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Document 61992CC0051

    Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 15 luglio 1998.
    Hercules Chemicals NV contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso contro una decisione del Tribunale - Procedura - Obbligo di pronunciare sentenza simultaneamente nelle cause aventi ad oggetto la stessa decisione - Regolamento interno della Commissione - Procedimento di adozione di una decisione da parte del collegio dei membri della Commissione - Norme di concorrenza applicabili alle imprese - Prerogative della difesa - Accesso al fascicolo - Ammenda.
    Causa C-51/92 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-04235

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:364

    61992C0051

    Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 15 luglio 1998. - Hercules Chemicals NV contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una decisione del Tribunale - Procedura - Obbligo di pronunciare sentenza simultaneamente nelle cause aventi ad oggetto la stessa decisione - Regolamento interno della Commissione - Procedimento di adozione di una decisione da parte del collegio dei membri della Commissione - Norme di concorrenza applicabili alle imprese - Prerogative della difesa - Accesso al fascicolo - Ammenda. - Causa C-51/92 P.

    raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-04235


    Conclusioni dell avvocato generale


    Nella causa in oggetto, la Corte è chiamata a decidere sull'impugnazione proposta dalla società Hercules Chemicals NV (in prosieguo: la «Hercules») in forza dell'art. 49 dello Statuto CEE della Corte contro la sentenza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 1991 (1). La sentenza impugnata aveva respinto il ricorso proposto dall'odierna ricorrente in forza dell'art. 173 del Trattato CEE (in prosieguo: il «Trattato») avverso la decisione della Commissione 23 aprile 1986 (2) (in prosieguo: la decisione «Polipropilene»), vertente sull'applicazione dell'art. 85 del Trattato nel settore della produzione di polipropilene.

    I - Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado

    1 Per quanto attiene ai fatti di causa e al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di primo grado, dalla sentenza impugnata emerge quanto segue: il mercato del polipropilene dell'Europa occidentale, prima del 1977, era rifornito quasi esclusivamente da dieci imprese produttrici. Dopo il 1977, con la scadenza dei brevetti detenuti dalla Montedison, comparvero sul mercato sette nuovi produttori, con una rilevante capacità produttiva. Fra questi produttori vi era la Hercules, il produttore più importante sul mercato americano, la cui quota di mercato nell'Europa occidentale oscillava fra il 5% e il 6,8%. Al suddetto aumento della capacità nominale di produzione nell'Europa occidentale non fece riscontro un corrispondente aumento della domanda, venendosi così a determinare uno squilibrio tra offerta e domanda almeno fino al 1982. Più in generale, durante la maggior parte del periodo 1977-1983 il mercato del polipropilene fu caratterizzato da una bassa redditività e/o da sostanziali perdite.

    2 Il 13 e 14 ottobre 1983 funzionari della Commissione, in forza dei poteri loro conferiti dall'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (3) (in prosieguo: il «regolamento n. 17») effettuavano accertamenti simultanei presso una serie di imprese produttrici di polipropilene. In esito a tali accertamenti, la Commissione inviava richieste di informazioni, ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17, alle dette imprese nonché ad altre, aventi oggetto sociale affine. Le prove documentali raccolte nel corso degli accertamenti e mediante le richieste di informazioni inducevano la Commissione a concludere che, tra il 1977 e il 1983, taluni produttori di polipropilene, tra cui la Hercules, avevano agito in violazione dell'art. 85 del Trattato. Il 30 aprile 1984, la Commissione decideva di iniziare il procedimento previsto dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e inviava una comunicazione scritta degli addebiti alle imprese censurate.

    3 A conclusione del detto procedimento, il 23 aprile 1986, la Commissione adottava la citata decisione, il cui dispositivo prevedeva quanto segue:

    «Articolo 1

    [Le imprese] (...) Hercules Chemical NV (...), hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE, partecipando:

    - (...)

    - nel caso di Hercules, Linz, Saga e Solvay dal novembre 1977 fino ad almeno novembre 1983 (...),

    ad un accordo e pratica concordata concluso alla metà del 1977, in base al quale i produttori fornitori di polipropilene nel territorio della CEE:

    a) si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall'inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;

    b) stabilivano periodicamente prezzi-obiettivo (o minimi) per la vendita del prodotto in oggetto in ciascuno Stato membro della CEE;

    c) concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l'attuazione di tali prezzi-obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d'informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l'organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di "direzione contabile" volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;

    d) aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;

    e) si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una "quota" di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l'intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981, 1982).

