' esecuzione dei predetti accordi collusivi (art. 1). Ai quattordici produttori viene poi intimato di porre immediatamente fine alle suddette infrazioni e di astenersi in futuro dalle pratiche censurate (art. 2). Infine viene inflitta a ciascuno dei produttori un' ammenda individuale (art. 3).

    3. Quasi tutte le imprese interessate (6) hanno impugnato la decisione dinanzi alla Corte, che il 15 novembre 1989 ha rimesso le cause al Tribunale di primo grado (7). Tutte le ricorrenti hanno chiesto l' annullamento della decisione e, in subordine, l' annullamento o la riduzione delle ammende inflitte con l' art. 3 (8).

    Per la motivazione della sentenza del Tribunale, rimando alla relazione d' udienza. Qui è sufficiente osservare che il Tribunale ha dichiarato giuridicamente inesistente la decisione della Commissione: i) perché vi è stata "lesione, in forma particolarmente grave e manifesta, del principio dell' intangibilità dell' atto adottato" (9), ii) perché il Commissario incaricato delle questioni di concorrenza, che ha firmato la decisione, difettava di competenza sostanziale e di competenza ratione temporis (10), e iii) perché non vi è stata autenticazione dell' atto in esame.

    II ° Eccezione di irricevibilità per inosservanza dei termini

    4. Tutte le convenute dinanzi alla Corte, con le sole eccezioni della Shell ICC e della Montedison, hanno sollevato un' eccezione di irricevibilità per inosservanza dei termini. Esse sostengono che, essendo la sentenza PVC stata notificata alla Commissione il 28 febbraio 1992, si sarebbe dovuto proporre ricorso contro di essa, in conformità all' art. 49, primo comma, dello Statuto CEE della Corte al più tardi entro due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata e che pertanto, in forza dell' art. 80, n. 1, lett. b), del regolamento di procedura (11), il termine ultimo per la proposizione del ricorso sarebbe scaduto il 28 aprile 1992, mentre la Commissione ha depositato in cancelleria l' istanza di ricorso soltanto il 29 aprile 1992.

    Secondo le convenute, la Commissione non può inoltre beneficiare della decisione sui termini relativi alla distanza (12). L' art. 1 della predetta decisione stabilisce infatti che i termini di procedura sono prolungati in ragione della distanza, salvo che le parti abbiano la loro residenza abituale nel Granducato del Lussemburgo. In attesa di una decisione definitiva sulla sede delle istituzioni dovrebbe considerarsi loro residenza abituale la loro sede provvisoria. Visto che la Commissione svolge una parte notevole delle sue attività correnti nel Lussemburgo, ove dispone di parecchi servizi con numerosi funzionari, si dovrebbe ritenere che essa abbia la propria residenza abituale anche in questo paese.

    5. Non condivido questa impostazione. E' esatto che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, "l' applicazione rigida delle normative comunitarie riguardanti i termini procedurali risponde all' esigenza della certezza del diritto ed alla necessità di evitare ogni discriminazione o trattamento arbitrario nell' amministrazione della giustizia" (13). E' pure noto che la Corte considera come una questione di fatto il problema di accertare ° ai fini dell' applicazione dei termini relativi alla distanza ° quale sia la residenza abituale delle parti: già nelle sentenze Fonzi essa ha dichiarato che "il termine relativo alla distanza dipende unicamente dalla situazione di fatto, cioè dalla residenza abituale del ricorrente" (14). Per quanto riguarda le persone giuridiche e le istituzioni è tuttavia usuale assumere come criterio per individuare la residenza abituale quello del luogo in cui esse hanno la loro sede. Così la Corte, in relazione al termine di ricorso per una società destinataria di una decisione, ha espressamente statuito che tale termine decorre dal giorno dell' avvenuta notifica presso la sede della società (15). Determinante per il calcolo dei termini di cui può beneficiare un' istituzione come la Commissione è perciò il luogo dal quale l' istituzione stessa viene effettivamente diretta, cioè il luogo in cui vengono adottate le decisioni più importanti per l' attività dell' istituzione e da cui quest' ultima riceve i suoi impulsi (16).

    6. Non si può misconoscere che, per la Commissione, questo centro nervoso è situato a Bruxelles. Indubbiamente, quando la Commissione ha proposto ricorso, la sede delle istituzioni comunitarie non era ancora fissata in modo definitivo (17) ed era ancora in vigore la decisione 8 aprile 1965 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa all' installazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità (18). Da tale decisione mi sembra tuttavia impossibile dedurre che la Commissione abbia a Lussemburgo la propria "residenza abituale". Gli artt. 7, 8 e 9 della decisione si limitano ad enumerare i servizi della Commissione installati a Lussemburgo. Per il resto, la decisione ° come risulta dal suo art. 12 ° non reca pregiudizio "ai luoghi provvisori di lavoro delle istituzioni e dei servizi delle Comunità europee", che, ai sensi dell' art. 1, sono Lussemburgo, Bruxelles e Strasburgo. Sebbene la decisione non lo dica espressamente, è sufficientemente noto che la Commissione, in quanto istituzione, aveva la propria sede a Bruxelles (19) già sotto l' impero della disciplina provvisoria e che l' installazione di un certo numero di suoi servizi a Lussemburgo costituiva un modo di compensare il Granducato per il trasferimento a Bruxelles, in seguito al Trattato di fusione (20), dell' Alta Autorità della CECA (che prima operava a Lussemburgo) (21). Questa sistemazione è stata definitivamente confermata dalla decisione adottata di comune accordo il 12 dicembre 1992 dai rappresentanti dei governi degli Stati membri in merito alla fissazione delle sedi delle istituzioni e di di taluni organismi e servizi delle Comunità europee (22). Ai sensi dell' art. 1, lett. c), di tale decisione, la Commissione ha sede a Bruxelles ed i servizi menzionati nelle succitate disposizioni della decisione del 1965 sono stabiliti in Lussemburgo.

    7. Deduco da quanto precede che la Commissione aveva, ai fini del calcolo dei termini per i procedimenti dinanzi alla Corte, la propria residenza abituale a Bruxelles anche sotto il regime provvisorio e che perciò, in forza dell' art. 1 della decisione sui termini relativi alla distanza, aveva diritto ad un prolungamento dei termini di due giorni. La sua istanza di ricorso è stata perciò depositata tempestivamente, cosicché l' eccezione di irricevibilità per inosservanza dei termini risulta infondata.

    III ° Eccezione di irricevibilità dei fatti nuovi dedotti dalla Commissione

    8. La maggior parte delle convenute sostiene anche che il ricorso non è ricevibile nella misura in cui la Commissione procede in esso ad una nuova illustrazione dei fatti, sulla quale il Tribunale non ha avuto modo di pronunciarsi. Visto che il ricorso dinanzi alla Corte in ipotesi come la presente può riguardare soltanto punti di diritto, la Commissione si sarebbe dovuta limitare a menzionare tutti i fatti essenziali così come erano stati riportati nella sentenza di primo grado. Essa ha invece ° secondo le convenute ° omesso determinate constatazioni sostanziali del Tribunale, menzionato un certo numero di nuovi elementi e tralasciato la maggior parte dei risultati emersi dai provvedimenti istruttori disposti in primo grado. Inoltre, la Commissione avrebbe riportato in modo distorto alcune fasi sostanziali del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale.

    9. A questo riguardo mi basti osservare che il Tribunale ha competenza esclusiva per quanto riguarda l' accertamento dei fatti (23). Visto che il sindacato giurisdizionale della Corte nell' ambito dell' impugnazione contro le sentenze del Tribunale è limitato ai motivi di diritto (art. 168 A, n. 1, del Trattato CEE ed art. 51 dello Statuto CEE della Corte), la Corte non può pronunciarsi su fatti nuovi. Se lo facesse, sarebbe obbligata ad effettuare una nuova valutazione dei fatti, il che è escluso:

    "(...) [l' ]impugnazione può essere basata solo su mezzi relativi alla violazione, da parte del Tribunale, di norme di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti. L' impugnazione è pertanto ricevibile solo nella misura in cui il ricorso addebita al Tribunale di aver statuito in spregio delle norme di diritto di cui esso era tenuto a garantire l' osservanza" (24).

    Parto quindi dalla premessa che, per valutare i motivi dedotti dalla Commissione nel ricorso ° come pure gli argomenti delle convenute (25) -, si può tener conto soltanto dei fatti accertati dal Tribunale. Ai termini di legge la descrizione degli antefatti della causa PVC contenuta nel ricorso della Commissione non ha dunque alcun valore probatorio e può soltanto essere considerata come una dichiarazione unilaterale. Non è quindi necessario che io esamini questa descrizione.

