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Document 61990CJ0345

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 febbraio 1992.
    Parlamento europeo contro Jack Hanning.
    Ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Concorso - Candidati irregolarmente ammessi a concorrere - Conseguenze.
    Causa C-345/90 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-00949

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:79

    61990J0345

    SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 20 FEBBRAIO 1992. - PARLAMENTO EUROPEO CONTRO JACK HANNING. - RICORSO D'IMPUGNAZIONE - DIPENDENTI - CONCORSO - CANDIDATI IRREGOLARMENTE AMMESSI AL CONCORSO - CONSEGUENZE. - CAUSA C-345/90 P.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-00949


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Commissione giudicatrice - Autonomia - Limiti - Adozione di decisioni illegittime - Elenco degli idonei comprendente candidati irregolarmente ammessi a concorrere - Irregolarità che giustifica l' annullamento delle operazioni del concorso da parte dell' autorità che ha il potere di nomina

    2. Ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado - Ricorso ritenuto fondato - Risoluzione della controversia nel merito da parte della Corte - Riconoscimento da parte della Corte della legittimità della decisione impugnata dinanzi al Tribunale

    (Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 54, primo comma)

    Massima


    1. Benché, in relazione all' autonomia delle commissioni giudicatrici di concorso, l' autorità che ha il potere di nomina non possa annullare o modificare una decisione adottata da una commissione giudicatrice, essa deve tuttavia adottare, nell' esercizio delle proprie competenze, provvedimenti che non siano illegittimi e non può essere vincolata da una decisione di una commissione giudicatrice la cui illegittimità potrebbe di conseguenza viziare le sue stesse decisioni.

    A fronte di un elenco degli idonei che, includendo candidati irregolarmente ammessi a concorrere e non idonei ad essere nominati, da un lato, ha privato un candidato che ha ottenuto il punteggio minimo richiesto della possibilità di figurarvi e, dall' altro, riducendo le sue possibilità di scelta, limita il suo potere discrezionale, l' autorità che ha il potere di nomina è autorizzata ad annullare le operazioni di concorso, in contrasto con quanto dichiarato dal Tribunale.

    2. L' applicazione dell' art. 54, primo comma, dello Statuto CEE della Corte di giustizia porta quest' ultima a dirimere nel merito la controversia, qualora la soluzione a cui essa giunge al termine dell' esame del ricorso renda comunque inoperanti i mezzi fatti valere dal ricorrente dinanzi al Tribunale.

    Ciò si verifica quando la Corte riconosce che, in contrasto con quanto sostenuto dal ricorrente e giudicato dal Tribunale, una decisione è stata legittimamente adottata.

    Parti


    Nel procedimento C-345/90 P,

    Parlamento europeo,

    ricorrente,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-37/89,

    in cui l' altra parte del procedimento è:

    Jack Hanning,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta dai signori F. Grévisse, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici,

    avvocato generale: sig. M. Darmon

    cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza dell' 8 novembre 1991,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 dicembre 1991,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 novembre 1990, il Parlamento europeo, in forza dell' art. 49 dello Statuto CEE e delle corrispondenti norme degli statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, ha presentato un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado in data 20 settembre 1990, Hanning / Parlamento (causa T-37/89, Racc. pag. II-463), nella misura in cui essa ha, in primo luogo, annullato la decisione del Parlamento europeo di porre in non cale i risultati del concorso n. PE/41/A e di indire un nuovo concorso nonché la decisione implicita del Parlamento europeo che respingeva il reclamo del sig. Hanning del 17 giugno 1988 contro tale decisione, e, in secondo luogo, ha posto a carico del Parlamento europeo le spese del giudizio dinanzi al Tribunale.

    2 Da quanto accertato dal Tribunale nella sua sentenza (punti 1-12 della motivazione) emerge che, il 5 dicembre 1986, il Parlamento pubblicava un bando di concorso generale n. PE/41/A (GU C 311, pag. 13) per titoli ed esami, destinato a coprire un posto di capo divisione di lingua inglese, di grado A3, responsabile dell' ufficio informazioni di Londra.

