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Document 61991CJ0003

Sentenza della Corte del 10 novembre 1992.
Exportur SA contro LOR SA e Confiserie du Tech SA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Montpellier - Francia.
Convenzione franco-spagnola sulla tutela delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di origine - Compatibilità con le norme sulla libera circolazione delle merci.
Causa C-3/91.

Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-05529

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:420

61991J0003

SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 NOVEMBRE 1992. - EXPORTUR SA CONTRO LOR SA E CONFISERIE DU TECH. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - FRANCIA. - CONVENZIONE FRANCO-SPAGNOLA SULLA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI DI PROVENIENZA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE - COMPATIBILITA CON LE NORME SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI. - CAUSA C-3/91.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-05529
edizione speciale svedese pagina I-00159
edizione speciale finlandese pagina I-00161


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Diritto comunitario - Preminenza - Convenzione stipulata fra uno Stato membro e uno Stato che ha aderito successivamente alla Comunità - Disposizioni incompatibili col Trattato - Inapplicabilità sin dal momento dell' adesione

2. Libera circolazione delle merci - Proprietà industriale e commerciale - Tutela delle denominazioni geografiche - Portata

(Trattato CEE, art. 36)

3. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - Riserva a favore dei prodotti nazionali dell' uso di denominazioni precedentemente usate per prodotti di provenienza qualsiasi - Inammissibilità

(Trattato CEE, artt. 30 e 36)

4. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - Divieto d' importazione stabilito da una convenzione fra due Stati membri relativa alla tutela delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di origine - Giustificazione - Tutela della proprietà industriale e commerciale - Presupposto - Mancanza di trasformazione nello Stato di origine delle indicazioni di provenienza in denominazioni generiche

(Trattato CEE, artt. 30 e 36)

Massima


1. Le disposizioni di una convenzione, stipulata successivamente al 1 gennaio 1958 da uno Stato membro con un altro Stato membro, non possono, a partire dall' adesione di questo secondo Stato alla Comunità economica europea, applicarsi nei rapporti fra gli stessi Stati qualora risultino in contrasto con le norme del Trattato.

2. La tutela delle denominazioni geografiche si estende alle denominazioni, comunemente chiamate indicazioni di provenienza, che siano usate per prodotti per i quali non si può dimostrare che debbano un sapore particolare ad un determinato terreno e che siano stati ottenuti secondo requisiti di qualità e norme di fabbricazione stabiliti da un atto delle pubbliche autorità. Queste denominazioni possono infatti, al pari delle denominazioni di origine, godere di una grande reputazione presso i consumatori e costituire per i produttori, stabiliti nei luoghi che esse designano, un mezzo essenziale per costituirsi una clientela e pertanto devono essere tutelate.

3. Uno Stato membro, se non vuole trasgredire l' art. 30 del Trattato, non può riservare, mediante un atto legislativo, ai prodotti nazionali denominazioni che siano state usate per designare prodotti di provenienza qualsiasi, obbligando le imprese degli altri Stati membri a servirsi di denominazioni sconosciute o meno apprezzate dal pubblico. A causa della sua natura discriminatoria, una normativa del genere non fruisce della deroga di cui all' art. 36.

4. Rientrano nella sfera di applicazione dell' art. 30 del Trattato le norme dettate da una convenzione bilaterale fra Stati membri relative alla tutela delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni d' origine che, quali quelle della convenzione franco-spagnola 27 giugno 1973, si risolvono nel vietare a imprese stabilite nello Stato d' esportazione di usare nello Stato di importazione denominazioni tutelate il cui uso sia loro negato dal loro diritto nazionale e nel vietare a imprese stabilite in un altro qualsiasi degli Stati membri di usare le denominazioni di cui trattasi nei due Stati contraenti.

