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Document 61991TJ0084

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) dell'8 ottobre 1992.
Mireille Meskens contro Parlamento europeo.
Dipendente - Inesecuzione di una sentenza del Tribunale - Ricorso per risarcimento danni.
Causa T-84/91.

Raccolta della Giurisprudenza 1992 II-02335

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:103

61991A0084

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DELL'8 OTTOBRE 1992. - MIREILLE MESKENS CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTE - MANCATA ESECUZIONE DI UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE - RICORSO PER RISARCIMENTO DEI DANNI. - CAUSA T-84/91.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-02335


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Dipendenti ° Ricorso ° Ricorso per risarcimento ° Procedimento precontenzioso ° Svolgimento diverso in presenza o in mancanza di un atto recante pregiudizio

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

2. Dipendenti ° Ricorso ° Reclamo amministrativo previo ° Identità d' oggetto ° Domanda di annullamento e di risarcimento del danno morale formulata nel reclamo ° Domanda di risarcimento del danno materiale formulata per la prima volta dinanzi al Tribunale ° Estensione dell' oggetto della lite ° Insussistenza

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

3. Dipendenti ° Ricorso ° Sentenza di annullamento ° Effetti ° Annullamento del rigetto di una candidatura ° Obblighi dell' amministrazione ° Diniego di adottare ogni misura concreta per eliminare l' atto illegittimo compiuto nei confronti dell' interessato ° Illecito ° Risarcimento del danno morale

(Trattato CEE, art. 176; Statuto del personale, art. 91)

Massima


1. Qualora un dipendente intenda esperire un' azione di risarcimento contro l' istituzione presso cui presta servizio, il procedimento precontenzioso prescritto dallo Statuto è diverso a seconda che il danno di cui si chiede il risarcimento sia stato causato da un atto recante pregiudizio a norma dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, o sia dovuto ad un comportamento privo di carattere decisionale. Nel primo caso, la ricevibilità del ricorso per risarcimento è subordinata alla condizione che l' interessato abbia presentato all' autorità che ha il potere di nomina, nei termini fissati, un reclamo avverso l' atto che gli ha recato pregiudizio ed abbia proposto il ricorso entro un termine di tre mesi a decorrere dal rigetto di detto reclamo. Nel secondo caso, invece, il procedimento amministrativo che deve obbligatoriamente precedere il ricorso per risarcimento, ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, consta di due fasi, ossia dapprima una domanda ed in seguito un reclamo avverso il rigetto esplicito o implicito di detta domanda.

2. Conclusioni volte ad ottenere il risarcimento del danno materiale e morale causato ad un dipendente da una decisione dell' amministrazione, presentate nell' ambito di un ricorso per risarcimento, non devono essere considerate, alla luce del principio secondo cui il reclamo amministrativo previo e il ricorso devono avere lo stesso oggetto, diverse da quelle miranti, da un lato, all' annullamento di detta decisione e, dall' altro, al risarcimento del danno morale subito dall' interessato, formulate nel reclamo.

Si deve infatti ammettere che una domanda di annullamento di una decisione recante pregiudizio, formulata nel reclamo, può implicare una domanda di risarcimento del danno materiale e morale che la decisione stessa ha potuto causare.

3. Spetta all' istituzione dalla quale emana l' atto annullato dal giudice comunitario stabilire, a norma dell' art. 176 del Trattato, quali provvedimenti siano necessari all' esecuzione della sentenza di annullamento. Nell' esercizio di tale potere di valutazione, l' autorità amministrativa deve rispettare tanto le norme del diritto comunitario quanto il dispositivo e la motivazione della sentenza alla quale è obbligata a dare esecuzione.

Qualora una decisione di rigetto della candidatura di un dipendente a un concorso, adottata in base ad una regolamentazione interna in contrasto con lo Statuto, sia stata annullata dal Tribunale, l' adozione da parte dell' istituzione di una nuova regolamentazione, applicabile alle situazioni future, lascia sussistere, per il candidato di cui trattasi che non ha fruito dell' applicazione retroattiva della nuova regolamentazione, gli effetti dell' illegittimità commessa nei suoi confronti. Ne consegue che l' amministrazione è tenuta ad adottare provvedimenti concreti per eliminare detta illegittimità e che essa non può opporre difficoltà pratiche che detti provvedimenti potrebbero comportare per svincolarsi da tale obbligo. Tocca ad essa infatti, nell' esercizio del potere discrezionale attribuitole dall' art. 176, scegliere fra i vari provvedimenti possibili al fine di contemperare gli interessi del servizio con la necessità di riparare il pregiudizio subito dall' interessato.

Il diniego dell' amministrazione di adottare qualsiasi provvedimento avente detta natura, eccetto la modifica non retroattiva della sua regolamentazione interna, viola l' art. 176 del Trattato e costituisce un illecito. L' amministrazione è pertanto tenuta a risarcire il danno morale subito dal dipendente di cui trattasi, il quale poteva legittimamente aver diritto a che l' istituzione provvedesse a rimediare agli effetti dell' illegittimità commessa nei suoi confronti.

Parti


Nella causa T-84/91,

Mireille Meskens, dipendente del Parlamento europeo, residente a Bruxelles, con gli avvocati Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure e Véronique Leclercq, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

ricorrente,

sostenuta da

Union syndicale-Bruxelles, Service public européen, con sede a Bruxelles, con l' avv. Gerard Collin, del foro di Bruxelles, e, nella fase orale, con l' avv. Véronique Leclercq, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson, SARL 1, rue Glesener,

interveniente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dal sig. Jorge Campinos, giurisconsulto, e dal sig. Manfred Peter, capodivisione, in qualità di agenti, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

convenuto,

avente ad oggetto il risarcimento del danno materiale e morale asserito dalla ricorrente,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai signori K. Lenaerts, presidente, H. Kirschner e D.P.M. Barrington, giudici,

cancelliere: signora B. Pastor, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 2 luglio 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti della controversia

1 Il 22 febbraio 1988 il Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento") pubblicava il bando di concorso interno n. B/164 per l' assunzione di assistenti ausiliari (f/m) per la carriera B5/B4.

2 In quel periodo la ricorrente lavorava come agente temporaneo presso un gruppo politico del Parlamento. Dopo la sua assunzione era stata iscritta su un elenco di riserva per impieghi di categoria C, istituito a seguito di un concorso generale del Parlamento. Essa presentava la sua candidatura al concorso n. B/164.

3 Quest' ultima veniva respinta dal segretario generale del Parlamento, per il motivo che le istruzioni interne di servizio concernenti l' assunzione di dipendenti, agenti temporanei, agenti ausiliari ed agenti locali, emanate nel 1979 dall' ufficio di presidenza allargato del Parlamento, prevedevano che "gli agenti temporanei, assunti al di fuori degli elenchi di riserva istituiti in seguito a concorsi generali esterni, non sono ammessi a partecipare ai concorsi interni".

4 Il 23 novembre 1988, la ricorrente e altri diciassette candidati proponevano ricorso avverso le decisioni che respingevano le loro candidature, col quale chiedevano al Tribunale di "(...) annullare la decisione del segretario generale del Parlamento che respinge la candidatura dei ricorrenti al concorso interno n. B/164 e di ammetterli a partecipare a detto concorso". Con sent. 8 novembre 1990, Bataille e.a./Parlamento (T-56/89, Racc. pag. II-597), il Tribunale ha dichiarato: "Le decisioni del Parlamento con cui si respingono le candidature dei ricorrenti al concorso n. B/164 sono annullate". La sentenza è passata in giudicato.

