EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61990TJ0005

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 25 settembre 1991.
Antonio Marcato contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Resoconti di colloqui svoltisi nell'ambito del procedimento di compilazione del rapporto informativo - Ricorso per annullamento e risarcimento danni - Irricevibilità.
Causa T-5/90.

Raccolta della Giurisprudenza 1991 II-00731

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1991:50

61990A0005

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 25 SETTEMBRE 1991. - ANTONIO MARCATO CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - RENDICONTI DI COLLOQUI SVOLTISI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI COMPILAZIONE DEI RAPPORTI INFORMATIVI - RICORSO PER L'ANNULLAMENTO E PER RISARCIMENTO DEI DANNI - IRRICEVIBILITA. - CAUSA T-5/90.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-00731


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Dipendenti - Ricorso - Atto arrecante pregiudizio - Nozione - Atto che incide direttamente sulla posizione giuridica del ricorrente - Mancanza - Irricevibilità

(Statuto del personale, art. 91, n. 1)

2. Dipendenti - Ricorso - Ricorso per risarcimento danni proposto in mancanza di un procedimento precontenzioso conforme allo Statuto - Irricevibilità

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

Parti


Nella causa T-5/90,

Antonio Marcato, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con l' avv. Ph.-F. Lebrun e, all' udienza, con l' avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. V. Gillen, 13, rue Aldringen,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Joseph Griesmar, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l' annullamento di due documenti, non comunicati al ricorrente né inseriti nel suo fascicolo personale, in cui si fa riferimento a taluni colloqui con i suoi superiori gerarchici nell' ambito del procedimento riguardante il suo rapporto informativo e, inoltre, il risarcimento del danno morale lamentato da quest' ultimo,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai signori C.P. Briët, presidente, H. Kirschner e J. Biancarelli, giudici,

cancelliere: B. Pastor, amministratore

vista la fase scritta ed in seguito all' udienza del 27 giugno 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti

1 Il ricorrente, dipendente di grado B3 presso la Commissione, veniva collocato a riposo, a sua richiesta, a partire dal 1 maggio 1990.

2 L' 11 luglio 1988 il direttore generale del personale della Commissione e il direttore dell' Ufficio delle pubblicazioni, nella loro qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"), stabilivano l' elenco dei dipendenti ritenuti maggiormente meritevoli di una promozione al grado B2 per l' esercizio 1988. Poiché su questa lista non figurava il nome del ricorrente, quest' ultimo proponeva due ricorsi di annullamento aventi ad oggetto tale elenco, registrati presso la cancelleria della Corte rispettivamente il 28 ottobre 1988 e il 10 aprile 1989 (cause 317/88 e 115/89).

3 Allegate alla sua controreplica presentata nella causa 317/88, la convenuta produceva due note, redatte durante il procedimento di stesura del rapporto informativo del ricorrente relativo al periodo 1985-1987. Si trattava di due resoconti: il primo, datato 10 aprile 1989, faceva riferimento ad una riunione 7 aprile 1989 tra il sig. Lemoine, capodivisione del ricorrente, e quest' ultimo; il secondo, datato 22 giugno 1989, riguardava un colloquio avvenuto lo stesso giorno tra il sig. Edsberg, compilatore d' appello, e il ricorrente. Nella sua nota, il sig. Lemoine, dopo aver menzionato varie dichiarazioni del ricorrente, giungeva alla conclusione che il dialogo con quest' ultimo era "molto difficile". Dal canto suo il sig. Edsberg rilevava che il ricorrente aveva ammesso durante il loro colloquio che i suoi rapporti con i superiori non erano "proprio facili".

4 Con atto separato 16 agosto 1989, il ricorrente chiedeva che questi documenti fossero stralciati dagli atti riguardanti la causa 317/88. Egli sosteneva che il loro deposito violava l' art. 26 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), in quanto questi documenti non gli erano stati comunicati e non erano stati inseriti nel suo fascicolo personale. La Commissione non si opponeva a tale richiesta.

5 Con ordinanza della Corte 15 novembre 1989, le due cause venivano rinviate dinanzi al Tribunale, presso la cancelleria del quale venivano registrate rispettivamente con i nn. T-47/89 e T-82/89. Con ordinanza 6 dicembre 1989, il Tribunale disponeva che i documenti oggetto della controversia fossero stralciati dagli atti, poiché facevano riferimento ad avvenimenti successivi alla decisione allora impugnata, vale a dire quella di non iscrivere il ricorrente nell' elenco dei dipendenti ritenuti maggiormente meritevoli di una promozione per l' esercizio 1988, e in quanto non apportavano alcun elemento utile alla soluzione della controversia.