Tuttavia detti divieti, qualora non si applichino a denominazioni che abbiano acquistato, all' atto dell' entrata in vigore della convenzione o successivamente, una natura generica nello Stato di origine, sono giustificati poiché essi rientrano nell' ambito delle deroghe autorizzate dall' art. 36 del Trattato per la tutela della proprietà industriale e commerciale. Il loro scopo, che è quello di impedire che i produttori di uno Stato membro usino le denominazioni geografiche di un altro Stato della Comunità, sfruttando così la reputazione propria dei prodotti delle imprese stabilite nelle regioni o nei luoghi indicati da tali denominazioni, mira infatti a garantire la lealtà della concorrenza.

Peraltro, tali divieti non sono in contrasto con l' obbligo per gli Stati membri di rispettare gli usi lealmente e tradizionalmente seguiti negli altri Stati membri, poiché di esso non possono avvalersi operatori stabiliti in uno Stato che usino denominazioni che fanno riferimento a regioni o luoghi di un altro Stato.

Parti


Nel procedimento C-3/91,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour d' appel di Montpellier, nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Exportur SA

e

LOR SA,

Confiserie du Tech,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 30, 34 e 36 del Trattato CEE, per valutare la compatibilità con dette disposizioni della convenzione fra la Repubblica francese e lo Stato spagnolo, in data 27 giugno 1973, sulla tutela delle denominazioni d' origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di taluni prodotti,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglelsias e M. Zuleeg, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: C.O. Lenz

cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la LOR SA e la Confiserie du Tech, dall' avv. F. Greffe, del foro di Parigi;

- per il governo tedesco, dal signor J. Karl, Regierungsdirektor del ministero federale dell' Economia, in qualità di agente;

- per il governo spagnolo, dal signor A.J. Navarro Gonzales, direttore generale del coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario, e dalla signora G. Calvo Diaz, Abogado del Estado, dell' Ufficio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti;

- per il governo del Regno Unito, dal signor J.E. Collins, del Treasury Solicitor' s Department, e dalla signora E. Sharpston, barrister, in qualità di agenti;

- per la Commissione, dal signor R. Wainwright, consigliere giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Exportur SA, con gli avv.ti J. Villaceque, del foro dei Pirenei orientali, e Mitchell, del foro di Parigi, della LOR SA e della Confiserie du Tech, con l' avv. N. Boespflug, del foro di Parigi, del governo tedesco, rappresentato dal signor A. von Muehlendahl, Ministerialrat del ministero federale della Giustizia, del governo spagnolo, del governo del Regno Unito e della Commissione, rappresentata dal signor R. Wainwright, in qualità di agente, e dall' avv. H. Lehman, del foro di Parigi, all' udienza del 23 gennaio 1992,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 18 marzo 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 6 novembre 1990, pervenuta in cancelleria il 3 gennaio 1991, la Cour d' appel di Montpellier ha sottoposto a questa Corte, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 30, 34 e 36 del Trattato CEE, a proposito della tutela in Francia di denominazioni geografiche spagnole.

2 Le questioni sono sorte nell' ambito di una lite fra la società delle imprese esportatrici di Touron di Jijona (in prosieguo: l' "Exportur"), con sede in Jijona (provincia di Alicante), e le società LOR e Confiserie du Tech, con sede in Perpignano, a proposito dell' uso da parte di queste, per dolciumi prodotti in Francia, delle denominazioni "Alicante" e "Jijona", che sono nomi di città spagnole.

3 La LOR e la Confiserie du Tech producono e vendono a Perpignano dei dolciumi, la prima con le denominazioni "touron Alicante" e "touron Jijona", la seconda con le denominazioni "touron catalan type Alicante" e "touron catalan type Jijona".

4 A norma dell' art. 3 della convenzione sulla tutela delle denominazioni d' origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di taluni prodotti, firmata a Madrid il 27 giugno 1973 fra la Repubblica francese e lo Stato spagnolo (Journal officiel de la Republique française 18 aprile 1975, pag. 4011, in prosieguo: la "convenzione franco-spagnola"), le denominazioni "Turrón de Alicante" e "Turrón de Jijona" sono riservate esclusivamente, nel territorio francese, ai prodotti o alle merci spagnole e possono essere usate unicamente secondo la normativa dello Stato spagnolo. Ai sensi dell' art. 5, n. 2, di detta convenzione, la norma si applica anche qualora le denominazioni di cui trattasi siano accompagnate da termini quali "maniera" ("façon"), "genere" o "tipo".

