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Document 61990CO0313

Ordinanza del presidente della Corte del 17 maggio 1991.
Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti statali - Aiuti all'industria delle fibre sintetiche.
Causa C-313/90 R.

Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-02557

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:220

61990O0313

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 17 MAGGIO 1991. - COMITE INTERNATIONAL DE LA RAYONNE ET DES FIBRES SYNTHETIQUES, AKZO NV, HOECHST AG, IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC E SNIA FIBRE SPA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - AIUTI DI STATO - AIUTI ALL'INDUSTRIA DELLE FIBRE SINTETICHE. - CAUSA C-313/90 R.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02557


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


++++

Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori - Domanda tendente ad ottenere misure che esulano dall' ambito della causa principale e che presuppongono una valutazione "prima facie" di elementi ad essa estranei - Rigetto

(Trattato CEE, art. 186; regolamento di procedura, art. 83, n. 2)

Massima


Una domanda di provvedimenti provvisori, con la quale le ricorrenti intendano ottenere che sia fatto divieto ad uno Stato membro di erogare un aiuto ad un' impresa loro concorrente e che a quest' ultima venga intimato il rimborso delle somme riscosse a tale titolo, può solo essere respinta, in quanto la domanda principale alla quale essa è collegata è diretta all' annullamento di una decisione della Commissione con cui si dichiara che il detto aiuto non soggiaceva all' obbligo di notificazione preventiva né eccedeva l' ambito del regime di aiuti a finalità regionale autorizzato dalla Commissione.

Invero, da un lato, una simile domanda eccede l' ambito della domanda principale, la quale non verte sulla compatibilità del controverso aiuto col mercato comune ai sensi dell' art. 92 del Trattato, e mira all' adozione di misure che non possono essere giustificate dalla necessità di evitare che la sentenza nel merito non sia privata di ogni pratica efficacia al momento in cui è pronunciata. Dall' altro essa è prematura, in quanto, avuto riguardo al contenuto della decisione impugnata nel procedimento di merito, il giudice del procedimento sommario non dispone di elementi che gli consentano di compiere, ai fini del necessario accertamento dell' esistenza di un "fumus boni juris", un esame della compatibilità "prima facie" dell' aiuto controverso con il mercato comune.

Parti


Nella causa C-313/90 R,

Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques,

associazione di diritto francese, con sede in Parigi,

Akzo NV, società di diritto olandese, con sede in Arnhem (Paesi Bassi),

Hoechst AG, società di diritto tedesco, con sede in Francoforte sul Meno (Repubblica federale di Germania),

Imperial Chemical Industries plc, società di diritto britannico, con sede in Londra,

Snia Fibre SpA, società di diritto italiano, con sede in Cesano Maderno (Italia),

con gli avv.ti M. Waelbroeck e A. Vandencasteele, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. E. Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. T.F. Cusack, consigliere giuridico, e M. Nolin, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di provvedimenti provvisori intesa ad ottenere, in via principale, l' ingiunzione alle società Allied Signal Inc. e Allied Signal Fibers Europe SA di rimborsare alle autorità francesi qualsiasi aiuto parziale da esse ricevuto a seguito della decisione delle stesse autorità di concedere una sovvenzione per la creazione di un' unità di produzione di fibre di poliestere ad uso industriale nella regione di Longwy ed alla Repubblica francese di astenersi da ogni ulteriore versamento di tale aiuto,

il presidente della Corte di giustizia

delle Comunità europee

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 12 ottobre 1990, il Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (in prosieguo: il "CIRFS"), la Akzo NV, la Hoechst AG, la Imperial Chemical Industries plc e la Snia Fibre SpA hanno proposto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione risultante dalla lettera 1 agosto 1990 inviata al CIRFS dal sig. R. Sunnen, direttore della direzione generale della Concorrenza, nella quale si dichiarava, da un lato, che l' aiuto concesso dalle autorità francesi a sostegno di un investimento della società Allied Signal nella regione di Longwy non era soggetto all' obbligo di notifica preventiva ai sensi dell' art. 93, n. 3, del Trattato CEE e, dall' altro, che il contenuto e l' intensità dell' aiuto, in quanto rivolti all' attuazione del regime di aiuti a finalità regionale denominato "prime d' aménagement du territoire" (premio per l' assetto territoriale), erano soddisfacenti.