6 Il 4 agosto 1989 il ricorrente presentava alla Commissione un "reclamo" ai sensi dell' art. 90, n. 3, dello Statuto, basato sulla violazione dell' art. 26 dello Statuto e con il quale egli chiedeva il suo "risarcimento". Il ricorrente sosteneva che formando un secondo fascicolo personale, segreto e illegittimo, contenente le suddette note, la Commissione aveva violato l' art. 26 dello Statuto. Temendo che le sue possibilità di promozione fossero state compromesse da elementi presenti in questo fascicolo segreto, egli chiedeva una promozione con effetto retroattivo, onde tener conto dell' utilizzazione scorretta e prolungata di documenti illegittimi, "fatte salve le azioni eventuali che potrebbero essere promosse contro i responsabili di diffamazione, ai sensi dell' art. 24 dello Statuto e delle altre norme di legge applicabili".

7 Il 13 novembre 1989 la Commissione informava il ricorrente che il suo "reclamo" sarebbe stato esaminato da un gruppo interservizi il 21 novembre 1989. Tuttavia, non avendo ancora ricevuto alcuna risposta nel gennaio del 1990, il 5 febbraio 1990 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

8 Con decisione 20 marzo 1990, trasmessa con lettera del direttore generale del personale 26 marzo 1990, la Commissione ha dichiarato che per essa era "impossibile accogliere il reclamo" del ricorrente. Essa ha sostenuto che le due note controverse si trovavano in un fascicolo personale del ricorrente, conservato all' interno della DG XIX, dalla quale egli dipendeva in quel periodo, fascicolo che non sarebbe stato segreto. Secondo la Commissione, si trattava di un fascicolo interno alla DG XIX, che non sostituiva il vero e proprio fascicolo personale del ricorrente. Le due note, risalenti al 1989, non avrebbero potuto influenzare i lavori del comitato di promozione nell' ambito del procedimento di promozione per l' esercizio 1988, che era già oggetto di controversia nelle suddette cause T-47/89 e T-82/89.

9 Con sentenza 20 giugno 1990, il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso nella causa T-47/89 (Racc. pag. II-281). Con sentenza 5 dicembre 1990, causa T-82/89, il Tribunale ha annullato la decisione dell' APN con cui si negava al ricorrente l' iscrizione nell' elenco dei dipendenti ritenuti maggiormente meritevoli di una promozione al grado B2 per l' esercizio 1988. Le due sentenze sono passate in giudicato.

Procedimento

10 E' in questo contesto che il ricorrente ha proposto il presente ricorso, registrato presso la cancelleria del Tribunale il 5 febbraio 1990, con il quale egli chiede in sostanza l' annullamento delle due suddette note, datate rispettivamente 10 aprile, 22 giugno 1989, nonché l' assegnazione di 1 ECU simbolico, come risarcimento del danno morale che ritiene di avere subito.

11 Il ricorrente fonda la sua domanda di annullamento dei due documenti controversi su due mezzi relativi rispettivamente alla violazione dell' art. 26 dello Statuto e alla violazione del "principio fondamentale del contradditorio".

12 Riguardo al primo mezzo, il ricorrente sostiene che i due documenti in questione costituiscono documenti concernenti la sua posizione amministrativa, oppure rapporti riguardanti la sua competenza, il suo rendimento o il suo comportamento. Pertanto, in ogni caso, essi avrebbero dovuto essere inseriti nel suo fascicolo personale. Egli addebita alla Commissione di non averlo invitato a presentare le sue osservazioni su tali documenti e di non averglieli comunicati prima del loro inserimento nel fascicolo. Egli ritiene illecito che documenti del genere figurino in un fascicolo personale parallelo, conservato presso la DG XIX, che, secondo lui, è stato utilizzato nell' ambito di un procedimento riguardante il rapporto informativo e il cui contenuto, pertanto, ha influenzato la sua posizione amministrativa.