    3 Due candidati, i sigg. Spence e Waters, dipendenti del Parlamento, ai quali era stata rifiutata l' ammissione al concorso per non aver essi fornito tutti i documenti giustificativi richiesti dal bando di concorso, venivano infine ammessi al concorso, a seguito del loro reclamo, in ragione del fatto che i documenti mancanti si trovavano nei rispettivi fascicoli personali, in possesso dell' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN").

    4 In esito alle prove del concorso, il sig. Hanning veniva iscritto, con 72 punti, in testa all' elenco degli idonei del concorso. Gli altri tre candidati iscritti erano i seguenti: la sig.ra Beck (69 punti), i sigg. Spence e Waters (63 punti ciascuno). Secondo il prospetto della graduatoria, un quinto candidato, il sig. Tate, aveva ottenuto, con 58 punti, il minimo necessario per essere incluso nell' elenco. Tuttavia, poiché quest' ultimo doveva comprendere un massimo di quattro vincitori, egli non aveva potuto esservi iscritto.

    5 Dopo essere stato informato della sua iscrizione nell' elenco degli idonei ed essersi sottoposto, su richiesta del Parlamento, alla visita medica preliminare alla sua assunzione, il sig. Hanning veniva informato, con lettera 6 aprile 1988, firmata dal capo divisione del personale, che il presidente del Parlamento, "avendo notato irregolarità durante il procedimento" del concorso "aveva ritenuto opportuno di non procedere ad una nomina e di indire inoltre un nuovo concorso generale per titoli ed esami".

    6 Il 17 giugno 1988, il ricorrente presentava, ex art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), un reclamo al presidente del Parlamento avverso tale decisione.

    7 Il 30 marzo 1988, il Parlamento pubblicava un bando relativo all' organizzazione di un nuovo concorso generale n. PE/41a/A onde coprire il medesimo posto (GU C 82, pag. 17). Il ricorrente partecipava a tale concorso. Nell' elenco degli idonei redatto in esito al concorso in parola risultavano iscritti i quattro seguenti candidati: il sig. Bond, con 80,5 punti; il ricorrente, con 73 punti; il sig. Holdsworth, con 72 punti, ed il sig. Wood, con 70,5 punti. Il sig. Tate figurava, con 66 punti, ancora una volta al quinto posto. Il concorso sfociava nella nomina del sig. Bond.

    8 Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 29 giugno 1988, trasmesso al Tribunale con ordinanza della Corte 15 novembre 1989, ex art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, il sig. Hanning chiedeva l' annullamento della decisione del presidente del Parlamento contenuta nella lettera 6 aprile 1988, il riconoscimento del suo diritto ad essere nominato a seguito del concorso n. PE/41/A nonché la condanna del Parlamento a versargli 1 franco belga a titolo di risarcimento del danno morale e personale e a rimborsargli integralmente i danni materiali subiti.

    9 Il Tribunale ha rilevato che, a sostegno della sua domanda di annullamento, il sig. Hanning faceva valere cinque mezzi: in primo luogo, il Parlamento avrebbe tenuto in non cale l' art. 33 dello Statuto; in secondo luogo, esso avrebbe violato il principio del legittimo affidamento; in terzo luogo, esso avrebbe tenuto in non cale le condizioni di revoca degli atti amministrativi; ed, in quarto luogo, esso avrebbe commesso uno sviamento di potere. Infine, la motivazione della decisione sarebbe stata insufficiente e non corretta.

    10 Dopo aver respinto l' eccezione d' irricevibilità opposta dal Parlamento alla domanda del sig. Hanning (punto 23 della motivazione della sentenza impugnata), il Tribunale ha esaminato l' argomentazione delle parti sui primi quattro mezzi e deciso di esaminare il mezzo relativo alla motivazione dell' atto impugnato (punti 37 e 38 della motivazione).

    11 Il Tribunale ha dichiarato che la decisione controversa era viziata da insufficienza di motivazione (punto 40 della motivazione). Esso ha però allora ricercato se le spiegazioni date dal Parlamento in corso di causa potessero ovviare al vizio di forma in parola e fornire una base legale alla decisione impugnata (punti 41-44 della motivazione).

    12 Esso ha innanzitutto respinto la motivazione addotta dal Parlamento nel suo controricorso e fondata sulla considerazione che l' APN sarebbe libera di chiudere il procedimento di assunzione facendo rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 9 febbraio 1984, Kohler / Corte dei conti, cause riunite 316/82 e 40/83, Racc. pag. 641), se l' APN non ha l' obbligo di coprire un posto vacante, essa può chiudere un procedimento di assunzione solo per gravi motivi comprovati in modo inequivoco e completo (punti 45-48 della motivazione).