5 Mentre la causa T-56/89 era ancora pendente, vale a dire in data il 27 febbraio 1989, il Parlamento modificava la disciplina interna relativa all' assunzione dei dipendenti di ruolo e di altri agenti. In forza della nuova disciplina, gli agenti temporanei non sono più esclusi dalla partecipazione ai concorsi interni; devono, però soddisfare in genere un requisito di anzianità di sette anni di servizio presso l' istituzione per potervi essere ammessi alle stesse condizioni dei dipendenti di ruolo. Queste nuove istruzioni entravano in vigore il 1 aprile 1989, senza che fosse prevista la loro applicazione retroattiva. Le prove del concorso interno n. B/164 si svolgevano quindi il 6 marzo 1989, senza che i ricorrenti nella causa T-56/89 avessero potuto parteciparvi.

6 Il Tribunale teneva conto, d' ufficio, del fascicolo personale della ricorrente. Da questo fascicolo emerge che la ricorrente, agente temporaneo dal 1 ottobre 1981, otteneva l' inquadramento nel grado C1 a partire dal 1 gennaio 1986. Con effetto dal 1 febbraio 1989, essa veniva nominata dipendente in prova di grado C4, scatto 3. Con effetto dal 1 agosto 1989, veniva nominata in ruolo nel medesimo grado e scatto. A partire dal 1 settembre 1989, la ricorrente è stata assegnata nell' interesse del servizio al Gruppo socialista del Parlamento, dove è stata inquadrata nel grado C1, scatto 3. Dal 1 maggio 1991 è stata inquadrata nello scatto 4 del grado C1.

7 Il 15 gennaio 1991 l' avvocato della signora Meskens inviava una lettera al segretario generale del Parlamento, invitandolo a comunicargli "le misure adottate dal Parlamento, a norma dell' art. 176 del Trattato CEE, in seguito alla sentenza pronunciata l' 8 novembre 1990 dalla V Sezione del Tribunale di primo grado".

8 Con seconda lettera 1 marzo 1991 l' avvocato della ricorrente ricordava al segretario generale il contenuto della sua lettera 15 gennaio e reiterava la sua richiesta di venire a conoscenza dei provvedimenti adottati dal Parlamento in seguito alla summenzionata sentenza. Il 20 marzo ed il 19 aprile l' avvocato della ricorrente inviava due ulteriori lettere al segretario generale del Parlamento. nell' ultima di queste lettere egli annunciava: "qualora non venissi messo al corrente dei provvedimenti adottati dal Parlamento in esecuzione della sentenza in oggetto, sarò costretto a consigliare alla mia cliente di presentare reclamo, e, se occorre, ricorso per annullamento diretto a far dichiarare che il Parlamento è venuto meno ai suoi obblighi non adottando i provvedimenti necessari per l' esecuzione della sentenza".

9 Questa lettera veniva inviata contemporaneamente ad una lettera che il segretario generale aveva indirizzato all' avvocato della ricorrente il 19 aprile 1991, lettera del seguente tenore:

"Riguardo all' esecuzione della sentenza Bataille, occorre evidenziare che il Parlamento europeo, ancor prima della pronuncia della sentenza, aveva modificato la sua prassi relativa alle condizioni d' ammissione ai concorsi interni degli agenti temporanei, adottando il 15 marzo 1989 una nuova disciplina.

Orbene, un' analisi accurata dei principi affermati dal Tribunale di primo grado nella sua sentenza consente di ritenere che questa nuova disciplina del Parlamento possa essere considerata conforme alle norme statutarie e all' insieme della giurisprudenza comunitaria in materia.

Ne discende che la sua attuazione consente quindi all' istituzione di adempiere l' obbligo impostole dall' art. 176 del Trattato CEE".

10 Il 30 aprile 1991, il rappresentante della ricorrente inviava una nuova lettera al segretario generale, nella quale dichiarava di aver ricevuto la lettera 19 aprile 1991 e chiedeva ancora una volta che gli fossero specificati i provvedimenti adottati dal Parlamento in esecuzione della sentenza. Segnalava che la ricorrente, qualora non avesse ricevuto risposta entro il 5 maggio, avrebbe presentato reclamo "avverso il diniego del Parlamento di procedere all' esecuzione della sentenza".

11 Con lettera raccomandata, pervenuta al Parlamento il 17 luglio 1991, la ricorrente inviava all' autorità che ha il potere di nomina dell' istituzione convenuta (in prosieguo: l' "APN") un documento recante il titolo "reclamo presentato ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto (...)", diretto "avverso il diniego del Parlamento europeo di adottare i provvedimenti necessari per l' esecuzione della sentenza pronunciata l' 8 novembre 1990 dal Tribunale (...) nella causa T-56/89".

12 A proposito della ricevibilità del suo reclamo, la ricorrente sosteneva di aver lasciato trascorrere un tempo sufficiente per consentire all' istituzione di adottare i provvedimenti necessari per l' esecuzione della sentenza, e di aver successivamente chiesto più volte di essere informata dei provvedimenti adottati. Ritenendo che la risposta del segretario generale alla lettera 1 marzo 1991 del suo avvocato fosse negativa, e costituisse un atto recantele pregiudizio, essa sottolineava che il reclamo che presentava nei confronti di detta risposta rientrava nel termine di tre mesi a partire dal giorno in cui ne era venuta a conoscenza.

13 Nel merito, la ricorrente, invocando l' art. 176 del Trattato, sosteneva che il Parlamento era tenuto, in esecuzione della sentenza, a riaprire il procedimento del concorso interno n. B/164 per tutti i ricorrenti nella causa T-56/89, a far procedere al riesame, da parte della commissione giudicatrice, della loro candidatura con riguardo ai principi enunciati nella sentenza, e ad accertare, in base ai poteri conferitigli dallo Statuto del personale delle Comunità europee, la buona organizzazione delle prove scritte e orali che detta commissione era tenuta ad organizzare appositamente per i ricorrenti ammessi. Secondo la ricorrente, l' adozione di una nuova disciplina, della quale né lei stessa, né gli altri diciassette ricorrenti nella causa T-56/89 avevano potuto fruire a causa della mancanza di retroattività, può essere ritenuta un sufficiente per adempiere gli obblighi stabiliti dall' art. 176 del Trattato CEE.

14 In conclusione, la ricorrente dichiarava:

"Dalle considerazioni fin qui svolte emerge che il Parlamento è venuto meno ai suoi obblighi rifiutandosi di adottare nei confronti della ricorrente i provvedimenti necessari per l' esecuzione della sentenza pronunciata l' 8 novembre 1990.

La ricorrente chiede pertanto che detta decisione sia annullata e che il Parlamento adotti i provvedimenti necessari alla convocazione della commissione giudicatrice del concorso n. B/164 per consentire a quest' ultima di riesaminare la sua candidatura e, all' occorrenza, di organizzare per lei nuove prove.

Il rifiuto del Parlamento europeo di adottare i suddetti provvedimenti causa incontestabilmente un notevole danno morale alla ricorrente, danno della stessa natura di quello subito dai dipendenti per i quali lo svolgimento normale della carriera è perturbato dalla mancata redazione del loro rapporto informativo entro termini normali.

