Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61992CC0045

    Conclusioni dell'avvocato generale Gulmann del 16 febbraio 1993.
    Vito Canio Lepore e Nicolantonio Scamuffa contro Office national des pensions (ONP).
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail di Bruxelles - Belgio.
    Previdenza sociale - Calcolo della pensione di vecchiaia.
    Cause riunite C-45/92 e C-46/92.

    Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-06497

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:60

    CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

    CLAUS GULMANN

    presentate il 16 febbraio 1993 ( *1 )

    Signor Presidente,

    Signori Giudici,

    1. 

    La normativa belga relativa alle pensioni di vecchiaia fa dipendere l'importo della pensione dalla durata dei periodi duranti i quali l'interessato ha svolto la sua attività lavorativa in Belgio. Il fatto di avere svolto tale attività in Belgio durante 45 anni dà diritto alla pensione di vecchiaia all'aliquota massima. Per il calcolo della durata del periodo di attività lavorativa la normativa belga prevede la possibilità di equiparare a periodi di occupazione i periodi durante i quali il lavoratore subordinato è stato incapace di lavorare perché affetto da invalidità. La possibilità di equiparazione presuppone tuttavia che l'interessato avesse lo status di lavoratore subordinato in Belgio allorché ha interrotto la sua attività lavorativa.

    Nelle presenti cause il Tribunal du travail di Bruxelles ha chiesto alla Corte di interpretare talune disposizioni del regolamento del Consiglio relativo al coordinamento dei regimi di previdenza sociale degli Stati membri ( 1 ), al fine principale di accertare in quale misura siffatta condizione sia compatibile con il diritto comunitario.

    Esposizione sommaria degli antefatti delle cause principali

    2.

    I ricorrenti nelle cause principali (in prosieguo: i «signori Lepore e Scamuffa») sono cittadini italiani che hanno svolto la loro attività lavorativa in Belgio rispettivamente dal 1951 al 1954 e dal 1951 al 1959. Il signor Lepore ha inoltre lavorato in Italia, in Lussemburgo e in Germania, mentre il signor Scamuffa ha lavorato solo in Italia, oltre che in Belgio.

    Il signor Lepore è divenuto incapace di lavorare, a seguito d'invalidità, nel 1986, quando prestava la sua attività lavorativa nel Lussemburgo. Egli riceve, a decorrere da quella data, prestazioni d'invalidità in virtù delle legislazioni lussemburghese e tedesca, prestazioni che, dopo il compimento dei 65 anni di età, gli sono corrisposte come prestazioni di vecchiaia, senza essere state oggetto di una nuova operazione di calcolo. L'interessato riceve inoltre, dopo il compimento dei 60 anni di età, una pensione di vecchiaia ai sensi della normativa italiana. Infine, a decorrere dal 1987, gli viene corrisposta una pensione d'invalidità belga pro rata, che è stata trasformata in pensione di vecchiaia nel 1990.

    Il signor Scamuffa è divenuto incapace di lavorare, a seguito d'invalidità, nel 1978, quando svolgeva la sua attività lavorativa in Italia. Egli riceve da allora una pensione d'invalidità in virtù della normativa italiana, prestazione che, conformemente a tale normativa, continua ad essergli versata come pensione d'invalidità, malgrado il fatto che egli abbia raggiunto l'età legale della pensione. A decorrere dal dicembre 1980 l'interessato gode di una pensione d'invalidità belga pro rata che è stata trasformata in pensione di vecchiaia nel 1990.

    Secondo la normativa belga, il diritto alla pensione d'invalidità cessa al compimento dei 65 anni di età e occorre, a quel momento, richiedere la concessione di una pensione di vecchiaia, che verrà calcolata in base a criteri distinti da quelli che servono a determinare la pensione d'invalidità.

    Nel liquidare le pensioni di vecchiaia dei signori Lepore e Scamuffa, l'Office national des pensions (in prosieguo: l'«ONP») si è rifiutato di prendere in considerazione i periodi durante i quali gli interessati avevano ricevuto prestazioni d'invalidità belghe, adducendo come motivo del suo rifiuto il fatto che le condizioni richieste per l'equiparazione di detti periodi a periodi di attività lavorativa non erano soddisfatte. E su questo rifiuto che vertono le cause principali.

    La normativa belga e la sua interpretazione da parte dell'ONP

    3.

    Le condizioni alle quali la normativa belga subordina l'equiparazione di periodi d'incapacità di lavoro a periodi di attività lavorativa sono, da un lato, che l'interessato abbia goduto di indennità in virtù della normativa belga relativa all'assicurazione malattiainvalidità e, dall'altro, che uno almeno dei due requisiti alternativi seguenti sia soddisfatto, e cioè o che l'interessato sia soggetto al regime belga di previdenza sociale dei lavoratori subordinati, o che egli abbia avuto la qualità di lavoratore subordinato allorché ha interrotto la sua attività lavorativa; in questo secondo caso, il grado d'incapacità di lavoro dev'essere pari almeno al 66% ( 2 ).

