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Document 61991CC0009

Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven del 12 maggio 1992.
The Queen contro Secretary of State for Social Security, ex parte: Equal Opportunities Commission.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division - Regno Unito.
Direttiva 79/7/CEE - Parità di trattamento tra uomini e donne - Periodi di contribuzione.
Causa C-9/91.

Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-04297

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:207

61991C0009

Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven del 12 maggio 1992. - THE QUEEN CONTRO SECRETARY OF STATE FOR SOCIAL SECURITY, EX PARTE EQUAL OPPORTUNITIES COMMISSION. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: HIGH COURT OF JUSTICE, QUEEN'S BENCH DIVISION - REGNO UNITO. - DIRETTIVA 79/7/CEE - PARITA DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE - PERIODO CONTRIBUTIVO. - CAUSA C-9/91.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-04297


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

Signori Giudici,

1. La Equal Opportunities Commission (in prosieguo: la "EOC"), organismo istituito dal Sex Discrimination Act 1975, il cui oggetto è, tra l' altro, di operare per l' eliminazione delle discriminazioni basate sul sesso, ha presentato un ricorso in "judicial review" (controllo di legittimità degli atti amministrativi) dinanzi alla High Court of Justice, Queen' s Bench Division (in prosieguo: il "giudice nazionale"). Tale ricorso è inteso a far dichiarare che il Secretary of State for Social Security, il ministro responsabile in materia di sicurezza sociale nel Regno Unito, ha omesso di conformare talune disposizioni del Social Security Act del 1975 e del Social Security Pensions Act del 1975 alla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE (1). Nell' ambito di questo ricorso, il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Qualora:

a) conformemente all' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7/CEE, uno Stato membro stabilisca diverse età pensionabili per l' uomo e la donna (65 anni per l' uomo, 60 per la donna) ai fini dell' attribuzione delle pensioni di vecchiaia e di fine lavoro, e

b) i contributi per il sistema nazionale di assicurazione finanzino varie prestazioni, incluse le pensioni statali di fine lavoro

se l' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7/CEE consenta ad uno Stato membro di derogare al principio della parità di trattamento tra l' uomo e la donna in materia di previdenza sociale enunciato all' art. 4 di detta direttiva:

1) prescrivendo che l' uomo versi un contributo per il sistema nazionale di assicurazione per cinque anni di più rispetto alla donna, per aver diritto alla stessa pensione base, e

2) prescrivendo che l' uomo che prosegua un' attività lavorativa retribuita fino all' età di 65 anni continui a versare contributi per il sistema nazionale di assicurazione fino a questa età, mentre la donna di età superiore ai 60 anni non è tenuta a versare contributi per il sistema nazionale di assicurazione indipendentemente dal se prosegua o no un' attività lavorativa retribuita dopo la detta età".

Prima di risolvere tale questione, indicherò brevemente le disposizioni comunitarie e nazionali pertinenti.

La direttiva 79/7

2. Ai sensi dell' art. 1, la direttiva 79/7 ha per scopo la graduale attuazione nel campo della sicurezza sociale del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne. Gli artt. 2 e 3 della direttiva delimitano il campo di applicazione ratione personae e ratione materiae. Ratione personae, la direttiva si applica alla popolazione attiva, compresi i lavoratori autonomi, nonché ai lavoratori pensionati o invalidi (art. 2). Ratione materiae, la direttiva si applica (tra l' altro) ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi seguenti: malattia, invalidità, vecchiaia, infortunio sul lavoro e malattia professionale, disoccupazione [art. 3, n. 1, lett. a)].

L' art. 4, n. 1, della direttiva, definisce nel modo seguente il contenuto del principio della parità di trattamento:

"Il principio della parità di trattamento implica l' assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:

- il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi;

- l' obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi;

- il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni".

In virtù del combinato diposto degli artt. 5 e 8, n. 1, della direttiva, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano soppresse entro un termine di sei anni a decorrere dalla notifica della direttiva, quindi a decorrere dal 23 dicembre 1984, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento.

L' art. 7, n. 1, della direttiva, elenca un certo numero di materie che gli Stati membri possono escludere dal suo campo di applicazione. Ai sensi dell' art. 7, n. 1, lett. a), gli Stati membri hanno così la facoltà di dichiarare che il principio della parità di trattamento non si applica a:

"a) la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni".

Ai sensi dell' art. 7, n. 2, della direttiva, gli Stati membri esaminano periodicamente le materie escluse ai sensi del n. 1, al fine di valutare se, tenuto conto dell' evoluzione sociale in materia, sia giustificato mantenere le esclusioni in questione.

