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Document 61991CJ0337
Judgment of the Court of 27 October 1993. # A. M. van Gemert-Derks v Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging. # Reference for a preliminary ruling: Raad van Beroep 's-Hertogenbosch - Netherlands. # Equal treatment for men and women - Social security - Loss of benefits for incapacity for work on grant of a surivior's pension. # Case C-337/91.
Sentenza della Corte del 27 ottobre 1993.
A.M. van Gemert-Derks contro Bestuur van de Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van Beroep di 's-Hertogenbosch - Paesi Bassi.
Parità di trattamento tra uomini e donne - Previdenza sociale - Revoca di una prestazione d'invalidità in caso di concessione di una prestazione a favore dei superstiti.
Causa C-337/91.
Sentenza della Corte del 27 ottobre 1993.
A.M. van Gemert-Derks contro Bestuur van de Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van Beroep di 's-Hertogenbosch - Paesi Bassi.
Parità di trattamento tra uomini e donne - Previdenza sociale - Revoca di una prestazione d'invalidità in caso di concessione di una prestazione a favore dei superstiti.
Causa C-337/91.
Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-05435
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:856
SENTENZA DELLA CORTE DEL 27 OTTOBRE 1993. - A. M. VAN GEMERT-DERKS CONTRO NIEUWE INDUSTRIELE BEDRIJFSVERENIGING. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: RAAD VAN BEROEP'S-HERTOGENBOSCH - PAESI BASSI. - PARITA TRA UOMINI E DONNE - SICUREZZA SOCIALE - ABOLIZIONE DI UNA PRESTAZIONE DI INABILITA AL LAVORO IN CASO DI CONCESSIONE DI UNA PRESTAZIONE DI REVERSIBILITA. - CAUSA C-337/91.
raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-05435
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Politica sociale ° Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale ° Ambito di applicazione materiale della direttiva 79/7 ° Pensione di reversibiiltà ° Esclusione ° Conseguenze ° Applicazione del diritto interno e del diritto internazionale
(Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, art. 3, n. 2)
2. Politica sociale ° Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale ° Normativa nazionale che associa, unicamente per le donne e senza possibilità di opzione, la concessione di una pensione di reversibilità alla revoca della prestazione d' invalidità ° Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 79/7, art. 4, n. 1)
3. Politica sociale ° Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale ° Direttiva 79/7 ° Art. 4, n. 1 ° Effetto diretto ° Portata
(Direttiva del Consiglio 79/7, art. 4, n. 1)
1. La direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, non si estende ancora all' intero settore di cui trattasi e, in particolare, non si applica, ai sensi dell' art. 3, n. 2, alle disposizioni concernenti le prestazioni a favore dei superstiti. Conseguentemente la disciplina di tali prestazioni rientra, in mancanza di armonizzazione in materia, nell' ambito di applicazione delle norme di diritto interno ed internazionale vigenti nello Stato membro interessato.
Ne consegue che il diritto comunitario non si oppone a che un giudice nazionale interpreti l' art. 26 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici nel senso che questo articolo prescrive la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di prestazioni a favore dei superstiti, nella misura in cui tale materia non rientra nel campo di applicazione della direttiva 79/7 e sempreché ciò non pregiudichi la graduale attuazione del principio della parità di trattamento perseguita sul piano del diritto comunitario.
2. L' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 osta a che in forza di una norma nazionale sia revocata alla vedove in stato di inabilità al lavoro la prestazione afferente a tale rischio, in seguito alla concessione di una pensione vedovile, qualora tale revoca non sia riconducibile ad una rinuncia volontaria dell' avente diritto e non intervenga nei confronti dei vedovi titolari di una prestazione per inabilità al lavoro.
3. L' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, considerato in se stesso e tenuto conto dello scopo della direttiva e del suo contenuto, è sufficientemente preciso per essere invocato da un privato dinanzi a un giudice nazionale, al fine di indurre quest' ultimo a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale con esso incompatibile.