    L'ONP interpreta la condizione secondo cui l'interessato deve avere lo status di lavoratore subordinato nel momento in cui interrompe la sua attività lavorativa nel senso che egli debba, in quel momento, essere lavoratore subordinato in Belgio ( 3 ). Se detta condizione è soddisfatta, il periodo d'invalidità è interamente equiparato ad un periodo di attività lavorativa, qualunque sia stata la sua durata e per quanto breve possa essere stato il periodo di lavoro effettivo in Belgio.

    Alla luce di tale interpretazione, l'ONP si è rifiutato di equiparare a periodi di attività lavorativa i periodi d'invalidità sopra indicati, obiettando che, nel momento in cui hanno cessato di lavorare per motivi d'invalidità, i signori Lepore e Scamuffa non erano più lavoratori subordinati in Belgio, ma erano tali, rispettivamente, in Lussemburgo e in Italia.

    La prima questione

    4.

    Il principale problema da risolvere nel presente caso è se sia lecito, secondo il diritto comunitario, esigere, per l'equiparazione di periodi d'invalidità a periodi di attività lavorativa ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia, che l'interessato svolgesse un'attività subordinata in Belgio al momento in cui è divenuto incapace di lavorare ( 4 ).

    5.

    Tanto la Commissione che i ricorrenti nelle cause principali ritengono che tale interpretazione sia incompatibile con il diritto comunitario. A loro parere, le autorità belghe hanno l'obbligo di equiparare l'attività subordinata svolta in altri Stati membri al momento di cui trattasi ad un'attività lavorativa svolta in Belgio.

    6.

    Se accolto, questo punto di vista avrà conseguenze importanti sul piano pratico. Ne deriverà ad esempio che un lavoratore subordinato il quale abbia lavorato 1 anno in Belgio e, indi, 19 anni in un altro Stato membro, in cui è dichiarato invalido e nel cui territorio ha continuato a risiedere durante i successivi 29 anni, sempre in stato d'invalidità, fino al giorno in cui ha maturato il diritto ad una pensione di vecchiaia, all'età di 65 anni, avrà diritto ad una pensione di vecchiaia belga corrispondente ad un periodo di assicurazione di 30 anni. Anche se i signori Lepore e Scamuffa non si trovano in una situazione estrema di questo genere, va comunque rilevato che essi hanno con il Belgio un rapporto che si limita a pochi anni di attività — 4 e 9 anni, rispettivamente, che, beninteso, bastano da soli per l'acquisizione di un diritto ad una pensione belga proporzionale — mentre hanno lavorato e hanno risieduto fuori dal Belgio durante tutti gli altri anni di cui bisogna tenere conto.

    7.

    Con la prima questione pregiudiziale, il Tribunal du travail di Bruxelles intende sapere se debba dedursi dall'art. 43, n. 1, o dall'art. 45, n. 1, del regolamento n. 1408/71 che la condizione controversa doveva ritenersi soddisfatta «in considerazione del fatto che l'interessato possedeva comunque [al] momento [considerato] lo status di lavoratore subordinato in uno Stato membro delle Comunità europee».

    8.

    L'art. 43, n. 1, del regolamento n. 1408/71 dispone che la trasformazione delle prestazioni d'invalidità in prestazioni di vecchiaia abbia luogo alle condizioni stabilite dalle legislazioni in base alle quali le prestazioni d'invalidità sono state accordate e conformemente al capitolo 3 del regolamento, ossia alle disposizioni del regolamento relative alla «vecchiaia e morte (pensioni)».

    Il giudice di rinvio precisa nell'ordinanza di rinvio che i signori Lepore e Scamuffa avevano diritto alle prestazioni d'invalidità belghe grazie alla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti nei diversi Stati membri e che l'importo effettivo della prestazione era stato calcolato proporzionalmente alla durata dei periodi compiuti in Belgio. Ciò posto, il giudice di rinvio si domanda se possa dedursi dall'art. 43 che gli stessi principi di totalizzazione in base ai quali sono state accordate le prestazioni d'invalidità valgano per la concessione della pensione di vecchiaia.

    Ritengo che una soluzione in senso affermativo debba essere respinta alla luce della lettera stessa dell'art. 43, dove è indicato espressamente che le prestazioni di vecchiaia sostituiscono quelle d'invalidità «nelle condizioni stabilite dalla legislazione o dalle legislazioni in base alla quale o alle quali sono state accordate (...)».

    L'art. 45, n. 1, contenuto nel capitolo relativo alla vecchiaia e alla morte, dispone che:

    «L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica».

    Il giudice di rinvio precisa in modo esplicito che la normativa belga non subordina l'acquisizione del diritto a pensione ad un periodo minimo di attività lavorativa. Egli è quindi consapevole del fatto che l'art. 45 non è direttamente applicabile, ma ritiene necessario chiedersi se la condizione in questione non sia un presupposto ai sensi dell'art. 45, con la conseguenza che, nel presente caso, il periodo controverso dovrebbe, grazie al principio della totalizzazione applicato per analogia, essere equiparato nel regime belga di pensione di vecchiaia.

