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Document 61991CJ0029

Sentenza della Corte del 19 maggio 1992.
Dr. Sophie Redmond Stichting contro Hendrikus Bartol e altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kantonrecht di Groninga - Paesi Bassi.
Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di impresa.
Causa C-29/91.

Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-03189

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:220

61991J0029

SENTENZA DELLA CORTE DEL 19 MAGGIO 1992. - DR SOPHIE REDMOND STICHTING CONTRO HENDRIKUS BARTOL E ALTRI. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: KANTONRECHTER GRONINGEN - PAESI BASSI. - MANTENIMENTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI TRASFERIMENTO DI IMPRESA. - CAUSA C-29/91.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-03189
edizione speciale svedese pagina I-00087
edizione speciale finlandese pagina I-00131


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Trasferimenti di imprese - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Direttiva 77/187 - Ambito di applicazione - Cessione contrattuale - Nozione - Trasferimento di attività tra due enti sovvenzionati dalla pubblica amministrazione in seguito ad una modifica nell' attribuzione delle sovvenzioni - Inclusione

(Direttiva del Consiglio 77/187/CEE, art. 1, n. 1)

2. Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Trasferimenti di imprese - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Direttiva 77/187 - Trasferimento - Nozione

(Direttiva del Consiglio 77/187/CEE, art. 1, n. 1)

Massima


1. L' art. 1, n. 1, della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, dev' essere interpretato nel senso che la nozione di "cessione contrattuale" viene ad applicarsi nell' ipotesi in cui un' autorità pubblica decida di porre fine alla concessione di sovvenzioni ad una persona giuridica, provocando così la cessazione completa e definitiva delle attività di quest' ultima per trasferirle ad un' altra persona giuridica che persegue un fine analogo.

2. La nozione di "trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti" contenuta nell' art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 riguarda l' ipotesi in cui l' entità di cui trattasi ha conservato la propria identità. Per stabilire l' esistenza o meno di un trasferimento nel senso precisato, occorre valutare, tenuto conto del complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l' operazione controversa, se le funzioni svolte siano effettivamente proseguite o riprese dalla nuova persona giuridica con le stesse attività o con attività analoghe, con la precisazione che le attività di natura particolare che costituiscono compiti autonomi possono, se del caso, essere equiparate a stabilimenti o parti di stabilimenti ai sensi della direttiva.

Parti


Nel procedimento C-29/91,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Kantongerecht di Groninga (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Dr. Sophie Redmond Stichting

e

Hendrikus Bartol e altri,

domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, F.A. Schockweiler e F. Grévisse, presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Dr. Sophie Redmond Stichting, dall' avv. R. Van Asperen, del foro di Groninga;

- per Hendrikus Bartol e a. dagli avv.ti T.Y. Miedema e G.W. Brouwer, del foro di Groninga;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor B.J. Drijber e dalla signora K. Banks, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Dr. Sophie Redmond Stichting e della Commissione, presentate all' udienza del 12 febbraio 1992,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 24 marzo 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 21 gennaio 1991, pervenuta alla Corte il 28 gennaio successivo, il Kantongerecht di Groninga ha proposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una serie di questioni pregiudiziali relative all' interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26, in prosieguo: la "direttiva").

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una causa pendente tra la fondazione Dr. Sophie Redmond (Dr. Sophie Redmond Stichting), da un lato, e il signor Hendrikus Bartol e altre otto persone, dall' altro.

3 Risulta dagli atti che la ricorrente nella causa principale è una fondazione che si occupa in particolare di prestare assistenza ai tossicomani facenti parte di taluni ambienti della società olandese. I convenuti sono dipendenti di tale fondazione, legati ad essa da contratti di lavoro cui si applicano le norme del codice civile olandese.

4 Il comune di Groninga, che accordava a tale fondazione sovvenzioni che costituivano le sole risorse della stessa, cessava di concedere tali sovvenzioni dal 1 gennaio 1991 per trasferirle ad un' altra fondazione attiva nel campo dell' assistenza ai tossicomani, la fondazione Sigma.

