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Document 61991CJ0009

Sentenza della Corte del 7 luglio 1992.
The Queen contro Secretary of State for Social Security, ex parte: Equal Opportunities Commission.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division - Regno Unito.
Direttiva 79/7/CEE - Parità di trattamento tra uomini e donne - Periodi di contribuzione.
Causa C-9/91.

Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-04297

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:297

61991J0009

SENTENZA DELLA CORTE DEL 7 LUGLIO 1992. - THE QUEEN CONTRO SECRETARY OF STATE FOR SOCIAL SECURITY, EX PARTE EQUAL OPPORTUNITIES COMMISSION. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: HIGH COURT OF JUSTICE, QUEEN'S BENCH DIVISION - REGNO UNITO. - DIRETTIVA 79/7/CEE - PARITA DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE - PERIODO CONTRIBUTIVO. - CAUSA C-9/91.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-04297


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Deroga ammessa in materia di fissazione dell' età pensionabile - Portata - Inclusione delle discriminazioni collegate all' esistenza di età pensionabili diverse - Discriminazione in materia di durata dei periodi di contribuzione

[Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, art. 7, n. 1, lett. a)]

Massima


L' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, dev' essere interpretato nel senso che esso autorizza non solo la fissazione di un' età pensionabile diversa a seconda del sesso ai fini della concessione delle pensioni di vecchiaia e di fine lavoro, ma anche delle discriminazioni che sono necessariamente collegate a tale differenza.

Una tale discriminazione costituisce una disparità tra uomini e donne per quanto riguarda la durata dei periodi di contribuzione richiesti per l' ottenimento di una pensione di importo identico, dal momento che essa, in considerazione dell' equilibrio finanziario del regime pensionistico nazionale nel quale si inserisce, non può essere separata da una differenza nell' età pensionabile.

Tenuto conto infatti dei benefici riconosciuti alle donne dai regimi pensionistici nazionali, in particolare per quanto riguarda l' età pensionabile e la durata dei periodi di contribuzione, nonché delle perturbazioni che pregiudicherebbero necessariamente l' equilibrio finanziario di questi regimi se il principio di uguaglianza tra i sessi dovesse essere applicato dall' oggi al domani, anche per quanto riguarda detti periodi, il legislatore comunitario ha inteso autorizzare la graduale attuazione di quest' ultimo da parte degli Stati membri, gradualità che non potrebbe essere assicurata se la portata della deroga che autorizza la disposizione soprammenzionata dovesse essere definita in maniera restrittiva.

Parti


Nel procedimento C-9/91,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla High Court of Justice, Queen' s Bench Division, nella causa dinanzi ad essa pendente tra

The Queen

e

Secretary of State for Social Security

ex parte: Equal Opportunities Commission

domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e P.J. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven

cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Equal Opportunities Commissio, dal signor Anthony Lester, QC, e dalla signorina Judith Beale, barrister;

- per il governo del Regno Unito, dal signor H.A. Kaya, del Treasury Socilitor' s Department, assistito dai signori Richard Plender, QC, e David Pannick, barrister;

- per il governo tedesco, dai signori Ernst Roeder, Regierungsdirektor presso il ministero federale degli Affari economici, e Joachim Karl, Oberregierungsrat presso questo stesso ministero;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signorina Karen Banks, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Equal Opportunities Commission, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signorina Lucinda Hudson, assistita dai signori Richard Plender, QC, e David Pannick, barrister, del governo tedesco e della Commissione, all' udienza del 18 marzo 1992,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 maggio 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 3 dicembre 1990, pervenuta in cancelleria il 14 gennaio 1991, la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, ha sottoposto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione dell' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24, in prosieguo: la "direttiva").

2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di un ricorso in "judicial review" (controllo di legittimità degli atti amministrativi) presentato dinanzi alla High Court dalla Equal Opportunities Commission (in prosieguo: la "EOC"), ente creato sulla base dell' art. 53 del Sex Discrimination Act 1975, il quale ha, tra l' altro, come compito di operare per l' eliminazione delle discriminazioni e di promuovere la parità di opportunità tra gli uomini e le donne in generale.

