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Document 61991TO0051

    Ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado del 1° agosto 1991.
    Paul Edwin Hoyer contro Commissione delle Comunità europee.
    Procedimento sommario.
    Causa T-51/91 R.

    Raccolta della Giurisprudenza 1991 II-00679

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1991:46

    61991B0051

    ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DEL 1. AGOSTO 1991. - PAUL EDWIN HOYER CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - ISTANZA DI PROVVEDIMENTO D'URGENZA. - CAUSA T-51/91 R.

    raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-00679


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Condizioni per la concessione - Danno grave ed irreparabile - Danno strettamente pecuniario

    (Trattato CEE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

    Massima


    L' urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori di cui all' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dev' essere valutata alla luce della necessità di una pronuncia provvisoria al fine di evitare un danno grave ed irreparabile alla parte che chiede il provvedimento provvisorio.

    In linea di principio, un danno puramente pecuniario non può essere considerato irreparabile dal momento che può essere oggetto di successiva compensazione finanziaria. Tuttavia spetta al giudice del procedimento sommario esaminare le circostanze specifiche delle singole fattispecie e valutare conseguentemente se l' immediata esecuzione della decisione produca per il richiedente un pregiudizio tale da non poter essere riparato nemmeno in caso di annullamento della decisione all' esito del giudizio sul merito.

    Parti


    Nel procedimento T-51/91 R,

    Paul Edwin Hoyer, ex agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, residente a Hoeilaart (Belgio), rappresentato dall' avv. G. van der Wal, del foro di Bruxelles, patrocinante dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

    richiedente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Joseph Griesmar, consigliere giuridico, e P. Lafili, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    resistente,

    avente ad oggetto una domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione comunicata al richiedente con lettera 11 marzo 1991 con la quale la resistente ha posto termine, a decorrere dal 14 giugno 1991, al contratto a tempo indeterminato avente ad oggetto l' assunzione del medesimo come agente temporaneo,

    il presidente della Quinta Sezione del Tribunale,

    in sostituzione del presidente del Tribunale ai sensi degli artt. 106, secondo comma, e 9, primo comma, del regolamento di procedura,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    Antefatti e procedimento

    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria il 27 giugno 1991, il richiedente ha proposto, ai sensi del combinato disposto dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") e dell' art. 46 del regime relativo agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il RAA"), un ricorso di annullamento della decisione della resistente, comunicata al richiedente con lettera 11 marzo 1991 e diretta a porre termine, a decorrere dal 14 giugno 1991, al contratto a tempo indeterminato con cui il medesimo era stato assunto come agente temporaneo.

    2 Con separato atto, depositato nella cancelleria in pari data, il richiedente ha proposto domanda ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE, chiedendo al Tribunale di disporre la sospensione dell' esecuzione del provvedimento di licenziamento e di ordinare la prosecuzione dell' esecuzione del contratto, con cui l' interessato è stato assunto in qualità di agente temporaneo, sino alla pronuncia sul merito.

    3 La resistente ha presentato osservazioni l' 8 luglio 1991. Il 30 luglio 1991 le parti hanno svolto difese orali.

    4 Prima di esaminare la fondatezza della presente domanda di provvedimenti urgenti, appare opportuno un breve riepilogo degli antefatti della controversia.

    5 Il richiedente veniva ammesso, a decorrere dal 1 ottobre 1983, all' effettuazione di un corso di formazione presso il servizio comune di interpretazione-conferenze (in prosieguo: lo "SCIC") della Commissione. Il contratto di formazione prevedeva inizialmente una durata di due mesi. Esso poteva essere rinnovato due volte per una durata di due mesi ciascuna, a condizione che il richiedente avesse superato gli esami preliminari a ciascuna delle dette proroghe.

    6 Dopo aver ampiamente superato le prove previste durante il corso, il richiedente sosteneva con esito positivo l' esame finale. Successivamente gli veniva offerto un contratto di lavoro con cui veniva nominato agente temporaneo, con effetto 1 ottobre 1984, ed assegnato presso lo SCIC a Bruxelles in qualità di interprete aggiunto (categoria LA, grado 7). Tale impiego era disciplinato dall' art. 2, lett. b), del RAA. Il contratto prevedeva una durata di due anni.

    7 Il detto contratto veniva prorogato, con effetto 1 aprile 1986, sino al 31 marzo 1987.

    8 Al richiedente veniva successivamente offerto un ulteriore contratto di lavoro con cui veniva nominato agente temporaneo, per una durata di sei mesi, a decorrere dal 1 aprile 1987, ed assegnato allo SCIC con mansioni di interprete (categoria LA, grado 7). Tale impiego era disciplinato dall' art. 2, lett. a), del RAA.

