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Document 61992CC0115

    Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 1 aprile 1993.
    Parlamento europeo contro Cornelis Volger.
    Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendente - Procedimento di assegnazione di posti vacanti - Parità di trattamento e diritto dei candidati ad essere sentiti - Difetto di motivazione della decisione di rigetto della candidatura.
    Causa C-115/92 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-06549

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:138

    CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

    CARL OTTO LENZ

    presentate il 1o aprile 1993 ( *1 )

    Signor Presidente,

    Signori Giudici,

    A — Introduzione

    1.

    Nella presente causa la Corte viene chiamata a pronunciarsi in ordine ad un'impugnazione del Parlamento europeo avverso una sentenza del Tribunale di primo grado (in prosieguo: il «Tribunale») sul ricorso del dipendente Cornells Volger (in prosieguo: il «ricorrente») proposto il 12 febbraio 1992 (causa T-52/90) ( 1 ).

    2.

    Dinanzi al Tribunale il ricorrente aveva, tra l'altro, impugnato la decisione del Parlamento con cui veniva respinta la sua candidatura per un posto che, secondo l'avviso di posto vacante, doveva essere assegnato mediante trasferimento. Il Tribunale ha condiviso due dei mezzi dedotti dal ricorrente ed ha quindi accolto il ricorso. Infatti, esso riteneva che, in assenza di un colloquio con il ricorrente, la decisione impugnata era stata adottata in un procedimento illegittimo per violazione del principio della parità di trattamento e del diritto del dipendente ad essere sentito; ( 2 ) in secondo luogo, il rigetto della candidatura del ricorrente non era stato motivato ( 3 ).

    3.

    Nel ricorso contro la sentenza del Tribunale il Parlamento fa valere che le valutazioni del Tribunale sugli aspetti dianzi citati sono in contrasto con il diritto comunitario.

    4.

    Il Parlamento chiede che la Corte voglia:

    1)

    annullare la decisione del Tribunale di primo grado 12 febbraio 1992;

    2)

    accogliere le conclusioni presentate dal Parlamento in primo grado, vale a dire:

    respingere il ricorso;

    statuire sulle spese secondo le norme vigenti;

    3)

    statuire sulle spese della presente causa conformemente alle norme del regolamento di procedura della Corte.

    Il signor Volger chiede che la Corte voglia:

    dichiarare e statuire:

    il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto;

    il Parlamento è condannato alle spese.

    5.

    Affronterò, se necessario, altri dettagli dei fatti di causa, del contenuto della sentenza impugnata e degli argomenti delle parti nell'ambito del mio parere. Per il resto, rinvio alla relazione d'udienza.

    B — Il mio parere

    I — II mezzo del Parlamento riguardante le valutazioni del Tribunale sul mancato colloquio con il ricorrente

    6.

    Questo mezzo si articola in due parti. La prima riguarda il «diritto del dipendente ad essere sentito» ( 4 ), che il Tribunale ha espressamente ritenuto violato ( 5 ), e la seconda lo «scrutinio comparativo dei meriti dei candidati» ( 6 ). In quest'ultima, dopo alcune informazioni sull'effettivo svolgimento del procedimento, il Parlamento prende in esame la nozione di scrutinio comparativo dei meriti in generale ( 7 ) ed affronta poi la violazione del principio della parità di trattamento addotta dal Tribunale ( 8 ).

    7.

    1. A questo proposito, occorre dichiarare che la sentenza impugnata non consente, a prima vista, di comprendere chiaramente in che cosa consistano la violazione del diritto ad essere sentito e la violazione del principio della parità di trattamento che il Tribunale ha ammesso. Per poter valutare correttamente la critica del Parlamento, si deve, quindi, precisare anzitutto questo punto attraverso un esame della motivazione della sentenza.

    8.

    Sulla questione del colloquio con il ricorrente il Tribunale ha ricordato, anzitutto, l'obbligo che incombe all'APN, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29, n. 1, lett. a), e 45 dello Statuto, di effettuare uno scrutinio comparativo dei meriti dei dipendenti che hanno i requisiti per essere promossi ed i rapporti di cui sono stati oggetto. Quest'obbligo è, tra l'altro, espressione del principio della parità di trattamento ( 9 ).

    9.

    Tuttavia, nelle considerazioni che seguono il Tribunale non affronta l'aspetto specifico della parità di trattamento. Esso pone piuttosto la questione generale del se il Parlamento convenuto «abbia effettivamente proceduto ad un regolare scrutinio comparativo della candidatura del ricorrente» ( 10 ). Nell'ambito così definito il Tribunale richiama poi, in una prima fase ( 11 ), la sentenza nella causa Technische Universität München ( 12 ), secondo la quale, «nei casi in cui le istituzioni comunitarie dispongano di un siffatto potere discrezionale, è di fondamentale importanza il rispetto, nei procedimenti amministrativi, delle garanzie offerte dall'ordinamento giuridico comunitario». Fra queste garanzie figura, in particolare, secondo i termini utilizzati dalla Corte e citati nella sentenza impugnata, «il diritto dell'interessato a far conoscere il proprio punto di vista».

    10.

    In una seconda fase ( 13 ) il Tribunale illustra in dettaglio che dal complesso degli elementi del fascicolo di causa risulta che l'APN intendeva basare la propria valutazione dei rispettivi meriti dei candidati, fra l'altro, su un colloquio con il capodivisione responsabile, il signor Janssen. Nel caso del ricorrente, tuttavia, essa si è discostata dal principio così rissato e applicato agli altri candidati. Infatti, nell'ambito del procedimento controverso il ricorrente non ha potuto avere un siffatto colloquio con il signor Janssen; il colloquio precedente che ha avuto con lui non può essere preso in considerazione, in quanto si è svolto prima della pubblicazione dell'avviso di posto vacante e al di fuori di qualsiasi procedimento per l'attribuzione del posto in questione. Ne consegue che il signor Janssen non è stato in grado di conoscere il punto di vista del ricorrente e di valutare i suoi meriti e le sue qualifiche in relazione ai requisiti stabiliti nell'avviso di posto vacante ( 14 ).

    11.

    Considerato l'iter logico seguito dal Tribunale, ritengo che esso consideri il «diritto del dipendente ad essere sentito» come una garanzia procedurale che, senza essere espressamente prevista dallo Statuto, si applica in generale nelle procedure di trasferimento e di promozione in base alla sentenza nella causa Technische Universität München. Infatti, il Tribunale ricollega il diritto così definito al fatto che l'APN, per la valutazione dei meriti dei candidati, gode di un «potere discrezionale» ( 15 ) di un «margine discrezionale» ( 16 ). Orbene, questa circostanza riguarda qualsiasi procedimento di questo tipo e non può essere messa in relazione con il principio della parità di trattamento di cui al punto 29 della sentenza — accanto al diritto ad essere sentito —, principio la cui analisi richiede piuttosto, per la sua stessa natura, l'esame del caso particolare.

    12.

    Se si aderisce a questa interpretazione della sentenza impugnata per quanto riguarda il «diritto del dipendente ad essere sentito», emerge dalla stessa la portata della violazione del principio della parità di trattamento riconosciuta dal Tribunale. Questa violazione risiede nel fatto che il Parlamento non ha concesso al ricorrente un colloquio con il signor Janssen, contrariamente al procedimento da esso determinato e rispettato per gli altri candidati.

    13.

    2. Su questa base occorre esaminare le due parti dianzi citate del mezzo dedotto dal Parlamento.

    14.

    a) Per quanto riguarda le considerazioni della sentenza di primo grado in ordine al «diritto del dipendente ad essere sentito», il Parlamento deduce anzitutto il fatto — incontestabile — che in casi come questi lo Statuto non prevede alcun diritto di questo tipo. Il Tribunale ha ignorato il fatto che, anche secondo la pertinente giurisprudenza, l'amministrazione non è tenuta a sentire sistematicamente i candidati prima di coprire un posto — sia che ciò avvenga mediante trasferimento o promozione o a seguito di una procedura di concorso — ( 17 ). Questa giurisprudenza prevede colloqui solo quando l'amministrazione adotta provvedimenti che possano ledere gravemente gli interessi individuali dell'interessato. Secondo il Parlamento, questa condizione non è soddisfatta nel caso di specie. I principi di cui alla sentenza nella causa Technische Universität München non sono trasponibili come tali al settore del pubblico impiego europeo.