L' art. 8, n. 2, secondo comma, della direttiva, prevede infine che gli Stati membri informano la Commissione dei motivi che giustificano l' eventuale mantenimento delle disposizioni esistenti nelle materie di cui all' art. 7, n. 1, e delle possibilità di una loro eventuale revisione.

Il Social Security Act 1975 e il Social Security Pensions Act 1975

3. Il Social Security Act 1975 (in prosieguo: il "SSA") disciplina i contributi al regime nazionale di sicurezza sociale britannico nonché le prestazioni previste da questo regime. La legge opera una distinzione tra le prestazioni subordinate al versamento di contributi ("contributory benefits") e quelle che possono essere versate senza il pagamento di contributi ("non-contributory benefits"). Le prestazioni collegate ai contributi - le sole di cui si tratta nella fattispecie - sono le seguenti: prestazioni di disoccupazione, di malattia, d' invalidità, pensione di reversibilità, pensione di anzianità ("retirement pension") della categoria A dovuta ad una persona in ragione dei contributi che essa ha versato e pensione di anzianità della categoria B concessa a una donna in ragione dei contributi versati da suo marito o a un uomo in ragione dei contributi versati da sua moglie deceduta.

Il regime britannico in materia di prestazioni di sicurezza sociale subordinate al versamento di contributi funziona come un sistema di ripartizione, nel senso che i contributi versati in un dato momento dai datori di lavoro, dai lavoratori subordinati e dai lavoratori autonomi finanziano le prestazioni fornite in quel momento. Inoltre, tutti i contributi sono versati ad uno stesso fondo (il National Insurance Fund), il quale finanzia le diverse prestazioni di sicurezza sociale. Il governo del Regno Unito rileva a tal riguardo che le aliquote dei contributi sono fissate in modo da assicurare il più possibile un equilibrio tra contributi e prestazioni. Esso indica inoltre che non è possibile determinare la parte dei contributi dovuti da un lavoratore che si riferisce a talune prestazioni di sicurezza sociale, quali le pensioni.

Chiarirò qui di seguito le disposizioni del regime di sicurezza sociale nel Regno Unito relative alle due regolamentazioni che sono al centro della presente causa, cioè: 1) le disposizioni che disciplinano l' obbligo di versare contributi e 2) quelle che disciplinano la concessione di una pensione di anzianità della categoria A.

4. Gli artt. 1-11 del SSA disciplinano l' obbligo di versare contributi. L' art. 1, n. 2, del SSA distingue quattro gruppi di contributi:

1) I contributi del gruppo 1: sono contributi collegati al reddito che, ai sensi dell' art. 4 del SSA, devono essere versati dai lavoratori dipendenti di età superiore ai sedici anni e dai loro datori di lavoro;

2) i contributi del gruppo 2: sono contributi forfettari che devono versare, ai sensi dell' art. 7 del SSA, i lavoratori autonomi aventi un' età superiore a sedici anni;

3) i contributi del gruppo 3: si tratta di contributi volontari che non interessano il caso di specie, e

4) i contributi del gruppo 4: ai sensi dell' art. 9 del SSA, questi contributi devono essere versati dai lavoratori autonomi sugli utili presi in conto per l' imposta sul reddito.

Altre norme indicano fino a qual momento i contributi dei gruppi 1, 2 e 4 devono essere versati. L' art. 4 del Social Security Pensions Act 1975 (in prosieguo: il "SSPA"), per quanto riguarda i contributi dei gruppi 1 e 2, e il Regulation 58 of the Social Security (Contributions) Regulations 1979, per quanto riguarda i contributi del gruppo 4, prevedono che i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi non sono tenuti a versare contributi dopo l' età pensionabile (ma i contributi restano dovuti da parte dei datori di lavoro se i lavoratori continuano a svolgere un' attività professionale retribuita dopo tale età).

L' art. 27, n. 1, del SSA precisa cosa bisogna intendere per "età pensionabile" ("pensionable age"): questa età è fissata a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne.

Dalle disposizioni di cui sopra risulta che un lavoratore dipendente o autonomo deve versare contributi al regime legale di sicurezza sociale britannico fino all' età di 60 anni se si tratta di una donna e fino all' età di 65 anni se si tratta di un uomo, anche quando la donna continua a svolgere un' attività professionale retribuita dopo i 60 anni, o l' uomo dopo i 65 anni.

