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Document 61991TJ0054
Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 21 May 1992. # Nicole Almeida Antunes v European Parliament. # Officials - Competitions - Practical experience - Obligation to state reasons for a decision rejecting an application - Obligation to comply with the terms of a notice of competition. # Case T-54/91.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 21 maggio 1992.
Nicole Almeida Antunes contro Parlamento europeo.
Dipendenti - Concorso - Esperienza professionale - Obbligo di motivare la decisione recante rigetto di una candidatura - Obbligo di rispettare la lettera del bando di concorso.
Causa T-54/91.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 21 maggio 1992.
Nicole Almeida Antunes contro Parlamento europeo.
Dipendenti - Concorso - Esperienza professionale - Obbligo di motivare la decisione recante rigetto di una candidatura - Obbligo di rispettare la lettera del bando di concorso.
Causa T-54/91.
Raccolta della Giurisprudenza 1992 II-01739
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:65
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 21 MAGGIO 1992. - NICOLE ALMEIDA ANTUNES CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTE - CONCORSO - ESPERIENZA PROFESSIONALE - OBBLIGO DI MOTIVARE LA DECISIONE DI RIGETTO DI UNA CANDIDATURA - OBBLIGO DI RISPETTARE LE CONDIZIONI IMPOSTE NEL BANDO DI CONCORSO. - CAUSA T-54/91.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-01739
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli ed esami - Diniego di ammissione alle prove - Decisione arrecante pregiudizio - Obbligo di motivazione - Portata
(Statuto del personale, art. 25, secondo comma; allegato III, art. 5)
2. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli ed esami - Requisiti per l' ammissione - Fissazione da parte del bando di concorso - Documenti giustificativi - Presa in considerazione, da parte della commissione giudicatrice, dei soli documenti prodotti entro il termine per la presentazione delle candidature
(Statuto del personale, allegato III, art. 2)
1. L' obbligo di motivare le decisioni individuali adottate a norma dello Statuto ha lo scopo di fornire all' interessato le indicazioni necessarie per sapere se la decisione sia legittima ed inoltre di rendere possibile il sindacato giurisdizionale. Per quanto riguarda la decisione della commissione giudicatrice di un concorso recante diniego di ammissione alle prove, la commissione giudicatrice deve indicare precisamente quali siano i requisiti prescritti dal bando di concorso che sono stati giudicati non soddisfatti dal candidato. Se, in caso di concorso con numerosi candidati, la commissione giudicatrice può limitarsi, in un primo tempo, a motivare il diniego in modo sommario ed a comunicare ai candidati unicamente i criteri e il risultato della selezione, essa è però tenuta a fornire successivamente chiarimenti individuali a quelli fra i candidati che lo chiedono espressamente.
Tale obbligo di motivare è adempiuto quando nella lettera inviata a un candidato non ammesso alle prove la commissione giudicatrice, dopo aver riesaminato la candidatura su richiesta dell' interessato, precisi che l' esperienza professionale richiesta dal bando di concorso non era integralmente comprovata alla data limite fissata dal bando per la presentazione delle candidature.
2. La commissione giudicatrice di un concorso per titoli ed esami, anche se dispone di un potere discrezionale per valutare i titoli e l' esperienza professionale dei candidati, resta pur sempre vincolata dal testo del bando di concorso. Il bando ha infatti la funzione essenziale di informare gli interessati nel modo più preciso possibile della natura dei requisiti prescritti per occupare il posto messo a concorso, onde metterli in grado di valutare se sia il caso di presentare la propria candidatura e inoltre di decidere quali documenti giustificativi abbiano rilievo per la commissione giudicatrice e debbano quindi essere allegati all' atto di candidatura.
La commissione giudicatrice ha unicamente l' obbligo di tener conto dei documenti giustificativi che i candidati devono depositare entro il termine fissato dal bando di concorso per la presentazione delle candidature. Essa non è affatto obbligata a controllare tutti gli atti di candidatura onde accertare se tutti i documenti richiesti siano stati inviati e ad invitare eventualmente gli interessati a depositare ulteriori documenti, né a prendere in considerazione documenti pervenuti dopo il detto termine.