    Desidero invece sottolineare che, contestando, nella parte "in diritto" del suo ricorso, la sentenza PVC laddove questa ricollega conseguenze giuridiche a circostanze di fatto che non sarebbero state debitamente accertate dal Tribunale, la Commissione fa valere una violazione di legge, che deve, in linea di principio, essere dichiarata ricevibile come motivo di gravame. Il mezzo "violazione del diritto comunitario", su cui, ai sensi dell' art. 51 dello Statuto CEE della Corte, può fondarsi l' impugnazione, ha infatti un' ampia portata (26): come risulta dalla sentenza Vidrányi, vi rientrano non solo le disposizioni del diritto comunitario scritto, ma anche i principi generali (non scritti) che fanno parte dell' ordinamento giuridico comunitario. Nella citata sentenza la Corte ha accettato come motivo di impugnazione la violazione del principio generale relativo all' osservanza dei diritti della difesa, nonché del principio generale che impone ad ogni organo giudiziario l' obbligo di motivare le sue pronunce (27). Orbene, il fatto di ricollegare conseguenze giuridiche a fatti non provati o non sufficientemente provati implica indubbiamente una violazione dell' obbligo di motivazione, cosicché un motivo di gravame che vi si riferisca riguarda la violazione del diritto comunitario ed è pertanto in linea di principio ricevibile (28). Mi riservo di affrontare quando tratterò il punto corrispondente (paragrafo 24) il problema se i mezzi dedotti dalla Commissione, contro i quali è stata sollevata l' eccezione di irricevibilità, soddisfino questi requisiti.

    IV ° Valutazione, da parte del Tribunale, delle modifiche apportate alla decisione

    10. Come primo motivo di gravame per ottenere l' annullamento della sentenza PVC la Commissione deduce violazione di legge ed erronea motivazione, segnatamente per quanto riguarda la valutazione, da parte del Tribunale, delle modifiche apportate alla decisione tra il momento della sua adozione da parte del Collegio dei Commissari e quello della sua notifica alle imprese destinatarie. Questo motivo riguarda: i) le modifiche apportate al testo tedesco della decisione, e ii) le modifiche apportate a tutte le versioni linguistiche della decisione, più precisamente l' aggiunta di un comma al punto 27 e l' emendamento apportato al dispositivo della decisione.

    Per comprendere bene la sostanza del motivo e la discussione che segue, è necessario preliminarmente rifarsi al punto 35 della motivazione della sentenza PVC, in cui viene segnatamente illustrata la ratio che sta alla base dell' analisi svolta dal Tribunale con riferimento alle modifiche apportate alla decisione. Fondandosi sulla sentenza pronunciata dalla Corte il 23 febbraio 1988 nella causa 131/86, Regno Unito/Consiglio (in prosieguo: la "sentenza Regno Unito/Consiglio") (29), di cui parlerò in seguito ai paragrafi 13 e 14, il Tribunale giunge alla seguente considerazione:

    "Infatti, il principio dell' intangibilità dell' atto, una volta approvato dall' autorità competente, costituisce un fattore decisivo di certezza del diritto e di stabilità delle situazioni di diritto nell' ordinamento comunitario, sia per le istituzioni comunitarie, che per le persone giuridiche la cui situazione di diritto e di fatto venga pregiudicata da una decisione di tali istituzioni. Soltanto il rigoroso ed assoluto rispetto di tale principio consente di acquisire la certezza che, successivamente all' adozione di un atto, quest' ultimo potrà subire modifiche solo nel rispetto delle regole di competenza e di procedura, e che quindi l' atto notificato o pubblicato riprodurrà esattamente l' atto adottato, riflettendo così fedelmente la volontà dell' autorità competente".

    A ° Le modifiche apportate al testo tedesco della decisione

    1. La decisione del Tribunale e le tesi delle parti

    11. Secondo la Commissione il Tribunale ha violato la legge affermando: i) che non occorre indagare sul carattere sostanziale o meno delle modifiche apportate al testo tedesco della decisione e ii) che le suddette modifiche incidono sulla legittimità della decisione nel suo complesso e nei confronti di tutte le ricorrenti. Preliminarmente all' esame del primo punto, ricordo brevemente i passaggi in questione della sentenza PVC.

    Il Tribunale ha constatato che la decisione adottata collegialmente dalla Commissione nella sua riunione del 21 dicembre 1988 presentava, nella versione tedesca, "notevoli discordanze e non solo di carattere grammaticale e sintattico" rispetto alle versioni francese ed inglese ° quelle citate sono le tre versioni linguistiche approvate nella riunione ° nonché con la versione tedesca notificata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 17 marzo 1989 (30). Dopo aver elencato, al punto 41, le modifiche di cui s' è detto (v. infra, paragrafo 14), il Tribunale ha dichiarato, al punto 42, quanto segue:

    "Dal momento che le modifiche così apportate, in primo luogo, sono successive al 21 dicembre 1988, data di adozione dell' atto, e, in secondo luogo, non presentano un carattere meramente ortografico o sintattico, esse sono state necessariamente aggiunte da persona incompetente al riguardo, e, di conseguenza, pregiudicano l' intangibilità dell' atto adottato dal Collegio dei Commissari, senza che sia necessario esaminare la portata, l' importanza o il carattere essenziale di queste modifiche, come risulta dalla citata sentenza della Corte 23 febbraio 1988".

    12. La Commissione sostiene che il Tribunale, nella sua lettura della sentenza Regno Unito/Consiglio, ha interpretato in modo erroneo l' art. 190 del Trattato CEE, cioè la norma che stava alla base delle predetta sentenza, ai cui sensi "i regolamenti, le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente Trattato". Per parlare di una violazione di detta norma, si sarebbe dovuto dimostrare che le modifiche apportate all' atto dopo la sua adozione avevano carattere sostanziale. Nel presente caso si tratterebbe invece di semplici correzioni di natura linguistica, che non lederebbero sotto alcun aspetto le competenze dei membri della Commissione né, a fortiori, i diritti dei destinatari della decisione. Infine, dovrebbe essere permesso alla Commissione di correggere una versione linguistica, anche se autentica, per farla corrispondere esattamente alla versione in cui l' atto è stato redatto.

    Le convenute affermano, al contrario, che le disparità fra il testo presentato alla Commissione in sede collegiale ed il testo notificato nella versione tedesca vanno assai oltre la semplice correzione di errori di sintassi o d' ortografia, vale a dire il solo tipo di correzioni che, a loro parere, secondo quanto risulterebbe dalla sentenza Regno Unito/Consiglio, potrebbe essere apportato ad un atto già adottato. La distinzione operata dalla Commissione tra modifiche sostanziali e modifiche non sostanziali non sarebbe confortata dalla giurisprudenza né potrebbe fondarsi su criteri obiettivi.

    2. La sentenza Regno Unito/Consiglio (causa 131/86)

    13. Ciò mi induce a passare ad un' analisi approfondita della sentenza Regno Unito/Consiglio, pronunciata in una causa nella quale il Regno Unito aveva chiesto alla Corte di dichiarare nulla la direttiva del Consiglio 25 marzo 1986, 86/113/CEE, sulle norme minime di protezione delle galline ovaiole allevate in batteria (31). Il secondo motivo di gravame dedotto a tale scopo si fondava sul fatto che il testo della direttiva differiva, in tre punti del preambolo, dal progetto che era stato sottoposto all' approvazione del Consiglio. La Corte dichiarò fondato il motivo basandosi per far ciò sul regolamento interno del Consiglio e sull' art. 190 del Trattato CEE. Dopo aver ricapitolato le pertinenti disposizioni del suddetto regolamento, la Corte statuì come segue (cito per esteso):

    "Tuttavia, il regolamento interno del Consiglio non autorizza né il segretario generale né il personale del segretariato generale ad apportare modifiche o correzioni ai testi adottati dal Consiglio. Anche se inerisce alle funzioni del segretariato generale del Consiglio procedere a correzioni ortografiche o grammaticali, questa facoltà non può estendersi al contenuto stesso dell' atto.

    (...) le modifiche effettuate dal segretariato generale del Consiglio riguardano solo la motivazione della direttiva di cui è causa senza estendersi al nucleo dell' atto stesso. La motivazione è stata tuttavia elaborata ai sensi dell' art. 190 del Trattato, che esige che i regolamenti, le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione rechino un' esposizione dei motivi che hanno indotto l' istituzione ad emanarli, cosicché la Corte possa esercitare il suo sindacato, e tanto gli Stati membri quanto i singoli interessati sappiano in quali condizioni le istituzioni comunitarie hanno applicato il Trattato (sentenza 7 luglio 1981 nella causa 158/80, Rewe/Hauptzollamt Kiel, Racc. pag. 1805).

    Emerge da questa considerazione che la motivazione di un atto ne costituisce un elemento essenziale. Di conseguenza, né il segretario generale del Consiglio né il personale del segretariato generale hanno il potere di modificare la motivazione degli atti approvati dal Consiglio" (32).

    Considerato che in quella causa appariva accertato che le modifiche apportate alla direttiva superavano le semplici correzioni di grammatica e di ortografia, la Corte dichiarò nulla la direttiva (33).

    3. Differenza fra la presente causa e la causa 131/86

    14. Mi sembra che il Tribunale abbia messo da parte in modo abbastanza disinvolto alcune importanti differenze fra le circostanze della causa Regno Unito/Consiglio e quelle del presente caso (v. infra in questo stesso paragrafo), e che abbia altresì sorvolato sulla questione di accertare (v. paragrafi 15-17) quale sia, alla luce della giurisprudenza della Corte sull' art. 190 del Trattato CEE, il criterio preciso per valutare se determinate modifiche apportate ad una decisione individuale in materia di concorrenza dopo la sua adozione ufficiale siano o non siano illegittime.