    15.

    Occorre condividere essenzialmente questo punto di vista del Parlamento.

    16.

    aa) Si deve dichiarare, anzitutto, che il Tribunale ha considerato a torto che il fatto che l'APN goda di un potere discrezionale nell'ambito dei trasferimenti e delle promozioni è sufficiente a far sorgere un diritto ad essere sentito ( 18 ). Infatti, questo fatto non significa di per sé che l'interesse legittimo dell'interessato nel caso di specie imponga un colloquio. Sia la natura del procedimento che porta alle decisioni arbitrarie, sia la natura propria di queste ultime possono incidere in modo diverso su questo interesse. Così considerato, il principio stabilito dal Tribunale non ostacolerebbe l'azione dell'amministrazione, senza che la sua applicazione dipenda da condizioni che giustifichino questo ostacolo. Sarebbe quindi in contrasto con il principio di una corretta amministrazione.

    17.

    Pertanto, non è sorprendente che il parere del Tribunale si basi su un'interpretazione inesatta della sentenza nella causa Technische Universität München, come risulta da un esame più dettagliato di quest'ultima.

    18.

    In questa causa un importatore chiedeva la concessione di una franchigia doganale per un apparecchio scientifico, facendo valere il regolamento n. 1798/75 ( 19 ). Ai termini dell'art. 3, n. 1, lett. b), di detto regolamento, la franchigia viene concessa solo a condizione che non sia «al presente» fabbricato nella Comunità alcuno strumento o apparecchio di valore scientifico equivalente. In relazione a questa condizione, la Commissione, la quale era intervenuta ai sensi del regolamento di attuazione n. 2784/79 ( 20 ), aveva deciso che l'apparecchio controverso non poteva essere importato in franchigia giacché nella Comunità erano costruiti apparecchi di valore scientifico equivalente che potevano essere adibiti agli stessi usi. Questa decisione si basava sul parere di un gruppo di periti. Tuttavia, il regolamento n. 2784/79 non prevedeva la possibilità per l'interessato di essere sentito dal gruppo di periti, né di pronunciarsi sulle informazioni di cui quest'ultimo disponeva o di prendere posizione sul parere da esso emesso ( 21 ).

    19.

    Tuttavia, dato che il procedimento amministrativo concernente la franchigia di apparecchi scientifici verte su «valutazioni tecniche complesse» ( 22 ), esiste il rischio che, in mancanza di tale possibilità, la decisione della Commissione si basi su un fondamento incompleto: l'importatore conosce meglio le caratteristiche tecniche che l'apparecchio scientifico deve possedere tenuto conto dei lavori in programma ( 23 ).

    20.

    L'esame che precede mostra che il principio enunciato nella sentenza dianzi citata non si spiega soltanto con il potere discrezionale di cui gode l'organismo comunitario interessato nell'ambito di decisioni di ammissione in franchigia, ma è anche strettamente connesso alla natura scientifica della valutazione.

    21.

    Inoltre, la sentenza è basata sulla considerazione secondo la quale una decisione adottata senza sentire l'importatore interessato potrebbe ledere il suo diritto alla difesa ( 24 ), in quanto si baserebbe su fatti e documenti — a lui sfavorevoli — sui quali non avrebbe potuto far conoscere utilmente il proprio punto di vista ( 25 ). Anche questa particolarità mi sembra determinante in quanto la Corte all'epoca ha riconosciuto all'importatore interessato un diritto ad essere sentito.

    22.

    Quindi, non vi è nulla nella sentenza Technische Universität München che rafforzi l'affermazione del Tribunale secondo la quale il signor Volger aveva il diritto ad essere sentito a motivo del potere discrezionale dell'APN. Essa deve dunque essere respinta nel suo complesso, in quanto il motivo indicato non la giustifica.

    23.

    bb) Tuttavia, occorre poi esaminare se la natura del provvedimento sotto un altro aspetto richieda che il signor Volger sia sentito. In caso di soluzione affermativa di tale questione, la Corte potrebbe confermare l'affermazione del Tribunale per i motivi da esso considerati ( 26 ).

    24.

    In questo contesto occorre osservare che in passato, nell'ambito del pubblico impiego europeo, la Corte ha riconosciuto due tipi di diritti ad essere sentito — in quanto garanzia che va oltre lo Statuto —.

    25.

    Il primo è strettamente connesso al diritto riconosciuto nella sentenza Technische Universität München. Si tratta del diritto di pronunciarsi su dichiarazioni di terzi o su documenti utilizzati ai fini di una decisione dell'APN e pregiudizievoli per gli interessati ( 27 ). Questo diritto ha trovato un'espressione specifica nell'art. 26, n. 2, dello Statuto ( 28 ), ma vale anche al di fuori della sfera di applicazione di questa disposizione. Lo stesso dicasi, ad esempio, quando la commissione giudicatrice d'esame, nell'ambito di un procedimento di concorso, si è basata — almeno in parte — su informazioni e opinioni di superiori gerarchici per rifiutare l'ammissione di candidati alle prove ( 29 ).

    26.

    Analogamente, i risultati di esami medici effettuati ai fini dell'assunzione non devono essere usati contro il candidato quando non gli si è consentito di prenderne visione — attraverso un medico di sua scelta — e di far conoscere il suo punto di vista ( 30 ).

    27.

    La possibilità di prendere posizione, di cui, secondo questi principi, dispone l'interessato, si riferisce quindi alle dichiarazioni e ai documenti che non depongono a suo favore. Il Tribunale non adduce tuttavia alcuna circostanza di questo tipo, ma vorrebbe concedere un diritto ad essere sentito indipendentemente da questo, vale a dire, in generale, in quanto elemento di una «garanzia di un effettivo scrutinio comparativo della candidatura da parte dell'APN». Il diritto così definito non trova dunque alcun fondamento nella parte della giurisprudenza della Corte da me appena esaminata.

    28.

    Occorre tuttavia dichiarare che in primo grado il ricorrente aveva asserito di non aver avuto la possibilità di prendere posizione in merito al parere del capodivisione dell'ufficio dell'Aia, sul quale il Parlamento si era basato per respingere la sua candidatura ( 31 ). Al riguardo, esso si è richiamato ad una sentenza della giurisprudenza dianzi citata ( 32 ). Orbene, a questo proposito il Parlamento ha sostenuto, senza che la sentenza impugnata facesse emergere un parere diverso del ricorrente, che il capodivisione in questione si è limitato ad esprimere un parere in materia di nomina ( 33 ) (e quindi non su circostanze del passato professionale del ricorrente che potessero essere per lui pregiudizievoli). Gli accertamenti del Tribunale relativi al diritto ad essere sentito del ricorrente non possono quindi essere confermati neppure sotto questo punto di vista.

    29.

    La Corte ha riconosciuto un diritto ad essere sentito di tipo diverso nelle cause Almini ( 34 ) e Oslizlok ( 35 ), nelle quali si parlava della dispensa dall'impiego (art. 50 dello Statuto) senza assegnazione ad altro posto. In questo contesto, l'interessato dev'essere sentito sul provvedimento progettato nei suoi confronti, sulle possibilità di un'altra assegnazione e sui motivi che l'APN intendeva prendere in considerazione ( 36 ).

    30.

    Tuttavia, un diritto ad essere sentito di questo tipo non ha nulla in comune con quello che il Tribunale ha riconosciuto al ricorrente. Quest'ultimo, a giudizio del Tribunale, dovrebbe avere la possibilità di far valere i propri meriti in un colloquio orale con il signor Janssen, e non quella di prendere posizione su una prospettata decisione recante pregiudizio ( 37 ).