13 Riguardo al secondo mezzo, il ricorrente sostiene che i diritti della difesa sono stati palesemente ignorati, dato che egli ha avuto conoscenza dei documenti controversi solo nel momento in cui ha ricevuto la controreplica nella causa T-47/89. Inoltre, egli contesta l' esattezza dei fatti "quali sono riferiti unilateralmente" nei due documenti.

14 Contro questi due mezzi la Commissione sostiene innanzitutto che i documenti di cui trattasi erano documenti procedurali, finalizzati all' elaborazione del rapporto informativo del ricorrente (per il periodo 1985-1987), i quali, a differenza del rapporto stesso, non potrebbero essere considerati rapporti riguardanti la competenza, il rendimento o il comportamento di quest' ultimo e non costituiscono nemmeno documenti concernenti la sua posizione amministrativa. La Commissione nega che i documenti controversi abbiano influenzato lo svolgimento della carriera del ricorrente. Essa ne deduce che non era obbligata ad inserire nel fascicolo personale del ricorrente documenti contenenti constatazioni di fatto riguardanti la stesura del rapporto informativo, in quanto non è provato che essi abbiano influenzato la posizione amministrativa o lo svolgimento della carriera del dipendente. Essa ritiene che l' art. 26 dello Statuto non sia stato pertanto violato.

15 La Commissione sostiene inoltre che l' annullamento delle due note viola il principio di proporzionalità. Essa si richiama a tal riguardo al dettato dell' art. 26 dello Statuto, che non prevede la "nullità" dei documenti di cui alla lett. a) come sanzione per la loro mancata comunicazione all' interessato. Essa sostiene peraltro che l' irregolarità invocata dal ricorrente, essendo successiva alla redazione dei due documenti, non pregiudica la loro validità intrinseca.

16 Infine, la Commissione dichiara che qualora il Tribunale, pronunciandosi nel merito, decida che i resoconti controversi costituiscono documenti o rapporti ai sensi dell' art. 26 dello Statuto, essa provvederebbe ad inserirli nel fascicolo personale del ricorrente. Quest' ultimo allora potrebbe formulare al loro riguardo tutte le osservazioni che reputi utili.

17 A sostegno della sua domanda di risarcimento, il ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso vari illeciti. Innanzitutto, in occasione di un procedimento contenzioso, essa avrebbe prodotto documenti a suo discredito. In modo illecito, questi documenti non gli sarebbero stati previamente comunicati e la Commissione avrebbe omesso di inserirli immediatamente nel suo fascicolo personale, in spregio dell' art. 26 dello Statuto. L' inserimento di tali note in un fascicolo parallelo sarebbe stato diretto a corroborare taluni atteggiamenti ostili nei suoi confronti, come avrebbe dimostrato l' intervento dell' assistente del direttore generale della DG XIX nell' ambito del comitato paritetico di promozione per l' esercizio 1988. Esso sarebbe pertanto illegale. Secondo il ricorrente, la mera esistenza dei suddetti documenti in un fascicolo segreto è sufficiente a dimostrare che essi, seppure non abbiano avuto l' effetto di ledere i suoi diritti oggettivi alla promozione, potevano nondimeno avere un simile scopo.

18 Il ricorrente sostiene inoltre che i documenti controversi hanno leso la sua rispettabilità e chiede l' assegnazione di 1 ECU simbolico come risarcimento del danno morale che egli ritiene di avere così subito. Egli è dell' avviso che, anche ad ammettere che le note di cui trattasi non possano costituire oggetto di un ricorso per annullamento, sarebbe pur vero che la loro elaborazione, lo scopo perseguito nonché il contesto nel quale esse si collocano potrebbero dar luogo ad illeciti che comportano la responsabilità della Commissione e ne giustificano la condanna al versamento in suo favore di 1 ECU simbolico. Infine, il ricorrente deduce che la Commissione ha risposto al suo reclamo solo sette mesi e mezzo dopo la sua presentazione.

19 La Commissione nega di aver tenuto un comportamento scorretto. Essa sostiene che la riunione del comitato paritetico di promozione, svoltasi nel giugno del 1988, cui fa riferimento il ricorrente, si è tenuta in data precedente a quella della stesura dei documenti controversi. In occasione della riunione di questo comitato nel 1989 non si sarebbe fatta alcuna menzione di detti documenti. La produzione in giudizio dei suddetti documenti non avrebbe danneggiato il ricorrente, dato che questi ultimi sono stati stralciati dagli atti. Del resto, la Commissione ribadisce che non c' è stato alcun comportamento illegittimo; secondo essa, il ricorso per annullamento e quello per risarcimento dovrebbero pertanto essere congiuntamente respinti, dato che un comportamento reputato lecito nell' ambito di un giudizio per annullamento non può al contempo essere qualificato illecito e dar diritto a risarcimento.

