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Document 61990TJ0028

Sentenza del Tribunale di primo grado del 18 settembre 1992.
Asia Motor France SA e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso per carenza - Ricevibilità - Non luogo a provvedere - Ricorso per risarcimento danni - Liquidazione delle spese.
Causa T-28/90.

Raccolta della Giurisprudenza 1992 II-02285

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:98

61990A0028

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DEL 18 SETTEMBRE 1992. - ASIA MOTOR FRANCE E ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - RICORSO PER CARENZA - RICEVIBILITA - NON LUOGO A STATUIRE - RICORSO PER RISARCIMENTO DANNI - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE. - CAUSA T-28/90.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-02285


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Ricorso per carenza ° Persone fisiche o giuridiche ° Omissioni impugnabili ° Omissione di inviare all' autore di una denuncia per violazione delle norme sulla concorrenza una comunicazione provvisoria ai sensi dell' art. 6 del regolamento n. 99/63

(Trattato CEE, art. 175, terzo comma; regolamento della Commissione n. 99/63, art. 6)

2. Ricorso per carenza ° Eliminazione della carenza dopo la presentazione del ricorso ° Venir meno dell' oggetto del ricorso ° Non luogo a provvedere

(Trattato CEE, artt. 175 e 176)

3. Ricorso di annullamento ° Atti impugnabili ° Nozione ° Atto recante pregiudizio ° Procedimento amministrativo per l' applicazione delle norme sulla concorrenza ° Comunicazioni previste all' art. 6 del regolamento n. 99/63 ° Esclusione

(Trattato CEE, artt. 173 e 189, regolamento del Consiglio n. 17, art. 3; regolamento della Commissione n. 99/63, art. 6)

4. Procedura ° Oggetto del litigio ° Modificazione in corso di causa ° Divieto

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2)

Massima


1. Un' impresa che abbia denunciato alla Commissione di essere vittima di pratiche seguite da altre imprese in violazione delle norme sulla concorrenza ha diritto, trascorso un termine ragionevole dalla presentazione della denuncia, ad ottenere dalla Commissione una comunicazione provvisoria ai sensi dell' art. 6 del regolamento n. 99/63, cosicché qualora, nonostante l' invio della lettera di diffida ad agire, non riceva tale comunicazione, essa può, in quanto destinataria di un atto diverso da una raccomandazione o da un parere ed in applicazione dell' art. 175, terzo comma del Trattato, proporre un ricorso per carenza.

2. Il rimedio giuridico previsto dall' art. 175 del Trattato si fonda sull' idea che, in presenza di un' illegittima inerzia della Commissione, le altre istituzioni e gli Stati membri, nonché, in certi casi, i privati possono adire la Corte o il Tribunale affinché dichiarino che il comportamento omissivo dell' istituzione messa in causa è contrario al Trattato, in quanto l' istituzione interessata non vi abbia posto rimedio. Ai sensi dell' art. 176, da detta declaratoria insorge in capo all' istituzione convenuta l' obbligo di prendere i provvedimenti che comporta l' esecuzione della sentenza della Corte o del Tribunale che dichiara la carenza dell' istituzione, senza pregiudizio di azioni a titolo di responsabilità extracontrattuale che possono discendere dalla declaratoria medesima.

Qualora l' atto la cui omissione è oggetto della controversia sia stato adottato dopo la presentazione del ricorso, ma prima che fosse pronunciata la sentenza, una declaratoria della Corte o del Tribunale che constati la carenza non può più produrre gli effetti contemplati dall' art. 176 del Trattato. Ne consegue che, in tal caso, esattamente come quando l' istituzione convenuta abbia reagito alla richiesta di agire entro i due mesi, il ricorso è divenuto privo di oggetto.

3. Le comunicazioni con le quali la Commissione si pronuncia in via provvisoria, alle condizioni stabilite dall' art. 6 del regolamento n. 99/63, su una denuncia presentatale a norma dell' art. 3 del regolamento n. 17, non costituiscono decisioni suscettibili di impugnazione ai sensi dell' art. 189 del Trattato e non possono quindi essere impugnate con ricorso d' annullamento ai sensi dell' art. 173 del Trattato.

4. L' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, pur consentendo, in determinate circostanze, la deduzione di nuovi mezzi di prova in corso di causa, non può essere interpretato come autorizzante le ricorrenti a presentare al giudice comunitario nuove conclusioni ed a modificare in tal modo l' oggetto della controversia, trasformando un ricorso per carenza in un ricorso d' annullamento.

