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Document 61991TO0060

    Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 10 dicembre 1991.
    Sig.ra C. contro Commissione delle Comunità europee.
    Irricevibilità.
    Causa T-60/91.

    Raccolta della Giurisprudenza 1991 II-01395

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1991:68

    61991B0060

    ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 10 DICEMBRE 1991. - C. CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - IRRICEVIBILITA. - CAUSA T-60/91.

    raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-01395


    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti - Ricorso - Legittimazione ad agire - Soggetti che rivendicano lo status di dipendente di ruolo o di altro dipendente diverso da agente locale

    2. Dipendenti - Ricorso - Ricorso proposto da un vincitore di concorso generale contro la decisione di non offrirgli un posto - Reclamo amministrativo previo - Mancanza - Irricevibilità

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

    Parti


    Nella causa T-60/91,

    Sig.ra C., residente in Bruxelles, con l' avv. Johan Vanden Eynde, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Véronique Demeester, 13, rue Aldringen,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Joseph Griesmar, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere, in via principale, che sia ordinato alla Commissione di assumere la ricorrente, sotto la coercizione di una penalità di mora di 100 000 BFR al giorno a decorrere dalla pronuncia della sentenza, e, in subordine, che sia ordinata un' inchiesta affinché siano esaminate le vere ragioni della sua mancata assunzione,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

    composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, D.A.O. Edward e R. Schintgen, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    ha pronunciato la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto depositato in cancelleria il 16 agosto 1991 la sig.ra C., vincitrice del concorso COM/R/C/1, organizzato dalla Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: la "Commissione"), ha proposto al Tribunale un ricorso volto, in via principale, ad ottenere che sia ordinato alla Commissione di procedere alla sua assunzione, sotto la coercizione di una penalità di mora di 100 000 BFR al giorno a decorrere dalla pronuncia della sentenza, e, in subordine, che sia ordinata un' inchiesta affinché siano esaminate le vere ragioni della sua mancata assunzione.

    2 Nel marzo 1989 la ricorrente è stata iscritta nell' elenco di riserva redatto a conclusione del concorso generale COM/R/C/1, bandito dalla Commissione alla fine del 1987 allo scopo di costituire una riserva per l' assunzione di dattilografi di lingua francese (carriera C4/C5). La validità dell' elenco di riserva, che inizialmente scadeva il 31 dicembre 1989, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1990.

    3 Dopo aver lavorato per alcuni mesi come dattilografa ad interim negli uffici della Commissione, la ricorrente è stata assunta, dal 16 ottobre 1989 e per un periodo di tre mesi, come agente ausiliario ed assegnata alla direzione generale X "Informazione, comunicazione, cultura". Non è stata assunta come dipendente di ruolo durante il periodo di validità dell' elenco di riserva nonostante numerose iniziative intraprese in tal senso dal suo superiore gerarchico.

    4 Secondo la sig.ra C., la "vera ragione per la quale la Commissione non ha proceduto all' assunzione cui ella aveva diritto" sta nel fatto che il fratello, il sig. C., è stato condannato nel 1985 per partecipazione alle "Cellule comuniste combattenti". La ricorrente sottolinea "di non aver mai fatto parte di questo gruppo terroristico e di non aver mai aderito alla sua ideologia politica", cosicché i motivi di sicurezza che hanno indotto la Commissione a non assumerla risultano privi di fondamento.

    5 Con lettera 29 marzo 1990 la ricorrente si è rivolta al presidente della Commissione chiedendogli "di intervenire affinché il ((suo)) fascicolo presso la Commissione non sia più trascurato ed affinché si riconosca che ((ella)) non ha nulla da rimproverar((si)) e che la Commissione, assumendo((la)), non corre alcun rischio in materia di sicurezza". La ricorrente lo ringraziava "per l' attenzione prestata alla presente lettera e per l' esito più favorevole possibile che vorrà riservarle".

    6 L' avvocato della ricorrente ha altresì scritto al presidente della Commissione in data 9 luglio 1990, pregandolo di esaminare il fascicolo personale della sig.ra C. e di comunicargli le vere ragioni per cui la sua cliente non era stata assunta, pur avendo vinto un concorso organizzato dalla Commissione.

    7 La Commissione, tramite il sig. Hay, direttore generale del personale e dell' amministrazione, ha risposto all' avvocato della ricorrente l' 11 settembre 1990, spiegandogli che, "tenuto conto dei problemi che la Commissione deve affrontare per trovare posti disponibili, non è ancora stato possibile accogliere la domanda di assunzione della sig.ra C" e ricordando che "come a suo tempo precisato alla sig.ra C., l' iscrizione nell' elenco degli idonei di un concorso le conferiva soltanto un' aspettativa ad essere nominata ad un posto vacante, senza che da ciò sorgesse né un diritto incondizionato per l' interessata né un impegno della Commissione nei suoi confronti". Il sig. Hay aggiungeva che la "validità dell' elenco di riserva del concorso COM/R/C/1 è stata prorogata fino al 31 dicembre 1990 e che il nome della sig.ra C. continua, naturalmente, a figurarvi".