Nella causa T-54/91,
Nicole Almeida Antunes, residente in Kayl (Lussemburgo), con gli avv.ti Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure e Véronique Leclercq, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dal sig. Jorge Campinos, giureconsulto, e dapprima dal sig. Roland Bieber, indi dal sig. François Vainker, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la segreteria generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione con cui la commissione giudicatrice del concorso generale PE/107/C si è rifiutata di ammettere la ricorrente alle prove del concorso stesso,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, R. Schintgen e C.P. Briët, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 marzo 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Antefatti del ricorso
1 Il 7 giugno 1990 la ricorrente, sig.ra Nicole Almeida Antunes, presentava la propria candidatura al concorso generale PE/107/C bandito dal Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento") ai fini della costituzione di un elenco di riserva per l' assunzione di dattilografi di lingua francese, con carriera nei gradi 5 e 4 della categoria C.
2 Il bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 118 del 12 maggio 1990, pag. 28, disponeva, per quanto riguarda i requisiti di ammissione alle prove:
"III. Concorso - Natura e requisiti di ammissione
(...)
A. Requisiti generali
(...)
B. Requisiti particolari
1. Titoli, diplomi e/o esperienza professionale richiesti
a) Dimostrare di aver compiuto studi del ciclo medio inferiore (scuole medie inferiori, istituti commerciali, tecnici, professionali) sanciti da un diploma, oppure possedere un' esperienza professionale di livello equivalente;
(...)
b) Possedere un' esperienza professionale in relazione alla 'Natura delle mansioni' di cui al titolo I, della durata di almeno due anni, acquisita dopo il livello richiesto al precedente punto a).
Saranno presi in considerazione come esperienza professionale i periodi di tirocinio, di specializzazione o di perfezionamento o le formazioni complementari in relazione alle funzioni di cui al titolo I, debitamente attestati da certificati o diplomi".
3 Secondo il titolo I del bando di concorso, le mansioni di cui trattasi consistevano nell' effettuare dei lavori correnti di ufficio comprendenti, in particolare, lavori di dattilografia.
4 Il bando di concorso conteneva un titolo V, intitolato "Riesame delle candidature", del seguente tenore:
"Ogni candidato ha diritto a chiedere il riesame della sua candidatura se ritiene che sia stato commesso un errore. In tal caso egli può, entro 20 giorni dalla data d' invio della lettera che gli comunica che la sua candidatura non è stata accolta (farà fede il timbro postale), presentare un reclamo, indicando il numero del concorso nella lettera e sulla busta, al servizio assunzioni, Parlamento europeo, BAK 222, L-2929, Lussemburgo.
Nei 30 giorni successivi alla data d' invio della lettera del candidato che chiede il riesame (farà fede il timbro postale), la commissione giudicatrice riesamina il fascicolo tenendo conto delle osservazioni del candidato".
5 Il titolo VIII del bando di concorso, pubblicato nella GU del 12 maggio 1990, disponeva che l' atto di candidatura, accompagnato dai documenti giustificativi, doveva essere spedito entro il 25 giugno 1989. Il Tribunale, il quale constata che in realtà si deve leggere "25 giugno 1990", ritiene trattarsi di un errore grossolano privo di conseguenze, tanto più che nessuna delle parti lo ha rilevato.
6 La ricorrente possiede, oltre al diploma di scuola secondaria inferiore, corrispondente nel Belgio a studi di livello medio inferiore, il "certificat de qualification de sixième année" dell' insegnamento secondario e il certificato d' insegnamento secondario superiore, dai quali risulta che essa ha seguito un insegnamento tecnico nella sezione "Qualification", suddivisione "OG secrétariat 20 h", nonché il diploma d' idoneità ad accedere all' insegnamento superiore. I tre ultimi certificati erano stati rilasciati il 30 giugno 1987 dall' istituto Marie José di Liegi.