Parti


Nella causa T-28/90,

Asia Motor France SA, con sede sociale in Saint-Georges-de-Gardes (Francia),

Jean-Michel Cesbron, commerciante, che esercita la sua attività sotto la ditta "JMC Automobile", residente in Livange (Granducato di Lussemburgo),

La Maison des deux roues SA, che esercita la sua attività sotto la ditta "Monin Automobiles", con sede sociale in Romans (Francia),

EAS SA, con sede sociale in Livange (Granducato di Lussemburgo),

rappresentate dall' avv. Jean-Claude Forgoux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Pierrot Schiltz, rue Béatrix de Bourbon, 4,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee rappresentata dal signor Berend Jan Drijber e dalla signora Edith Buissart, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso fondato, da un lato, sull' art. 175, terzo comma, del Trattato CEE, in quanto volto a far dichiarare che la Commissione ha omesso di emanare nei confronti delle ricorrenti una decisione ex art. 85 del Trattato e, dall' altro, sugli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, in quanto diretto ad ottenere il risarcimento del danno che sarebbe stato causato da tale omissione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

composto dai signori J. L. Cruz Vilaça, presidente, H. Kirschner, B. Vesterdorf, R. García-Valdecasas e K. Lenaerts, presidenti di sezione, D. P. M. Barrington, A. Saggio, C. Yeraris, R. Schintgen, C. Briët e J. Biancarelli, giudici,

avvocato generale: D.A.O. Edward

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23 ottobre 1991,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 marzo 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti del ricorso

1 Le imprese ricorrenti esercitano un' attività di importazione e di commercio in Francia di veicoli di marca giapponese che sono stati ammessi in libera pratica in altri Stati membri della Comunità, come il Belgio e il Lussemburgo.

2 Una delle imprese ricorrenti, nella fattispecie il signor Jean-Michel Cesbron, ritenendosi vittima di un' intesa illecita, conclusa fra cinque importatori di vetture giapponesi in Francia, cioè Sidat Toyota France, Mazda France Motors, Honda France, Mitsubishi Sonauto e Richard Nissan SA, intesa che si adduce posta sotto l' egida del governo francese, presentava, il 18 novembre 1985, alla Commissione una denuncia basata sugli artt. 30 e 85 del Trattato CEE. Il 29 novembre 1988, una seconda denuncia contro gli stessi cinque importatori era depositata, questa volta, da tutte e quattro le ricorrenti, in base all' art. 85.

3 In detta denuncia le ricorrenti sostenevano, in sostanza, che i cinque importatori di vetture giapponesi sopra citati avevano assunto, nei confronti dell' amministrazione francese, l' impegno di non vendere, sul mercato interno francese, un numero di veicoli superiore al 3% del numero di immatricolazioni di automobili registrate sull' insieme del territorio francese nel corso dell' anno civile precedente. Gli stessi importatori si sarebbero accordati al fine di ripartire fra loro tale quota secondo criteri prestabiliti, che avrebbero escluso le imprese concorrenti intenzionate a distribuire in Francia veicoli di origine giapponese di marche differenti da quelle distribuite dalle partecipanti all' asserita intesa.

4 In compenso di detta autolimitazione, l' amministrazione francese avrebbe moltiplicato gli ostacoli alla libera circolazione di veicoli di origine giapponese di marche differenti da quelle distribuite dalle ditte importatrici partecipanti all' asserita intesa. In primo luogo, una procedura d' importazione derogatoria al regime normale sarebbe stata istituita per i veicoli oggetto di importazioni parallele. Tali veicoli sarebbero considerati come veicoli d' occasione e verrebbero quindi sottoposti a un doppio controllo tecnico. In secondo luogo, sarebbero state impartite direttive alla Gendarmeria nazionale di perseguire gli acquirenti di veicoli giapponesi d' occasione circolanti con targhe straniere. Infine, benché si tratti di autovetture utilitarie, alle quali si applica un' aliquota IVA inferiore a quella applicabile alle autovetture da turismo, detti veicoli si vedrebbero imporre, al momento della loro importazione in Francia, un' aliquota IVA discriminatoria del 28%, con gli svantaggi che ciò comporta per il distributore nei confronti dell' acquirente.

5 La Commissione, in base all' art. 11, n. 1, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (GU 1962, 13, pag. 204, in seguito: il "regolamento n. 17"), con lettera del 9 giugno 1989, richiedeva informazioni agli importatori messi in causa. Costoro ricevevano dalla direzione generale dell' Industria del ministero dell' Industria e dell' Assetto Territoriale, mediante lettera del 20 luglio 1989, istruzioni di non rispondere ai quesiti posti loro dalla Commissione, poiché tali quesiti riguardavano "la politica delle autorità francesi relativa alle importazioni di autovetture giapponesi".

6 Di fronte al silenzio della Commissione nei loro confronti, il 21 novembre 1989 le ricorrenti le inviavano una lettera, invitandola a prendere posizione in ordine alle denunce presentate in base agli artt. 30 e 85 del Trattato.

7 Con lettera dell' 8 maggio 1989, il direttore generale della direzione generale Concorrenza informava le ricorrenti che la Commissione non intendeva dar seguito alle loro denunce.

La lettera così concludeva:

"In merito alle vostre richieste, Vi comunichiamo che, in base alle considerazioni qui appresso sviluppate, la Commissione non intende dar seguito alle varie denunce presentate.

