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Document 61991TO0073

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 12 marzo 1992.
Mariana Gavilan contro Parlamento europeo.
Non luogo a statuire.
Causa T-73/91.

Raccolta della Giurisprudenza 1992 II-01555

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:42

61991B0073

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 12 MARZO 1992. - MARIANA GAVILAN CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - NON LUOGO A PROVVEDERE. - CAUSA T-73/91.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-01555


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


++++

Procedimento - Spese - Ricorso divenuto privo di oggetto - Mancanza di rinuncia chiara e incondizionata da parte del ricorrente - Applicazione delle norme previste in caso di non luogo a statuire

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, nn. 5 e 6)

Massima


Quando un ricorso è divenuto privo di oggetto, in quanto il convenuto ha accolto la domanda del ricorrente, e quest' ultimo non manifesta in modo chiaro e incondizionato la sua intenzione di rinunciare agli atti, le spese vanno liquidate conformemente non alle disposizioni di cui all' art. 87, n. 5, del regolamento di procedura, ma a quelle di cui all' art. 87, n. 6, di questo regolamento.

Parti


Nella causa T-73/91,

Mariana Gavilan, agente temporaneo del Parlamento europeo, residente a Imbringen (Lussemburgo), rappresentata dall' avv. Jean-Noël Luis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dal sig. Jorge Campinos, giureconsulto, e dal sig. Johann Schoo, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il Segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

convenuto,

avente ad oggetto l' annullamento di due decisioni del Parlamento 8 febbraio 1991 e 12 luglio 1991,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai signori K. Lenaerts, presidente, D. Barrington e H. Kirschner, giudici

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


I fatti all' origine del ricorso

1 La ricorrente è minorata fisica dalla nascita. Laureata in sociologia, dal 1978 al 1985 lavorava come professoressa di spagnolo "free lance", per conto di varie istituzioni comunitarie.

2 Avviando un procedimento specifico volto a favorire l' assunzione di minorati fisici, il Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento") stabiliva nel 1983 un primo elenco di riserva di nove agenti temporanei minorati, a favore dei quali veniva organizzato un concorso interno che sfociava nella loro nomina come dipendenti di categoria C.

3 La ricorrente deduce che il suo nome non è stato iscritto in detto primo elenco a causa della perdita del suo fascicolo ad opera dei responsabili del comitato del personale.

4 Avviando il procedimento specifico di cui sopra, il Parlamento stabiliva nel 1984 un secondo elenco di agenti temporanei minorati, fra cui la ricorrente, al fine dell' organizzazione di un concorso interno specifico. Tale concorso veniva effettivamente organizzato per l' altro candidato interessato, che in seguito veniva nominato dipendente di ruolo di categoria C.

5 Il 1 aprile 1985 il Parlamento assumeva la ricorrente come agente temporaneo di grado C4 e l' assegnava alla divisione "Statuto e gestione del personale". Il Parlamento giustificava l' inquadramento della ricorrente nella categoria C asserendo che erano disponibili solo posti di questa categoria. A partire da questa data e fino ad oggi il contratto di lavoro temporaneo della ricorrente veniva sempre rinnovato per periodi successivi di sei o di dodici mesi.

6 Nell' agosto 1987 la ricorrente richiamava l' attenzione del Parlamento sul fatto che essa era l' unica persona minorata iscritta in uno dei due elenchi di cui sopra che non era stata ancora nominata in ruolo mediante un concorso interno specifico. Essa sosteneva del pari che il suo inquadramento nel grado C4 era arbitrario data la sua formazione universitaria.

7 A seguito di questo sollecito il Parlamento le assegnava, a partire dal 1 ottobre 1987, un posto di grado B5 e la invitava a partecipare al concorso interno B/164.

Il Parlamento aggiunge che era stato deciso, in quello stesso periodo, che un concorso interno specifico sarebbe stato organizzato a favore della ricorrente, se quest' ultima non avesse superato detto concorso B/164.

8 Una lettera 21 giugno 1988 di Lord Plum, presidente del Parlamento, confermava detto impegno.

9 Non avendo superato il concorso B/164, la ricorrente si rivolgeva nel maggio 1989 al segretario generale nonché al direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze onde sollecitare l' organizzazione di un concorso interno specifico ai fini della sua nomina in ruolo.

10 Non avendo ricevuto una risposta dal Parlamento la ricorrente si rivolgeva di nuovo a detto direttore generale nel novembre 1989. Questi le chiedeva di pazientare fino all' aprile 1990 onde consentire l' organizzazione di un concorso interno specifico.

11 Dopo aver infruttuosamente contattato nuovamente il segretario generale del Parlamento nell' aprile e nell' agosto 1990, la ricorrente presentava al presidente del Parlamento il 10 ottobre 1990 una domanda, ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee, applicabile per analogia agli agenti temporanei in forza dell' art. 46 del regime applicabile agli altri agenti, chiedendo l' organizzazione di un concorso specifico. Nella lettera indirizzatale l' 8 febbraio 1991 il presidente Crespo confermava l' impegno che il suo predecessore aveva preso nei confronti della ricorrente nella lettera 21 giugno 1988, pur suggerendo di "lasciare trascorrere un certo tempo dalla fine del concorso B/164 prima di indire un concorso interno specifico, perché ciò non avrebbe mancato di provocare domande analoghe da parte di altri dipendenti".

12 L' 8 maggio 1991 la ricorrente presentava un reclamo contro questa risposta del presidente del Parlamento, ribadendo al tempo stesso la sua domanda volta ad ottenere l' organizzazione di un concorso interno specifico.