    13 Esso ha poi esaminato le motivazioni contenute nel parere del servizio giuridico del Parlamento in data 9 febbraio 1988, concernente i reclami presentati avverso il procedimento di concorso n. PE/41/A, motivazioni presentate dal Parlamento nella sua controreplica come quelle della decisione impugnata.

    14 In primo luogo, il Tribunale ha rilevato che nel parere giustamente si riteneva che i sigg. Spence e Waters fossero stati irregolarmente ammessi a concorrere, dal momento che essi non avevano fornito tutti i documenti giustificativi richiesti dal bando di concorso (punti 50-55 della motivazione).

    15 In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto che, contrariamente a quanto indicato nel bando, nessuno dei reclami presentati avverso il concorso n. PE/41/A era accoglibile e quindi tale da giustificare giuridicamente l' annullamento del concorso in parola da parte del Parlamento (punti 56-67 della motivazione).

    16 In terzo luogo, il Tribunale ha rilevato che il Parlamento, alla luce delle sentenze 23 ottobre 1986, Schwiering / Corte dei conti (causa 321/85, Racc. pag. 3199), e Hoyer / Corte dei conti (cause riunite 322/85 e 323/85, Racc. pag. 3215), aveva esaminato l' incidenza sul concorso della circostanza che il sig. Tate era stato scartato dall' elenco degli idonei a seguito dell' iscrizione irregolare di due candidati e che il Parlamento ne aveva dedotto di poter annullare il concorso (punti 68 e 69 della motivazione).

    17 Il Tribunale ha quindi precisato, ai punti 70 e seguenti della motivazione della sua sentenza, che:

    "70 Si deve rilevare che i fatti della presente causa sono diversi dagli antefatti di cui alle citate sentenze Schwiering e Hoyer. In quelle cause il procedimento di concorso era irregolare in quanto la commissione giudicatrice si era rifiutata, a torto, di ammettere dei candidati al concorso, mentre nella fattispecie l' irregolarità del procedimento del concorso n. PE/41/A deriva dall' illegittima ammissione di due candidati che avrebbero dovuto essere esclusi. Orbene, anche se in linea di principio tutte le operazioni di un concorso sono necessariamente viziate in ragione dell' illegittimo rifiuto di ammettere un candidato, così non è nel caso in cui uno o più candidati siano stati ammessi illegittimamente. In casi del genere, l' APN si trova di fronte ad un procedimento di concorso e ad un elenco degli idonei le cui parti viziate da irregolarità possono essere dissociate dalle parti che ne sono esenti. Nel caso di specie, solo la partecipazione dei candidati Spence e Waters al concorso e la loro iscrizione nell' elenco degli idonei erano viziate da illegittimità. Gli altri candidati hanno validamente partecipato al concorso e la loro classificazione in esito allo stesso non è stata influenzata dalla partecipazione illegittima dei due candidati ammessi indebitamente.

    71 Se si applicano le soluzioni adottate dalla Corte nelle citate sentenze 23 ottobre 1986 (Schwiering, causa 321/85, e Hoyer, cause 322/85 e 323/85) al caso presente, in cui il procedimento di concorso è parzialmente viziato, si deve desumerne che l' APN non era vincolata dalle decisioni della commissione giudicatrice nella parte in cui erano illegittime. Ciò non implica però ch' essa si trovasse, per questo motivo, nell' impossibilità di nominare un candidato a seguito del concorso. Il suo dovere di adottare solo decisioni non illegittime le vietava unicamente di procedere alla nomina del sig. Spence o del sig. Waters che, a causa delle irregolarità del concorso, non avrebbero dovuto figurare nell' elenco degli idonei. Per contro, l' APN doveva prendere in considerazione la possibilità della nomina del ricorrente, che vi era stato validamente iscritto. Occorre, peraltro, aggiungere che l' APN doveva considerare anche l' eventualità della nomina della sig.ra Beck, la cui iscrizione nell' elenco non era neanch' essa viziata da illegittimità.