In primo luogo, le inchieste condotte dai servizi della DG IV in ordine a una possibile applicazione dell' art. 85 hanno accertato che i cinque importatori la cui condotta è oggetto di contestazione non dispongono, con riferimento al sistema di restrizione delle importazioni giapponesi in Francia, di alcun margine operativo nel presente caso.

In secondo luogo, qualsiasi possibile applicazione dell' art. 30 è esclusa nella specie per difetto di interesse pubblico comunitario, viste le trattative attualmente in corso nell' ambito della definizione di una politica commerciale comune, concernente particolarmente il Giappone, in ordine alle automobili.

Tuttavia, prima di respingere la Vostra denuncia con decisione definitiva, la Commissione Vi invita, ai sensi dell' art. 6 del regolamento (CEE) n. 99/63, a presentare le Vostre osservazioni circa la presente comunicazione. La Vostra risposta dovrà pervenirci nel termine di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della presente lettera.

Questa comunicazione è inviata parallelamente al signor J.-M. Cesbron, alla ditta Monin Automobiles, alla società Asia Motor, alla società EAS ed allo studio legale SCP Forgoux di Parigi".

8 Il 29 giugno 1990 le ricorrenti presentavano alla Commissione le loro osservazioni, in cui riaffermavano la fondatezza delle loro denunce.

9 Le ricorrenti sono attualmente sottoposte a liquidazione giudiziaria.

Procedimento e conclusioni delle parti

10 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 20 marzo 1990 e registrato il 21 marzo seguente, Asia Motor France e le altre tre ricorrenti proponevano un ricorso diretto, in primo luogo, a far dichiarare, a norma dell' art. 175, terzo comma, del Trattato CEE, che la Commissione ha omesso di emanare nei loro confronti una decisione basata sugli artt. 30 e 85 del Trattato e, in secondo luogo, ad ottenere, a norma degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, il risarcimento del danno che sarebbe stato causato da detta omissione.

11 Con ordinanza 23 maggio 1990, la Corte dichiarava:

"1) Il ricorso è irricevibile nella parte in cui riguarda la carenza della Commissione con riferimento all' art. 30 del Trattato e la conseguente responsabilità.

2) Quanto al resto, la causa è rinviata al Tribunale di primo grado.

3) Le ricorrenti sono condannate alla metà delle spese sostenute fino alla data della presente ordinanza".

12 Ai sensi dell' art. 47 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, la fase scritta del procedimento è quindi proseguita dinanzi a questo Tribunale (Seconda Sezione).

13 La Commissione, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 agosto 1990 e registrato il 7 agosto seguente, sollevava, a titolo di domanda incidentale ai sensi dell' art. 91 del regolamento di procedura della Corte, che era all' epoca applicabile mutatis mutandis ai procedimenti dinanzi al Tribunale, in forza dell' art. 11 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, istitutiva del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU 1989, C 215, pag. 1), un' eccezione di irricevibilità contro le conclusioni del ricorso rinviate dinanzi a questo Tribunale dalla citata ordinanza della Corte 23 maggio 1990.

14 Le ricorrenti, con atto depositato e registrato nella cancelleria del Tribunale il 26 settembre 1990, presentavano le loro conclusioni dirette ad ottenere il rigetto dell' eccezione di irricevibilità ed i motivi addotti a sostegno di tali conclusioni.

15 Il Tribunale (Seconda Sezione) decideva, con ordinanza 7 novembre 1990, di pronunciarsi sull' eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta unitamente al merito.

16 La fase scritta del procedimento si concludeva il 18 marzo 1991, dopo la presentazione del controricorso da parte della Commissione, poiché le ricorrenti non depositavano alcuna replica nel termine prescritto.

17 Su richiesta della Seconda Sezione, il 6 dicembre 1990, il Tribunale deliberava di procedere alla designazione di un avvocato generale. Su proposta della stessa Sezione, sentite le parti e l' avvocato generale, il Tribunale decideva, il 4 luglio 1991, di rimettere la causa alla seduta plenaria.

18 Su relazione del giudice relatore, sentito l' avvocato generale, il Tribunale apriva la fase orale senza procedere ad istruttoria.

19 Con comunicazione della cancelleria del 27 settembre 1991, il Tribunale sottoponeva alla Commissione una serie di quesiti ai quali essa rispondeva nel corso dell' udienza per la trattazione orale del 23 ottobre 1991.

20 La Commissione, nell' eccezione di irricevibilità da essa sollevata, ha chiesto che il Tribunale voglia:

° respingere il ricorso perché irricevibile;

° condannare le ricorrenti in solido alle spese.

21 Le ricorrenti, nelle loro osservazioni relative all' eccezione di irricevibilità, hanno chiesto che il Tribunale voglia:

° respingere l' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla Commissione;

° in subordine, se per assurdo il Tribunale considerasse la comunicazione della Commissione dell' 8 maggio 1990 un atto impugnabile, dichiarare ricevibile il ricorso per carenza come se fosse un ricorso d' annullamento;

° dichiarare illegittimo il comportamento della Commissione;

° accogliere la richiesta delle ricorrenti di vedersi risarcire il danno subito.