7 Con lettera tipo del 4 marzo 1991 il presidente della commissione giudicatrice informava la ricorrente che essa non era stata ammessa a partecipare alle prove per il seguente motivo (v. punto 7 della lettera 4 marzo 1991):
"Mancanza di esperienza professionale di almeno due anni (punto III.B.1 del bando di concorso)".
8 Con lettera 18 marzo 1991 la ricorrente chiedeva il riesame della sua candidatura. Essa forniva inoltre precisazioni circa i vari posti che aveva in precedenza occupato, cioè dal 1 ottobre 1987 al 31 ottobre 1988 presso un' impresa di Soumagne (Belgio); dal 22 agosto 1988 al 12 novembre 1989 presso un notaio di Liegi; dal 28 novembre 1989 al 31 ottobre 1990 in qualità di impiegata di un' agenzia di collocamento temporaneo di Lussemburgo, dal 1 novembre 1990, in qualità di agente ausiliaria, presso la Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: la "Commissione"). Essa indicava in particolare le varie mansioni svolte presso i vari datori di lavoro.
9 Con lettera 5 aprile 1991 il presidente della commissione giudicatrice accusava ricevuta della lettera di reclamo 18 marzo 1991 e informava la ricorrente di quanto segue: "Nella riunione del 27 marzo 1991 la commissione giudicatrice ha proceduto al riesame del Suo fascicolo ed ha tenuto conto delle Sue osservazioni. Sono spiacente di informarLa che nessun elemento le ha consentito di modificare la decisione iniziale, dato che la prescritta esperienza professionale non era interamente comprovata alla data limite per il deposito delle candidature".
10 Con lettera 10 aprile 1991 la ricorrente chiedeva alla commissione giudicatrice di riesaminare di nuovo la candidatura, insistendo sull' esperienza professionale maturata nei periodi 1 ottobre 1987 - 31 ottobre 1988 e 22 agosto 1988 - 12 novembre 1989, per complessivi 28 mesi, e sul fatto che essa possedeva un certificato di "qualification de sixième année" dell' insegnamento secondario attestante che essa aveva seguito un insegnamento tecnico.
11 La ricorrente sostiene che questa domanda non ha avuto alcun seguito. Il convenuto ribatte che, con lettera 22 maggio 1991, il presidente della commissione giudicatrice ha confermato la decisione di non ammettere la ricorrente alle prove del concorso. Il Parlamento ha depositato copia di una lettera in data 22 maggio 1991, nella quale il presidente della commissione giudicatrice informava la ricorrente che "ogni atto di candidatura è stato attentamente esaminato alla luce delle disposizioni del bando di concorso" e nella quale le "ricordava", inoltre, che la lettera non aveva valore di reclamo.
Procedimento
12 Dopo tali antefatti, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado il 4 luglio 1991, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
13 Dopo il deposito del controricorso, la ricorrente ha rinunciato alla replica. Il convenuto ha del pari rinunciato alla controreplica.
14 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, con lettera del suo cancelliere in data 20 gennaio 1992, il Tribunale ha invitato il convenuto a fornire la prova della trasmissione alla ricorrente della lettera 22 maggio 1991. Esso ha inoltre invitato le due parti a precisare la data in cui la ricorrente aveva depositato i vari documenti a sostegno della candidatura.
15 La discussione orale ha avuto luogo il 17 marzo 1992. I rappresentanti delle parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale.
16 E' emerso, dai chiarimenti forniti dalle parti, che la lettera 22 maggio 1991 è stata spedita dal Parlamento, ma non è stata ricevuta dalla ricorrente, probabilmente a causa del fatto che tra la fine di aprile e l' inizio di maggio del 1991 essa aveva cambiato residenza e, in seguito al trasloco, aveva avuto delle difficoltà nel ricevere la posta.