20 Nella controreplica la Commissione ha negato inoltre che il ricorrente abbia subito un danno morale a causa dei documenti controversi. In subordine, essa ha dichiarato che, qualora il Tribunale ritenesse che le note avrebbero dovuto essere inserite nel fascicolo personale del ricorrente, essa le inserirebbe immediatamente. In tal modo il ricorrente avrebbe in seguito la più ampia possibilità di accludervi le sue osservazioni personali in condizioni idonee a garantirgli un risarcimento adeguato del suo asserito danno morale. Un risarcimento ulteriore, anche limitato a 1 solo ECU, non sarebbe pertanto giustificato. Per contro, qualora le note controverse fossero annullate, il ricorrente sarebbe risarcito soddisfacentemente del danno morale da lui lamentato.

21 Dinanzi al Tribunale la Commissione, ai sensi dell' art. 91 del regolamento di procedura della Corte, allora valido mutatis mutandis per il procedimento dinanzi al Tribunale, ha sollevato un' eccezione di irricevibilità, che è stata unita al merito con ordinanza del Tribunale 12 luglio 1990.

22 Poiché il ricorrente non ha presentato la sua replica entro il termine disposto dal presidente della sezione, la fase scritta del procedimento si è conclusa il 15 novembre 1990. Tuttavia, con ordinanza 24 gennaio 1991, il Tribunale ha accolto una domanda di riapertura dei termini presentata dal ricorrente. Successivamente, la fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente ed è terminata con il deposito della controreplica.

23 Nel suo ricorso il ricorrente aveva chiesto la riunione della presente causa alle cause T-47/89 e T-82/89. Poiché nel frattempo queste ultime cause erano state discusse dinanzi al Tribunale, il ricorrente ha rinunciato a tale domanda.

24 I rappresentanti delle parti hanno svolto le loro difese orali all' udienza del 27 giugno 1991. A seguito di alcuni quesiti del Tribunale, le parti hanno in particolare preso posizione sulla natura giuridica del documento, intitolato "Reclamo", che il ricorrente ha inviato all' APN il 4 agosto 1989. Il presidente ha dichiarato chiusa la fase orale alla fine dell' udienza.

25 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

a) dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;

b) annullare i documenti portati per la prima volta a sua conoscenza negli allegati II e V della controreplica della Commissione nella causa T-47/99;

c) concedergli 1 ECU simbolico come risarcimento del danno morale sofferto;

d) condannare la convenuta a tutte le spese.

Nella sua eccezione di irricevibilità la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

a) dichiarare il ricorso irricevibile;

b) decidere sulle spese secondo giustizia.

Nel suo controricorso la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

a) respingere il ricorso;

b) decidere sulle spese secondo giustizia.

Per quanto riguarda l' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

a) respingere l' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione;

b) ordinare il proseguimento del procedimento nel merito;

c) condannare la convenuta a tutte le spese.

Sulla ricevibilità

Sulla domanda di annullamento

26 La Commissione deduce quattro mezzi avverso la ricevibilità di questo capo della domanda.

27 In primo luogo, essa sostiene che l' oggetto della domanda avente come scopo l' annullamento dei due resoconti è differente da quello del "reclamo", mediante il quale il ricorrente ha chiesto di godere di una promozione con effetti retroattivi.

28 In secondo luogo, la Commissione nega l' esistenza di un atto che arrechi pregiudizio ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto. A tal riguardo, essa sostiene innanzitutto che la "mancata comunicazione" delle due note al ricorrente e il suo inserimento in un secondo fascicolo, che si afferma essere segreto, sono solo fatti materiali e non atti giuridici con valore decisionale. Le note stesse sarebbero meri resoconti, privi di qualunque carattere decisionale. Un mero atto materiale, improduttivo di effetti giuridici, non potrebbe formare oggetto di un ricorso per annullamento.