    (...)

    Articolo 3

    Per l'infrazione di cui all'articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:

    (...)

    v) Hercules Chemicals NV, ammenda di 2 750 000 ECU, o 120 569 620 BEF (...)».

    4 Quattordici delle quindici società destinatarie della decisione, tra le quali l'odierna ricorrente, proponevano ricorso chiedendone l'annullamento. Nel corso dell'udienza tenutasi dinanzi al Tribunale dal 10 al 15 dicembre 1990, esse illustravano le proprie difese e rispondevano ai quesiti del giudice. Con sentenza 17 dicembre 1991 il Tribunale, dopo aver sentito l'avvocato generale, respingeva il ricorso.

    5 La Hercules ha proposto impugnazione avverso questa sentenza di rigetto. Essa chiede alla Corte di adottare i provvedimenti necessari per accertare se la Commissione, nell'emanare la decisione Polipropilene abbia seguito la procedura corretta, nonché di annullare la suddetta decisione della Commissione per violazione di forme sostanziali della procedura. In subordine, chiede di annullare la sentenza e di abolire o ridurre l'ammenda irrogata, infine di condannare la controparte alle spese.

    La Commissione chiede alla Corte di respingere l'impugnazione e di condannare la ricorrente alle spese.

    A sostegno della Hercules ha chiesto di intervenire nel procedimento la società DSM NV. L'istanza d'intervento è stata dichiarata irricevibile dalla Corte con ordinanza 30 settembre 1992.

    II - La ricevibilità del ricorso

    6 Come giustamente sottolineato dalla Commissione, alcuni capi della domanda della ricorrente non sono ricevibili in sede di impugnazione.

    7 Innanzi tutto è irricevibile il motivo secondo cui la Corte investita del ricorso dovrebbe disporre misure istruttorie atte a stabilire se la decisione della Commissione impugnata di fronte al Tribunale di primo grado contenga vizi procedurali. L'adozione di tali misure eccede i poteri della Corte investita del ricorso e, più in generale, l'ambito di controllo in sede di impugnazione (4).

    8 Inoltre il modo con cui gli altri motivi sono stati formulati pone anch'esso dei problemi. La ricorrente sembra chiedere alla Corte in primo luogo l'annullamento della decisione Polipropilene adottata dalla Commissione e in subordine l'annullamento della sentenza del Tribunale. Ne consegue che l'ordine col quale tali motivi sono stati formulati nell'atto di impugnazione è sbagliato. La Corte di giustizia in sede di impugnazione può solo svolgere un controllo sulla legittimità delle pronunce del Tribunale (5). Solamente nel caso in cui ritenga l'impugnazione fondata la Corte può, annullando la decisione del Tribunale e qualora lo stato degli atti lo consenta, statuire definitivamente sulla controversia, a norma dell'art. 54 dello Statuto CEE della Corte di giustizia. Di conseguenza, secondo una corretta interpretazione del suo atto di impugnazione, la Hercules chiede in primo luogo l'annullamento della sentenza del Tribunale che la riguarda, e successivamente, in caso di accoglimento del primo motivo, l'annullamento della decisione Polipropilene adottata dalla Commissione (6).

    III - Sul ricorso

    A - L'addotta violazione del diritto alla difesa

    9 La ricorrente ha sostenuto in primo grado che la Commissione, rifiutandosi di comunicarle, prima ancora che fosse adottata la decisione Polipropilene, le risposte fornite dagli altri produttori di polipropilene sottoposti ad indagine alle accuse di aver violato le regole di concorrenza, ha misconosciuto il diritto alla difesa attribuitole dal diritto comunitario. In particolare la Hercules sostiene che era suo diritto essere informata degli argomenti addotti dagli altri produttori in risposta alle comunicazioni degli addebiti formulate dalla Commissione, addebiti secondo cui questi produttori avevano partecipato insieme ad attività incompatibili con l'art. 85 del Trattato. Il fatto di non essere stata informata al riguardo costituisce, secondo la Hercules, una violazione del suo diritto alla difesa. Tale omissione non poteva, una volta adottata la decisione contestata, essere sanata neanche mediante la produzione dei documenti rilevanti nel corso del procedimento di fronte al Tribunale.