    Per quanto riguarda il primo punto, cioè le importanti differenze fra le circostanze delle due cause, si deve osservare che queste differenze riguardano innanzi tutto la natura delle modifiche accertate. Non mi pare di conseguenza potersi dedurre dalla sentenza Regno Unito/Consiglio che non sia necessario pronunciarsi "sulla portata, l' importanza ed il carattere essenziale o meno" delle modifiche. Ben al contrario, la Corte, in tale sentenza, distingue fra modifiche che incidono sulla sostanza di un atto, nonché della motivazione dell' atto, e correzioni di natura puramente linguistica (34). Le divergenze nel testo del preambolo, su cui la Corte fu chiamata a pronunciarsi in quella causa, rientravano senza dubbio nella prima categoria, giacché riguardavano, fra l' altro, la base giuridica della direttiva (nel preambolo era stato aggiunto un nuovo rinvio ad un articolo del Trattato) e la soppressione di un intero 'considerando' (35). Pur dovendosi riconoscere che le divergenze che il Tribunale ha indicato nella versione tedesca della decisione non sono semplici rettifiche di "errori di sintassi o di ortografia", ai sensi della sentenza Regno Unito/Consiglio, queste modifiche appaiono, secondo me, ad un più attento esame, come semplici modifiche di natura linguistica e non tali da alterare il contenuto, vale a dire la portata della motivazione della decisione. E' evidente che esse sono state apportate al solo scopo di far coincidere la versione tedesca della decisione con le versioni francese ed inglese (modifiche citate al primo ed al secondo trattino del punto 41 della sentenza PVC (36)) oppure per eliminare un errore di scrittura che trovava origine nel testo inglese (modifica indicata al terzo trattino (37)). In ogni caso esse sono così limitate e puntuali da non avere alcun impatto né sulla valutazione giuridica dell' infrazione all' art. 85 del Trattato CEE né sul diritto dei destinatari della decisione ad una tutela giuridica quanto più possibile completa (v. infra, paragrafo 17).

    Una seconda importante differenza fra la sentenza Regno Unito/Consiglio e la presente causa è, almeno per quanto riguarda questa parte del primo motivo, che qui si tratta semplicemente di divergenze in una sola versione linguistica, quella tedesca, mentre nella causa citata per prima erano state constatate differenze in tutte le versioni linguistiche. Ciò sembra confermare che, come sostiene la Commissione, le modifiche apportate alla versione tedesca della decisione miravano anzitutto ad uniformarla sotto l' aspetto linguistico alle altre versioni.

    Infine, mi sia permesso di indicare un' ultima, ed a mio avviso sostanziale, differenza tra la fattispecie nella causa Regno Unito/Consiglio e la fattispecie nella presente causa. Nella prima causa uno Stato membro, che è membro dell' istituzione comunitaria allora in questione, cioè il Consiglio (v. art. 2 del Trattato di fusione), s' era giustamente sentito leso nei propri diritti poiché, dopo l' approvazione della direttiva controversa da parte del Consiglio, erano state effettuate alcune modifiche per le quali non era stato seguito il consacrato iter procedurale. Non v' erano dubbi sul fatto che tale Stato membro, ai sensi del regolamento interno dell' istituzione comunitaria di cui faceva parte, poteva far valere l' incompetenza del segretariato generale ad emendare un testo già approvato (38). Era pure irrilevante per il giudizio della Corte accertare se in quell' occasione il Regno Unito avesse subito qualche danno a causa della suddetta trasgressione: come infatti la Corte ricordò nella stessa sentenza, ogni Stato membro ha, in base all' art. 173, primo comma, del Trattato CEE, il diritto di contestare la legittimità di una direttiva senza dover provare il suo interesse processuale (39). Qui, invece, la situazione è del tutto diversa in quanto si discute di una decisione con cui la Commissione ha constatato in forza dell' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 una violazione dell' art. 85 del Trattato CEE: ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, le parti private ° che per essenza non possono far valere, diversamente dai membri dell' istituzione comunitaria interessata, alcun diritto alla regolarità della formazione degli atti (40) - possono contestare la legittimità di una decisione solo se provano che essa le riguarda direttamente ed individualmente (41).

    4. L' obbligo di motivazione previsto dall' art. 190 del Trattato CEE nel caso di decisioni individuali in materia concorrenziale

    15. Ciò mi conduce al secondo punto della contestazione. La sentenza Regno Unito/Consiglio, in cui, come ho già detto, si discuteva di una direttiva, non può costituire un punto di riferimento esclusivo per accertare se sia stato rispettato l' obbligo di motivazione di cui all' art. 190 del Trattato CEE. Non può costituirlo, più precisamente, in un caso come quello di cui si tratta, nel quale abbiamo a che fare con una decisione individuale in materia di concorrenza. Di fatto, la Corte ha elaborato in questo settore con riferimento all' obbligo di motivazione un' ampia giurisprudenza che la sentenza PVC ingiustamente trascura. Questa critica supera del resto il motivo di gravame di cui si sta discutendo, visto che la sentenza PVC si fonda anche altrove sulla già ricordata interpretazione dell' art. 190 del Trattato CEE e della sentenza Regno Unito/Consiglio (42).

    16. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, l' obbligo di motivare una decisione individuale ha per scopo

    "di consentire alla Corte di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione e di fornire all' interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione è fondata oppure se è eventualmente inficiata da un vizio che consente di contestarne la validità" (43).

    La motivazione richiesta dall' art. 190 del Trattato CEE deve perciò far risultare con chiarezza e senza equivoci il ragionamento dell' istituzione comunitaria che ha emanato l' atto impugnato (44). La portata precisa dell' obbligo di motivazione dipende tuttavia dal tipo di atto impugnato e dalle circostanze in cui è stato emanato (45): a questo riguardo, occorre in particolare tener conto del contesto in cui la decisione è stata adottata, delle sue modalità pratiche, delle sue circostanze tecniche e del termine entro cui deve formarsi (46), nonché dell' eventuale interesse che possono avere nei confronti della decisione i suoi destinatari od altre persone che essa riguardi direttamente ed individualmente ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE (47).

    Per quanto riguarda più specificamente le cause in materia di concorrenza, la Corte ha statuito che la Commissione ha soddisfatto l' obbligo di motivazione quando ha menzionato nella propria decisione i dati di fatto dai quali dipende la giustificazione della decisione e le considerazioni giuridiche che l' hanno indotta ad adottarla (48). La Commissione non è tenuta a discutere tutti i punti di fatto e di diritto sollevati dagli interessati durante il procedimento amministrativo (49). Basta invece che essa illustri sufficientemente le considerazioni di fatto e di diritto sulle quali si è basata per giungere al dispositivo della propria decisione, in altri termini che essa fornisca agli interessati le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia o meno fondata (50). Con particolare riferimento alle decisioni che infliggono un' ammenda, la Corte ha dichiarato che

    "la motivazione deve ritenersi sufficiente allorché essa fa apparire in modo chiaro e coerente le considerazioni di fatto e di diritto sulle quali si basa la condanna degli interessati, in modo da consentire sia a questi ultimi sia alla Corte di conoscere i punti essenziali del ragionamento seguito dalla Commissione" (51).

    Secondo la Corte non si può quindi parlare di violazione dell' obbligo di motivazione enunciato all' art. 190 quando "nella decisione, considerata nel suo insieme, vengono indicati in modo chiaro e coerente gli elementi di fatto e di diritto su cui essa si basa" (52), e neppure qualora la Commissione non abbia preso in considerazione elementi ch' essa riteneva, anche a torto, estranei alla questione (53). Anche quando determinati passi non siano stati redatti con tutta l' auspicabile precisione, non ricorre una violazione di forme sostanziali ai sensi dell' art. 173 del Trattato se questa circostanza non ha impedito alle parti né alla Corte di comprendere la portata dell' addebito formulato dalla Commissione e di valutarne la fondatezza o meno (54). Una simile violazione sussiste però quando la motivazione è troppo sommaria, in particolare allorché la Commissione si spinge molto più avanti di quanto non abbia fatto in precedenti decisioni (55).

    17. Da questa giurisprudenza della Corte si possono, a mio avviso, trarre alcuni principi direttivi in merito al significato dell' art. 190 del Trattato CEE nelle cause di concorrenza. L' obbligo di motivazione sancito da tale norma è di carattere non assoluto, bensì relativo, nel senso che intende porre i destinatari di una decisione in condizione di conoscere e difendere quanto meglio è possibile i loro diritti (56). Perciò costoro devono vedere spiegare in modo abbastanza chiaro e coerente i punti principali del ragionamento seguito dalla Commissione, cioè le considerazioni di fatto e di diritto necessarie a permetter loro di valutare la fondatezza della decisione adottata nei loro confronti.

    D' altro lato, la motivazione deve consentire alla Corte di esercitare, nell' ambito dei ricorsi proposti dai destinatari di una decisione in materia concorrenziale, il sindacato di legittimità che le è demandato dall' art. 173 del Trattato CEE. Quest' ultimo principio è dettato dalla necessità di garantire ai destinatari della decisione di cui trattasi una tutela giuridica il più possibile completa.

    Considerato tuttavia che i vizi contestati dalle parti non sono tali da influire sulla posizione giuridica delle imprese interessate, cioè da pregiudicare la migliore difesa possibile dei loro diritti, non si può parlare di una violazione dell' art. 190 del Trattato CEE (57).