5 La fondazione Dr. Sophie Redmond, ormai priva di ogni risorsa, adiva il Kantongerecht di Groninga, a norma dell' art. 1639w del codice civile, chiedendo la risoluzione dei rapporti di lavoro in essere tra essa e i propri dipendenti non passati alle dipendenze della fondazione Sigma.

6 Poiché taluni dei convenuti nella causa principale hanno fatto valere gli artt. 1639aa e seguenti, inseriti nel codice civile olandese per recepire la direttiva nell' ordinamento interno, il Kantongerecht, competente in primo e ultimo grado, è stato condotto a porsi il problema dell' interpretazione di tale direttiva. Esso ha deciso di sospendere il giudizio sinché la Corte non si sia pronunciata, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni:

"a) Se la nozione di 'trasferimenti di imprese (...) ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione' ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, riguardi anche il caso in cui l' autorità competente a concedere le sovvenzioni decida di porre fine alla concessione delle sovvenzioni ad una persona giuridica, con la conseguente cessazione completa e definitiva delle attività di tale persona giuridica, e di trasferirle, a decorrere dalla stessa data, ad un' altra persona giuridica avente lo stesso fine o un fine analogo, qualora l' obiettivo e l' accordo tra le due persone giuridiche e l' autorità competente a concedere le sovvenzioni non si limitino, in quanto possibile, a 'trasferire' i clienti/pazienti dalla prima alla seconda persona giuridica, ma siano anche diretti a dare in locazione alla seconda persona giuridica l' immobile precedentemente dato in locazione alla prima persona giuridica dall' autorità competente a concedere le sovvenzioni e ad utilizzare, in quanto possibile (e opportuno), le 'conoscenze e i mezzi (ad esempio il personale)' della prima persona giuridica.

b) Se alla questione precedente debba darsi una soluzione diversa nel caso in cui l' operazione di cui sopra non comprenda il trasferimento alla seconda persona giuridica dei beni mobili della prima.

c) Se sia rilevante per la soluzione della suddetta questione il fatto che i beni mobili non trasferiti consistano esclusivamente in strumenti destinati alle menzionate funzioni di incontro e di ricreazione.

d) Se si possa ancora parlare di mantenimento dell' identità della (parte ceduta della) impresa nel caso in cui il trasferimento non riguardi le menzionate funzioni di incontro e ricreazione della prima persona giuridica, ma le sue funzioni di assistenza.

e) Se a quest' ultima questione debba darsi una soluzione diversa a seconda che le attività di incontro e le attività ricreative debbano considerarsi come un obiettivo autonomo o esclusivamente come un mezzo per prestare un' assistenza ottimale.

f) Infine, se alle questioni che precedono debba darsi ancora una diversa soluzione nel caso in cui il (deciso) trasferimento delle attività dalla prima persona giuridica alla seconda non ha per causa prima un accordo concluso (accordi conclusi) a tal fine tra l' autorità competente a concedere sovvenzioni e le due persone giuridiche, ma la decisione, fondata su una modifica della politica dell' autorità pubblica competente a concedere sovvenzioni, di porre fine alla concessione delle sovvenzioni alla prima persona giuridica e di trasferirle alla seconda".

7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

8 Ai sensi dell' art. 1, n. 1, della direttiva:

"La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione".

9 Le sei questioni pregiudiziali poste dal Kantongerecht di Groninga vertono, in realtà, su due aspetti distinti dell' ambito di applicazione della direttiva quale definito dall' art. 1 della stessa. La prima questione, in parte, e la sesta questione vertono sull' interpretazione della nozione di "cessione contrattuale", le altre su quella di "trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti". Per risolvere le questioni del Kantongerecht occorre esaminare, nell' ordine, le difficoltà di interpretazione che queste due nozioni possono presentare alla luce delle preoccupazioni espresse dal giudice nazionale.

Sulla nozione di "cessione contrattuale"

10 Occorre ricordare che nella sentenza 7 febbraio 1985, causa 135/83, Abels (Racc. pag. 469, punti 11-13 della motivazione), la Corte ha dichiarato che la portata della controversa disposizione della direttiva non poteva essere valutata in base alla sola interpretazione letterale, date le differenze tra le versioni linguistiche di tale disposizione e le divergenze tra gli ordinamenti nazionali sulla nozione di cessione contrattuale.