    31.

    ce) Come si evince da questo esame della giurisprudenza, un «diritto ad essere sentito», nel senso finora riconosciuto di una garanzia concessa al di fuori dell'ambito dello Statuto, non trova posto nel contesto della presente causa.

    32.

    A mio parere, questa conclusione non è casuale. Infatti, tale diritto presuppone logicamente che gli interessi del singolo siano esposti ad uno specifico pericolo non previsto dallo Statuto, al quale si possa ovviare con un colloquio.

    33.

    Il caso di specie non lascia tuttavia intravedere alcun pericolo di questo tipo. Non si può quindi riconoscere al ricorrente un diritto ad essere sentito, inteso come tale garanzia.

    34.

    È un'altra questione accertare se l'APN, in mancanza di un colloquio con il ricorrente, disponesse delle basi che lo Statuto (stesso) richiede per una regolare valutazione della sua candidatura. L'affronterò nel paragrafo successivo.

    35.

    b) Si deve ora esaminare se l'APN, come ritiene il Tribunale, abbia violato il principio della parità di trattamento, non concedendo il colloquio stabilito nel caso del ricorrente, che ha concesso invece agli altri candidati. Gli argomenti elaborati dal Parlamento in risposta alle pertinenti considerazioni del Tribunale si basano, in primo luogo, sulla nozione di scrutinio comparativo dei meriti, che era anche alla base della motivazione del Tribunale ( 38 ). Sono quindi necessarie alcune riflessioni preliminari su questa nozione ( 39 ). Esse serviranno poi nell'esame degli argomenti del ricorso ( 40 ).

    36.

    aa) Se è vero che l'art. 45 (promozione) fatto valere dal Tribunale ( 41 ) non si applica alla nomina ad un posto vacante mediante trasferimento, è nondimeno pacifico che la necessità di uno scrutinio comparativo dei meriti di cui a questa norma in tal caso è anche fondata nel suo principio. Poiché l'APN, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, procede a trasferimenti «nel solo interesse del servizio», essa deve, in base alle esigenze che richiede un posto vacante e che definiscono l'interesse del sei-vizio, procedere ad una valutazione («effettuare uno scrutinio comparativo») delle attitudini dei candidati all'impiego di cui trattasi ( 42 ). La situazione è analoga a quella nella quale un posto dev'essere coperto mediante promozione. Infatti, in questo caso, nella valutazione dei meriti ai sensi dell'art. 45 dello Statuto viene posto un certo accento sulla considerazione delle prestazioni precedenti, che possono essere importanti proprio per il posto vacante. Data questa analogia dei criteri, non è strano che la Corte abbia parlato di «scrutinio per merito comparativo dei candidati» anche nei casi nei quali un posto poteva essere assegnato tanto mediante trasferimento, quanto mediante promozione ( 43 ). Sembra dunque giustificato definire «scrutinio per merito comparativo» il confronto fra i candidati richiesto ai sensi del combinato disposto degli artt. 29, n. 1, lett. a), e 7, ed applicare, in quanto trasponibili al caso di specie, i principi elaborati dalla giurisprudenza in merito all'art. 45.

    37.

    Per quanto riguarda il significato della necessità dianzi citata dello «scrutinio comparativo» per gli interessi dei candidati, occorre condividere il parere del Tribunale secondo cui esso deve, tra l'altro, garantire la parità di trattamento fra questi ultimi. Infatti, la scelta nell'interesse del servizio significa a contrario che non devono essere concessi a taluni dipendenti, a danno dei loro colleghi, vantaggi che non siano oggettivamente giustificati. Questo divieto rientra quindi nell'ambito dei «principi di parità di trattamento e di obiettività cui deve essere informato il pubblico impiego» ( 44 ).

    38.

    bb) La violazione, accertata dal Tribunale, della richiesta parità di trattamento si basa — esclusivamente o, comunque, in primo luogo ( 45 ) — sul fatto che l'APN, nel caso del ricorrente, non ha osservato la procedura che si era prefissa ( 46 ).

    39.

    A tale riguardo il Parlamento contesta le dichiarazioni del Tribunale secondo le quali:

    «Dal complesso degli elementi del fascicolo di causa risulta che l'APN intendeva basare la propria valutazione dei rispettivi meriti dei candidati, fra l'altro, su un colloquio che ciascuno di questi aveva avuto col capodivisione responsabile dell'ufficio dell'Aia, signor Janssen» ( 47 ).

    40.

    Esso sottolinea che l'avviso di posto vacante non prevede affatto tale particolare procedura. Nessuna istruzione di una qualsivoglia autorità competente del Parlamento ha affatto considerato né prescritto tale formalità ( 48 ). Gli elementi ai quali fa riferimento il Tribunale, vale a dire le lettere interne 5 e 27 settembre 1990 e la risposta al reclamo 20 dicembre 1990, sono tutti successivi all'avviso di posto vacante ( 49 ). Essi sono basati, secondo il Parlamento, su un errore del capodivisione responsabile dell'ufficio dell'Aia ( 50 ), che lo stesso Parlamento ha già evidenziato in primo grado: ( 51 ) il colloquio informale svoltosi nel giugno 1989 con il ricorrente ha indotto il signor Janssen ad affermare che si era incontrato con i tre candidati ( 52 ). Il Tribunale ha anche rilevato questo errore, poiché nella sua valutazione giuridica è partito dal fatto che un colloquio è stato concesso soltanto a due dei tre candidati, prima che l'APN prendesse la sua decisione sulla copertura del posto ( 53 ).

    41.

    Per quanto riguarda il problema così definito, si deve osservare in via preliminare che il rimprovero mosso dal Tribunale al Parlamento non significa che il Parlamento ha preso effettivamente come base della valutazione dei meriti l'esito del colloquio informale del giugno 1989. Il Tribunale si basa piuttosto sul fatto che, per quanto riguarda il ricorrente, in mancanza di un colloquio successivo all'avviso di posto vacante, questo scrutinio comparativo manca di un fondamento che soddisfi i criteri fissati in precedenza ( 54 ). In modo del tutto conforme a questa logica il Tribunale osserva che il colloquio informale del giugno 1989 non poteva colmare questa lacuna ( 55 ).

    42.

    E un altro punto mi sembra ancora importante per la comprensione della motivazione della sentenza. Il Tribunale non parte dall'idea che l'osservanza della procedura scelta, a suo giudizio, dal Parlamento avrebbe portato alla nomina di un altro candidato. La sentenza impugnata non vi fa mai cenno. Nel punto 3 della sentenza si dice al contrario che il posto controverso è stato occupato dall'ottobre 1988 «ad oggi» da agenti temporanei. Il ricorrente ha anche contestato soltanto il rigetto della sua candidatura e non la nomina di un candidato concorrente. Di conseguenza, per il Tribunale il punto decisivo nel caso di specie è il fatto che il Parlamento abbia stabilito una procedura che non ha osservato nel caso del ricorrente ( 56 ).

    43.

    Considerando la motivazione della sentenza da questo punto di vista, l'argomento del Parlamento, secondo il quale né l'avviso di posto vacante né istruzioni interne dei suoi uffici esigevano un colloquio con i candidati, sembra in fin dei conti giustificato.

    44.

    Infatti, il Tribunale, sulla base dei documenti da esso esaminati, ha soltanto rilevato che l'APN aveva avuto in origine — senza che in quel momento si sapesse — l'intenzione di basare la sua valutazione su un colloquio con i candidati. Il Tribunale invece non ha riscontrato alcun elemento in grado di dimostrare che, ai fini del procedimento controverso di assegnazione del posto all'Aia, la necessità di un colloquio è stata stabilita in modo giuridicamente vincolante.

    45.

    Mi sembra evidente che l'APN non può essere vincolata da una procedura, come quella di cui mi occupo, in quanto in un dato momento ha pensato di applicarla. È invece indispensabile che l'APN abbia reso nota la sua intenzione di vincolarsi.

    46.