5. Le disposizioni che disciplinano la concessione di una pensione di anzianità della categoria A sono ripartite nel Social Security Act 1975 e nel Social Security Pension Act 1975. L' art. 6 del SSPA distingue la pensione di base corrispondente ad un importo settimanale fisso dipendente dal numero di anni durante i quali contributi sono stati versati e la pensione aggiuntiva collegata al reddito (2), il cui importo settimanale dipende dall' entità del reddito in funzione del quale sono stati versati i contributi. La discriminazione considerata dal giudice nazionale nella sua questione sub 1) riguarda la pensione di base, alla quale si applicano le seguenti disposizioni.

L' art. 28 del SSA precisa le condizioni in cui una persona può aver diritto ad una pensione di base della categoria A:

- essa deve aver raggiunto l' età pensionabile, così com' è definita all' art. 27, n. 1, del SSA, e

- deve aver soddisfatto le condizioni di contribuzione menzionate all' allegato III del SSA.

In conformità al numero 5 dell' allegato III soprammenzionato, una persona può aver diritto ad una pensione di base completa della categoria A solo se ha versato contributi durante una certa parte (circa il 90%) della sua vita attiva. Nell' ipotesi in cui la vita attiva superi i 40 anni, l' uomo o la donna interessati devono più precisamente aver versato contributi durante un numero di anni della loro vita attiva meno cinque. Per essere breve, indicherò qui di seguito questa regola come la "regola del 90%".

L' art. 27, n. 2, del SSA, stabilisce che occorre intendere per "vita attiva" ("working life"): il numero di esercizi fiscali completi fra l' età di sedici anni e l' età pensionabile (o il decesso se quest' ultimo sopravviene prima). Combinata con la definizione della nozione di "età pensionabile", questa definizione comporta che una "vita attiva" completa è di 49 anni per gli uomini e di 44 anni per le donne. Per aver diritto ad una pensione di base completa della categoria A, gli uomini devono quindi, tenuto conto della regola del 90% soprammenzionata, versare contributi durante 44 anni, mentre, per una stessa pensione, le donne devono versare contributi durante 39 anni.

Ai sensi dell' art. 33 del SSA, è consentito adottare discipline in virtù delle quali un uomo che ha versato contributi per 44 anni o una donna che non ha versato contributi per 39 anni, possono tuttavia percepire una pensione di base, anche se ridotta. Il governo del Regno Unito precisa a tal riguardo che un lavoratore dipendente o autonomo ha diritto, nel regime attuale, ad una pensione di base proporzionale al numero di anni per i quali ha versato contributi, quanto meno nella misura in cui ha versato contributi per più del 25% della sua vita attiva. Dal canto suo, la EOC attira l' attenzione sulla conseguenza seguente di questo regime: un uomo che ha versato contributi per 39 anni riceve una pensione di base inferiore a quella che percepisce una donna che ha versato contributi al regime legale per lo stesso numero di anni.

Come risulta dalla risposta del governo del Regno Unito ad un quesito posto dalla Corte, gli uomini e le donne che hanno raggiunto l' età pensionabile possono chiedere il versamento della loro pensione anche se continuano a svolgere attività retribuita dopo tale età. Essi possono tuttavia anche differire il godimento della pensione di cinque anni al massimo dopo aver raggiunto l' età pensionabile, cioè fino all' età di 65 anni per una donna e di 70 anni per un uomo, senza essere tenuti a versare contributi durante questo periodo. Il pagamento differito della pensione ha per effetto di aumentarne l' importo.

Portata della questione pregiudiziale

6. Le parti nella causa principale concordano su un certo numero di punti.

Innanzitutto, esse sono d' accordo nel riconoscere che la disposizione dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, che concretizza il principio della parità di trattamento, è sufficientemente precisa ed incondizionata; anche in mancanza di attuazione, essa può pertanto essere fatta valere a decorrere dal 23 dicembre 1984 - cioè la data di scadenza del termine previsto dalla direttiva per la sua trasposizione - dai singoli dinanzi al giudice nazionale al fine di indurre quest' ultimo a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale incompatibile con tale articolo (3).

In secondo luogo, le parti ritengono unanimamente che le discriminazioni basate sul sesso, che riguardano (in particolare) le "condizioni di accesso" ai regimi di sicurezza sociale (primo trattino), l' "obbligo di versare contributi" (secondo trattino) ed il "calcolo delle prestazioni" (terzo trattino), sono vietate ai sensi dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, a meno che le discriminazioni di cui trattasi rientrino in una delle deroghe previste all' art. 7, n. 1.