11 Essa ha di conseguenza dato a questa nozione un' interpretazione sufficientemente elastica per rispondere all' obiettivo della direttiva, che è quello di tutelare i lavoratori subordinati in caso di trasferimento della loro impresa, e ha affermato che tale direttiva si applicava in tutti i casi di cambiamento, nell' ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile dell' esercizio dell' impresa, che assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell' impresa stessa (v., da ultimo, sentenza 15 giugno 1988, causa 101/87, Bork International, Racc. pag. 3057, punto 13 della motivazione).

12 La Corte ha in particolare ritenuto che rientrassero nell' ambito di applicazione della direttiva la locazione di un fondo seguita dalla risoluzione del contratto d' affitto, quindi dalla riassunzione dell' esercizio da parte del proprietario (sentenza 17 dicembre 1987, causa 287/86, Ny Moelle Kro, Racc. pag. 5465), la locazione-gestione di un ristorante, la risoluzione del contratto d' affitto e la stipulazione di un nuovo contratto di locazione-gestione con un nuovo esercente (sentenza 10 febbraio 1988, causa 324/86, Tellerup, detta "Daddy' s Dance Hall", Racc. pag. 739) e, infine, addirittura la cessione di un bar-discoteca in forza di una locazione-vendita e la restituzione dello stabilimento al suo proprietario mediante decisione giudiziaria (sentenza 5 maggio 1988, cause riunite 144/87 e 145/87, Berg, Racc. pag. 2559).

13 Come viene osservato nella citata sentenza 15 giugno 1988, Bork International, punto 14 della motivazione, quando il conduttore avente la qualità di imprenditore perde detta qualità alla fine del contratto di locazione ed un terzo la acquista successivamente in forza di un contratto di compravendita stipulato con il proprietario, l' operazione che ne risulta può rientrare nella sfera d' applicazione della direttiva definita nell' art. 1, n. 1, della stessa. Il fatto che, in un' ipotesi del genere, il trasferimento abbia luogo in due fasi, nel senso che l' impresa è dapprima ritrasferita dal conduttore al proprietario, il quale la trasferisce poi al nuovo proprietario, non esclude l' applicazione della direttiva.

14 Così come descritta dall' ordinanza di rinvio, l' operazione su cui vertono le questioni pregiudiziali proposte dal Kantongerecht di Groninga risponde ad una logica analoga. Si tratta, infatti, di un caso in cui un comune, che finanzia, attraverso sovvenzioni, le attività di una fondazione che si occupa di prestare assistenza ai tossicomani, decide di porre fine alla concessione di tali sovvenzioni provocando così la cessazione delle attività della fondazione stessa per trasferirle ad un' altra fondazione che prosegue le stesse attività.

15 Vero è che il giudice a quo si chiede, con la sua sesta questione, se la circostanza che la decisione di trasferimento sia presa in maniera unilaterale dall' ente pubblico e non risulti da un accordo concluso da quest' ultimo con gli enti sovvenzionati non renda inapplicabile la direttiva nel caso di specie.

16 La questione va risolta in senso negativo.

17 In primo luogo, vi è una decisione unilaterale sia quando un proprietario decide di cambiare conduttore sia quando un ente pubblico modifica la sua politica di sovvenzioni. Al riguardo, non va presa in considerazione la natura della sovvenzione, che è concessa mediante atto unilaterale accompagnato da talune condizioni in alcuni Stati membri, mediante contratti di sovvenzione in altri. In ogni caso, il cambiamento del beneficiario della sovvenzione si compie nell' ambito di rapporti contrattuali ai sensi della direttiva e della giurisprudenza (sentenze 5 maggio 1988, Berg, citata, punto 19 della motivazione, e 15 giugno 1988, Bork International, citata, punti 13 e 14 della motivazione). Per giunta, benché la fondazione Redmond contesti, nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte, che siano stati conclusi accordi, il Kantongerecht rileva espressamente nella motivazione della sua ordinanza che "sia la ricorrente che la fondazione Sigma si sono dichiarate pronte a collaborare attivamente al 'trasferimento' dei clienti/pazienti dalla ricorrente alla fondazione Sigma, ed al riguardo è stato creato anche un gruppo di lavoro 'inserimento delle attività della fondazione Redmond nella fondazione Sigma' ".