17 All' udienza si è accertato, per quanto riguarda la prova dell' esperienza professionale propriamente detta della ricorrente, che questa aveva inviato alla commissione giudicatrice, insieme all' atto di candidatura e quindi entro la data limite stabilita per l' invio dei documenti giustificativi, unicamente un certificato di lavoro relativo al posto che aveva occupato ad orario ridotto, nel periodo 1 ottobre 1987 - 31 ottobre 1988, presso un' impresa di Soumagne ed un certificato relativo al posto che essa aveva occupato ad orario intero, nel periodo 22 agosto 1988 - 12 novembre 1989, presso un notaio di Liegi. Solo con reclamo 18 marzo 1991 la ricorrente ha prodotto il certificato di lavoro, steso il 18 ottobre 1990, relativo alla sua attività nel periodo 28 novembre 1989 - 31 ottobre 1990 come impiegata di un' agenzia di collocamento temporaneo in Lussemburgo.
18 All' udienza inoltre le parti si sono dichiarate d' accordo sul fatto che, con l' atto di candidatura, la ricorrente aveva depositato tre "formules provisoires" attestanti che il 30 giugno 1987 essa aveva ottenuto il "certificat de qualification de sixième année technique de qualification - groupe Économie", il certificato d' insegnamento secondario superiore e il diploma di idoneità ad accedere all' insegnamento superiore. Le parti contrastano invece sulla data in cui i diplomi definitivi, indicati sopra al punto 6, sono stati depositati; la ricorrente sostiene di averli inviati con l' atto di candidatura e il convenuto sostiene di averli ricevuti soltanto con la lettera 18 marzo 1991, con cui la ricorrente chiedeva il riesame della candidatura.
19 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione 5 aprile 1991 con cui la commissione giudicatrice del concorso generale PE/107/C non l' ha ammessa alle prove del concorso stesso;
- condannare il convenuto alle spese.
20 Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- statuire sulle spese ai sensi delle norme vigenti.
Nel merito
21 La ricorrente ha dichiarato più volte, nella fase scritta ed in quella orale, di dedurre come unico motivo a sostegno della sua domanda il difetto di motivazione della decisione impugnata. Cionondimeno, nell' ambito di questo motivo ed alla fine dell' esposizione dei suoi argomenti, essa ha sostenuto che la decisione è del pari inficiata da errore manifesto di valutazione ed è stata adottata trasgredendo quanto stabilito dal bando di concorso. Il Tribunale ritiene quindi di dover esaminare la domanda del pari sotto questo profilo.
Sul motivo relativo all' inosservanza dell' obbligo di motivazione
22 A sostegno del ricorso la ricorrente deduce la trasgressione dell' art. 25, secondo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), a norma del quale "ogni decisione individuale presa in applicazione del presente Statuto deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate".
23 Basandosi sulla giurisprudenza della Corte e del Tribunale circa l' obbligo di motivare (v. sentenza della Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento, Racc. pag. 2861; conclusioni dell' avvocato generale sig.ra Rozès precedenti la sentenza della Corte 9 febbraio 1984, cause riunite 316/82 e 40/83, Kohler/Corte dei Conti, Racc. pag. 641, in particolare pag. 667; sentenza del Tribunale 20 marzo 1991, causa T-1/90, Pérez Mínguez Casariego/Commissione, Racc. pag. II-143, punto 73 della motivazione), la ricorrente sostiene che nel presente caso si deve accertare in primo luogo se la motivazione della decisione impugnata le fornisca indicazioni sufficienti per sapere se la decisione sia legittima ovvero sia inficiata da un vizio che consenta di impugnarla e, in secondo luogo, se la motivazione della decisione consenta al Tribunale di esercitare il proprio sindacato sulla legittimità del provvedimento.