    Questa teoria trova un valido supporto nella giurisprudenza. Mi riferisco alle sentenze relative all'obbligo dell'APN di rispettare le indicazioni presenti nell'avviso di posto vacante ed a quelle relative ai comitati di reclutamento previsti in seno alle varie istituzioni comunitarie.

    47.

    Per quanto riguarda l'obbligo di rispettare le indicazioni presenti negli avvisi di posto vacante, recentemente la Corte ha riassunto la sua costante giurisprudenza dichiarando che, qualora l'APN

    «disponga di un ampio potere discrezionale all'atto della valutazione dei meriti e dei rapporti informativi dei candidati, e possa esercitarlo in particolare per il posto da coprire, essa è tenuta a farlo nell'ambito che si è autoimposta con l'avviso di posto vacante» ( 57 ).

    48.

    L'avviso di posto vacante deve infatti

    «informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura delle condizioni necessarie per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in condizione di valutare se, per quanto li riguarda, occorra presentare atto di candidatura» ( 58 ).

    49.

    Se si confrontano i passaggi citati con il caso di specie, emerge chiaramente che in quest'ultimo manca proprio l'elemento decisivo per questa giurisprudenza, vale a dire una dichiarazione che esprima la volontà dell'APN di vincolarsi giuridicamente.

    50.

    Un'idea analoga emerge anche dalla giurisprudenza sui cosiddetti comitati di reclutamento. Nella sentenza Ragusa ( 59 ) la Corte dichiara a questo proposito che:

    «Dal momento in cui l'autorità che ha il potere di nomina introduce volontariamente con provvedimento interno una procedura consultiva vincolante, non prevista dallo Statuto, essa è tenuta all'osservanza di tale procedura e la procedura stessa non può essere considerata priva di qualsiasi valore giuridico» ( 60 ).

    51.

    Per il caso di specie, a mio giudizio, è decisivo che la Corte parli di un «provvedimento» e definisca «vincolante» il suo oggetto di procedura consultiva.

    52.

    Poiché nel caso di specie le condizioni che obbligano l'autorità interessata a rispettare una determinata procedura non sono soddisfatte, il Tribunale non poteva definire illegittimo il comportamento del Parlamento per il solo fatto che non le aveva osservate — sia che ciò avvenga dal punto di vista della parità di trattamento o da un altro punto vista —. La critica mossagli dal Parlamento è dunque al riguardo giustificata, senza che occorra affrontare gli argomenti con i quali mette in discussione le conclusioni che il Tribunale ha desunto dalle lettere 5 e 27 settembre 1990 e dalla risposta del 20 dicembre 1990 al reclamo del ricorrente.

    53.

    ce) Resta tuttavia da esaminare l'aspetto elaborato dal Tribunale nel punto 28 della sentenza impugnata, secondo cui il ricorrente, poiché non ha potuto avere un colloquio con il signor Janssen, non è stato trattato allo stesso modo degli altri candidati. Questo aspetto è diverso dal problema da me appena trattato riguardante l'obbligo di osservare una determinata procedura.

    54.

    Dalla sentenza impugnata non emerge chiaramente se soltanto la disparità di trattamento fra i candidati potesse, a giudizio del Tribunale, rendere la decisione controversa illegittima. Comunque, la Corte deve esaminare tale questione ( 61 ), soprattutto perché il ricorrente l'ha sollevata espressamente in primo grado ( 62 ).

    55.

    Sul problema così definito, in primo grado il Parlamento aveva sostenuto la tesi secondo cui, in generale, uno studio del fascicolo personale è sufficiente per valutare la candidatura ad un trasferimento. Inoltre, il ricorrente era ben conosciuto dai responsabili della direzione generale interessata, in quanto vi era assegnato da circa dieci anni. Egli non aveva subito alcun torto rispetto agli altri candidati. Questi ultimi non prestavano servizio in tale direzione generale e per questo era stato concesso loro un colloquio.

    56.

    In sostanza, il Parlamento ha ripreso questi argomenti nel procedimento dinanzi alla Corte.

    57.

    Al riguardo occorre rilevare che il principio della parità di trattamento collegato alla nozione di scrutinio per merito comparativo non significa soltanto che occorre valutare i meriti secondo gli stessi criteri, ma anche

    «basandosi su fonti di informazione comparabili» ( 63 ).

    58.

    Questa condizione costituisce una delle limitazioni poste ad un potere discrezionale in genere molto ampio ( 64 ), di cui dispone l'APN nello scrutinio per merito comparativo ( 65 ).

    59.

    Nell'applicazione di questo principio il rapporto informativo, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, gioca un ruolo decisivo a motivo delle garanzie ad esso connesse ( 66 ). Infatti, esso non deve, tra l'altro, contenere alcun giudizio non dettagliato ( 67 ), può essere commentato dal dipendente ( 68 ) e, se del caso anche nelle procedure interne, essere messo in discussione ( 69 ).

    60.

    Vista l'importanza riconosciuta ai rapporti informativi dei candidati, l'APN non è tenuta, come ha sottolineato a buon diritto il Parlamento, ad avere in genere un colloquio con tutti i candidati ad un posto vacante. In particolare, essa può, di regola, escludere subito i candidati che, in base al loro rapporto informativo, non sembrano soddisfare i criteri per il posto interessato.

    61.

    Tuttavia, può verificarsi che gli avvisi di posto vacante contengano requisiti molto specifici sui quali i rapporti informativi non forniscono informazioni dirette. In tal caso, occorre attingere anche da altre fonti di informazione attendibili, pensando in primo luogo in quest'ambito ai documenti pertinenti presenti nel fascicolo personale. Per il resto, tocca tuttavia al candidato stesso

    «fornire tutti i dati e le informazioni che consentano all'APN di accertare se l'interessato possiede i requisiti indicati nell'avviso di posto vacante».

    62.

    E:

    «Spetta unicamente a queste autorità o, eventualmente, al comitato di selezione stabilire se sia il caso di chiedere ulteriori informazioni ai candidati» ( 70 ).

    63.

    Alla luce di queste riflessioni non si può affermare che la decisione impugnata si basa su una violazione del principio della parità di trattamento, per il solo fatto che, nel caso del procedimento controverso di assegnazione del posto, il ricorrente, diversamente dagli altri candidati, non ha potuto avere un colloquio con il signor Janssen. Infatti, se si esaminano i suoi argomenti nella sentenza impugnata, il ricorrente non ha fornito alcun elemento in grado di dimostrare che sarebbe stato possibile, in un colloquio con il signor Janssen dopo la pubblicazione dell'avviso di posto vacante, far valere i meriti che non erano già noti all'APN attraverso i suoi rapporti informativi, attraverso altri documenti del fascicolo personale o attraverso la sua candidatura o che non aveva potuto già dimostrare nel suo atto di candidatura. Il riferimento del Tribunale a tale possibilità ( 71 ) rimane del tutto astratto e non è quindi pertinente.

    64.

    È vero che nel caso di specie una violazione del principio della parità di trattamento era possibile in quanto il posto fosse stato assegnato ad un candidato trasferibile, il quale, da parte sua, avesse ottenuto tale colloquio. In tal caso, ci si sarebbe potuti porre questioni circa l'importanza del colloquio — sul suo effettivo ruolo nella nomina e su quello che avrebbe dovuto avere. Ma, come ho detto ( 72 ), detta nomina non c'è stata. Non è quindi necessario approfondire questo aspetto. Gli argomenti del Parlamento riguardanti la diversa situazione dei candidati ( 73 ) rientrano a mio parere in quest'ambito. Non è quindi necessario esaminarli.

    65.

    3. Al termine delle considerazioni da me appena elaborate occorre ricordare che il Tribunale ha erroneamente riconosciuto che la decisione controversa era illegittima, in quanto la procedura di esame delle candidature era in contrasto con il principio della parità di trattamento e con il diritto dei dipendenti ad essere sentiti.

    II — I mezzi del Parlamento relativi alle considerazioni del Tribunale in ordine al difetto di motivazione del provvedimento controverso

    66.