22 Nell' atto introduttivo di ricorso le ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale voglia:

° dichiarare, ai sensi dell' art. 175 del Trattato, che la Commissione ha omesso di emanare nei loro confronti una decisione, nonostante che le denuncianti ne avessero presentato richiesta entro i termini.

° condannare la Comunità economica europea, ai sensi degli artt. 178 e 215 del Trattato, al risarcimento del danno causato alle ricorrenti dalle sue istituzioni e, conseguentemente, stabilire il risarcimento dovuto nella misura di:

° Asia Motor France : 155 336 000 ECU,

° JMC Automobiles di Cesbron: 85 150 000 ECU,

° Monin Automobiles: 32 892 000 ECU,

° EAS: 76 177 000 ECU;

° condannare la Commissione alle spese processuali.

23 Nel controricorso, la Commissione ha chiesto che il Tribunale voglia:

° respingere il ricorso come irricevibile oppure, in subordine, come infondato;

° condannare le ricorrenti in solido alle spese.

24 La Commissione, con lettera del 5 dicembre 1991, a firma del suo membro responsabile per la concorrenza, comunicava alle ricorrenti che essa non intendeva modificare la valutazione espressa in via provvisoria nella comunicazione dell' 8 maggio 1990 e che respingeva pertanto le denunce presentate rispettivamente il 18 novembre 1985 e il 29 novembre 1988. Tale decisione forma oggetto di un ricorso d' annullamento pendente dinanzi al Tribunale (Seconda Sezione), registrato con il numero T-7/92.

Sulle conclusioni fondate sull' art. 175 del Trattato

In ordine alla ricevibilità delle conclusioni

Argomenti delle parti

25 La Commissione eccepisce l' irricevibilità del ricorso per carenza rinviato dinanzi a questo Tribunale, asserendo che la diffida non rispondeva alle condizioni prescritte dall' art. 175 del Trattato, secondo il quale un ricorso per carenza "è ricevibile soltanto quando l' istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire". La Commissione sostiene infatti che la lettera delle ricorrenti del 21 novembre 1989 non può considerarsi come una richiesta di agire, in quanto, da un lato, non fornisce alcun elemento in ordine al fondamento giuridico dell' obbligo di agire dell' istituzione e, dall' altro, non specifica ulteriormente il tipo di azione richiesta all' istituzione.

26 Le ricorrenti replicano che la loro comunicazione del 21 novembre 1989 costituiva valida diffida, conforme ai requisiti stabiliti dall' art. 175 del Trattato. Esse fanno rilevare che dalle contestazioni contenute in detta comunicazione risultava in modo inequivocabile la loro intenzione di avvalersi delle disposizioni dell' art. 175 del Trattato per avanzare alla Commissione una formale richiesta di agire. Secondo le ricorrenti, tale richiesta di agire enunciava chiaramente che esse invitavano la Commissione a comunicare alle imprese messe in causa gli addebiti formulati nelle denunce oppure ad archiviare la pratica, nel qual caso esse avrebbero potuto intentare un ricorso d' annullamento. Esse fanno altresì rilevare che né le disposizioni del Trattato né norme di diritto derivato definiscono quale contenuto debba avere la richiesta di agire e che la giurisprudenza della Corte ha escluso al riguardo ogni eccesso di formalismo, proprio al fine di proteggere i diritti dei soggetti dell' ordinamento comunitario. Esse invocano, su questo punto, le conclusioni dell' avvocato generale Roemer nella sentenza 13 luglio 1961, cause riunite 22/60 e 23/60, Elz/Alta Autorità, Racc. pag. 383.

Valutazione del Tribunale

27 In presenza di tali elementi in fatto ed in diritto, il Tribunale ricorda che l' art. 175 del Trattato dispone quanto segue:

"Qualora, in violazione del presente trattato, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della Comunità possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione.

Il ricorso è ricevibile soltanto quando l' istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l' istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.

Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle istituzioni della Comunità di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere".

28 Sulla ricevibilità del ricorso, in quanto fondato sulla citata disposizione, il Tribunale constata che le ricorrenti a ragione sostengono che la lettera inviata dal loro avvocato alla Commissione il 21 novembre 1989 costituiva una diffida ad agire ai sensi dell' art. 175 del Trattato CEE. Al riguardo il Tribunale rileva che detta lettera, che faceva espresso riferimento all' art. 175 del Trattato CEE, richiedeva inequivocabilmente alla Commissione di attivarsi per porre fine al complesso di comportamenti posti in essere in violazione al Trattato, allegati dalle ricorrenti e da esse descritti in dettaglio nel corpo della lettera in questione. La Commissione non può pertanto sostenere di non essere a conoscenza del fatto che con detta lettera le ricorrenti intendevano, in caso di perdurante silenzio della Commissione nel corso dei due mesi successivi, avviare il procedimento per carenza previsto dal citato art. 175 del Trattato.