    A mio avviso, l'argomento della Commissione secondo cui l'art. 45, n. 1, non è applicabile né direttamente né per analogia al presente caso va accolto. L'art. 45, n. 1, riguarda la totalizzazione di periodi ai fini dell'acquisizione di diritti, ma, come ho già rilevato, tale totalizzazione non è necessaria per l'acquisto del diritto alla pensione di vecchiaia in Belgio. Si aggiunga a tutto questo che l'art. 45, n. 1, riguarda la totalizzazione di periodi, mentre il problema che si pone nella presente fattispecie è se un determinato periodo di lavoro subordinato compiuto in un altro Stato membro sia equiparabile ad un uguale periodo di lavoro compiuto in Belgio.

    9.

    Ciò non toglie che sia legittimo chiedersi, come ha osservato la Commissione, se per la soluzione della questione si debbano considerare altre disposizioni di diritto comunitario.

    Il problema della misura in cui periodi d'invalidità sono equiparabili a periodi di attività è un problema inerente al calcolo dell'importo della pensione di vecchiaia di cui trattasi, per cui occorre concentrare la nostra analisi sull'art. 46 del regolamento n. 1408/71, riguardante la liquidazione delle prestazioni, il n. 1 di detto articolo, prima frase, dispone che l'istituzione competente determina

    «(...) secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, l'importo della prestazione corrispondente alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza da prendere in considerazione in base a detta legislazione».

    10.

    L'art. 46, n. 1, non definisce il termine «periodi di assicurazione». La definizione di tale termine è contenuta nell'art. 1, lett. r), del regolamento, secondo il quale, agli effetti del regolamento,

    «il termine “periodi di assicurazione” designa i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione».

    Nella sua giurisprudenza la Corte ha affermato che, per determinare cosa debba intendersi per periodi equiparati occorre rifarsi esclusivamente ai principi contenuti nella normativa nazionale, purché tale normativa non sia incompatibile con le disposizioni degli artt. 48-51 del Trattato ( 5 ).

    11.

    Prima di approfondire l'esame degli artt. 48-51 del Trattato, può essere utile fare alcune osservazioni in merito alla relazione esistente fra una condizione come quella di cui trattasi e il sistema del regolamento n. 1408/71.

    Il diritto comunitario non prevede l'obbligo di equiparare, per il calcolo della pensione di vecchiaia, i periodi compiuti in altri Stati membri a periodi di occupazione compiuti nello Stato membro nel quale è domandata la pensione. Il sistema istituito dal regolamento prevede quindi in modo chiaro che, per il calcolo dell'importo delle prestazioni, i periodi di assicurazione creano diritti nello Stato membro sotto la cui normativa sono stati compiuti. Nella sentenza 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Rönfeldt, la Corte ha dichiarato che:

    «Di conseguenza, il regolamento n. 1408/71, già ricordato, non stabilisce che i periodi contributivi maturati in uno o più Stati membri diversi debbano venire sommati, per aumentare l'importo della pensione, ai periodi contributivi maturati nello Stato membro nel quale la pensione viene richiesta. È quindi solo per far sorgere la spettanza di pensione che i periodi assicurativi maturati in vari Stati membri vengono cumulati» ( 6 ).

    Come ho già detto, si evince dall'art. 1, lett. r), del regolamento n. 1408/71 che la nozione di periodi di assicurazione include sia i periodi di occupazione che i periodi ad essi equiparati. Fa d'uopo inoltre rilevare al riguardo che il luogo in cui il lavoratore è stato occupato da ultimo può essere decisivo per determinare quale sia la normativa in virtù della quale deve ritenersi compiuto un periodo che, in sé stesso considerato, non è un periodo di occupazione ( 7 ).

    I signori Lepore e Scamuffa sono stati occupati da ultimo, rispettivamente, nel Lussemburgo e in Italia e, come emerge dal fascicolo di causa, continuano a risiedere in tali Stati membri. Non v'è quindi dubbio che essi sono stati soggetti alle normative lussemburghese e italiana durante i periodi d'invalidità considerati.

    12.

    Si potrebbe quindi affermare che la condizione, posta dal diritto belga, che gli interessati dovessero essere lavoratori subordinati in Belgio allorché è sopravvenuto lo stato d'incapacità risponde all'esigenza che essi fossero soggetti alla normativa belga durante il periodo d'invalidità, o, in altri termini, che il periodo d'invalidità sia stato compiuto sotto la normativa belga.

    13.

    Si potrebbe altresì sostenere

    che i signori Lepore e Scamuffa non perdono diritti già acquisiti o che stavano maturando in Belgio, e

    che, se la loro situazione attuale è diversa da quella in cui si sarebbero trovati ove fossero rimasti in Belgio, ciò è unicamente dovuto al fatto di essere stati occupati da ultimo e di aver dunque compiuto i periodi d'invalidità in questione sotto la normativa di Stati membri nei quali i lavoratori divenuti invalidi ricevono un trattamento diverso, ma non necessariamente meno favorevole, per il calcolo della pensione di vecchiaia, da quello di cui sarebbero stati oggetto in Belgio.