    5. Raffronto della citata giurisprudenza con le modifiche contestate

    18. Per quanto riguarda più specificamente la problematica summenzionata, vale a dire la natura da attribuire, ai sensi dell' art. 190 del Trattato CEE, a (limitate) modifiche introdotte in una decisione relativa alla concorrenza tra il momento della sua adozione e quello della sua notifica e pubblicazione, ritengo particolarmente rilevanti le sentenze Suiker Unie e Hasselblad (58).

    Nella causa Suiker Unie una delle parti aveva invocato un errore che figurava unicamente nella versione francese della decisione notificata alle parti, e precisamente l' indicazione dell' anno 1969/1970 invece dell' anno 1968/1969, come anno d' inizio del comportamento anticoncorrenziale. La Corte diede torto a questa parte, che desiderava attenersi al testo francese notificatole: dalla comunicazione degli addebiti si poteva infatti desumere chiaramente a partire da quale campagna di vendita la Commissione intendeva addebitare la pratica concordata in oggetto, e dal fascicolo processuale risultava che la parte interessata aveva del resto manifestamente compreso la decisione in questo senso. Così stando le cose, la Corte dichiarò che la decisione doveva essere letta nel senso che la violazione della concorrenza era stata accertata a partire dalla stagione 1968/1969 (59).

    Nella causa Hasselblad si trattava di una dimenticanza riscontrabile in tutte le versioni linguistiche del testo notificato e pubblicato di una decisione con riferimento alla menzione delle clausole di un "dealer agreement" che era stato ritenuto incompatibile con l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Una delle clausole contestate figurava soltanto in una versione posteriore, modificata, del "dealer agreement", mentre altre due clausole recavano nel testo originale del "dealer agreement" un numero diverso. La Corte non ritenne tuttavia che questa difficoltà fosse insormontabile e dichiarò che la decisione doveva venir intesa come riguardante le clausole cui la Commissione aveva voluto riferirsi (pur indicandole in modo inesatto):

    "Benché riguardo ad esse si sia prodotto nella decisione un lapsus calami, questo non ha potuto pregiudicare materialmente la comprensione, da parte della ricorrente, delle contestazioni rivoltele [dalla Commissione]" (60).

    19. Le sentenze Suiker Unie e Hasselblad mi rafforzano nella conclusione cui sono già giunto (paragrafo 17), vale a dire che la Corte, nel valutare se l' obbligo di motivazione enunciato nell' art. 190 del Trattato CEE sia soddisfatto, si ispira in primo luogo al criterio di accertare se i destinatari della decisione sono stati informati in modo soddisfacente, vale a dire in modo sufficientemente chiaro e coerente, dei fatti loro addebitati. In entrambe le cause questi requisiti erano soddisfatti. Dal momento che la Corte ha potuto constatare che singole divergenze fra le varie versioni del testo notificato, nella prima causa, oppure errori di battitura presenti in tutte le versioni linguistiche del testo notificato, nella seconda causa, non potevano inficiare la validità della decisione in oggetto dato che queste divergenze non avevano pregiudicato in modo sostanziale la comprensione degli addebiti formulati dalla Commissione, non vedo come si potrebbe sostenere, sulla base dell' art. 190 del Trattato CEE, l' illegittimità di una decisione nella quale limitate correzioni linguistiche oppure modifiche di portata irrilevante sotto l' aspetto sostanziale sono state effettuate nella versione tedesca prima ancora che la decisione fosse notificata alle parti, cioè prima che le parti potessero prendere ufficialmente conoscenza degli addebiti formulati dalla Commissione (61). Se un problema può sorgere a questo riguardo, non può trattarsi che di una questione relativa alla competenza di chi ha effettuato la correzione controversa (v., in seguito, paragrafo 44).

    20. Quanto sopra esposto mi consente di prendere posizione come segue sulla prima censura della Commissione. Omettendo di tener conto "della portata, dell' importanza e della natura essenziale o meno" delle modifiche apportate alla decisione già approvata, il Tribunale ha, secondo me, interpretato in modo eccessivamente rigido la sentenza Regno Unito/Consiglio. Dalla giurisprudenza della Corte relativa all' obbligo di motivazione posto dall' art. 190 del Trattato CEE con riferimento alle decisioni in materia concorrenziale emerge che il criterio da seguire per accertare se una decisione in materia concorrenziale sia debitamente motivata non consiste tanto nel verificare se modifiche come quelle di cui si tratta oltrepassino la semplice correzione di "errori di ortografia e di sintassi" quanto piuttosto nell' esaminare se esse non abbiano influito in modo sostanziale sulla comprensione, da parte delle attuali convenute, degli addebiti formulati dalla Commissione, pregiudicando così il loro diritto alla tutela giuridica più completa possibile. Tale criterio mi sembra, contrariamente a quanto sostengono le convenute, del tutto obiettivo e sufficientemente maneggiabile per rendere possibile un efficace sindacato giurisdizionale. Considerato che il Tribunale non ha applicato questo criterio, si deve constatare che vi è stata violazione del diritto comunitario.

    6. In subordine: pregiudizio della legittimità della decisione nel suo insieme e nei confronti di tutti i destinatari?

    21. Alla luce delle conclusioni cui siamo già giunti, non sarebbe più necessario, a rigor di termini, esaminare la seconda violazione di legge allegata dalla Commissione, vale a dire l' affermazione del Tribunale che le modifiche apportate al testo tedesco della decisione rendono quest' ultima invalida nel suo insieme e nei confronti di tutte le ricorrenti in primo grado. A titolo sussidiario comunque, per il caso in cui la Corte, discostandosi da quanto ho proposto, dovesse decidere di considerare le suddette modifiche come una violazione dell' art. 190 del Trattato CEE, esaminerò anche questo argomento.

    In proposito, una prima osservazione: è vero che, come hanno notato le convenute, il Tribunale non ha indicato per esteso che la legittimità di una decisione nel suo insieme è inficiata dal fatto che delle modifiche siano state apportate ad una versione linguistica della decisione stessa dopo la sua adozione da parte della Commissione in sede collegiale. Mi pare tuttavia che questo ragionamento sia necessariamente contenuto nel punto 42 della sentenza, più precisamente nel passaggio in cui si dichiara che le modifiche "di conseguenza, pregiudicano l' intangibilità dell' atto adottato dal Collegio dei Commissari". Ciò risulta ancor più chiaro se si legge tale passo in combinazione con il successivo punto 49 in cui il Tribunale afferma che le "modifiche apportate alla motivazione di una decisione, come ha dichiarato la Corte, hanno il carattere di un vizio tale da inficiare la validità dell' intera decisione modificata dal momento che tali modifiche tendono a privare di efficacia pratica l' art. 190 del Trattato (...)" (62). Punto di partenza deve perciò essere la constatazione che il Tribunale ha effettivamente ricollegato alle predette modifiche del testo tedesco della decisione l' invalidità di quest' ultima nel suo insieme, vale a dire in tutte le altre versioni linguistiche e nei confronti di tutti gli altri destinatari.

    Ritengo che una simile deduzione sia manifestamente sproporzionata. A mio parere, se ci fosse una violazione dell' art. 190 del Trattato CEE, essa potrebbe riguardare unicamente la validità della decisione nella sua versione tedesca autentica. Una delle caratteristiche della 'decisione' è infatti, ai sensi dell' art. 189, n. 4, del Trattato, che essa è un atto individuale (63). La decisione mira ad applicare una regola generale (nella fattispecie l' art. 85 del Trattato) al caso concreto: perciò è vincolante solo per coloro cui è espressamente indirizzata e lo è in forza dell' art. 3 del regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1 (64), che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, solo nella lingua dello Stato membro alla cui giurisdizione è sottoposto l' interessato. I vizi della motivazione che si riscontrino in una sola versione linguistica della decisione possono pertanto influire esclusivamente sulla posizione giuridica dei destinatari per cui vale tale lingua.

    A ciò non toglie nulla, contrariamente a quanto sostengono la Huels AG, la Société Artésienne de vinyle (in prosieguo: la "SAV") e la Shell ICC, il fatto che la Commissione, nella presente fattispecie, abbia adottato una sola decisione, sebbene in diverse versioni linguistiche autentiche. Nella causa Suiker Unie la Corte ha infatti dichiarato che

    "nulla vieta alla Commissione di statuire mediante un' unica decisione in merito a varie infrazioni, anche se talune di queste non siano imputabili a taluni destinatari, purché la decisione consenta a qualsiasi destinatario di individuare con precisione gli addebiti formulati a suo carico" (65).

    Orbene, modifiche apportate alla versione tedesca di una decisione non influiscono minimamente sulla capacità dei destinatari cui la decisione venga notificata in un' altra lingua ufficiale, che sia la loro madrelingua, di leggervi con precisione quali siano gli addebiti formulati nei loro confronti. Modifiche che interessino una sola lingua ufficiale non hanno perciò alcun impatto sulla validità della decisione in un' altra versione linguistica autentica.

    Anche su questo punto ritengo pertanto che vi sia stata violazione del diritto comunitario a causa del carattere sproporzionato della sanzione applicata.

    B ° Le modifiche apportate a tutte le versioni linguistiche della decisione

    1. La decisione del Tribunale e le tesi delle parti

    22. Il Tribunale ha individuato, in occasione delle misure istruttorie da esso disposte, accanto alle modifiche del testo tedesco, due modifiche che sono state apportate nell' intervallo tra il momento dell' adozione della decisione da parte del Collegio dei Commissari ed il momento della notifica a tutte le versioni linguistiche dell' atto. Esse sono: i) l' aggiunta, nel punto 27 della decisione, di un quarto comma completamente nuovo (per il testo di detto comma, si veda, più avanti, il paragrafo 27) e ii) l' omissione, nell' art. 1 del dispositivo della decisione, della menzione "(Gruppo EMC)" dopo il nome dell' impresa SAV.

