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Document 61991CJ0166

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'8 aprile 1992.
Gerhard Bauer contro Conseil national de l'ordre des architectes.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'appel d'expression française de l'ordre des architectes - Belgio.
Riconoscimento di titoli del settore dell'architettura.
Causa C-166/91.

Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-02797

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:184

61991J0166

SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DELL'8 APRILE 1992. - GERHARD BAUER CONTRO CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: CONSEIL D'APPEL D'EXPRESSION FRANCAISE DE L'ORDRE DES ARCHITECTES - BELGIO. - RICONOSCIMENTO DI TITOLI DEL SETTORE DELL'ARCHITETTURA. - CAUSA C-166/91.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-02797


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Architetti - Riconoscimento dei diplomi e dei titoli - Diplomi o titoli che danno accesso alle attività di architetto in forza di diritti quesiti - Durata minima della formazione

[Direttiva del Consiglio 85/384/CEE, art. 11, lett. a), terzo trattino]

Massima


L' art. 11, lett. a), terzo trattino, della direttiva 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, poiché istituisce un regime transitorio per il riconoscimento dei titoli e dei diplomi che danno accesso alle attività di architetto in forza di diritti quesiti, deve essere interpretato nel senso che una formazione della durata di quattro anni di cui costituiscono parte integrante due semestri di esperienza pratica sotto la direzione dell' istituto d' insegnamento va considerata comprensiva di quattro anni di studi.

Parti


Nel procedimento C-166/91,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Conseil d' appel d' expression française de l' ordre des architectes, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Gerhard Bauer

e

Conseil national de l' ordre des architectes,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 11 della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, C.N. Kakouris e M. Díez de Velasco, giudici,

avvocato generale: M. Darmon

cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il signor Gerhard Bauer, dall' avv. I. Igartua Arregui, del foro di Madrid,

- per il Conseil national de l' ordre des architectes, dall' avv. Yvon Hannequart, del foro di Liegi,

- per il governo tedesco, dal signor E. Roeder, Regierungsdirektor presso il ministero dell' Economia, in qualità di agente,

- per il governo italiano, dal signor Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, in qualità di agente,

- per la Commissione, dai signori E. Lasnet, consigliere giuridico, e P. van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Bauer, del Conseil national de l' ordre des architectes, rappresentato dall' avv. F. Moises, del foro di Bruxelles, del governo tedesco e della Commissione all' udienza del 20 febbraio 1992,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 25 marzo 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 19 giugno 1991, pervenuta in cancelleria il 26 giugno successivo, il Conseil d' appel d' expression française de l' ordre des architectes, con sede in Bruxelles, ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art. 11 della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15).

2 Detta questione è stata sollevata nel contesto di una controversia tra il signor Bauer e il Conseil national de l' ordre des architectes.

3 Il signor Bauer, cittadino tedesco residente in Belgio, ha chiesto di essere iscritto nell' albo dell' ordine degli architetti della provincia del Brabante. Egli è titolare di un diploma rilasciato dalla sezione architettura della Fachhochschule di Stoccarda il 9 febbraio 1989, a conclusione di quattro anni di studio comprensivi di due semestri di esperienza pratica (Praxissemester), conformemente alla legge del Land del Baden-Wuerttemberg sulle Fachhochschulen. La domanda del signor Bauer è stata respinta dal Conseil de l' ordre des architectes della provincia del Brabante.

4 Il signor Bauer ha impugnato questa decisione dinanzi al Conseil d' appel d' expression française de l' ordre des architectes. Il Conseil national de l' ordre des architectes è intervenuto nella causa a sostegno delle conclusioni del Conseil de l' ordre des architectes della provincia del Brabante.

5 Dinanzi al giudice adito il signor Bauer ha sostenuto di avere il diritto di beneficiare delle disposizioni del capitolo III della direttiva (artt. 10 e 11), che istituiscono un regime transitorio per i cittadini della Comunità che hanno iniziato gli studi al più tardi durante il terzo anno accademico successivo alla notifica della direttiva (agosto 1985). Il signor Bauer ha altresì considerato che gli studi sanciti dal diploma di cui egli è titolare costituiscono studi a tempo pieno e gli conferiscono il diritto al riconoscimento del suo diploma in Belgio sulla base non solo dell' art. 11, ma anche dell' art. 4 della direttiva.