24 La ricorrente sostiene di avere trasmesso alla commissione giudicatrice del concorso, con l' atto di candidatura, una copia di tutti i diplomi che le erano stati rilasciati dall' istituto Marie José di Liegi, come pure dei certificati di lavoro riguardanti i posti che aveva occupato nei periodi 1 ottobre 1987 - 31 ottobre 1988 e 22 agosto 1988 - 12 novembre 1989. Da tali documenti si desumerebbe, per quanto riguarda la condizione relativa agli studi, che la ricorrente aveva effettuato degli studi di livello medio inferiore ottenendo un diploma. Se ne desumerebbe inoltre, per quanto riguarda la condizione relativa all' esperienza professionale, che la commissione giudicatrice avrebbe dovuto prendere in considerazione tanto l' esperienza professionale debitamente comprovata dai certificati di lavoro, quanto i tre anni di formazione complementare come segretaria effettuati dalla ricorrente e comprovati dal certificato di insegnamento secondario superiore, formazione che era in relazione con le mansioni descritte nel bando di concorso. La ricorrente aggiunge che, anche ammettendo che i diplomi definitivi non siano stati depositati nel termine prescritto dal bando di concorso, i suoi requisiti sarebbero stati adeguatamente comprovati dalle "formules provisories".
25 Secondo la ricorrente, la motivazione della decisione impugnata non spiega perché l' esperienza professionale prescritta dal bando di concorso non fosse interamente comprovata alla data del deposito della candidatura, né le ragioni per cui la formazione complementare che essa aveva seguito non fosse stata presa in considerazione.
26 All' udienza la ricorrente ha ancora insistito sul fatto che la commissione giudicatrice del concorso si è ingannata nel ritenere che il posto che essa aveva occupato ad orario ridotto presso l' impresa di Soumagne fosse un posto a mezza giornata, mentre in realtà si trattava di un lavoro svolto a tre quarti di giornata. Se questo periodo di attività fosse stato calcolato in modo corretto, la commissione giudicatrice sarebbe dovuta giungere alla conclusione che la ricorrente comprovava un' esperienza professionale della durata complessiva di 24 mesi, cioè i due anni prescritti dal bando di concorso, già in considerazione dei due posti occupati presso l' impresa di Soumagne (tre quarti di 13 mesi) e il notaio di Liegi (15 mesi).
27 La ricorrente conclude assumendo che la decisione impugnata è inficiata da mancanza o, quantomeno, insufficienza di motivazione, da errore manifesto di valutazione ed è stata adottata senza osservare le condizioni poste dal bando di concorso.
28 Il convenuto si richiama, in via preliminare, alla giurisprudenza della Corte per quanto riguarda lo scopo e la portata dell' obbligo di motivare imposto alla commissione giudicatrice di un concorso (v. sentenze 8 marzo 1988, cause riunite 64/86, 71/86-73/86 e 78/86, Sergio/Commissione, Racc. pag. 1399, punto 48 della motivazione; 9 giugno 1983, causa 225/82, Verzyck/Commissione, Racc. pag. 1991, e 26 novembre 1981, Michel/Parlamento, già citata).
29 Esso aggiunge che, in varie sentenze, la Corte ha ammesso che la commissione giudicatrice di un concorso con numerosi candidati può procedere in due tempi nell' adempiere l' obbligo di motivare (v. sentenze 12 luglio 1989, causa 225/87, Belardinelli/Corte di giustizia, Racc. pag. 2353; 28 febbraio 1989, cause riunite 100/87, 146/87 e 153/87, Basch e a./Commissione, Racc. pag. 447, e 16 dicembre 1987, causa 206/85, Beiten/Commissione, Racc. pag. 5301; v. del pari le sentenze Michel/Parlamento, Verzyck/Commissione e Sergio/Commissione, già citate).
30 A parte ciò, in seguito al reclamo proposto dalla ricorrente il 18 marzo 1991, nella risposta del 5 aprile 1991 il presidente della commissione giudicatrice avrebbe fornito chiarimenti individuali precisando che "la prescritta esperienza professionale (non era) interamente comprovata alla data limite per il deposito delle candidature". Dall' accostamento di tale risposta a quella contenuta nella lettera 4 marzo 1991 sarebbe chiaramente emerso che, secondo il parere della commissione giudicatrice, la candidata non possedeva i due anni di esperienza professionale prescritti.
