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Document 61991CC0016

    Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 13 maggio 1992.
    Wacker Werke GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt München-West.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Monaco di Baviera - Germania.
    Perfezionamento passivo - Esenzione totale o parziale dai dazi d'importazione - Determinazione del valore dei prodotti compensatori e delle merci temporaneamente esportate.
    Causa C-16/91.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-06821

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:209

    CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

    GIUSEPPE TESAURO

    presentate il 13 maggio ( *1 )

    1. 

    Nella presente causa la Corte è chiamata a precisare le disposizioni applicabili per la determinazione del valore dei prodotti compensatori e delle merci temporaneamente esportate nell'ambito del regime di perfezionamento passivo.

    Tale regime, come risulta dall'art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 29 luglio 1986, n. 2473 ( 1 ), consente di esportare temporaneamente merci comunitarie fuori del territorio doganale della Comunità al fine di sottoporle ad operazioni di trasformazione, lavorazione o riparazione e di immettere poi i prodotti risultanti da tali operazioni (prodotti «compensatori») in libera pratica nel territorio doganale comunitario in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione.

    Come è noto, un siffatto meccanismo mira ad evitare che le merci esportate dalla Comunità a fini di perfezionamento siano sottoposte ad imposizioni doganali. A tale scopo, l'art. 13, n. 1, del citato regolamento dispone in particolare che:

    «L'esenzione totale o parziale dei dazi all'importazione prevista all'articolo 1, paragrafo 2, si calcola deducendo dall'importo dei dazi all'importazione relativi ai prodotti compensatori immessi in libera pratica l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili alle merci di temporanea esportazione se queste fossero importate nel territorio doganale della Comunità dal paese dove le stesse hanno formato oggetto dell'operazione o dell'ultima operazione di perfezionamento».

    In pratica, il calcolo dei dazi all'importazione effettivamente esigibili sui prodotti compensatori viene effettuato sottraendo dall'importo teorico dei dazi applicabili a tali prodotti, al momento dell'importazione nella Comunità, l'importo fittizio dei dazi applicabili alle merci in temporanea esportazione.

    2. 

    I fatti che sono all'origine della controversia di cui alla causa principale sono relativamente semplici.

    L'impresa Wacker Werke esporta negli Stati Uniti, in regime di perfezionamento passivo, motori a benzina e motori diesel ed importa apparecchi, fabbricati dalla Wacker Corporation (impresa con cui ha vincoli finanziari), nei quali sono incorporati tali motori.

    In particolare la Wacker Werke fattura i motori a benzina da essa stessa prodotti in base ai costi di produzione, maggiorati del 25% per le spese generali ed i margini di utile, mentre fattura i motori diesel, acquistati presso terzi produttori, in base al prezzo d'acquisto maggiorato del 5%. Gli apparecchi importati risultano invece fatturati ai prezzi indicati nei listini della società venditrice, ridotti del 45%.

    Non vi è alcun motivo di ritenere, secondo il giudice di rinvio, che i prezzi fatturati per le merci in temporanea esportazione e per i prodotti compensatori siano influenzati dai vincoli esistenti tra le due società.

    3. 

    Lo Hauptzollamt di Monaco determinava inizialmente il valore in dogana dei prodotti compensatori e delle merci in temporanea esportazione sulla base dei prezzi che le due società si erano reciprocamente fatturati; successivamente esso riteneva tuttavia che, se il valore dei prodotti compensatori doveva essere fissato in base ai prezzi di vendita fatturati, quello delle merci in temporanea esportazione doveva essere determinato in base ai costi di produzione (motori a benzina) ed al prezzo di acquisto (motori diesel), cioè prescindendo dalla maggiorazione del 25% o del 5% praticata dalla Wacker Werke; di conseguenza procedeva al recupero di 36057,20 DM per dazi doganali.

    La predetta società, ritenendo che il metodo di calcolo corretto fosse quello adottato inizialmente, presentava dapprima opposizione ed adiva poi il Finanzgericht di Monaco. La Wacker Werke sosteneva in sostanza che i motori erano stati forniti a titolo oneroso e che pertanto non ci si poteva avvalere dell'art. 8, n. 1, lett. b), punto i), del regolamento n. 1224/80, relativo al valore in dogana delle merci ( 2 ), secondo cui si deve assumere il valore delle «materie, componenti, parti e elementi similari incoporati nelle merci importate», per determinare il valore delle merci da perfezionare, in quanto detta disposizione riguarda, come emerge chiaramente dal testo della norma, solo l'ipotesi in cui tali materie e componenti siano state fornite «senza spese o a costo ridotto».

    4. 

    Con ordinanza 20 dicembre 1990 il Finanzgericht di Monaco decideva di sospendere il procedimento al fine di sottoporre alla Corte tre domande pregiudiziali.

    Con la prima di tali domande, il giudice di rinvio chiede se l'art. 13, n. 1, del regolamento n. 2473/86 vada interpretato nel senso che per la determinazione dei dazi d'importazione si deve assumere di regola come valore doganale dei prodotti compensatori e delle merci temporaneamente esportate il loro valore di transazione in base all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1224/80.