2 Con separata istanza, depositata nella cancelleria della Corte il 12 marzo 1991, i ricorrenti, allegando la prova che una parte di tale aiuto era già stata versata, hanno proposto, a norma dell' art. 186 del Trattato CEE, una domanda di provvedimento provvisorio intesa ad ottenere l' intimazione alla Allied Signal Inc. ed alla Allied Signal Fibers Europe SA di rimborsare alle autorità francesi qualsiasi aiuto parziale da esse ricevuto ed alla Repubblica francese di astenersi da qualsiasi ulteriore versamento o, in subordine, l' ordine alla Commissione di intimare alla Repubblica francese il recupero dell' aiuto già versato e di vietarle qualsiasi ulteriore erogazione del medesimo.

3 In merito alla domanda di provvedimento provvisorio la Commissione ha presentato osservazioni scritte il 4 aprile 1991, mentre i chiarimenti orali delle parti sono stati intesi il 6 maggio 1991.

4 Preliminarmente all' esame della fondatezza della domanda di provvedimento provvisorio, è opportuno fare un breve richiamo agli antefatti della controversia.

5 In data 21 giugno 1989 le autorità francesi decidevano, secondo le indicazioni da loro fornite alla Commissione, di concedere un aiuto a finalità regionale pari a 160 milioni di FF per il progetto di investimento di 840 milioni di FF che la società Allied Signal intende realizzare a Longwy.

6 Tale investimento riguarda la creazione di un' unità di produzione di fibre di poliestere ad uso industriale destinate a rinforzare i pneumatici. La produzione di tale unità deve sostituirsi alle importazioni nella Comunità che la società Allied Signal attualmente effettua in provenienza da una delle sue aziende negli Stati Uniti, importazioni che secondo la Commissione ammontano a 10 000 tonnellate annue di fibre di poliestere. La capacità dell' unità produttiva potrebbe tuttavia raggiungere, in futuro, 28 000 tonnellate annue.

7 L' aiuto accordato per il suddetto investimento veniva concesso nell' ambito del regime francese denominato "premio per l' assetto territoriale", regime notificato alla Commissione in conformità dell' art. 93, n. 3, del Trattato CEE. Quanto al dipartimento della Meurthe-et-Moselle, nel quale il suddetto investimento dev' essere realizzato, la Commissione riteneva, con decisione 10 ottobre 1984, 85/18/CEE, concernente la delimitazione delle zone che possono beneficiare del regime "prime d' aménagement du territoire" (premio per l' assetto territoriale) in Francia (GU 1985, L 11, pag. 28), compatibili con il mercato comune gli aiuti a favore dei progetti industriali ivi localizzati, come previsti da quel regime per un massimale del 25% dell' investimento. A seguito della creazione, da parte dei governi francese, belga e lussemburghese, di un "polo europeo di sviluppo", del quale fa parte la regione di Longwy, la Commissione, con lettera 1 dicembre 1986 indirizzata ai governi interessati, portava al 30% dell' investimento il massimale consentito per i progetti d' investimento nella suddetta zona.

8 E' pacifico che l' aiuto di cui trattasi non eccede i limiti così autorizzati dalla Commissione per un aiuto concesso nell' ambito del regime del premio per l' assetto territoriale.

9 I ricorrenti nondimeno ritengono che l' aiuto concesso dalle autorità francesi sia contrario alla disciplina degli aiuti all' industria comunitaria delle fibre sintetiche introdotta dalla Commissione dal luglio 1977.

