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Document 61991CJ0321

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 maggio 1993.
The Queen contro Intervention Board for Agricultural Produce, ex parte: Tara Meat Packers Ltd.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division - Regno Unito.
Organizzazione comune dei mercati - Carne bovina - Restituzione all'esportazione - Perdita della merce - Forza maggiore.
Causa C-321/91.

Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-02811

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:210

61991J0321

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 25 MAGGIO 1993. - THE QUEEN CONTRO INTERVENTION BOARD FOR AGRICULTURAL PRODUCE, EX PARTE TARA MEAT PACKERS LTD. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: HIGH COURT OF JUSTICE, QUEEN'S BENCH DIVISION - REGNO UNITO. - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - CARNE BOVINA - RESTITUZIONE ALL'ESPORTAZIONE - PERDITA DELLA MERCE - FORZA MAGGIORE. - CAUSA C-321/91.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-02811


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Carne bovina ° Restituzioni all' esportazione ° Restituzione differenziata ° Presupposti per la concessione ° Prodotto esportato ma distrutto, per un caso di forza maggiore, prima della sua importazione nel paese di destinazione ° Insussistenza di ogni diritto a restituzione in mancanza di fissazione di un tasso di restituzione valido per tutti i paesi terzi

[Regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 805/68, 885/68 e 565/80; regolamento (CEE) della Commissione n. 3665/87]

Massima


I regolamenti nn. 805/68, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, 885/68, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi, 565/80, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli, e 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli, devono essere interpretati nel senso che, se per i prodotti di cui trattasi non è stato fissato un tasso valido per tutti i paesi terzi, essi non attribuiscono all' operatore economico il diritto a una restituzione differenziata all' esportazione di carni bovine in un paese terzo, qualora il prodotto esportato sia andato distrutto, per un caso di forza maggiore, dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità e prima di essere stato importato come tale nel paese terzo di destinazione.

Parti


Nel procedimento C-321/91,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla High Court of Justice, Qeen' s Bench Division, nella causa dinanzi ad essa pendente tra

The Queen

e

Intervention Board for Agricultural Produce

ex parte: Tara Meat Packers Ltd,

domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 885, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi (GU L 156, pag. 2), del regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli (GU L 62, pag. 5) e del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn, D.A.O. Edward, giudici,

avvocato generale: C. Gulmann

cancelliere: signora Lynn Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

° per la Tara Meat Packers Ltd, dai signori Michael Tugendhat, Q.C., e Richard Spearman, barrister,

° per il governo britannico, dalla signora S. Lucinda Hudson, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente,

° per il governo irlandese, dal signor Louis J. Dockery, Chief State Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor Patrick Geraghty, S. C., dalla signora Angela O' Reilly e dal signor James Hamilton, barristers,

° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Christopher Docksey, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Tara Meat Packers Ltd, con i signori Michael Tugendhat, Q.C., Richard Spearman, barrister, e Jeremy Thomas, solicitor, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora Lucinda Hudson, in qualità di agente, assistita dal signor David Anderson, barrister, del governo irlandese e della Commissione, rappresentata dai signori Christopher Doksey e Hans Gerald Crossland, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, all' udienza del 19 novembre 1992,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 gennaio 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 4 novembre 1991, pervenuta alla Corte l' 11 dicembre seguente, la High Court of Justice of England and Wales, Queen' s Bench Division, ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 885, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi (GU L 156, pag. 2), del regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli (GU L 62, pag. 5) e del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1).

2 La questione è sorta nell' ambito di una lite fra la Tara Meat Packers Limited (in prosieguo: la "TMP") e l' Intervention Board for Agricultural Produce (in prosieguo: l' "IBAP") a proposito del pagamento di restituzioni all' esportazione alle quali la TMP ritiene di aver diritto.

3 Dal fascicolo trasmesso alla Corte risulta che la TMP ha concluso, nell' ottobre del 1988, un contratto per la vendita di carni bovine da consegnare per nave ad Alessandria (Egitto). Ai fini di tale vendita, la TMP riceveva dall' IBAP, prima dell' esportazione e in conformità ai regolamenti sopra menzionati, alcuni pagamenti anticipati calcolati con riferimento al tasso di restituzione all' esportazione in vigore per la destinazione dichiarata.

4 L' 11 novembre 1988, mentre la nave era all' ancora nel porto di Alessandria, a bordo scoppiava un incendio e distruggeva il carico.

5 Dopo aver rimborsato i pagamenti ricevuti in anticipo ed aver ottenuto lo svincolo della cauzione prestata, la TMP citava l' IBAP dinanzi ai giudici inglesi, sostenendo che i regolamenti sopra menzionati le davano diritto alle restituzioni all' esportazione, in caso di distruzione delle carni bovine, che avevano lasciato il territorio doganale della Comunità dirette in Egitto, per un caso di forza maggiore prima del loro arrivo a destinazione.

6 E' nell' ambito di questa lite che la High Court of Justice ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, il regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 885, il regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, ed il regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, debbano essere interpretati nel senso che a) conferiscono alla ricorrente una restituzione all' esportazione e, in caso affermativo, a quale tasso o a quali tassi, ovvero b) impongono alla ricorrente il rimborso dei versamenti anticipati già riscossi o la perdita della garanzia per un importo equivalente, tenuto conto delle circostanze del presente caso in cui

° la ricorrente ha ricevuto, prima dell' esportazione dei prodotti e in conformità dei regolamenti menzionati, versamenti anticipati calcolati con riferimento ai tassi di restituzione all' esportazione in vigore per la destinazione dichiarata dei prodotti stessi, cioè l' Egitto;

° la ricorrente ha debitamente prestato la garanzia contemplata da detti regolamenti;

° i prodotti di cui trattasi hanno lasciato il territorio doganale della Comunità ma sono periti durante il trasporto per un caso di forza maggiore".