    10 Nel punto 56 della sentenza impugnata il Tribunale, riguardo al motivo avanzato dalla Hercules, sostiene quanto segue: «Per quanto riguarda il diniego della Commissione di dare accesso alla ricorrente alle risposte fornite dagli altri produttori alle comunicazioni degli addebiti, il Tribunale ritiene che non sia necessario valutare se detto diniego rappresenti una violazione dei diritti della difesa. Infatti, un simile esame sarebbe necessario solo se per il procedimento amministrativo esistesse la possibilità, in mancanza di tale diniego, di giungere ad un risultato diverso (sentenza della Corte 10 luglio 1980, Distillers Company/Commissione, causa 30/78, Racc. pag. 2229, punto 27, e sentenza del Tribunale 27 novembre 1990, Kobor/Commissione, causa T-7/90, Racc. pag. II-721, punto 30). Orbene è giocoforza constatare che, nella fattispecie, non ricorre tale ipotesi. Infatti, in seguito alla riunione delle cause ai fini della fase orale dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha avuto acceso alle risposte delle altre imprese alle comunicazioni degli addebiti ed essa non ha tratto da ciò nessun elemento in suo favore, di cui avrebbe potuto avvalersi in sede di fase orale. E' consentito dedurne che dette risposte non contenevano nessun elemento in suo favore e che pertanto il fatto che la ricorrente non abbia potuto avervi accesso nel corso della procedura amministrativa non può aver influito sul risultato cui è pervenuta la decisione».

    11 Il primo motivo di impugnazione prodotto dalla Hercules è diretto proprio contro questa posizione assunta dal Tribunale al citato punto 56. In primo luogo, la ricorrente sottolinea come il suo caso non sia analogo ai casi Distillers Company e Kobor, a cui il Tribunale si riferisce. Nella causa Distillers Company la Corte ha affermato che, nonostante le violazioni di procedura commesse dalla Commissione, il contenuto della decisione contestata sarebbe rimasto esattamente lo stesso poiché l'impresa interessata si era preclusa, attraverso un errore procedurale da essa stessa commesso, il diritto di far valere quanto poteva essere dedotto dalle violazioni commesse dalla Commissione. Nella causa Kobor il vizio procedurale accertato non fu ritenuto tale da pregiudicare in alcuna maniera il diritto del ricorrente di sottoporre all'attenzione della Commissione i propri motivi ed argomenti. La differenza specifica esistente tra i casi precedenti e quello in esame consiste, secondo la ricorrente, nel fatto che, mentre nei primi non era stato accertato, nell'ambito della procedura amministrativa, alcun pregiudizio al relativo diritto alla difesa, nel secondo l'impresa di cui trattasi si è trovata, a causa del diniego della Commissione di notificare talune informazioni rilevanti, nell'impossibilità di poter essere difesa nella migliore maniera durante la procedura amministrativa. In questo modo il Tribunale di primo grado garantisce, secondo la Hercules, il diritto alla difesa solamente alle parti che hanno dimostrato la loro innocenza, ignorando con ciò la natura assoluta di uno dei principi generali del diritto comunitario, ossia la tutela del diritto alla difesa (7). La ricorrente sostiene che la violazione di tale diritto non può essere sanata mediante la produzione dell'informazione illegittimamente negata in una fase successiva del procedimento, oppure ignorata sulla base del fatto che l'informazione fornita non avrebbe cambiato il risultato del procedimento amministrativo.

    12 La Commissione si dichiara d'accordo con quanto sostenuto dal Tribunale riguardo all'inutilità di esaminare la legittimità del diniego di produrre le informazioni cui la Hercules fa riferimento, poiché il risultato finale del procedimento amministrativo non sarebbe stato comunque differente neppure nel caso in cui tali informazioni fossero state fornite. Secondo la Commissione questa soluzione è in linea con la costante giurisprudenza della Corte secondo cui allorché un vizio procedurale non compromette, in un modo o nell'altro, il contenuto di una decisione di un'istituzione comunitaria, tale vizio non può essere addotto di fronte alla Corte a sostegno della domanda di annullamento di tale decisione. La convenuta sottolinea che questa concezione accolta nelle sentenze Distillers Company e Kobor, è la più adeguata poiché evita la perdita di tempo e di denaro che deriverebbe dall'annullamento di atti che, quanto al loro contenuto, sono perfettamente corretti e legittimi. In realtà, secondo la Commissione, il Tribunale di primo grado non priva l'accusato del suo diritto alla difesa, quanto evita piuttosto che dagli asseriti vizi procedurali si traggano conseguenze di gravità sproporzionata. La convenuta sottolinea in subordine che il diritto alla difesa della ricorrente non era stato comunque violato in quanto la Hercules non aveva diritto a chiedere l'accesso alle risposte fornite dagli altri produttori di polipropilene alle comunicazioni degli addebiti ad essi mossi dalla Commissione.