5 Invocando la convenzione franco-spagnola, la Exportur ha invano tentato di ottenere dal giudice dell' urgenza, indi dal Tribunal de commerce di Perpignano, che fosse vietato alle due imprese francesi di usare le denominazioni spagnole di cui trattasi. La Exportur ha interposto appello contro la sentenza del Tribunal de commerce di Perpignano dinanzi alla Cour d' appel di Montpellier.

6 Avendo dei dubbi circa l' interpretazione da dare agli artt. 30, 34 e 36 del Trattato, la Cour d' appel di Montpellier ha deciso di sospendere il giudizio fino a che la Corte non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

"1) Se gli artt. 30 e 34 del Trattato CEE debbano essere interpretati nel senso che vietano la tutela delle denominazioni d' origine o di provenienza disposta dalla convenzione franco-spagnola 27 giugno 1973, in particolare delle denominazioni Alicante o Jijona per i torroni.

2) In caso di soluzione affermativa della questione precedente, se l' art. 36 del Trattato debba essere interpretato nel senso che autorizza la tutela delle stesse denominazioni".

7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

8 In via preliminare, occorre rilevare che con ragione il giudice nazionale ha ritenuto che le disposizioni di una convenzione stipulata successivamente al 1 gennaio 1958 da uno Stato membro con un altro Stato non potessero applicarsi, a partire dall' adesione di questo secondo Stato alla Comunità, nei rapporti fra gli Stati stessi, qualora si rivelassero in contrasto con le norme del Trattato. Si deve quindi stabilire se le disposizioni della convenzione franco-spagnola siano compatibili con le norme del Trattato sulla libera circolazione delle merci.

9 Per risolvere la questione, si deve anzitutto esaminare la convenzione franco-spagnola, il suo contesto e la sua portata.

Sulla convenzione franco-spagnola, sul suo contesto e sulla sua portata

10 Va posto in rilievo che la convenzione franco-spagnola ha lo scopo di tutelare le indicazioni di provenienza e le denominazioni di origine spagnole nel territorio francese e, all' inverso, le indicazioni di provenienza e le denominazioni di origine francesi nel territorio spagnolo.

11 Dall' esame comparato dei diritti nazionali si desume che le indicazioni di provenienza sono destinate ad informare il consumatore del fatto che il prodotto che le reca proviene da un luogo, da una regione o da un paese determinati. A questa provenienza geografica può essere connessa una reputazione più o meno grande. La denominazione d' origine, dal canto suo, garantisce, oltre alla provenienza geografica del prodotto, il fatto che la merce è stata prodotta secondo i requisiti di qualità o le norme di produzione disposti da un atto delle pubbliche autorità e controllati dalle stesse e quindi la presenza di talune caratteristiche specifiche (v. sentenza 9 giugno 1992, causa C-47/90, Delhaize, Racc. pag. I-3669, punti 17 e 18 della motivazione). Le indicazioni di provenienza sono tutelate mediante le norme dirette a reprimere la pubblicità ingannevole, come pure lo sfruttamento abusivo della reputazione altrui. Le denominazioni d' origine sono invece tutelate dalle norme speciali contenute nelle disposizioni di leggi o di regolamenti che le riconoscono. Queste norme escludono generalmente l' uso di termini quali "genere", "tipo" o "maniera" ("façon") ed impediscono, per tutta la durata del regime istituito, la trasformazione di tali denominazioni in denominazioni generiche.

12 In conformità al principio della territorialità, la tutela delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni d' origine è affidata al diritto del paese nel quale la tutela è chiesta (paese d' importazione), non già a quello del paese di origine. Questa tutela è quindi determinata dal diritto del paese d' importazione come pure dalla situazione di fatto e dalle idee correnti in questo paese. Con riguardo appunto a questa situazione ed a queste idee sarà valutata l' esistenza di una frode a danno degli acquirenti nazionali ovvero, se del caso, la natura generica della denominazione. Dato che questa valutazione è indipendente dal diritto del paese di origine e dalla situazione esistente nello stesso, una denominazione tutelata nel paese di origine in quanto indicazione di provenienza potrà essere considerata una denominazione generica nel paese d' importazione e viceversa.