In terzo luogo, esse ammettono che in forza della deroga di cui all' art. 7, n. 1, lett. a), soprammenzionata, e della deroga di cui all' art. 4, n. 1, primo trattino, il Regno Unito può subordinare l' "accesso" al regime legale delle pensioni di vecchiaia e di anzianità alla condizione di aver raggiunto un' età pensionabile diversa a seconda del sesso.

Infine, le parti concordano nel dire che le disposizioni del regime legale di previdenza sociale britannico indicate sopra comportano le due forme di discriminazione che l' ordinanza del giudice nazionale descrive come segue:

1) per aver diritto ad una pensione di base completa della categoria A, l' uomo deve versare contributi per 44 anni, la donna solo per 39 anni;

2) un uomo di età dai 60 ai 64 anni che esercita un' attività retribuita deve versare contributi mentre una donna della stessa età che esercita un' attività retribuita non vi è tenuta.

7. Secondo la EOC, le regolamentazioni indicate sopra sub 1) e 2) sono incompatibili con il principio di parità di trattamento, poiché esse implicano una discriminazione per quanto riguarda l' "obbligo di versare contributi" di cui all' art. 4, n. 1, secondo trattino, della direttiva; essa ritiene inoltre che la regolamentazione sub 1) contiene anche una discriminazione per quanto riguarda il "calcolo delle prestazioni" di cui all' art. 4, n. 1, terzo trattino, poiché, come si è osservato, un uomo che ha versato contributi per 39 anni riceve una pensione meno elevata di una donna che ha versato contributi per lo stesso numero di anni.

Dal canto suo, la Commissione rileva che tutte queste discriminazioni sono la conseguenza dell' obbligo, per i lavoratori dipendenti e autonomi, di versare contributi fino ad un' età pensionabile che è diversa a seconda del sesso. Questo punto di vista mi sembra corretto. Se ben intendo, questa regolamentazione non comporta solo che un uomo in attività è tenuto a versare contributi tra i 60 ed i 65 anni mentre una donna in attività della stessa età non lo è, ma essa è anche all' origine della discriminazione che riguarda il calcolo della pensione di base. In virtù del principio pensionistico britannico, tutti i lavoratori dipendenti e autonomi dei due sessi sono infatti assoggettati alla regola del 90%, definita precedentemente, in virtù della quale solo coloro che hanno versato contributi durante almeno il 90% della loro "vita attiva" (cioè il periodo collocato tra l' età di sedici anni e l' età pensionabile, diversa a seconda del sesso) beneficiano di una pensione di base completa. Se un uomo deve versare contributi per un periodo più lungo di una donna per aver diritto ad una stessa pensione, ciò non risulta dalla regola del 90% in quanto tale, che si applica in maniera uguale ai due sessi, ma in realtà dall' obbligo di versare contributi fino ad un' età pensionabile diversa a seconda del sesso, di cui si è tenuto conto per il calcolo della "vita attiva".

8. In base alle precedenti osservazioni, mi sembra che la questione pregiudiziale miri in sostanza ad accertare se l' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 autorizzi uno Stato membro a derogare al principio della parità di trattamento di cui all' art. 4, n. 1, della direttiva, richiedendo che gli uomini e le donne versino contributi fino all' età pensionabile al fine di finanziare le prestazioni legali di sicurezza sociale, tra le quali le pensioni di vecchiaia e di fine lavoro, con le conseguenze che ne derivano per il calcolo di dette pensioni, quando, in tale Stato membro, un' età pensionabile diversa a seconda del sesso è stata fissata in forza della disposizione soprammenzionata.

Esaminando tale questione, suppongo che la deroga prevista dalla disposizione soprammenzionata della direttiva 79/7 è valida, benché essa autorizzi gli Stati membri a mantenere disposizioni incompatibili con il principio della parità di trattamento tra uomini e donne, che è stato riconosciuto dalla Corte come fondamentale (4). Né il giudice di rinvio né le parti, né la Commissione hanno del resto sollevato la questione della validità di questa disposizione. Inoltre, la Corte si è già pronunciata ripetutamente circa la disposizione soprammenzionata, senza mai mettere in causa la sua validità (5) (6).

Soluzione della questione pregiudiziale

9. Ai sensi dell' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7, quest' ultima non frappone ostacoli alla facoltà che hanno gli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione la "fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni".