La ricorrente chiede, pertanto, che le sia versata la somma di 100 ECU per giorno di ritardo, a decorrere dal giorno della presentazione del presente reclamo fino al giorno in cui la commissione giudicatrice del concorso n. B/164 si riunirà per procedere al riesame della sua candidatura alla luce della sentenza pronunciata dal Tribunale".

Procedimento

Dal momento che l' istituzione convenuta non ha risposto a detto documento entro 15 un termine di quattro mesi, la ricorrente, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 novembre 1991, ha proposto il presente ricorso.

16 Il 26 novembre 1991, il segretario generale inviava alla ricorrente una lettera del seguente tenore:

"Ho esaminato con cura la Sua lettera del 17 luglio 1991, che Lei intitola reclamo.

Mi permetta innanzitutto di richiamare la sua attenzione sul fatto che con questa lettera lei aveva espresso concretamente per la prima volta le Sue aspettative rispetto all' esecuzione della sentenza relativa alla causa summenzionata. Di conseguenza, devo considerare la Sua lettera non un reclamo ai sensi dell' art. 9O, 2 comma, ma una domanda ai sensi dell' art. 90, 1 comma, dello Statuto del personale.

Quanto al merito, la Sua domanda mira, conformemente al testo della Sua lettera, a 'convocare la commissione giudicatrice del concorso n. B/164 per consentire a quest' ultima di riesaminare la Sua candidatura e, all' occorrenza, di organizzare per Lei nuove prove' .

Come ricorderà, i ricorrenti nella causa Bataille e altri, tra i quali Lei stessa, avevano presentato, in occasione del loro ricorso, una domanda analoga volta ad ottenere l' autorizzazione a partecipare al concorso n. B/164. Orbene, benché i ricorrenti abbiano ottenuto una sentenza loro favorevole, il Tribunale non aveva accolto detta domanda.

Ne consegue che la sentenza Bataille non costituisce un fondamento giuridico per l' obiettivo perseguito con la sua domanda 17 luglio 1991, con la conseguenza che essa non può essere considerata fondata.

Sono spiacente di non poter accogliere la sua richiesta".

(formula di cortesia)

17 La fase scritta si è svolta ritualmente. Con lettera 22 gennaio 1992, la ricorrente ha rinunciato a presentare la replica.

18 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 febbraio 1992, l' Union syndicale-Bruxelles ha chiesto di essere ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente. Con ordinanza 12 marzo 1992, il Tribunale (Quinta Sezione) ha accolto tale istanza. Dopo che l' interveniente aveva presentato la sua istanza d' intervento il 7 maggio 1992, il presidente della Quinta Sezione ha deciso che non si doveva fissare un termine alle parti per replicare. La fase scritta si è quindi conclusa in detta data.

19 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di iniziare la fase orale senza procedere a istruttoria. Su richiesta del Tribunale, il convenuto ha prodotto copia delle due lettere inviate dall' avvocato della ricorrente al segretario generale del Parlamento il 19 ed il 30 aprile 1991 e alle quali si faceva riferimento negli atti.

20 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

dichiarare e statuire:

1) il Parlamento europeo, omettendo di adottare i provvedimenti (necessari per) l' esecuzione della sentenza 8 novembre 1990 pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-56/89, è venuto meno ai suoi obblighi;

2) il Parlamento europeo è condannato a pagare alla ricorrente la somma di 100 ECU al giorno a decorrere dal 17 luglio 1991, data di presentazione del reclamo, fino al giorno in cui i provvedimenti di esecuzione saranno adottati;

3) il convenuto è condannato alle spese.

21 Il Parlamento europeo conclude che il Tribunale voglia:

° dichiarare il ricorso irricevibile o infondato;

° statuire sulle spese a norma di legge.

22 L' interveniente conclude che il Tribunale voglia:

° accogliere le conclusioni del ricorso per annullamento proposto dalla ricorrente;

° condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute dall' interveniente.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

23 Il Parlamento deduce due motivi d' irricevibilità. In primo luogo, ritiene che non ci sia stato reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), sicché manca una condizione indispensabile alla ricevibilità del ricorso. Secondo il Parlamento, la lettera della ricorrente 17 luglio 1991, intitolata "reclamo", in realtà è una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto. A questo riguardo, esso ricorda che un reclamo può essere diretto soltanto contro un atto arrecante pregiudizio, sia che l' APN abbia adottato una decisione, sia che essa non abbia preso una misura prescritta dallo Statuto. L' istituzione convenuta sottolinea che in detta lettera la ricorrente chiede per la prima volta al Parlamento di convocare nuovamente la commissione giudicatrice del concorso n. B/164, affinché quest' ultima riesamini la sua candidatura e, se occorre, organizzi per lei nuove prove. L' istituzione fa valere che in precedenza non le si è quindi mai presentata l' occasione di prendere una decisione concernente suddetto "desiderio" concreto, sicché la lettera di cui trattasi non può essere considerata un reclamo.

24 In risposta ad un quesito del Tribunale, il rappresentante del convenuto ha affermato, in udienza, che il Parlamento aveva considerato la lettera del segretario generale 19 aprile 1991 una decisione che poteva essere oggetto di reclamo. In seguito, è ritornato sulla sua affermazione e ha precisato che il Parlamento aveva considerato detta lettera come risposta a una domanda presentata dalla ricorrente in forza dell' art. 25 dello Statuto.

25 In secondo luogo, il Parlamento sostiene che l' oggetto del presente ricorso è diverso da quello del procedimento precontenzioso. Esso attira l' attenzione del Tribunale sul fatto che, durante la fase precontenziosa, la ricorrente aveva chiesto l' adozione da parte dell' APN di provvedimenti amministrativi concreti, mentre il suo ricorso è inteso ad ottenere un risarcimento.

26 La ricorrente ritiene che il suo ricorso sia ricevibile. Sottolinea che ha atteso sufficientemente a lungo prima di porre in moto i solleciti volti a conoscere i provvedimenti adottati per eseguire la sentenza pronunciata nella causa T-56/89. Ricorda poi che ha presentato il reclamo entro il termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui è venuta a conoscenza della risposta del segretario generale del Parlamento alla lettera con la quale aveva chiesto che le summenzionate misure le fossero indicate. A suo parere, detto reclamo è stato oggetto il 17 novembre 1991 di un tacito rigetto, ed il presente ricorso è stato proposto pertanto nei termini prescritti dallo Statuto.

27 In udienza la ricorrente ha aggiunto che dal momento che il Parlamento era tenuto, in forza dell' art 176 del Trattato, ad adottare i provvedimenti necessari per l' esecuzione della sentenza del Tribunale, non era necessaria alcuna domanda previa da parte sua, poiché la trasgressione di tale obbligo costituisce di per sé un atto arrecante pregiudizio.

28 Su richiesta del Tribunale, il rappresentante della ricorrente ha del pari precisato che il suo ricorso deve essere interpretato come ricorso per risarcimento, e non per annullamento, e che il punto 1 delle sue conclusioni è inteso a ottenere la declaratoria dell' illecito che, secondo lei, ha causato il danno di cui chiede il risarcimento.

29 L' interveniente ritiene che a torto il Parlamento abbia considerato come domanda la lettera intitolata "reclamo" inviatagli dalla ricorrente il 17 luglio 1991. A suo parere, il diniego del Parlamento di adottare i provvedimenti per l' esecuzione della sentenza del Tribunale nella causa T-56/89 è incontestabilmente un atto arrecante pregiudizio, sicché nella fattispecie, non si doveva presentare una previa domanda.