    72 Data una situazione del genere, l' APN era tenuta a rispettare la giurisprudenza della Corte di cui alla già citata sentenza 9 febbraio 1984, Kohler (cause 316/82 e 40/83). Secondo questa giurisprudenza, l' APN doveva prendere in considerazione, prima di decidere di non tener conto dei risultati del concorso, la possibilità di coprire il posto vacante con la nomina di uno dei vincitori legittimamente iscritti nell' elenco degli idonei. In primo luogo, essa doveva quindi esaminare la possibilità di nominare il ricorrente, che si era classificato primo nell' elenco (v. le sentenze 15 dicembre 1966, Serio / Commissione della CEEA, causa 62/65, Racc. pag. 757, in particolare pag. 770 e segg.; 18 dicembre 1986, Kotsonis / Consiglio, causa 246/84, Racc. pag. 3989, in particolare pag. 4005 e segg.). Infatti, anche se tali sentenze riconoscono all' APN il diritto di non attenersi al preciso ordine risultante dal concorso per ragioni che essa deve valutare e motivare davanti alla Corte, si deve sottolineare che l' APN deve basarsi su motivi attinenti all' interesse del servizio per nominare un candidato diverso dal primo classificato. Anche se avesse constatato che motivi attinenti all' interesse del servizio, diversi dalle irregolarità del concorso, ostavano alla nomina del ricorrente, l' APN doveva tuttavia, secondo la stessa giurisprudenza, esaminare anche la possibilità di nominare la sig.ra Beck.

    73 Il Parlamento doveva includere nell' esame della possibilità di procedere alla nomina del ricorrente o della sig.ra Beck i meriti del sig. Tate che, a torto, non era stato iscritto nell' elenco degli idonei solo in ragione delle irregolarità che inficiavano il concorso. L' art. 30 dello Statuto, che consente unicamente la nomina di un candidato iscritto nell' elenco degli idonei, ostava solo alla nomina eventuale del sig. Tate dopo tale esame. L' APN poteva quindi validamente fare un raffronto tra il sig. Tate - il quinto candidato che aveva ottenuto il minimo di punti - ed il ricorrente e la sig.ra Beck nell' ambito di un esame dei motivi attinenti all' interesse del servizio che potevano ostare alla nomina dei primi due candidati iscritti nell' elenco. Non avendo proceduto ad un esame del genere, l' APN non ha esercitato il suo potere discrezionale in modo legittimo.

    74 Solo nell' ipotesi in cui il Parlamento avesse validamente deciso che motivi attinenti all' interesse del servizio giustificavano la nomina del sig. Tate l' art. 30 dello Statuto avrebbe ostato a tale decisione. Qualora il Parlamento, dopo aver escluso, con decisione debitamente motivata, le nomine del ricorrente e della sig.ra Beck, avesse voluto nominare il sig. Tate, ciò gli sarebbe stato precluso dalle irregolarità del procedimento di concorso. In tal caso, la decisione di non tener conto dei risultati del concorso sarebbe quindi stata giustificata da validi motivi. Poiché non è stata esaminata la possibilità di nominare il ricorrente o la sig.ra Beck, la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto".

    18 In conclusione, il Tribunale ha considerato che, poiché il Parlamento non poteva valersi di alcun grave motivo per giustificare la chiusura del procedimento di concorso, la decisione impugnata non era correttamente motivata e andava di conseguenza annullata (punto 75 della motivazione).

    19 Per chiedere l' annullamento della sentenza in parola, il Parlamento fa valere un unico mezzo fondato sulla mancata considerazione da parte del Tribunale dei diritti e degli obblighi dell' APN in materia di concorso. Esso sostiene, da un lato, che il Tribunale ha tenuto in non cale il principio secondo il quale l' APN non può effettuare nomine sulla base di un elenco degli idonei stabilito irregolarmente. Nel caso di specie, l' elenco degli idonei, ove figuravano due candidati irregolarmente ammessi al concorso, come constatato dal Tribunale, era inficiato a suo avviso da vizi gravi e non poteva servire di base alla nomina del sig. Hanning. D' altro canto, il Parlamento sostiene che, imponendo all' APN di scegliere un candidato in un elenco degli idonei che comportava un minor numero di candidati di quanti non fossero stati decisi dalla commissione giudicatrice, onde tener conto delle irregolarità che viziavano l' elenco in parola, il Tribunale ha tenuto in non cale il potere discrezionale di cui disponeva l' APN per scegliere il candidato da nominare ed ha sostituito puramente e semplicemente la propria valutazione a quella dell' APN.