Nella fattispecie si pone la questione intesa ad accertare quale tipo di discriminazione l' art. 7, n. 1, lett. a), autorizzi: se si tratti solo di discriminazioni concernenti il momento in cui le prestazioni di cui trattasi saranno versate, come sostiene la EOC, oppure se si tratti anche di discriminazioni relative all' estensione dell' obbligo di versare contributi per ottenere le prestazioni di cui trattasi nonché il calcolo di queste prestazioni, come afferma il governo del Regno Unito.

La lettera dell' art. 7, n. 1, lett. a), non è di grande ausilio per la soluzione della questione pregiudiziale posta. Più precisamente, non vi trovo alcun sostegno per la tesi della EOC secondo cui l' espressione "per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro" che figura all' art. 7, n. 1, lett. a), corrisponde all' espressione le "condizioni di accesso" utilizzata all' art. 4, n. 1, primo trattino, e secondo cui si può dedurne che l' art. 7, n. 1, lett. a), riguarda esclusivamente una disparità di trattamento per quanto riguarda il momento in cui la pensione è stata versata. Se le due espressioni significano la stessa cosa, mi chiedo per quale motivo la loro formulazione è allora diversa. Risulta del resto dalla seconda parte di frase dell' art. 7, n. 1, lett. a), che la deroga che esso prevede comprende le conseguenze che possono derivare, per altre prestazioni, dalla fissazione di una diversa età pensionabile (7). Nelle sentenze Roberts (punto 36 della motivazione), Marshall (punto 37 della motivazione) e Beets-Proper (punto 39 della motivazione), soprammenzionate, la Corte ha affermato in generale circa tale disposizione che l' art. 7, n. 1, lett. a), "riguarda (unicamente) le conseguenze derivanti dal limite di età per prestazioni di sicurezza sociale". Questa formulazione mi sembra riguardare anche le conseguenze, ivi comprese le conseguenze finanziarie, che derivano dalla fissazione di un limite di età per le pensioni di vecchiaia e di fine lavoro stesse. Anche supponendo che la lettera dell' art. 7, n. 1, lett. a), consenta di trarre elementi per la soluzione della questione in esame, questi ultimi vanno piuttosto quindi nel senso della tesi sostenuta dal governo del Regno Unito.

10. Comunque sia, le parti concordano nel dire che solo discriminazioni che hanno una relazione con la fissazione di un' età pensionabile differente a seconda del sesso vengono prese in considerazione. I loro pareri divergono tuttavia sulla questione relativa a quale estensione occorre effettivamente dare a questa relazione.

Tenuto conto del carattere di deroga dell' art. 7, n. 1, lett. a), e della giurisprudenza della Corte secondo cui le disposizioni che derogano al principio fondamentale della parità di trattamento tra uomini e donne devono essere interpretate restrittivamente (8), la EOC e la Commissione ritengono, come ho già detto, che la disposizione menzionata autorizza solo discriminazioni che sono necessarie per mantenere la concessione di prestazioni di sicurezza sociale ad un' età differente a seconda del sesso. Secondo la Commissione, non è impossibile ammettere che gli uomini e le donne siano assoggettati ad uno stesso obbligo di contribuzione durante uno stesso numero di anni e che la disparità di trattamento sia limitata unicamente al momento in cui la pensione comincia a decorrere (per gli uomini, ad esempio, cinque anni più tardi che per le donne). Il regime di sicurezza sociale britannico prevede del resto già attualmente, nel caso di donne o di uomini che continuano a svolgere un' attività retribuita al di là, rispettivamente, dell' età di 60 o di 65 anni, una dissociazione tra il momento in cui l' obbligo di versare contributi prende fine e il momento in cui la pensione viene versata (sopra, punto 4). La Commissione è pertanto del parere, con riserva tuttavia di conferma da parte del giudice nazionale, che non esiste alcun legame necessario tra le discriminazioni di cui trattasi nella fattispecie e la fissazione dell' età pensionabile.

Il governo del Regno Unito ritiene per contro che il nesso tra la fissazione di un' età pensionabile differente a seconda del sesso e le discriminazioni ammissibili che ne derivano dev' essere valutato alla luce del principio di proporzionalità. Ciò comporta che la disposizione di deroga dell' art. 7, n. 1, lett. a), comprende anche le conseguenze discriminatorie che sono appropriate e necessarie per raggiungere il fine perseguito dalla disposizione di cui trattasi. Tale fine è in particolare quello di assicurare l' equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale degli Stati membri che hanno fissato un' età pensionabile diversa a seconda del sesso. Ora, secondo il governo del Regno Unito, il mantenimento (temporaneo) dell' obbligo di versare contributi fino all' età pensionabile che differisce a seconda del sesso è necessario per assicurare l' equilibrio finanziario del regime britannico.