Valutazione del Tribunale

30 Si deve innanzitutto rilevare che, a norma dell' art. 91, n. 1, seconda frase, dello Statuto, il presente ricorso per risarcimento rientra nella competenza di merito del Tribunale. A differenza di quanto avverrebbe in un ricorso per annullamento (v. sentenze della Corte 10 dicembre 1969, causa 12/69, Wonnerth/Commissione, Racc. pag. 577, 584, e 13 luglio 1989, causa 108/88, Jaenicke-Cendoya/Commissione, Racc. pag. 2711, a pag. 2737), il Tribunale è quindi competente a pronunciarsi, nell' ambito del presente ricorso, sulla domanda, presentata dalla ricorrente nel primo capo delle sue conclusioni, diretta a ottenere la declaratoria di un illecito amministrativo (v. sentenza del Tribunale 27 giugno 1991, causa T-156/89, Valverde/Corte di giustizia, punto 141 della motivazione, Racc. pag. II-407).

31 Quanto al secondo capo delle conclusioni presentate nel ricorso introduttivo, si deve accertare se si tratti di una domanda di risarcimento oppure di una domanda intesa a ottenere che il Tribunale fissi una penalità di mora per l' istituzione convenuta allo scopo di costringerla ad adottare i provvedimenti che, secondo la ricorrente, l' esecuzione della sentenza T-56/89 importa. Dal momento che non sussiste nessun fondamento giuridico che attribuisca al Tribunale la competenza per fissare una siffatta penalità di mora, una domanda del genere andrebbe dichiarata d' ufficio irricevibile. La domanda della ricorrente, diretta ad ottenere che il Parlamento le corrisponda una certa somma di denaro per giorno, fino al giorno in cui esso adotterà i provvedimenti che essa pretende, evoca, a prima vista, il meccanismo ed il sistema di calcolo di una penalità di mora. Cionondimeno, la si deve interpretare alla luce della dichiarazione, contenuta nell' atto introduttivo, secondo la quale la ricorrente valuta equitativamente il danno subito "nella somma di 100 ECU al giorno a decorrere dalla presentazione del suo reclamo fino al giorno in cui si riunirà la commissione giudicatrice del concorso n. B/164 per procedere al riesame della sua candidatura (...)". Questa dichiarazione consente di considerare la domanda della ricorrente, diretta ad ottenere che le sia corrisposta una certa somma di denaro per giorno, come una domanda di risarcimento che precisa il criterio di calcolo che, a parere dell' interessata, andrebbe impiegato per determinare l' entità del danno da essa subito.

32 La ricorrente ha d' altronde confermato in udienza che essa intendeva unicamente introdurre un ricorso per risarcimento. Tale affermazione è avvalorata dalla circostanza che essa non ha chiesto al Tribunale di condannare il Parlamento ad adottare provvedimenti specifici per l' esecuzione della sentenza T-56/89. Orbene, è soltanto in connessione con una domanda del genere, del pari priva di fondamento giuridico nel diritto comunitario, che il secondo capo delle conclusioni andrebbe interpretato come mirante a ottenere la condanna del Parlamento ad una penalità di mora.

33 Conviene inoltre appurare se nella fattispecie si sia svolto un procedimento precontenzioso ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto. A tale proposito, si deve ricordare che il procedimento precontenzioso prescritto dallo Statuto è diverso, nell' ipotesi in cui il danno di cui si chiede il risarcimento sia stato causato da un atto recante pregiudizio a norma dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, dal procedimento che è necessario qualora il pregiudizio sia dovuto ad un comportamento privo di carattere decisionale. Nella prima ipotesi, la ricevibilità del ricorso per risarcimento è subordinata alla condizione che l' interessato abbia presentato all' APN, nel termine fissato, un reclamo avverso l' atto che gli ha recato pregiudizio e che abbia proposto il ricorso entro un termine di tre mesi a decorrere dal rigetto di detto reclamo (v. sentenza 22 ottobre 1975, Meyer-Buckhardt/Commissione, causa 9/75, Racc. pag. 1171, 1182 e segg.). Nella seconda, invece, il procedimento amministrativo che deve obbligatoriamente precedere il ricorso per risarcimento, ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, consta di due tappe, ossia dapprima una domanda ed in seguito un reclamo avverso il rigetto esplicito o implicito di detta domanda (v. ordinanza del Tribunale 25 febbraio 1992, Marcato/Commissione, punti 32 e segg. della motivazione, causa T-64/91, Racc. pag. II-243).

34 Nei suoi argomenti concernenti il merito della controversia, la ricorrente si riferisce a due comportamenti del Parlamento ai quali, a suo parere, è imputabile il danno di cui chiede il risarcimento. Da un lato, si tratta del diniego di ammetterla a partecipare alle prove del concorso n. B/164, che è stato annullato dalla sentenza T-56/89 del Tribunale. Dall' altro, si tratta del diniego di adottare, nei suoi confronti, i provvedimenti necessari per l' esecuzione di detta sentenza. E' giocoforza rilevare che il documento intitolato "reclamo", prodotto dalla ricorrente il 17 luglio 1991, si riferiva esclusivamente a quest' ultimo comportamento. Per contro, il pregiudizio eventualmente dovuto alla decisione annullata dalla sentenza T-56/89 non è stato oggetto, prima della proposizione del presente ricorso, di un procedimento precontenzioso. Il suo risarcimento non potrebbe quindi essere richiesto nell' ambito di questo ricorso, che ha ad oggetto esclusivamente il risarcimento del danno assertivamente causato alla ricorrente dal diniego del Parlamento di procedere all' esecuzione della sentenza T-56/89.

35 Si deve pertanto stabilire se la lettera che il segretario generale del Parlamento ha inviato, il 19 aprile 1991, all' avvocato della ricorrente rappresenta una decisione e quindi un atto recante pregiudizio ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, o se si tratta di una semplice comunicazione, nella quale l' amministrazione si limita a informare la ricorrente della prassi che l' APN intende adottare, a tempo debito, in una decisione formale successiva, e che non è pertanto suscettibile di aver effetto sulla situazione giuridica dell' interessato.

36 A questo proposito, conviene tener conto innanzitutto del contesto giuridico nel quale la summenzionata lettera è stata redatta. Respingendo la candidatura della ricorrente al concorso n. B/164, l' APN aveva adottato nei suoi confronti una decisione individuale, che è stata annullata dalla sentenza del Tribunale nella causa T-56/89. Di conseguenza, la candidatura della ricorrente al concorso di cui trattasi era stata nuovamente sottoposta all' APN, senza che alcuna valida decisione fosse stata adottata al suo riguardo. Si doveva pertanto adottare una nuova decisione, che tenesse conto della sentenza del Tribunale.

37 Il Tribunale rileva che emerge chiaramente dal tenore della lettera del 19 aprile 1991 che l' istituzione convenuta riteneva che l' adozione della nuova disciplina in materia di assunzione dei dipendenti di ruolo e degli altri agenti aveva reso superflua l' adozione di qualsiasi altro provvedimento concreto per l' esecuzione della sentenza T-56/89 e che l' APN non riteneva quindi di dover adottare nuovi provvedimenti. Si deve aggiungere che, secondo la summenzionata lettera, detta presa di posizione era il risultato di un "accurato esame" della sentenza del Tribunale.

