EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61991CJ0107

Sentenza della Corte del 16 febbraio 1993.
Empresa Nacional de Urânio SA (ENU) contro Commissione delle Comunità europee.
CEEA - Ricorso per carenza - Agenzia di approvvigionamento - Smaltimento delle scorte di uranio.
Causa C-107/91.

Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-00599

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:56

61991J0107

SENTENZA DELLA CORTE DEL 16 FEBBRAIO 1993. - EMPRESA NACIONAL DE URANIO SA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CEEA - RICORSO PER CARENZA - AGENZIA DI APPROVVIGIONAMENTO - ESITO DELLA SCORTA DI URANIO. - CAUSA C-107/91.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-00599


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. CEEA ° Ricorso per carenza ° Persone fisiche o giuridiche ° Omissioni impugnabili ° Omessa emanazione di una decisione da parte della Commissione relativamente ad una decisione dell' Agenzia di approvvigionamento dell' Euratom che le sia stata sottoposta ° Ricevibilità ° Presupposti

(Trattato CEEA, artt. 53, secondo comma, e 148)

2. CEEA ° Approvvigionamento ° Atto dell' Agenzia di approvvigionamento dell' Euratom sottoposto alla Commissione ° Inazione della Commissione ° Illegittimità

(Trattato CEEA, art. 53, secondo comma)

Massima


1. Qualsiasi atto implicito o esplicito dell' Agenzia di approvvigionamento istituita dal Trattato Euratom, nell' esercizio del suo diritto di opzione o del suo diritto esclusivo di concludere contratti di forniture vertenti su minerali e combustibili nucleari può, in forza dell' art. 53, secondo comma, del detto Trattato, essere sottoposto dagli interessati alla Commissione, la quale è tenuta a prendere una decisione nel termine di un mese.

Tale decisione, anche se rivolta all' Agenzia, riguarda direttamente e individualmente, ai sensi dell' art. 146, secondo comma, del Trattato, la persona che ha adito la Commissione con la conseguenza che in caso di omissione di decisione, l' interessato deve fruire della tutela giurisdizionale conferitagli dal citato art. 53, secondo comma, costituita dalla possibilità di agire dinanzi alla Corte mediante ricorso per carenza ex art. 148 del Trattato.

La richiesta di agire presupposta da tale disposizione può essere rivolta alla Commissione contestualmente al deferimento, a norma dell' art. 53, secondo comma, della decisione dell' Agenzia.

2. Qualora un' impresa produttrice di uranio, che abbia problemi di smaltimento della sua produzione, si sia rivolta all' Agenzia di approvvigionamento istituita dal Trattato Euratom chiedendole di esercitare il suo diritto di opzione ex art. 57 del Trattato e abbia ottenuto come risposta solo una dichiarazione di intento di trovare una soluzione al problema, se ne deve concludere che le è stato opposto un rifiuto implicito da parte della detta Agenzia. La Commissione, essendole stata sottoposta, a norma dell' art. 53, secondo comma, del Trattato, la detta decisione di rifiuto, era tenuta a emanare una decisione nel termine di un mese. Essendosi astenuta, essa ha trasgredito la detta disposizione.

Parti


Nella causa C-107/91,

Empresa Nacional de Urânio SA (ENU), società di diritto portoghese, con sede in Urgeiriça, comune di Nelas, con l' avv. José Mota Coimbra de Matos, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Joaquín Calvo Basarán, 34, boulevard Ernest Feltgen,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Herculano Lima, consigliere giuridico, e Juergen Grunwald, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Commissione ha omesso di adottare nei suoi confronti la decisione che le aveva richiesto ai sensi dell' art. 53 del Trattato CEEA,

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente della Prima e della Quinta Sezione, facente funzione di presidente, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse e D.A.O. Edward, giudici,

avvocato generale: C. Gulmann

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 3 giugno 1992, nel corso della quale l' ENU è stata rappresentata dall' avv. José Mota Coimbra de Matos e dal prof. João Mota de Campos,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 15 settembre 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 3 aprile 1991, l' Empresa Nacional de Urânio SA (in prosieguo: l' "ENU") ha proposto, ai sensi dell' art. 148 del Trattato CEEA, un ricorso inteso a far dichiarare che la Commissione ha omesso di adottare nei suoi confronti la decisione che essa le aveva richiesto ai sensi dell' art. 53 del Trattato CEEA.