    20 Il sig. Hanning, il quale sottolinea che il Tribunale ha inteso censurare implicitamente lo sviamento di potere da cui è viziata la decisione controversa, sostiene che la sentenza impugnata è perfettamente conforme allo Statuto del personale ed alla giurisprudenza della Corte. Egli fa valere, innanzitutto, che le irregolarità accertate non viziavano l' elenco degli idonei in maniera sufficientemente grave per comportare l' annullamento del concorso. Egli fa valere, in secondo luogo, che, segnalando che il Parlamento aveva l' obbligo di esaminare la possibilità di nominare uno dopo l' altro i candidati regolarmente iscritti nell' elenco degli idonei ed in un secondo tempo di prendere in considerazione i meriti del primo candidato non iscritto nell' elenco in parola, prima di non tener conto dei risultati del concorso, il Tribunale si è limitato a segnalare al Parlamento le regole da seguire al fine di trarre dalla sua sentenza tutte le conseguenze senza ledere il suo potere discrezionale.

    21 Per una più ampia illustrazione dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

    22 Con le sentenze 23 ottobre 1986, Schwiering / Corte dei conti, citata, punti 11 e 12 della motivazione, e Hoyer / Corte dei conti, citata, punti 12 e 13, la Corte ha dichiarato che, benché l' APN non disponga del potere di annullare o modificare una decisione adottata da una commissione giudicatrice, essa deve tuttavia adottare, nell' esercizio delle proprie competenze, procedimenti che non siano illegittimi. Essa non può quindi essere vincolata da decisioni di una commissione giudicatrice la cui illegittimità sarebbe tale, di conseguenza, da viziare le sue stesse decisioni.

    23 Da quanto detto più sopra emerge che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, da un lato, che i sigg. Spence e Waters erano stati irregolarmente ammessi al concorso e, di conseguenza, irregolarmente iscritti nell' elenco degli idonei, dall' altro, che il sig. Tate, candidato che ha ottenuto il punteggio minimo richiesto dal bando di concorso, non aveva potuto essere iscritto nell' elenco degli idonei ove già figuravano quattro candidati, numero massimo autorizzato dal bando di concorso, fra cui i due candidati irregolarmente iscritti. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che prima di poter annullare il concorso il Parlamento aveva l' obbligo di verificare preliminarmente se la sua scelta non potesse ricadere su uno dei due candidati regolarmente iscritti nell' elenco degli idonei e raffrontare i meriti del sig. Tate con quelli di questi ultimi.

    24 Il Parlamento può legittimamente affermare che, con tale motivazione, il Tribunale non ha dato un fondamento giuridico alla propria sentenza.

    25 In primo luogo, l' iscrizione nell' elenco degli idonei, limitato ad un massimo di quattro nominativi, di due candidati che, a torto ammessi al concorso, non avrebbero dovuto comparirvi, ha irregolarmente privato il sig. Tate, che aveva ottenuto il punteggio necessario per aspirare ad esservi inserito, della possibilità di essere iscritto in tale elenco dalla commissione giudicatrice e successivamente della possibilità di essere prescelto dal Parlamento per occupare il posto da coprire.

    26 Contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 73 della motivazione della sua sentenza, il Parlamento non doveva e non poteva, senza sostituire illegittimamente la sua competenza a quella della commissione giudicatrice, prendere in considerazione la candidatura del sig. Tate, dal momento che questi non era compreso nell' elenco degli idonei e, pertanto, non poteva essere nominato.

    27 In secondo luogo, dagli artt. 27-30 dello Statuto emerge che la funzione dell' elenco degli idonei stabilito dalla commissione giudicatrice è quella di consentire all' APN di scegliere il candidato che le sembri il più idoneo a svolgere le mansioni relative all' impiego da coprire.

    28 A tale scopo, l' APN ha facoltà di discostarsi dall' ordine di graduatoria dei candidati quale risulta dall' elenco degli idonei stabilito dalla commissione giudicatrice, per ragioni che essa deve valutare e, se del caso, motivare dinanzi al giudice comunitario, a condizione però che non ponga nel nulla la nozione stessa di concorso, discostandosi sostanzialmente dalla graduatoria senza fondati motivi (sentenza 18 dicembre 1986, Kotsonis / Consiglio, causa 246/84, Racc. pag. 3989, punto 9 della motivazione).