7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e del contesto normativo della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

8 In via preliminare, è opportuno ricordare le caratteristiche rilevanti nella causa principale, del sistema dei pagamenti anticipati di restituzioni all' esportazione.

9 A norma dei citati regolamenti nn. 805/68, 885/68 e 565/80, gli Stati membri sono autorizzati a versare, in tutto o in parte, restituzioni prima dell' esportazione delle carni bovine, purché venga prestata una cauzione che garantisca il rimborso dell' importo pagato qualora risulti che l' operatore economico non ha diritto alla restituzione.

10 Il regolamento n. 3665/87 stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione, fra l' altro, per le carni bovine. Agli artt. 16 e 17 è previsto che, in caso di differenziazione del tasso della restituzione secondo la destinazione del prodotto, il pagamento della restituzione è subordinato alla prova che il prodotto è stato importato come tale nel paese terzo di destinazione. A norma dell' art. 5, n. 3, in caso di restituzione differenziata, qualora il prodotto, dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità, sia andato perduto durante il trasporto per un caso di forza maggiore, viene versata solo una parte della restituzione, determinata a norma dell' art. 20.

11 Questo articolo 20 stabilisce che, in deroga all' art. 16 e fatto salvo l' art. 5, una parte della restituzione viene versata non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità. Questa parte della restituzione viene calcolata, in caso di esportazione con clausola di destinazione obbligatoria, in base al tasso più basso in vigore alla data di accettazione della dichiarazione d' esportazione, purché, per i prodotti di cui trattasi, tale tasso sia valido per tutti i paesi terzi.

12 E' pacifico che, all' epoca dei fatti della causa principale, il regolamento (CEE) della Commissione 28 settembre 1988, n. 2978, che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 269, pag. 37) ha fissato tassi di restituzione diversi per taluni paesi terzi, mentre per altri non è stato stabilito alcun tasso.

13 Si deve considerare, a questo proposito, che l' art. 20, giustificato, come è precisato nel tredicesimo 'considerando' , dall' intento di porre su un piede di parità le esportazioni per le quali viene concessa una restituzione differenziata e le altre esportazioni, consente di versare una parte della restituzione prima che, secondo la norma generale, sia stata fornita la prova che la merce è giunta effettivamente alla destinazione dichiarata.

14 Come contropartita di questa agevolazione del pagamento anticipato di una parte della restituzione, il n. 2 dello stesso articolo, in via precauzionale circa l' osservanza della destinazione dichiarata, stabilisce, in sostanza, che il pagamento non può eccedere l' importo della restituzione calcolato in base al tasso più basso previsto, dato che questo importo deve comunque essere pagato, qualunque sia il paese di effettiva destinazione finale.

15 Ne consegue che questo sistema non si applica quando, come nella fattispecie in esame nella causa principale, non vi è stata fissazione di tassi delle restituzioni per tutte le destinazioni.

16 Questa conclusione è inevitabile anche se si ammette, come sostiene la TMP, che la mancanza di fissazione di un tasso di restituzioni equivale a una fissazione a tasso zero. In questo caso, infatti, il tasso comunque valido per tutti i paesi d' esportazione sarebbe detto tasso zero, di guisa che l' operatore non potrebbe fruire di alcun pagamento anticipato della restituzione ai sensi dell' art. 20.

17 Circa il fatto che i prodotti siano andati perduti durante il trasporto per un caso di forza maggiore, va rilevato che l' art. 5, n. 3, del citato regolamento n. 3665/87 ammette, in caso di restituzione differenziata, unicamente il versamento dell' importo della parte della restituzione determinata a norma dell' art. 20.

18 Ne consegue che, in casi come quelli di cui alla causa principale, la presa in considerazione di un caso di forza maggiore non può incidere sul versamento di una restituzione differenziata.

19 Dal complesso di queste considerazioni discende che la questione sollevata dalla High Court of Justice va risolta dichiarando che il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, il regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 885, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi, il regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli, ed il regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli, devono essere interpretati nel senso che, se per i prodotti di cui trattasi non è stato fissato un tasso valido per tutti i paesi terzi, essi non attribuiscono all' operatore economico il diritto a una restituzione differenziata all' esportazione di carni bovine in un paese terzo, qualora il prodotto esportato sia andato distrutto, per un caso di forza maggiore, dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità e prima di essere stato importato come tale nel paese terzo di destinazione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

20 Le spese sostenute dai governi del Regno Unito e irlandese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla High Court of Justice, con ordinanza 4 novembre 1991, dichiara:

"Il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, il regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 885, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi, il regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli, ed il regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli, devono essere interpretati nel senso che, se per i prodotti di cui trattasi non è stato fissato un tasso valido per tutti i paesi terzi, essi non attribuiscono all' operatore economico il diritto a una restituzione differenziata all' esportazione di carni bovine in un paese terzo, qualora il prodotto esportato sia andato distrutto, per un caso di forza maggiore, dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità e prima di essere stato importato come tale nel paese terzo di destinazione".

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