3 La EOC cerca di far dichiarare che il regime pubblico di pensione britannico crea una discriminazione illegittima nei confronti degli uomini a causa del sesso, poiché questo regime impone all' uomo di versare contributi per 44 anni e alla donna per 39 anni al fine di ottenere il diritto ad una stessa pensione di fine lavoro di base completa, e un uomo che svolge un' attività tra i 60 e 64 anni versa contributi, contrariamente ad una donna che si trova nella stessa situazione; la EOC cerca inoltre di far dichiarare che il segretario di Stato per la sicurezza sociale viola la disposizione, contenuta nell' art. 5 della direttiva, che obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie affinché siano soppresse tutte le disposizioni discriminatorie che rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

4 L' art. 4, n. 1, della direttiva stabilisce:

"1. Il principio della parità di trattamento implica l' assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:

- il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi;

- l' obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi;

- il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni".

5 L' art. 7, n. 1, della direttiva prevede la facoltà per gli Stati membri di escludere taluni settori dal suo campo di applicazione. Si tratta di:

"a) la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni;

b) i vantaggi accordati in materia di assicurazione vecchiaia alle persone che hanno provveduto all' educazione dei figli; l' acquisto di diritti alle prestazioni a seguito di periodi di interruzione del lavoro dovuti all' educazione dei figli;

c) la concessione di diritti a prestazioni di vecchiaia o d' invalidità in base ai diritti derivati della consorte;

d) la concessione di maggiorazioni delle prestazioni a lungo termine di invalidità, di vecchiaia, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per la consorte a carico;

e) le conseguenze risultanti dall' esercizio, anteriormente all' adozione della presente direttiva, di un diritto di opzione allo scopo di non acquisire diritti o di non contrarre obblighi nell' ambito di un regime legale".

6 Dal fascicolo risulta che nel Regno Unito, in forza del National Insurance Act 1946, tutti i datori di lavoro e la maggior parte dei lavoratori, dipendenti e autonomi, sono tenuti a versare contributi al regime nazionale di assicurazione sociale, in quanto l' adesione a quest' ultimo è obbligatoria. Il Social Security Act 1975 (in prosieguo: il "SSA") prevede disposizioni relative al recupero dei contributi dovuti al regime nazionale di assicurazione nonché al versamento delle prestazioni. Queste ultime possono essere "contributive", cioè subordinate al versamento di contributi, o "non contributive", cioè finanziate dalle imposte. Tra le prestazioni contributive (come quelle di disoccupazione, di malattia, d' invalidità) figura anche la pensione di fine lavoro di base, corrispondente ad un importo settimanale, che dipende dal numero di anni durante i quali i contributi sono stati versati.

7 Per aver diritto ad una pensione di base, una persona deve aver raggiunto l' età pensionabile e aver soddisfatto le condizioni di contribuzione previste. L' art. 27, n. 1, del SSA, fissa l' età pensionabile a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne. I contributi sono dovuti dai lavoratori nel corso di tutta la loro vita attiva. Ai sensi dell' art. 27, n. 2, del SSA, la vita attiva di un individuo comincia con l' esercizio fiscale nel corso del quale egli ha raggiunto l' età di sedici anni e si conclude con l' esercizio fiscale nel corso del quale egli ha raggiunto l' età pensionabile o è deceduto, se è deceduto prima.

8 Ai sensi dell' art. 5 dell' allegato III del SSA, una pensione di base completa viene concessa solo nel caso in cui sono stati versati contributi per un periodo corrispondente al 90% della vita attiva (cioè 39 anni su 44 per una donna e 44 anni su 49 per un uomo). Una frazione della pensione di base completa, corrispondente ai periodi effettivi di contribuzione, viene concessa a coloro che hanno versato contributi tra il 25% ed il 90% della loro vita attiva, mentre non è dovuta alcuna pensione se i contributi coprono meno del 25% della vita attiva.