    Come la Corte ha più volte precisato, l'art. 51 del Trattato lascia sussistere le eventuali diversità fra i regimi nazionali di previdenza sociale degli Stati membri e, conseguentemente, fra i diritti riconosciuti a coloro che lavorano in detti Stati. Le diversità sostanziali e di procedura fra i regimi di previdenza sociale degli Stati membri sono quindi fatte salve dall'art. 51 del Trattato ( 8 ).

    14.

    Si aggiunga inoltre che niente nei presenti casi lascia desumere che la condizione controversa non sia applicabile a tutti coloro che ricadono nel suo campo di applicazione in base a criteri obiettivi e indipendentemente dalla loro cittadinanza ( 9 ).

    15.

    Qualora la Corte facesse proprie le considerazioni sopra esposte, sarebbe possibile risolvere, già in base ad esse, la questione pregiudiziale affermando che una condizione come quella controversa non è incompatibile con il diritto comunitario, poiché non è possibile dedurre da tale diritto l'esistenza di un obbligo, per lo Stato membro al quale è richiesta la pensione, di equiparare periodi d'invalidità compiuti sotto la normativa di altri Stati membri a periodi d'invalidità compiuti sotto le sue leggi.

    16.

    Pur essendo fondate, le considerazioni sopra esposte non sono tuttavia conclusive allorché si tratta di periodi d'invalidità che, in forza della normativa di uno Stato membro, sono equiparati a periodi di attività. In numerosi casi riguardanti i regimi di previdenza sociale degli Stati membri, la Corte ha dichiarato

    che, in linea di principio, spetta senz'altro alla «legge di ciascuno Stato membro determinare le condizioni del diritto e dell'obbligo di iscriversi ad un regime di previdenza sociale purché non venga operata a questo proposito una discriminazione tra i cittadini dello Stato ospitante e i cittadini degli altri Stati membri» ( 10 ) ciononostante è apparso necessario in alcuni casi partire dal presupposto

    «(...) che le disposizioni del regolamento n. 1408/71, adottato per l'attuazione dell'art. 51 del Trattato, vanno interpretate alla luce dello scopo di questo articolo, che consiste nel contribuire all'istituzione della libertà di circolazione più completa possibile dei lavoratori migranti, principio che costituisce uno dei fondamenti della Comunità» ( 11 ),

    «(...) che gli artt. 48-51 del Trattato, nonché gli atti comunitari adottati per la loro applicazione, e segnatamente il citato regolamento n. 1408/71, hanno lo scopo di evitare che un lavoratore che, avvalendosi del diritto alla libera circolazione, abbia prestato attività in più di uno Stato membro riceva un trattamento meno favorevole di chi ha compiuto l'intera carriera lavorativa in un solo Stato membro» ( 12 ), e

    «(...) che per quanto, secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 51 del Trattato lasci in vita le differenze tra i regimi previdenziali di ciascuno Stato membro e quindi le disparità nella disciplina delle persone che vi sono occupate (...), è tuttavia pacifico che lo scopo degli artt. 48-51 del Trattato non sarebbe raggiunto se i lavoratori migranti, a seguito dell'esercizio del loro diritto alla libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro; una tale conseguenza potrebbe dissuadere il lavoratore migrante dall'esercitare il diritto alla libera circolazione e costituirebbe pertanto un ostacolo a tale libertà» ( 13 ).

    17.

    Non è difficile immaginare, in proposito, il caso in cui la condizione controversa potrebbe dissuadere il lavoratore, se fosse applicata nei suoi confronti, dal fare uso del diritto di libera circolazione.

    Non è illogico supporre che un lavoratore, occupato in Belgio per diversi anni e che ha forse problemi di salute, non faccia uso della facoltà di libera circolazione riconosciutagli dal Trattato per non perdere diritto all'equiparazione di un eventuale periodo d'invalidità ai fini della pensione di vecchiaia belga.

    La condizione in questione ricollega conseguenze giuridiche importanti — piena equiparazione o non equiparazione di periodi d'invalidità— ad una situazione che può verificarsi soltanto se il lavoratore continua ad esercitare un'attività lavorativa in Belgio fino al momento in cui diventa inabile.

    18.

    Ciò malgrado, non è assolutamente certo che detta condizione sia incompatibile con il diritto comunitario. Non bisogna infatti dimenticare che la tesi dell'incompatibilità di tale condizione con il diritto comunitario implicherebbe che qualsiasi attività svolta in Belgio, per quanto breve sia la sua durata, autorizzi il lavoratore a chiedere, ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia belga, l'equiparazione di periodi d'invalidità, qualunque sia il luogo in cui sono stati effettivamente compiuti.

    19.