    1. Le considerazioni del Tribunale, al riguardo confutate dal Parlamento, si basano sui seguenti fatti non contestati:

    In risposta alla candidatura del ricorrente, il 4 luglio 1990 quest'ultimo è stato informato con un modulo tipo che l'APN aveva deciso di iniziare il procedimento di concorso esterno PE/49/A.

    Il 18 luglio 1990 il ricorrente ha presentato un reclamo avverso questa decisione.

    Egli non ha ricevuto alcuna risposta entro il termine di quattro mesi di cui all'art. 90, n. 2, secondo comma, dello Statuto.

    Il 18 dicembre 1990, vale a dire un mese dopo lo scadere del termine dianzi citato e due mesi prima dello scadere del termine di impugnazione ai sensi dell'art. 91, n. 3, secondo trattino, il ricorrente ha proposto un ricorso al Tribunale di primo grado.

    Con lettera 20 dicembre 1990 il Parlamento ha respinto espressamente il reclamo del ricorrente.

    67.

    Per completare, occorre rilevare che non sussiste alcuna controversia in ordine al significato della risposta alla candidatura del ricorrente. Se è vero che il riferimento — inopportuno — all'apertura del procedimento di concorso poteva essere inteso come un rigetto, esso non conteneva tuttavia alcuna motivazione ( 74 ). Inoltre, dal ricorso emerge già che il rigetto esplicito del reclamo 20 dicembre 1990 presentato al Tribunale spiegava perché non era stata accolta la candidatura del ricorrente ( 75 ).

    68.

    2. In base a questo, il Tribunale ( 76 ) ha sostenuto la tesi secondo la quale lAPN era tenuta a motivare, quanto meno nella fase di rigetto del reclamo, una decisione con la quale respingeva una candidatura. Orbene, il ricorrente non era stato informato del rigetto motivato del suo reclamo prima di presentare il ricorso. Il vizio consistente nel totale difetto di motivazione non può essere sanato da spiegazioni fornite dall'APN dopo la presentazione del ricorso. Questa presentazione preclude all'APN la possibilità di prendere la sua legittima decisione mediante un rigetto motivato del reclamo.

    69.

    In questo contesto, il Tribunale ha respinto un argomento che il Parlamento aveva basato sull'art. 91, n. 3, secondo trattino, dello Statuto. In base alla seconda mezza frase di questa disposizione, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso, quest'ultimo inizia nuovamente a decorrere. La possibilità in essa prevista di sanare il difetto di motivazione mediante una risposta esplicita al reclamo è, secondo il Tribunale, indissolubilmente connessa alla possibilità di agire in sede giurisdizionale. Una risposta motivata che intervenga dopo la presentazione del ricorso non assolverebbe più la sua funzione, che è quella di permettere all'interessato di valutare la fondatezza di un ricorso ed al Tribunale di accertare l'esattezza della motivazione.

    70.

    3. A questo proposito, dinanzi alla Corte il Parlamento ( 77 ) ha fatto valere che l'interpretazione dello Statuto scelta dal Tribunale ha la conseguenza che il dipendente potrebbe, allo scadere del termine di quattro mesi, adire il Tribunale ai sensi dell'art. 90, n. 2, con un'assoluta garanzia di successo e che tutte le spese sarebbero comunque poste a carico dell'istituzione convenuta. I dipendenti sarebbero quindi indotti a proporre ricorso.

    71.

    Questa interpretazione è in contrasto con lo scopo dei mezzi d'impugnazione previsti dallo Statuto e si basa su un'errata concezione della nozione di rigetto implicito e delle conseguenze ad esso connesse.

    72.

    Per quanto riguarda lo scopo dei mezzi d'impugnazione previsti dallo Statuto, il Parlamento afferma che gli artt. 90 e 91 prevedono una fase che deve consentire di dirimere le controversie in seno all'istituzione, la quale può durare sette o anche dieci mesi, se si tiene conto dell'art. 91, n. 3, ultima mezza frase, dello Statuto. Il Parlamento esamina la norma dianzi citata nell'ambito di questo scopo. Essa è messa in discussione dall'interpretazione del Tribunale, più precisamente dall'automatismo in base al quale un rigetto implicito porta comunque all'annullamento, poiché vi è presunzione inconfutabile di difetto di motivazione.

    73.

    Sulla nozione di rigetto implicito e sulla sua portata il Parlamento osserva che il caso del rigetto implicito è stato espressamente previsto dallo Statuto e la sua regolarità è stata accettata e non comporta alcuna «penalizzazione». Nella fase orale del procedimento il Parlamento si è richiamato al riguardo alla sentenza del Tribunale nella causa Schloh ( 78 ), secondo la quale la mancata risposta ad un reclamo non costituisce un vizio di irregolarità ( 79 ). Il Tribunale equipara invece il rigetto implicito ad un vizio procedurale, sebbene potesse esservi effettivamente una motivazione conformemente all'obbligo di motivare il rigetto internamente all'amministrazione. Nel caso di specie, questa motivazione effettiva è stata illustrata nel rigetto esplicito del reclamo.

    74.

    Nella giurisprudenza precedente il rigetto implicito di un reclamo non è stato sistematicamente equiparato ad un difetto di motivazione della decisione iniziale contro la quale è diretto il reclamo. A questo proposito, il Parlamento rinvia in particolare alla sentenza Moli ( 80 ).

    75.

    Una soluzione adeguata per risolvere casi come questi consisterebbe nel porre automaticamente a carico dell'istituzione convenuta le spese di giudizio, ferma restando la soluzione della controversia nel merito.

    76.

    4. a) Tutte queste considerazioni mi suggeriscono anzitutto alcune riflessioni generali sull'esigenza di motivazioni prevista nello Statuto.

    77.

    Questa esigenza è fissata nell'art. 25, secondo comma, in linea di principio per le decisioni recanti pregiudizio, ma è espressamente ribadita nell'art. 90, n. 2, per le decisioni relative ad un reclamo. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'obbligo di motivazione ha lo scopo

    «di consentire alla Corte di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all'interessato indicazioni sufficienti per stabilire se la decisione sia fondata o se sia inficiata da un vizio che permetta di contestarne la legittimità» ( 81 ).

    78.

    Alla luce di questa interpretazione dell'obbligo di motivazione, contrariamente a quanto pensa apparentemente il Parlamento ( 82 ), non ha importanza che 1'APN avesse motivi concreti per prendere un provvedimento recante pregiudizio. Per rispettare l'obbligo incombentele ai sensi dell'art. 25, secondo comma, e dell'art. 90, essa deve piuttosto illustrare i suoi motivi.

    79.

    È giusto tuttavia che in determinate situazioni questa esigenza possa essere limitata nella sua portata da altre considerazioni. Una di queste situazioni è prevista nello Statuto stesso per quanto riguarda la motivazione delle decisioni relative ad un reclamo, vale a dire in caso di rigetto implicito. A mio giudizio, il significato di questo strumento è quello di evitare all'amministrazione una motivazione, quando quest'ultima sia soltanto una ripetizione delle indicazioni già contenute nella comunicazione della decisione originaria. In questo contesto si collocano le seguenti constatazioni della sentenza Moli ( 83 ), alla quale si richiama il Parlamento:

    «La motivazione di un silenzio-rifiuto, nelle circostanze di cui all'art. 90, n. 2, quarto comma, dello Statuto, deve necessariamente coincidere con la motivazione o col difetto di motivazione della decisione contro la quale il reclamo rimasto senza risposta era diretto, di guisa che le due motivazioni vanno esaminate congiuntamente» ( 84 ).

    80.

    Con questa sentenza la Corte aveva annullato la decisione controversa iniziale, nonché il rigetto implicito del reclamo, tra l'altro, in quanto né l'una né l'altro erano motivati; in altre parole: in quanto il riferimento implicito della decisione riguardante il reclamo (scaturito dalla semplice scadenza del termine) ai motivi della decisione originaria cadeva nel vuoto. Se il rigetto implicito di un reclamo rispetti l'esigenza di motivazione dipende quindi dal se (e come) la decisione iniziale fosse motivata.