    13 Con questo motivo di impugnazione la ricorrente solleva l'importante questione della tutela del diritto alla difesa di cui a norma del diritto comunitario i singoli sono titolari nell'ambito della procedura amministrativa e la questione degli effetti giuridici della violazione di tali diritti. Nel caso in esame il punto centrale non è la misura in cui fosse o meno fondata la domanda della Hercules di avere accesso ad una serie di indizi, cioè se essa fosse basata sul diritto alla difesa previsto dall'ordinamento giuridico comunitario per le imprese contro le quali è stato iniziato un procedimento a norma del regolamento n. 17 (8). Ciò che deve essere preso in esame nel procedimento di impugnazione è la correttezza del ragionamento seguito dal Tribunale di primo grado, secondo cui è inutile esaminare se il rifiuto di comunicare le risposte fornite dagli altri produttori alle comunicazioni degli addebiti costituisca una violazione del diritto della parte interessata poiché, anche in mancanza di tale rifiuto, il procedimento amministrativo avrebbe portato allo stesso risultato. Tale criterio interpretativo, in linea con l'attuale giurisprudenza della Corte (9), sembra, a prima vista, relativizzare la natura assoluta del diritto alla difesa. In altri termini, l'accertamento di un'avvenuta violazione di questo diritto non rende automaticamente viziata la procedura amministrativa e neppure comporta un annullamento dell'atto adottato al termine di tale procedura.

    14 Una soluzione del genere sarebbe inconcepibile in un procedimento penale. E' logico che, nei casi in cui un procedimento che si conclude con una sanzione comporti la privazione della libertà personale, le regole procedurali poste a garanzia della persona devono essere interpretate ed applicate nel modo più rigoroso possibile. Si potrebbe incontestabilmente sostenere che in diritto penale occorre tutelare tanto la forma quanto la sostanza del diritto alla difesa. Nonostante le rilevanti somiglianze esistenti tra il procedimento penale e il corrispondente procedimento amministrativo (diretto all'irrogazione di sanzioni) nel quale farei rientrare il procedimento disciplinato dal regolamento n. 17, l'esigenza di tutela dell'accusato non è ugualmente imperativa in entrambi i casi. Allorché, quindi, una sanzione amministrativa è stata irrogata senza l'esatta osservanza delle forme richieste dal diritto alla difesa dell'accusato, ma anche senza che vi sia stata una violazione della sostanza di tale diritto, ritengo che, a differenza che in sede penale, i procedimenti amministrativi del tipo in esame non possano essere considerati in definitiva viziati. L'interpretazione da me suggerita del diritto alla difesa, nonostante le mie riserve riguardo ai rischi che essa comporta, sembrerebbe conciliare, nei limiti del possibile, l'esigenza di tutela della parte interessata con quella di efficacia della procedura amministrativa.

    15 Ne consegue che è decisivo esaminare ogni volta se sia stata violata la sostanza del diritto alla difesa dell'impresa oggetto del procedimento previsto dal regolamento n. 17. Questa è anche la concezione accolta dal Tribunale nella presente causa quale può dedursi dalla interpretazione della sentenza impugnata, a mio avviso più corretta. In base a tale interpretazione, perché potesse sussistere una violazione sostanziale del diritto alla difesa della Hercules, sarebbe stato necessario che tale impresa, a seguito della condotta della Commissione, fosse stata privata della facoltà di produrre, sin dalla fase amministrativa del procedimento sanzionatorio a norma del regolamento n. 17, ulteriori elementi di fatto o argomentazioni di diritto atti a dare al procedimento un diverso risultato, più favorevole alla parte interessata. Ne consegue che la Hercules non può addurre la violazione del suo diritto alla difesa dal momento che, anche dopo aver ottenuto le informazioni richieste, non è stata in grado di trarre alcun argomento nuovo o complementare atto a confutare gli addebiti mossi dalla Commissione nei suoi confronti e, indirettamente, la legittimità della sanzione inflitta. Ritengo quindi che il Tribunale abbia agito correttamente traendo da tale considerazione la conclusione che la società ricorrente non era stata svantaggiata a causa del diniego della Commissione di produrre, durante la fase della procedura amministrativa, taluni documenti di cui era in possesso. Tale motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto.