    8 La ricorrente, in data 16 agosto 1991, ha proposto il presente ricorso contro la Commissione.

    9 Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale il 20 settembre 1991, la Commissione ha sollevato un' eccezione d' irricevibilità ai sensi dell' art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale ed ha chiesto al Tribunale di statuire su detta eccezione senza aprire la discussione nel merito. La Commissione ritiene che il Tribunale sia incompetente a conoscere di questa causa. Essa considera che l' ingiunzione richiesta al Tribunale nei suoi confronti eccede i poteri conferiti al giudice comunitario dallo Statuto nel contenzioso ai sensi dell' art. 179 del Trattato CEE. Rileva altresì che nella specie il ricorso non ha ad oggetto l' annullamento d' un atto della convenuta che venga sottoposto al sindacato di legittimità del Tribunale. La Commissione fa riferimento alla costante giurisprudenza, secondo la quale al giudice comunitario non compete il potere di rivolgere alle autorità comunitarie ingiunzioni nell' ambito del sindacato di legittimità degli atti recanti pregiudizio (v., ad esempio, sentenza della Corte 16 giugno 1971, Bode e a. / Commissione, cause riunite 63/70-75/70, Racc. pag. 549), poiché "conformemente all' art. 176 del Trattato CEE, gli obblighi per l' amministrazione possono derivare unicamente dall' annullamento di uno dei suoi atti" (sentenza 14 febbraio 1990, Schneemann e a. / Commissione, causa C-137/88, Racc. pag. I-369).

    10 La ricorrente non ha presentato nei termini osservazioni circa l' eccezione d' irricevibilità della Commissione.

    11 In virtù del combinato disposto degli artt. 113 e 114 del regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento rilevare d' ufficio l' irricevibilità per motivi di ordine pubblico. A norma dell' art. 111 del medesimo regolamento di procedura, il Tribunale, quando un ricorso proposto presso di esso è manifestamente irricevibile, può statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento. Nella specie, il Tribunale ritiene che gli atti della causa gli offrano sufficienti elementi di valutazione e decide di non proseguire il procedimento.

    12 Si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, ai termini degli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), "l' espressione 'ogni persona a cui si applica il presente Statuto' si riferisce non solo ai dipendenti in servizio, ma anche agli ex dipendenti e ai dipendenti potenziali" (sentenza 29 ottobre 1975, Marenco e a. / Commissione, punto 5 della motivazione, cause riunite 81/74-88/74, Racc. pag. 1247). La Corte ha anche dichiarato che lo Statuto può essere fatto valere dinanzi al giudice comunitario non solo da coloro che hanno la qualità di dipendenti statutari o di agenti delle Comunità, ma anche da coloro che pretendono tali qualità (sentenze 20 giugno 1985, Klein / Commissione, punto 10 della motivazione, causa 123/84, Racc. pag. 1907, e 11 luglio 1985, Salerno e a. / Commissione e Consiglio, punto 24 della motivazione, cause riunite 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 e 10/84, Racc. pag. 2523). Di conseguenza, in quanto vincitrice di un concorso, la ricorrente è legittimata a proporre un ricorso dinanzi al Tribunale.

    13 A questo proposito, si deve rilevare come dalla costante giurisprudenza della Corte risulti che gli artt. 90 e 91 dello Statuto, secondo i quali la ricevibilità di un ricorso presuppone il regolare svolgimento della previa procedura amministrativa prevista da detti articoli, "riguardano non solo i dipendenti in servizio, ma anche i candidati ad un impiego" (ordinanza 23 settembre 1986, Du Besset / Consiglio, punto 7 della motivazione, causa 130/86, Racc. pag. 2619).

    14 Secondo l' art. 90, n. 1, dello Statuto, "qualsiasi persona cui si applica il presente Statuto può presentare all' autorità che ha il potere di nomina una domanda che l' inviti a prendere al suo riguardo una decisione". Si deve considerare che la lettera della ricorrente 29 marzo 1990, indirizzata al presidente della Commissione, può essere qualificata, per la sua formulazione, come domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto. Il Tribunale considera che la risposta dell' amministrazione a tale domanda è la lettera inviata l' 11 settembre 1990 dal sig. Hay, direttore generale del personale e dell' amministrazione, all' avvocato della ricorrente, nella quale si precisava che non era ancora stato possibile dare esito favorevole alla domanda di assunzione della sig.ra C., tenuto conto dei problemi esistenti in materia di disponibilità di posti.

    15 Orbene, l' art. 91, n. 2, dello Statuto dispone che il ricorso è ricevibile solo se l' autorità che ha il potere di nomina è stata previamente adita con un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, entro il termine ivi previsto (sentenze della Corte 3 febbraio 1977, Lacroix / Corte di giustizia, punto 10 della motivazione, causa 91/76, Racc. pag. 225, e del Tribunale 22 febbraio 1990, Bocos / Commissione, causa T-72/89, Racc. pag. II-58).

    16 Nella specie, si deve constatare che la ricorrente ha proposto il ricorso senza rispettare alcun termine e senza aver previamente adito l' autorità che ha il potere di nomina con un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto avverso la decisione di rigetto della propria domanda. Ciò considerato, il ricorso della sig.ra C. è manifestamente irricevibile e va respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    17 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo l' art. 88 dello stesso regolamento, nei ricorsi promossi da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni rimangono a carico di queste.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    così dispone:

    1) Il ricorso è irricevibile.

    2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

    Lussemburgo, 10 dicembre 1991.

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