38 La ricorrente aveva dunque ragione di ritenere, come emerge dalla sua lettera 30 aprile 1991, che la lettera del segretario generale contenesse una decisione definitiva dell' APN di non adottare nei suoi confronti nessun provvedimento individuale in esecuzione della sentenza del Tribunale. Stando così le cose, l' eventuale intenzione dell' autore della lettera di fornire alla ricorrente soltanto un' informazione è irrilevante rispetto al contenuto oggettivo di detto documento (v. sentenza del Tribunale 8 marzo 1990, Maindiaux/CES, causa T-28/89, Racc. pag. II-59, 71).

39 E' del tutto superfluo a questo proposito accertare se la ricorrente avesse previamente presentato all' APN una domanda a norma dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, volta ad ottenere l' adozione di provvedimenti concreti. Infatti, niente impedisce all' APN di rivolgere una decisione ad un dipendente, anche nel caso in cui questi non abbia presentato alcuna domanda o si sia limitato a chiedere di essere messo al corrente delle intenzioni dell' APN nei suoi confronti.

40 Stando così le cose, la ricorrente doveva presentare all' APN, nel termine di tre mesi prescritto dall' art. 90, n. 2, dello Statuto, un reclamo contro la decisione che diniega di adottare nei suoi confronti qualsiasi provvedimento in esecuzione della sentenza T-56/89.

41 Il Tribunale constata che la ricorrente ha chiesto, con la lettera raccomandata 17 luglio 1991, che la decisione dell' APN 19 aprile 1991 venga annullata. Ora, tale lettera ha il carattere tipico di un reclamo. E' vero che la ricorrente ha inoltre sollecitato l' adozione di provvedimenti concreti, richiesta, questa, di carattere più simile a quello di una domanda. Tuttavia, il fatto che la ricorrente abbia indicato all' APN le conseguenze che a suo avviso vanno tirate dal sollecitato annullamento non osta a qualificare come reclamo il suo atto.

42 Idem per la domanda di risarcimento del danno morale che la decisione 19 aprile 1990 avrebbe assertivamente causato alla ricorrente. Infatti, un dipendente nei cui confronti sia stato adottato un atto lesivo può scegliere di chiedere, dinanzi al giudice comunitario, l' annullamento di tale atto, un risarcimento, oppure entrambi (v. sentenza 22 ottobre 1975, Meyer-Buckhardt/Commissione, causa 9/75, citata). Questa norma è applicabile non soltanto ai ricorsi giurisdizionali, ma anche ai ricorsi amministrativi.

43 Il reclamo della ricorrente è stato oggetto di un rigetto implicito allo scadere di un termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della sua presentazione, vale a dire il 17 novembre 1991. Di conseguenza, il ricorso, depositato il 19 novembre 1991, è stato introdotto nei termini prescritti dallo Statuto.

44 D' altronde, risulta dalle considerazioni fin qui svolte che le conclusioni presentate nell' ambito del presente ricorso per risarcimento non hanno un oggetto diverso da quelle enunciate nel reclamo. Da un lato, la ricorrente ha già chiesto un danneggiamento nel suo reclamo. E' vero che il reclamo non comprendeva nessuna domanda volta ad ottenere né la declaratoria di un illecito amministrativo né il risarcimento di un preteso danno materiale. Cionondimeno, la domanda della ricorrente di annullare la decisione adottata nei suoi confronti può implicare una domanda di risarcimento del danno materiale e morale che quella decisione ha potuto causarle (v. sentenza della Corte 10 marzo 1989, Del Plato/Commissione, causa 126/87, Racc. pag. 643, 663).

45 Ne deriva che si è svolto, senza alcun dubbio, un procedimento contenzioso conforme allo Statuto. Di conseguenza, il presente ricorso per danneggiamento è ricevibile.

Sul merito

Argomenti delle parti

46 A sostegno delle sue conclusioni volte ad ottenere il risarcimento, la ricorrente fa valere che la decisione del Parlamento di non adottare i provvedimenti necessari affinché la commissione giudicatrice del concorso n. B/164 proceda al riesame della sua candidatura alla luce dei principi enunciati nella sentenza 8 novembre 1990 del Tribunale è illegittima.

47 Ella ritiene che l' annullamento, tramite la citata sentenza del Tribunale, della decisione con la quale l' APN aveva respinto la sua candidatura abbia per conseguenza, in conformità all' art. 176 del Trattato, che il Parlamento sia obbligato a riaprire la procedura del concorso interno n. B/164 per tutti i ricorrenti nella causa T-56/89, e a far procedere al riesame, da parte della commissione giudicatrice, della loro candidatura, tenendo conto dei principi enunciati nella detta sentenza, e di controllare, nell' ambito dei poteri che gli sono attribuiti dallo Statuto, la corretta oraganizzazione delle prove scritte e orali che la commissione giudicatrice è tenuta ad organizzare per i ricorrenti ammessi.

48 La ricorrente ritiene che la sola adozione di una nuova disciplina concernente le condizioni di ammissione degli agenti temporanei ai concorsi interni non può essere considerata soddisfacente nei confronti dei ricorrenti, in base alle prescrizioni dell' art. 176 del Trattato. essa evidenzia come lei stessa e i suoi diciassette colleghi non abbiano potuto beneficiare, in assenza di retroattività, della nuova disciplina.

49 In udienza, essa ha aggiunto che, se l' adozione della nuova disciplina, prima della pronuncia della sentenza nella causa T-56/89, avesse eliminato qualsiasi irregolarità nei suoi confronti, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che il ricorso T-56/89 era venuto a trovarsi privo di oggetto. Orbene, il Tribunale, in detta causa, ha annullato le decisioni respingendo la candidatura dei ricorrenti.

50 A parere della ricorrente, il Parlamento è quindi venuto meno ai suoi obblighi rifiutando di adottare nei suoi confronti le misure che l' esecuzione della sentenza 8 novembre 1990 importa.

51 La ricorrente ritiene che il suddetto comportamento gli abbia inflitto un rilevante danno materiale e morale.

52 Quanto al danno materiale, la ricorrente fa valere, nell' atto introduttivo, che il rigetto della sua candidatura al concorso n. B/164, annullato nella causa T-56/89, le ha precluso una possibilità di essere nominata, dopo molteplici anni, ad un impiego di categoria B. Rispondendo ai quesiti del Tribunale, ha precisato in udienza che il danno materiale le deriva, in primo luogo, dal ritardo che la sua carriera ha probabilmente subito. A questo proposito, essa ha fatto notare come altri vincitori del concorso generale (categoria C) che essa aveva vinto, nominati dipendenti di ruolo prima di lei, hanno potuto partecipare al concorso n. B/164 e la loro percentuale di successo è stata molto più alta di quella della media dei candidati.

53 In secondo luogo, essa ha fatto valere, in udienza, che, per poter partecipare in futuro ai concorsi interni organizzati dal Parlamento per coprire posti di categoria B, essa ha scelto di diventare funzionario di grado C4, nonostante che fosse stata inquadrata, come agente temporaneo, nel grado C1. Questa circostanza le avrebbe causato una rilevante perdita di reddito, fino al momento in cui ha nuovamente occupato un posto di grado C1 presso un gruppo politico.