9 In tale contesto normativo la High Court, prima di pronunciarsi sul ricorso della EOC, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Qualora:

a) conformemente all' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7/CEE, uno Stato membro stabilisca diverse età pensionabili per l' uomo e la donna (65 anni per l' uomo, 60 per la donna) ai fini dell' attribuzione delle pensioni di vecchiaia e di fine lavoro, e

b) i contributi per il sistema nazionale di assicurazione finanzino varie prestazioni, incluse le pensioni statali di fine lavoro

se l' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7/CEE consenta ad uno Stato membro di derogare al principio della parità di trattamento tra l' uomo e la donna in materia di previdenza sociale enunciato all' art. 4 di detta direttiva:

1) prescrivendo che l' uomo versi un contributo per il sistema nazionale di assicurazione per cinque anni di più rispetto alla donna, per aver diritto alla stessa pensione base, e

2) prescrivendo che l' uomo che prosegua un' attività lavorativa retribuita fino all' età di 65 anni continui a versare contributi per il sistema nazionale di assicurazione fino a questa età, mentre la donna di età superiore ai 60 anni non è tenuta a versare contributi per il sistema nazionale di assicurazione indipendentemente dal se prosegua o no un' attività lavorativa retribuita dopo la detta età".

10 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo saranno ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria al comprensione del ragionamento della Corte.

11 E' stato unanimamente ammesso, sia nel corso del procedimento dinanzi alla High Court sia nelle osservazioni presentate dinanzi alla Corte, che l' applicazione del regime contributivo di pensione di cui trattasi nella causa principale comporta una discriminazione tra uomini e donne sotto i due aspetti descritti nell' ordinanza di rinvio: da un lato, per aver diritto ad una stessa pensione di base completa, l' uomo deve versare contributi per 44 anni e la donna per 39 anni, con il corollario che con 39 anni di contribuzione un uomo ottiene una pensione di base ridotta rispetto ad una donna che ha versato contributi per lo stesso numero di anni; d' altra parte, un uomo che svolge un' attività retribuita tra i 60 e i 64 anni deve versare contributi, mentre una donna della stessa età, che esercita anch' essa un' attività retribuita, non vi è tenuta.

12 Con la sua questione pregiudiziale, la High Court intende accertare se queste forme di discriminazione, in via di principio incompatibili con l' art. 4, n. 1, della direttiva, siano tuttavia temporaneamente ammissibili in forza della facoltà di deroga di cui gli Stati membri dispongono ai sensi dell' art. 7, n. 1, lett. a), per quanto riguarda la fissazione di età pensionabili diverse, per gli uomini e per le donne, ai fini della concessione delle pensioni di vecchiaia e di fine lavoro. Si tratta quindi di accertare se la possibilità di deroga di cui è causa consenta solo di trattare gli uomini e le donne in maniera disuguale per quanto riguarda il momento del sorgere del diritto a pensione o se essa comprenda anche altre implicazioni finanziarie e regolamentari che derivano da un' età pensionabile differenziata, quali l' obbligo di versare contributi fino a tale età.

13 Poiché il testo di detta deroga fa riferimento alla "fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro", è certo che essa riguarda il momento a decorrere dal quale le pensioni possono essere versate. Questo stesso testo, per contro, non fa riferimento esplicitamente alle discriminazioni relative all' estensione dell' obbligo di versare contributi ai fini della pensione nonché al calcolo di quest' ultima. Queste discriminazioni possono perciò entrare nel campo di applicazione della deroga solo se dovessero risultare necessarie per raggiungere gli obiettivi che la direttiva intende perseguire lasciando agli Stati membri la facoltà di mantenere un' età pensionabile diversa per gli uomini e per le donne.