    La Commissione impugna il giudizio del Tribunale sulle due modifiche, ciascuna volta con due mezzi che riassumo come segue. Per quanto riguarda la prima modifica, essa sostiene che il Tribunale: i) ha violato l' obbligo di motivazione dichiarando che il comma aggiunto al punto 27 in tutte le versioni linguistiche non è stato approvato dal Collegio dei Commissari e sostenendo che il carattere sostanziale di detta modifica è innegabile; e ha violato la legge: ii) ritenendo che non fosse necessario esaminare il carattere sostanziale del suddetto comma e iii) dichiarando che l' aggiunta del suddetto comma pregiudicava la validità della decisione nel suo insieme. Per quanto riguarda la seconda modifica, la Commissione deduce che il Tribunale: i) ha violato l' obbligo di motivazione dichiarando che l' omissione della menzione "(Gruppo EMC)" era di natura tale da modificare la portata della decisione e ii) ha violato la legge dichiarando che tale omissione pregiudica la validità della decisione nel suo insieme e nei confronti di tutte le ricorrenti in primo grado.

    2. Eccezione di irricevibilità a causa di fatti nuovi

    23. Prima di affrontare queste censure, devo esaminare l' eccezione d' irricevibilità sollevata da quasi tutte le convenute nella misura in cui la Commissione ha allegato, nel suo ricorso, fatti nuovi sui quali il Tribunale non si era pronunciato. Precisamente ai punti 5 e 38 del ricorso la Commissione avrebbe menzionato nuovi elementi di fatto, relativi in particolare a quanto fu stabilito nella riunione speciale dei capi di gabinetto svoltasi la sera del 19 dicembre 1988, a quanto i capi di gabinetto, nella loro consueta riunione settimanale svoltasi lo stesso giorno, decisero di raccomandare alla Commissione ed a quanto fu discusso dal Collegio dei Commissari nella sua riunione del 21 dicembre 1988.

    24. Come ho già indicato (paragrafo 9), la Corte è vincolata, in linea di principio, dall' accertamento dei fatti operato dal Tribunale. Essa non può dunque fondarsi su nuovi elementi di fatto dedotti dalle parti. Ora, nei punti 5 e 38 del suo ricorso, la Commissione menziona in realtà tre nuovi elementi di fatto, che non sono stati accertati dal Tribunale nella sua sentenza e sui quali, pertanto, la Corte non può pronunciarsi:

    ° Nel punto 5, la Commissione cita la parte finale del verbale della riunione speciale dei capi di gabinetto che si svolse la sera del 19 dicembre 1988 e nella quale, fra l' altro, sarebbe stato deciso, su proposta del gabinetto del Commissario incaricato della concorrenza, di aggiungere al punto 27 del progetto di decisione un comma il cui testo è riportato, in inglese ed in francese, nell' allegato III al verbale della riunione. Nella parte di questo verbale (un documento recante il numero SEC (88) 2033) che è stata prodotta dalla Commissione nell' udienza svoltasi il 21 novembre 1991 dinanzi al Tribunale tale dispositivo però non figura (66).

    ° Nello stesso punto 5 del ricorso la Commissione afferma che i capi di gabinetto, nella loro consueta riunione svoltasi il mattino del 19 dicembre 1988, avevano raccomandato alla Commissione di approvare le proposte del Commissario incaricato della concorrenza alle condizioni indicate nel verbale della riunione straordinaria che si svolse poi la sera stessa. Il Tribunale non ha menzionato questo fatto nella sua sentenza.

    ° Infine, nel punto 38 del ricorso, la Commissione indica che i suoi membri, in occasione della 945ª riunione del Collegio dei Commissari, svoltasi il 21 dicembre 1988, "dopo aver proceduto ad uno scambio di vedute su problemi di interesse generale, come, per esempio, l' ammontare delle ammende (...) si sono interamente conformati alle raccomandazioni dei capi di gabinetto". Neppure ciò trova una qualsiasi conferma nella sentenza PVC. Al contrario, il Tribunale ritiene che, in base al testo del verbale della citata riunione del Collegio dei Commissari 21 dicembre 1988, sia semplicemente accertato che la Commissione "ha (...) preso conoscenza dell' esame del procedimento compiuto dai capi di gabinetto dei Commissari durante la riunione speciale e la riunione settimanale di questi ultimi del 19 dicembre 1988" (67) (v. però infra, paragrafo 25).

    L' argomentazione della Commissione deve perciò essere dichiarata irricevibile nella parte in cui si fonda su tali elementi di fatto. In concreto questa irricevibilità significa, a mio avviso, unicamente che la Corte nel valutare il motivo dedotto dalla Commissione al punto 38 del ricorso ° motivo da me ricordato al paragrafo 22 con riferimento alla prima modifica sub i) ° deve fare astrazione da questi fatti nuovi. Ciò non implica però che il motivo di gravame sia irricevibile nel suo insieme: la portata del motivo (nel suo insieme) è infatti sostanzialmente che il Tribunale non ha soddisfatto il proprio obbligo di motivazione avendo dichiarato, sulla base di un insufficiente accertamento dei fatti, che il comma controverso non era stato approvato dal Collegio dei Commissari. Sotto questo aspetto, il motivo va dichiarato ricevibile ed esaminato (v. supra, paragrafo 9).

    3. Esame dei motivi di gravame relativi all' aggiunta di un nuovo comma

    25. Secondo la Commissione, il Tribunale ha violato l' obbligo di motivazione perché ha dichiarato, senza un sufficiente esame dei fatti, che il comma aggiuntivo (per il testo si veda il paragrafo 27) non era stato approvato dal Collegio dei Commissari. Intendendo le cose in questo senso, un' analisi più approfondita mostra, a mio parere, che il motivo di gravame dedotto dalla Commissione deve ritenersi fondato. Determinante per giungere alla conclusione che il comma controverso non era stato approvato dal Collegio dei Commissari è stato il modo in cui il Tribunale ha interpretato il verbale della relativa riunione della Commissione. In base al predetto documento ° così giudica il Tribunale al punto 46 della motivazione ° "è unicamente provato che la Commissione ha preso conoscenza dell' esame del procedimento da parte dei capi di gabinetto in occasione di una riunione speciale di questi ultimi del 19 dicembre 1988" (68). Al punto 47 il Tribunale dichiara che "dal tenore stesso del verbale della riunione precedentemente esaminato (punto 37) risulta che il Collegio dei Commissari, adottando i progetti del 14 dicembre 1988 che non contengono tale frase, ha implicitamente voluto non adottare l' emendamento". Se tuttavia si esamina il testo stesso del verbale ° e non invece il riassunto che ne è fornito al punto 37 della sentenza PVC ° vi si ritrova scritto espressamente, al punto 2, quanto segue:

    "La Commission prend connaissance du résultat de l' examen de cette question par les Chefs de Cabinet lors de leur réunion spéciale (cf. doc. SEC (88) 2033, point 11) et lors de leur réunion hebdomadaire (cf. doc. SEC (88) 1958, point 16)".

    Devo constatare che il Tribunale non ha riportato esattamente questo passo nel punto 37 della sentenza PVC: i) il Tribunale non precisa che tale passo menziona espressamente il verbale della riunione straordinaria dei capi di gabinetto (che recava il numero di riferimento SEC (88) 2033 e nel cui allegato figurava, come risulta dai documenti prodotti in giudizio dalla Commissione il 21 novembre 1991 e dalla dichiarazione resa dalla stessa in pari data, l' appendice III che conteneva il comma aggiuntivo) (69); ii) il Tribunale si limita ad indicare che il Collegio dei Commissari ha preso conoscenza dell' esame del procedimento da parte dei capi di gabinetto, mentre il punto considerato del verbale mostra che la Commissione ha preso conoscenza del risultato delle discussioni dei capi di gabinetto nella loro riunione straordinaria e ° diversamente da quanto indica il Tribunale al punto 46 ° nella loro riunione ordinaria.

    (109) - Solo la Wacker Chemie e la Hoechst avevano dedotto dal controricorso della Commissione che la decisione 21 dicembre 1988 non era stata adottata anche in italiano e in olandese, come a loro parere si sarebbe dovuto fare (v. sentenza PVC, punto 14).

    (110) - Per il testo di entrambe le disposizioni, v. infra, paragrafo 60.

    (111) - Ai sensi dell' art. 188, terzo comma e, rispettivamente, dell' art. 168 A, n. 4, del Trattato CEE.

    (112) - Per il Consiglio quest' obbligo nasce dall' art. 5 del Trattato di fusione; per il Parlamento europeo dall' art. 142 del Trattato CEE. Un identico obbligo esiste anche per il Comitato economico e sociale (v. art. 196, secondo comma, del Trattato CEE). In forza dell' art. 9, n. 3, sub h), del Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti il Consiglio dei governatori deve approvare il regolamento interno della Banca.

    (113) - V. sentenza 30 maggio 1973, causa 46/72, De Greef/Commissione (Racc. 1973, pag. 543, punto 14).