6 Secondo il giudice a quo, la causa solleva il problema se gli studi sanciti dal diploma di cui il signor Bauer è titolare comprendano o no "quattro anni di studi" ai sensi dell' art. 11 della direttiva, considerato che in tale periodo figurano due semestri di esperienza pratica che non costituiscono un anno di studio teorico, ma comportano esercitazioni pratiche obbligatorie.

7 Il Conseil d' appel d' expression française de l' ordre des architectes ha chiesto quindi alla Corte di pronunciarsi sulla seguente questione:

"Se l' art. 11, lett. a), terzo trattino, della direttiva 85/384/CEE vada interpretato nel senso che una formazione della durata di quattro anni di cui facciano parte integrante due 'Praxissemester' sotto la supervisione della 'Fachhochschule' di Stoccarda va considerata equivalente a quattro anni di studi".

8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

9 In via preliminare va ricordato che, secondo l' art. 10 della direttiva, ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli di cui all' art. 11, rilasciati dagli altri Stati membri ai cittadini degli Stati membri che siano già in possesso di tali qualifiche alla data della notifica della direttiva o che abbiano iniziato la loro formazione, sancita da tali diplomi, certificati o altri titoli, al massimo durante il terzo anno accademico successivo a tale notifica, anche se non rispondono ai requisiti minimi dei titoli di cui al capitolo II, attribuendo loro, sul proprio territorio, per quanto concerne l' accesso alle attività contemplate dall' art. 23, lo stesso effetto di diplomi, certificati ed altri titoli nel campo dell' architettura da esso rilasciati. Gli Stati membri sono pertanto tenuti a riconoscere detti diplomi senza verificare se essi rispondano ai criteri stabiliti dal capitolo II della direttiva.

10 I diplomi tedeschi contemplati dall' art. 11 della direttiva sono, tra l' altro, quelli rilasciati dalle Fachhochschulen, sezione architettura; è precisato che quando essi sanciscono studi di durata inferiore a quattro anni, ma di almeno tre anni, è necessaria un' esperienza professionale di almeno quattro anni. Qualora, per contro, la formazione comporti quattro anni di studi, la condizione dell' esperienza professionale non è prescritta.

11 La Corte, nella sentenza 21 gennaio 1992, causa 310/90, Egle (Racc. pag. I-177), ha dichiarato che l' art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva dev' essere interpretato nel senso che una formazione della durata di quattro anni, comprensiva di semestri di esperienza pratica organizzati ed accompagnati dalla Fachhoschule, deve considerarsi costitutiva di studi a tempo pieno della durata di quattro anni.

12 La stessa interpretazione, per quanto riguarda la durata degli studi di cui trattasi, vale per l' art. 11, lett. a), terzo trattino, della direttiva, il quale fa riferimento all' art. 4, n. 1, lett. a), della stessa.

13 Di conseguenza, la questione pregiudiziale va risolta dichiarando che l' art. 11, lett. a), terzo trattino, della direttiva 85/384/CEE dev' essere interpretato nel senso che una formazione della durata di quattro anni di cui costituiscono parte integrante due semestri di esperienza pratica sotto la direzione della "Fachhochschule" di Stoccarda va considerata comprensiva di quattro anni di studi.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

14 Le spese sostenute dai governi tedesco e italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Conseil d' appel d' expression française de l' ordre des architectes con ordinanza 19 giugno 1991, dichiara:

L' art. 11, lett. a), terzo trattino, della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, dev' essere interpretato nel senso che una formazione della durata di quattro anni di cui costituiscono parte integrante due semestri di esperienza pratica sotto la direzione della "Fachhochschule" di Stoccarda va considerata comprensiva di quattro anni di studi.

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