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Document 61991CJ0148

Sentenza della Corte del 3 febbraio 1993.
Vereniging Veronica Omroep Organisatie contro Commissariaat voor de Media.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State - Paesi Bassi.
Libera prestazione dei servizi - Libera circolazione dei capitali - Normativa nazionale intesa a salvaguardare una rete di radiodiffusione pluralistica e non commerciale.
Causa C-148/91.

Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-00487

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:45

61991J0148

SENTENZA DELLA CORTE DEL 3 FEBBRAIO 1993. - VERONICA OMROEP ORGANISATIE CONTRO COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: RAAD VAN STATE - PAESI BASSI. - LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI - LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI - NORMATIVA NAZIONALE INTESA A PRESERVARE UNA RETE DI RADIODIFFUSIONE PLURALISTA E NON COMMERCIALE. - CAUSA C-148/91.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-00487
edizione speciale svedese pagina I-00017
edizione speciale finlandese pagina I-00017


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Libera prestazione dei servizi ° Restrizioni riguardanti i prestatori di servizi che cercano unicamente di sottrarsi al rispetto della disciplina professionale ° Ammissibilità

(Trattato CEE, art. 59)

2. Libera prestazione dei servizi ° Libera circolazione dei capitali ° Restrizioni ° Normativa che vieta ad un ente di radiodiffusione stabilito sul territorio nazionale di partecipare al capitale di una stazione radiotelevisiva la quale diriga le proprie attività verso il suddetto territorio partendo da una sede situata in un altro Stato membro ° Presupposti

(Trattato CEE, artt. 59 e 67)

Massima


1. Non si può negare ad uno Stato membro il diritto di adottare provvedimenti intesi ad impedire che la libertà garantita dall' art. 59 del Trattato sia utilizzata da un prestatore di servizi la cui attività sia interamente o essenzialmente rivolta verso il suo territorio, per sottrarsi alle norme la cui osservanza gli sarebbe imposta ove egli si stabilisse nello Stato in questione.

In particolare, nell' ambito di una politica culturale che mira a realizzare un sistema di radiodiffusione e di televisione di carattere pluralistico e non commerciale, non si può ritenere incompatibile con gli artt. 59 e 67 una normativa il cui risultato consiste nell' impedire che, sfruttando le libertà garantite dai predetti articoli, taluni enti nazionali di radiodiffusione possano sottrarsi abusivamente al rispetto degli obblighi loro imposti dalla legge con riferimento al contenuto dei programmi.

2. Le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali ed alla libera prestazione dei servizi devono essere interpretate nel senso che esse non si oppongono a che la normativa di uno Stato membro vieti ad un ente di radiodiffusione stabilito in questo Stato di partecipare al capitale di una società di radiodiffusione stabilita o da stabilirsi in un altro Stato membro e di fornire a quest' ultima una garanzia bancaria o di elaborare un "businessplan" e di svolgere consulenza giuridica per una società di televisione da creare in un altro Stato membro, quando queste attività sono orientate verso la creazione di una stazione di televisione commerciale destinata a raggiungere in particolare il territorio del primo Stato membro e questi divieti sono necessari per garantire il carattere pluralistico e non commerciale del sistema audiovisivo istituito da questa normativa.

Parti


Nel procedimento C-148/91,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Raad van State dei Paesi Bassi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Vereniging Veronica Omroep Organisatie

e

Commissariaat voor de Media,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 59 e 67 del Trattato CEE, nonché della prima direttiva del Consiglio 11 maggio 1960, per l' applicazione dell' articolo 67 del Trattato (GU 1960, 43, pag. 921), e della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l' attuazione dell' articolo 67 del Trattato (GU L 178, pag. 5),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse e D.A.O. Edward, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere

viste le osservazioni scritte presentate:

° per la Vereniging Veronica Omroep Organisatie, dall' avv. R.A.A. Duk, del foro dell' Aia;

° per il Commissariaat voor de Media, dall' avv. G.H.L. Weesing, del foro di Amsterdam;

° per il governo dei Paesi Bassi, dal signor T.P. Hofstee, segretario generale facente funzione del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori B. Smulders e P. van Nuffel, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Vereniging Veronica Omroep Organisatie, del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal signor J.W. De Zwaan, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri in qualità di agente, e della Commissione, all' udienza del 6 ottobre 1992,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 18 novembre 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 27 maggio 1991, pervenuta alla Corte il 3 giugno successivo, la sezione giurisdizionale del Raad van State dei Paesi Bassi ha sollevato, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, cinque questioni pregiudiziali, relative all' interpretazione delle disposizioni del Trattato sulla libera prestazione dei servizi e i movimenti di capitali, al fine di valutare la compatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale che impone restrizioni alle attività di enti di radiodiffusione.