13 Appunto a questo principio dell' applicazione del diritto del paese d' importazione deroga la convenzione franco-spagnola sulla tutela delle denominazioni d' origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di taluni prodotti.

14 La convenzione franco-spagnola si basa sui seguenti principi:

- le indicazioni di provenienza e le denominazioni di origine tutelate sono riservate ai prodotti e alle merci del paese d' origine (artt. 2 e 3);

- le denominazioni tutelate sono indicate in due elenchi allegati alla convenzione (artt. 2 e 3);

- la tutela concessa si basa sul diritto del paese d' origine, non già su quello del paese in cui la tutela è richiesta (artt. 2 e 3);

- la tutela delle denominazioni indicate è completata da una clausola generale la quale vieta che vi siano, "sui prodotti o sulle merci, nella loro presentazione, sulla confezione o sull' imballaggio esterno, come pure nelle fatture, bollette di accompagnamento o altri documenti commerciali, ovvero nella pubblicità", delle indicazioni false o ingannevoli tendenti a indurre in errore l' acquirente o il consumatore sulla loro effettiva origine o provenienza, sulla loro natura o sulle loro qualità essenziali (art. 6);

- i divieti posti dalla convenzione valgono del pari qualora delle denominazioni tutelate siano usate "vuoi tradotte, vuoi con l' indicazione della provenienza effettiva, vuoi con l' aggiunta di termini quali 'maniera' (' façon' ), 'genere' , 'tipo' , 'stile' , 'imitazione' o 'analogo' (' similaire' )" (art. 5, n. 1);

- infine viene precisato che "i prodotti o le merci originari del territorio di uno degli Stati contraenti, come pure i loro imballaggi, etichette, fatture, bollette d' accompagnamento ed altri documenti commerciali, i quali, al momento dell' entrata in vigore della presente convenzione, rechino o menzionino abitualmente delle indicazioni di cui la stessa convenzione vieta l' uso, possono essere venduti o usati per un periodo di cinque anni a partire dalla data della sua entrata in vigore" (art. 8, n. 1).

15 Nella parte in cui prescrive di applicare il diritto del paese di origine, la convenzione franco-spagnola si distingue dalla convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale in data 20 marzo 1883, modificata da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 (Raccolta dei Trattati delle Nazioni unite, vol. 828, n. 11851, pag. 305), e dall' accordo di Madrid riguardante la repressione delle indicazioni di provenienza false o ingannevoli in data 14 aprile 1891, modificato da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 (Raccolta dei Trattati delle Nazioni unite, vol. 828, n. 11848, pag. 163). In quanto comprende le indicazioni di provenienza e non si limita quindi alle denominazioni di origine, "riconosciute e tutelate per questo motivo dal paese d' origine", essa differisce dall' accordo di Lisbona 31 ottobre 1858, riguardante la tutela delle denominazioni d' origine e la loro registrazione internazionale, modificato a Stoccolma il 14 luglio 1967 (Raccolta dei Trattati delle Nazioni unite, vol. 828, n. 13172, pag. 205). Del resto, proprio per porre rimedio alle manchevolezze delle prime due convenzioni multilaterali sopra menzionate ed alle limitazioni della terza, numerosi Stati europei hanno concluso accordi bilaterali di questo tipo.

Sull' applicazione del divieto di restrizioni all' importazione e all' esportazione

16 Va ricordato anzitutto che, secondo la costante giurisprudenza (v., in primo luogo, la sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5 della motivazione), il divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative posto dall' art. 30 riguarda qualsiasi normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario.