    81.

    Di conseguenza, contrariamente a quanto afferma il Parlamento, si può proprio — senza che ciò si trasformi in una presunzione di irregolarità in contrasto con lo Statuto — contestare il rigetto implicito di un reclamo dal punto di vista della motivazione, vale a dire quando già la decisione originaria non era motivata.

    82.

    b) Questi principi generali valgono anche, con una particolarità, nei casi come quello in esame. Questa particolarità consiste nel fatto che, nel caso di assegnazione di posto mediante promozione o trasferimento, la Corte non esige che la decisione iniziale sia motivata, neanche nei confronti dei candidati respinti,

    «in quanto tale motivazione potrebbe nuocere a questi ultimi o quanto meno ad alcuni di essi» ( 85 ).

    83.

    Tuttavia, in tal caso il rigetto del reclamo dev'essere motivato ( 86 ), come ha espressamente ammesso il Parlamento in primo grado ( 87 ). Con il reclamo l'interessato esprime infatti l'auspicio di conoscere i motivi del rigetto della propria candidatura, in quanto l'APN lo confermi. Egli rinuncia in tal modo alla tutela contro eventuali giudizi negativi. Come ha precisato la Corte nella sentenza Culin ( 88 ), la motivazione fornita nella fase del reclamo vale anche come motivazione della decisione originaria ( 89 ).

    84.

    Per quanto riguarda il caso di specie, da quanto precede si evince che all'atto della presentazione del ricorso vi era difetto totale di motivazione del provvedimento impugnato e confermato dal rigetto implicito del reclamo. A buon diritto, dunque, la discussione dinanzi al Tribunale era centrata sulla questione se questo vizio potesse essere sanato da dichiarazioni dell'APN fornite dopo la presentazione del ricorso.

    85.

    Per quanto riguarda tale questione, vorrei anzitutto occuparmi del significato della clausola di cui all'art. 91, n. 3, secondo trattino, allorché una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso. A questo proposito, posso soltanto aderire all'opinione del Tribunale. Questa disposizione non è sufficiente a sanare un difetto di motivazione dopo la presentazione del ricorso. La proroga del termine per il ricorso da essa prevista può, è vero, prolungare la fase preliminare di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto, la quale ha lo scopo

    «di facilitare la composizione amichevole della controversia insorta fra i dipendenti di ruolo o non di ruolo e l'amministrazione» ( 90 ).

    86.

    Ma ciò può valere solo quando la fase di cui trattasi non si è conclusa con la presentazione di un ricorso, da parte del ricorrente, entro il termine di tre mesi che inizia a decorrere dalla decisione implicita di rigetto. Infatti, la norma presa in esame presuppone una decisione esplicita di rigetto di un reclamo «entro il termine per il ricorso», il quale «inizia nuovamente a decorrere». Orbene, dopo la presentazione del ricorso non può più esserci decisione «entro il termine per il ricorso» e far decorrere nuovamente il termine non ha logicamente più alcun senso poiché il ricorso è già stato presentato entro il termine. Non ha neanche alcun interesse pratico, in quanto la possibilità, fornita all'interessato dalla nuova decorrenza del termine, di esaminare i motivi dell'amministrazione per un eventuale ricorso è diventata senza valore dopo la presentazione del detto ricorso.

    87.

    Tale concetto avrebbe senso solo se il ricorrente rinunciasse al ricorso e ne presentasse un altro — entro il nuovo termine stabilito —. Tuttavia, nella predetta norma si parla soltanto di un ricorso, per cui una composizione amichevole della controversia è possibile solo se l'APN previene questo ricorso con la sua decisione esplicita.

    88.

    Se la decisione iniziale non è stata motivata, per essere sicura a tale riguardo l'APN deve rispettare il termine di quattro mesi per il rigetto del reclamo, in quanto lo Statuto considera regolari i ricorsi proposti dopo questo termine, anche se intervengono immediatamente.

    89.

    A quanto pare, per accrescere le possibilità di una felice soluzione, nel 1972, quando è stata introdotta nello Statuto la norma di cui trattasi, al contempo è stato fissato in tre mesi anche il termine in caso di rigetto implicito del reclamo, che era in origine di due mesi e, quindi, meno ampio che in caso di rigetto esplicito ( 91 ).

    90.

    Nel caso di specie, all'atto della presentazione del ricorso mancava la motivazione senza che, come abbiamo visto, l'art. 91, n. 3, secondo trattino, potesse giustificare l'indicazione tardiva dei motivi. Le spiegazioni fornite in seguito al ricorrente non potevano più realizzare lo scopo dell'obbligo di motivazione, vale a dire informare il ricorrente con riguardo ad un'eventuale azione in giudizio. In tale situazione il giudice comunitario dispone, in linea di massima, l'annullamento della decisione impugnata ( 92 ). Le prospettive di successo che un ricorso ha dunque in caso di difetto totale di motivazione e che il Parlamento contesta, sono, come si evince da questa giurisprudenza e dalle mie riflessioni, ricomprese nella finalità e nella struttura degli artt. 90 e 91 e non sono affatto in contrasto con esse.

    91.

    Resta tuttavia da esaminare se, da un certo punto di vista, possa essere opportuno disapplicare questo principio. La giurisprudenza lo ha ammesso in taluni casi particolari, partendo nuovamente dai due scopi della motivazione, vale a dire informare il ricorrente ed il giudice comunitario. Quando il procedimento dinanzi a quest'ultimo ha consentito tale informazione, questo può, «in casi eccezionali, svuotare di contenuto il mezzo relativo all'insufficienza di motivazione» ( 93 ).

    92.

    Al riguardo, nella giurisprudenza si distinguono due tipi di figure ( 94 ).

    93.

    La prima è chiaramente ispirata all'idea che, se è vero che la fase contenziosa del procedimento non dev'essere, secondo le sentenze Michel e Culin, una mera prolungazione del procedimento amministrativo, esiste tuttavia un rapporto stretto tra la motivazione del provvedimento controverso e l'argomento dell'istituzione convenuta dinanzi al giudice comunitario.

    94.

    Proprio in tal senso la Corte ( 95 ) ed il Tribunale di primo grado ( 96 ) in taluni casi hanno ammesso che una motivazione insufficiente poteva essere completata dopo la presentazione del ricorso.

    95.

    Nella fattispecie ciò è escluso, dato il difetto totale di motivazione prima della presentazione del ricorso.

    96.

    Tuttavia, partendo dallo stesso concetto, il Tribunale di primo grado ha accettato una motivazione a posteriori in un caso in cui essa mancava del tutto prima della presentazione del ricorso ( 97 ). Al riguardo posso rilevare, senza dovermi pronunciare su questa giurisprudenza, che questo caso si distingueva in un punto essenziale dalla presente controversia. Si trattava, infatti, di un procedimento ai sensi dell'art. 29, n. 2, dello Statuto, nel quale il posto era stato assegnato ad un candidato diverso dal ricorrente. In questo caso il Tribunale ha osservato che l'obbligo di motivazione era limitato «dal dovere di riservatezza dovuto nei confronti degli altri candidati» ( 98 ). La Corte ha ammesso una limitazione analoga in caso di contestazione di una promozione: la motivazione può in tal caso far riferimento soltanto all'esistenza delle condizioni di legge cui lo Statuto subordina la legittimità della promozione ( 99 ). La giurisprudenza evidenzia che una motivazione del tutto formale, quasi inutilizzabile per l'interessato, soddisfa anch'essa tale condizione ( 100 ). Stando così le cose, il difetto di motivazione prima della presentazione del ricorso ha ovviamente minore importanza di quando la motivazione avrebbe dovuto essere più circostanziata. Per completare, occorre rilevare che in questi casi il sindacato del giudice comunitario, per quanto riguarda il merito della causa, ha un'importanza tanto più grande e allora tale giudice si sforzerà anche di chiarire in modo attivo le pertinenti circostanze in caso di necessità ( 101 ).

    97.