2 Dette questioni sono state sollevate nel contesto di una controversia tra l' associazione di diritto olandese Veronica Omroep Organisatie (in prosieguo: la "Veronica"), ente non commerciale di radiodiffusione, con sede nei Paesi Bassi, e l' ente proposto alla sorveglianza della radiodiffusione, il Commissariaat voor de Media, in merito alle restrizioni contemplate nell' art. 57, paragrafo 1, della legge olandese 21 aprile 1987 che contiene le norme concernenti l' emissione di programmi radiofonici e televisivi, la partecipazione alla radiodiffusione e l' aiuto alle organizzazioni di stampa (Staatsblad n. 249 del 4 giugno 1987, in prosieguo: la "Mediawet"). La Veronica ritiene queste restrizioni contrarie agli artt. 59 e 67 del Trattato nonché alla prima direttiva del Consiglio 11 maggio 1960 per l' attuazione dell' articolo 67 del Trattato (GU 1960, 43, pag. 921), ed alla direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE per l' attuazione dell' articolo 67 del Trattato (GU L 178, pag. 5).

3 Come risulta dall' art. 31 della Mediawet, il tempo di antenna delle emissioni radiofoniche e televisive sulla rete nazionale dei Paesi Bassi viene assegnato dal Commissariaat voor de Media, a enti di radiodiffusione. Secondo l' art. 14 di detta legge, questi enti sono associazioni di ascoltatori o di telespettatori, costituite al fine di rappresentare una determinata corrente sociale, culturale, religiosa o di pensiero, indicata nel loro statuto e dotata di personalità giuridica. Debbono avere come obiettivo esclusivo o quantomeno principale quello di realizzare programmi di radiodiffusione e di cercare di soddisfare loro tramite i bisogni sociali, culturali, religiosi o spirituali del pubblico olandese. Per quanto riguarda l' art. 57, paragrafo 1, sul quale verte la presente causa, esso dispone: "Oltre alla realizzazione dei loro programmi, gli enti che hanno ottenuto un tempo di antenna non possono esercitare altre attività al di fuori di quelle previste dalla presente legge o autorizzate dal Commissariaat voor de Media". Secondo il paragrafo 4 dell' art. 57, i proventi di dette attività debbono essere destinati alla realizzazione dei programmi dell' ente. Secondo l' art. 101, infine, gli enti di radiodiffusione sono finanziati per la maggior parte mediante sovvenzioni distribuite dal Commissariaat voor de Media. Queste sovvenzioni sono, a loro volta, alimentate dai canoni posti a carico degli ascoltatori e dei telespettatori, come pure dagli introiti della pubblicità commerciale.

4 Nella specie, il Commissariaat voor de Media rimprovera, in sostanza alla Veronica di aver violato l' art. 57, paragrafo 1, della Mediawet, contribuendo all' installazione, nel Granducato del Lussemburgo, di un' emittente commerciale di radiodiffusione, destinata a raggiungere i Paesi Bassi, e fornendole un sostegno effettivo. Il Commissariaat voor de Media deduce tre fatti a sostegno di questo addebito. In primo luogo, il presidente e il segretario del consiglio di amministrazione della Veronica, hanno l' uno redatto un programma (in prosieguo: il "businessplan") e l' altro fornito consulenza legale in vista della costituzione di una società per azioni di diritto lussemburghese, la RTL-Véronique, avente lo scopo di gestire una stazione di televisione commerciale in Lussemburgo e di realizzare emissioni che potessero essere trasmesse nei Paesi Bassi via cavo. I costi relativi a dette prestazioni sono stati assunti a proprio carico dalla Veronica. Questa ha in seguito accettato di garantire un credito in conto corrente concesso alla RTL-Véronique da un istituto di credito. La Veronica, infine, ha convenuto, con un' altra società, di fornirle i mezzi finanziari per la creazione di una nuova società, che avrebbe assunto una partecipazione minoritaria nel capitale della RTL-Véronique.