17 Nel presente caso il giudice nazionale ha espresso dei dubbi circa l' applicazione dell' art. 30. In proposito la Exportur ha sostenuto che la convenzione franco-spagnola ostava alla vendita in Francia di prodotti francesi ed alla vendita in Spagna di prodotti spagnoli. Viceversa, essa non osterebbe affatto all' importazione di prodotti spagnoli in Francia o a quella di prodotti francesi in Spagna. Secondo la Exportur, non vi è quindi una misura di effetto equivalente ai sensi dell' art. 30 e l' interpretazione richiesta non è tale da fornire al giudice nazionale elementi utili per la soluzione della lite dinanzi ad esso pendente.

18 La tesi della Exportur è infondata. La convenzione franco-spagnola si risolve nel vietare a imprese spagnole di usare in Francia delle denominazioni spagnole tutelate qualora il diritto di usarle sia loro negato dal diritto spagnolo e nel vietare a imprese francesi di usare in Spagna delle denominazioni francesi tutelate qualora il diritto di usare tali denominazioni sia loro negato dal diritto francese.

19 Inoltre, come hanno giustamente rilevato la LOR e la Confiserie du Tech, l' impresa, stabilita in uno Stato membro diverso dalla Francia o dalla Spagna, che esportasse merci in uno di questi due Stati, servendosi di una denominazione tutelata dalla convenzione, si troverebbe di fronte, in questi due Stati, al divieto di usare la denominazione stessa.

20 Questi effetti potenziali per il commercio intracomunitario bastano per far rientrare i divieti posti dalla convenzione franco-spagnola nel campo di applicazione dell' art. 30 del Trattato.

21 Per contro, la convenzione franco-spagnola non implica, come prescrive l' art. 34 (v. sentenza 8 novembre 1979, causa 15/79, Groenveld, Racc. pag. 3409, punto 7 della motivazione), misure che abbiano l' oggetto o l' effetto di restringere specificamente le correnti d' esportazione e di determinare quindi una differenza di trattamento tra il commercio interno di uno Stato membro ed il commercio d' esportazione, in modo da garantire un vantaggio particolare ai prodotti nazionali o al mercato interno dello Stato stesso, a detrimento dei prodotti o del commercio di altri Stati membri. Come la Exportur ha dimostrato, le disposizioni della convenzione riguardano l' uso delle denominazioni tutelate unicamente nel territorio dei due Stati contraenti. Lo smercio di prodotti francesi o spagnoli in altri Stati membri esula dal loro campo d' applicazione. D' altronde, il fatto che un' impresa francese non possa esportare in Spagna dei prodotti muniti di determinate denominazioni riservate ai prodotti spagnoli non è dovuto al diritto vigente nel territorio francese in forza della convenzione franco-spagnola, bensì al diritto spagnolo che andrebbe in ogni modo applicato in caso di importazioni in Spagna.

22 Il problema va quindi risolto unicamente alla luce dell' art. 30.

Sull' applicazione dell' art. 36 del Trattato

Per quanto riguarda i principi

23 A norma dell' art. 36 del Trattato, l' art. 30 del Trattato non osta ai divieti o alle restrizioni d' importazione giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale o commerciale.

24 In quanto contiene un' eccezione ad uno dei principi fondamentali del Mercato comune, l' art. 36 ammette tuttavia delle deroghe alla libera circolazione delle merci unicamente qualora queste siano giustificate dalla salvaguardia dei diritti che costituiscono l' oggetto specifico di detta proprietà (v. sentenza 31 novembre 1974, causa 16/74, Centrafarm, Racc. pag. 1183, punto 7 della motivazione).

25 E' quindi opportuno accertare se i divieti posti dalla convenzione franco-spagnola siano giustificati dalla salvaguardia dei diritti che costituiscono l' oggetto specifico delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di origine.

26 La LOR e la Confiserie du Tech sostengono anzitutto che i torroni prodotti ad Alicante e a Jijona non differiscono in modo significativo, per quanto riguarda la composizione e la qualità, da quelli che esse producono a Perpignano. Le qualità e le caratteristiche di tali torroni non avrebbero alcun rapporto con la loro origine geografica. Esse ne concludono, richiamandosi alla sentenza 20 febbraio 1975, causa 12/74, Commissione/Germania (Racc. pag. 181), che la convenzione franco-spagnola è incompatibile con il diritto comunitario.