    Per quanto riguarda il caso di specie, si deve ricordare che il procedimento di assegnazione di posto vacante non ha portato ad una nomina. Il rigetto della candidatura del ricorrente può quindi basarsi su motivi che lo riguardano direttamente. A questo proposito, l'APN non dovrebbe limitarsi a frasi stereotipe sulla regolarità del procedimento, ma dovrebbe spiegare al ricorrente perché ha ritenuto i suoi meriti insufficienti rispetto ai requisiti del posto da assegnare. Ne consegue che l'aspetto di un obbligo circoscritto di motivazione non giustificava la rinuncia — tenuto conto delle spiegazioni fornite nella fase contenziosa del procedimento — all'annullamento del provvedimento controverso per difetto di motivazione.

    98.

    Un altro aspetto che può giustificare tale eccezione al principio dell'annullamento del provvedimento controverso si evince dalla sentenza Kypreos ( 102 ). In questa causa il rifiuto di iscrivere il candidato nell'elenco degli idonei in seguito ad un procedimento generale di concorso non era stato motivato prima della presentazione del ricorso. Esso si basava tuttavia sul fatto che il ricorrente non aveva ottenuto il punteggio minimo in una prova linguistica obbligatoria. Non vi era alcun indizio di irregolarità nell'attribuzione dei punti. In questo caso, se la Corte avesse annullato la decisione per difetto di motivazione, l'istituzione convenuta non avrebbe potuto in nessun caso iscrivere il ricorrente nell'elenco degli idonei. Essa avrebbe potuto soltanto ripetere la stessa decisione, mentre la necessaria motivazione era allora già nota al ricorrente. Quest'ultimo non avrebbe avuto quindi più alcun interesse legittimo all'annullamento ( 103 ).

    99.

    Per quanto riguarda il caso di specie, non sembrano sussistere motivi giuridici vincolanti per rigettare la candidatura del ricorrente. Dopo l'annullamento della decisione controversa rientrerebbe, dunque, nuovamente nel potere discrezionale dell'APN trasferire il ricorrente al posto richiesto. Pertanto, l'aspetto dianzi citato non giustifica neanch'esso la disapplicazione del principio sancito nelle sentenze Michel e Culin.

    100.

    In conclusione, a buon diritto il Tribunale ha accolto il terzo mezzo del ricorrente.

    C — Conclusione

    101.

    In base ai motivi che precedono propongo di:

    «respingere il ricorso; e

    condannare il Parlamento alle spese, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, ivi comprese quelle dell'interveniente».


    ( *1 ) Lingua originale: il tedesco.

    ( 1 ) Racc. 1992, pag. II-121.

    ( 2 ) Punti 24-30 della sentenza impugnata.

    ( 3 ) Punti 36-43 della sentenza impugnata.

    ( 4 ) Punto 15 e seguenti del ricorso.

    ( 5 ) Punto 29 della sentenza impugnata.

    ( 6 ) Punto 22 del ricorso.

    ( 7 ) Punto 28 del ricorso.

    ( 8 ) Punto 29 della sentenza impugnata.

    ( 9 ) Punto 24 della sentenza impugnata.

    ( 10 ) Punto 25 della sentenza impugnata.

    ( 11 ) Punto 26 della sentenza impugnata.

    ( 12 ) Sentenza 21 novembre 1991, causa 269/90, Technische Universität München/Hauptzollamt München-Mitte (Racc, pag. I-5469).

    ( 13 ) Punti 27 e 28 della sentenza impugnata.

    ( 14 ) V. punto 28 della sentenza impugnata.

    ( 15 ) Punto 25 della sentenza impugnata.

    ( 16 ) Punto 26 della sentenza impugnata.

    ( 17 ) Le eventuali eccezioni a questo principio, riconosciuto dallo stesso Parlamento, sono di natura diversa e, quindi, vanno esaminate nel contesto adeguato per ciascuna di esse. Al riguardo, occorre dichiarare che il Parlamento, da un Iato, nel punto 18 del ricorso si richiama alla sentenza Mollet (13 aprile 1978, causa 75/77, Race. pag. 897). Nella presente sezione delle mie conclusioni riprenderò il punto di vista su cui si basa questa sentenza. Dall'altro, il Parlamento si basa sull'idea che non esiste alcuna istruzione dei suoi organi competenti, la quale disponga che si deve svolgere un colloquio preliminare nell'ambito delle operazioni amministrative illustrate in precedenza nel testo (punto 20 del ricorso) e che neanche l'avviso di posto vacante aveva previsto alcun colloquio (punto 21 del ricorso); ritornerò su questo argomento nella sezione successiva (v. paragrafo 38 e seguenti).

    ( 18 ) V. punto 25 in combinazione con il punto 26 della sentenza impugnata.

    ( 19 ) Regolamento (CEE) del Consiglio 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della Tariffa doganale comune degli oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale (GU L 184, pag. 1).

    ( 20 ) Regolamento della Commissione 12 dicembre 1979, che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (GU L 318, pag. 32).

    ( 21 ) Punto 23 della sentenza nella causa C-269/90.

    ( 22 ) Punto 13 della sentenza nella causa C-269/90.

    ( 23 ) Punto 24 della sentenza nella causa C-269/90.

    ( 24 ) V. sul diritto del pubblico impiego: sentenza 1o ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidrányi/Commissione (Racc. pag. I-4339, punto 20 della motivazione).

    ( 25 ) Punto 15 della sentenza nella causa C-269/90.

    ( 26 ) V. sentenza 9 giugno 1992, causa C-30/91 P, Lcstclic/Conimissione (Racc. pag. I-3755, punto 27 della motivazione); ordinanza 3 dicembre 1992, causa C-32/92 P, Macrae Moat/Commissionc (Racc. pag. I-6379, punto 11 della motivazione).

    ( 27 ) V. sentenza 1o ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidráilyi/Commissione (Race. pag. I-4339, punto 20 della motivazione).

    ( 28 ) V., ad esempio, sentenza del Tribunale di primo grado 5 dicembre 1990, causa T-82/89, Marcato/Commissione (Racc. pag. II-735, punti 73 e seguenti della motivazione) con rinvio alla giurisprudenza delta Corte nel punto 78.

    ( 29 ) Sentenze 11 marzo 1986, causa C-293/84, Sorani/Commissione (Racc. pag. 967), e causa C-294/84, Adams/Commissione (Race. pag. 977).

    ( 30 ) Sentenze 27 ottobre 1977, causa 121/76, Moli/Commissione (Race. pag. 1971), e 13 aprile 1978, causa 75/77, Mollet/Commissione (Racc. pag. 897).

    ( 31 ) V. punto 22 della sentenza impugnata.

    ( 32 ) Si tratta della sentenza Adams, v. nota 27.

    ( 33 ) Punto 23 della sentenza impugnata.

    ( 34 ) Sentenza 30 giugno 1971, causa 19/70, Almini/ Commissione (Race. pag. 623).

    ( 35 ) Sentenza 11 maggio 1978, causa 34/77, Oslizlok/ Commissione (Race. pag. 1099).

    ( 36 ) V. sentenza Almini, punti 12-16 della motivazione, e sentenza Oslizlok, punti 27-37 della motivazione.

    ( 37 ) In questo caso potrebbe trattarsi solo del rigetto della candidatura. Ma considerarlo oggetto del colloquio sarebbe manifestamente assurdo.

    ( 38 ) V. il precedente paragrafo 8.

    ( 39 ) V. il successivo paragrafo 36.

    ( 40 ) V. i successivi paragrafi 38 e seguenti e 53 c seguenti.

    ( 41 ) Punto 24 della sentenza impugnata.

    ( 42 ) V. sentenza 12 febbraio 1987, causa 233/85, Bonino/Commissione (Racc. pag. 739, punto 5 della motivazione); sentenza del Tribunale di primo grado 3 marzo 1993, causa T-25/92, Vela Palacios/Commissione (Racc. pag. II-201, punto 40 della motivazione).