10 Risulta dagli atti di causa che la Commissione, in una lettera del 19 luglio 1977 inviata ai governi degli Stati membri, riferendosi alle notevoli sovraccapacità che caratterizzavano l' industria delle fibre sintetiche nella Comunità, aveva dichiarato che gli Stati membri dovevano astenersi, per un periodo di due anni a far data dalla stessa lettera, dall' adottare provvedimenti di concessione di aiuti che avrebbero avuto per effetto di determinare un aumento delle capacità esistenti di questa industria. Tale astensione doveva riguardare, stando ai termini della lettera, tutti gli aiuti, qualunque essi fossero, in particolare gli aiuti a finalità regionale, pur se concessi automaticamente e non soggetti a notifica preventiva. A norma dell' art. 93, n. 1, del Trattato CEE, la Commissione invitava gli Stati membri a confermarle il proprio accordo in ordine ai suddetti principi. Infine, secondo quanto risulta dalla suddetta lettera, alla Commissione doveva essere preventivamente sottoposta qualsiasi pratica concernente gli aiuti che gli Stati membri, per finalità sociali o regionali, intendevano assegnare e che comportavano un aumento o una creazione di capacità produttive.

11 Questo sistema di controllo degli aiuti all' industria delle fibre sintetiche veniva prorogato dalla Commissione nel 1979, 1981, 1983, 1987 e 1989. Dette proroghe venivano rese note mediante comunicazioni della Commissione pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

12 Evincesi dalla decisione impugnata che il detto sistema di controllo non era applicabile all' aiuto controverso, il quale concerne la creazione di capacità di produzione di fibre sintetiche ad uso industriale, in quanto l' aiuto era stato concesso prima che tale sistema fosse ampliato con la sua ultima proroga.

13 Secondo la Commissione, il sistema di controllo degli aiuti, quale è stato prorogato per un periodo di due anni a decorrere dal 19 luglio 1989, è stato esteso alle fibre sintetiche ad uso industriale, mentre in precedenza riguardava le sole fibre sintetiche ad uso tessile. La Commissione richiama, su tale punto, il testo della sua comunicazione relativa alla proroga del 1989 (GU 1989, C 173, pag. 5), laddove essa sottolinea, in un inciso, che il settore delle fibre sintetiche di cui trattasi comprende "fibre e filati acrilici, di poliestere, di polipropilene e di poliammide, nonché la testurizzazione di questi filamenti, indipendentemente dalla natura o dal tipo di prodotto, comprendendo così tutti gli impegni finali".

Secondo la comunicazione della Commissione relativa alla proroga del 1987 (GU 1987, C 183, pa. 4), il settore di cui trattasi riguardava "fibre e fili acrilici, poliesteri, polipropilenici e poliammidici e testurizzazione dei fili stessi".

14 I ricorrenti fanno valere che sin dalla sua introduzione nel 1977 il sistema di controllo riguardava l' aumento o la creazione di capacità di produzione di fibre sintetiche qualunque ne fosse l' utilizzazione finale. Al riguardo, essi richiamano, in particolare, una comunicazione relativa al sistema di controllo degli aiuti all' industria delle fibre sintetiche, indirizzata dalla Commissione nel 1977 alle autorità della Repubblica federale di Germania, comunicazione nella quale l' ambito di applicazione del sistema di controllo veniva così specificato.

15 Del pari argomentano i ricorrenti che l' aiuto de quo non può reputarsi concesso a decorrere dal mese di giugno 1989, mentre nel marzo 1990 la società Allied Signal era ancora in trattative con una società austriaca per l' insediamento dell' unità produttiva progettata in Austria.

16 Va poi ricordato che, in forza dell' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura, una decisione che ordini misure provvisorie è subordinata al ricorrere di motivi di urgenza nonché di argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, l' adozione dei provvedimenti provvisori richiesti.

17 Conformemente ad una costante giurisprudenza della Corte, l' urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutata in relazione alla necessità di statuire in via provvisoria onde evitare che la parte istante dei suddetti provvedimenti subisca un pregiudizio grave ed irreparabile. Alla parte che richiede i provvedimenti provvisori incombe l' onere di provare che essa non potrebbe attendere la conclusione del procedimento principale senza dover subire un pregiudizio avente conseguenze gravi ed irreparabili a suo carico.