11. E' indubbiamente esatto che, a causa dell' imprecisione della formulazione, la portata dell' art. 7, n. 1, lett. a), dev' essere determinata in considerazione del fine perseguito da questa disposizione. Inoltre, nella sentenza Johnston (9), la Corte ha dichiarato quanto segue, nell' ambito della parità di trattamento prevista dalla direttiva 76/207/CEE (10):

"Nel determinare la portata di qualsiasi limitazione di un diritto individuale, come quello della parità di trattamento tra uomini e donne, stabilito dalla direttiva, occorre rispettare il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi giuridici generali sui quali è basato l' ordinamento giuridico comunitario. Il suddetto principio esige che siffatte limitazioni non eccedano quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo perseguito (...)".

I 'considerando' del preambolo della direttiva 79/7 non forniscono tuttavia alcuna indicazione circa il fine perseguito dall' art. 7, n. 1, lett. a). Il solo 'considerando' che fa riferimento ad una deroga al principio della parità di trattamento è il terzo 'considerando' , in cui si precisa, in collegamento con la disposizione dell' art. 4, n. 2, della direttiva, che quest' ultima non si oppone alle disposizioni relative alla tutela della donna in ragione della maternità e che, in tale ambito, disposizioni specifiche destinate a rimediare alle disparità di fatto possono essere adottate dagli Stati membri a favore delle donne. Per quanto riguarda l' art. 7, n. 1, il 'considerando' non fornisce tuttavia alcun chiarimento. Si può tuttavia dedurre dalla natura delle materie che sono ivi menzionate che la maggior parte di esse riguarda la determinazione di prestazioni, specialmente di vecchiaia, a favore o in ragione del coniuge che, più precisamente a causa dell' educazione dei figli, ha lavorato a casa durante un certo periodo della sua vita. Risulta inoltre dalle disposizioni degli artt. 7, n. 2, e 8, n. 2, che le esclusioni previste all' art. 7, n. 1, sono destinate a scomparire dopo un certo tempo, "tenuto conto dell' evoluzione sociale in materia", e che spetta allo Stato membro che ha fatto uso delle disposizioni di deroga giustificare, sotto il controllo della Commissione, la necessità del mantenimento delle misure nazionali basate su queste disposizioni di deroga e di esaminare la possibilità della loro revisione.

12. Per quanto siano limitati, questi dati consentono tuttavia di dedurre che la possibilità di deroga prevista all' art. 7, n. 1, è stata introdotta per gli Stati membri che, per talune prestazioni di sicurezza sociale e/o per i contributi ad esse relativi, tengono conto del fenomeno, ancora più diffuso al momento dell' entrata in vigore della direttiva di quanto non lo sia al giorno d' oggi, dell' inattività professionale delle donne o del loro periodo di attività più breve di quella degli uomini. L' art. 7, n. 1, della direttiva consentiva a questi Stati membri di mantenere temporaneamente i benefici che ne derivano a favore delle donne interessate e gli svantaggi corrispondenti per gli uomini in attività, per quanto riguarda l' obbligo di versare contributi e/o il versamento delle prestazioni. Non è stato tuttavia precisato per quanto tempo tale disparità potesse essere mantenuta. Ma detti Stati membri sono stati assoggettati all' obbligo di verificare e di giustificare costantemente la necessità di mantenere questa situazione e di sopprimere finché possibile la disparità che ne deriva.

Non è stato fornito alcun motivo che giustificasse la tregua così concessa agli Stati membri interessati. Si può tuttavia ragionevolmente ammettere a mio parere che questo motivo risiede nella necessità, se si pongono gli uomini e le donne su uno stretto piede di parità per tutte le materie menzionate nell' art. 7, n. 1, di rivedere tutto il regime di sicurezza sociale in maniera coerente e finanziariamente equilibrata, ivi compreso un riaggiustamento del sistema di contributi e di prestazioni. Più precisamente, per quanto riguarda la possibilità di deroga di cui all' art. 7, n. 1, lett. a), l' allineamento dell' età pensionabile per gli uomini e le donne comporta un nuovo calcolo dei contributi e prestazioni - per il futuro, ma in considerazione delle disposizioni adottate nel passato senza tener conto della regola di uguaglianza - e una revisione della regolamentazione anche in altri settori della sicurezza sociale, in quanto ci si riferisca all' età pensionabile.