29 In una tale situazione di fatto, da lui ritenuta dannosa, al dipendente interessato toccherebbe inoltrare presso l' APN una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto. Il ricorrente avrebbe dovuto quindi investire l' APN di una domanda, chiedendole di ordinare l' inserimento dei documenti di cui trattasi nel suo fascicolo personale o di prescrivere la loro distruzione o la loro riforma. A tal riguardo, la Commissione fa rinvio alla sentenza della Corte 27 giugno 1989, Giordani / Commissione (causa 200/87, Racc. pag. 1877, in particolare pag. 1901), in cui quest' ultima ha considerato che è soltanto avverso la decisione di rigetto di tale domanda che l' interessato può proporre reclamo all' amministrazione ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto. Essa ricorda che è anche secondo tali principi che si è svolto il procedimento precontenzioso giudicato corretto dalla Corte con la sentenza 5 ottobre 1988, Hamill / Commissione (causa 180/87, Racc. pag. 6141, in particolare pag. 6143).

30 La Commissione sostiene inoltre che i resoconti controversi erano solo misure interlocutorie il cui scopo era quello di preparare la stesura del rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1985-1987. Atti del genere non costituirebbero atti impugnabili autonomamente.

31 Nel controricorso la Commissione ha aggiunto che non è provato che tali resoconti abbiano influenzato la posizione amministrativa o lo svolgimento della carriera del ricorrente. Sarebbero gratuite e infondate le affermazioni del ricorrente, secondo cui è sulla base di questi due resoconti che l' assistente del direttore generale della DG XIX si è opposto nell' ottobre del 1989 alla sua promozione per l' esercizio 1989. Tale affermazione del ricorrente sarebbe contraddetta dal resoconto della riunione del comitato paritetico di promozione del 16 e 17 ottobre 1989, prodotto dalla Commissione.

32 In terzo luogo, nella controreplica la Commissione nutre dubbi circa l' interesse ad agire del ricorrente. Essa sostiene che quest' ultimo non può giustificare l' esistenza di un suo interesse all' annullamento dei documenti di cui trattasi motivando che il giorno della presentazione del ricorso, vale a dire il 5 febbraio 1990, si trovava "in una posizione che gli consentiva di rivendicare i suoi diritti in merito a una promozione". A suo avviso, occorre distinguere fra loro i differenti periodi considerati ai fini della promozione. Quanto al periodo coincidente con l' anno 1988, la Commissione sottolinea che è questo il periodo che ha costituito oggetto dei due ricorsi precedenti esaminati nelle cause T-47/89 e T-82/89, mentre il presente ricorso riguarda una situazione di fatto successiva. Essa osserva che se il Tribunale ha annullato con la precitata sentenza 5 dicembre 1990 la decisione con cui si negava al ricorrente la sua iscrizione nell' elenco dei dipendenti ritenuti maggiormente meritevoli, ai fini di una promozione relativa al periodo 1988, senza unire il presente ricorso a quello precedente, è dovuto al fatto che la situazione di cui trattavasi nel precedente ricorso, vale a dire quella attinente al 1988, era priva di collegamenti con l' oggetto della presente controversia. Riguardo al periodo attinente all' anno 1989, la Commissione osserva che il ricorrente non ha impugnato nessuna delle decisioni riguardanti le promozioni disposte per tale esercizio finanziario. Egli pertanto non potrebbe più far valere di avere i requisiti per essere promosso nel 1989, anche se era iscritto con effetti retroattivi nell' elenco dei dipendenti ritenuti maggiormente meritevoli per l' esercizio 1988. Infatti, il punto 9 delle disposizioni generali d' esecuzione relative al procedimento di promozione all' interno di una carriera dispone che i dipendenti iscritti in un simile elenco e non promossi durante l' esercizio corrispondente non godono di un diritto a figurare d' ufficio negli elenchi successivi. Circa il periodo relativo all' anno 1990, la Commissione richiama l' attenzione sul fatto che il ricorrente non sostiene di avere i requisiti per una promozione in relazione a tale periodo, durante il quale è stato collocato a riposo.

33 All' udienza la Commissione ha addotto un quarto mezzo di irricevibilità, relativo al fatto che il presente capo della domanda ha come scopo l' annullamento delle note controverse, piuttosto che una declaratoria riguardante la loro inopponibilità al ricorrente. A sostegno di tale mezzo essa ha ripreso l' argomento che aveva già sviluppato durante la fase scritta del procedimento circa la fondatezza della domanda di annullamento, secondo il quale l' inopponibilità è l' unica sanzione disposta dallo Statuto per l' omessa applicazione del suo art. 26, mentre la nullità non vi è prevista.