14 Occorre constatare che la direttiva riguarda esplicitamente la graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale. Tale gradualità si concretizza in un certo numero di deroghe, tra cui quella dell' art. 7, n. 1, lett. a), che si manifesta nell' assenza di un limite di tempo preciso per il loro mantenimento. Infatti, l' art. 7, n. 2, obbliga gli Stati membri a procedere periodicamente ad un esame delle materie escluse ai sensi del n. 1 al fine di valutare se, tenuto conto dell' evoluzione sociale in materia, sia giustificato mantenere le esclusioni di cui trattasi; d' altra parte, l' art. 8, n. 2, obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione in particolare le disposizioni adottate in applicazione dell' art. 7, n. 2, nonché ad informarla dei motivi che giustificano l' eventuale mantenimento delle disposizioni esistenti nelle materie di cui all' art. 7, n. 1, e delle possibilità di una loro ulteriore revisione.

15 Benché i 'considerando' della direttiva non precisino la ragion d' essere delle deroghe che essa prevede, dalla natura delle deroghe che figurano all' art. 7, n. 1, della direttiva si può dedurre che il legislatore comunitario ha inteso autorizzare gli Stati membri a mantenere temporaneamente, in materia di pensioni, i benefici riconosciuti alle donne, al fine di consentire loro di procedere gradualmente ad una modifica dei sistemi pensionistici su tale punto senza perturbare il complesso equilibrio finanziario di questi sistemi, di cui non poteva disconoscere l' importanza. Tra questi benefici figura in particolare la possibilità, per i lavoratori di sesso femminile, di beneficiare di diritti a pensione prima rispetto ai lavoratori di sesso maschile, come prevede l' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva.

16 In un sistema, quale quello di cui trattasi nella causa principale, in cui l' equilibrio finanziario si basa su una durata di contribuzione più rilevante per gli uomini che per le donne, il mantenimento di un' età pensionabile diversa per gli uomini e per le donne non può, se tale disuguaglianza nella durata nei periodi di contribuzione non è mantenuta, realizzarsi senza modificare le condizioni dell' equilibrio finanziario esistente.

17 Una squilibrio finanziario dei regimi pensionistici è quindi la conseguenza di un' interpretazione dell' art. 7, n. 1, della direttiva che limita la portata della deroga di cui alla lett. a) alla possibilità, per gli Stati membri, di prevedere che il diritto a pensione non sorge contemporaneamente per gli uomini e per le donne e che esclude le discriminazioni relative ai periodi di contribuzione.

18 Così interpretata, la deroga di cui all' art. 7, n. 1, lett. a), verrebbe limitata nella sua portata poiché essa comporterebbe che gli Stati membri interessati fossero obbligati, prima della scadenza del termine di sei anni fissato dall' art. 8 per l' attuazione della direttiva, ad aver proceduto ad un riaggiustamento generalizzato del sistema di contributi e di prestazioni e ad aver così profondamente modificato un equilibrio finanziario che si basa sull' obbligo di versare contributi fino ad età pensionabili differenti per gli uomini e per le donne.

19 L' esclusione dalla deroga delle discirminazioni relative a periodi di contribuzione determinati in funzione dell' età pensionabile è quindi incompatibile con l' obiettivo stesso delle disposizioni dell' art. 7, n. 1. Le disposizioni dell' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva devono quindi essere interpretate nel senso che autorizzano il mantenimento di durate di contribuzioni diverse per i lavoratori di sesso maschile e femminile, nell' ambito di sistemi pensionistci quali quello di cui trattasi nella causa principale.

20 Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione pregiudiziale sottoposta dalla High Court nel senso che l' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev' essere interpretato nel senso che autorizza la fissazione di un' età pensionabile diversa a seconda del sesso ai fini della concessione di pensioni di vecchiaia e di fine lavoro nonché discriminazioni, quali quelle descritte dal giudice nazionale, che sono necessariamente collegate a tale differenza.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

21 Le spese sostenute dal governo tedesco e dal Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla High Court of Justice, Queen' s Bench Division, con ordinanza 3 dicembre 1990, dichiara:

L' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev' essere interpretato nel senso che autorizza la fissazione di un' età pensionabile diversa a seconda del sesso ai fini della concessione di pensioni di vecchiaia e di fine lavoro nonché discriminazioni, quali quelle descritte dal giudice nazionale, che sono necessariamente collegate a tale differenza.

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