    (114) - Si faccia il confronto con l' art. 5 del Trattato di fusione (regolamento interno del Consiglio) e con l' art. 142 del Trattato CEE (regolamento interno del Parlamento europeo).

    (115) - Le pertinenti disposizioni dei Trattati sono sparse: così è chiaro che il regolamento interno della Commissione deve, fra l' altro, conciliarsi con le norme sul numero dei membri della Commissione e sulla loro indipendenza (art. 10 del Trattato di fusione), con il principio di collegialità e con il quorum richiesto per le sedute della Commissione (art. 17 del Trattato di fusione), ma anche, ad esempio, con il principio della responsabilità politica collettiva di fronte al Parlamento europeo (art. 144 del Trattato CEE); v. Amphoux, J.: Article 162, deuxième alinéa - Article 16 du traité de fusion , in Le droit de la Communauté économique européenne (Commentaire Mégret), parte 9, pagg. 244 e 245, n. 1.

    (116) - Già citata alla nota n. 38.

    (117) - Per il contenuto di questa disposizione, v. supra, nota n. 107.

    (118) - Sentenza Nakajima/Consiglio, punti 49 e 50.

    (119) - Sentenza PVC, punto 78.

    (120) - Solo le sentenze Bernusset e Bouteiller rinviano incidentalmente al regolamento interno della Commissione. La sentenza Bellardi Ricci non contiene alcun riferimento di questo tipo. Nella sentenza Bernusset la Corte ripercorre l' iter procedurale seguito dalla Commissione per giungere alla nomina controversa che ha dato origine alla causa 94/63 (per la precisione la procedura scritta prevista dall' art. 11 del regolamento interno), ma solo per domandarsi se fossero state rispettate le garanzie previste dall' art. 45 dello Statuto del personale a tutela dei dipendenti promovibili (v. Racc. 1964, pag. 642). La Corte, in altre parole, menziona il regolamento interno solo nell' ambito dell' accertamento dei fatti. Anche nella sentenza Bouteiller la Corte menziona solo marginalmente il regolamento interno della Commissione, senza specificare la disposizione in esame (dalle conclusioni dell' avvocato generale Da Cruz Vilaça risulta che si trattava dell' art. 26 del regolamento interno). Era in discussione la presa in considerazione, in sede di un procedimento di promozione, di un determinato elemento della carriera di un dipendente, e precisamente del fatto che egli avesse svolto ad interim le funzioni di capo di una divisione di nuova costituzione. L' interim era stato svolto in applicazione dell' art. 26 del regolamento interno, che, in caso di impedimento del superiore gerarchico, dispone che egli sia sostituito dal funzionario più anziano della categoria e del grado più elevati.

    (121) - Questa causa riguardava un ricorso d' annullamento proposto da una società francese contro un regolamento del Consiglio in materia agricola che fissava quote di produzione per l' isoglucosio. Il Parlamento europeo intervenne a sostegno delle conclusioni della ricorrente per quanto riguardava la violazione di forme sostanziali. Il ricorso non concerneva in alcun punto la violazione del regolamento interno di un' istituzione. Nel punto 36 della sentenza Roquette Frères/Consiglio, citato dal Tribunale, la Corte ha esaminato se il Consiglio, nell' adottare il regolamento contestato, avesse consultato il Parlamento come previsto dall' art. 43, n. 2, del Trattato CEE. Essa ha osservato in proposito soltanto che il Consiglio aveva trascurato di richiedere un parere urgente sul regolamento in questione, possibilità che è prevista dal regolamento interno del Parlamento stesso (risulta dalle conclusioni dell' avvocato generale Reischl che si trattava dell' art. 14 del regolamento interno del Parlamento). Si faccia il confronto con la quasi identica sentenza che la Corte pronunciò lo stesso giorno nella causa Maïzena/Consiglio (sentenza 29 ottobre 1980, causa 139/79, Racc. pag. 3393, punto 37). La Corte avrebbe successivamente ricordato questo passo della sentenza Roquette nella sua sentenza 10 luglio 1986, causa 149/85, Wybot/Faure (Racc. pag. 2391, punto 24).

    (122) - Questa sentenza riguardava un ricorso d' annullamento proposto da un' associazione italiana di imprese contro una decisione con cui il Consiglio aveva nominato alcuni membri del Comitato economico e sociale. Nessun motivo di gravame si riferiva ad una violazione del regolamento interno del Consiglio: i motivi dedotti concernevano la violazione dell' art. 195 del Trattato CEE e lo sviamento di potere da parte del Consiglio. L' unica menzione del regolamento interno del Consiglio si trova al punto 25 della sentenza, laddove la Corte osserva che il Consiglio ha adottato la decisione impugnata sulla base della procedura detta dei punti della parte A , prevista dal suo regolamento interno (anche qui senza precisare di quale disposizione del regolamento interno si trattasse: si trattava dell' art. 2, n. 6).

    (123) - La FUNOC non aveva, secondo quanto risulta dalla relazione d' udienza, dedotto la violazione del regolamento interno della Commissione bensì quella dell' art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950 (GU 1983, L 289, pag. 1). Da questa disposizione si ricavava, a suo dire, che la decisione avrebbe dovuto essere adottata dalla Commissione stessa.

    (124) - Sentenza FUNOC, punto 14.

    (125) - V. in particolare sentenze 24 marzo 1983, causa 298/81, Colussi/Parlamento (Racc. 1983, pag. 1131, punto 10); 29 settembre 1983, causa 223/82, De Bruyn/Parlamento (Racc. 1983, pag. 2879, punto 18); 19 gennaio 1984, causa 260/80, Andersen/Consiglio (Racc. 1984, pag. 177, punti 5 e 6); 21 giugno 1984, causa 69/83, Lux/Corte dei conti, Racc. 1984, pag. 2447, punti 9, 11 e 12; regolamento interno della Corte dei conti); 10 luglio 1987, causa 307/85, Gavanas/Comitato economico e sociale (Racc. 1987, pag. 2435, punti 17-21, regolamento interno del Comitato economico e sociale); 9 febbraio 1988, causa 1/87, Picciolo/Commissione, Racc. 1988, pag. 711, punti 36-40, regolamento interno dell' Ufficio delle pubblicazioni). Per le cause di personale in cui il regolamento interno di un' istituzione è citato piuttosto in modo incidentale, v. sentenze 15 maggio 1985, causa 3/84, Patrinos/Comitato economico e sociale (Racc. 1985, pag. 1421, punti 7-21); 11 luglio 1985, cause riunite 87/77 e 130/77, 22/83 e 10/84, Salerno/Commissione e Consiglio (Racc. 1985, pag. 2523, punti 7-50; regolamento interno dell' Associazione europea di cooperazione).

    (126) - Anche all' interno di questo gruppo di sentenze ci sono notevoli differenze. Di fronte ad uno Stato membro che, come membro dell' istituzione in oggetto, invocava il regolamento interno, la Corte ha già statuito espressamente che l' istituzione era vincolata dal suo regolamento interno e non poteva discostarsene (v. sentenza 23 febbraio 1988, causa 68/86, Regno Unito/Consiglio, Racc. 1988, pag. 855, punto 48; v. anche sentenza Regno Unito/Consiglio, causa 131/86, già esaminata (al paragrafo 10 e seguenti). Nelle cause in cui non vi era questa partecipazione la Corte mostra invece una certa riservatezza: così essa s' è rifiutata ripetutamente di valutare, su ricorso degli Stati membri, una decisione del Parlamento europeo alla stregua del suo regolamento interno perché tale decisione rientra nell' organizzazione interna dei suoi lavori e non può quindi essere sottoposta a sindacato giurisdizionale (sentenza 22 settembre 1988, cause riunite 358/85 e 51/86, Francia/Parlamento, Racc. 1988, pag. 4821, punti 16 e 17, e sentenza 28 novembre 1991, causa Lussemburgo/Parlamento, punti 43 e 44, citata nella nota n. 17). Analoga riservatezza si riscontra nella sentenza 14 gennaio 1987, causa 278/84, Germania/Commissione (Racc. 1987, pag. 1, punti 12 e 13).

    (127) - Si tratta delle ordinanze 4 giugno 1986, causa 78/85, Gruppo delle Destre europee/Parlamento (Racc. 1986, pag. 1753), e 22 maggio 1990, causa C-68/90, Blot e Fronte Nazionale/Parlamento (Racc. 1990, pag. I-2101). In entrambi i casi un membro del Gruppo delle Destre europee del Parlamento europeo aveva proposto ricorso di annullamento contro atti interni del Parlamento, deducendo fra l' altro una violazione del regolamento interno del Parlamento. In entrambi i casi la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso richiamandosi alla propria sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts (Racc. 1986, pag. 1339), secondo cui il ricorso di annullamento spetta solo contro atti del Parlamento europeo che intendono produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Nessuno degli atti impugnati soddisfaceva questi requisiti. La Corte non esaminò però il carattere impugnabile o meno delle disposizioni del regolamento interno del Parlamento invocato dalla parte ricorrente.

    (128) - V., rispettivamente, il punto 14, alla fine, della motivazione nella sentenza VBVB e VBBB/Commissione, citata nella nota n. 48, ed il punto 14, alla fine, della sentenza FUNOC/Commissione, citata nella nota n. 52: ne risulta che la Corte consente ad una parte ricorrente di fornire la prova che sono state violate le norme applicabili in materia di delega o di attribuzione della competenza alla firma.

    (129) - Sentenza PVC, punto 75.