18 In secondo luogo, come sottolinea peraltro la Commissione nelle sue osservazioni, la circostanza che, nel caso di specie, l' operazione derivi dalla concessione di sovvenzioni a fondazioni o associazioni i cui servizi non siano remunerati non esclude tale operazione dall' ambito di applicazione della direttiva. Infatti, tale direttiva, come è stato ricordato, ha lo scopo di garantire i diritti dei lavoratori e riguarda tutti i lavoratori che sono, in un modo o nell' altro, anche in forma ridotta, protetti contro il licenziamento in base al diritto nazionale (sentenze 11 luglio 1985, causa 105/84, Danmols Inventar, Racc. pag. 2639, punto 27 della motivazione, e 15 aprile 1986, causa 237/84, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1247, punto 13 della motivazione). Orbene, secondo l' ordinanza di rinvio, i lavoratori interessati sono soggetti al codice civile olandese.

19 Nel corso dell' udienza, il patrono della ricorrente nella causa principale ha fatto valere un altro argomento, fondato sulla circostanza che la fondazione Dr. Sophie Redmond si troverebbe in una situazione analoga a quella del fallimento, situazione espressamente esclusa dall' ambito di applicazione della direttiva dalla giurisprudenza della Corte per il grave rischio, in caso di applicazione della direttiva al fallimento, di un deterioramento, sul piano generale, delle condizioni di vita e di lavoro della mano d' opera, in contrasto con gli obiettivi sociali del Trattato (sentenza 7 febbraio 1985, Abels, citata, punto 23 della motivazione).

20 Questo nuovo argomento, che non è stato addotto nelle osservazioni scritte presentate alla Corte e che non è suffragato da alcun elemento agli atti, non può essere accolto. Risulta infatti dalla citata sentenza Abels che l' esclusione dall' ambito di applicazione della direttiva riguarda solo i trasferimenti relativi ad imprese dichiarate in stato fallimentare. Anche supponendo, il che non è assolutamente provato, che la fondazione Redmond si sia trovata in difficoltà ad onorare i suoi impegni alla data del trasferimento, questa sola circostanza non basta per escludere detto trasferimento dal campo d' applicazione della direttiva (v., in particolare, sentenza 11 luglio 1985, Danmols Inventar, citata, punti 9 e 10 della motivazione).

21 Le questioni o parti di questioni pregiudiziali relative all' interpretazione della nozione di "cessione contrattuale" ai sensi dell' art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 devono quindi essere risolte nel senso che, in base all' interpretazione da dare a tale disposizione, questa nozione viene ad applicarsi nell' ipotesi in cui un' autorità pubblica decida di porre fine alla concessione di sovvenzioni ad una persona giuridica, provocando così la cessazione completa e definitiva delle attività di quest' ultima per trasferirle ad un' altra persona giuridica che persegue un fine analogo.

Sulla nozione di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti

22 Nella sentenza 18 marzo 1986, causa 24/85, Spijkers (Racc. pag. 1119), la Corte ha precisato le condizioni in cui dovevano essere valutate le circostanze di fatto che consentono di ritenere configurabile un trasferimento di imprese ai sensi della direttiva. Tre punti debbono essere ricordati al riguardo.

23 In primo luogo, il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della direttiva consiste nella circostanza che l' entità in questione conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (sentenza 18 marzo 1986, Spijkers, citata, punti 11 e 12 della motivazione).

24 In secondo luogo, per determinare se siano soddisfatte queste condizioni si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l' operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un' eventuale sospensione di tali attività. Va tuttavia precisato che tutti questi elementi sono soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente (sentenza 18 marzo 1986, Spijkers, citata, punto 13 della motivazione).

