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Document 61990CO0372

Ordinanza del presidente della Corte del 3 maggio 1991.
Samenwerkende elektriciteits-produktiebedrijven NV contro Commissione delle Comunità europee.
Cancellazione dal ruolo.
Cause riunite C-372/90 P, C-372/90 P-R e C-22/91 P.

Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-02043

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:183

61990O0372

ORDINANZA DELLA CORTE DEL 3 MAGGIO 1991. - SAMENWERKENDE ELEKTRICITEITS-PRODUKTIEBEDRIJVEN NV CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - RADIAZIONE. - CAUSE C-372/90 P, C-372/90 P-R E C-22/91 P.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02043


Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


++++

Procedura - Ritiro di atto d' impugnazione - Decisione sulle spese

(Regolamento di procedura, artt. 69, nn. 3 e 4, e 122, terzo comma)

Parti


Nelle cause riunite C-372/90 P, C-372/90 P-R e C-22/91 P,

Samenwerkende electriciteits-produktiebedrijven NV, società di diritto olandese, con sede in Arnhem ( Paesi Bassi), con gli avv.ti M. van Empel e O.W. Brouwer, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Marc Loesch, 8, rue Zithe,

ricorrente-richiedente,

aventi ad oggetto un ricorso diretto ad impugnare l' ordinanza 21 novembre 1990 emessa in sede di procedimento sommario dal presidente del Tribunale di primo grado nella causa T-39/90 R, fra Samenwerkende electriciteits-produktiebedrijven NV e la Commissione delle Comunità europee (Racc. pag. II-649),

nelle quali l' altra parte del procedimento è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo presentato presso la cancelleria della Corte il 14 dicembre 1990, la Samenwerkende electriciteits-produktiebedrijven NV (in prosieguo: la "SEP") impugnava, ai sensi dell' art. 168 A del Trattato CEE, l' ordinanza emessa il 21 novembre 1990 in sede di procedimento sommario dal presidente del Tribunale di primo grado (Racc. pag. II-649), con cui era stata respinta l' istanza volta ad ottenere che fosse sospesa l' esecuzione della decisione della Commissione 2 agosto 1990 relativa ad un procedimento ex art. 11, n. 5, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di attuazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (GU 1962, n. 13, pag. 204) (IV/33.539-SEP / Gasunie) (causa C-372/90 P).

2 Questa decisione ingiunge alla SEP, che ne ha chiesto l' annullamento con un ricorso dinanzi al Tribunale, di fornire alla Commissione, in particolare, il contratto originale riguardante la fornitura di gas conclusa dalla SEP con l' impresa norvegese Statoil.

3 Con atto separato, depositato lo stesso giorno presso la cancelleria della Corte, la SEP proponeva inoltre un' istanza diretta ad ottenere, in base all' art. 185 del Trattato, che fosse sospesa l' esecuzione della predetta decisione della Commissione, finché il Tribunale non si fosse pronunciato sul ricorso d' annullamento propostogli oppure, ove la Corte fosse più rapida nel decidere, finché quest' ultima non si fosse definitivamente pronunciata sul ricorso contro l' ordinanza emessa in sede di procedimento sommario dal presidente del Tribunale (causa C-372/90 P-R).

4 Da ultimo, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 23 gennaio 1991, la SEP proponeva un secondo ricorso contro la predetta ordinanza del presidente del Tribunale. Oltre all' annullamento dell' ordinanza emessa ed alla concessione, da parte della Corte, della sospensione dell' esecuzione che detta ordinanza non le aveva accordato, la ricorrente chiedeva che la Corte ordinasse alla Commissione di restituirle il contratto in oggetto, da essa trasmesso alla Commissione in quanto costrettavi dalla decisione adottata da quest' ultima il 26 novembre 1990, con fissazione di una penalità di mora, come previsto dall' art. 16 del già citato regolamento n. 17 del Consiglio, oppure, in subordine, che la Corte ingiungesse alla Commissione di non comunicare copia di detto contratto alle autorità degli Stati membri (causa C-22/91 P).

5 L' 8 gennaio 1991 la Commissione ha depositato memorie in riferimento alle cause C-372/90 P e C-372/90 P-R ed il 28 gennaio 1991 le parti hanno svolto oralmente le proprie osservazioni.