    Nelle osservazioni presentate alla Corte, la Commissione ha citato diverse sentenze a sostegno della sua tesi secondo la quale la condizione in esame è contraria al principio della parità di trattamento enunciato all'art. 48 del Trattato e all'art. 3 del regolamento, e secondo la quale il rifiuto di equiparare l'attività lavorativa svolta in altri Stati membri in un determinato momento ad un'attività lavorativa svolta in Belgio costituirebbe una discriminazione contraria al Trattato ( 14 ). Non credo però che tali sentenze corroborino la tesi secondo cui gli artt. 48-51 del Trattato ostano a che le autorità belghe istituiscano e applichino una condizione come quella in esame, così come non credo che esistano altrove, nella giurisprudenza della Corte relativa all'applicazione del principio di cui agli artt. 48-51 del Trattato, sentenze che riguardino una situazione di fatto direttamente paragonabile a quella sottostante alle presenti cause ( 15 ).

    20.

    Per risolvere in modo adeguato la questione proposta è necessario considerare l'opportunità dell'applicazione dell'art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71.

    21.

    Risulta infatti dall'art. 46, n. 1, che l'istituzione competente non può limitarsi a calcolare la pensione di vecchiaia prendendo in considerazione soltanto i periodi compiuti sotto la normativa che essa applica, ma deve calcolare detta pensione anche secondo i criteri di cui all'art. 46, n. 2, relativi alla determinazione dell'importo proporzionale. L'avente diritto alla prestazione si vedrà accordato il più elevato dei due importi.

    A norma dell'art. 46, n. 2, lett. a), l'ente competente calcola il cosiddetto importo teorico, vale a dire l'importo cui

    «(...) l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e di residenza compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri, alle quali il lavoratore (...) è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione (...)».

    In base all'importo teorico, l'istituzione determina quindi, conformemente all'art. 46, n. 2, lett. b), l'importo effettivo

    «(...) proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati» ( 16 ).

    22.

    Se fosse possibile interpretare l'art. 46, n. 2, lett. a), nel senso che le autorità belghe sono sempre tenute a tenere conto, per il calcolo dell'importo teorico, dei periodi d'invalidità, in quanto periodi equivalenti, anche nel caso in cui non fosse soddisfatta la condizione della quale parliamo, si perverrebbe, a mio avviso, ad un risultato sufficientemente consono agli interessi dei lavoratori migranti. In tal caso, potremmo concludere che detta condizione non rappresenta una limitazione incompatibile con gli artt. 48-51 del Trattato.

    23.

    Ma non è affatto possibile interpretare in questo senso l'art. 46, n. 2, lett. a).

    Secondo tale disposizione, è infatti necessario totalizzare i periodi «compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore è stato soggetto». Non è possibile desumere da tale disposizione un obbligo peile autorità belghe di equiparare direttamente, nel diritto belga, i periodi d'invalidità a periodi di attività lavorativa. Inoltre, come ha osservato la Commissione, si evince dall'art. 1, lett. r), del regolamento che il problema delle condizioni alle quali un periodo è da considerare equivalente deve essere disciplinate dalla normativa sotto la quale il periodo in questione è stato compiuto ( 17 ).

    24.

    Non potendo quindi interpretare l'art. 46, n. 2, lett. a), nel senso sopra ipotizzato, non ci resta che constatare che, qualora non fosse accolta la tesi della Commissione, i diritti conferiti dal Trattato ai lavoratori migranti non sarebbero in taluni casi sufficientemente tutelati.

    Stante ciò, mi sembra conforme all'orientamento generale della giurisprudenza della Corte concludere che, secondo il combinato disposto degli artt. 48-51 del Trattato e dell'art. 3 del regolamento n. 1408/71, le autorità belghe non possono esigere, come condizione per l'equiparazione di periodi d'invalidità, che il lavoratore migrante avesse lo status di lavoratore subordinato in Belgio allorché è sopravvenuta la sua incapacità di lavoro.

    25.

    I problemi che una conclusione del genere può creare alle autorità belghe possono, a mio parere, essere risolti mediante una modifica della normativa pertinente. Una possibile soluzione è suggerita qui appresso a proposito della terza questione pregiudiziale.

    La seconda questione

    26.

    Con tale questione, il giudice di rinvio chiede che sia interpretato l'art. 15 del regolamento n. 574/72. L'art. 15 enuncia le norme generali relative alla totalizzazione dei periodi, e, in particolare, norme che disciplinano i casi di cumulo allorché periodi di assicurazione compiuti in due o più Stati membri «coincidono» fra loro.

    Nelle fattispecie in esame tale disposizione ha importanza ai fini del calcolo dell'importo della pensione di vecchiaia, effettuato in conformità dell'art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71. In effetti, risulta dall'art. 46 del regolamento n. 574/72 che l'art. 15, n. 1, lett. b), c) e d), è applicabile a simili situazioni.

    27.