    B - Sull'obbligo di emettere contemporaneamente le sentenze relative ad un'«infrazione unica»

    16 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il suo diritto alla difesa per il fatto di non aver emesso contemporaneamente tutte le sentenze relative ai ricorsi proposti contro la decisione Polipropilene della Commissione. Poiché si è ammesso che la Hercules aveva partecipato insieme alle altre imprese di polipropilene ad un'«infrazione unica», tutte le sentenze relative a tale infrazione avrebbero dovuto, secondo la ricorrente, essere emesse alla stessa data. Sarebbe altrimenti possibile che le questioni di fatto e di diritto alla base della sentenza emessa nel ricorso proposto dalla Hercules possano essere rimesse in discussione nelle sentenze relative agli altri ricorsi intentati contro la stessa decisione. I partecipanti alla stessa «infrazione unica» potrebbero, in questo caso, subire un trattamento giuridico differenziato a seconda della data nella quale è stata emessa la rispettiva sentenza. La ricorrente sostiene che l'ordinamento giuridico comunitario non consente di applicare un diverso trattamento giuridico ad imprese che hanno agito allo stesso modo.

    17 Senza che sia necessario confutare ad uno ad uno gli argomenti della ricorrente, rileverò innanzitutto che, in base ai principi generali del diritto processuale comunitario, il giudice gestisce autonomamente il procedimento e gode di piena libertà riguardo alla scelta del momento in cui emettere le sentenze. Non si può del resto dedurre da un altro principio procedurale, per esempio dal principio della corretta amministrazione della giustizia, o dal diritto alla tutela giurisdizionale dei soggetti del diritto comunitario, un obbligo del Tribunale di statuire alla stessa data in tutte le cause connesse, neppure quando la fase orale sia svolta alla stessa data. La pronuncia simultanea delle sentenze in esame costituisce una facoltà degli organi giurisdizionali comunitari, non un loro obbligo. Ne consegue che la scelta del Tribunale di non pronunciarsi contemporaneamente su tutti i ricorsi proposti contro la decisione Polipropilene non è in contrasto col diritto comunitario ed è giuridicamente ineccepibile. Di conseguenza il secondo motivo di impugnazione della Hercules deve essere respinto.

    C - Sulla contraddizione tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata

    18 Col suo terzo motivo di impugnazione la Hercules fa valere che il Tribunale ha commesso un errore affermando che essa ha partecipato a pratiche concordate relative alla fissazione di volumi di vendita prestabiliti per gli anni 1981 e 1982. A tal proposito sottolinea che la conclusione cui giunge il Tribunale secondo cui la Hercules ha partecipato a «(...) controllo, nel corso delle riunioni periodiche, sull'attuazione di un sistema di limitazione delle vendite mensili» (punto 222 della sentenza impugnata) è in contrasto con la risultanza secondo cui la Hercules «(...) non aveva fornito i dati relativi ai suoi volumi di vendita (...)» (punto 207). Secondo la Hercules il Tribunale si è basato sull'erroneo rilievo che «(...) essa (la Hercules) ha avuto assegnata una quota, calcolata in base ai dati a disposizione tramite il sistema Fides, senza che ciò suscitasse la sua opposizione» (punto 230), mentre la Commissione stessa aveva riconosciuto che non era possibile calcolare la produzione o il fatturato della Hercules sulla base dei dati Fides.

    19 La Commissione nella sua comparsa di risposta sostiene che la ricorrente in questo modo cerca di dedurre un motivo di impugnazione, avente ad oggetto un accertamento di fatto del Tribunale, che è irricevibile. Sottolinea inoltre che il riferimento al sistema Fides nella sentenza impugnata non è incompatibile con il fatto che gli altri produttori di polipropilene non potessero, conoscere il volume di vendita della ricorrente soltanto in base ai dati di tale sistema.

    20 La ricorrente adduce con tale motivo che vi è una contraddizione tra i fatti accertati dal Tribunale e le conclusioni giuridiche che esso ne trae. In realtà la ricorrente nega l'esattezza dell'accertamento del Tribunale, secondo cui la produzione della Hercules era soggetta a quote fissate in base ai dati ottenuti col sistema Fides. In altri termini la ricorrente contesta i fatti della presente causa, come accertati dal giudice del merito; in quanto tale il motivo in esame è irricevibile in sede di impugnazione.