In mancanza di idonei provvedimenti di attuazione dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, spetta ai giudici nazionali applicare, tra le varie norme dell' ordinamento giuridico interno, quelle che si prestano a garantire alle donne la possibilità di giovarsi di un regime identico a quello applicabile agli uomini che si trovano nella medesima situazione.
Nel procedimento C-337/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Raad van Beroep di 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
A. M. Van Germert-Derks
e
Bestuur van de Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging,
domanda vertente sull' interpretazione di talune disposizioni della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, R. Joliet, G.C. Rodríguez Iglesias, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il Bestuur van de Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging, dall' avv. C.R.J.A.M. Brent, responsabile ad interim dell' ufficio legale per le questioni di previdenza sociale dell' associazione "Gemeenschappelijk Administratiekantoor",
° per il governo olandese, dal signor T.P. Hofstee, vicesegretario generale presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
° per il governo tedesco, dai signori Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e Joachim Karl, Regierungsdirektor presso lo stesso ministero, in qualità di agenti,
° per il governo del Regno Unito, dalla signorina Lucinda Hudson, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistita dal signor Christopher Vajda, barrister,
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Karen Banks e dal signor Ben Smulders, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del Bestuur van de Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging, rappresentato dalla signora M.A. Broekhuis, consulente legale del "Gemeenschappelijk Administratiekantoor", del governo olandese, rappresentato dal signor T. Heukels, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo del Regno Unito e della Commissione, all' udienza del 16 febbraio 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 31 marzo 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 17 dicembre 1991, pervenuta in cancelleria il 30 dicembre seguente, il Raad van Beroep di 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione di talune disposizioni della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24; in prosieguo: la "direttiva 79/7").
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la signora A.M. Van Germert-Derks, cittadina olandese, ed il Bestuur van de Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging (direzione della nuova associazione professionale dell' industria).
3 Nei Paesi Bassi, l' Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (legge che istituisce un regime generale in materia di inabilità al lavoro, in prosieguo: l' "AAW"), attribuisce alle persone colpite da inabilità al lavoro, dopo il perdurare di un anno di tale inabilità, il diritto ad una prestazione fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.
4 L' art. 32, n. 1, initio e lett. b), dell' AAW così dispone:
"La prestazione erogata in caso di inabilità al lavoro è revocata:
(...)
b) qualora una donna, cui è stata riconosciuta, acquisisca il diritto ad una pensione vedovile ovvero ad una prestazione temporanea a favore delle vedove, in forza dell' Algemene Weduwen- en Wezenwet".
5 L' Algemene Weduwen- en Wezenwet (legge che istituisce un regime generale concernente le vedove e gli orfani, in prosieguo: l' "AWW"), attribuisce alla vedova di un iscritto al detto regime, qualora ricorrano determinati presupposti, il diritto ad una pensione di reversibilità fino a quando l' interessata non raggiunga il sessantacinquesimo anno di età.
6 Ai sensi dell' art. 23, n. 1, dell' AWW, la prestazione è concessa su domanda dalla Sociale Verzekeringsbank. Conformemente al n. 2 dello stesso articolo, quest' ultima, in deroga al n. 1, può del pari accordarla d' ufficio.
7 La signora Van Gemert-Derks, ricorrente nella causa principale, nata il 16 gennaio 1937, esercitava attività di lavoratrice autonoma a partire dal 1972. Nel febbraio 1982 veniva dichiarata inabile al lavoro ed otteneva, con decorrenza dal 31 gennaio 1983, una prestazione a norma dell' AAW, corrispondente ad un tasso di inabilità al lavoro compreso tra l' 80% e il 100%.
8 Il 23 ottobre 1987 il marito della signora Van Gemert-Derks decedeva. Conseguentemente, alla signora Van Gemert-Derks veniva riconosciuta, con effetto 1 ottobre 1987, una pensione di reversibilità a norma dell' AWW.