    (130) - Sentenza PVC, punto 76.

    (131) - V. punti 72 e 75 della sentenza PVC.

    (132) - Sentenza PVC, punti 74, alla fine, e 75.

    (133) - Sentenza PVC, punto 75.

    (134) - La sezione II del capitolo I riguarda la Preparazione ed esecuzione delle deliberazioni della Commissione . Il regolamento interno ha ancora un capitolo II, intitolato L' amministrazione , che riguarda l' organizzazione dei servizi amministrativi della Commissione, ed un capitolo III, intitolato Supplenze e delegazioni , in cui figura il già più volte citato art. 27.

    (135) - V. sentenza PVC, punto 74.

    (136) - Noto incidentalmente che il regolamento interno non esige mai espressamente che la Commissione, quando si tratta di una decisione che deve essere redatta in più versioni linguistiche facenti fede, approvi il testo di tutte queste versioni in sede di riunione, e meno ancora che il testo di tali versioni sia firmato da tutti i commissari che hanno preso parte alla formazione dell' atto. L' art. 12 del regolamento non fissa neppure un termine preciso per l' autenticazione delle decisioni nella lingua o nelle lingue che fanno fede. Dalla prescrizione secondo cui questi testi devono essere allegati al verbale approvato ai sensi dell' art. 10 ° verbale che, diversamente da quanto il Tribunale afferma nel punto 74 della sentenza PVC, dev' essere approvato non nella riunione immediatamente successiva, bensì nel corso di una riunione successiva della Commissione ° sembra invece risultare che l' autentica ai sensi dell' art. 12 deve essere effettuata entro un termine ragionevole dall' adozione dell' atto.

    (137) - Infatti, quando la Commissione, per esempio, adotta una decisione in un settore che appartiene alla competenza esclusiva degli Stati membri, tale decisione è secondo la Corte del tutto priva di fondamento giuridico sotto il profilo comunitario (sentenza 10 dicembre 1969, cause riunite 6/69 e 11/69, Commissione/Francia, Racc. pag. 523, punto 13). E' ovvio che l' autenticazione non può affatto sanare questo vizio.

    (138) - Diversamente che per i regolamenti, l' art. 191, secondo comma, del Trattato CEE non prescrive per le decisioni alcuna pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Tale pubblicazione non è perciò, ai sensi del Trattato CEE, un requisito per l' entrata in vigore di una decisione (v. sentenza Regno dei Paesi Bassi e Leeuwarden Papierwarenfabriek/Commissione, già citata nella nota n. 47, punto 28). La pubblicazione è tuttavia obbligatoria ai sensi dell' art. 21 del regolamento n. 17 per una serie di decisioni della Commissione relative agli artt. 85 e 86 del Trattato CEE. Tale obbligo di pubblicazione non vale tuttavia per decisioni in cui, sulla base dell' art. 15 del regolamento n. 17, siano state inflitte ammende per violazione degli artt. 85 e 86. Nondimeno, secondo la Corte, né la lettera né lo spirito dell' art. 21 del regolamento n. 17 impediscono alla Commissione di pubblicare la decisione quando la pubblicazione non costituisca divulgazione di informazioni riservate delle imprese interessate; la pubblicazione può anzi contribuire a garantire l' osservanza delle norme sulla concorrenza stabilite dal Trattato (sentenza ACF Chemiefarma/Commissione, citata nella nota n. 51, punti 102 e 104). L' assenza di pubblicazione non può neppure essere impugnata dai destinatari di una decisione, ma la Corte ritiene opportuno che ad una decisione (...) che riguarda i diritti e gli interessi di cittadini di più Stati membri, venga data la pubblicità usuale in casi siffatti (sentenza 18 febbraio 1964, cause riunite 73/63 e 74/63, Internationale Crediet- en Handelsvereniging Rotterdam , Racc. 1964, pag. 1, in particolare pag. 26).

    (139) - Sentenza Europemballage e Continental Can/Commissione, citata nella nota 75, punto 10. In tale causa la Corte ha ritenuto che la decisione fosse stata correttamente notificata, posto che la Continental ne aveva effettivamente ricevuto comunicazione (mediante lettera inviata per posta). V., per più recenti conferme di questa giurisprudenza, fra l' altro, la sentenza Cockerill-Sambre/Commissione, citata nella nota n. 13, punto 10, e la sentenza 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/Commissione (Racc. 1989, pag. 3283, punto 6); v. anche la sentenza del Tribunale 29 maggio 1991, causa T-12/90, Bayer/Commissione (Racc. pag. II-219, punto 18).

    (140) -

    (141) - Anche in proposito la Corte ha ritenuto, nella sentenza Continental Can, che la Continental non potesse privare di efficacia la comunicazione che le era stata inviata richiamandosi al proprio rifiuto di prenderne conoscenza (sentenza Europemballage e Continental Can/Commissione, citata nella nota n. 75, punto 10).

    (142) - Sentenze citate nella nota 75, ICI/Commissione, punti 39 e 40, e Geigy/Commissione, punto 18. Tanto in relazione alla ICI quanto in relazione alla Geigy la Corte ha statuito che esse avevano avuto piena conoscenza del contenuto della decisione e che avrebbero potuto tempestivamente proporre ricorso. In tali circostanze esse non avevano, così si è espressa la Corte, alcun interesse ad invocare le predette irregolarità della notifica. Il mezzo considerato fu di conseguenza dichiarato irricevibile (sentenza ICI/Commissione, punti 42-44; sentenza Geigy/Commissione, punto 19).

    (143) - Sentenza Suiker Unie/Commissione, citata nella nota n. 54, punto 114. V., per il testo di questa disposizione, supra, nota n. 64.

    (144) - Sentenza Suiker Unie/Commissione, punto 115.

    (145) - Sentenza 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke (Racc. 1979, pag. 69, punto 15, alla fine). V. anche, sotto questo aspetto, Daig, H.-W. e Schmit, G.: Artikel 191 , in Von der Groeben - Thiesing - Ehlermann, Kommentar zum EWG-Vertrag, IV, pag. 4991, n. 20; Grabitz, E.: Artikel 191 , in Grabitz, Kommentar zum EWG-Vertrag, pag. 32, n. 8.

    (146) - Sentenza Consten-Grundig/Commissione, citata nella nota n. 49 (Racc. 1966, pag. 515).

    (147) - Ibidem. La Consten aveva invocato la violazione di forme sostanziali in quanto la decisione, nel testo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, veniva denominata direttiva .

    (148) - Per una rassegna delle autorità competenti designate all' uopo dagli Stati membri, si veda Louis, J.-V.: Article 192 , in Le droit de la Communauté économique européenne (Commentaire Mégret), parte 10, pagg. 516 e 517, nota n. 5.

    (149) - Grabitz, E.: Artikel 192 , in Grabitz, Kommentar zum EWG-Vertrag, pag. 36, n. 11; Ipsen, H.P.: Europaïsches Gemeinschaftsrecht, Tuebingen, ed. Mohr, 1972, pag. 535, nota n. 13.

    (150) - V. sentenza 26 febbraio 1987, causa 15/85, Consorzio Cooperative d' Abruzzo/Commissione (Racc. 1987, pag. 1005, in particolare punti 13 e 17).

    (151) - Sentenza Consorzio Cooperative d' Abruzzo/Commissione, punto 12; sentenza 3 marzo 1982, causa 14/81, Alpha Steel/Commissione (Racc. pag. 749, punto 10); v. già sentenza 12 luglio 1957, cause riunite 7/56 e da 3/57 a 7/57, Algera e a./Assemblea Comune (Racc. 1957, pag. 79, in particolare pag. 112); sentenza 12 luglio 1962, causa 14/61, Hoogovens/Alta Autorità (Racc. 1962, pag. 471, in particolare pag. 505); sentenza 13 luglio 1965, causa 111/63, Lemmerz-Werke (Racc. 1965, pag. 971, in particolare pag. 988).

    (152) - V. la sentenza BAT e Reynolds/Commissione, in cui una delle ricorrenti aveva chiesto alla Corte di ingiungere alla Commissione di produrre tutti i documenti di un procedimento concorrenziale in suo possesso affinché si potesse verificare se la decisione della Commissione si fosse ispirata a considerazioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell' atto. La Corte respinse l' istanza, dichiarando che ciò avrebbe costituito un provvedimento istruttorio di carattere eccezionale che presuppone che le circostanze che hanno caratterizzato la decisione di cui è causa diano adito a seri dubbi in ordine ai motivi reali e, in particolare, a sospetti che tali motivi siano estranei alle finalità del diritto comunitario e quindi configurino uno sviamento di potere (ordinanza 18 giugno 1986, cause riunite 142/84 e 156/84, Racc. 1986, pag. 1899, punto 11; il corsivo è mio).