2 L' ENU è una società dedita alla produzione di concentrati di uranio (U308) nel territorio portoghese. Data la mancanza in Portogallo di reattori nucleari industriali, l' ENU è costretta ad esportare tutta la sua produzione. A tal fine, essa aveva stipulato un contratto a lungo termine con l' Électricité de France (in prosieguo: l' "EDF"), che rappresentava circa il 73% della sua produzione. La parte restante era venduta ad acquirenti occasionali. I prezzi molto bassi praticati sul mercato, che non coprivano neppure il prezzo di costo e che impedivano in pratica qualsiasi negozio occasionale, e la decisione dell' EDF di non stipulare più contratti a lungo termine hanno determinato l' accumulo di scorte di uranio e gravi difficoltà finanziarie per l' ENU.

3 In base alle disposizioni del Capo VI del Trattato CEEA, con lettere 8 ottobre 1987 e 10 ottobre 1988 l' ENU chiedeva all' Agenzia di approvvigionamento dell' Euratom (in prosieguo: l' "Agenzia") di esercitare il suo diritto di opzione di cui all' art. 57 del Trattato CEEA su 350 t di concentrati di uranio. L' ENU richiamava l' attenzione anche della direzione generale "Energia" della Commissione sulla sua situazione. Con lettera 8 novembre 1988 l' Agenzia rispondeva che il problema sollevato dall' ENU era rilevante e avrebbe ricevuto tutta l' attenzione richiesta. Con lettera 14 novembre 1988 la Commissione, dal canto suo, prometteva di studiare il problema per giungere ad una soluzione positiva.

4 Di fronte al silenzio seguito a queste due lettere, il 25 ottobre 1989 l' ENU chiedeva nuovamente all' Agenzia di agire in conformità a quanto disposto dal Capo VI del Trattato CEEA e trasmetteva una copia di questa lettera alla Commissione, segnalandole che lo smaltimento delle sue scorte era una condizione per la sua sopravvivenza. Con lettera 8 dicembre 1989 la Commissione comunicava all' ENU che condivideva l' opinione secondo cui la politica di approvvigionamento dell' Agenzia dovrebbe comprendere un "capitolo speciale" che consenta di risolvere casi come quello dell' ENU e invitava l' Agenzia a passare alla fase di concreta attuazione delle proposte di azione, che questa aveva presentato in tal senso. In conformità a tale invito l' Agenzia elaborava una "Bozza di soluzione pratica per il capitolo 'uranio portoghese' della politica di approvvigionamento". L' Agenzia discuteva quindi con gli utilizzatori comunitari per convincerli ad accettare un piano di smaltimento dell' uranio portoghese. I tentativi dell' Agenzia rimanevano infruttuosi.

5 L' ENU adiva quindi la Commissione chiedendole formalmente, con lettera 21 dicembre 1990,

"in conformità all' art. 53, secondo comma, del Trattato e all' art. 148 del Trattato CEEA:

a) di ordinare all' Agenzia, in forza dell' art. 53 del Trattato, (...) di ripristinare il funzionamento regolare dei meccanismi fissati dal Trattato nell' ambito del Capo VI, imponendo l' osservanza delle disposizioni relative alla politica comune di approvvigionamento (...);

b) di indagare immediatamente e quindi di agire in base ai risultati di questa indagine per stabilire come sia stato possibile che, senza che la Commissione abbia svolto una qualsivoglia verifica ai sensi dell' art. 66 del Trattato, gli utilizzatori comunitari si rifornissero liberamente di uranio sui mercati stranieri, benché tutta la produzione dell' ENU fosse disponibile ad un prezzo equo (...) e di avvisare le imprese contravvenienti, direttamente o tramite l' Agenzia, che essa avrebbe agito contro queste imprese in caso di nuove importazioni, mentre la produzione dell' ENU era ancora in vendita (...);

c) (...) di discutere (...) con l' ENU l' ammontare di un equo risarcimento danni da corrispondere all' ENU per il danno che la carenza illegittima ° della Commissione e dell' Agenzia di approvvigionamento ° nell' esercizio delle loro competenze comunitarie le ha provocato;

d) (...) imponendo il rispetto della propria decisione ° che non è stata rispettata dall' Agenzia di approvvigionamento ° (ordinare) all' Agenzia di creare con urgenza un 'capitolo speciale' che consenta la soluzione immediata del problema dello smaltimento di uranio da parte dell' ENU e (di assisterla) in questa creazione (...);

e) (...) quindi (...) di ordinare all' Agenzia di eseguire la decisione che la Commissione ha emanato nei suoi confronti, attuando una soluzione soddisfacente del problema riguardante l' ENU ° fatta salva l' applicazione delle disposizioni del Trattato in un modo che consenta di ovviare alle difficoltà future".