34 Avverso il primo mezzo della Commissione il ricorrente sostiene che lo scopo "ultimo" del reclamo da lui proposto il 4 agosto 1989 era quello di ristabilire la legalità della sua posizione amministrativa ai fini di una promozione. Simile scopo potrebbe conciliarsi solo con la soppressione - vale a dire, con l' annullamento - delle due note che nell' ottobre 1989 sarebbero servite all' assistente del direttore generale della DG XIX per opporsi decisamente dinanzi al comitato paritetico di promozione all' iscrizione del ricorrente nell' elenco dei dipendenti ritenuti maggiormente meritevoli di una promozione al grado B2. Lo scopo "principale" del reclamo sarebbe stato pertanto l' annullamento di queste due note. Il ricorrente aggiunge che la Corte, secondo una giurisprudenza consolidata, non si mostra molto rigorosa in merito alla formulazione del reclamo. Basterebbe che l' istituzione convenuta abbia potuto conoscere il petitum dell' interessato. Nella fattispecie, la Commissione avrebbe potuto conoscere lo scopo "principale" del reclamo e, pertanto, non ci sarebbero discrepanze tra l' oggetto del procedimento precontenzioso e quello del ricorso.

35 Circa la questione dell' atto arrecante pregiudizio, il ricorrente sostiene che le note impugnate sono state "concepite" unicamente allo scopo di influenzare, in senso sfavorevole, il procedimento di redazione del rapporto informativo che lo riguardava. Dette note, per quanto di per sé prive di natura decisionale, si collegherebbero strettamente al procedimento di promozione e non si potrebbero separare dalla decisione di non includere il ricorrente nell' elenco dei dipendenti ritenuti maggiormente meritevoli di una promozione al grado B2 per il 1989. Pertanto, le note dovrebbero costituire oggetto di un ricorso per annullamento.

36 Per quanto riguarda il terzo mezzo presentato dalla Commissione, il ricorrente sostiene che il suo interesse ad agire non è venuto meno con il suo collocamento a riposo. L' annullamento delle note impugnate avrebbe effetti retroattivi e potrebbe comportare un "riesame" del suo caso, tale da modificare il calcolo dell' ammontare della sua pensione. Il ricorrente sostiene inoltre di non aver "accettato" gli esiti del procedimento di promozione riguardante l' esercizio 1989. Qualora dovesse riconoscersi fondato il fatto che il suo nome doveva figurare nell' elenco dei dipendenti maggiormente meritevoli per il 1988, ne conseguirebbe d' ufficio, a suo parere, che a torto il suo nome non è stato preso in considerazione per l' esercizio 1989.

37 Per quanto attiene infine al quarto mezzo d' irricevibilità della Commissione, il ricorrente replica che i documenti controversi di fatto gli sono stati opposti dall' assistente del direttore generale nell' ambito del procedimento di promozione e che essi sono stati prodotti dalla Commissione in occasione di un precedente contenzioso sorto tra le stesse parti. Egli inoltre sostiene che la mera inopponibilità non consente di risolvere il problema principale sorto con il ricorso, cioè quello della soppressione dei fascicoli paralleli tenuti dagli assistenti dei direttori generali.

38 Il Tribunale ritiene che occorra esaminare innanzitutto se i due resoconti di cui il ricorrente chiede l' annullamento costituiscano atti che arrecano pregiudizio ai sensi dell' art. 91, n. 1, dello Statuto. A tal riguardo, occorre rilevare che arrecano pregiudizio solo gli atti idonei ad influire direttamente sulla posizione giuridica di un dipendente (v., per esempio, sentenza della Corte 10 dicembre 1969, Grasselli / Commissione, causa 32/68, Racc. pag. 505, in particolare pag. 511).

