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Document 61990CO0126

    Ordinanza della Corte del 27 febbraio 1991.
    Pedro Bocos Viciano contro Commissione delle Comunità europee.
    Dipendente - Ricorso - Rigetto del ricorso in quanto manifestamente infondato.
    Causa C-126/90 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-00781

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:83

    61990O0126

    ORDINANZA DELLA CORTE DEL 27 FEBBRAIO 1991. - PEDRO BOCOS VICIANO CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - IMPUGNAZIONE - REIEZIONE DEL RICORSO PER MANIFESTA INFONDATEZZA. - CAUSA C-126/90 P.

    raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-00781


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Ricorso - Mezzi - Vizio di procedura - Decisione sull' esame di un' eccezione d' irricevibilità unitamente al merito - Discrezionalità del Tribunale - Rigetto

    2. Dipendenti - Ricorso - Ricorso proposto da un candidato, risultato idoneo in un concorso generale, contro la mancata attribuzione di un posto - Fondamento giuridico - Reclamo amministrativo previo - Mancanza - Irricevibilità

    (Trattato CEE, art. 179; Statuto del personale, artt. 90 e 91)

    Massima


    1. Spetta al Tribunale stabilire se una corretta amministrazione della giustizia esiga o meno che un' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla parte convenuta debba essere presa in esame immediatamente ovvero insieme al merito. Va pertanto respinto, nell' ambito di un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale, il mezzo d' impugnazione relativo al suddetto punto.

    2. Gli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale non riguardano soltanto i dipendenti in servizio, ma altresì i candidati a un posto. Rientra pertanto nell' ambito di applicazione dei suddetti articoli, che impongono la presentazione di un previo reclamo amministrativo, come pure nell' ambito di applicazione dell' art. 179 del Trattato, il ricorso proposto da un candidato, risultato idoneo in un concorso generale, contro la mancata attribuzione di un posto da parte dell' istituzione che ha indetto lo stesso concorso.

    Parti


    Nella causa C-126/90 P,

    Pedro Bocos Viciano, con l' avv. Eugenio Carbonell Serrano, del foro di Valencia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Catherine Thill-Kamitaki, 17, boulevard Royal,

    ricorrente,

    avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 22 febbraio 1990, nella causa T-72/89 tra il ricorrente e la Commissione delle Comunità europee, ricorso diretto all' annullamento della suddetta sentenza,

    l' altra parte del procedimento era la

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Miguel Díaz-Llanos La Roche, consigliere giuridico, e Daniel Calleja Crespo, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, che ha concluso per il totale rigetto del ricorso,

    LA CORTE,

    composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,

    avvocato generale: F.G. Jacobs

    cancelliere: J.-G. Giraud

    visto l' art. 119 del regolamento di procedura,

    su relazione del giudice relatore, sentito l' avvocato generale,

    ha pronunciato la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 2 maggio 1990, il sig. Pedro Bocos Viciano ha proposto, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CEE nonché delle equivalenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso diretto contro la sentenza 22 febbraio 1990, con la quale il Tribunale di primo grado ha respinto il suo ricorso tendente, da un lato, all' annullamento della decisione della Commissione di non attribuirgli un posto in considerazione della sua iscrizione nell' elenco di riserva di assistenti di cittadinanza spagnola redatto dalla commissione giudicatrice del concorso COM488 e, dall' altro, all' accertamento del suo diritto all' attribuzione di un posto, all' ingiunzione alla Commissione di trasmettergli il risultato dell' esame medico al quale è stato sottoposto e, infine, alla condanna della Commissione al risarcimento dei danni.

    2 Il Tribunale, nel dichiarare irricevibile il ricorso del sig. Pedro Bocos Viciano, accogliendo l' eccezione sollevata dalla Commissione, ha rilevato che l' interessato, prima di esperire il ricorso, non aveva proposto all' autorità che ha il potere di nomina il reclamo previsto dall' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee, così contravvenendo all' art. 91, n. 2, del medesimo Statuto.

    3 A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente contesta sia la regolarità del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale sia la legittimità dei motivi da questo accolti.

    Sulla regolarità del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado

    4 Il sig. Bocos Viciano sostiene quanto segue: il Tribunale avrebbe dovuto unire l' esame dell' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla Commissione all' esame del merito; tale eccezione non era stata regolarmente notificata ad una persona legittimata a ricevere la notificazione; infine, gli è stato imposto di regolarizzare il proprio ricorso facendolo sottoscrivere da un avvocato, mentre egli, in qualità di avvocato, avrebbe avuto veste per presentarlo direttamente.