    9 Con lettera 2 ottobre 1987 detto contratto veniva prorogato sino al 31 marzo 1988.

    10 Successivamente, con lettera 10 maggio 1988, esso veniva prorogato a tempo indeterminato. Nella detta lettera si precisava, in particolare, quanto segue: "Le condizioni di lavoro e le altre clausole del contratto restano immutate. Naturalmente Ella dovrà candidarsi al primo concorso generale bandito per l' assunzione di interpreti aggiunti cui Ella possa partecipare; il mancato superamento del concorso determinerà la risoluzione del contratto".

    11 Nel giugno del 1989 la Commissione pubblicava due bandi di concorsi interni, il primo - con il riferimento COM/LA/1/89 - bandito ai fini della costituzione di un elenco di riserva per l' assunzione di interpreti (grado LA 7/6) ed il secondo - con il riferimento COM/LA/2/89 - bandito ai fini della costituzione di un elenco di riserva per l' assunzione di interpreti aggiunti (grado LA 8). Il richiedente si candidava a tale secondo concorso. Il 6 dicembre 1990 partecipava alla fase orale del concorso presentandosi alle prove di interpretazione consecutiva tedesco-olandese, francese-olandese ed olandese-tedesco. Egli non veniva ammesso alle altre prove del concorso.

    12 Con lettera 8 marzo 1991 il richiedente veniva informato che la commissione giudicatrice non l' aveva inserito nell' elenco dei candidati dichiarati idonei. Avverso tale decisione il richiedente proponeva ricorso dinanzi al Tribunale, iscritto al numero di ruolo T-43/91, causa tuttora pendente.

    13 Con lettera 11 marzo 1991 il direttore generale del personale e dell' amministrazione della Commissione informava il richiedente che l' autorità che ha il potere di nomina aveva deciso di risolvere il rapporto d' impiego come agente temporaneo, ai sensi dell' art. 5 del relativo contratto. Il rapporto doveva, quindi, terminare il 14 giugno 1991 incluso, con termine di preavviso di tre mesi.

    14 Il termine assegnato all' autorità che ha il potere di nomina per rispondere al reclamo presentato dal richiedente il 7 giugno 1991 contro la risoluzione del proprio rapporto di lavoro in qualità di agente temporaneo non è ancora spirato. Ai sensi dell' art. 91, n. 4, dello Statuto, il procedimento dinanzi al Tribunale è sospeso quanto al merito fino al momento della decisione esplicita o implicita di rigetto.

    In diritto

    15 Ai sensi dell' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura, la domanda di sospensione dell' esecuzione di un atto di un' istituzione deve precisare chiaramente l' oggetto della causa, i motivi di urgenza nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

    16 In primo luogo sorge la questione dell' urgenza del provvedimento provvisorio richiesto, nel senso della necessità che esso intervenga prima dell' emanazione della decisione sul merito, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave ed irreparabile.

    17 Il richiedente fa valere al riguardo che, in considerazione del fatto che la decisione sul merito, come è lecito attendersi, non potrà essere emanata prima di un periodo più o meno lungo, gli deriverà un danno grave ed irreparabile. Egli sostiene che la rilevante perdita temporanea d' introiti lo espone a gravi inconvenienti ed è fonte per lui di grave danno, considerati gli impegni economici da lui assunti ed il livello di reddito di cui egli abitualmente dispone oramai da più di sette anni. Il richiedente sottolinea che, mentre nell' ambito di altre controversie (la minaccia di) un danno economico non è stato considerato un pregiudizio grave ed irreparabile, la questione va considerata diversamente nelle controversie di lavoro, quanto meno nella specie: si tratta, infatti, dei redditi di un soggetto privato che si trova direttamente esposto ad una rilevante, ancorché temporanea, perdita d' introiti. Ancor maggiore importanza il richiedente attribuisce, inoltre, al rischio del regresso delle proprie capacità professionali durante un lungo periodo di inattività. Egli dovrebbe sostenere uno sforzo sproporzionato per rimediare alla mancanza di esercizio quotidiano e di esperienza. Anche ammettendo che il richiedente possa trovare un impiego al di fuori della Commissione - cosa non ovvia -, ciò non costituirebbe, a suo parere, una vera soluzione sostitutiva, atteso che i posti di lavoro eventualmente disponibili rivestono natura assai diversa. Il richiedente ritiene che dalla continuazione della propria attività lavorativa nelle more della pronuncia sul merito non deriverà alcun danno per la Commissione.

    18 Secondo la resistente, invece, la controversia non riveste alcun carattere d' urgenza, considerato che il richiedente ha atteso sino al 26 giugno 1991 prima di richiedere l' emanazione di provvedimenti provvisori, vale a dire dopo la data in cui il licenziamento è divenuto effettivo. La resistente ritiene, per di più, che il danno economico derivante al richiedente dal venir meno dei redditi percepiti come agente temporaneo non costituisca un danno grave ed irreparabile. Ai sensi dell' art. 28 bis, n. 3, del RAA, il richiedente ha infatti diritto ad un' indennità di disoccupazione. Per quanto attiene alla perdita delle capacità professionali dedotta dal richiedente, la resistente replica che la controparte sottovaluta le possibilità di lavoro al di fuori della Commissione e osserva, inoltre, che il richiedente non ha ancora presentato la propria candidatura per poter svolgere attività come interprete in libera professione presso lo SCIC.