    Come ho già osservato, si evince dall'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71 che gli enti competenti devono in ogni caso calcolare sia la «prestazione autonoma», conformemente a tale disposizione, che la prestazione proporzionale, secondo i criteri dettati dal n. 2 dello stesso articolo, e che l'interessato ha diritto al più elevato dei due importi.

    Tuttavia, nel presente caso, è praticamente inutile effettuare il calcolo di cui al n. 2, se, come sostiene la Commissione, si ammette che i signori Lepore e Scamuffa hanno diritto a che i periodi d'invalidità vengano presi in considerazione per la liquidazione della pensione di vecchiaia, la condizione posta dalla normativa belga dovendo essere considerata incompatibile con gli artt. 48-51 del Trattato.

    28.

    Nelle osservazioni relative alla seconda questione, la Commissione ha rilevato che l'art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 574/72 «si riferisce ad una situazione in cui un periodo equiparato in virtù della normativa di uno Stato membro (nella presente fattispecie la normativa belga) coincide con un periodo di assicurazione o di residenza diverso da un periodo equiparato, compiuto sotto la normativa di un altro Stato membro (nella presente fattispecie la normativa italiana e, rispettivamente, quella lussemburghese)» e che «occorre quindi determinare se i periodi di versamento delle prestazioni d'invalidità italiana e lussemburghese debbano o no essere considerati periodi di assicurazione». Secondo la Commissione, la situazione si presenta analoga nell'ambito dell'art. 15, n. 1, lett. d), trattandosi in questo caso di dover determinare «se le normative italiana e lussemburghese considerano periodi equiparati i rispettivi periodi».

    La Commissione ha quindi proposto alla Corte di risolvere la seconda questione nel senso che l'applicazione delle disposizioni pertinenti del regolamento n. 574/72 «dipende dalla qualifica dei periodi di cui trattasi secondo le legislazioni nazionali interessate».

    29.

    Da parte mia, invito la Corte ad accogliere la soluzione proposta dalla Commissione.

    La terza questione

    30.

    Il giudice di rinvio ricorda come, secondo la normativa belga, nel prendere in considerazione i periodi equiparati, per il calcolo della pensione di vecchiaia, si tenga conto di una retribuzione fittizia ( 18 ), e chiede, con la terza questione pregiudiziale, se «questa retribuzione debba essere presa in considerazione applicandovi la medesima proporzione in base alla quale sono state assegnate le prestazioni d'invalidità stesse».

    Stando all'ordinanza di rinvio, l'ONP ha sostenuto al riguardo che «l'interpretazione suggerita da tale questione è estremamente interessante ed equa, ma dovrebbe comunque essere proposta in diritto belga più “de lege ferenda” che in sede di rinvio pregiudiziale alla Corte delle Comunità europee».

    La Commissione ha proposto la soluzione seguente:

    «Nel caso in cui la legislazione di uno Stato membro fissi, per il calcolo della pensione di vecchiaia, una retribuzione fittizia per la presa in considerazione di periodi equiparati, niente, allo stato attuale del diritto comunitario vieta — o impone — di calcolare tale retribuzione fittizia in modo proporzionale, secondo lo stesso criterio impiegato per determinare l'importo delle prestazioni d'invalidità che sono state versate fino alla data in cui è stato acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia».

    Condivido il parere della Commissione, la quale non ammette che le disposizioni comunitarie di cui trattasi possano essere interpretate in modo tale da desumerne l'obbligo di applicare il calcolo proporzionale di cui sopra ( 19 ). Un obbligo del genere deve, se di bisogno, fondarsi giuridicamente su una modifica delle pertinenti norme nazionali.

    Conclusione

    31.

    Propongo pertanto alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali ad essa sottoposte:

    «Gli artt. 48-51 del Trattato CEE e l'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e a loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, vanno interpretati nel senso che ostano a che un lavoratore subordinato perda, nell'ambito del calcolo della pensione di vecchiaia, il diritto, contemplato dalla normativa nazionale, all'equiparazione di periodi d'invalidità a periodi di attività lavorativa, per il solo motivo che non aveva lo status di lavoratore subordinato nello Stato membro in questione al momento in cui è divenuto incapace di lavorare, se, in quello stesso momento, egli aveva tale status in un altro Stato membro.

    Spetta alla normativa nazionale in forza della quale i periodi di invalidità sopra indicati sono stati compiuti o riconosciuti tali definire se detti periodi debbano essere presi in considerazione come periodi di assicurazione per il calcolo dell'importo teorico ai sensi dell'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71. L'art. 15, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, è applicabile o no a seconda del modo in cui i periodi in questione vengono definiti dalle diverse normative nazionali.

    Nel caso in cui la legislazione di uno Stato membro fissi, per il calcolo della pensione di vecchiaia, una retribuzione fittizia per la presa in considerazione di periodi equiparati, niente, allo stato attuale del diritto comunitario vieta — o impone — di calcolare tale retribuzione fittizia in modo proporzionale, secondo lo stesso criterio impiegato per determinare l'importo delle prestazioni d'invalidità che sono state versate fino alla data in cui è stato acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia».