5 Il giudice nazionale ha considerato al riguardo che trattavasi di attività vietate dall' art. 57, paragrafo 1, della Mediawet. Si è tuttavia posto la questione circa la compatibilità di questi divieti col diritto comunitario.

6 Detto giudice ha pertanto ritenuto necessario sollevare cinque questioni pregiudiziali, le quali sono così formulate:

"1) Se le disposizioni relative alla libera circolazione dei capitali, in particolare l' art. 67 del Trattato CEE, come attuato dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 11 maggio 1960, comprese le modifiche apportatevi, nonché la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 24 giugno 1988, 88/361/CEE, debbano essere interpretate nel senso che sussiste una limitazione vietata della circolazione dei capitali qualora da una norma nazionale, quale l' art. 57, paragrafo 1, della Mediawet, consegua che sono sottoposte a disposizioni restrittive la partecipazione di una stazione radiotelevisiva autorizzata in base alla normativa nazionale al capitale di una stazione radiotelevisiva creata o da creare in un altro Stato membro e la prestazione da parte della stazione radiotelevisiva autorizzata di cauzioni a favore di una stazione radiotelevisiva stabilita in un altro Stato membro.

2) Se le disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi, in particolare l' art. 59 del Trattato CEE, debbano essere interpretate nel senso che sussiste una limitazione vietata dalla prestazione dei servizi qualora da una norma nazionale, quale l' art. 57, paragrafo 1, della Mediawet, consegua che sono sottoposte a disposizioni restrittive la partecipazione di una stazione radiotelevisiva autorizzata in base alla normativa nazionale al capitale di una stazione radiotelevisiva creata o da creare in un altro Stato membro e la prestazione da parte di detta stazione radiotelevisiva di cauzioni a favore di una stazione radiotelevisiva stabilita in un altro Stato membro, qualora tali attività non debbano essere considerate circolazioni di capitali, come descritta nella questione n. 1.

3) Se le disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi, in particolare l' art. 59 del Trattato CEE, debbano essere interpretate nel senso che sussiste una limitazione vietata della prestazione dei servizi qualora da una norma nazionale, quale l' art. 57, paragrafo 1, della Mediawet, consegua che sono sottoposti a disposizioni restrittive atti e comportamenti di una stazione radiotelevisiva creata o da creare in base alla normativa nazionale che mirino anche alla creazione e inoltre alla gestione di una stazione radiotelevisiva da stabilire in un altro Stato membro, fra l' altro mediante l' elaborazione di un cosiddetto piano commerciale e la prestazione di attività giuridiche.

4) Se, in caso di applicazione delle disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione dei capitali e di libera prestazione dei servizi, per la liceità di una normativa nazionale che contenga una limitazione della circolazione dei capitali e della prestazione di servizi si debba esigere, oltre alla mancanza di discriminazione, che detta normativa sia giustificata da motivi di pubblico interesse e che la stessa normativa non sia sproporzionata rispetto all' obiettivo da conseguire.

5) In caso di soluzione affermativa della questione n. 4, se possano costituire siffatta giustificazione obiettivi miranti al mantenimento di un sistema radiotelevisivo pluralistico e non commerciale".

7 Per una più ampia esposizione dei fatti relativi alla causa principale, dello svolgimento del procedimento, come pure delle osservazioni delle parti presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

8 Con le sue prime tre questioni, il Raad van State dei Paesi Bassi vuole, in sostanza, sapere se le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali ed alla libera prestazione dei servizi debbano essere interpretate nel senso che ostano a che la normativa di uno Stato membro vieti ad un ente di radiodiffusione con sede in detto Stato di partecipare al capitale di una società di radiodiffusione stabilita o da stabilire in un altro Stato membro e di fornire a quest' ultima una garanzia bancaria o di elaborare un "businessplan" e di svolgere consulenza giuridica per una società di televisione da creare in un altro Stato membro.

9 Si deve, in primo luogo ricordare che, come rilevato dalla Corte nella sentenza 25 luglio 1991, causa 353/89, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-4069, punti 3, 29 e 30 della motivazione) e causa C-288/89, Collectieve Antennevoorziening Gouda (Racc. pag. I-4007, punti 22 e 23 della motivazione), la Mediawet si propone di realizzare un sistema di radiodiffusione e di televisione di carattere pluralistico e non commerciale e si inserisce così in una politica culturale avente lo scopo di salvaguardare, nel settore audiovisivo, la libertà di espressione delle varie componenti, in particolare sociali, religiose o filosofiche che esistono nei Paesi Bassi.

