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Document 61990CJ0326

    Sentenza della Corte del 10 novembre 1992.
    Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.
    Libera circolazione dei lavoratori - Previdenza sociale - Condizione di residenza.
    Causa C-326/90.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-05517

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:419

    61990J0326

    SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 NOVEMBRE 1992. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DEL BELGIO. - LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI - SICUREZZA SOCIALE - REQUISITO DI RESIDENZA. - CAUSA C-326/90.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-05517


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Libera circolazione delle persone ° Lavoratori ° Parità di trattamento ° Vantaggi sociali ° Prestazioni previdenziali ° Concessione ai cittadini di altri Stati membri ° Condizione di durata di residenza ° Inammissibilità

    (Regolamenti del Consiglio n. 1612/68, art. 7, n. 2, e n. 1408/71, art. 3)

    Massima


    Il fatto che uno Stato membro esiga una durata previa di residenza nel suo territorio per concedere ai lavoratori degli altri Stati membri soggetti alla sua normativa gli assegni per minorati, il reddito garantito agli anziani e il minimo dei mezzi di sussistenza costituisce un' inadempimento agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE ed in particolare degli artt. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 e 3 del regolamento n. 1408/71, i quali sanciscono ambedue, ognuno nel settore da esso disciplinato, il principio della parità di trattamento fra cittadini nazionali e cittadini degli altri Stati membri.

    Parti


    Nella causa C-326/90,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora M. Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    ricorrente,

    contro

    Regno del Belgio, rappresentato dal signor R. Hoebaer, direttore d' amministrazione presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins, Résidence Champagne,

    convenuto,

    avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che il Regno del Belgio, avendo mantenuto la condizione di una durata della residenza nel territorio belga per la concessione ai lavoratori degli altri Stati membri soggetti alla legge belga degli assegni per minorati, del reddito garantito agli anziani e del minimo dei mezzi di sussistenza (minimex), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE, ed in particolare degli artt. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, emendato e aggiornato con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),

    LA CORTE,

    composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Zuleeg, presidenti di sezione, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici,

    avvocato generale: C. Gulmann

    cancelliere: L. Hewlett, amministratore

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 7 ottobre 1992, nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata dal signor D. Gouloussis, consigliere giuridico, e il Regno del Belgio dal signor J. Devadder, direttore d' amministrazione presso il ministero degli Affari esteri, del commercio estero e della cooperazione allo sviluppo, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 ottobre 1992,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 ottobre 1990, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a norma dell' art. 169 del Trattato CEE un ricorso volto a far dichiarare che, avendo mantenuto la condizione di una durata della residenza nel territorio belga per la concessione ai lavoratori degli altri Stati membri soggetti alla legge belga degli assegni per minorati, del reddito garantito agli anziani e del minimo dei mezzi di sussistenza (minimex), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE, ed in particolare degli artt. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, emendato e aggiornato con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).

    2 Il governo convenuto non contesta che, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, la sua normativa non era ancora stata resa conforme ai regolamenti di cui è causa.

    3 Stando così le cose, si deve dichiarare l' inadempimento secondo quanto risulta dalle conclusioni della Commissione.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    4 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno del Belgio è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    dichiara e statuisce:

    1) Il Regno del Belgio, avendo mantenuto la condizione di una durata della residenza nel territorio belga per la concessione ai lavoratori degli altri Stati membri soggetti alla legge belga degli assegni per minorati, del reddito garantito agli anziani e del minimo dei mezzi di sussistenza (minimex), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE, ed in particolare degli artt. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, emendato e aggiornato con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001.

    2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

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