    D - Sul mancato riferimento da parte del Tribunale alla giurisprudenza Orkem

    21 Secondo la ricorrente la decisione Polipropilene contiene accertamenti di fatto che a loro volta si fondano su elementi di fatto ottenuti dalla Commissione in violazione del suo diritto alla difesa. La ricorrente ricorda in particolare la lettera 16 novembre 1983 con la quale la Commissione le aveva chiesto di rispondere a tutta una serie di quesiti formulati in modo tale da obbligare la Hercules a riconoscere indirettamente la sua colpevolezza. Tuttavia, in base al principio contenuto nella sentenza Orkem (10) - come interpretata dalla ricorrente - la Hercules non era tenuta a testimoniare contro se stessa e di conseguenza aveva il diritto di non rispondere ai quesiti della Commissione. Ne consegue secondo la ricorrente che le prove così utilizzate dalla Commissione sono state ottenute illegittimamente in violazione del diritto alla difesa. La Hercules sostiene quindi col suo quarto motivo di impugnazione che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel non punire tale violazione e che dunque la sentenza dovrebbe essere annullata.

    22 La Commissione eccepisce l'irricevibilità di tale motivo. Al riguardo sottolinea che la questione di stabilire in quale misura la Hercules avesse o meno la facoltà di non rispondere ai quesiti della Commissione non era stata sollevata dalla ricorrente in primo grado bensì presentata per la prima volta in sede di impugnazione e per questa ragione deve essere dichiarata irricevibile.

    23 Tale motivo di impugnazione si richiama al principio di diritto comunitario applicato per la prima volta nella sentenza della Corte Orkem e secondo il quale «la Commissione non può pertanto imporre all'impresa l'obbligo di fornire risposte attraverso le quali questa sarebbe indotta ad ammettere l'esistenza della trasgressione, che deve invece essere provata dalla Commissione» (11).

    24 Ritengo però che nella causa in esame la Corte non possa esaminare tale questione di diritto nel merito. Affinché il giudice di secondo grado possa pronunciarsi su un motivo di impugnazione relativo ad un'asserita violazione di una norma di diritto da parte del giudice di merito, concernente in particolare la mancata applicazione da parte di quest'ultimo di una norma giuridica, è necessario prima di tutto che i fatti sui quali la ricorrente basa tale violazione (12) risultino pienamente dal contenuto della sentenza impugnata. Se tali fatti non figurano nella sentenza impugnata questa potrebbe essere annullata solamente nel caso in cui la ricorrente avesse prodotto, di fronte al giudice del merito un motivo di fatto e qualora il Tribunale ne avesse omesso l'esame.

    25 Per quanto riguarda la causa in esame bisogna anzitutto sottolineare che dai punti 5 e 6 della sentenza impugnata emergono soltanto i seguenti elementi: a seguito di accertamenti simultanei presso imprese produttrici di polipropilene, la Commissione indirizzava a talune di esse fra cui la Hercules, richieste di informazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17. Gli indizi raccolti nel corso di tali accertamenti e a seguito delle richieste di informazioni inducevano la Commissione a ritenere che i produttori interessati avessero commesso varie violazioni dell'art. 85 del Trattato. In nessuna parte della sentenza impugnata troviamo un riferimento al contenuto o alla formulazione dei quesiti posti dalla Commissione alla Hercules con la sua richiesta di informazioni; La Hercules non è legittimata ad esporre nella sua impugnazione l'esatto contenuto dei quesiti e delle risposte date. Pertanto, dal momento che l'esatta natura della richiesta di informazioni non può essere esaminata in sede di impugnazione, non si può giungere ad alcuna conclusione in merito alla questione se tale richiesta obbligasse illegittimamente la Hercules a riconoscere la sua colpevolezza. Dal contenuto della sentenza impugnata non è quindi possibile desumere che il Tribunale abbia omesso di applicare o abbia erroneamente applicato il principio secondo cui un'impresa accusata di violazione delle regole di concorrenza, non può essere obbligata a testimoniare contro se stessa; d'altro canto la ricorrente non sostiene di aver sollevato tale motivo in primo grado e di non aver ricevuto una risposta al riguardo (13).