31 Circa il modo per calcolare la durata dell' esperienza professionale maturata dalla ricorrente, il convenuto deduce di aver preso in considerazione unicamente i certificati scolastici e di lavoro depositati entro la data limite stabilita per il deposito delle candidature. Le "formules provisoires", attestanti che la ricorrente aveva ottenuto il diploma e i certificati cui essa attualmente si richiama, non avrebbero fornito indicazioni sufficienti circa l' oggetto degli studi effettuati dalla ricorrente. Solo nel momento in cui la ricorrente ha trasmesso il diploma e i certificati definitivi riguardanti i suoi studi sarebbero stati forniti dei chiarimenti sull' oggetto degli studi stessi. Solo in questo momento, perciò, la commissione giudicatrice avrebbe appreso che il certificato d' insegnamento secondario superiore della ricorrente porta l' indicazione "segreteria" e che il suo certificato di idoneità del sesto anno precisa che questa preparazione si è svolta per un intero anno scolastico. Di conseguenza, con ragione la commissione giudicatrice si è rifiutata di prendere in considerazione detta formazione complementare. D' altro canto, per quanto riguarda l' esperienza professionale propriamente detta, il convenuto assume che, benché i periodi di lavoro indicati effettuati presso il primo e il secondo datore di lavoro coincidano per il periodo 22 agosto 1988 - 31 ottobre 1988, cioè per più di due mesi, la commissione giudicatrice ha cionondimeno ammesso 21,5 mesi di esperienza professionale, in ragione di tredici mesi a mezza giornata, cioè sei mesi e mezzo, e di quindici mesi ad orario intero.
32 Il Tribunale ricorda che, secondo la costante giurisprudenza (v. sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, causa T-115/89, González Holguera/Parlamento, Racc. pag. II-831, punti 42-45 della motivazione), l' obbligo di motivare le decisioni individuali adottate a norma dello Statuto ha lo scopo di fornire all' interessato le indicazioni necessarie per sapere se la decisione sia legittima e inoltre di rendere possibile il sindacato giurisdizionale. Per quanto riguarda in particolare le decisioni di rifiuto di ammissione al concorso, la Corte ha precisato che a tale scopo occorre che la commissione giudicatrice indichi precisamente quali siano i requisiti prescritti dal bando di concorso che sono stati giudicati non soddisfatti dal candidato (v., ad esempio, le sentenze 30 novembre 1978, cause riunite 4/78, 19/78 e 28/78, Salerno/Commissione, Racc. pag. 2403, e 21 marzo 1985, causa 108/84, De Santis/Corte dei Conti, Racc. pag. 947).
33 Va del pari rilevato che, in caso di concorso con numerosi candidati, la costante giurisprudenza autorizza la commissione giudicatrice a limitarsi, in un primo tempo, a motivare il rifiuto in modo sommario ed a comunicare ai candidati unicamente i criteri e il risultato della selezione (v. sentenza 12 luglio 1989, Belardinelli/Corte di giustizia, già citata).
34 Il Tribunale ritiene che, tenuto conto del fatto che nel caso di specie si tratta di un concorso con numerosi candidati, la decisione 4 marzo 1991, la quale constata nel caso della ricorrente la "mancanza di esperienza professionale di almeno due anni (punto III.B.1. del bando di concorso)", adempie l' obbligo di motivare stabilito dall' art. 25 dello Statuto.