13 Nella risposta 12 luglio 1991 il segretario generale del Parlamento riconfermava gli impegni assunti precedentemente dai presidenti del Parlamento; sottolineava però che non poteva comunicarle una data precisa per la pubblicazione del bando relativo al concorso di cui essa chiedeva l' organizzazione.

14 La ricorrente sostiene che nell' ottobre 1991 la commissione paritaria non era stata ancora investita di un progetto di bando di concorso, procedimento che costituisce la prima fase dell' organizzazione di un concorso interno specifico.

Il procedimento

15 Stando così le cose, la ricorrente, con ricorso registrato nella cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 1991, ha presentato un ricorso per annullamento tanto contro la lettera del presidente del Parlamento 8 febbraio 1991 quanto contro la lettera del segretario generale 12 luglio 1991, che essa qualifica "decisione di rigetto" e, rispettivamente, "decisione esplicita di rigetto".

16 Con atto registrato nella cancelleria del Tribunale il 18 novembre 1991, il Parlamento ha sollevato contro detto ricorso un' eccezione di irricevibilità, deducendo che gli atti impugnati non recavano affatto pregiudizio alla ricorrente in quanto essi, al contrario, aderivano alla sua domanda, e, inoltre, che la proposizione del ricorso era prematura in quanto nel frattempo era stato avviato il procedimento di organizzazione del concorso richiesto.

17 Il 19 dicembre 1991 la ricorrente comunicava alla cancelleria le sue osservazioni volte al rigetto dell' eccezione di irricevibilità.

In un' altra lettera, del pari registrata in cancelleria il 19 dicembre 1991, la ricorrente chiedeva la sospensione del procedimento contenzioso fino al 1 febbraio 1992, in quanto essa aveva constatato che la commissione paritaria era stata effettivamente investita di un progetto di bando di concorso specifico.

18 Con ordinanza 10 gennaio 1992, il Tribunale (Quinta Sezione) ha disposto la sospensione del procedimento contenzioso fino al 1 febbraio 1992.

19 Con lettera 30 gennaio 1992 il Parlamento ha inviato al Tribunale una copia del bando di concorso interno specifico B/169, organizzato allo scopo di assumere minorati fisici. Secondo il Parlamento l' apertura di questo procedimento di concorso priva il ricorso di qualsiasi oggetto. Nella stessa lettera il Parlamento ha chiesto che il Tribunale si informasse presso la ricorrente per sapere se quest' ultima intendesse quindi rinunciare agli atti, conformemente all' art. 99 del regolamento di procedura.

20 Con lettera 19 febbraio 1992 la ricorrente ha informato il Tribunale che avrebbe rinunciato agli atti qualora il Parlamento si fosse accollato le spese della causa.

21 Con lettera 27 febbraio 1992 il Parlamento ha comunicato al Tribunale che non era disposto a sostenere le spese della causa e ha chiesto che il Tribunale si pronunciasse sulle spese ai sensi degli artt. 87, n. 5, e 88 del suo regolamento di procedura.

Sulla mancanza di oggetto della lite e sulle spese

22 Il Tribunale constata che, pubblicando il 3 febbraio 1992 un bando di concorso interno relativo alla carriera B5, destinato "a coprire posti vacanti per la nomina di minorati fisici", il Parlamento ha accolto la domanda della ricorrente più volte reiterata.

23 Pur ammettendo che detta pubblicazione accoglieva le sue richieste, la ricorrente ha informato il Tribunale che intendeva rinunciare agli atti, ai sensi dell' art. 99 del regolamento di procedura, solo qualora il Parlamento avesse accettato di accollarsi le spese di causa.

24 Nella lettera 27 febbraio 1992, il Parlamento si è rifiutato di accollarsi queste spese ed ha chiesto che si applicassero per la liquidazione delle spese le disposizioni di cui agli artt. 87, n. 5, e 88 del regolamento di procedura.

25 Alla luce di questi elementi, il Tribunale constata, innanzitutto, che la pubblicazione del bando di concorso B/169 ha privato di qualsiasi oggetto la causa fra la ricorrente e il Parlamento. Occorre dedurne che non vi è quindi più luogo a statuire.

26 Del pari, il Tribunale rileva che, in mancanza di una rinuncia chiara e incondizionata da parte della ricorrente, le spese vanno liquidate conformemente non alle disposizioni di cui all' art. 87, n. 5, del regolamento di procedura, ma a quelle di cui all' art. 87, n. 6, di detto regolamento.

27 Ai sensi di quest' ultime disposizioni, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

28 Nella specie, il Tribunale constata, da un lato, che la ricorrente è stata obbligata - per oltre sette anni - ad effettuare innumerevoli solleciti prima che il Parlamento organizzasse nel 1992 un concorso interno specifico, come da essa richiesto. In quanto minorata la ricorrente si è quindi trovata in una ingiustificata situazione di incertezza quanto al suo inserimento professionale.

29 D' altro canto, occorre rilevare che nonostante il ritardo intervenuto il Parlamento ha sempre confermato, persino durante il procedimento contenzioso, che le richieste della ricorrente sarebbero state accolte.

30 Tenuto conto del fatto che la causa è priva di qualsiasi oggetto per quanto riguarda il merito, il Tribunale decide che non si deve esaminare in quale misura il ricorso fosse ricevibile.

31 In ogni caso, e persino qualora il ricorso dovesse essere considerato irricevibile, il Tribunale decide che il Parlamento sosterrà le proprie spese nonché la metà delle spese della ricorrente.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

così provvede:

1) Non vi è luogo a statuire.

2) Il Parlamento sosterrà le proprie spese, nonché la metà delle spese della ricorrente.

Lussemburgo, 12 marzo 1992.

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