9 Con decisione 8 gennaio 1988 il Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Chemische Industrie (direzione dell' associazione professionale dell' industria chimica), cui è succeduta la Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging (nuova associazione professionale dell' industria), resistente nella causa principale, revocava, in applicazione dell' art. 32, n. 1, initio e lett. b), dell' AAW, e con effetto 1 ottobre 1987, la prestazione di cui fruiva l' interessata a norma dell' AAW. Secondo l' ordinanza di rinvio, il passaggio dal regime dell' AAW a quello dell' AWW causava alla signora Van Gemert-Derks una diminuzione delle sue spettanze oscillante da alcune decine fino a 100 HFL (fiorini olandesi) al mese, rispetto all' importo netto della prestazione che essa percepiva anteriormente.
10 La signora Van Gemert-Derks presentava un ricorso avverso tale decisione dinanzi al Raad van Beroep di 's-Hertogenbosch. Ritenendo che la controversia prospettasse talune questioni di interpretazione del diritto comunitario, il detto collegio decideva di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se sia compatibile con il diritto comunitario l' interpretazione data dal giudice nazionale dell' art. 26 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ratificato in (almeno) undici dei dodici Stati membri della CEE, secondo la quale, a decorrere dal 23 dicembre 1984, l' articolo in parola prescrive una completa parità di trattamento tra uomini e donne in materia di pensioni legali a favore dei superstiti, ancorché questa materia sia esclusa dalla competenza della Comunità solo in via di temporanea eccezione.
2) Se sia compatibile con l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7/CEE una norma di diritto nazionale quale l' art. 32, n. 1, initio e lett. b), dell' AAW la quale, secondo il Centrale Raad van Beroep, non avrebbe più, dal 23 dicembre 1984, immediati effetti discriminatori nei confronti delle donne giacché, 'del resto, da quella data, l' effetto della diminuzione dell' importo della prestazione corrisposta in seguito alla sostituzione di una prestazione ai sensi dell' AAW con una prestazione ai sensi dell' AWW, può del pari prodursi anche per gli uomini' , nella misura in cui, in realtà, la normativa nazionale in parola continui a determinare diminuzioni di reddito per le vedove in stato di inabilità al lavoro (completa o parziale) mentre per i vedovi in situazione analoga ciò avvenga soltanto eccezionalmente (vale a dire qualora una 'particolare rigidità' obblighi a concedere una pensione a favore dei vedovi con effetto retroattivo di lunga durata e ove sussista la facoltà di ripetere la prestazione a norma dell' AAW).
3) In caso di risposta negativa della Corte alla prima o alla seconda questione, se il diritto comunitario conferisca al giudice nazionale la facoltà discrezionale di disapplicare una norma nazionale quale quella menzionata nella seconda questione ovvero di interpretarla alla stregua di una regola per la detrazione. In caso di soluzione negativa, quale delle due ipotesi sia la più conforme al diritto comunitario".
11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia nella causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
12 Con la prima questione, il giudice di rinvio domanda se il diritto comunitario osti a che un giudice nazionale interpreti l' art. 26 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966 (Recueil des traités, volume 999, pag. 171; in prosieguo: il "patto internazionale") nel senso che tale articolo prescrive la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di prestazioni a favore dei superstiti.
13 In base al suo disposto letterale, l' AWW non conferisce al vedovo il diritto alla pensione di reversibilità. Tuttavia, con due sentenze 7 dicembre 1988, il Centrale Raad van Beroep, sulla base dell' art. 26 del patto internazionale, ha stabilito che il diritto ad una prestazione a norma dell' AWW deve essere accordato senza distinzione di sesso.
14 Occorre ricordare che la direttiva 79/7 concerne la graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale ma non si estende ancora all' intero settore di cui trattasi. Infatti, conformemente all' art. 3, n. 2, della stessa, essa non si applica alle disposizioni concernenti le prestazioni a favore dei superstiti.
15 Conseguentemente la disciplina di tali prestazioni rientra, in mancanza di armonizzazione in materia, nell' ambito di applicazione delle norme di diritto interno ed internazionale vigenti nello Stato membro interessato.