54 Ella ha sostenuto in terzo luogo, sempre in udienza, che, conformemente ad una prassi dei gruppi politici, la sua ammissione a partecipare ad un concorso relativo a posti di categoria B avrebbe potuto importare la conseguenza che essa avrebbe potuto essere stata inquadrata nel grado B3 invece che nel grado C1 nel posto che essa occupa, in assegnazione provvisoria, presso un gruppo politico. Ciò sarebbe avvenuto per una collega che è stata ammessa a partecipare al concorso n. B/164.

55 Quanto al danno morale, la ricorrente è del parere che il diniego del Parlamento di adottare i provvedimenti necessari per l' esecuzione della sentenza nella causa T-56/89 le abbia causato un danno della stessa natura di quello che subiscono i dipendenti il cui svolgimento normale della carriera è alterato dalla mancata redazione dei loro rapporti informativi entro un termine accettabile. essa fa inoltre valere che l' APN, rifiutandole ogni dialogo, ha contribuito a detto danno morale.

56 La ricorrente valuta equitativamente il danno così subito, e che continua a subire, ad un ammontare di 100 ECU per giorno a decorrere dal giorno dell' introduzione del presente reclamo fino al giorno in cui la commissione giudicatrice del concorso n. B/164 si riunirà per procedere al riesame della sua candidatura alla luce dei principi enunciati nella sentenza pronunciata dal Tribunale.

57 Il Parlamento ritiene che di non essere venuto meno agli obblighi che l' esecuzione della sentenza nella causa T-56/89 gli impone. A suo parere, la sentenza del Tribunale non offre nessun fondamento giuridico alla domanda della ricorrente volta ad ottenere che l' istituzione adotti i provvedimenti necessari per permetterle di partecipare al concorso n. B/164. Il Parlamento ricorda che nella causa T-56/89 i ricorrenti avevano chiesto non soltanto l' annullamento delle decisioni che respingevano le loro candidature, ma avevano del pari sollecitato che il Tribunale li autorizzi a partecipare a detto concorso. Sottolinea che il Tribunale si è limitato, nella sua sentenza, ad annullare le decisioni controverse. Il Parlamento ritiene dunque che il Tribunale, non statuendo su questa seconda domanda dei ricorrenti, l' abbia implicitamente respinta.

58 All' udienza, il Parlamento ha inoltre richiamato l' attenzione sui problemi che una riapertura del concorso n. B/164 avrebbe provocato. Infatti, al momento della pronuncia della sentenza nella causa T-56/89, le operazioni erano terminate ed era stato costituito un elenco di riserva, comprendente i nominativi di quarantun vincitori, fra i quali sei erano già stati nominati. Riferendosi ad una sentenza 14 luglio 1983 della Corte, Detti/Corte di giustizia (causa 144/82, Racc. pag. 2421), ha sostenuto che non era necessario, stando così le cose, riconsiderare i risultati del concorso. D' altronde, l' organizzazione di un concorso specifico per i ricorrenti nella causa T-56/89 avrebbe importato il pericolo di un "concorso su misura".

59 Esso ha aggiunto che la nuova disciplina relativa all' assunzione dei dipendenti, con la quale si autorizzano gli agenti temporanei a partecipare ai concorsi interni, disciplina rispondente, a suo parere, ai principi elaborati dal Tribunale nella sentenza T-56/89, sembra aver soddisfatto gli interessati, ad eccezione della ricorrente.

60 Quanto al danno morale asserito dalla ricorrente, l' istituzione convenuta ha proposto, nel corso dell' udienza, di operare una distinzione tra, da un lato, il danno relativo allo svolgimento della sua carriera, e dall' altro lato, il danno derivante dal rigetto ingiustificato della sua candidatura. Con riguardo al primo, essa ha affermato che la ricorrente avrebbe avuto soltanto una minima possibilità di vincere il concorso, dal momento che, malgrado la sua assegnazione provvisoria ad un posto di grado C1, essa è inquadrata, come dipendente di ruolo, nel grado C4 e si trova pertanto all' inizio della sua carriera. Inoltre, un nuovo concorso interno per accedere al grado B dovrebbe svolgersi nel mese di settembre 1992, e la ricorrente potrebbe presentare la sua candidatura senza temere discriminazioni.

61 Con riguardo al pregiudizio al prestigio professionale, il Parlamento ritiene che la sentenza 8 novembre 1990 abbia dato piena soddisfazione alla ricorrente sotto questo aspetto.

62 Il Parlamento ne conclude che la domanda volta ad ottenere la sua condanna a pagare la somma di 100 ECU al giorno a decorrere dal 17 luglio 1991 è infondata.

63 L' interveniente ricorda che il Tribunale, nella sentenza T-56/89, ha respinto l' argomento del Parlamento secondo il quale non era intervenuta in questa controversia nessuna decisione individuale che diniegasse ai ricorrenti di partecipare al concorso interno n. B/164, dal momento che la loro esclusione era dovuta a "istruzioni amministrative interne" del Parlamento in proposito. L' interveniente evidenzia che il Tribunale ha precisamente annullato le decisioni individuali che diniegavano l' ammissione a concorrere e che spettava dunque al convenuto, ai sensi dell' art. 176 del Trattato, adottare i provvedimenti necessari per l' esecuzione di tale sentenza.

64 A suo parere, il Parlamento erra nel ritenere che l' adozione di una nuova disciplina relativa ai requisiti per la partecipazione degli agenti temporanei ai concorsi interni debba essere considerata sufficiente, in conformità all' art. 176 del Trattato, nei confronti dei ricorrenti nella causa T-56/89, e, in particolare, della ricorrente signora Meskens.

65 L' interveniente fa richiamo all' ordinanza 12 marzo 1992 del Tribunale (Quinta Sezione) che l' autorizza nel presente procedimento, per confutare la tesi del Parlamento secondo la quale il fatto che il Tribunale non si sia pronunciato espressamente sulla domanda dei ricorrenti nella causa T-56/89, diretta ad ottenere l' autorizzazione a partecipare alle prove del concorso interno n. B/164, deve essere interpretato come un rigetto implicito della suddetta domanda da parte del Tribunale. Essa ricorda che il Tribunale ha al contrario ritenuto che detta domanda fosse così strettamente connessa alla domanda principale da confondersi con quest' ultima e da non avere nessun effetto autonomo nei suoi confronti.

66 A parere dell' interveniente, il convenuto, ritenendo che la sentenza controversa non offra "nessun fondamento giuridico al reclamo presentato il 17 luglio 1991 dalla signora Meskens", ha trasgredito le norme dell' art. 176 del Trattato.

Valutazione del Tribunale

67 Si deve innanzitutto accertare se la decisione del segretario generale del Parlamento che diniega di adottare qualsiasi provvedimento concreto nei confronti della ricorrente in seguito alla sentenza 8 novembre 1990 del Tribunale costituisce un illecito amministrativo del quale il Parlamento è responsabile.

68 A questo proposito, conviene appurare se detta decisione costituisce una violazione dell' obbligo, di cui all' art. 176, di adottare i provvedimenti che importa l' esecuzione di detta sentenza, che ha annullato le decisioni che respingono la candidatura al concorso n. B/164 dei ricorrenti nella causa T-56/89.