6 In occasione dell' audizione del 28 gennaio 1991, è stato convenuto che le parti avrebbero fatto sapere al presidente della Corte, al più tardi entro il 18 febbraio 1991, se tra le stesse fosse stata raggiunta un' intesa per la rinuncia agli atti.

7 Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 18 febbraio 1991, la SEP faceva sapere di rinunciare agli atti, in quanto aveva ricevuto assicurazioni dalla Commissione che questa non avrebbe comunicato in alcun modo il contenuto del contratto Statoil alle autorità degli Stati membri prima di una pronuncia del Tribunale di primo grado sul ricorso d' annullamento da essa proposto.

8 Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 1º marzo 1991, la Commissione comunicava di non sollevare obiezioni riguardo a tale denuncia e chiedeva che le spese fossero poste a carico della ricorrente perché la rinuncia non era giustificata dal comportamento della Commissione, la quale inoltre, a seguito dei tre predetti atti di impugnazione presentati dalla SEP, aveva dovuto affrontare spese superflue.

9 Occorre prendere atto della rinuncia della ricorrente e procedere alla radiazione delle cause C-372/90 P, C-372/90 P-R e C-22/91 P dal ruolo della Corte.

10 In ordine alle spese, si deve ricordare che, in base all' art. 122, terzo comma, del regolamento di procedura, si applica, in caso di ritiro dell' impugnazione, l' art. 69, n. 4, di detto regolamento e che, ai sensi di tale norma, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, salvo che la rinuncia sia giustificata dal comportamento dell' altra parte. In base all' art. 69, n. 3, secondo comma, dello stesso regolamento, applicabile alle impugnazioni a norma dell' art. 118, una parte, anche se non soccombente, può essere condannata a rimborsare all' altra parte le spese che le ha causato e che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie.

11 Occorre riconoscere con la Commissione che, nell' ambito di un ricorso d' annullamento per il quale è competente il Tribunale di primo grado, la Corte può essere chiamata a conoscere di un' istanza per la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato solo se adita con un ricorso proposto a norma dell' art. 50, secondo comma, dello Statuto CEE contro una decisione adottata dal Tribunale a questo riguardo. Sebbene le richieste avanzate dalla SEP appaiano, sotto tale aspetto, poco adeguate, non vi sono peraltro sufficienti ragioni per concludere che abbiano causato alla Commissione spese superflue o defatigatorie. La Commissione ha presentato, lo stesso giorno, due memorie di contenuto pressoché identico e ha svolto, all' audizione, delle osservazioni orali. Queste memorie ed osservazioni non possono tuttavia essere state più onerose delle spese che la Commissione avrebbe dovuto affrontare nell' ipotesi di una regolare impugnazione.

12 Si deve poi rilevare che, secondo l' ordinanza impugnata, la SEP aveva, a seguito dell' adozione, da parte della Commissione, della decisione 2 agosto 1990, attirato l' attenzione di questa istituzione sul carattere confidenziale del contratto Statoil sottolineando a questo proposito, in particolare, il danno che le sarebbe derivato dalla comunicazione, prevista dall' art. 10, n. 1, del predetto regolamento n. 17, del contratto alle autorità nazionali competenti che nei Paesi Bassi sono le stesse che partecipano alla gestione della società Nederlandse Gasunie NV, altra fornitrice dell' istante e concorrente di Statoil. Risulta inoltre dall' ordinanza impugnata che, in sede di procedimento sommario, davanti al Tribunale, la SEP ha indicato questo danno come elemento tale da giustificare l' urgenza. Con l' accordo che è stato raggiunto, la Commissione assume proprio l' impegno di non causare detto danno alla SEP.

13 Così stando le cose, anche se l' impugnazione e il suo ritiro non possono a rigore essere considerati come il risultato del comportamento della Commissione, non vi sono ragioni per condannare alle spese la parte che rinuncia agli atti. E' il caso, invece, di compensare le spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

così provvede:

1) Le cause C-372/90 P, C-372/90 P-R e C-22/91 P sono radiate dal ruolo della Corte.

2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 3 maggio 1991.

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