16 Una giurisprudenza nazionale la quale, fondandosi sull' art. 26 del patto internazionale, estenda il principio della parità di trattamento ad un settore che non rientra, allo stato attuale, nella sfera di applicazione della direttiva 79/7 non è atta a pregiudicare la graduale attuazione di tale principio perseguita dalla stessa direttiva, che ne rappresenta una prima fase.
17 Occorre quindi risolvere la prima questione dichiarando che il diritto comunitario non si oppone a che un giudice nazionale interpreti l' art. 26 del patto internazionale nel senso che questo articolo prescrive la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di prestazioni a favore dei superstiti, nella misura in cui tale materia non rientra nel campo di applicazione della direttiva 79/7.
Sulla seconda questione
18 Non spetta alla Corte pronunciarsi, nell' ambito dell' art. 177 del Trattato, sulla compatibilità con il diritto comunitario di una normativa o di una giurisprudenza nazionali. Essa è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione del diritto comunitario che possano consentirgli di valutare tale compatibilità ai fini della soluzione della causa della quale è investito (v., in particolare, sentenza 18 giugno 1991, causa C-369/89, Piageme, Racc. pag. I-2971, punto 7 della motivazione).
19 Emerge dall' ordinanza di rinvio che, all' epoca in cui alla ricorrente nella causa principale venne revocata la prestazione di invalidità concessale a norma dell' AAW, per via dell' acquisizione del diritto ad una pensione a favore delle vedove a norma dell' AWW, un vedovo in stato di inabilità al lavoro, che non aveva diritto ad una prestazione a norma dell' AWW, continuava a percepire la prestazione a norma dell' AAW.
20 Occorre pertanto intendere la seconda questione nel senso che con essa si prospetta in sostanza il quesito se l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 si opponga a che una norma nazionale revochi alle vedove in stato di inabilità al lavoro la prestazione afferente a tale rischio, per via della corresponsione di una pensione vedovile, mentre siffatta revoca non interviene nei confronti dei vedovi titolari di una prestazione per inabilità al lavoro.
21 E' opportuno rilevare, in primo luogo, che il governo olandese sottolinea che l' art. 3, n. 2, della direttiva 79/7 non si applica alle disposizioni concernenti le prestazioni a favore dei superstiti e che, di conseguenza, occorre chiedersi se una disposizione che disciplini il concorso di una prestazione di inabilità al lavoro con una prestazione a favore dei superstiti, quale l' art. 32, n. 1, initio e lett. b), dell' AAW, rientri nel campo di applicazione della direttiva.
22 Al riguardo è sufficiente constatare che l' art. 32, n. 1, initio e lett. b), dell' AAW concerne la revoca di una prestazione per inabilità al lavoro e che la direttiva 79/7 si applica a tali prestazioni in forza dell' art. 3, n. 1, lett. a). La circostanza che la revoca sia effettuata a seguito della corresponsione di una prestazione non rientrante nell' ambito di applicazione della direttiva 79/7, in particolare di una prestazione a favore dei superstiti, non è idonea ad infirmare tale constatazione.
23 Occorre sottolineare, inoltre, che l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto concerne, in particolare, le condizioni d' ammissione ai regimi legali, tra cui quello di protezione contro il rischio di invalidità.
24 In forza di tale disposizione, le donne hanno il diritto di ottenere una prestazione in caso di inabilità al lavoro alle medesime condizioni degli uomini.
25 Una norma nazionale che neghi alle donne il diritto di ottenere una prestazione che gli uomini continuano a percepire nella medesima situazione costituisce, pertanto, una discriminazione ai sensi della direttiva 79/7.
26 Il resistente nella causa principale sostiene che la pensione a norma dell' AWW, che comporta la revoca della prestazione d' invalidità in applicazione dell' art. 32, n. 1, initio e lett. b), dell' AAW, è accordata solo su domanda e che quest' ultima può essere ritirata fintantoché la pensione non venga concessa. Orbene, a partire dalla metà di luglio del 1989, gli iscritti al regime che richiedono una pensione a norma dell' AWW verrebbero resi edotti di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dalla concessione di tale prestazione.