10 Da queste due sentenze risulta inoltre (v. i punti della motivazione 41 e 42 e, rispettivamente, 23 e 24) che siffatti obiettivi di politica culturale costituiscono obiettivi di interesse generale che uno Stato membro può legittimamente perseguire predisponendo adeguatamente lo statuto dei suoi enti di radiodiffusione.

11 Orbene, l' art. 57, paragrafo 1, della Mediawet è intesa alla realizzazione di questi obiettivi. Il suo scopo è, infatti, quello di vietare agli enti nazionali di radiodiffusione l' esercizio di attività estranee ai compiti loro attribuiti dalla legge, o tali a parere del Commissariaat voor de Media, da metterne a repentaglio gli obiettivi. Detto articolo impedisce così, in particolare, che i mezzi finanziari di cui dispongono gli enti nazionali di radiodiffusione al fine di consentire loro di assicurare il pluralismo nel settore audiovisivo siano sottratti a tale destinazione e utilizzati a fini puramente commerciali.

12 Occorre infine rilevare che la Corte ha già affermato, a proposito dell' art. 59 del Trattato, che non si può negare ad uno Stato membro il diritto di adottare provvedimenti intesi a impedire che le libertà garantite dal Trattato siano utilizzate da un prestatore di servizi, la cui attività sia interamente o essenzialmente rivolta verso il suo territorio, per sottrarsi alle norme la cui osservanza gli sarebbe imposta ove egli si stabilisse nello Stato in questione (sentenza 3 dicembre 1974, causa 33/74, Binsbergen, Racc. pag. 1299, punto 13 della motivazione).

13 Orbene, vietando agli enti nazionali di radiodiffusione di dare aiuti per la creazione di società commerciali di radio e di televisione all' estero, allo scopo di prestarvi servizi destinati ai Paesi Bassi, la normativa dei Paesi Bassi controversa nella causa principale arriva essenzialmente a impedire che, sfruttando le libertà garantite dal Trattato, detti enti possano sottrarsi abusivamente agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale, relativi al contenuto pluralistico e non commerciale dei programmi.

14 Ciò nonostante, non si può ritenere incompatibile con gli artt. 59 e 67 del Trattato l' esigenza che gli enti nazionali di radiodiffusione esercitino solo le attività previste dalla legge o autorizzate dal Commissariaat voor de Media.

15 La questione sollevata dal giudice nazionale va pertanto risolta nel senso che le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali ed alla libera prestazione dei servizi devono essere interpretate nel senso che esse non si oppongono a che la normativa di uno Stato membro vieti ad un ente di radiodiffusione stabilito in questo Stato di partecipare al capitale di una società di radiodiffusione stabilita o da stabilirsi in un altro Stato membro e di fornire a quest' ultima una garanzia bancaria o di elaborare un "businessplan" e di svolgere consulenza giuridica per una società di televisione da creare in un altro Stato membro, quando queste attività sono orientate verso la creazione di una stazione di televisione commerciale destinata a raggiungere in particolare il territorio del primo Stato membro e questi divieti sono necessari per garantire il carattere pluralistico e non commerciale del sistema audiovisivo istituito da questa normativa.

16 In considerazione della soluzione data alle prime tre questioni pregiudiziali, la quarta e la quinta questione, relative alla giustificazione di talune restrizioni alla libera circolazione dei capitali ed alla libera prestazione dei servizi, restano prive di oggetto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

17 Le spese sostenute dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla sezione giurisdizionale del Raad van State dei Paesi Bassi, con ordinanza 27 maggio 1991, dichiara:

Le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali ed alla libera prestazione dei servizi devono essere interpretate nel senso che esse non si oppongono a che la normativa di uno Stato membro vieti ad un ente di radiodiffusione stabilito in questo Stato di partecipare al capitale di una società di radiodiffusione stabilita o da stabilirsi in un altro Stato membro e di fornire a quest' ultima una garanzia bancaria o di elaborare un "businessplan" e di svolgere consulenza giuridica per una società di televisione da creare in un altro Stato membro, quando queste attività sono orientate verso la creazione di una stazione di televisione commerciale destinata a raggiungere in particolare il territorio del primo Stato membro e questi divieti sono necessari per garantire il carattere pluralistico e non commerciale del sistema audiovisivo istituito da questa normativa.

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