    ( *1 ) Lingua originale: il danese.

    ( 1 ) Regolamento (CEE) dcl Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi c ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).

    Un certo numero di disposizioni applicabili alle fattispecie in esame sono state modificate dal regolamento del Consiglio 30 aprite 1992, n. 1248, entrato in vigore il 1o giugno 1992 (v. le disposizioni transitorie di cui all'art. 2, punto 6, del regolamento). Come ha indicato la Commissione, tali modifiche non incidono sulla soluzione delle questioni pregiudiziali poste dal giudice belga.

    ( 2 ) V. art. 34 del regio decreto belga 21 dicembre 1967, recante disciplina generale del regime di pensione di vecchiaia e di reversibilità dei lavoratori subordinati.

    ( 3 ) L'ONP basa la sua interpretazione sull'art. 1 del regio decreto belga 24 ottobre 1967, n. 50, secondo cui il regime di vecchiaia è istituito a favore dei «(...) lavoratori subordinati che hanno svolto in Belgio un'attività lavorativa, in base ad un qualsiasi contratto di lavoro (...)».

    ( 4 ) Risulta chiaramente dal modo in cui la questione pregiudiziale è formulata che essa verte sul problema della compatibilità di tale condizione con il diritto comunitario. Non vi è quindi ragione per pronunciarsi sulla legittimità in diritto comunitario del motivo addotto in primo luogo dall'ONP per giustificare il suo rifiuto di tener conto dei periodi d'invalidità. Tale motivo è dedotto dall'esistenza di una prassi amministrativa in Belgio secondo la quale il diritto all'equiparazione presuppone che l'interessato non abbia goduto di prestazioni d'invalidità belghe solo per effetto del diritto comunitario e non abbia goduto nello stesso tempo di una pensione d'invalidità straniera.

    ( 5 ) V., in particolare, sentenze 5 dicembre 1967, causa 14/67, Welchner (Racc. pag. 391), 6 giugno 1972, causa 2/72, Murru (Racc. pag. 333, punto 10 della motivazione) e 15 ottobre 1991, causa C-302/90, Faux (Racc. pag. I-4875, punti 25-28 della motivazione).

    ( 6 ) V. punto 19, Racc. pag. I-323. Il regolamento non fa invece divieto ad uno Stato membro di equiparare periodi compiuti in altri Stati membri a periodi compiuti sui suo territorio. V. sentenza 5 luglio 1988, causa 21/87, Borowitz (Racc. pag. 3715, punto 25 (iella motivazione).

    ( 7 ) Dall'art. 13, n. 2, leti, a), del regolamento 1408/71 risulta che i lavoratori sono soggetti alla normativa delio Stato membro di occupazione o dello Stato membro in cui sono stati occupati da ultimo (sentenza 12 giugno 1986, causa 302/84, Ten Holder, Racc. pag. 1821). La Corte ha tuttavia stabilito che tale disposizione non e applicabile ai lavoratori che hanno cessato definitivamente ogni attività lavorativa. Con riguardo a tali lavoratori, gli Stati membri possono subordinare a condizioni di residenza l'iscrizione al regime previdenziale nazionale. D'altra parte, spetta alla normativa nazionale di cui trattasi determinare se il fatto di ricevere una prestazione sociale connessa alla cessazione dell'ultimo impiego implica che l'interessato debba essere considerato iscritto atf un regime previdenziale. V. sentenza 21 febbraio 1991, causa C-245/88, Daalmeijer (Racc. pag. I-555), nonché, recentemente, sentenza 6 febbraio 1992, causa C-253/90, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-531, punto 11 della motivazione), in cui la Corte ha dichiarato che «le persone, come i lavoratori che hanno definitivamente cessato ogni attività lavorativa, che non si trovano in una delle ipotesi tipiche previste in tali articoli (artt. 13, n. 2, e da 14 a 17 del regolamento), possono essere soggette simultaneamente alle normative di diversi Stati membri». Tale precisazione è però irrilevante nei presenti casi, poiché i signori Lepore e Scamuffa sono sempre residenti nello Stato membro nel quale sono stati occupati da ultimo.

    ( 8 ) Sentenze 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Rönfeldt (Race. pag. I-323, punto 12 della motivazione) e 4 ottobre 1991, causa C-349/87, Paraschi, Race. pag. I-4501, punto 22 della motivazione).

    ( 9 ) V., in particolare, sentenza 28 giugno 1978, causa 1/78, Kenny (Race. pag. 1489), in cui la Corte ha affermato, nel punto 18 della motivazione: «Gli artt. 7 e 48, vietando ad ogni Stato membro di applicare, nella sfera di applicazione del Trattato, il proprio diritto in maniera diversa a seconda della nazionalità, non contemplano le eventuali disparità di trattamento che possono derivare, da uno Stato membro all'altro, dalle divergenze esistenti tra le legislazioni dei vari Stati membri purché ciascuna di tali legislazioni si applichi a chiunque sia ad esse soggetto, secondo criteri oggettivi e indipendentemente dalla nazionalità». Quest'affermazione è ripetuta nella sentenza 27 settembre 1988, causa 313/86, Lenoir (Race. pag. 5391, punto 15 della motivazione).