27 Al riguardo, occorre osservare che la parità di trattamento non viene pregiudicata in caso di rinuncia volontaria di una vedova al beneficio della prestazione di invalidità, a condizione che l' interessata riceva informazioni chiare e precise sulle eventuali conseguenze economiche derivanti dalla sostituzione di tale prestazione con una pensione a norma dell' AWW.
28 Spetta al giudice di rinvio accertare il punto se una tale rinuncia sia realmente avvenuta.
29 Occorre pertanto risolvere la seconda questione pregiudiziale nel senso che l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 osta a che in forza di una norma nazionale sia revocata alle vedove in stato d' inabilità al lavoro la prestazione afferente a tale rischio, in seguito alla concessione di una pensione vedovile, qualora tale revoca non sia riconducibile ad una rinuncia volontaria dell' avente diritto e non intervenga nei confronti dei vedovi titolari di una prestazione per inabilità al lavoro.
Sulla terza questione
30 Con la terza questione, il giudice nazionale si interroga in sostanza sulle conseguenze da attribuire all' accertamento, da parte del giudice nazionale, dell' incompatibilità della normativa nazionale controversa con l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7.
31 La Corte ha ripetutamente affermato (v. sentenza 13 dicembre 1989, causa C-102/88, Ruzius-Wilbrink, pag. 4311, punto 19 della motivazione) che, considerato in se stesso e tenuto conto dello scopo della direttiva in parola e del suo contenuto, tale articolo è sufficientemente preciso per essere invocato da un privato dinanzi a un giudice nazionale, al fine di indurre quest' ultimo a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale con esso incompatibile.
32 Emerge dalla sentenza 4 dicembre 1986, causa 71/85, Federatie Nederlandse Vakbeweging (Racc. pag. 3855) che le donne hanno il diritto di ricevere lo stesso trattamento e di essere assoggettate allo stesso regime degli uomini che si trovano nella stessa situazione, regime che rimane, in mancanza di corretta attuazione della direttiva, l' unico sistema di riferimento valido.
33 Se l' effetto riconosciuto all' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 è di escludere l' applicazione di una disposizione nazionale incompatibile, esso non limita tuttavia il potere dei giudici nazionali di applicare, tra le varie norme dell' ordinamento giuridico interno, quelle norme che siano idonee a salvaguardare i diritti individuali conferiti dal diritto comunitario.
34 Si deve pertanto risolvere la terza questione dichiarando che, in mancanza di idonei provvedimenti di attuazione dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, spetta ai giudici nazionali applicare, tra le varie norme dell' ordinamento giuridico interno, quelle che si prestano a garantire alle donne la possibilità di giovarsi di un regime identico a quello applicabile agli uomini che si trovano nella medesima situazione.
Sulle spese
35 Le spese sostenute dal governo olandese, dal governo tedesco, dal governo britannico nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Raad van Beroep di 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi), con ordinanza 17 dicembre 1991, dichiara:
1) Il diritto comunitario non si oppone a che un giudice nazionale interpreti l' art. 26 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966 nel senso che questo articolo prescrive la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di prestazioni a favore dei superstiti, nella misura in cui tale materia non rientra nel campo di applicazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.
2) L' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7/CEE osta a che in forza di una norma nazionale sia revocata alle vedove in stato di inabilità al lavoro la prestazione afferente a tale rischio, in seguito alla concessione di una pensione vedovile, qualora tale revoca non sia riconducibile ad una rinuncia volontaria dell' avente diritto e non intervenga nei confronti dei vedovi titolari di una prestazione di inabilità al lavoro.
3) In mancanza di idonei provvedimenti di attuazione dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7/CEE, spetta ai giudici nazionali applicare, tra le varie norme dell' ordinamento giuridico interno, quelle norme che si prestano a garantire alle donne la possibilità di giovarsi di un regime identico a quello applicabile agli uomini che si trovano nella medesima situazione.