    E - Sull'ammenda

    26 Secondo la ricorrente il Tribunale di primo grado ha commesso un errore non annullando l'ammenda o, in ogni caso, non riducendone l'entità, nonostante una richiesta espressa in tal senso legittimamente presentata. La Hercules sostiene in particolare che il Tribunale non ha tenuto conto del ruolo secondario da essa svolto, rispetto a quello degli altri produttori di polipropilene, nella violazione dell'art. 85 del Trattato. La ricorrente sostiene inoltre che pur avendo il Tribunale accertato, relativamente all'anno 1983, la sua estraneità al tentativo di attuazione delle iniziative in materia di prezzi e di obiettivi di volumi di vendita, non ha ridotto l'ammenda irrogata. La riduzione dell'ammenda si imponeva inoltre - ad avviso della Hercules - per i seguenti motivi: da un lato, la violazione da parte della Commissione del diritto di difesa della Hercules e, dall'altro, la estraneità di questa ai sistemi delle quote per l'anno 1981.

    27 Secondo la Commissione, il Tribunale ha esaminato, al punto 323 della sentenza oggetto di gravame, il ruolo svolto dalla Hercules nella citata infrazione e ha dichiarato, alla luce di tale ruolo, che l'ammenda inflitta era giustificata. Inoltre, per quanto concerne la questione se la partecipazione della ricorrente alla violazione riguardava anche l'anno 1983, la Commissione rinvia al punto 256 della sentenza come rettificato dall'ordinanza 9 marzo 1992. Risulta da tale rettifica, dice la Commissione, che il Tribunale ha ammesso che la Hercules aveva partecipato anche all'infrazione nel 1983; secondo la Commissione non vi è quindi motivo di ridurre l'ammenda. Infine, la Commissione respinge quanto dedotto dalla ricorrente relativamente alla violazione del diritto alla difesa e alla sua estraneità al sistema di quote per l'anno 1981; essa sostiene quindi che non si deve logicamente ridurre l'ammenda.

    28 Per quanto attiene ai suddetti argomenti, occorre anzitutto osservare che la possibilità di imporre ammende in casi di violazione dell'art. 85, n. 1 del Trattato è prevista espressamente dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Ai sensi di tale disposizione i criteri da prendere in considerazione per determinare l'entità dell'ammenda sono la gravità e la durata dell'infrazione.

    29 Che cos'è che determina però la gravità di un comportamento illecito? A questo riguardo la Corte di giustizia ha affermato che «(...) la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione» (14). In questo contesto il Tribunale ha competenza esclusiva a sindacare il modo con cui la Commissione valuta in ciascun caso la gravità del comportamento illecito. Il giudice dell'impugnazione si limita a sindacare se il Tribunale, nel giudicare il merito della causa, abbia legittimamente tenuto in considerazione tutti gli elementi essenziali emersi nella causa, rilevanti per una valutazione della gravità di un determinato comportamento alla luce dell'art. 85. Il controllo in sede di impugnazione non si estende tuttavia a sindacare il modo con cui il Tribunale ha valutato i detti elementi in ciascuna occasione.

    30 Alla luce di tali considerazioni occorre osservare anzitutto che il Tribunale, nel sindacare l'entità dell'ammenda inflitta alla Hercules, ha preso in considerazione il ruolo da questa svolto nell'infrazione. A tenore del punto 323 della sentenza impugnata «il Tribunale rileva, da un lato, che dal giudizio da esso formulato in merito all'accertamento dell'infrazione discende che la Commissione ha correttamente dimostrato il ruolo svolto dalla ricorrente nell'infrazione e, dall'altro, che la Commissione, nel punto 109 della decisione, ha ricordato di aver tenuto in considerazione detto ruolo nella determinazione dell'importo dell'ammenda». Da tale punto della motivazione si deduce quindi che il Tribunale ha preso in esame il ruolo specifico svolto dalla ricorrente in occasione dell'infrazione come criterio per il calcolo dell'entità dell'ammenda. Di conseguenza quanto sostenuto in contrario dalla ricorrente si basa su una premessa errata e per tale ragione deve essere respinto.

    31 Per quanto concerne la questione se la Hercules avesse cessato il suo comportamento illecito nel 1982 o nel 1983 si deve osservare quanto segue: se, diversamente da quanto affermato nella decisione Polipropilene della Commissione, nella sentenza impugnata si fosse effettivamente ammesso che la Hercules aveva cessato il suo comportamento illecito in esame nel 1982 e non nel 1983, l'ammenda inflitta avrebbe dovuto essere ridotta in proporzione. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale di primo grado ha ritenuto che fosse il 1983 l'anno in cui la Hercules aveva terminato di partecipare al detto comportamento. La copia originale autentica della sentenza impugnata, pubblicata il 17 dicembre 1991 e notificata alla Hercules, si riferiva per errore all'anno 1982. Tuttavia, a norma dell'art. 84, n. 1, del regolamento di procedura, il Tribunale ha rettificato in seguito il testo iniziale della sentenza con ordinanza 9 marzo 1992, nella quale si afferma che la partecipazione della ricorrente all'infrazione è continuata fino al 1983. Di conseguenza, l'asserzione della ricorrente secondo cui l'ammenda inflitta le avrebbe dovuto essere ridotta in conseguenza del fatto che l'infrazione commessa era terminata nel 1982 è basata su una premessa errata (15). Tale motivo di impugnazione deve di conseguenza essere respinto (16).