    Il quesito, che mira in sostanza ad appurare come debbano essere determinati i dazi all'importazione effettivamente esigibili per i prodotti perfezionati, solleva due distinti interrogativi, il primo relativo al calcolo dell'importo teorico dei dazi applicabili ai prodotti compensatori ed il secondo relativo al calcolo dell'importo fittizio dei dazi applicabili alle merci in temporanea esportazione.

    5. 

    Comincerò con l'esaminare il primo degli indicati profili.

    A tale riguardo, occorre premettere che il testo dell'art. 13 del regolamento n. 2473/86 non fornisce indicazioni dirette circa le modalità di calcolo del valore in dogana dei prodotti compensatori; tuttavia, secondo il dettato del n. 2, secondo comma, di tale norma, il valore delle merci in temporanea esportazione è quello preso in considerazione per queste merci all'atto della determinazione del valore in dogana dei prodotti compensatori conformemente all'art. 8, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n. 1224/80. Ora, da tale formulazione, ed in particolare dal riferimento all'art. 8 del regolamento n. 1224/80, risulta a mio avviso in maniera sufficientemente chiara che il valore da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo teorico dei dazi applicabili ai prodotti compensatori è il valore di transazione delle merci, così come definito dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1224/80, ai cui sensi: «il valore in dogana delle merci importate (...) è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, dopo rettifica conformemente all'articolo 8».

    Una tale affermazione è peraltro suffragata dalla stessa formulazione dell'art. 13 del regolamento n. 2473/86, che al n. 1 fa riferimento all'importo dei dazi all'importazione relativi ai prodotti compensatori immessi in libera pratica e sembra dunque presupporre, per i prodotti compensatori, l'applicazione delle conferenti norme della regolamentazione comunitaria relativa al calcolo del valore in dogana delle merci.

    6. 

    Diverso è il discorso per quel che riguarda il calcolo del valore delle merci di temporanea esportazione. Per tali prodotti il legislatore comunitario ha infatti espressamente precisato all'art. 13, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 2473/86 le modalità di calcolo del loro valore, prevedendo che: «il valore delle merci di temporanea esportazione è quello preso in considerazione per queste merci all'atto della determinazione del valore in dogana dei prodotti compensatori conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n. 1224/80, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1055/85, oppure, se non è possibile determinare il valore in questo modo, la differenza tra il valore in dogana dei prodotti compensatori e le spese di perfezionamento stabilite con mezzi ragionevoli».

    Ricordo per inciso che il citato art. 8, n. 1, lett. b), punto i), stabilisce che, per determinare il valore in dogana a norma dell'art. 3 del regolamento n. 1224/80, si addiziona al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate il valore, attribuito in misura adeguata, delle materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto, e utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare.

    In pratica, per il calcolo del valore delle merci di temporanea esportazione sono previste due distinte ipotesi. La prima fa riferimento al caso, probabilmente più frequente, in cui il valore in dogana dei prodotti compensatori sia determinato conformemente all'art. 3 del regolamento n. 1224/80 e le merci di temporanea esportazione siano fornite dal compratore senza spese o a costo ridotto.

    In tali circostanze, per conoscere il valore in dogana dei prodotti compensatori sarà necessario effettuare gli aggiustamenti previsti dall'art. 8 del regolamento n. 1224/80 e si potrà perciò utilizzare il valore così determinato anche al fine di stabilire il valore delle merci di temporanea esportazione.

    La seconda ipotesi prevista dalla norma riguarda invece situazioni in cui il prodotto incorporato nelle merci importate sia stato fornito dietro corrispettivo, com'è appunto avvenuto nel caso di specie, e non ricorrano quindi i presupposti per l'applicazione dell'art. 8 del regolamento n. 1224/80, che parla di prodotti forniti dal compratore senza spese o a costo ridotto. In tali circostanze, secondo il dettato della norma, il valore delle merci di temporanea esportazione dovrà perciò essere determinato deducendo dal valore in dogana dei prodotti compensatori le spese di perfezionamento stabilite con mezzi ragionevoli.

    7. 

    Il problema che si pone nel nostro caso consiste dunque nello stabilire come debbano essere calcolate le spese di perfezionamento dei prodotti e più in particolare se le spese generali ed il margine di utile che la ricorrente nella causa principale ha aggiunto al costo dei motori forniti alla Wacker Corporation debbano essere considerati come spese di perfezionamento sopportate dall'impresa trasformatrice.

    In termini astratti si potrebbe ritenere che le spese sopportate dall'impresa trasformatrice per fabbricare i prodotti compensatori costituiscano nel loro complesso delle spese di perfezionamento. Un tale approccio condurrebbe tuttavia al risultato di far corrispondere il valore in dogana dei prodotti compensatori all'ammontare delle spese di perfezionamento, con la conseguenza che il valore delle merci di temporanea esportazione sarebbe uguale a zero.

    Ora, è chiaro che una tale conseguenza non è stata voluta dal legislatore comunitario e sarebbe in palese contraddizione rispetto al regime del perfezionamento passivo.