18 Sotto tale profilo, i ricorrenti argomentano che l' aiuto concesso dalle autorità francesi provocherebbe un danno irreparabile alla concorrenza nel settore delle fibre sintetiche. Grazie a tale aiuto, la società Allied Signal otterrebbe un vantaggio fondamentale, in termini di riduzione dei costi, che le consentirebbe di vendere le fibre prodotte a prezzo inferiore a quello dei suoi concorrenti, tra cui, in particolare, i ricorrenti. Il pregiudizio arrecato non verrebbe necessariamente meno in caso di annullamento della decisione impugnata. Il rimborso effettivo dell' aiuto sarebbe dubbio. Tuttavia, anche nel caso che esso avvenga, un danno emergerebbe dal fatto dell' aumento delle già eccessive capacità dell' industria comunitaria. Ciò sarebbe contrario agli sforzi intesi alla riduzione delle capacità ed alla ristrutturazione intrapresi dal 1971, con il sostegno della Commissione, dalle imprese interessate. Sarebbe, sotto tale aspetto, priva di rilievo la circostanza che si tratti di produzione di fibre sintetiche ad uso industriale o ad uso tessile, essendo i processi di fabbricazione in massima parte identici. I ricorrenti infine assumono che, anche in caso di rimborso, la società Allied Signal avrebbe goduto per vari anni di un capitale notevole senza essere obbligata a corrispondere interessi.

19 Va rilevato che, come del resto gli stessi ricorrenti riconoscono, l' annullamento della decisione da loro impugnata non è di per sé idoneo a scongiurare il pregiudizio allegato.

20 Difatti, la decisione impugnata si limita a constatare che l' aiuto di cui trattasi non soggiaceva all' obbligo di notificazione preventiva né eccedeva l' ambito del regime di aiuti a finalità regionale autorizzato dalla Commissione.

21 L' annullamento della suddetta decisione significherebbe, di conseguenza, l' obbligo per la Commissione di vagliare la compatibilità dell' aiuto col mercato comune ed instaurare il procedimento all' uopo prescritto dall' art. 93, n. 2, del Trattato CEE.

22 L' annullamento di tale decisione non equivarrebbe ad un accertamento dell' illegittimità dell' aiuto controverso, sulla scorta del quale può essere disposto il rimborso degli importi già versati.

23 I provvedimenti provvisori richiesti sono indubbiamente idonei a scongiurare il pregiudizio allegato, tuttavia essi eccedono l' ambito dell' azione di annullamento introdotta dai ricorrenti.

24 I provvedimenti che possono essere disposti dal giudice del procedimento sommario sono, infatti, provvisori e la loro efficacia di massima cessa, a norma dell' art. 86, n. 3, del regolamento di procedura, dalla pronuncia della sentenza definitiva. Tali provvedimenti provvisori non possono quindi avere altro oggetto se non quello di salvaguardare gli interessi di una delle parti processuali, al fine di non vanificare la sentenza nel procedimento di merito privandola della sua pratica efficacia.

25 Peraltro, avuto riguardo al contenuto della decisione impugnata mediante l' azione di annullamento, il giudice del procedimento sommario non può compiere una valutazione circa la compatibilità del controverso aiuto col mercato comune, con ciò accertando l' eventuale sussistenza di argomenti che giustifichino prima facie l' adozione dei provvedimenti provvisori richiesti.

26 Ne consegue che la domanda dei ricorrenti è, in ogni caso, prematura.

27 Atteso quanto sopra, non è necessario prendere posizione sugli argomenti addotti dalla Commissione in relazione al fatto che il pregiudizio allegato non è né imminente, in quanto si realizzerebbe solo al momento in cui la nuova unità di produzione entrerà in funzione, né irreparabile, in quanto la Commissione potrebbe esigere la restituzione dell' aiuto, ove essa accerti, al termine di un procedimento ex art. 93, n. 2, l' incompatibilità di tale aiuto col mercato comune.

28 La domanda di provvedimento provvisorio dev' essere pertanto respinta.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL PRESIDENTE

così provvede:

1) La domanda di provvedimento provvisorio è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 17 maggio 1991.

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