    29 Del resto, allo scopo di facilitare la decisione dell' APN, l' art. 5, n. 5, dell' allegato III dello Statuto prevede che, per quanto possibile, la commissione giudicatrice deve stabilire un elenco comprendente un numero di candidati almeno doppio di quello dei posti da coprire. Nella fattispecie va sottolineato che il bando di concorso prevedeva persino espressamente che l' elenco degli idonei avrebbe potuto comprendere fino ad un massimo di quattro candidati.

    30 Qualora dei candidati siano irregolarmente iscritti in un elenco degli idonei, in particolare per essere stati irregolarmente ammessi al concorso, l' APN non può nominarli e le sue possibilità di scelta sono ridotte di altrettanto. Il potere discrezionale dell' APN viene così ad esserne irregolarmente limitato.

    31 Nel caso di specie, le possibilità di scelta dell' APN sono state ridotte della metà, poiché due candidati sui quattro iscritti dalla commissione giudicatrice nell' elenco degli idonei non potevano essere nominati.

    32 Da quanto precede deriva che le operazioni del concorso erano viziate da irregolarità e che il Parlamento ha potuto legittimamente procedere al loro annullamento.

    33 Così, dichiarando, per i motivi indicati in precedenza al punto 17 e riassunti al punto 23, che la decisione del Parlamento non era giuridicamente fondata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

    34 Il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata va di conseguenza annullato.

    35 Ai sensi dell' art. 54, primo comma, dello Statuto CEE della Corte: "Quando l' impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamene sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest' ultimo".

    36 Come detto in precedenza, al punto 32, le operazioni del concorso di cui è causa erano irregolari nel loro complesso e il Parlamento ha potuto legittimamente procedere al loro annullamento.

    37 Poiché il Parlamento ha deciso a buon diritto di annullare il concorso, debbono necessariamente essere respinte le conclusioni presentate dal sig. Hanning dinanzi al Tribunale e dirette ad ottenere l' annullamento della decisione in parola.

    38 Alla luce di quanto sopra va statuito definitivamente sulla controversia a norma dell' art. 54, primo comma, dello Statuto CEE della Corte e vanno respinte le conclusioni del ricorso del sig. Hanning dirette, da un lato, all' annullamento della decisione del presidente del Parlamento, in data 19 febbraio 1988, di non tener conto dei risultati del concorso n. PE/41/A e di bandire un nuovo concorso, e, dall' altro, all' annullamento della decisione implicita del Parlamento di rigetto del suo reclamo del 17 giugno 1988 avverso tale decisione.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    39 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese.

    40 Va rilevato che, da un lato, vanno respinte, come detto in precedenza al punto 38, le conclusioni a scopo di annullamento presentate dal sig. Hanning dinanzi al Tribunale e che, dall' altro, il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale con cui vengono respinte, per il resto, le conclusioni del ricorso del sig. Hanning non è stato oggetto di impugnazione. Pertanto, il sig. Hanning va considerato soccombente.

    41 Tuttavia, dal combinato disposto degli artt. 122 e 70 del medesimo regolamento risulta che le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico qualora queste ultime siano all' origine dell' impugnazione.

    42 Vanno di conseguenza poste a carico di ciascuna parte le rispettive spese relative al presente grado di giudizio nonché al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale e va annullato il punto 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Terza Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) I punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 20 settembre 1990, Hanning / Parlamento (causa T-37/89, Racc. pag. II-463) sono annullati.

    2) Le conclusioni del ricorso del sig. Hanning dirette, da un lato, all' annullamento della decisione del presidente del Parlamento europeo, in data 19 febbraio 1988, di non tener conto dei risultati del concorso n. PE/41/A e di bandire un nuovo concorso, e, dall' altro, all' annullamento della decisione implicita del Parlamento europeo di rigetto del reclamo del sig. Hanning del 17 giugno 1988 avverso tale decisione sono respinte.

    3) Ciascuna parte sosterrà le proprie spese relative al presente grado di giudizio ed al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale.

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