29 Il Tribunale considera che si rende pertanto necessario indagare se, a norma dell' art. 175, terzo comma del Trattato, sia ricevibile la domanda con la quale le ricorrenti contestano alla Commissione di aver omesso di emanare nei loro confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, "... perché il ricorso sia ricevibile, il ricorrente deve poter dimostrare o di essere il destinatario di un provvedimento della Commissione, avente effetti giuridici specifici nei suoi confronti, che possa, in quanto tale, essere annullato, oppure che la Commissione essendo stata debitamente diffidata ad agire a norma dell' art. 175, secondo comma, ha omesso di adottare nei suoi confronti un atto che egli poteva legittimamente pretendere a norma del diritto comunitario" (sentenza della Corte 10 giugno 1982, causa 246/81, Lord Bethell/Commissione, Racc. pag. 2277, punto 13 della motivazione). Va rilevato che nella fattispecie, tenuto conto dell' arco di tempo intercorso fra il momento della presentazione della denuncia e l' invio della lettera di diffida ad agire, le ricorrenti avevano diritto ad ottenere dalla Commissione una comunicazione provvisoria ai sensi dell' art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963 n. 99, relativo alle audizioni previste dall' art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 17 (GU 1963, 127, pag. 2268, in seguito: il "regolamento n. 99/63") e che, pertanto, esse erano in diritto di esigere, in quanto persone fisiche o giuridiche, l' adozione nei loro confronti di un atto che non fosse una raccomandazione o un parere, a norma dell' art. 175, terzo comma, del Trattato.

30 Il Tribunale deduce, da quanto dianzi esposto e dal silenzio della Commissione nei confronti della lettera di diffida ad essa regolarmente inviata dalle ricorrenti, che la domanda, al momento della sua proposizione, era ricevibile nella parte in cui è fondata sull' art. 175 del Trattato, indipendentemente dalla soluzione del problema se la successiva presa di posizione da parte della Commissione l' abbia privata del suo oggetto iniziale. In effetti, tale presa di posizione non incide sulla ricevibilità della domanda, che va verificata con riguardo al momento della sua proposizione.

In ordine all' oggetto delle conclusioni

Argomenti delle parti

31 La Commissione sostiene che il ricorso è divenuto privo di oggetto quando essa ha comunicato alle ricorrenti, con lettera dell' 8 maggio 1990, in ossequio all' art. 6 del regolamento n. 99/63, che intendeva rigettare le loro denunce. Invocando su questo punto, la sentenza della Corte 18 ottobre 1979, causa 125/78, GEMA/Commissione (Racc. pag. 3190 punto 21 della motivazione), in cui si è statuito che una comunicazione inviata all' autore di una denuncia in conformità all' art. 6 del regolamento n. 99/63 costituisce una presa di posizione ai sensi dell' art. 175, secondo comma, del Trattato, essa ne deduce che non si può ormai più parlare di un suo comportamento omissivo e che, pertanto, la domanda è da ritenersi divenuta priva di oggetto e quindi irricevibile.

32 Le ricorrenti da parte loro contestano che il loro ricorso per carenza sia divenuto privo di oggetto a seguito della lettera della Commissione dell' 8 maggio 1990. Più precisamente, negano che detta lettera, in considerazione del suo contenuto, possa configurare una "presa di posizione" ai sensi della citata sentenza della Corte 18 ottobre 1979, GEMA/Commissione.

33 In via subordinata esse sostengono che, quand' anche il Tribunale volesse prendere in considerazione la lettera dell' 8 maggio 1990 come integrante una valida presa di posizione, quest' ultima non porrebbe necessariamente fine alla carenza della Commissione con riferimento alla pretesa violazione dell' art. 85 del Trattato. A detta delle ricorrenti, in questo caso il ricorso per carenza da esse proposto non avrebbe più ad oggetto la mancata adozione di una netta presa di posizione da parte della Commissione quanto piuttosto il rifiuto di quest' ultima di adottare i necessari provvedimenti nei riguardi degli importatori di vetture giapponesi e delle autorità francesi per aver posto in essere comportamenti che contravvengono agli artt. 30 e 85 del Trattato. Le ricorrenti invocano in proposito la sentenza della Corte 27 settembre 1988, causa 302/87, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. 5641, punto 17 della motivazione).

Valutazione del Tribunale

34 Il Tribunale rileva che, posteriormente alla presentazione del ricorso, la Commissione ha rivolto alle ricorrenti, l' 8 maggio 1990, una comunicazione ai sensi dell' art. 6 del regolamento n. 99/63, con la quale, da un lato, manifestava l' intenzione di non dar seguito alle loro denunce e, dall' altro, le invitava a farle pervenire osservazioni in proposito. In seguito la Commissione ha notificato alle ricorrenti, il 5 dicembre 1991, una decisione definitiva di rigetto delle loro denunce. Le ricorrenti hanno allora depositato un ricorso diretto all' annullamento di tale decisione, sul quale il Tribunale deciderà in un secondo momento.