6 Con lettera 17 gennaio 1991 la Commissione accusava ricevuta della lettera 21 dicembre 1990 e dichiarava che era oggetto di uno studio appropriato. Essendo decorso un termine di tre mesi senza alcuna risposta da parte della Commissione, l' ENU ha proposto il presente ricorso.

7 Per una più ampia illustrazione dei fatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sull' oggetto del ricorso

8 Ai termini dell' art. 53 del Trattato:

"L' Agenzia è posta sotto il controllo della Commissione, che le impartisce le sue direttive, dispone di un diritto di veto sulle sue decisioni e nomina il suo direttore generale ed il suo direttore generale aggiunto.

Qualsiasi atto dell' Agenzia, implicito o esplicito, nell' esercizio del suo diritto di opzione o del suo diritto esclusivo di concludere contratti di forniture, può essere portato dagli interessati dinanzi alla Commissione che prende una decisione nel termine di un mese".

9 Ai sensi dell' art. 148 del Trattato:

"Qualora, in violazione del presente Trattato, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della Comunità possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione.

Il ricorso è ricevibile soltanto quando l' istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l' istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.

Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare a una delle istituzioni della Comunità di aver omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere".

10 Come la Corte ha dichiarato con riguardo all' art. 175 del Trattato CEE, il cui dettato è identico a quello dell' art. 148 del Trattato CEEA, il rimedio del ricorso per carenza è basato sul principio che l' illegittima inerzia del Consiglio o della Commissione consente alle altre istituzioni e agli altri Stati membri, come pure, in taluni casi, ai singoli, di adire la Corte affinché questa dichiari che il comportamento omissivo è in contrasto col Trattato, in quanto l' istituzione interessata non vi abbia posto rimedio (sentenze 12 luglio 1988, causa 377/87, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. 4017, punto 9, e causa 383/87, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 4051, punto 9). Il contenuto della risposta fornita dalle istituzioni alla richiesta di agire non deve necessariamente coincidere con le pretese dei ricorrenti di porre fine al comportamento omissivo. L' art. 175 si riferisce alla carenza consistente nell' omissione di statuire o di prendere posizione e non all' adozione di un atto diverso da quello che gli interessati avrebbero desiderato o ritenuto necessario (sentenza 13 luglio 1971, causa 8/71, Komponistenverband/Commissione, Racc. pag. 705).

11 La peculiarità dell' art. 53, secondo comma, del Trattato CEEA è quella di offrire agli interessati, i quali intendano impugnare un atto dell' Agenzia, la possibilità di adire la Commissione e di obbligare quest' ultima ad emanare una decisione entro un mese.

12 L' ENU sostiene che, con la lettera 21 dicembre 1990, essa ha sottoposto alla Commissione un atto dell' Agenzia ai sensi dell' art. 53, secondo comma, del Trattato CEEA. Non avendo adottato una decisione, contrariamente a quanto stabilisce questa disposizione, la Commissione avrebbe commesso una violazione del Trattato.

13 Il ricorso dell' ENU è diretto a far dichiarare questa violazione del Trattato in base all' art. 148.

Sulla ricevibilità

14 La Commissione deduce tre motivi di irricevibilità del ricorso.

15 In primo luogo, essa sostiene che l' ENU non ha capacità di agire ai sensi dell' art. 148 del Trattato, in quanto l' atto richiesto, se fosse stato adottato, avrebbe dovuto, ai sensi dell' art. 53, secondo comma, del Trattato, essere rivolto non a questa società ma all' Agenzia di approvvigionamento.

16 Occorre rilevare che la decisione chiesta dall' ENU doveva mirare a dare una soluzione al problema concreto che questa aveva sottoposto all' Agenzia e alla Commissione. Secondo la ricorrente, la detta decisione avrebbe dovuto essere emanata a norma dell' art. 53, secondo comma, del Trattato, il quale attribuisce agli interessati il diritto di sottoporre un atto dell' Agenzia alla Commissione e di ottenere da questa una decisione.