69 Quanto alla tesi del Parlamento secondo la quale l' adozione di provvedimenti concreti non è necessaria per il motivo che il Tribunale aveva implicitamente respinto, nella citata sentenza, la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere l' autorizzazione a partecipare al concorso n. B/164, conviene ricordare che le conclusioni dei ricorrenti nella causa T-56/89 erano così redatte:

"° dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;

° pertanto, annullare la decisione del segretario generale del Parlamento che diniega la candidatura dei ricorrenti al concorso n. B/164 ed autorizzarli a partecipare a quel concorso e, in subordine, annullare le decisioni del segretario generale che respingono i reclami dei ricorrenti".

70 La domanda dei ricorrenti volta ad ottenere l' autorizzazione a partecipare al concorso n. B/164 e la loro domanda che mira all' annullamento delle decisioni respingenti i loro reclami, che accompagnano entrambe la domanda principale avente ad oggetto l' annullamento del rigetto delle loro candidature, sono state ritenute dal Tribunale così strettamente connesse alla domanda principale di annullamento da confondersi con quest' ultima e da non avere nessun effetto autonomo rispetto ad essa. La domanda dei ricorrenti volta ad ottenere l' autorizzazione a partecipare al concorso n. B/164 rappresentava infatti solo la manifestazione dell' opinione dei ricorrenti sulle conseguenze dell' annullamento del rigetto delle loro candidature. Stando così le cose, il Tribunale non era tenuto a statuire su detta domanda.

71 Si deve aggiungere che una siffatta domanda, anche ammesso che avesse avuto un carattere autonomo rispetto alla domanda di annullamento, sarebbe stata in ogni caso irricevibile. Infatti, il giudice comunitario non potrebbe rivolgere ingiunzioni ad un' istituzione comunitaria senza usurpare le competenze dell' autorità amministrativa. Pertanto, il fatto che il Tribunale non abbia espressamente dichiarato irricevibile la parte del capo della domanda attinente alla partecipazione dei ricorrenti al concorso non implica affatto che esso si sia pronunciato sulla portata dell' obbligo che incombe al Parlamento in forza dell' art. 176 del Trattato.

72 Si deve poi esaminare se il Parlamento ha adempiuto il suo obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale modificando le sue istruzioni interne relativamente ai requisiti per la partecipazione degli agenti temporanei ai concorsi interni.

73 Conviene constatare a questo riguardo, innanzitutto, che l' art. 176 prevede una ripartizione di competenze tra l' autorità giudiziaria e l' autorità amministrativa, in forza della quale spetta all' istituzione dalla quale emana l' atto annullato stabilire quali provvedimenti siano necessari all' esecuzione di una sentenza di annullamento (v. ordinanza 13 novembre 1963 della Corte, Erba e Reyner/Commissione, cause riunite 98/63 e 99/63 R, Racc. 1964, pag. 553, 555, e sentenza 5 marzo 1980 della Corte, Koenecke/Commissione, causa 76/79, Racc. pag. 665, 679).

74 Nell' esercizio di tale potere di valutazione, l' autorità amministrativa deve rispettare tanto le norme del diritto comunitario quanto il dispositivo e la motivazione della sentenza alla quale è obbligata a dare esecuzione (v., per esempio, sentenze 12 luglio 1962, Hoogovens/Alta Autorità, causa 14/61, Racc. pag. 485, 515, e 26 aprile 1988, Asteris/Commissione, cause riunite 97/86, 193/86, 99/86 e 215/86, Racc. pag. 2181, 2208).

75 Si deve ricordare, in secondo luogo, che la sentenza 8 novembre 1990 del Tribunale ha annullato le decisioni individuali con le quali il Parlamento aveva respinto la candidatura al concorso n. B/164 dei ricorrenti nella causa T-56/89. Tra queste decisioni era inclusa la decisione rivolta alla ricorrente nella presente controversia. Nella motivazione della sentenza (v. segnatamente il punto 48 della motivazione), il Tribunale ha constatato, inoltre, che le istruzioni interne del Parlamento, relative all' assunzione di dipendenti di ruolo, agenti temporanei, agenti ausiliari ed agenti locali, emesse dall' ufficio allargato del Parlamento nel 1979, erano in contrasto con lo Statuto, in quanto escludevano gli agenti temporanei "assunti al di fuori di elenchi di riserva istituiti in seguito a concorsi generali esterni" dalla partecipazione ai concorsi interni dell' istituzione.

76 Stando così le cose, il Parlamento ha ritenuto giustamente che l' esecuzione della sentenza avrebbe importato l' abrogazione di detta norma interna, se essa fosse stata ancora in vigore quando la sentenza è stata pronunciata. Poiché il Parlamento ha sostituito le proprie istruzioni in materia di assunzione dei dipendenti di ruolo con nuove direttive interne prima della pronuncia della sentenza del Tribunale, conviene accertare se tale provvedimento adempie l' obbligo di adottare i provvedimenti necessari per l' esecuzione della suddetta sentenza nei confronti della ricorrente nella presente controversia.

77 Orbene, l' adozione di nuove istruzioni generali non ha riparato il pregiudizio che era stato recato alla ricorrente dalla decisione individuale che respingeva la sua candidatura, annullata dal Tribunale. La ricorrente non ha fruito di effetto retroattivo della nuova disciplina, sicché gli effetti dell' illegalità commessa nei suoi confronti ° specificamente, il diniego di esaminare la sua candidatura al concorso n. B/164 ° permangono totalmente immutati. Ne consegue che l' adozione da parte del Parlamento di una nuova norma generale sulla partecipazione degli agenti temporanei ai concorsi interni non può essere considerata come esecuzione sufficiente dell' obbligo che gli incombe ai sensi dell' art. 176.

78 Pertanto, l' istituzione convenuta era tenuta ad adottare provvedimenti concreti per eliminare l' illegalità commessa nei confronti della ricorrente. Essa non può opporre, per svincolarsi da tale obbligo, le difficoltà pratiche che detti provvedimenti potrebbero comportare. Le spetta infatti, nell' esercizio del potere discrezionale che l' art. 176 le attribuisce, scegliere tra i diversi provvedimenti considerabili al fine di contemperare le esigenze amministrative con la necessità di riparare il pregiudizio cagionato alla ricorrente.

79 Non spetta al Tribunale sostituirsi all' autorità amministrativa per stabilire i provvedimenti concreti che l' APN avrebbe dovuto adottare nella fattispecie. Nondimeno, conviene constatare, a mo' di esempio, che molteplici erano le possibilità che l' APN avrebbe potuto prendere in considerazione nella fattispecie per l' esecuzione della sentenza del Tribunale. Così, il Parlamento avrebbe potuto organizzare un nuovo concorso interno, di livello equivalente a quello del concorso B/164, per tutto il personale dell' istituzione oppure per i ricorrenti nella causa T-56/89. In quest' ultima ipotesi, l' APN e la commissione giudicatrice sarebbero state tenute a garantire scrupolosamente che il livello delle prove e i criteri di valutazione fossero equivalenti a quelli del concorso B/164, per evitare la censura di aver organizzato un concorso su misura.

80 Peraltro, qualora l' esecuzione di una sentenza di annullamento presenti difficoltà particolari, l' istituzione convenuta può adempiere l' obbligo che le incombe in forza dell' art. 176 del Trattato adottando "ogni decisione tale da compensare equamente lo svantaggio risultato per la ricorrente dalla decisione annullata" (v. citata sentenza della Corte 5 marzo 1980, Koenecke/Commissione, causa 76/79, pag. 679, v. altresì citata sentenza della Corte 14 luglio 1983, Detti/Corte di giustizia 144/82). In questo contesto, l' APN avrebbe altresì potuto stabilire un dialogo con la ricorrente, allo scopo di tentare di raggiungere un' intesa che offrisse a quest' ultima un' equa compensazione dell' illegalità che aveva subito.