35 Cionondimeno, secondo la stessa giurisprudenza, la commissione giudicatrice del concorso deve fornire in seguito chiarimenti individuali a quelli fra i candidati che lo chiedono espressamente. Nel presente caso, il Tribunale ritiene che la motivazione contenuta nella decisione 5 aprile 1991 ("dato che la prescritta esperienza professionale non era interamente comprovata alla data limite per il deposito delle candidature"), la quale è stata adottata in seguito alla domanda di riesame, posta in relazione con la prima lettera 4 marzo 1991, abbia fornito alla ricorrente indicazioni sufficienti sulle ragioni del rifiuto di ammetterla a partecipare al concorso. Le è stato infatti chiaramente indicato che alla data limite per il deposito delle candidature essa non aveva prodotto documenti che comprovassero l' esperienza professionale di due anni. Il Tribunale ritiene che queste informazioni siano state sufficienti per consentire alla ricorrente di valutare se la decisione fosse legittima e di decidere se fosse opportuno proporre un ricorso giurisdizionale come pure per consentire al Tribunale di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale.
36 E' vero che nel controricorso il convenuto ha fornito ulteriori chiarimenti circa le modalità di calcolo della durata dell' esperienza professionale della ricorrente e circa i documenti che erano stati allegati all' atto di candidatura: non se ne può tuttavia concludere che i chiarimenti anteriori fossero insufficienti. A parte ciò, non si può esigere che la commissione giudicatrice d' un concorso al quale hanno partecipato più di 2 000 candidati prenda contatto individualmente con ciascun candidato onde accertare se tutti i documenti di cui questi avrebbe potuto avvalersi o di cui ha fatto menzione nell' atto di candidatura siano stati effettivamente depositati. Così pure, non spetta alla commissione giudicatrice del concorso, di fronte a documenti incompleti o ambigui, quale nella fattispecie il certificato attestante un lavoro ad orario ridotto senza indicazione dell' orario stesso, prendere contatto con l' interessato per eliminare le omissioni e le ambiguità.
37 Da queste considerazioni discende che il motivo relativo alla mancanza o insufficienza di motivazione deve essere disatteso.
Sul motivo relativo all' errore manifesto di valutazione ed all' inosservanza delle condizioni poste dal bando di concorso.
38 A sostegno di questo motivo la ricorrente si è richiamata agli stessi argomenti addotti a sostegno del primo motivo. Il convenuto si è del pari richiamato agli argomenti svolti circa il primo motivo.
39 Il Tribunale considera che, nell' ambito del presente motivo, si deve accertare se la commissione giudicatrice abbia travisato il tenore delle condizioni di ammissione alle prove stabilite dal bando di concorso. E' opportuno ricordare in proposito che, nonostante il suo potere discrezionale, la commissione giudicatrice è vincolata dal testo del bando di concorso che è stato pubblicato. Lo scopo essenziale del bando di concorso, quale è concepito dallo Statuto, consiste infatti nell' informare gli interessati nel modo più preciso possibile della natura dei requisiti prescritti per occupare il posto di cui si tratta, onde metterli in grado di valutare se sia il caso di presentare la propria candidatura e inoltre di decidere quali documenti giustificativi abbiano rilievo per la commissione giudicatrice e debbano quindi essere allegati all' atto di candidatura (v. sentenza del Tribunale 28 novembre 1991, causa T-158/89, van Hecken/CES, Racc. pag. II-1341, punto 23 della motivazione).
40 Innanzitutto va osservato che per valutare l' esperienza professionale della ricorrente, prescritta dal bando di concorso al punto III.B.1.b), la commissione giudicatrice aveva unicamente l' obbligo di tener conto dei documenti che i candidati dovevano depositare entro la data limite stabilita per il deposito delle candidature. Essa non era affatto obbligata a controllare tutti gli atti di candidatura onde accertare se tutti i documenti richiesti fossero stati inviati ed invitare eventualmente gli interessati a depositare ulteriori documenti, né a prendere in considerazione documenti pervenuti dopo tale data limite.
41 Nel presente caso il Tribunale constata che è pacifico fra le parti che i certificati di lavoro e le "formules provisoires" di cui sopra ai punti 17 e 18 sono stati depositati dalla ricorrente entro la data limite.