27 La Commissione, dal canto suo, richiamandosi alla stessa sentenza Commissione/Germania, sostiene che la funzione specifica della denominazione geografica sussiste e il divieto per le altre imprese di usare la denominazione è giustificato dalla tutela della proprietà commerciale unicamente se il prodotto designato dalla denominazione tutelata possiede delle qualità e delle caratteristiche dovute all' ubicazione geografica della sua provenienza e tali da contraddistinguerlo. Essa precisa che nel caso in cui il prodotto non tragga un sapore particolare da un determinato terreno, l' etichettatura che indichi il luogo d' origine o di provenienza effettiva del prodotto, ai sensi dell' art. 3, settimo comma, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, riguardante l' etichettatura e la presentazione di prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), basterebbe per tutelare il consumatore dal rischio di errore.

28 La posizione assunta dalla Commissione, che concorda con quella difesa dalla LOR e dalla Confiserie du Tech, va disattesa. Essa si risolverebbe infatti nel privare di qualsiasi tutela le denominazioni geografiche che siano usate per dei prodotti per i quali non si può dimostrare che debbano un sapore particolare ad un determinato terreno e che non siano stati ottenuti secondo requisiti di qualità e norme di fabbricazione stabiliti da un atto delle pubbliche autorità, denominazioni comunemente chiamate indicazioni di provenienza. Queste denominazioni possono ciò nondimeno godere di una grande reputazione presso i consumatori e costituire per i produttori, stabiliti nei luoghi che esse designano, un mezzo essenziale per costituirsi una clientela. Esse devono quindi essere tutelate.

29 La sentenza Commissione/Germania, sopra menzionata, non ha la portata attribuita dalla Commissione. Da essa si desume in sostanza che uno Stato membro, se non vuole trasgredire l' art. 30, non può riservare, mediante un atto legislativo, ai prodotti nazionali denominazioni che siano state usate per designare prodotti di provenienza qualsiasi, obbligando le imprese degli altri Stati membri a servirsi di denominazioni sconosciute o meno apprezzate dal pubblico. A causa della sua natura discriminatoria, una normativa del genere non fruisce della deroga di cui all' art. 36.

30 Va del resto ricordato che, nella sentenza 25 aprile 1985, causa 207/83, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. 1201, punto 21 della motivazione), la Corte ha deciso che il Trattato non rimetteva in discussione l' esistenza delle norme che consentono di far vietare l' uso di indicazioni d' origine false.

Per quanto riguarda l' uso precedente, antico, leale e tradizionale

31 Richiamandosi alla sentenza 13 marzo 1984, causa 16/83, Prantl (Racc. pag. 1299), la LOR e la Confiserie du Tech hanno sostenuto inoltre che la tutela delle denominazioni geografiche era giustificata unicamente purché non fosse leso l' uso leale e tradizionale da parte di terzi, e che l' applicazione della convenzione franco-spagnola non poteva risolversi nel vietare loro di usare le denominazioni "Turrón de Jijona" e "Turrón de Alicante", dal momento che esse le usavano costantemente e lealmente già da molto tempo.

32 Questo argomento va disatteso. E' vero che nella sentenza Prantl è detto che, quando si tratta di stabilire se una normativa nazionale, per difendere una designazione indiretta di origine geografica allo scopo di tutelare il consumatore, possa vietare lo smercio di vini importati in un certo tipo di bottiglia, si deve rilevare che, in un regime di mercato comune, la difesa dei consumatori e la lealtà dei negozi commerciali in fatto di presentazione dei vini devono essere garantite rispettando vicendevolmente gli usi lealmente e tradizionalmente seguiti nei vari Stati membri.

33 In detta sentenza la Corte ha concluso che l' esclusiva d' uso di un tipo di bottiglia, garantita da una normativa nazionale in uno Stato membro, non può quindi essere opposta all' importazione di vini originari di un altro Stato membro, contenuti in bottiglie di forma identica o analoga in forza di un uso lealmente e tradizionalmente seguito in tale Stato membro.