13. Per la soluzione della questione pregiudiziale, le osservazioni che precedono consentono di dedurre due punti, di cui il primo riguarda la portata della disposizione dell' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva ed il secondo l' applicazione del principio di proporzionalità, che, secondo la Corte (v. il punto 11 sopra), limita la portata delle deroghe al principio di uguaglianza.

Per quanto riguarda il primo punto, ritengo che la mancanza di limitazione nel tempo del periodo transitorio prevista per la soppressione della deroga al principio di parità autorizzata all' art. 7, n. 1, lett. a), dimostra che l' interpretazione restrittiva voluta dalla EOC e dalla Commissione non è esatta. Infatti, anche supponendo che questa possibilità di deroga consente solo, come affermano la EOC e la Commissione, di trattare gli uomini e le donne in maniera disuguale per quanto riguarda il momento del sorgere del diritto a pensione e ch' essa non copra anche altre implicazioni finanziarie e regolamentari derivanti dall' esistenza di un' età pensionabile diversa, le discriminazioni in relazione con queste ultime implicazioni avrebbero dovuto essere abolite fin dalla scadenza del termine (di per sé già molto lungo) di trasposizione della direttiva 79/7, ed il periodo transitorio (ancora più lungo) previsto all' art. 7, n. 2, non si sarebbe dovuto applicare in tale caso. Nell' ipotesi in cui questa interpretazione fosse esatta, non comprendo allora perché occorrerebbe prevedere un periodo di trasposizione più lungo rispetto al periodo normale per l' esame (e la revisione) delle misure nazionali adottate in virtù di un art. 7, n. 1, lett. a), interpretato anch' esso in maniera restrittiva.

Per quanto riguarda il secondo punto, ritengo che, in un contesto quale quello che esamino, il principio di proporzionalità occupa un posto meno importante che di solito. Questo principio finisce infatti per imporre al giudice di bilanciare l' interesse che è considerato dalla normativa interessata [nella fattispecie, la disposizione di deroga dell' art. 7, n. 1, lett. a), e le regolamentazioni nazionali su di essa basate] e l' interesse che questa regolamentazione lede (nella fattispecie, il principio della parità di trattamento): la lesione dell' interesse menzionato in ultimo luogo non può superare i limiti di quanto è appropriato e necessario per tutelare l' interesse menzionato in primo luogo. In un caso come quello di specie, nel quale la normativa interessata - in particolare gli artt. 7, n. 2, e 8, n. 2, della direttiva - prevede essa stessa una procedura di valutazione degli interessi, non spetta normalmente al giudice, a mio parere, effettuare tale valutazione. In un tale contesto, può farlo, secondo me, solo in via del tutto eccezionale, ad esempio se risultasse che la procedura prevista nella regolamentazione non è scrupolosamente rispettata dallo Stato membro interessato, il che la Commissione non asserisce nella fattispecie (11), o perché risulterebbe che le discriminazioni introdotte potrebbero essere soppresse senza troppe difficoltà regolamentari e finanziarie, cioè, nella fattispecie, se, sui punti di discriminazione menzionati dal giudice nazionale, gli uomini potessero beneficiare di un trattamento pari a quello concesso alle donne (12), senza che la coerenza e/o l' equilibrio finanziario del regime nazionale di sicurezza sociale interessato (ragioni per le quali un termine è stato concesso allo Stato membro: punto 12 sopra) fossero messe troppo in pericolo (13). Spetta al giudice nazionale verificare quest' ultimo punto.

Conclusioni

14. Sulla base delle osservazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale nel modo seguente:

"Quando uno Stato membro ha fissato l' età pensionabile diversa a seconda del sesso ai fini della concessione delle pensioni di vecchiaia e di fine lavoro (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne), questo Stato membro può ancora derogare, in virtù dell' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7, al principio della parità di trattamento di cui all' art. 4, n. 1, di detta direttiva richiedendo:

1) che gli uomini versino contributi per cinque anni più che le donne per aver diritto alla stessa pensione di vecchiaia e di fine lavoro;

2) che gli uomini, che proseguono un' attività professionale retribuita fino all' età di 65 anni, continuino a versare contributi fino a tale età, mentre le donne che hanno superato l' età di 60 anni non sono tenute a versare tali contributi, proseguano esse o meno un' attività professionale retribuita dopo tale età,

a meno che una tale disparità di trattamento nei confronti degli uomini possa essere eliminata dal giudice senza mettere troppo in pericolo la coerenza e/o l' equilibrio finanziario del regime nazionale di sicurezza sociale interessato".