81 Pertanto, la decisione del segretario generale, che diniega di adottare qualsiasi provvedimento concreto nei confronti della ricorrente, eccetto la modifica non retroattiva di norme di portata generale, rappresenta una violazione dell' art. 176, ed è costitutiva di un illecito dell' amministrazione.

82 Si deve quindi appurare se questo illecito ha cagionato un danno alla ricorrente.

83 Quanto al danno materiale, conviene dapprima ricordare che il danno eventualmente arrecato alla ricorrente dalla decisione annullata nella causa T-56/89 non è oggetto della presente controversia (v. il precedente punto 34 della motivazione). L' eventuale ritardo che lo svolgimento della sua carriera ha potuto subire, rispetto ai candidati ammessi al concorso n. B/164, non potrebbe quindi essere considerato nella fattispecie.

84 Quanto al fatto che la ricorrente avrebbe subito una perdita di reddito a causa della sua nomina a dipendenti di ruolo nel grado C 4, è sufficiente osservare che essa è stata inquadrata in questo grado tra il 1 febbraio 1989 ed il 31 agosto 1989, ossia in un periodo precedente alla pronuncia della sentenza nella causa T-56/89. Ne risulta che il danno che la ricorrente ha potuto subire durante quel periodo è del pari estraneo all' oggetto del presente ricorso, che riguarda esclusivamente il danno che la decisione del segretario generale concernente il diniego di adottare qualsiasi provvedimento concreto a suo favore in esecuzione della sentenza T-56/89 ha potuto cagionarle.

85 In quanto il suddetto diniego dell' esecuzione della sentenza del Tribunale ha eventualemente privato la ricorrente di una possibilità di essere assegnata ad un posto di categoria B, si deve rilevare che la ricorrente è assegnata attualmente al Gruppo socialista, in cui essa occupa un posto di grado C1. Nell' ipotesi in cui l' istituzione convenuta avesse dato esecuzione alla sentenza T-56/89 offrendole la possibilità di partecipare ad un concorso B e essa l' avesse vinto, avrebbe potuto essere nominata, come dipendente di ruolo, nel grado più basso della categoria B, vale a dire nel grado B5. Orbene, ai sensi del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1991, n. 3834/91, che riadegua a decorrere dal 1 luglio 1991 le retribuzioni dei dipendenti di ruolo e agenti delle Comunità, la retribuzione afferente al grado C1 è superiore a quella afferente al grado B5 e perfino a quella afferente ai primi quattro scatti del grado B4. Stando così le cose, il Tribunale rileva che la ricorrente non ha dimostrato l' esistenza di un danno materiale che le sarebbe stato causato dalla decisione del segretario generale.

86 Da ultimo, con riguardo al riferimento, effettuato per la prima volta in udienza, alla situazione di un altro dipendente di ruolo inquadrato nel grado B3 da un gruppo politico in seguito alla sua ammissione al concorso n. B/164, conviene ricordare che l' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale vieta la deduzione di mezzi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Orbene, il rappresentante della ricorrente ha ammesso che essa, quando ha proposto ricorso, era già a conoscenza dei fatti invocati in udienza. Stando così le cose, il Tribunale può soltanto respingere tale tentativo di dimostrare l' esistenza di un danno materiale connesso alla situazione attuale della ricorrente, nel posto che essa occupa presso un gruppo politico, e quindi totalmente diverso da quello asserito nell' atto introduttivo, che concerneva le sue ulteriori possibilità di carriera come dipendente di ruolo.

87 Inoltre, avendo il Parlamento contestato l' esattezza delle allegazioni della ricorrente, il Tribunale non può ritenere dimostrato, in base ad una mera asserzione della ricorrente, che la semplice ammissione a un concorso interno, permettendo di accedere a posti di grado B, sarebbe risultata automaticamente, nel caso dell' interessata, nel suo reinquadramento nel grado B3 da parte del gruppo politico al quale è assegnata. Infine, anche ammesso che esista o sia esistita una prassi del genere da parte dei gruppi politici, non si tratta di un vantaggio al quale la ricorrente avrebbe potuto aver diritto, in forza dello Statuto, se la commissione giudicatrice avesse dato corretta esecuzione alla sentenza T-56/89. Stando così le cose, non si può rilevare una connessione causale tra l' illecito amministrativo riscontrato nella fattispecie e il fatto che la ricorrente non abbia fruito del suddetto vantaggio.

88 Ne deriva che la ricorrente non ha dimostrato l' esistenza di un danno materiale.

89 Quanto al danno morale, invece, conviene rilevare che il rifiuto del segretario generale di adottare qualsiasi provvedimento concreto per eliminare le conseguenze della decisione annullata era tale da porre la ricorrente in una situazione d' incertezza e di preoccupazione riguardo al suo avvenire professionale, circostanza, questa, costitutiva di un danno morale (v., per esempio, sentenza 6 febbraio 1986 della Corte, Castille/Commissione, cause riunite 173/82, 192/83 e 186/84, Racc. pag. 497, e sentenza 24 gennaio 1991 del Tribunale Latham/Commissione, causa T-27/90, Racc. pag. II-35, 50).

90 Tale danno non poteva essere eliminato dal fatto che la domanda della ricorrente era stata accolta nella causa T-56/89. Infatti, il suo danno deriva precisamente dal fatto che non è stata soddisfatta la sua legittima pretesa, ossia che l' istituzione convenuta provveda a rimediare, in seguito alla summenzionata sentenza, all' illegalità commessa nei suoi confronti. Di conseguenza, la ricorrente poteva temere che detta illegalità continuasse a produrre i suoi effetti, malgrado la sentenza di annullamento che essa aveva ottenuto.

91 Cionondimeno, si deve considerare che al Parlamento continua ad incombere l' obbligo di adottare adeguati provvedimenti per l' esecuzione, nei confronti della ricorrente, della sentenza T-56/89; inoltre, quest' ultima potrà, in futuro, partecipare ad altri concorsi interni nell' ambito dei quali avrà la possibilità di dimostrare che possiede le qualifiche richieste per accedere a posti di categoria B.

92 Stando così le cose, conviene, per risarcire il danno morale subito dalla ricorrente, accogliere in primo luogo la sua domanda volta ad ottenere la declaratoria di un illecito amministrativo commesso dall' istituzione convenuta. Inoltre il Tribunale, valutando equitativamente il danno subito, ritiene che vada versata alla ricorrente una somma di 50 000 BFR per risarcimento danni.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

93 Ai sensi dell' articolo 87, numero 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Il Parlamento è rimasto soccombente e deve essere quindi condannato alle spese, comprese quelle sostenute dall' interveniente.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione del Parlamento 19 aprile 1991 con la quale esso si è rifiutato di adottare qualsiasi provvedimento concreto nei confronti della ricorrente per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale 8 novembre 1990 (T-56/89), è illegittima e costituisce un illecito di cui il Parlamento deve rispondere.

2) Il Parlamento è condannato a versare alla ricorrente una somma di 50 000 BFR per risarcimento danni.

3) Il ricorso è respinto per il resto.

4) Il Parlamento sopporterà le spese, comprese quelle sostenute dall' interveniente.

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