34 Nel presente caso, senza che sia necessario pronunciarsi sul punto, controverso fra le parti nella causa principale, se l' uso delle denominazioni "Touron Alicante" e "Touron Jijona" da parte della LOR e della Confiserie du Tech sia anteriore alla convenzione franco-spagnola, va posto in rilievo che la situazione alla quale la sentenza Prantl si riferiva è diversa da quella in esame. Nella causa Prantl, la discussione dinanzi alla Corte aveva fatto emergere (v. punto 28 della sentenza) che bottiglie dello stesso tipo del "Bocksbeutel", o che rispetto a questo avevano differenze impercettibili per il consumatore, servivano tradizionalmente per lo smercio dei vini originari di talune regioni d' Italia. In altre parole, in origine la forma della bottiglia era stata del pari usata nello Stato membro esportatore; si trattava di provvedere alla coesistenza di un' indicazione indiretta di provenienza nazionale e di un' indicazione indiretta di provenienza straniera. La situazione non è quindi per nulla simile all' uso di denominazioni di città spagnole da parte di imprese francesi, uso che solleva il problema della tutela in uno Stato di denominazioni di un altro Stato.

Per quanto riguarda la legittimità dell' estensione del regime vigente nello Stato d' origine allo Stato nel quale la tutela è richiesta

35 La LOR e la Confiserie du Tech hanno inoltre sostenuto che le denominazioni "Touron Alicante" e "Touron Jijona" sono denominazioni generiche che designano dei tipi di prodotti e non fanno più pensare ad una provenienza geografica determinata.

36 La tesi dev' essere intesa nel senso che la convenzione, in ossequio all' art. 30 del Trattato, non potrebbe vietare l' uso in Francia di una denominazione spagnola che sia divenuta generica in Francia. Il problema è quindi se sia in contrasto con la libera circolazione delle merci il fatto che un accordo bilaterale fra due Stati membri renda applicabile, in deroga al principio della territorialità, il diritto del paese di origine anziché quello dello Stato in cui la tutela è richiesta. E' questo il problema che si deve ora esaminare.

37 In proposito va rilevato che lo scopo della convenzione è quello di impedire che i produttori di uno Stato contraente usino le denominazioni geografiche di un altro Stato, sfruttando così la reputazione propria dei prodotti delle imprese stabilite nelle regioni o nei luoghi indicati da tali denominazioni. Uno scopo siffatto, che mira a garantire la lealtà della concorrenza, può essere considerato compreso nella salvaguardia della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell' art. 36, purché le denominazioni non abbiano acquistato, al momento dell' entrata in vigore della convenzione o in un momento successivo, natura generica nello Stato d' origine.

38 Giacché la tutela garantita da uno Stato a denominazioni indicanti regioni o luoghi del proprio territorio è giustificata alla luce dell' art. 36 del Trattato, questo non osta nemmeno a che tale tutela sia estesa al territorio di un altro Stato membro.

39 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, le questioni sollevate dal giudice nazionale vanno risolte nel senso che gli artt. 30 e 36 del Trattato non ostano all' applicazione delle norme di una convenzione bilaterale fra Stati membri relativa alla tutela delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni d' origine, quale la convenzione franco-spagnola 27 giugno 1973, purché le denominazioni tutelate non abbiano acquistato, al momento dell' entrata in vigore della convenzione o in un momento successivo, natura generica nello Stato d' origine.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

40 Le spese sostenute dai governi tedesco, spagnolo e del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour d' appel di Montpellier, con sentenza 6 novembre 1990, dichiara:

Gli artt. 30 e 36 del Trattato non ostano all' applicazione delle norme di una convenzione bilaterale fra Stati membri relativa alla tutela delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni d' origine, quale la convenzione franco-spagnola 27 giugno 1973, purché le denominazioni tutelate non abbiano acquistato, al momento dell' entrata in vigore della convenzione o in un momento successivo, natura generica nello Stato d' origine.

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