39 Nelle due "note per il fascicolo" oggetto della controversia i due superiori gerarchici del ricorrente hanno presentato per iscritto la loro versione dello svolgimento e del contenuto di due colloqui svolti con quest' ultimo, in relazione alla redazione del suo rapporto informativo per il periodo 1985-1987. Tali resoconti si limitano alla descrizione di taluni fatti. Per di più, essi fanno riferimento unicamente a rapporti interni al servizio e, in particolare, ai rapporti personali del ricorrente con i suoi superiori. Non rivestendo pertanto alcuna natura decisionale, i resoconti sono privi di effetti giuridici presenti o futuri nei confronti del ricorrente (v. ordinanza del Tribunale 14 dicembre 1989, Teissonière / Commissione, causa T-119/89, Racc. 1990, pag. II-7).

40 E' vero che queste due note erano destinate a essere portate a conoscenza di un numero ristretto di altri superiori gerarchici del ricorrente e sono state formulate nell' ambito di un procedimento di redazione del rapporto informativo che a sua volta doveva sfociare in un rapporto tale da produrre effetti giuridici nei confronti del ricorrente. La questione se tali note siano state utilizzate inoltre nell' ambito del procedimento di promozione per il 1989, allo scopo di corroborare l' atteggiamento sfavorevole della DG XIX in merito a una promozione del ricorrente, è controversa tra le parti. In ogni caso, resoconti del genere costituiscono soltanto elementi di fatto, che eventualmente possono essere presi in considerazione, a torto o a ragione, nell' ambito della formulazione di talune decisioni nei confronti del ricorrente, decisioni che dal canto loro possono produrre effetti giuridici. Orbene, in tal caso, solo queste ultime decisioni inciderebbero sulla situazione giuridica del ricorrente. Ne consegue che le due note controverse non costituiscono atti che arrecano pregiudizio ai sensi dell' art. 91, n. 1, dello Statuto.

41 Alla luce di quanto sopra, per quanto deplorevole possa essere la prassi di tenere fascicoli paralleli e segreti riguardanti i dipendenti della Comunità, e senza che sia necessario esaminare gli altri mezzi di irricevibilità sollevati dalla Commissione, occorre dichiarare irricevibile la domanda di annullamento delle note di cui trattasi.

Sulla domanda di risarcimento danni

42 Secondo la Commissione anche la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno morale è irricevibile, poiché l' irricevibilità della domanda d' annullamento implica l' irricevibilità della domanda di risarcimento strettamente connessa alla prima (v. sentenza della Corte 12 dicembre 1967, Collignon / Commissione, causa 4/67, Racc. pag. 429, in particolare pag. 430). Se così non fosse, i dipendenti potrebbero facilmente aggirare l' ostacolo rappresentato dall' irricevibilità della domanda di annullamento promuovendo un' azione di risarcimento.

43 Inoltre, il ricorrente non avrebbe nemmeno, mediante una previa domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, invitato l' APN a prendere una decisione nei suoi confronti riguardante i fatti da lui denunciati. Secondo la Commissione, non si comprende come il ricorrente possa far valere, nell' ambito della sua domanda di risarcimento, gli asseriti illeciti commessi dalla convenuta sui quali l' APN non è stata invitata a decidere.

44 Rispondendo a un quesito del Tribunale, la Commissione ha tuttavia dichiarato che essa poteva accettare un' interpretazione del documento intitolato "Reclamo", inoltrato dal ricorrente il 4 agosto 1989, secondo la quale tale documento è di natura "ibrida" e contiene, da un lato, un reclamo diretto avverso i due resoconti controversi e, dall' altro, una domanda volta ad ottenere una promozione con effetti retroattivi. Qualora e nella misura in cui tale documento debba essere interpretato parzialmente come una domanda, il ricorrente avrebbe tuttavia, in ogni caso, omesso di investire l' APN di un reclamo entro tre mesi dal rigetto implicito della suddetta domanda.

45 Il ricorrente controdeduce che la controversia in tema di risarcimento è indipendente da quella relativa alla legittimità. Essa non sarebbe subordinata al previo annullamento di un atto amministrativo. Di conseguenza, la ricevibilità di un ricorso per risarcimento dovrebbe valutarsi in modo indipendente, salvo nel caso in cui la sua utilizzazione costituisse in realtà uno sviamento di procedura, poiché l' interessato cercherebbe di ottenere mediante un ricorso per risarcimento lo stesso risultato che avrebbe conseguito tramite una domanda di annullamento.

46 Secondo il ricorrente, la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno morale da lui subito potrebbe perfettamente concepirsi in mancanza dell' annullamento delle due note di cui trattasi. Di conseguenza, nella fattispecie egli non commetterebbe alcun sviamento di procedura.