35 E' in tal modo accertato che la Commissione non solo ha soddisfatto gli obblighi procedurali ad essa imposti dall' art. 6 del regolamento n. 99/63, ma ha altresì adottato una decisione definitiva di rigetto delle denunce ad essa presentate dalle ricorrenti, permettendo loro in tal modo di proteggere i legittimi interessi di cui sono portatrici (sentenza della Corte 25 ottobre 1977, Metro/Commissione, Racc. pag. 1875, punto 13 della motivazione), anche se la decisione del 5 dicembre 1991 è stata emanata con considerevole ritardo. Bisogna dunque dedurne che il ricorso è diventato in ogni caso privo di oggetto, quanto meno in seguito alla decisione del 5 dicembre 1991, e che quindi non vi è più luogo a provvedere in proposito.

36 Infatti, come stabilito dalla Corte nella sentenza 12 luglio 1988, causa 377/87, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. 4017, punto 9 della motivazione), alla base del ricorso ex art. 175 del Trattato vi è la "ratio" secondo la quale, in presenza di un' illegittima inerzia della Commissione, le altre istituzioni, gli Stati membri nonché, in un' ipotesi come quella che qui ricorre, i privati, possono adire la Corte o il Tribunale affinché dichiarino che il comportamento omissivo dell' istituzione messa in causa è contrario al Trattato, in quanto l' istituzione interessata non vi abbia posto rimedio. Ai sensi dell' art. 176, da detta declaratoria insorge, in capo all' istituzione convenuta, l' obbligo di prendere i provvedimenti che comporta l' esecuzione della sentenza della Corte o del Tribunale che dichiara la carenza dell' istituzione, senza pregiudizio di azioni a titolo di responsabilità extracontrattuale che possano discendere dalla declaratoria medesima.

37 In un caso come quello in esame, ove l' atto la cui omissione è oggetto della controversia è stato adottato dopo la presentazione del ricorso, ma prima che fosse pronunciata la sentenza, una declaratoria della Corte o del Tribunale che constati la carenza non può più produrre gli effetti contemplati dall' art. 176 del Trattato. Ne consegue che in tal caso, esattamente come quando l' istituzione convenuta abbia reagito alla richiesta di agire entro i due mesi, il ricorso è divenuto privo di oggetto. La situazione attuale è dunque diversa da quella presa in esame dalla citata sentenza 27 settembre 1988, Parlamento/Consiglio, invocata dalle ricorrenti, nella quale la Corte ha stabilito che un rifiuto di agire, pur essendo esplicito, può esserle deferito a norma dell' art. 175 in quanto non fa venir meno la carenza. Nel caso specifico non si può imputare alla Commissione, che ha respinto definitivamente la denuncia dalle ricorrenti, dopo che tale decisione è stata ad esse comunicata a norma dell' art. 6 del regolamento n. 99/63, di avere omesso di prendere posizione.

38 Risulta da quanto precede che le conclusioni delle ricorrenti fondate sull' art. 175 sono divenute prive di oggetto successivamente all' instaurazione della controversia e che di conseguenza non vi è luogo a provvedere in merito.

Sulla conversione del ricorso per carenza in ricorso d' annullamento

Argomenti delle parti

39 Le ricorrenti sostengono che, ammesso che la lettera della Commissione dell' 8 maggio 1990 costituisca una presa di posizione ex art. 175 del Trattato, tale presa di posizione dovrebbe essere suscettibile di ricorso d' annullamento, alle condizioni previste dall' art. 173 del Trattato. A tale proposito esse invocano il tenore letterale dalla citata sentenza GEMA, nella quale la Corte non ha escluso, secondo loro, che una presa di posizione ex art. 6 del regolamento n. 99/63 possa formare oggetto di un ricorso d' annullamento. Esse invocano parimenti le conclusioni dell' avvocato generale Sir Gordon Slynn nella causa Lord Bethell/Commissione (sentenza 10 giugno 1982, citata).

40 Le ricorrenti deducono da quanto sopra che il loro ricorso per carenza deve potersi trasformare in ricorso d' annullamento della lettera della Commissione dell' 8 maggio 1990, e ciò nell' interesse di una sana amministrazione della giustizia e onde evitare un diniego di giustizia. Essi invocano, su questo punto, le conclusioni dell' avvocato generale Mayras nell' ordinanza della Corte 2 marzo 1977, cause riunite 109/ e 114/75, National Carbonising Co. Ltd/Commissione (Racc. pag. 382) e la sentenza della Corte 3 marzo 1982, causa 14/81, Alpha Steel/Commissione (Racc. pag. 745). Qualora tale diversa qualificazione del ricorso venisse accolta dal Tribunale, le ricorrenti fonderebbero il ricorso d' annullamento sullo sviamento di potere di cui la Commissione si sarebbe resa responsabile rinunciando a condannare l' intesa illecita fra i cinque importatori chiamati in causa dalle loro denunce ed avallando in tal modo la ripartizione del mercato disposta dal governo francese.

41 La Commissione, dal canto suo, senza peraltro sollevare un' obiezione formale, sostiene che in ogni caso dalla citata sentenza GEMA risulta che una comunicazione ex art. 6 del regolamento n. 99/63 non costituisce un atto suscettibile di formare oggetto di un ricorso d' annullamento.