    Una maniera corretta e ragionevole di calcolare le spese di perfezionamento può invece consistere, qualora, come nel caso di specie, non sussistano dubbi sul valore di transazione del prodotto di temporanea esportazione, nel sottrarre dalle spese sopportate dall'industria trasformatrice, che sono ripercosse sul prezzo di vendita e quindi sul valore in dogana dei prodotti compensatori, le spese sopportate per l'acquisto delle merci di temporanea esportazione, giacché sono tali merci che formano l'oggetto del processo di perfezionamento.

    In pratica le spese di perfezionamento per i prodotti compensatori forniti dalla Wacker Corporation corrispondono al prezzo di vendita preso in considerazione per il calcolo del valore in dogana di tali merci, diminuito delle somme pagate dalla Wacker Corporation per l'acquisto dei motori, incluse le maggiorazioni effettuate dalla ricorrente nella causa principale.

    8. 

    Un tale approccio conduce in effetti allo stesso risultato ipotizzato dal giudice di rinvio, il quale sembra però ritenere che quando, tanto per il prodotto compensatorio quanto per le merci esportate temporaneamente, sia possibile determinare conformemente all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1224/80 i valori di transazione, tali valori devono essere necessariamente assunti come fondamento per il calcolo del dazio effettivamente applicabile ai prodotti del perfezionamento e ciò in base all'art. 13, n. 1, del regolamento n. 2473/86.

    Questo modo di procedere non mi sembra tuttavia corretto dal punto di vista formale, giacché, in primo luogo, il regolamento n. 2473/86 prevede espressamente, al suo art. 13, n. 2, le modalità di calcolo del valore delle merci di temporanea esportazione e, in secondo luogo, se si accetta la tesi secondo cui il valore delle merci di temporanea esportazione corrisponde al loro valore in dogana calcolato conformemente al regolamento n. 1224/80, non si comprende allora perché ciò debba valere solo nell'ipotesi che tale valore sia calcolato in base all'art. 3 del regolamento in questione.

    In realtà a me sembra che con il regolamento n. 2473/86 il legislatore comunitario abbia inteso lasciare alle autorità nazionali un certo margine discrezionale nella scelta delle modalità di accertamento del valore delle merci di temporanea esportazione, purché sia evidentemente garantito il raggiungimento dell'obiettivo che il regolamento intende perseguire, che è quello di evitare la tassazione delle merci esportate dalla Comunità a fini di perfezionamento.

    A mio avviso, dunque, l'art. 13, n. 1, del regolamento n. 2473/86 va interpretato nel senso che, ai fini della determinazione dei dazi all'importazione, si deve assumere come valore doganale dei prodotti compensatori il loro valore di transazione stabilito conformemente alle pertinenti norme del regolamento n. 1224/80, mentre il valore dei prodotti di esportazione temporanea deve essere determinato conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 2473/86.

    9. 

    Dalle considerazioni sopra svolte emerge ugualmente la risposta al secondo quesito posto, con il quale il giudice di rinvio chiede se l'art. 13, n. 2, secondo comma, prima frase, del regolamento n. 2473/86 si debba interpretare nel senso che il valore doganale dei prodotti compensatori deve essere determinato secondo tale disposizione anche nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione al perfezionamento ha esportato provvisoriamente le merci non a titolo gratuito né a prezzo ridotto ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), punto i), del regolamento n. 1224/80.

    Premesso che, come si è detto, l'art. 13, n. 2, del regolamento n. 2473/86 non riguarda il valore in dogana dei prodotti compensatori, bensì il valore delle merci di temporanea esportazione, ritengo sia necessario precisare che anche per tali merci la seconda ipotesi di cui all'art. 13, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 2473/86 può trovare applicazione solo qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 8 del regolamento n. 1224/80, vale a dire nel caso in cui la merce di temporanea esportazione sia stata fornita senza spese o a costo ridotto.

    La risposta negativa fornita al secondo quesito mi esime peraltro dal rispondere alla terza domanda formulata dal giudice di rinvio relativamente all'interpretazione dell'art. 8 del regolamento n. 1224/80.

    10. 

    Alla luce di quanto sin qui esposto suggerisco pertanto alla Corte di rispondere come segue ai quesiti posti dal Finanzgericht di Monaco:

    «1)

    L'art. 13, n. 1, del regolamento n. 2473/86 va interpretato nel senso che, ai fini della determinazione dei dazi all'importazione, il valore in dogana dei prodotti compensatori deve essere calcolato sulla base del valore di transazione di cui all'art. 3, n. 1, ed alle altre disposizioni applicabili del regolamento n. 1224/80.

    2)

    Il valore dei prodotti di temporanea esportazione deve essere determinato conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 2473/86.

    3)

    La prima ipotesi contemplata dall'art. 13, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 2473/86 va interpretata nel senso che il valore dei prodotti di temporanea esportazione deve essere determinato ai sensi di tale disposizione solo nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione di perfezionamento abbia esportato temporaneamente le merci senza spese o a costo ridotto ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), punto i), del regolamento n. 1224/80».


    ( *1 ) Lingua originale: l'italiano.

    ( 1 ) GU L 212, pag. 1.

    ( 2 ) GU L 134, pag. 1.

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