    ( 10 ) V. da ultimo, sentenza 4 ottobre 1991, causa C-349/87, Paraschi (Race. pag. I-4501, punto 15 della motivazione).

    ( 11 ) Sentenza 25 febbraio 1986, causa 254/84, De Jong (Race. pag. 671, punto 14 della motivazione). V. altresì sentenza 7 marzo 1991, causa C-10/90, Masgio (Race. pag. I-1119, punto 16 della motivazione).

    ( 12 ) Sentenza 7 maggio 1991, Masgio, summenzionata, punto 17 della motivazione.

    ( 13 ) V. sentenza 4 ottobre 1991, causa C-349/87, Paraseli! (Race. pag. I-4501, punto 22 della motivazione), c le conclusioni presentate dall'avvocato generale Darmon, il 14 gennaio 1993, nella causa C-165/91, S. J. M. Van Munster, in particolare paragra6 37-40. V. anche la succitata sentenza 7 marzo 1991, Masgio, punto 18 della motivazione. Nella sentenza 15 ottobre 1991, causa C-302/90, Faux (Race. pag. I-4875), la Corte ha, in particolare, affermato che

    «(...) le disposizioni relative alla definizione dei periodi di assicurazione dei regolamenti n. 3 e n. 1408/71 non possono essere interpretate in modo da privare i lavoratori migranti dei vantaggi cui avrebbero avuto diritto in forza della normativa di un solo Slato membro c da precludere in tal modo la realizzazione delle finalità perseguite dagli artt. 48-51 del Trattato».

    ( 14 ) La Commissione ha citato le sentenze 15 ottobre 1969, causa 15/69, Ugliola (Racc. pag. 363), 15 maggio 1976, causa 184/73, Kaufmann (Racc. pag. 517), 30 ottobre 1975, causa 33/75, Galati (Racc. pag. 1323), 22 febbraio 1990, causa C-228/88, Bronzino (Racc. pag. I-531) e causa C-12/89, Gatto (Racc. pag. I-557), nonché, per i casi di mancata equiparazione di fatti avvenuti in altri Stati membri, sentenze 28 giugno 1978, causa 1/78, Kenny (Racc. pag. 1489) e 1° dicembre 1977, causa 66/77, Kuyken (Racc. pag. 2311).

    ( 15 ) V. al riguardo le sentenze, menzionate nelle note 10-13, e segnatamente le conclusioni presentate dall'avvocato generale Darmon, il 14 gennaio 1993, nella causa C-165/91, S. J. M. Van Munster. In compenso, esiste forse una sentenza che conferma l'opposta tesi. Si tratta della sentenza 5 dicembre 1967, causa 14/67, Welchner (Racc. pag. 391), vertente su talune disposizioni tedesche relative al calcolo delle prestazioni d'invalidità, le quali esigevano, per l'equiparazione dei periodi di servizio militare a periodi detti di sostituzione ai sensi della normativa tedesca, che l'interessato avesse iniziato, entro un determinato termine a decorrere dalla fine del servizio militare, l'esercizio in Germania di un'attività lavorativa comportante l'iscrizione obbligatoria al regime previdenziale d'invalidità. Il ricorrente nella causa principale sosteneva che l'attività da lui svolta in Francia era sufficiente per autorizzarlo a richiedere l'equiparazione. La Corte, basandosi soprattutto su un'interpretazione della norma del regolamento n. 3, in vigore all'epoca, che corrisponde essenzialmente all'art. 1, lett. r), dell'attuale regolamento n. 1408/71, ha affermato che la Repubblica federale di Germania non era obbligata, nel caso di specie, a prendere in considerazione un periodo compiuto sotto la normativa di un altro Stato membro. Non sarebbe quindi stato contrario al diritto comunitario esigere, come condizione per l'equiparazione di un periodo, che l'interessato fosse lavoratore subordinato nello Stato membro in questione poco dopo la fine del periodo di cui era chiesta l'equiparazione. Va però precisato al riguardo che i motivi delia sentenza facevano altresì riferimento a particolari norme contenute in un allegato del regolamento, norme forse determinanti per la soluzione del caso.

    ( 16 ) In merito all'applicazione di tali criteri di calcolo, v., da ultimo, sentenze 18 febbraio 1992, causa C-5/91, Di Prinzio (Racc. pag. I-897) e 11 giugno 1992, cause riunite C-90/91 e C-91/91, Casagrande (Racc. pag. I-3851).

    ( 17 ) V., al riguardo, sentenza 6 giugno 1977, causa 2/72, Murru (Racc. pag. 333).

    ( 18 ) V. art. 24a del regio decreto 21 dicembre 1967.

    ( 19 ) V., al riguardo, sentenza 25 novembre 1975, causa 50/75, Massonet (Race. pag. 1473).

    Top