(*) Lingua originale: l' olandese.

(1) - Direttiva relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).

(2) - I lavoratori dipendenti possono rinunciare contrattualmente alla parte collegata al reddito della pensione pubblica a favore di un regime professionale di sostituzione convenzionalmente escluso ( contracted-out ).

(3) - V., a tal riguardo, in particolare sentenze 4 dicembre 1986 (causa 71/85, FNV, Racc. pag. 3855); 24 giugno 1987 (causa 384/85, Borrie Clarke, Racc. pag. 2865) e 11 luglio 1991 (causa C-31/90, Johnson, Racc. pag. I-3723, punto 34 della motivazione).

(4) - Sentenza 15 giugno 1978 (causa 149/77, Defrenne, Racc. pag. 1365, punto 27 della motivazione). V. anche sentenza 20 marzo 1984 (cause 75/82 e 117/82, Razzouk e Beydoun, Racc. pag. 1509, punto 16 della motivazione).

(5) - V. sentenza 16 febbraio 1982 (causa 19/81, Burton, Racc. pag. 554), le tre sentenze 26 febbraio 1986 (causa 151/84, Roberts, Racc. pag. 703; causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723 e causa 262/84, Beets-Proper, Racc. pag. 773), e sentenza 17 maggio 1990 (causa C-262/88, Barber, Racc. pag. I-1889).

(6) - Il governo tedesco osserva giustamente che l' ambito giuridico comunitario nel quale occorre rispondere alla presente questione pregiudiziale presenta differenze significative rispetto all' ambito della causa Barber soprammenzionata. La presente questione riguarda infatti un' età pensionabile che crea una discriminazione a seconda del sesso per la concessione di prestazioni legali di sicurezza sociale (tra le quali le pensioni), le quali, in conformità alla costante giurisprudenza della Corte (v. sentenze 25 maggio 1971, causa 80/70, Defrenne, Racc. pag. 455, e 17 maggio 1990, soprammenzionata, Barber, punti 22 e 23 della motivazione), non rientrano nella nozione di retribuzione ai sensi dell' art. 119 del Trattato CEE, mentre le questioni poste nella causa Barber riguardavano un' età pensionabile che creava una discriminazione a seconda del sesso per la concessione di una pensione d' impresa privata integrativa ( contracted-out ), la quale costituisce, secondo la Corte nella sentenza di cui trattasi, una retribuzione ai sensi dell' art. 119 del Trattato CEE.

(7) - Questa disposizione è anch' essa suscettibile d' interpretazione. Nella causa C-328/91, Thomas, in cui la fase scritta del procedimento non è ancora terminata, la House of Lords chiede pertanto se l' art. 7, n. 1, lett. a), seconda parte di frase, della direttiva 79/7 si applichi alle discriminazioni relative alla concessione, ad un' età differente, di prestazioni di sicurezza sociale quali la severe disablement allowance e la invalid care allowance .

(8) - V. sentenze Roberts (punto 35 della motivazione), Marshall (punto 36 della motivazione) e Beets-Proper (punto 38 della motivazione), soprammenzionate.

(9) - Sentenza 15 maggio 1986 (causa 222/84, Racc. pag. 1651, punto 38 della motivazione).

(10) - Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l' accesso all' impiego, alla formazione e alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).

(11) - La procedura di revisione del Regno Unito è pienamente avviata, come risulta dal documento Options for Equality in State Pension Age presentato nel dicembre 1991 al Parlamento britannico.

(12) - Secondo la giurisprudenza della Corte, quando il giudice accerta una discriminazione inammissibile, il gruppo che costituisce l' oggetto della discriminazione, nella fattispecie gli uomini, ha il diritto, in attesa di un intervento del legislatore, che gli sia applicato lo stesso trattamento e lo stesso regime dell' altro gruppo che si trova nella stessa situazione, nella fattispecie, le donne: v. in particolare sentenze 4 dicembre 1986, FNV, soprammenzionata, punto 22 della motivazione, e 13 marzo 1991 (causa C-377/89, Cotter e McDermott, Racc. pag. I-1155, punto 18 della motivazione).

(13) - Il fatto che si possa applicare il principio di proporzionalità tenendo conto del funzionamento efficace e coerente del regime instaurato dallo Stato membro è stato confermato recentemente dalla Corte, nell' ambito di un regime fiscale nazionale, nelle sentenze 28 gennaio 1992 (causa C-204/90, Bachman, Racc. pag. I-249 e C-300/90, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-305).

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