    19 E' giurisprudenza costante che, in linea di principio, un danno puramente pecuniario non può essere considerato irreparabile, e neanche difficilmente riparabile, dal momento che può essere oggetto di successiva compensazione finanziaria. Tuttavia, spetta al giudice - in considerazione dell' interesse dell' istituzione de qua all' esecuzione della decisione controversa - esaminare le circostanze specifiche delle singole fattispecie e valutare conseguentemente se l' immediata esecuzione della decisione produca per il richiedente un pregiudizio tale da non poter essere riparato nemmeno in caso di annullamento della decisione all' esito del giudizio sul merito.

    20 L' art. 28 bis, n. 1, del RAA prevede che l' ex agente temporaneo che si trovi senza lavoro dopo la cessazione del servizio presso un' istituzione delle Comunità europee benefici, a determinate condizioni, di un' indennità mensile di disoccupazione. Ai sensi del n. 3 del medesimo articolo, l' indennità di disoccupazione è fissata al 60% dello stipendio base per un periodo iniziale di dodici mesi, al 45% dello stipendio base dal 13 al 18 mese ed al 30% dello stipendio base dal 19 al 24 mese, ove gli importi così definiti non possono essere inferiori a 30 000 BFR né superiori a 60 000 BFR. Ai sensi dell' art. 28 bis, n. 5, del RAA, l' ex agente temporaneo che benefici dell' indennità di disoccupazione ha diritto agli assegni familiari previsti dall' art. 67 dello Statuto e, a determinate condizioni, alla copertura dei rischi di malattia per sé e per i propri familiari.

    21 All' udienza il richiedente ha precisato che il proprio reddito da lavoro mensile non poteva diminuire da circa 176 000 BFR complessivi a 60 000 BFR (indennità di disoccupazione, senza tener conto degli assegni familiari e dell' assegno per figli a carico) con conseguenti problemi di ordine finanziario. Secondo il richiedente, inoltre, il proprio livello di vita si abbasserà.

    22 Per quanto si possa dare atto al richiedente che egli si troverà esposto ad una diminuzione relativamente consistente del proprio reddito da lavoro, non può però ammettersi senza riserve che gli deriverà un danno grave e duraturo, anche se, a suo dire, le spese di affitto della propria abitazione ammontano a 30 000 BFR mensili. La resistente ha confermato, infatti, all' udienza che il richiedente percepirà l' indennità di disoccupazione e gli assegni familiari previsti dalla normativa vigente.

    23 Il richiedente ha sostenuto, inoltre, che subirà un danno grave ed irreparabile dalla perdita di parte delle proprie capacità professionali di interprete nel caso in cui non dovesse esercitare la propria professione per un lungo periodo e che dovrebbe sostenere sforzi sproporzionati per rimediare alla mancanza di esercizio.

    24 Non può affermarsi, sulla base di tale argomento, che il richiedente subirà effettivamente un danno grave e duraturo. Il richiedente precisa, infatti, di essere in grado, in linea di principio, di recuperare, dopo un periodo di inattività, lo stesso livello professionale come interprete. A ciò si aggiunga che egli può limitare tale regresso delle proprie capacità svolgendo attività tanto presso la Commissione quanto al di fuori e lavorando eventualmente come interprete in libera professione per conto dello SCIC. Il richiedente, peraltro, come egli stesso ha riconosciuto all' udienza, non si è candidato per svolgere attività come interprete in libera professione presso lo SCIC. In proposito, si deve anche supporre che la disponibilità temporaneamente ridotta del richiedente come interprete, derivante dal venir meno di parte delle proprie capacità professionali, procurerà soprattutto un danno alla resistente nel caso in cui la decisione controversa dovesse essere annullata nell' ambito del procedimento sul merito.

    25 Dalle considerazioni che precedono emerge che la sospensione dell' esecuzione della decisione di porre termine al contratto di lavoro del richiedente con effetto 14 giugno 1991, oggetto della presente domanda, non riveste alcun carattere di urgenza. La domanda deve essere, quindi, respinta senza necessità di esame degli altri argomenti dedotti dal richiedente.

    26 Le spese sono riservate sino alla pronuncia definitiva nel procedimento di merito.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    il presidente della Quinta Sezione,

    in sostituzione del presidente del Tribunale e pronunciandosi in via provvisoria, così provvede:

    1) La domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione intesa a porre termine al contratto del richiedente dal 14 giugno 1991 è respinta.

    2) Le spese sono riservate.

    Lussemburgo, 1 agosto 1991.

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