17 Di conseguenza, tale decisione, anche se fosse stata rivolta all' Agenzia, avrebbe riguardato direttamente e individualmente la ricorrente, la quale avrebbe pertanto potuto impugnarla dinanzi alla Corte in base all' art. 146, secondo comma, del Trattato.

18 Ne consegue che la ricorrente deve poter adire la Corte a norma dell' art. 148, terzo comma, per contestare la mancata emanazione della decisione richiesta. Non sussistendo tale possibilità, il diritto sancito dall' art. 53, secondo comma, rimarrebbe privo di tutela giurisdizionale.

19 Il primo motivo di irricevibilità dedotto dalla Commissione deve quindi essere disatteso.

20 In secondo luogo, la Commissione sostiene che la condizione di ricevibilità di un ricorso per carenza di cui all' art. 148, secondo comma, nel caso di specie non è stata soddisfatta, in quanto la lettera 21 dicembre 1991 non può essere considerata, allo stesso tempo, come una diffida della Commissione ai sensi dell' art. 53, secondo comma, del Trattato, e come una richiesta di agire ai sensi dell' art. 148, secondo comma, del Trattato. Essa ritiene che soltanto dopo lo scadere del termine di un mese di cui all' art. 53, secondo comma, avrebbe potuto trovarsi in una situazione di carenza e avrebbe potuto quindi esserle rivolta la richiesta di agire.

21 Questa interpretazione, la quale porta ad esigere una doppia richiesta di agire, non è esatta. L' art. 53 del Trattato non esclude che, quando gli interessati sottopongono alla Commissione un atto dell' Agenzia, in questa fase lo accompagnino con una richiesta di agire ai sensi dell' art. 148. Quando gli interessati hanno proceduto in tal modo, sarebbe un formalismo eccessivo esigere che rinnovino la loro richiesta di agire, qualora la Commissione non abbia adottato alcuna decisione nel mese successivo alla sua adizione.

22 Il secondo motivo di irricevibilità dedotto dalla Commissione deve quindi del pari essere disatteso.

23 In terzo luogo, la Commissione deduce che il ricorso è tardivo perché proposto oltre il termine ragionevole che, secondo la giurisprudenza della Corte, i singoli devono rispettare per contestare la carenza della Commissione. Al riguardo, essa rileva che nella risposta data alla ricorrente nel dicembre 1989 ha condiviso in toto la posizione dell' Agenzia e che, tuttavia, soltanto sedici mesi più tardi è stato presentato il ricorso.

24 Questi argomenti non possono essere accolti. Da un lato, la lettera 8 dicembre 1989, nella quale la Commissione ha precisato di condividere l' opinione secondo cui la politica di approvvigionamento dell' Agenzia dovrebbe comprendere un "capitolo speciale" per risolvere il problema dell' ENU, non poteva essere interpretata dalla ricorrente come una mera approvazione della posizione dell' Agenzia. Dall' altro, come ha giustamente rilevato la ricorrente, durante tutto il periodo interessato vi sono stati frequenti contatti tra la Commissione, l' Agenzia e l' ENU, per cui questa poteva ragionevolmente pensare che il problema che aveva loro sottoposto avrebbe ricevuto una soluzione favorevole.

25 Da quanto precede risulta che il terzo motivo di irricevibilità va altresì disatteso.

Nel merito

26 Dalla lettera stessa dell' art. 53, secondo comma, del Trattato CEEA emerge che la Commissione è tenuta ad adottare una decisione quando un atto dell' Agenzia, implicito o esplicito, nell' esercizio del suo diritto di opzione o del suo diritto esclusivo di concludere contratti di forniture, le è sottoposto da un interessato.

27 A questo proposito, l' art. VIII, n. 3, dello Statuto dell' Agenzia di approvvigionamento, adottato dal Consiglio a norma dell' art. 54, secondo comma, del Trattato CEEA (GU 1958, n. 27, pag. 534), dispone che:

"Ogni atto dell' Agenzia contemplato dall' articolo 53, comma 2 del Trattato, può essere deferito dagli interessati alla Commissione fino allo scadere del quindicesimo giorno successivo alla data della sua notifica oppure, se non sia stato notificato, della sua pubblicazione. In mancanza di notifica o di pubblicazione, il termine decorre dal giorno in cui l' interessato ha avuto conoscenza dell' atto in questione".