25 Infine, le valutazioni di fatto necessarie al fine di stabilire se si configuri o no un trasferimento nel senso indicato rientrano nella competenza del giudice nazionale, tenuto conto dei criteri d' interpretazione precisati dalla Corte (sentenza 18 marzo 1986, Spijkers, citata, punto 14 della motivazione).

26 Nella fattispecie, nell' ordinanza del giudice a quo si osserva che il trasferimento delle sovvenzioni dall' una all' altra delle fondazioni presenta le seguenti caratteristiche: la fondazione Redmond cessa le sue attività, le due fondazioni perseguono lo stesso scopo o uno scopo analogo, la fondazione Sigma assorbe parzialmente la fondazione Redmond, le due fondazioni hanno collaborato alla messa a punto delle operazioni di trasferimento, è stato convenuto un trasferimento alla Sigma delle conoscenze e delle risorse della Redmond, l' immobile occupato dalla Redmond è dato in locazione alla Sigma, quest' ultima ha offerto nuovi contratti di lavoro a taluni ex dipendenti della prima.

27 Tutti questi fatti sono essenziali se non determinanti per caratterizzare un trasferimento e possono essere presi come base per l' interpretazione e l' applicazione dell' art. 1 della direttiva.

28 Nelle sue questioni seconda, terza, quarta e quinta il Kantongerecht di Groninga menziona circostanze proprie a taluni beni e a talune attività di cui si chiede se possano modificare la portata della qualificazione da dare agli elementi già citati per determinare l' esistenza o meno di un trasferimento.

29 Per quanto riguarda i beni mobili, il cui mancato trasferimento non sembra, di per sé solo, tale da ostare all' applicabilità della direttiva, spetta al giudice nazionale valutare la loro importanza inserendoli nella valutazione complessiva cui si deve procedere, così come è stato ricordato al punto 24.

30 La stessa osservazione vale per le attività di ritrovo e per le attività ricreative, con la precisazione che il solo fatto che tali attività abbiano costituito un compito autonomo non basta ad escludere l' applicazione delle citate disposizioni della direttiva, previste non solo per i trasferimenti di imprese, ma anche per i trasferimenti di stabilimenti o di parti di stabilimenti, a cui possono essere equiparate attività di natura particolare.

31 Si devono quindi risolvere le questioni pregiudiziali relative all' interpretazione della nozione di "trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti" ai sensi dell' art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 dichiarando che quest' ultima disposizione va interpretata nel senso che tale nozione riguarda l' ipotesi in cui l' entità di cui trattasi ha conservato la propria identità. Per stabilire l' esistenza o meno di un trasferimento nel senso precisato in una fattispecie come quella che forma oggetto della causa principale, occorre valutare, tenuto conto del complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l' operazione controversa, se le funzioni svolte siano effettivamente proseguite o riprese dalla nuova persona giuridica con le stesse attività o con attività analoghe, con la precisazione che le attività di natura particolare che costituiscono compiti autonomi possono, se del caso, essere equiparate a stabilimenti o parti di stabilimenti ai sensi della direttiva.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

32 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Kantongerecht di Groninga, con ordinanza 21 gennaio 1991, dichiara:

1) L' art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che la nozione di "cessione contrattuale" viene ad applicarsi nell' ipotesi in cui un' autorità pubblica decida di porre fine alla concessione di sovvenzioni ad una persona giuridica, provocando così la cessazione completa e definitiva delle attività di quest' ultima per trasferirle ad un' altra persona giuridica che persegue un fine analogo.

2) La nozione di "trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti" contenuta nella stessa disposizione riguarda l' ipotesi in cui l' entità di cui trattasi ha conservato la propria identità. Per stabilire l' esistenza o meno di un trasferimento nel senso precisato in una fattispecie come quella che forma oggetto della causa principale, occorre valutare, tenuto conto del complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l' operazione controversa, se le funzioni svolte siano effettivamente proseguite o riprese dalla nuova persona giuridica con le stesse attività o con attività analoghe, con la precisazione che le attività di natura particolare che costituiscono compiti autonomi possono, se del caso, essere equiparate a stabilimenti o parti di stabilimenti ai sensi della direttiva.

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