42 La ricorrente ha ammesso del pari che il certificato di lavoro riguardante la sua attività presso un' agenzia di collocamento temporaneo nel periodo 28 novembre 1989 - 31 ottobre 1990, certificato steso il 18 ottobre 1990, è stato depositato fuori termine. Secondo quanto si è detto sopra per quanto riguarda gli obblighi della commissione giudicatrice circa la presa in considerazione dei documenti depositati dai candidati, la commissione giudicatrice del concorso di cui è causa non era quindi obbligata a prendere in considerazione detto periodo di lavoro.
43 Le parti tuttavia contrastano circa il deposito, con l' atto di candidatura, dei tre diplomi, debitamente legalizzati, rilasciati dall' istituto Marie José di Liegi il 30 giugno 1987.
44 Spetta alla ricorrente fornire la prova di aver adempiuto l' obbligo di depositare detti documenti entro il termine di cui al titolo VIII del bando di concorso.
45 Nel presente caso il Tribunale constata che non vi è nel fascicolo alcunché atto a suffragare le affermazioni della ricorrente in proposito. Se ne deve quindi concludere che la commissione giudicatrice non doveva prendere in considerazione le ulteriori indicazioni contenute in detti diplomi.
46 Per quanto riguarda le "formules provisoires", il Tribunale constata che esse si limitano ad attestare che la ricorrente ha ottenuto, il 30 giugno 1987, i diplomi e i certificati soprammenzionati, senza specificare né l' insegnamento che la ricorrente aveva seguito, né la durata degli studi. Il fatto che il timbro dell' istituto Marie José, apposto in calce, rechi fra le altre l' indicazione "Segreteria - Contabilità - Lavori di ufficio" non è di per sé atto a provare che la ricorrente avesse seguito dei corsi di segretaria.
47 Da queste considerazioni deriva che la ricorrente, al momento della data limite stabilita per il deposito dei documenti, non aveva fornito la prova della preparazione complementare di cui parla.
48 Ne consegue che i soli documenti che la commissione giudicatrice doveva prendere in considerazione per valutare l' esperienza professionale della ricorrente erano i certificati di lavoro riguardanti la sua attività presso l' impresa di Soumagne e il notaio di Liegi.
49 Circa il primo certificato di lavoro, attestante che la ricorrente aveva svolto, nel periodo 1 ottobre 1987 - 31 ottobre 1988, un lavoro ad orario ridotto, il Tribunale constata che esso non contiene alcuna indicazione che consenta di determinare la durata esatta del lavoro giornaliero, settimanale o mensile svolto dalla ricorrente. La dichiarazione fatta all' udienza del Tribunale, secondo la quale si sarebbe trattato di un lavoro a tre quarti di orario, resta poi del pari una pura affermazione. E' opportuno rilevare che, nell' atto di candidatura, la ricorrente non aveva nemmeno precisato che si trattasse di orario ridotto. Il Tribunale considera quindi che, in mancanza di altre indicazioni, la commissione giudicatrice ha potuto ragionevolmente equiparare il lavoro attestato ad un lavoro a mezza giornata e che la commissione stessa non ha commesso un errore manifesto. I tredici mesi di lavoro attestati sono stati di conseguenza giustamente presi in considerazione dalla commissione giudicatrice, ai fini dell' esperienza professionale, come un' attività ad orario completo di sei mesi e mezzo.
50 Dal complesso di queste considerazioni emerge che, alla data limite per il deposito delle candidature, la ricorrente aveva comprovato sei mesi e mezzo (impresa di Soumagne) e quindici mesi (notaio di Liegi), cioè complessivamente 21,5 mesi di esperienza professionale, a prescindere dal fatto che dal 22 agosto al 31 ottobre 1988 i due periodi coincidevano. Dato che il bando di concorso prescriveva che il candidato possedesse un' esperienza professionale di almeno due anni, la commissione giudicatrice del concorso ha quindi respinto la candidatura della ricorrente senza commettere un errore di valutazione né travisare il disposto del bando di concorso.
51 Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che il secondo motivo va del pari disatteso.
Sulle spese
52 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.