28 Occorre constatare che nei quindici giorni che hanno preceduto l' invio della lettera 21 dicembre 1990 l' Agenzia non ha rivolto alla ricorrente alcun atto esplicito.

29 Si deve pertanto verificare se, come sostiene la ricorrente, con questa lettera essa abbia sottoposto alla Commissione un atto implicito dell' Agenzia.

30 Al riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che la ricorrente ha chiesto all' Agenzia di esercitare il suo diritto di opzione, in forza dell' art. 57 del Trattato, sulla sua produzione di uranio e che, benché abbia annunciato la sua intenzione di trovare una soluzione favorevole al problema della ricorrente, il suo atteggiamento nel corso di vari anni equivale ad un rigetto implicito di questa domanda.

31 In secondo luogo, in risposta alla stessa domanda rivolta anche alla Commissione, con lettera 8 dicembre 1989 questa istituzione ha comunicato alla ricorrente che condivideva l' opinione secondo cui la politica di approvvigionamento dell' Agenzia dovrebbe comprendere un "capitolo speciale" che consenta di risolvere casi come quello dell' ENU, e che chiedeva all' Agenzia di passare alla fase di concreta attuazione delle proposte di azione che l' Agenzia aveva presentato in tal senso.

32 Tenuto conto di questi precedenti, la lettera inviata dalla ricorrente alla Commissione il 21 dicembre 1990 dev' essere qualificata alla luce dell' art. 53, secondo comma, del Trattato.

33 Non possono essere considerate rientrare in questa disposizione le domande eterogenee relative alla politica che dovrebbe essere seguita dall' Agenzia, come quella riguardante la discussione circa l' ammontare del risarcimento danni che dovrebbe essere corrisposto alla ricorrente.

34 In compenso, in quanto viene chiesto formalmente alla Commissione, "in conformità all' art. 53, secondo comma, del Trattato", in particolare di ordinare all' Agenzia di introdurre un "capitolo speciale" che consenta la soluzione immediata del problema dello smaltimento dell' uranio da parte dell' ENU, la lettera di cui trattasi dev' essere intesa nel senso che sottopone alla Commissione l' atto implicito di rifiuto da parte dell' Agenzia di esercitare il suo diritto di opzione sulla produzione di uranio della ricorrente.

35 Si deve aggiungere che, tenuto conto del fatto che né l' Agenzia né la Commissione hanno mai espresso una posizione contraria alla domanda della ricorrente, ma che invece le hanno lasciato intendere che questa domanda sarebbe stata oggetto di un esame che poteva portare ad una soluzione favorevole, l' atto implicito di rifiuto non può essere collegato ad una data precisa dalla quale decorre il termine di cui all' art. VIII, n. 3, dello Statuto dell' Agenzia.

36 Ne consegue che le condizioni di cui all' art. 53, secondo comma, del Trattato CEEA, erano soddisfatte nel caso di specie e che la Commissione aveva quindi l' obbligo di adottare una decisione in merito alla domanda della ricorrente ai sensi di questa disposizione nel mese successivo a questa domanda. Atteso che la risposta contenuta nella lettera 17 gennaio era soltanto interlocutoria, quest' obbligo non è stato ottemperato.

37 La Commissione deduce infine che, anche se il rifiuto dell' Agenzia di acquistare l' uranio di cui trattasi andava considerato un "atto permanente", che può esserle sottoposto in qualsiasi momento, lo stesso dovrebbe dirsi della decisione contenuta nella sua lettera 8 dicembre 1989 e che, pertanto, essa non poteva essere obbligata a adottare una nuova decisione, che avrebbe avuto solo carattere ripetitivo.

38 Per confutare questo argomento, è sufficiente rilevare che nella lettera di cui trattasi la Commissione non ha assunto una posizione definitiva sulla domanda della ricorrente.

39 Pertanto, occorre dichiarare che la Commissione, in violazione dell' art. 53, secondo comma, del Trattato, ha omesso di adottare una decisione sulla domanda presentatale dalla ricorrente in forza della detta disposizione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

40 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Commissione è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) La Commissione ha omesso, in violazione dell' art. 53, secondo comma, del Trattato CEEA, di adottare una decisione sulla domanda presentatale dalla ricorrente in forza della detta disposizione.

2) La Commissione è condannata alle spese.

Top