    ( 43 ) Sentenza 25 febbraio 1987, causa 52/86, Banner/Parlamento (Racc. pag. 979).

    ( 44 ) V. sentenza 16 marzo 1971, Bernardi/Parlamento (Racc. pag. 175, punto 27 della motivazione).

    ( 45 ) Esaminerò in prosieguo (nei paragrafi 53 e seguenti) la disparità di trattamento fra il ricorrente e gli altri candidati, che interessa anche come elemento di tale violazione.

    ( 46 ) Punti 27 e 29 della sentenza impugnata.

    ( 47 ) Punto 27 della sentenza impugnata.

    ( 48 ) V. punto 33 c punti 20 e 21 del ricorso.

    ( 49 ) Punto 34 del ricorso.

    ( 50 ) Punti 34 e 35 del ricorso.

    ( 51 ) Punto 10 del ricorso.

    ( 52 ) Punto 9 del ricorso.

    ( 53 ) Punto 11 del ricorso.

    ( 54 ) V. punto 28, primo capoverso, della sentenza impugnata.

    ( 55 ) Punto 28, secondo capoverso, della sentenza impugnata.

    ( 56 ) V. punii 27 e 29 della sentenza impugnata, nonché il richiamo al punto 29 della sentenza 9 luglio 1987, cause riunite 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85, Hochbaum e Rawcs (Racc. pag. 3259, punto 19 della motivazione).

    ( 57 ) Sentenza 18 marzo 1993, causa C-35/92 P, Parlamento/Frederiksen (Racc. pag. I-991, punto 13 della motivazione).

    ( 58 ) Sentenza Frederiksen, v. nota precedente, punto 14 della motivazione.

    ( 59 ) Sentenza 21 aprile 1983, causa 222/81, Ragusa/Commissione (Racc. pag. 1245, punto 18 della motivazione).

    ( 60 ) Nello stesso senso, sentenza del Tribunale di primo grado 16 ottobre 1990, causa T-128/89, Brumter/Consiglio (Race, pag. II-545) (pubblicazione sommaria); v. punto 23 del testo integrale.

    ( 61 ) V. il precedente paragrafo 24 in combinato con le sentenze citate nella nota 26.

    ( 62 ) Punto 22 della sentenza impugnata.

    ( 63 ) Sentenza 7 luglio 1964, causa 97/63, De Pascale/Commissione (Racc. pag. 999, in particolare, pag. 1024).

    ( 64 ) V. nota precedente.

    ( 65 ) V., per quanto riguarda le promozioni, ad esempio, sentenza 25 febbraio 1987, causa 52/86, Banner/Parlamento (Racc. pag. 979, punto 9 della motivazione); per i trasferimenti: sentenza Bonino, loc. cit., punto 5 della motivazione.

    ( 66 ) Costante giurisprudenza, v., ad esempio, sentenza 17 dicembre 1992, causa C-68/91 P, Moritz/Commissione (Racc. pag. I-6849, punto 16 della motivazione).

    ( 67 ) Sentenza 14 luglio 1977, causa 61/76, Gcist/Commissionc (Racc. pag. 1419, punto 46 della motivazione).

    ( 68 ) V. art. 43, n. 2, dello Statuto.

    ( 69 ) V. sentenza 3 luglio 1980, cause riunite 6/79 c 97/79, Grassi/Consiglio (Racc. pag. 2141, punto 20 della motivazione).

    ( 70 ) Sentenza 30 maggio 1984, causa 111/83, Picciolo/Parlamento (Racc. pag. 2323, punto 13 della motivazione).

    ( 71 ) Punto 28 della sentenza impugnata.

    ( 72 ) V. precedente paragrafo 42.

    ( 73 ) V. precedente paragrafo 55.

    ( 74 ) Punto 28 della sentenza impugnata e la dichiarazione del Parlamento nella fase orale dei procedimento dinanzi alla Corte: pag. 10 del verbale d'udienza.

    ( 75 ) V. punto 5 del ricorso.

    ( 76 ) V. punti 36-43 della sentenza impugnata.

    ( 77 ) V. punti 39-51 del ricorso.

    ( 78 ) Sentenza 25 febbraio 1992, causa T-11/91, Schloh/Consiglio (Racc. pag. II-203).

    ( 79 ) V. punto 72 della sentenza Schloh.

    ( 80 ) V. precedente nota 30.

    ( 81 ) V. sentenza 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861, punto 22 della motivazione).

    ( 82 ) V. precedente paragrafo 73.

    ( 83 ) V. precedente nota 30.

    ( 84 ) Punto 12 della sentenza.

    ( 85 ) Sentenza 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio (Racc. pag. 1099, punto 12 della motivazione) —in caso di promozione; anche in caso di assegnazione ad altro impiego: sentenza Bonino (nota 42), punto 4 della motivazione.

    ( 86 ) V. sentenza Grassi, nota precedente, punto 13 della motivazione; sentenza 7 febbraio 1990, causa C-343/87, Culin/Commissione (Race. pag. I-225, punto 13 della motivazione); v. anche sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Schloh (nota 78), punto 73 della motivazione.

    ( 87 ) Punto 34 della sentenza impugnata.

    ( 88 ) Nota 86.

    ( 89 ) Loc. cit., punti 13 e 14 della motivazione.

    ( 90 ) Sentenza 1o luglio 1976, causa 58/75, Sergy/Commissione (Racc. pag. 1139, punto 32 delia motivazione).

    ( 91 ) V. testo dell'art. 91 nella versione di cui al regolamento (CEE) n. 31, 11 (GAG), GU 1962, pag. 1385; la modifica che ha portato alla versione attualmente in vigore si basa sul regolamento (CEE) 30 giugno 1972, n. 1473 (GU L 160 del 16.7.1972, pag. 1).

    ( 92 ) V. sentenza Michel (precedente nota 81) e sentenza Culin (precedente nota 86).

    ( 93 ) Sentenza 8 marzo 1988, cause riunite 64/88, 71/88-73/88 e 76/88, Sergio/Commissione (Racc. pag. 1399, punto 52 della motivazione).

    ( 94 ) V. precedenti paragrafi 93-97, da un lato, e 98 e 99, dall'altro.

    ( 95 ) V., oltre alla sentenza Sergio, la sentenza Picciolo 30 maggio 1984, causa 111/83 (Race. pag. 2323).

    ( 96 ) V. sentenze 20 settembre 1990, causa T-37/89, Hanning/Parlamento (Race. pag. II-463), Schloh (nota 78) e 3 marzo 1993, causa T-25/92, Vela Palacios (Racc. pag. II-201).

    ( 97 ) V. sentenza 13 dicembre 1990, cause riunite T-160/89 e T-161/89, Kalavros/Corte di giustizia (Racc. pag. II-871).

    ( 98 ) Punto 70 della sentenza Kalavros.

    ( 99 ) Sentenza Grassi (v. nota 85), punto 14 della motivazione; e sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Schloh (v. precedente nota 78), punto 73 della motivazione.

    ( 100 ) V. sentenze Grassi, punti 16-18 della motivazione, e Schloh, punto 10 della motivazione, in combinazione con i punti 73-76 della motivazione.

    ( 101 ) V. oltre alle sentenze Kalavros e Schloh, in particolare sentenza del Tribunale di primo grado 30 gennaio 1992, causa T-25/90, Schönherr/Comitato economico e sociale (Race, pag. II-63, punto 30 della motivazione).

    ( 102 ) Sentenza 27 marzo 1985, causa 12/84, Kypreos/Consiglio (Race. pag. 1005).

    ( 103 ) Altri esempi tratti dalla giurisprudenza sono basati su considerazioni analoghe: sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Hanning (v. precedente nota 96), nella quale si trattava dell'irregolarità di una procedura di concorso (sentenza 20 marzo 1991, causa T-l/90, Pérez Minguez, Race. pag. II-143, punto 86 della motivazione), e sentenza 27 giugno 1991, causa C-156/89, Valverde Mordt (Race. pag. II-407, in particolare punto 133 della motivazione).

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