    (153) - In forza dell' art. 16, terzo comma, del regolamento interno, è infatti compito del segretario generale adottare le misure necessarie per assicurare la notificazione e la pubblicazione degli atti della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    (154) - V. Waelbroeck, M.: Article 173 , in Le droit de la Communauté économique éuropéenne (Commentaire Mégret), parte 10, pag. 128, n. 34; v. anche Joliet, R.: Le droit institutionnel des Communautés éuropéennes. Le Contentieux, Liegi, Faculté de Droit, d' Économie et de Sciences sociales de Liège, 1981, pagg. 99 e seguenti. Quest' ultimo distingue, sulla base della giurisprudenza della Corte, tre categorie di forme sostanziali ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE: i) le regole che riguardano il processo di formazione degli atti comunitari [per esempio, l' obbligo di un' istituzione di consultare un' altra istituzione od organo, oppure l' obbligo della Commissione di offrire alle imprese la possibilità di esporre il loro punto di vista nei riguardi degli addebiti ai sensi dell' art. 19, n. 1, del regolamento n. 17 (v., a questo riguardo, di recente, la sentenza 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e C-125/85 - C-129/85, Ahlstroem e a./Commissione, Racc. pag. I-1307)]; ii) le regole che riguardano la procedura di formazione dell' atto (in particolare, le regole relative al quorum, alla maggioranza, ecc.); e iii) le regole concernenti la forma esterna dell' atto (in particolare la lingua in cui l' atto è redatto e la sua motivazione). La sola sentenza in cui la Corte finora abbia considerato come forma sostanziale una disposizione del regolamento interno di un' istituzione comunitaria è la sentenza Regno Unito/Consiglio (causa 68/86, citata nella nota n. 126). In tale causa la Corte ha accertato che il Consiglio aveva violato l' art. 6, n. 1 (regola dell' unanimità per decidere di passare alla procedura scritta), del suo regolamento interno (v. punti 46-49 della sentenza), una decisione che secondo la Corte costituisce forma sostanziale (punto 51 della sentenza) e perciò rientra nella seconda delle categorie menzionate da R. Joliet. Vedi anche i rinvii a questa giurisprudenza nella sentenza 13 novembre 1990, causa 331/88 (Racc. 1990, pag. I-4023, punto 3), e nelle ordinanze 13 luglio 1988, causa 160/88 R, FEDESA/Consiglio (Racc. 1988, pag. 4121, punto 12), 12 ottobre 1988, causa 34/88, CEVAP/Consiglio, Racc. 1988, pag. 6265, punto 6), e 7 dicembre 1988, rispettivamente nella causa 160/88, FEDSA/Consiglio (Racc. 1988, pag. 6399, punto 4), e nella causa 138/88, Flourez/Commissione (Racc. 1988, pag. 6393, punto 4).

    (155) - Sentenza IAZ/Commissione, citata nella nota 43, punto 16. Ciò viene anche confermato dalla giurisprudenza della Corte relativa alle irregolarità nella notifica ai sensi dell' art. 191 del Trattato CEE (v. le sentenze Geigy/Commissione e ICI/Commissione, citate nel paragrafo 62).

    (156) - V. già la sentenza Consten-Grundig, citata nella nota n. 49 (Racc. pag. 524); sentenza IAZ/Commissione, punto 15.

    (157) - Nello stesso senso si deve intendere a mio parere la procedura di autenticazione prevista dagli artt. 7 e 9 del regolamento interno del Consiglio, che consiste nel fatto che: i) viene redatto un verbale di ogni seduta, verbale che viene sottoscritto dopo la sua approvazione dal presidente e dal segretario generale del Consiglio, ii) che il testo degli atti del Consiglio viene sottoscritto dal presidente e dal segretario generale e iii) che i testi in questione sono allegati al verbale.

    (158) - Precisamente una violazione del presente Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione nel senso di tale disposizione. Dalla sentenza IAZ/Commissione (punto 15, alla fine, citata nella nota n. 43), risulta che un vizio di procedura addebitabile alla Commissione può (anche se non riguarda forme sostanziali) costituire una violazione dei principi della buona amministrazione tale da comportare l' invalidità della decisione.

    (159) - V. sentenza PVC, punto 28, e la dichiarazione del segretario generale della Commissione di cui si fa cenno al suddetto punto.

    (160) - Sentenza PVC, punto 68. Per la nozione dell' inesistenza giuridica di atti comunitari, il Tribunale rinvia alle sentenze della Corte 10 dicembre 1957, Société des usines à tubes de la Sarre, cause riunite 1/57 e 14/57 (Racc. 1957, pag. 215); 21 febbraio 1974, cause riunite da 15/73 a 33/73, 52/73, 53/73, da 57/73 a 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 e da 135/73 a 137/73, Schots-Kortner (Racc. 1974, pag. 177); 26 febbraio 1987, Consorzio Cooperative d' Abruzzo, citata nella nota 150; 30 giugno 1988, causa 226/87, Commissione/Grecia (Racc. 1988, pag. 3611); e sentenza del Tribunale 27 giugno 1991, causa T-156/89, Valverde Mordt (Racc. 1991, pag. II-407).

    (161) - Sentenza PVC, punto 68, alla fine.

    (162) - Sentenza PVC, punto 93.

    (163) - Sentenza PVC, punto 94.

    (164) - Sentenza PVC, punto 95.

    (165) - Sentenza Algera e a./Assemblea Comune, citata nella nota n. 151 (Racc. 1957, pag. 119).

    (166) - Ibidem, pag. 119.

    (167) - Sentenza Consorzio Cooperative d' Abruzzo/Commissione, punto 10.

    (168) - Sentenza 30 giugno 1988, Commissione/Grecia, citata nella nota n. 160, punto 16; sentenza 27 ottobre 1992, causa C-74/91, Commissione/Germania (Racc. pag. I-5437, punto 11).

    (169) - Sentenza citata nella nota n. 160.

    (170) - L' unica indicazione di motivi in appoggio al punto di vista dell' Alta Autorità nella lettera in oggetto era la seguente: Nelle presenti circostanze (...) l' Alta Autorità non può che dare parere negativo ai sensi dell' art. 54, quarto comma, del Trattato, sul programma d' investimenti da Voi presentato .

    (171) - Racc. 1957, pagg. 214.

    (172) - Sentenza citata nella nota n. 160.

    (173) - Sentenze 7 giugno 1972 rispettivamente nella causa 20/71, Sabbatini/Parlamento europeo (Racc. 1972, pag. 345), e nella causa 32/71, Bauduin/Commissione (Racc. pag. 363). In queste sentenze la Corte ha statuito che l' art. 4, n. 3, dell' allegato VII dello Statuto conteneva una discriminazione di trattamento arbitraria e che perciò i provvedimenti adottati nei confronti dei suddetti funzionari ai quali veniva rifiutata l' indennità di dislocazione dovevano essere dichiarati nulli.

    (174) - Sentenza Schots-Kortner, punto 33.

    (175) - Precisamente l' art. 22, n. 3, del regolamento del Consiglio 15 febbraio 1977, n. 355, relativo ad un' azione comune per il miglioramento delle condizioni in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (GU 1977, L 51, pag. 1).

    (176) - Sentenza Consorzio, punto 11.

    (177) - Citata nella nota n. 160.

    (178) - La causa riguardava la decisione della Commissione 24 aprile 1985, 85/276/CEE, relativa all' assicurazione in Grecia di beni pubblici e di crediti concessi da banche pubbliche greche (GU 1985, L 152, pag. 25).

    (179) - Sentenza Commissione/Grecia, citata nella nota n. 160, punto 16.

    (180) - V. il riferimento nella nota n. 160.

    (181) - Sentenza Valverde Mordt, punto 84.

    (182) - Sentenza Valverde Mordt, punto 85.

    (183) - Racc. 1974, pag. 197.

    (184) - V. punto 9 della sentenza PVC, da cui risulta che le ricorrenti chiedevano in primo luogo l' annullamento della decisione adottata nei loro confronti ed in subordine l' annullamento o la riduzione delle ammende loro inflitte ai sensi dell' art. 3. Nel punto 30 della motivazione della sentenza il Tribunale riassume i mezzi dedotti dalle ricorrenti in primo grado che sostanzialmente potevano essere divisi in tre gruppi di mezzi, fondati sulla violazione dei diritti fondamentali, sulla violazione delle forme sostanziali e sul fatto che la Commissione avrebbe effettuato una valutazione ed una qualificazione giuridica dei fatti insufficiente o erronea alla luce dell' art. 85, n. 1, del Trattato .

    (185) - V. sentenza PVC, punto 30.

    (186) - V. sentenza PVC, punto 37.

    (187) - Sentenza Dow Chemical Ibérica/Commissione, citata nella nota n. 95, punto 59. Nelle sue conclusioni presentate in tale causa l' avvocato generale Mischo osserva giustamente che i destinatari non potevano in alcun caso trascurare il fatto che si trattava di decisioni della Commissione in quanto esse erano autenticate con il sigillo della Commissione, provviste della firma del segretario generale e consegnate attraverso funzionari della Commissione debitamente autorizzati (Racc. 1989, pag. 2903, punto 163).

    (188) - Questa formalità mira secondo me a confermare che la versione notificata è conforme all' originale della decisione autenticata in forza dell' art. 12 del regolamento interno dal presidente e dal segretario generale della Commissione. Come ho precisato in precedenza (paragrafo 66) quest' ultima autenticazione mira a sua volta a garantire la conformità dell' originale della decisione con la deliberazione adottata nel corso della riunione dal Collegio dei Commissari.

    (189) - V. sentenza PVC, punto 63.

    (190) - V. sentenze 5 dicembre 1963, cause riunite 53/63 e 54/63, Lemmerz (Racc. 1963, pag. 509, in particolare pag. 530), e cause riunite 23/63, 24/63, e 52/63, Usines Émile Henricot (Racc. 1963, pag. 459, in particolare pag. 476).

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