Valutazione del Tribunale

42 Il Tribunale, rileva, in primo luogo, che, secondo una giurisprudenza consolidata (sentenza della Corte GEMA, citata; sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, Automec/Commissione, causa T-64/89, Racc. pag. II-369), le comunicazioni con le quali la Commissione si pronuncia, in via provvisoria, alle condizioni stabilite dall' art. 6 del regolamento n. 99/63, su una denuncia presentatale a norma dell' art. 3 del regolamento n. 17, non costituiscono decisioni suscettibili di impugnazione, ai sensi dell' art. 189 del Trattato, e non sono quindi suscettibili di formare oggetto di un ricorso d' annullamento ex art. 173 del Trattato. Orbene, nella specie, le ricorrenti hanno rivolto la loro domanda d' annullamento esclusivamente contro la comunicazione provvisoria dell' 8 maggio 1990. Pertanto la domanda di annullamento della lettera dell' 8 maggio 1990 presentata dai ricorrenti andrebbe in ogni caso respinta come irricevibile.

43 Il Tribunale, ricorda, in secondo luogo, che, le disposizioni dell' art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile nella sua formulazione mutatis mutandis ai procedimenti dinanzi al Tribunale in caso di proposizione di un ricorso, così come le equivalenti disposizioni dell' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, pur consentendo, in determinate circostanze, la deduzione di nuovi mezzi di prova in corso di causa, non possono in alcun caso essere interpretate come autorizzanti le ricorrenti a presentare al giudice comunitario nuove conclusioni, ed a modificare in tal modo l' oggetto della controversia (sentenze della Corte 25 settembre 1979, causa 232/78, Commissione/Francia (Racc. pag. 2729); 18 ottobre 1979, GEMA, citata; 8 febbraio 1983, causa 124/81, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. 203); 4 dicembre 1986, causa 205/84, Commissione/Germania, (Racc. pag. 3755); 14 ottobre 1987, causa 278/85, Commissione/Danimarca (Racc. pag. 4069). Detta soluzione non viene messa in discussione dalla circostanza che il giudice comunitario ammette che, nel quadro del giudizio d' annullamento, la domanda iniziale diretta contro un atto revocato, in corso di causa, dall' istituzione emanante possa essere considerata, in un' ottica di sana amministrazione della giustizia, come diretta contro il nuovo atto che l' istituzione convenuta ha sostituito all' atto revocato (sentenza 3 marzo 1982, Alpha Steel, citata). Di fatto tale sostituzione, che non modifica la natura del procedimento originariamente instaurato in base all' art. 173 del Trattato, non può venire interpretata, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, nel senso che autorizzi la sostituzione di un ricorso d' annullamento al ricorso per carenza inizialmente presentato al Tribunale, come d' altronde espressamente stabilito dalla Corte nella citata sentenza GEMA.

44 Risulta dalle considerazioni svolte che, avendo le ricorrenti in un primo tempo adito il Tribunale in base all' art. 175 del Trattato, va dichiarata irricevibile la loro richiesta di conversione della domanda iniziale in domanda d' annullamento, basata sull' art. 173 del Trattato e diretta contro la comunicazione dell' 8 maggio 1990.

Sulle conclusioni fondate sugli artt. 178 e 215 del Trattato

Argomenti delle parti

45 Nell' atto introduttivo le ricorrenti chiedono il risarcimento del danno subito a causa delle asserite pratiche anticoncorrenziali. Al riguardo distinguono fra danno imputabile al comportamento delle imprese partecipanti all' asserita intesa nonché alla condotta del governo francese e danno direttamente imputabile all' inazione della Commissione. Secondo le ricorrenti quest' ultimo può essere valutato nell' ammontare delle perdite da essi subite nel corso degli ultimi due anni, posto che l' aggravarsi del danno in questo periodo è dovuto alla carenza della Commissione.

46 La Commissione dal canto suo sostiene di non aver violato alcuna norma di diritto comunitario, tenuto conto della complessità della causa e delle esigenze connesse alla necessità di un' istruzione preliminare a qualsiasi presa di posizione. Sarebbe quindi esclusa ogni sua responsabilità per qualsiasi pregiudizio le ricorrenti abbiano potuto subire. Essa rileva, inoltre, che l' atto introduttivo non soddisfa i requisiti minimi previsti dall' art. 38, n. 1, lett. c) del regolamento di procedura della Corte, applicabile mutatis mutandis, alla data del suo deposito, ai procedimenti dinanzi al Tribunale, il quale impone tra l' altro che l' atto introduttivo indichi l' oggetto della controversia e contenga l' esposizione sommaria dei motivi dedotti. Essa osserva parimenti che le cifre indicate nell' atto introduttivo e nei suoi allegati non hanno alcun rapporto con l' eventuale danno che le ricorrenti potrebbero aver subito in conseguenza della sua pretesa inazione seguita alla presentazione delle loro rispettive denunce.