47 Il ricorrente aggiunge che nel reclamo ha fatto espressamente riferimento al fatto che egli si riservava di chiedere agli autori delle due note il risarcimento del danno sofferto. A suo avviso, la Commissione era quindi in grado di dedurne che egli avrebbe chiesto il risarcimento di tale danno in caso di procedimento giudiziario. Il reclamo corrispondeva quindi, quanto a tale oggetto, al ricorso preposto successivamente.

48 In risposta a un quesito del Tribunale, il rappresentante del ricorrente ha ammesso che l' atto qualificato "Reclamo", inoltrato dal ricorrente il 4 agosto 1989, non era formulato in modo molto chiaro, cosicché non era incompatibile con la formulazione di tale testo un' interpretazione che lasciasse un certo spazio alla nozione di "domanda". Egli ha tuttavia affermato di non averlo inteso come domanda, ma come reclamo, a seguito del quale è stato proposto il presente ricorso.

49 Il Tribunale ritiene che occorra distinguere fra due ipotesi quando si tratta di valutare la ricevibilità di un ricorso per risarcimento. La prima ipotesi - tuttavia opinabile in mancanza di un atto che arrechi pregiudizio - è quella in cui la domanda di risarcimento è strettamente connessa a un ricorso per annullamento. Se ciò si verifica, come sostiene la Commissione, l' irricevibilità del ricorso d' annullamento implica l' irricevibilità del ricorso di risarcimento (v., ad esempio, sentenze della Corte 14 luglio 1976, Hirschberg / Commissione, causa 129/75, Racc. pag. 1259, in particolare pag. 1270, e 16 luglio 1981, Albini / Consiglio e Commissione, causa 33/80, Racc. pag. 2141, in particolare pag. 2158). La seconda ipotesi è quella in cui manca una stretta connessione del genere fra i due ricorsi. In tal caso, come sostiene il ricorrente, la ricevibilità della domanda di risarcimento dev' essere valutata indipendentemente da quella del ricorso per annullamento. A tal riguardo, occorre ricordare che la ricevibilità di tale ricorso è subordinata al regolare svolgimento del previo procedimento amministrativo contemplato dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.

50 Quando, come nella fattispecie, il ricorso mira al risarcimento di un danno assertivamente causato da comportamenti i quali, a causa della mancanza di effetti giuridici, non possono essere qualificati atti che arrecano pregiudizio, il procedimento amministrativo deve iniziare, in conformità all' art. 90, n. 1, dello Statuto, con una domanda dell' interessato con la quale si inviti l' APN a risarcire tale danno. E' soltanto contro la decisione di rigetto di tale domanda che l' interessato può investire l' amministrazione di un reclamo, a norma del n. 2 di detto articolo.

51 Nella specie il procedimento amministrativo non ha seguito lo svolgimento regolare tassativamente prescritto dalle norme dello Statuto. Il ricorrente non ha inoltrato infatti presso l' APN una domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da lui lamentato. Come è stato confermato in udienza dal rappresentante del ricorrente, questi non intendeva investire l' APN di una simile domanda quando il 4 agosto 1989 ha presentato il documento intitolato "Reclamo", per quanto quest' ultimo avesse ad oggetto, tra l' altro, il "risarcimento" del ricorrente. Ne consegue che non si è svolto un procedimento precontenzioso conforme agli artt. 90 e 91 dello Statuto.

52 Occorre aggiungere, in subordine e in ogni caso, che lo stesso varrebbe nell' ipotesi in cui detto documento, che menzionava come oggetto un "risarcimento" del ricorrente, possa essere qualificato "domanda" di risarcimento del danno ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, nonostante il fatto che lo stesso ricorrente e la Commissione nella comunicazione 13 novembre 1989 e nella decisione 20 marzo 1990 l' abbiano considerato come reclamo. Infatti, in quest' ultima ipotesi, mancherebbe un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, contro la decisione implicita di rigetto della domanda.

53 Alla luce di quanto sopra, e senza che sia necessario statuire sulla questione se il presente ricorso per risarcimento sia o meno strettamente connesso al ricorso per annullamento proposto avverso i due resoconti controversi, occorre constatare che in ogni caso è irricevibile la domanda di risarcimento del danno morale.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

54 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell' art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Top