    5 Nessuno di questi mezzi può essere accolto.

    6 In primo luogo, spettava al Tribunale stabilire se una corretta amministrazione della giustizia esigesse o meno che l' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla Commissione dovesse essere presa in esame immediatamente ovvero insieme al merito.

    7 In secondo luogo, risulta dalla motivazione della sentenza del Tribunale e dai documenti agli atti che l' eccezione d' irricevibilità è stata notificata dal cancelliere della Corte all' avvocato presso cui l' interessato aveva eletto domicilio in Lussemburgo e che l' avviso di ricevimento della suddetta notificazione è stato sottoscritto in data 17 maggio 1989 da un preposto dello stesso avvocato.

    8 Infine, nessuna eccezione è stata sollevata sulla forma della presentazione del ricorso del sig. Bocos Viciano, che si è fatto regolarmente rappresentare da un avvocato su invito della Corte. La circostanza che egli, a suo dire, avrebbe potuto direttamente sottoscrivere il proprio ricorso non ha quindi alcuna incidenza sulla regolarità del procedimento celebratosi dinanzi al Tribunale di primo grado.

    Sulla fondatezza della sentenza impugnata

    9 Alla constatazione del Tribunale secondo cui nessun reclamo era stato proposto nel termine prescritto dall' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, il ricorrente obietta che un documento, che allega al suo ricorso, comprova l' esistenza di tale reclamo.

    10 Tale mezzo può essere esaminato dalla Corte soltanto sul presupposto che il documento sia stato prodotto dinanzi al Tribunale. Quand' anche ciò rispondesse al vero, il documento "de quo" consiste in una lettera 29 luglio 1988 del capodivisione "Assunzioni" della Commissione, relativa ai risultati di un concorso generale COM612, e non può essere considerata prova della presentazione di un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, contro la decisione di non assegnargli un posto, decisione attribuita dal sig. Bocos Viciano alla Commissione e dallo stesso impugnata dinanzi al Tribunale.

    11 Il sig. Bocos Viciano asserisce poi che "dato che il suo ricorso è direttamente connesso all' esito del concorso COM612, sarebbe stato necessario seguire il procedimento di cui all' art. 173 del Trattato".

    12 Nel formulare tale conclusione, in realtà il ricorrente intende sostenere che il suo ricorso dinanzi al Tribunale non doveva essere preceduto dal reclamo di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale.

    13 Tale mezzo va respinto sulla scorta del semplice rilievo che se è pur vero che le decisioni delle commissioni giudicatrici dei concorsi possono venire direttamente impugnate dinanzi alla Corte (sentenza 14 giugno 1972, Marcato / Commissione, causa 44/71, Racc. pag. 427) la controversia sottoposta al Tribunale verteva sulla mancata nomina dell' interessato in un posto, malgrado egli fosse iscritto nell' elenco di riserva formato in seguito al concorso COM488, e non sui risultati di un altro concorso; che, inoltre, risulta da una costante giurisprudenza della Corte che gli artt. 90 e 91 dello Statuto non riguardano soltanto i dipendenti in servizio, ma altresì i candidati a un posto (ordinanza 23 settembre 1986, Du Besset / Consiglio, causa 130/86, Racc. pag. 2619); e infine, che il ricorso del sig. Bocos Viciano rientrava, come ha rilevato il Tribunale, non già nell' ambito di applicazione dell' art. 173 del Trattato, bensì in quello dell' art. 179, relativo alle controversie fra la Comunità e gli agenti di questa.

    14 Ne consegue che il ricorso, senza che sia necessario pronunciarsi sulle eccezioni d' irricevibilità contro di esso sollevate dalla Commissione, va respinto in quanto manifestamente infondato, ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    15 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. A norma dell' art. 122 del medesimo regolamento, l' art. 70 non si applica alle impugnazioni proposte dai dipendenti o dagli altri agenti delle istituzioni. Il sig. Bocos Viciano è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese del presente grado del procedimento.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    così provvede:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) Il sig. Bocos Viciano è condannato alle spese del presente grado del procedimento.

    Lussemburgo, 27 febbraio 1991.

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