47 La Commissione conclude pertanto che il ricorso di danni, ove non fosse irricevibile per difetto di precisione, sarebbe, a questo stesso titolo, quanto meno infondato.

Valutazione del Tribunale

48 In presenza di tale argomento il Tribunale rileva come l' art. 38, n. 1, lett. c) del regolamento della Corte, che era all' epoca applicabile mutatis mutandis ai procedimenti dinanzi al Tribunale, esiga che l' atto introduttivo contenga l' oggetto della controversia ed un' esposizione sommaria dei motivi dedotti.

49 Il Tribunale constata dunque, da un lato, che l' atto introduttivo, registrato alla cancelleria della Corte il 20 marzo 1990, non conteneva alcuna giustificazione dell' ammontare dell' indennizzo reclamato rispettivamente da ciascuna delle ricorrenti e, dall' altro, che solo nella loro risposta del 21 marzo 1990 ad una comunicazione della cancelleria le ricorrenti hanno infine prodotto una "nota esplicativa sul calcolo del danno subito".

50 Orbene, per giustificare il danno che esse asseriscono di aver subito, le ricorrenti sostengono che esso corrisponde al pregiudizio commerciale derivante dall' inazione della Commissione. Il Tribunale ritiene pertanto che le ricorrenti potrebbero reclamare soltanto il risarcimento del danno posteriore al 21 gennaio 1990, data alla quale, al più presto, avrebbe potuto essere constatata la carenza della Commissione. Ora il danno asserito nell' atto introduttivo del 20 marzo 1990, quale precisato nella "nota esplicativa sul calcolo del danno subito", si riferisce solamente alle perdite finanziarie subite negli esercizi del periodo 1985-1989. Tale danno risulta dunque antecedente al periodo in cui avrebbe eventualmente potuto essere prospettata, in capo all' istituzione comunitaria, una responsabilità derivante dall' asserita inazione.

51 Dalle considerazioni svolte risulta che il ricorso è irricevibile nella parte in cui è fondato sugli artt. 178 e 215 del Trattato.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

52 Il Tribunale, per definire l' ammontare delle spese sulle quali deve pronunciarsi, ricorda che la Corte ha deciso, con ordinanza 23 maggio 1990, che le ricorrenti avrebbero sopportato la metà della spese sostenute fino alla data dell' ordinanza stessa e che sarebbe spettato al Tribunale di statuire sul resto delle spese sostenute dinanzi alla Corte e su quelle sostenute dinanzi ad esso.

53 In base alle considerazioni che precedono il Tribunale ha constatato, da un lato, che non vi è luogo a provvedere sul ricorso nella parte in cui è fondato sull' art. 175 del Trattato e, dall' altro, che il ricorso deve essere respinto come irricevibile nella parte in cui è fondato su una pretesa conversione della domanda per carenza in domanda d' annullamento e sugli artt. 178 e 215 del Trattato.

54 Il Tribunale ricorda, in primo luogo, che, ai sensi dell' art. 87, n. 6, del proprio regolamento di procedura, esso decide sulle spese in via equitativa in caso di non luogo a provvedere e, in secondo luogo, che, ai sensi dell' art. 87, n. 3, dello stesso regolamento, esso può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali.

55 Il Tribunale rileva, nella specie, l' esistenza di motivi eccezionali.

56 Esso constata ad esempio che inizialmente la Commissione non ha dato seguito alla lettera di diffida inviatale dalle ricorrenti il 21 novembre 1989, quantunque fosse stata debitamente informata della sostanza delle loro denunce sin dal 18 novembre 1985 e, in ogni caso, dal 29 novembre 1988, contribuendo in tal modo al sorgere della presente controversia. Esso constata d' altra parte che solo posteriormente alla presentazione del presente ricorso la Commissione ha notificato ai ricorrenti da un lato, l' 8 maggio 1990, una presa di posizione provvisoria in merito alle loro lagnanze, ai sensi dell' art. 6 del regolamento n. 99/63 e, dall' altro, il 5 dicembre 1991, una decisione di rigetto definitivo delle loro denunce.

57 Dall' insieme delle suesposte considerazioni risulta che le circostanze del caso saranno correttamente valutate decidendo che la Commissione sopporterà le proprie spese sulle quali la Corte non ha statuito con ordinanza 23 maggio 1990 unitamente ai tre quarti delle spese sostenute dai ricorrenti, così definite. Le ricorrenti sopporteranno in solido un quarto delle proprie spese sulle quali la Corte non ha statuito in detta ordinanza.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE

dichiara e statuisce:

1) Non vi è luogo a provvedere sulla domanda nella parte in cui essa è fondata sull' art. 175 del Trattato.

2) I restanti capi della domanda sono respinti come irricevibili.

3) La Commissione sopporterà le proprie spese ed i tre quarti delle spese delle ricorrenti sulle quali la Corte non ha statuito con ordinanza 23 maggio 1990. I ricorrenti sopporteranno in solido il restante quarto delle proprie spese, così definite.

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