    32 Per quanto riguarda gli ultimi due motivi della ricorrente mi limiterò a segnalare che non si devono esaminare nell'ambito del motivo d'impugnazione in esame, poiché essi presuppongono l'accoglimento degli altri due motivi di impugnazione, motivi che, a seguito di quanto sopra rilevato (17), devono essere disattesi.

    IV - Conclusione

    33 Alla luce delle precedenti considerazioni suggerisco che la Corte:

    1) respinga interamente il ricorso presentato dalla SA Hercules NV;

    2) condanni la ricorrente alle spese.

    (1) - Causa T-7/89, Hercules/Commissione (Racc. pag. II-1711).

    (2) - IV/31.149-Polipropilene (GU L 230, pag. 1).

    (3) - GU 1962, n. 13, pag. 204.

    (4) - Per un esame più ampio di tale questione v. paragrafi 26 e 27 delle mie conclusioni nell'analoga causa C-199/92 P, Hüls/Commissione, recanti data odierna.

    (5) - V. gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Corte di giustizia.

    (6) - In sintonia con ciò che ritengo essere un punto di vista più corretto del problema, in genere conforme alle tradizioni giuridiche nazionali, l'art. 113, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, secondo cui «le conclusioni dell'atto di impugnazione debbono avere per oggetto: - l'annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale; - l'accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione», non significa che la ricorrente può chiedere separatamente l'annullamento della decisione impugnata o riproporre le conclusioni presentate in primo grado. Da tali norme in combinato disposto con gli artt. 49-54 dello Statuto della Corte risulta che la ricorrente deve necessariamente proporre il suo ricorso contro la sentenza di primo grado e che l'accoglimento dei motivi relativi al merito della causa dipende dall'annullamento di tale sentenza.

    (7) - La ricorrente si riferisce alle sentenze della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione (Racc. pag. 3461), e 12 febbraio 1992, cause riunite C-48/90 e C-66/90, Paesi Bassi e a./Commissione (Racc. pag. I-565).

    (8) - Non esaminerò quindi gli argomenti della Commissione secondo cui la Hercules non era comunque titolare di un diritto di accesso alle informazioni richieste. Tale punto richiederebbe un esame solo se il ragionamento seguito dal Tribunale fosse in definitiva ritenuto errato.

    (9) - V. le citate sentenze Distillers Company e Kobor, citate al paragrafo 10.

    (10) - Sentenza 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/Commissione (Racc. pag. 3283).

    (11) - Punto 35 della sentenza Orkem, citata alla nota 10.

    (12) - Cioè i fatti necessari per formulare la premessa minore della motivazione.

    (13) - In ogni caso, la Hercules avendo accettato di rispondere alla richiesta di informazioni, non ha diritto di esigere che la Commissione non prenda in considerazione il contenuto delle sue risposte.

    (14) - V. ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 SPO e a./Commissione (Racc. pag. I-1611, punto 54). V. anche sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 45/69, Boehringer Mannheim/Commissione (Racc. pag. 769); 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française/Commissione (Racc. pag. 1825, punto 120), e 8 novembre 1983, cause riunite da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ/Commissione (Racc. pag. 3369, punto 52).

    (15) - Per essere precisi non si tratta di una lettura errata del testo della sentenza di primo grado, ma di una lettura corretta di un testo errato di tale sentenza, vizio il quale comporta comunque le stesse conseguenze giuridiche.

    (16) - Deve essere osservato che non c'è alcun legame tra la questione dell'osservanza dei diritti alla difesa e quella dell'ammenda. La violazione dei diritti della difesa comporta l'impossibilità di far riferimento agli elementi illegittimamente ottenuti dalla Commissione e il conseguente annullamento della decisione che si basa su tali elementi, cosicché la questione dell'imposizione dell'ammenda non si pone ulteriormente.

    (17) - V. i paragrafi 9-15 e 18-20.

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