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Document 61991CJ0014

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 gennaio 1992.
    SuCrest GmbH contro Oberfinanzdirektion München.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof - Germania.
    Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Agenti emulsionanti per pasticceria.
    Causa C-14/91.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-00441

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:48

    61991J0014

    SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 30 GENNAIO 1992. - SUCREST GMBH CONTRO OBERFINANZDIREKTION MUENCHEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BUNDESFINANZHOF - GERMANIA. - TARIFFA DOGANALE COMUNE - NOMENCLATURA COMBINATA - EMULSIONANTI PER PASTICCERIA. - CAUSA C-14/91.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-00441


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Tariffa doganale comune - Voci doganali - Agenti emulsionanti per la produzione di impasti per pasticceria contenenti essenzialmente sciroppo di sorbitolo e mono- e digliceridi - Esclusione dal capitolo 38 in quanto miscela contenente sostanze aventi valore nutritivo - Classificazione nella voce 2106 della nomenclatura combinata

    Massima


    La Tariffa doganale comune dev' essere interpretata nel senso che gli agenti emulsionanti per la produzione di impasti per pasticceria contenente essenzialmente sciroppo di sorbitolo (70% sola materia secca) nonché mono- e digliceridi vanno esclusi dal capitolo 38 in quanto "miscele di prodotti chimici di sostanze alimentari o altri aventi valore nutritivo" ai sensi della nota 1. b) del medesimo capitolo e rientrano pertanto nella voce 2106 della nomenclatura combinata. Infatti, la nozione di "sostanze aventi valore nutritivo" dev' essere interpretata, alla luce di una nota del Comitato della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, nel senso che può essere applicata a prodotti chimici.

    Parti


    Nel procedimento C-14/91,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    SuCrest GmbH

    e

    Oberfinanzdirektion Muenchen,

    domanda vertente sull' interpretazione della Tariffa doganale comune in relazione alla classificazione di agenti emulsionanti per la produzione d' impasti per pasticceria contenenti essenzialmente sciroppo di sorbitolo (70% sulla materia secca) e mono- e digliceridi,

    LA CORTE (Quarta Sezione),

    composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, C.N. Kakouris e M. Díez de Velasco, giudici,

    avvocato generale: G. Tesauro

    cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per la Oberfinanzdirektion Muenchen, dal sig. Reinhart Paetsch, in qualità d' agente,

    - per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. Antonio Aresu, membro del servizio giuridico, e Roberto Hayder, funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti,

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le osservazioni orali della SuCrest GmbH, rappresentata dall' avv. Michael Brueck, e della Commissione all' udienza del 12 novembre 1991,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del medesimo giorno,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 27 novembre 1990, pervenuta alla Corte il 16 gennaio 1991, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' articolo 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione della Tariffa doganale comune, relativamente alla classificazione di determinati agenti emulsionanti per la produzione di impasti per pasticceria contenenti essenzialmente sciroppo di sorbitolo (70% sulla materia secca) e mono- e digliceridi.

    2 La questione è sorta nell' ambito d' una controversia tra l' impresa SuCrest GmbH, ricorrente nella causa principale, e la Oberfinanzdirektion di Monaco, resistente nella causa principale, a proposito della classificazione doganale delle citate sostanze.

    3 La Oberfinanzdirektion aveva inviato all' impresa SuCrest dei pareri doganali che classificavano i prodotti di cui trattasi nella sottovoce 2106 della Tariffa doganale comune. L' impresa SuCrest ha impugnato tale provvedimento.

    4 Il Bundesfinanzhof, investito della controversia, ha ritenuto necessario che la Corte si pronunci sull' interpretazione delle disposizioni doganali che disciplinano la classificazione dei prodotti di cui è causa. Esso ha pertanto sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    "Se la Tariffa doganale comune vada interpretata nel senso che gli agenti emulsionanti per la produzione d' impasti per pasticceria, contenenti essenzialmente sciroppo di sorbitolo (70% sulla materia secca) e mono- e digliceridi, siano esclusi in quanto 'miscele' ai sensi della nota 1. b) del capitolo 38, da questo capitolo e rientrino nella voce 2106"

    5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

    6 Occorre rilevare che la nota 1. b) del capitolo 38 dell' allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), esclude dal capitolo 38 le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano.

    7 Emerge dagli atti di causa che gli agenti emulsionanti di cui trattasi contengono olio di carotene e glicol propilenico, sciroppo di sorbitolo nonché mono- e digliceridi.

    8 A questo proposito, il procedimento dinanzi alla Corte ha rivelato che detti elementi hanno valore nutritivo, dato che servono alla preparazione di alimenti per il consumo umano, nella fattispecie alla produzione d' impasti per pasticceria, e sono metabolizzati in modo identico o simile a quello degli ingredienti dei prodotti alimentari, fornendo così un apporto energetico alla vita umana. E' altresì certo che questi elementi sono prodotti chimici.

    9 Si tratta dunque di appurare se quest' ultima circostanza escluda lo sciroppo di sorbitolo ed i mono- e digliceridi dalla sfera di applicazione della nozione di "sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo".

    10 Si deve notare al riguardo che la nomenclatura di Bruxelles del 1950 si limitava ad ecludere dal capitolo 38 "le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari". Poiché il comitato della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale ha rilevato in una nota esplicativa che la nozione di "sostanze alimentari" non includeva certe sostanze, come il sorbitolo, aventi valore nutritivo ma che possono ugualmente essere considerate come prodotti chimici, il testo della nota 1. b) è stato modificato al fine di escludere dal capitolo 38 anche "le sostanze aventi valore nutritivo". Tale nozione deve quindi essere interpretata tenendo conto delle circostanze che hanno condotto alla sua elaborazione, e segnatamente della citata nota esplicativa, alla quale, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 18 settembre 1990, Vismans, causa C-265/89, Racc. pag. I-3411), bisogna attenersi per l' interpretazione della Tariffa doganale comune. Pertanto, si deve considerare che la nozione di "sostanze aventi valore nutritivo" può essere applicata a prodotti chimici.

    11 Si deve aggiungere che il parere del sottocomitato scientifico del consiglio di cooperazione doganale conferma che la nozione di "miscele", ai sensi della nota 1. b), include preparati i cui componenti presentano entrambi i tipi di caratteristiche elencati in questa disposizione, cioè quelle dei prodotti chimici e quelle delle sostanze aventi valore nutritivo.

    12 Alla luce di queste considerazioni occorre risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale dichiarando che la Tariffa doganale comune deve essere interpretata nel senso che gli agenti emulsionanti per la produzione d' impasti per pasticceria, contenenti essenzialmente sciroppo di sorbitolo (70% sulla materia secca) vanno esclusi dal capitolo 38 in quanto "miscele" ai sensi della nota 1. b) del medesimo capitolo e rientrano nella voce 2106.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    13 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato davanti al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Quarta Sezione),

    pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof con ordinanza 27 novembre 1990, dichiara:

    La Tariffa doganale comune va interpretata nel senso che gli agenti emulsionanti per la produzione d' impasti per pasticceria, contenenti essenzialmente sciroppo di sorbitolo (70% sulla materia secca) vanno esclusi dal capitolo 38 in quanto "miscele" ai sensi della nota 1. b) del medesimo capitolo e rientrano nella voce 2106.

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